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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28844/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 28844/2024 promossa da:
(c. f. , Parte_1 P.IVA_1
(c. f. ), Parte_2 C.F._1
entrambi con il patrocinio dell'avv. ATRIA ANTONIO, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
- parte attrice opponente- nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FRAIPONT EMILIO e dell'avv. CARREA FRANCESCO, elettivamente domiciliata in Via Fontana 5 20122 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
in via preliminare: chiede ai sensi dell'art. 177 c.p.c. di revocare l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. a verbale dell'udienza del 13.2.2025 e di rigetto delle istanze istruttorie, accogliendo le istanze formulate da parte attrice opponente con memoria 171-ter n. 2 c.p.c. ossia ordinare a Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
l'esibizione dello schema di
[...] Controparte_5 Controparte_6
fideiussione adottato negli anni cui fa riferimento l'odierno giudizio.
Disporre consulenza tecnica d'ufficio sul quesito indicato nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. o sugli altri differenti che riterrà di adottare;
pagina 1 di 16 Preliminarmente onerare l'odierna opposta di esperire la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010.
Ritenere e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa;
Per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici o con qualsiasi formula inefficace perché inammissibile e comunque infondato sia in punto di fatto che di diritto, il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da liquidare in favore del sottoscritto
Procuratore antistatario ex art.93 cpc
Conclusioni di parte convenuta opposta
“Voglia il Tribunale rigettare l'opposizione in quanto priva di fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto per effetto dell'intervenuta escussione della garanzia di condannare la Controparte_7 [...]
(c.f. e p.iva: , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_1
tempore, corrente in (20900) Monza, via Monte Cervino, 19, per le causali di cui in premessa, al pagamento dell'importo complessivo di €83.466,44=, oltre ad interessi al tasso contrattuale come indicati in atti, nonché il Sig. (C.F.: Parte_2
), residente in [...]
20, al pagamento di cui sopra, nei limiti della garanzia prestata, e così per complessivi €
74.277,53, oltre ad interessi al tasso contrattuale come indicati in atti e spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 19.7.2024 e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 8030 pubblicato il
[...]
6.6.2024 dal Tribunale di Milano, notificato alla società opponente il 10.6.2024 e a il 13.6.2024, con il quale è stato loro ingiunto di pagare solidalmente € Pt_2
273.161,38, oltre interessi come da domanda e spese di lite, limitatamente all'importo di € 263.973,47 garantito quanto a importi corrispondenti: Pt_2
a. per € 233.973,47 al debito maturato dalla società ingiunta sino al 13.2.2024 in corso di esecuzione di contratto di finanziamento stipulato il 28.4.2021, da maggiorare con interessi convenzionali al tasso dell'1,85% dovuti dal
14.2.2024 (doc.
1-3 fasc. mon.), contratto garantito da il 14.4.2021 Pt_2
pagina 2 di 16 con fideiussione specifica sino alla concorrenza di 260.000 euro (doc. 11 fasc. mon.);
b. per € 19.770,52 al debito maturato per saldo passivo del conto corrente che ha avuto esecuzione con la società ingiunta dal 26.11.2019 sino all'1.4.2024, oltre interessi al tasso contrattuale dell'8,7% (doc.ti 4-6 fasc. mon.) nonché per € 19.418,39 quale saldo passivo al 19.4.2024 maturato in corso di esecuzione di conto anticipi POS concluso il 21.1.2022, oltre interessi al tasso contrattuale dell'8,7% (doc.ti 7-9 fasc. mon.), entrambi garantiti tramite garanzia generica prestata da il 27.1.2022 sino alla Pt_2 concorrenza dell'importo di 30.000 euro (doc. 10 fasc. mon.).
2. A fondamento dell'opposizione proposta, Parte_1 Pt_2
a. hanno eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria nelle controversie relative a contratti bancari ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010;
b. hanno dedotto che la convenuta non avrebbe provato il credito vantato, avendo prodotto a dimostrazione del credito estratti conto certificati, inidonei a dimostrare la maturazione del credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
c. hanno dedotto che la misura ridotta dei caratteri utilizzati nei moduli contrattuali avrebbe inibito al consumatore di comprendere il contenuto dell'obbligazioni assunte e delle penali, spese, costi e commissioni convenute che, soprattutto con riguardo al finanziamento, avrebbero “fatto lievitare il saldo a debito del finanziato ben oltre quanto effettivamente dovuto”;
d. ha eccepito la nullità del TAEG del contratto di finanziamento:
i. sia perché asseritamente calcolato senza tenere conto di alcune spese, indicate esemplificativamente nei bolli, spese di istruttoria e tenuta conto, spese di sollecito pagamento e di incasso rata che non sarebbero inoltre state indicate nelle condizioni contrattuali;
ii. sia perché lo stesso TAEG, se calcolato considerando tali oneri e il valore della penale per estinzione anticipata secondo una formula di calcolo indicata dalla difesa di parte opponente, sarebbe superiore al pagina 3 di 16 tasso soglia usura, fatto che comporta la gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.;
iii. sia perché il tasso di interesse convenzionale di mora, se calcolato sommando al valore del tasso di mora tutte le spese e commissioni contrattuali, sarebbe superiore al tasso soglia usura maggiorato dell'1,9 % fatto che comporterebbe la gratuità dell'intero finanziamento sempre ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.
e. ha eccepito la nullità parziale di entrambi i rapporti regolati in conto corrente in ragione i. dell'invalidità della capitalizzazione annuale degli interessi debitori siccome compiuta in violazione dell'art. 1283 c.c.;
ii. della nullità del tasso di interesse debitore siccome sarebbe superiore alla soglia usura se calcolato conteggiando tutti i costi contrattuali e siccome soggettivamente usurario in quanto sproporzionato rispetto al capitale effettivamente prestato;
f. ha eccepito la nullità anche di entrambe le fideiussioni prestate da Pt_2 deducendo che siano frutto dell'intesa anticoncorrenziale accertata da Banca
d'LI con provvedimento n. 55/2005, chiedendo conseguentemente di revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome relativo a credito incerto ed illiquido, con rifusione delle spese di lite da liquidare in favore del difensore di parte opponente, dichiaratosi anticipatario.
