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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/05/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1480/2023 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. LAURETTA ALESSANDRO che la rapp.ta e difende Parte_1 come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. elett.te dom.to in C/Mare di Stabia alla via Savorito n. 8, rapp.to e difeso CP_1 dall'avv. MELOGRANI MARIA
RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito previdenziale
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/03/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di prestazione cat. CP SOART n. 35522536 con decorrenza dal 1° marzo 2018, rappresentava che l' in data 09/11/2021 gli aveva inviato una missiva con cui provvedeva a trattenere la somma di € 1.856,16 a titolo di recupero crediti, dalla pensione di reversibilità, per “incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità”, per ricalcolo della pensione a seguito della comunicazione dei redditi anno 2019. Tanto premesso chiedeva dichiararsi CP_ CP_ l'illegittimità dell'indebito comunicato dall' per assenza di dolo del percettore e per il fatto che l era già a conoscenza dei redditi della ricorrente al momento dell'attribuzione della pensione, essendo lei dipendente pubblica, e condannarsi l'Istituto previdenziale convenuto alla restituzione della somma già trattenuta, spese vinte. CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, spese vinte. Precisava che l'indebito era legittimo in quanto trattasi di indebito oggettivo soggetto a ripetizione, spese vinte.
All'odierna udienza a seguito del deposito di note di trattazione scritta, il giudice decideva con la presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, va rilevato che " in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico"(Cass. sez un 4/8/2010 n 18046, Cass. N. 2739/2016). Lo stesso principio è stato esteso all'indebito assistenziale.
La fattispecie oggetto di causa riguarda un indebito previdenziale, ed è disciplinata dagli artt. 52 legge n. 88/89 e art. 13 legge n. 412/1991. Ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/89, “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in
1 ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. ….”
Ai sensi dell'art. 13 legge n 412/1991, “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. CP_ L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La normativa è chiara nel prevedere l'applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' (e, dunque, anche in caso di errore del tutto incolpevole), salva l'ipotesi di dolo dell'assicurato o di omessa od CP_2 incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta. Ora nell'indebito previdenziale è il pensionato attore che ha l'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto (Cass SU CP 18046/10), agendo in giudizio per l'accertamento negativo del credito dell' e quindi nel caso de quo il mancato superamento della soglia di reddito.
CP_ sostiene che la ricorrente aveva un reddito superiore a quello per cui è stata operata la detrazione e che questa doveva essere applicata in misura superiore rispetto a quella effettivamente applicata, ovvero al 40% invece che al 25%. Allega che il ricalcolo della pensione, da cui è scaturito l'indebito, deriva dalla comunicazione dei redditi da parte dell'interessata.
La questione è stata affrontata compiutamente dalla Suprema Corte nella recente sentenza 13223/2020, che ha sostanzialmente adottato per i casi dell'indebito previdenziale per mancata comunicazione del dato reddituale, una soluzione analoga a quella già proposta con numerose sentenze per l'indebito assistenziale.
“Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n.
1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto Per_1 che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti CP_ reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto invero che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche CP_ reddituali effettuate dall , si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere
2 inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato CP_ i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L.
n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed CP_ assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre CP_ conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 CP_ luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al CP_ precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende CP_ perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, CP_ postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all .
Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 CP_ prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).” (Cass. 13223/2020).
Quindi, in definitiva, “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) CP_ CP erogata dall e che quindi l già conosce.” Lo stesso vale per i redditi che l' può conoscere in generale, come CP_2 CP nel caso che occupa. Per il pensionato, quindi, l'onere della comunicazione dei redditi all' sorge nel caso in cui i redditi siano tra quelli non comunicati già all'Agenzia delle Entrate. Per tutti gli altri redditi non ha alcun onere di comunicazione, CP potendo e dovendo l' accedere direttamente al dato reddituale per via telematica.
CP_ CP Nel caso che occupa i redditi della ricorrente erano conoscibili dall' in quanto ella è dipendente pubblica;
inoltre allega, anche se non lo documenta, che la ricorrente ha provveduto alla comunicazione del reddito e che a seguito di detta CP comunicazione ha provveduto al ricalcolo della pensione.
3 Va pertanto affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili CP essendo i redditi conosciuti e conoscibili dall' e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, CP_ il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere. Inoltre il recupero è avvenuto oltre l'anno previsto dalla norma. CP_ In ogni caso, si ripete, si discute di redditi conosciuti e conoscibili da non mutati da quando è stata riconosciuta la pensione.
Nel caso che occupa l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione degli importi effettuati dallo stesso appare certamente tutelabile alla luce delle sopra evidenziate premesse. CP_2 Per tali motivi le somme sono irripetibili e l'indebito è illegittimo. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
CP Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: CP_ accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 09/11/2021con il conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente recuperate sulla sua pensione;
CP condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.300,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti
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