3. La convenuta opposta si è Controparte_1
tempestivamente costituita nel giudizio di opposizione, contestando la fondatezza in diritto di ciascuno dei motivi di opposizione proposta, evidenziando di aver fornito piena prova dell'intera esecuzione dei rapporti bancari costituenti i titoli della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo producendo già in sede monitoria gli estratti conto integrali ad essi riferiti ed ha dedotto, infine, che gravi sull'attore l'onere di dimostrare che le fideiussioni da lui prestati sono frutto di intesa anticoncorrenziale, della quale non ha tuttavia nemmeno allegato gli elementi costitutivi, avendo prestato entrambe le fideiussioni in forza delle quali è Pt_2 chiamato a rispondere nel presente giudizio oltre 15 anni dopo l'accertamento compiuto da Banca d'LI.
pagina 4 di 16 4. Con decreto del 27.11.2024 con il quale sono state compiute le verifiche preliminari
è stata rilevata d'ufficio la mancanza della procura alle liti riferita alla posizione di e la mancata prova della procura speciale attribuita a Parte_2 CP_8
al fine della sottoscrizione della procura alle liti relativa a parte
[...]
convenuta opposta, assegnando a entrambe le parti termine sino al 13.12.2024 per il deposito, rispettivamente, della procura alle liti riferita a e della procura Pt_2
speciale a ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 c.p.c. CP_8
5. Con produzione dell'11.12.2024 la difesa di parte attrice opponente ha prodotto la procura alle liti sottoscritta il 10.12.2024 da Con produzione del Pt_2
2.12.2024 parte convenuta opposta ha prodotto i verbali del consiglio di amministrazione di del 22.12.2021 nell'ambito dei Controparte_1 quali è stata conferita procura per l'uso della firma sociale a . Persona_1
Ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. come sostituito dall'art. 3, comma 13, lett. a)
d.gls. 149/2002 con effetti dal 30.6.2023, l'osservanza del termine assegnato ha sanato i vizi rilevati d'ufficio, con effetti sostanziali e processuali che si sono prodotti sin dal momento della prima notificazione.
6. Durante il periodo nel quale le parti si sono scambiate le memorie istruttorie, inoltre, parte convenuta opposta ha documentato di aver dato corso al procedimento di mediazione, obbligatorio in materia bancaria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, così superando l'eccezione di improcedibilità di parte opponente. La mediazione, alla quale hanno partecipato tutte le parti del presente giudizio, si è infatti conclusa il
7.1.2025 con esito negativo per mancato accordo.
7. Al fine di dimostrare la nullità delle fideiussioni prestate da la difesa di Pt_2
parte attrice ha prodotto i documenti da 1 a 5 allegati alla seconda memoria istruttoria 6 fideiussioni sottoscritte tra il 2009 e il 2013 da terzi con 5 istituti di credito su modello analogo a quello proposto dall'ABI nel 2002, oggetto del provvedimento n. 55/2005 di Banca d'LI.
8. La causa è stata istruita solo documentalmente ritenuto superfluo ai fini della decisione disporre la c.t.u. richiesta dalla difesa di parte attrice e l'ordine di esibizione a 5 banche “dello schema di fideiussione adottato negli anni cui fa riferimento il presente giudizio” ai fini della decisione.
9. L'opposizione si è rivelata documentalmente infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
pagina 5 di 16 10. ha proposto ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo per chiedere la condanna di e di Parte_1 Parte_2
al pagamento del debito residuo maturato per effetto della decadenza dal
[...]
beneficio del termine convenuto in relazione a contratto di finanziamento stipulato nel 2021 con la società, garantito da con fideiussione specifica, oltre che Pt_2
del saldo passivo di conto corrente e di conto anticipi POS, da con Pt_2
fideiussione omnibus sino alla concorrenza dell'importo di 30.000 euro, per effetto del recesso esercitato da tali rapporti.
Già in sede monitoria ha prodotto i Controparte_1
contratti che costituiscono i titoli delle sue domande, fornendo prova scritta della stipulazione sia del contratto di finanziamento (doc. 2) che della fideiussione ad esso collegata (doc. 11), nonchè del contratto di conto corrente (doc. 5) e del conto anticipi (doc. 8), oltre che della fideiussione omnibus prestata da (doc. Pt_2
10), tutti comprensivi delle condizioni economiche poi applicate in corso di esecuzione dei rapporti.
L'opposta sempre in sede monitoria ha prodotto saldaconto certificato relativo al saldo passivo del rapporto di finanziamento (doc. 1), unitamente all'estratto conto integrale relativo all'esecuzione di tale rapporto (doc. 3) e i saldaconti certificati relativi al rapporto di conto corrente (doc.ti 4 e 7) assieme agli estratti conto integrali relativi allo svolgimento di tali rapporti (doc.ti 6 e 9).
L'opposta ha inoltre prodotto le comunicazioni con le quali ha dichiarato i debitori decaduti dal beneficio del termine rispetto al finanziamento (doc.ti 14 e 15) e ha esercitato il diritto di recesso rispetto al conto corrente e conto anticipi (doc.ti 16-
19).
Già in sede monitoria, quindi, l'opposta ha documentato l'intero svolgimento dei rapporti di finanziamento e regolati in conto corrente, di tal che la deduzione di parte opponente relativa mancata prova della formazione credito vantato si è rivelata documentalmente infondata.
11. Avendo l'opposta fornito prova scritta dei titoli in forza dei quali ha agito con il ricorso per decreto ingiuntivo ed avendo allegato specificamente l'inadempimento contestato alle odierne opponenti, l'opposta ha assolto al suo onere probatorio come desunto dall'art. 1218 c.c. nell'interpretazione data dalla Cassazione a Sezioni Unite
pagina 6 di 16 con sentenza n. 13533/2001 che ha trovato successiva costante applicazione nella giurisprudenza di merito e legittimità.
12. Gli opponenti hanno, tuttavia, giustificato il loro inadempimento dapprima eccependo l'invalidità di tutti i contratti conclusi con la convenuta per la scarsa comprensibilità del loro convenuta, derivante anche dalla dimensione dei caratteri di stampa utilizzati, rilevante in ragione del fatto che i contratti sarebbero stati conclusi con consumatore. L'eccezione è fondata su deduzioni generiche e manifestamente infondate, sia in ragione del fatto che il contenuto dei contratti è chiaramente comprensibile nonostante la dimensione dei caratteri di stampa che, pur ridotta, non
è di serio ostacolo alla comprensione del contenuto del contatto, sia in ragione del fatto che né né possono essere ritenuti Parte_1 Pt_2
consumatori in relazione ai contratti da loro conclusi con la convenuta, la prima siccome non è una persona fisica, il secondo avendo prestato entrambe le fideiussioni in forza delle quali è chiamato a rispondere nel presente giudizio in ragione del ruolo di amministratore e legale rappresentante di Parte_1
ricoperto al momento della stipulazione delle fideiussioni e sino all'attualità.
[...]
13. Gli opponenti hanno, inoltre, giustificato il loro inadempimento ritenendo incerto il credito vantato dall'opposta in ragione dell'invalidità parziale dei contratti di finanziamento, di conto corrente e di conto anticipi e deducendo che non Pt_2
sarebbe tenuto al pagamento del debito maturato da Parte_1
poiché le fideiussioni da lui prestate sarebbero nulle siccome espressive di intesa anticoncorrenziale.
14. Con riguardo al contratto di finanziamento, gli opponenti hanno eccepito la nullità parziale del TAEG indicato siccome non comprensivo di tutte le spese ed oneri contrattuali.
15. Gli opponenti non hanno, tuttavia, chiarito quali oneri non sarebbero stati conteggiati, né il rilievo che avrebbero assunto al fine della quantificazione del
TAEG, o più correttamente dell'indicatore sintetico di costo, di tal che i fatti allegati a fondamento dell'eccezione proposta appaiono generici e, quindi, immeritevoli di approfondimento istruttorio che, tenuto conto della genericità degli assunti di parte opponente, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
16. Inoltre l'accertamento in relazione al contratto di finanziamento concluso da
[...]
l'accertamento di un indicatore sintetico di costo diverso da Parte_1
pagina 7 di 16 quello indicato nel contratto comporterebbe, nel caso oggetto di giudizio avente ad oggetto un finanziamento stipulato al di fuori della tutela prevista in materia di credito al consumo, l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo di cui all'art. 117.7 TUB per nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 117.6 TUB.
La previsione dell'obbligo di indicare nei contratti di finanziamento un indicatore sintetico di costo al di fuori dell'ambito del credito al consumo, deriva dall'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003.
Con tale provvedimento, adottato a norma dell'art. 116.3, il CICR ha stabilito che spetti alla Banca d'LI individuare con decreto i contratti con riferimento ai quali gli intermediari hanno l'obbligo di rendere noto un indicatore sintetico di costo, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione medesima, secondo una formula prevista dalla stessa
Banca d'LI che renda immediatamente intellegibile in modo sintetico il costo effettivo del credito.
Par La Banca d'LI ha quindi disciplinato l' dapprima all'interno delle proprie
Istruzioni di vigilanza, nel titolo (X) dedicato alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e successivamente a partire dal 27.9.2009, con provvedimento autonomo in materia di Trasparenza e delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Par L'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca
d'LI richiamati dall'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 risponde, pertanto, esclusivamente a finalità di trasparenza e pubblicitarie, limitandosi a tale ambito il potere di normazione secondaria attribuito al CICR a norma dell'art. 116.3 TUB ed esercitato con l'adozione della citata delibera.
L'erronea indicazione dell'ISC non determina, infatti, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato ed in particolare sulla determinazione del tasso di interesse convenuto, tenuto conto di come il tasso di interesse del quale l'attrice ha eccepito la nullità sia chiaramente indicato nel contratto stesso. Par
L' non ha la funzione non di determinare il tasso di interesse convenuto ma la funzione diversa di rendere chiaro, in maniera immediatamente intellegibile mediante rappresentazione in termini percentuali, il costo complessivo del mutuo concluso.
pagina 8 di 16 Non sussiste, pertanto, la denunciata nullità a norma dell'art. 117.6 TUB risultando convenuta la misura degli interessi corrispettivi senza rinvio alcuno agli usi e non
Par potendo qualificarsi l' quale tasso, prezzo o condizione contrattuale, essendo semplicemente un valore aggregato finalizzato a dare evidenza immediatamente intellegibile a tali costi effettivi.
Il mancato rispetto della delibera del CICR richiamata non può, inoltre, essere invocata nemmeno quale causa di nullità a norma dell'art. 117.8 TUB, il quale attribuisce a diverso organo, ossia la Banca d'LI, il potere di indicare il contenuto minimo dei contratti bancari, prevedendo la nullità dei contratti stipulati in difformità a tali istruzioni.
Par L'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca
d'LI richiamati dall'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 risponde, pertanto, esclusivamente a finalità di trasparenza e pubblicitarie, non determinando l'erronea Par indicazione dell' alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito.
Par L'erronea indicazione dell' pubblicizzato, pertanto, pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario o finanziario, è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all'art. 117.6 TUB, concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza alla quale l'intermediario è tenuto ai sensi di cui all'art. 116 TUB, del pari richiamato nelle premesse alla citata delibera CICR. Di conseguenza la violazione di tale obbligo di trasparenza non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo, ma può essere considerata esclusivamente quale fonte di responsabilità contrattuale della banca convenuta qualora venga tempestivamente allegato e poi dimostrato che il contraente ha patito qualche danno per effetto di tale inadempimento, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
L'eccezione di nullità del TAEG si è rivelata, oltre che indimostrata, manifestamente infondata e deve, quindi, essere rigettata.
17. Con riguardo al contratto di finanziamento, gli opponenti hanno eccepito la nullità del tasso di interesse corrispettivo e di mora convenzionali siccome superiori alla soglia usura.
18. Anche con riguardo al tasso di interesse convenzionale relativo ai contratti di conto corrente e conto anticipi, gli opponenti hanno eccepito la nullità del tasso di pagina 9 di 16 interesse debitore siccome superiore alla soglia usura rilevata alla data di stipulazione dei contratti.
Se non che gli opponenti non hanno avuto cura di precisare né quali sarebbero il tasso di interesse corrispettivo e di mora convenzionali, né quale sarebbe il tasso soglia usura rilevato alla data di stipulazione del finanziamento e dei contratti regolati in conto corrente.
Come recentemente ed autorevolmente evidenziato dalla Cassazione con sentenza n.
19596/2020, l'onere della prova della nullità del tasso di interesse convenzionale per violazione dell'art. 1815 c.c. prevede che “da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.” Nel caso di specie tuttavia, parte attrice opponente non ha assolto al proprio onere di allegazione e prova, non deducendo mai specificamente, nell'atto di citazione ovvero nella prima memoria istruttoria, quale fosse il tasso di interesse convenzionale, quale il tasso di interesse di mora nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel DM di riferimento, circostanza di fatto che preclude, sul punto, il compimento di approfondimenti istruttori che avrebbero carattere esplorativo e comporta il rigetto di tutte le eccezioni di nullità parziale dei contratti di finanziamento, conto corrente e conti anticipi per usurarietà dei tassi di interesse convenzionale.
19. Inoltre gli opponenti hanno eccepito l'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo del finanziamento proponendo una formula di calcolo del TAEG a fini usura priva di qualsiasi correlazione con quella utilizzata ai fini del calcolo del tasso soglia e hanno eccepito l'usurarietà del tasso di interesse di mora del finanziamento proponendone un calcolo come tasso effettivo secondo criteri eterogenei rispetto a quelli fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia a Sezioni
Unite n. 19597/2020.
pagina 10 di 16 Anche in diritto, quindi, le allegazioni su cui si fondano le eccezioni di nullità per usurarietà del tasso di interesse corrispettivo e di mora del finanziamento appaiono del tutto inattendibili non tenendo conto della necessità di calcolare il tasso effettivo globale convenzionale in modo da renderlo scientificamente comparabile con il tasso soglia usura rilevato alla data di stipulazione del contratto.
20. Con riguardo, poi, al contratto di conto corrente, gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola di capitalizzazione annuale degli interessi siccome ritenuta convenuta in violazione dell'art. 1283 c.c.
Se non che la stessa difesa di parte opponente, nella formulazione del quesito peritale che avrebbe desiderato sottoporre a consulente d'ufficio ha riconosciuto che tale disposizione è stata in parte derogata dall'art. 120.2 TUB che, nella versione vigente alla data di stipulazione dei contratti regolati in conto corrente documentati dall'opposta, prevede che il conteggio degli interessi maturi separatamente in ciascun anno solare e divenga esigibile alla fine di ogni anno, attribuendo alle parti la facoltà di convenire che gli interessi maturati anno per anno vengano pagati, con estinzione del relativo credito, l'1.3 successivo alla loro maturazione.
L'estinzione del credito per interessi, che è immediatamente esigibile, al momento della loro annotazione in conto l'1.3, esclude che sugli stessi maturino interessi ulteriori, di tal che la disposizione richiamata non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. che sarebbe, in ogni caso, derogato dalla previsione di una disciplina specifica (e quindi speciale) regolata con norma di legge primaria in ambito bancario.
La convenuta ha documentato di aver ricevuto autorizzazione espressa dalla correntista all'addebito degli interessi scaduti ed esigibili in conto sia all'art. 7-bis delle condizioni generali di conto corrente (doc. 5 fasc. mon.) sia all'art. 4-bis delle condizioni generali del conto anticipazioni sezione C (doc. 8 fasc. mon.), di tal che la loro annotazione a debito appare validamente compiuta siccome frutto di accordo tra le parti attuativo dell'art. 120.2 TUB.
21. Tutte le eccezioni relative all'invalidità dei contratti garantiti e mancata prova del credito oggetto della domanda monitoria si sono rivelate, quindi, infondate e devono essere rigettate.
pagina 11 di 16 22. Anche l'eccepita nullità delle fideiussioni prestate da siccome frutto di Pt_2
intesa anticocorrenziale si sono rivelate manifestamente infondate e devono essere rigettate.
23. L'opponente ha contestato la validità delle fideiussioni, specifiche e omnibus, da lei prestate rispettivamente ad aprile 2021 e a gennaio 2022, in ragione del fatto che alcune clausole convenute nelle fideiussioni avrebbero effetto analogo a quelle contenute agli artt. 2, 6 ed 8 del modello di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” elaborato in via definitiva dall'Associazione
Bancaria LIna (ABI) il 3.10.2002, che Banca d'LI con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, adottato quale autorità garante della concorrenza in ambito bancario, ha riconosciuto essere in contrasto con l'art. 2 comma 2, lett. a) della l. 287/1990 nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme alle fideiussioni omnibus prestate in ambito bancario, in ragione del fatto che tali disposizioni (ossia gli articoli 2, 6 ed 8 del modello) non sono funzionali a garantire l'accesso al credito bancario ma sarebbero state invece concordate dall'associazione di imprese allo scopo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza di obblighi di diligenza nella tutela delle proprie ragioni di credito.
24. Parte attrice opponente non ha tuttavia provato né quale fosse il contenuto del modello ABI del 2002 né del provvedimento n. 55/2005 di Banca d'LI.
25. Le condizioni generali dei contratti di fideiussione specifica e di fideiussione omnibus sottoscritte dall'opponente con Controparte_1
risultano tuttavia tra di loro diverse e, in particolare, è diverso il contenuto dell'art. 6 contenuto nei due diversi contratti e che per entrambi i contratti si assume essere corrispondente a quello oggetto del modello ABI sanzionato da Banca d'LI, di tal che manca completamente la prova che le due fideiussioni prestate da Pt_2
siano frutto dell'applicazione di tale modello.
Inoltre il modello predisposto dall'Associazione delle Banche LIne in base al quale è stato adottato il provvedimento della Banca d'LI n. 55/2005 è stato elaborato in relazione ad una tipologia contrattuale, ossia la fideiussione omnibus, diversa da quella che costituisce il titolo posto a fondamento del credito vantato per il saldo passivo del finanziamento, ossia una fideiussione specifica.
pagina 12 di 16 L'accertamento compiuto da Banca d'LI fa riferimento, poi, ad intesa anticoncorrenziale accertata oltre 15 anni prima della prestazione delle fideiussioni da parte di Pt_2
Il valore presuntivo della sussistenza di intesa anticoncorrenziale attribuito all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza dalla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n.
41994/2019) è, tuttavia, limitato allo specifico accertamento compiuto dall'autorità garante, ossia in relazione a questo giudizio a quello oggetto del provvedimento n.
55/2005 della Banca d'LI, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita e quindi, in primo luogo delle sole fideiussioni omnibus “riproduttiv[e] dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990”.
L'accertamento compiuto dalla Banca d'LI non comporta, infatti, l'illiceità di qualsiasi deroga all'art. 1957 c.c. contenuta in qualsiasi tipo di contratto di fideiussione, non avendo l'autorità garante alcun potere di sindacato sulla validità di deroghe convenzionali alla disciplina legale di alcuni tipi di contratti, ma, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, tale accertamento può essere posto a fondamento della presunzione semplice che l'adozione di condizioni generali di contratto pedissequamente riproduttive dello schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, nell'ambito delle fideiussioni omnibus oggetto del modello frutto dell'accordo anticoncorrenziale, sia l'effetto auspicato dell'intesa accertata e, come tale, illecito e quindi da sanzionare con la dichiarazione di nullità
(derivata) delle clausole contrattuali riproduttive dello schema predisposto ABI.
Diversamente, qualora le clausole contenute nel modello predisposto dall'ABI siano riprodotte in contratti diversi dalla fideiussione omnibus, così come qualora in un contratto di fideiussione omnibus vengano previste clausole con effetti analoghi ma testualmente diverse da quelle contenute agli artt. 2, 6 ed 8 del modello predisposto dall'ABI, il fideiussore certamente non potrà limitarsi a richiamare il provvedimento della Banca d'LI 55/2005 ai fini di provare, presuntivamente, che la stipulazione del contratto costituisca l'effetto dell'intesa anticoncorrenziale accertata dall'autorità garante ma dovrà dimostrare l'effettiva sussistenza dell'intesa pagina 13 di 16 anticoncorrenziale allegata, la partecipazione a tale intesa del soggetto che ha predisposto le condizioni generali di contratto e che la stipulazione del contratto costituisca l'effetto di tale intesa anticoncorrenziale (cfr. puntualmente e diffusamente sul punto Tribunale di Milano, Sez. XIV, 21 giugno 2022 n. 5481, analogamente Tribunale di Napoli, Sez. III, 7.6.2023, n. 5994).
Tali principi di diritto appaiono, inoltre, recentemente confermati dalla stessa Corte di Cassazione con le sentenze n. 26847 del 16.10.2024, n. 657 del 10.1.20 25, n.
660 del 10.1.2015 e n. 1170 del 17.1.2025.
Nel caso di specie manca, quindi, completamente la prova che le condizioni generali delle fideiussioni prestate da siano frutto dell'intesa anticoncorrenziale Pt_2 accertata da Banca d'LI nel 2005, non avendo l'opponente prodotto né il modello
ABI 2002 né il provvedimento di Banca d'LI sul quale sono fondate tutte le difese dell'opponente; risulta inoltre smentita dal diverso contenuto dei due contratti stipulati dai la circostanza che le due fideiussioni da lui sottoscritte siano Pt_2
frutto dell'applicazione del medesimo modello contrattuale, avendo tali documenti contrattuali contenuto almeno parzialmente diverso;
manca inoltre completamente la prova che l'intesa accertata da Banca d'LI nel 2005 sia ancora perdurante all'attualità o che sussista altra intesa anticoncorrenziale tra gli operatori di cui le fideiussioni prestate dall'opponente sarebbero attuazione, avendo l'attore opponente prodotto isolati contratti di fideiussione tra terzi a dimostrazione di tali fatto, tutti risalenti a oltre 10 anni prima della stipulazione delle fideiussioni da parte di con la conseguenza che manca la prova della loro nullità ai sensi dell'art. Pt_2
2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990. D'altronde non sarebbe stato possibile integrare la prova offerta dall'opponente dando seguito all'ordine di esibizione richiesto siccome avente carattere meramente esplorativo, anche tenuto conto di come non abbia allegato alcun elemento costitutivo dell'intesa cui Pt_2
avrebbe partecipato rispetto alla Controparte_1
formazione del contenuto dei modelli di condizioni generali delle fideiussioni prestate dai clienti in suo favore.
L'eccezione di nullità proposta da parte opponente deve, quindi, essere rigettata siccome rivelatasi completamente infondata.
26. L'opposizione si è pertanto rivelata integralmente infondata e deve essere rigettata.
pagina 14 di 16 27. Nondimeno per effetto del pagamento ricevuto da in favore Controparte_7 di da quest'ultima allegato nell'ambito Controparte_1
della memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c., è sopravvenuta la parziale estinzione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto vantato in relazione al finanziamento stipulato dalla società opponente per € 189.695,94.
28. Come evidenziato da parte convenuta opposta, tale fatto, favorevole all'opponente siccome parzialmente estintivo del credito da quest'ultima vantato, riconosciuto dall'opposta, non necessita di essere ulteriormente provato nel presente giudizio.
29. Il decreto ingiuntivo opposto deve, quindi, essere revocato siccome avente ad oggetto credito in parte non più esistente.
Nondimeno gli opponenti devono essere condannati al pagamento o di € 44.277,53 quale debito residuo derivante da contratto di finanziamento, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dell'1,85% dal 14.2.2024 al saldo effettivo;
o di € 19.770,52 quale saldo di conto corrente, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dell' 8,7% dal'1.4.2024 al saldo effettivo e o di € 19.418,39 quale saldo passivo maturato in corso di esecuzione di conto anticipi POS, oltre interessi al tasso contrattuale dell'8,7% dal 19.4.2024 al saldo effettivo limitatamente all'importo complessivo di € 74.277,53, oltre interessi, pari al debito maturato per il finanziamento specificamente garantito ed all'importo massimo di €
30.000,00 oggetto della fideiussione omnibus prestata da importi Parte_2
già oggetto dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. adottata all'esito dell'udienza del
13.2.2025, il cui valore viene integralmente assorbito dalla presente sentenza.
La revoca del decreto opposto comporta inoltre il venir meno del rischio di duplicazione di titoli esecutivi paventato dalla difesa di parte opponente nelle difese conclusive e posta a fondamento della richiesta di revoca dell'ordinanza ex art. 186- ter c.p.c. adottata all'esito dell'udienza del 13.2.2025 che deve quindi essere rigettata.
30. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice opponente e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione alle fasi di studio e introduttiva della presente controversia, minimi per la fase istruttoria solo documentale e decisoria, solo orale. Vengono altresì riconosciute a parte pagina 15 di 16 opposta le spese esenti relative alla fase monitoria, essendo stato revocato il decreto opposto solo in conseguenza della sopravvenuta parziale estinzione da parte di terzo del credito oggetto della domanda monitoria.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e al Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 8030 pubblicato il 6.6.2024 dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 8030 pubblicato il 6.6.2024 dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
3) in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1
con il ricorso per decreto ingiuntivo, condanna e
[...] Parte_1
a pagare in solido a Parte_2 Controparte_1
l'importo complessivo di € 83.466,44 oltre interessi al tasso contrattuale, da
[...] calcolare sul debito capitale di € 44.277,53 al tasso convenzionale dell'1,85% dal
14.2.2024 al saldo effettivo;
sul debito capitale di € 19.770,52 al tasso convenzionale dell' 8,7% dal'1.4.2024 al saldo effettivo e sul debito capitale di €
19.418,39 al tasso contrattuale dell'8,7% dal 19.4.2024 al saldo effettivo, nei limiti dell'importo di € 74.277,53 garantito quanto a Parte_2
4) condanna altresì e in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di BANCA delle spese lite Controparte_1
che quantifica in € 14.170,00 per compensi ed in € 634,00 per compensi, oltre 15% dell'importo quantificato per compensi a titolo di rimborso spese generali, CPA ed
IVA.
Milano, 27 marzo 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 28844/2024 promossa da:
(c. f. , Parte_1 P.IVA_1
(c. f. ), Parte_2 C.F._1
entrambi con il patrocinio dell'avv. ATRIA ANTONIO, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
- parte attrice opponente- nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FRAIPONT EMILIO e dell'avv. CARREA FRANCESCO, elettivamente domiciliata in Via Fontana 5 20122 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
in via preliminare: chiede ai sensi dell'art. 177 c.p.c. di revocare l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. a verbale dell'udienza del 13.2.2025 e di rigetto delle istanze istruttorie, accogliendo le istanze formulate da parte attrice opponente con memoria 171-ter n. 2 c.p.c. ossia ordinare a Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
l'esibizione dello schema di
[...] Controparte_5 Controparte_6
fideiussione adottato negli anni cui fa riferimento l'odierno giudizio.
Disporre consulenza tecnica d'ufficio sul quesito indicato nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. o sugli altri differenti che riterrà di adottare;
pagina 1 di 16 Preliminarmente onerare l'odierna opposta di esperire la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010.
Ritenere e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa;
Per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici o con qualsiasi formula inefficace perché inammissibile e comunque infondato sia in punto di fatto che di diritto, il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da liquidare in favore del sottoscritto
Procuratore antistatario ex art.93 cpc
Conclusioni di parte convenuta opposta
“Voglia il Tribunale rigettare l'opposizione in quanto priva di fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto per effetto dell'intervenuta escussione della garanzia di condannare la Controparte_7 [...]
(c.f. e p.iva: , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_1
tempore, corrente in (20900) Monza, via Monte Cervino, 19, per le causali di cui in premessa, al pagamento dell'importo complessivo di €83.466,44=, oltre ad interessi al tasso contrattuale come indicati in atti, nonché il Sig. (C.F.: Parte_2
), residente in [...]
20, al pagamento di cui sopra, nei limiti della garanzia prestata, e così per complessivi €
74.277,53, oltre ad interessi al tasso contrattuale come indicati in atti e spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 19.7.2024 e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 8030 pubblicato il
[...]
6.6.2024 dal Tribunale di Milano, notificato alla società opponente il 10.6.2024 e a il 13.6.2024, con il quale è stato loro ingiunto di pagare solidalmente € Pt_2
273.161,38, oltre interessi come da domanda e spese di lite, limitatamente all'importo di € 263.973,47 garantito quanto a importi corrispondenti: Pt_2
a. per € 233.973,47 al debito maturato dalla società ingiunta sino al 13.2.2024 in corso di esecuzione di contratto di finanziamento stipulato il 28.4.2021, da maggiorare con interessi convenzionali al tasso dell'1,85% dovuti dal
14.2.2024 (doc.
1-3 fasc. mon.), contratto garantito da il 14.4.2021 Pt_2
pagina 2 di 16 con fideiussione specifica sino alla concorrenza di 260.000 euro (doc. 11 fasc. mon.);
b. per € 19.770,52 al debito maturato per saldo passivo del conto corrente che ha avuto esecuzione con la società ingiunta dal 26.11.2019 sino all'1.4.2024, oltre interessi al tasso contrattuale dell'8,7% (doc.ti 4-6 fasc. mon.) nonché per € 19.418,39 quale saldo passivo al 19.4.2024 maturato in corso di esecuzione di conto anticipi POS concluso il 21.1.2022, oltre interessi al tasso contrattuale dell'8,7% (doc.ti 7-9 fasc. mon.), entrambi garantiti tramite garanzia generica prestata da il 27.1.2022 sino alla Pt_2 concorrenza dell'importo di 30.000 euro (doc. 10 fasc. mon.).
2. A fondamento dell'opposizione proposta, Parte_1 Pt_2
a. hanno eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria nelle controversie relative a contratti bancari ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010;
b. hanno dedotto che la convenuta non avrebbe provato il credito vantato, avendo prodotto a dimostrazione del credito estratti conto certificati, inidonei a dimostrare la maturazione del credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
c. hanno dedotto che la misura ridotta dei caratteri utilizzati nei moduli contrattuali avrebbe inibito al consumatore di comprendere il contenuto dell'obbligazioni assunte e delle penali, spese, costi e commissioni convenute che, soprattutto con riguardo al finanziamento, avrebbero “fatto lievitare il saldo a debito del finanziato ben oltre quanto effettivamente dovuto”;
d. ha eccepito la nullità del TAEG del contratto di finanziamento:
i. sia perché asseritamente calcolato senza tenere conto di alcune spese, indicate esemplificativamente nei bolli, spese di istruttoria e tenuta conto, spese di sollecito pagamento e di incasso rata che non sarebbero inoltre state indicate nelle condizioni contrattuali;
ii. sia perché lo stesso TAEG, se calcolato considerando tali oneri e il valore della penale per estinzione anticipata secondo una formula di calcolo indicata dalla difesa di parte opponente, sarebbe superiore al pagina 3 di 16 tasso soglia usura, fatto che comporta la gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.;
iii. sia perché il tasso di interesse convenzionale di mora, se calcolato sommando al valore del tasso di mora tutte le spese e commissioni contrattuali, sarebbe superiore al tasso soglia usura maggiorato dell'1,9 % fatto che comporterebbe la gratuità dell'intero finanziamento sempre ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.
e. ha eccepito la nullità parziale di entrambi i rapporti regolati in conto corrente in ragione i. dell'invalidità della capitalizzazione annuale degli interessi debitori siccome compiuta in violazione dell'art. 1283 c.c.;
ii. della nullità del tasso di interesse debitore siccome sarebbe superiore alla soglia usura se calcolato conteggiando tutti i costi contrattuali e siccome soggettivamente usurario in quanto sproporzionato rispetto al capitale effettivamente prestato;
f. ha eccepito la nullità anche di entrambe le fideiussioni prestate da Pt_2 deducendo che siano frutto dell'intesa anticoncorrenziale accertata da Banca
d'LI con provvedimento n. 55/2005, chiedendo conseguentemente di revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome relativo a credito incerto ed illiquido, con rifusione delle spese di lite da liquidare in favore del difensore di parte opponente, dichiaratosi anticipatario.
3. La convenuta opposta si è Controparte_1
tempestivamente costituita nel giudizio di opposizione, contestando la fondatezza in diritto di ciascuno dei motivi di opposizione proposta, evidenziando di aver fornito piena prova dell'intera esecuzione dei rapporti bancari costituenti i titoli della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo producendo già in sede monitoria gli estratti conto integrali ad essi riferiti ed ha dedotto, infine, che gravi sull'attore l'onere di dimostrare che le fideiussioni da lui prestati sono frutto di intesa anticoncorrenziale, della quale non ha tuttavia nemmeno allegato gli elementi costitutivi, avendo prestato entrambe le fideiussioni in forza delle quali è Pt_2 chiamato a rispondere nel presente giudizio oltre 15 anni dopo l'accertamento compiuto da Banca d'LI.
pagina 4 di 16 4. Con decreto del 27.11.2024 con il quale sono state compiute le verifiche preliminari
è stata rilevata d'ufficio la mancanza della procura alle liti riferita alla posizione di e la mancata prova della procura speciale attribuita a Parte_2 CP_8
al fine della sottoscrizione della procura alle liti relativa a parte
[...]
convenuta opposta, assegnando a entrambe le parti termine sino al 13.12.2024 per il deposito, rispettivamente, della procura alle liti riferita a e della procura Pt_2
speciale a ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 c.p.c. CP_8
5. Con produzione dell'11.12.2024 la difesa di parte attrice opponente ha prodotto la procura alle liti sottoscritta il 10.12.2024 da Con produzione del Pt_2
2.12.2024 parte convenuta opposta ha prodotto i verbali del consiglio di amministrazione di del 22.12.2021 nell'ambito dei Controparte_1 quali è stata conferita procura per l'uso della firma sociale a . Persona_1
Ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. come sostituito dall'art. 3, comma 13, lett. a)
d.gls. 149/2002 con effetti dal 30.6.2023, l'osservanza del termine assegnato ha sanato i vizi rilevati d'ufficio, con effetti sostanziali e processuali che si sono prodotti sin dal momento della prima notificazione.
6. Durante il periodo nel quale le parti si sono scambiate le memorie istruttorie, inoltre, parte convenuta opposta ha documentato di aver dato corso al procedimento di mediazione, obbligatorio in materia bancaria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, così superando l'eccezione di improcedibilità di parte opponente. La mediazione, alla quale hanno partecipato tutte le parti del presente giudizio, si è infatti conclusa il
7.1.2025 con esito negativo per mancato accordo.
7. Al fine di dimostrare la nullità delle fideiussioni prestate da la difesa di Pt_2
parte attrice ha prodotto i documenti da 1 a 5 allegati alla seconda memoria istruttoria 6 fideiussioni sottoscritte tra il 2009 e il 2013 da terzi con 5 istituti di credito su modello analogo a quello proposto dall'ABI nel 2002, oggetto del provvedimento n. 55/2005 di Banca d'LI.
8. La causa è stata istruita solo documentalmente ritenuto superfluo ai fini della decisione disporre la c.t.u. richiesta dalla difesa di parte attrice e l'ordine di esibizione a 5 banche “dello schema di fideiussione adottato negli anni cui fa riferimento il presente giudizio” ai fini della decisione.
9. L'opposizione si è rivelata documentalmente infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
pagina 5 di 16 10. ha proposto ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo per chiedere la condanna di e di Parte_1 Parte_2
al pagamento del debito residuo maturato per effetto della decadenza dal
[...]
beneficio del termine convenuto in relazione a contratto di finanziamento stipulato nel 2021 con la società, garantito da con fideiussione specifica, oltre che Pt_2
del saldo passivo di conto corrente e di conto anticipi POS, da con Pt_2
fideiussione omnibus sino alla concorrenza dell'importo di 30.000 euro, per effetto del recesso esercitato da tali rapporti.
Già in sede monitoria ha prodotto i Controparte_1
contratti che costituiscono i titoli delle sue domande, fornendo prova scritta della stipulazione sia del contratto di finanziamento (doc. 2) che della fideiussione ad esso collegata (doc. 11), nonchè del contratto di conto corrente (doc. 5) e del conto anticipi (doc. 8), oltre che della fideiussione omnibus prestata da (doc. Pt_2
10), tutti comprensivi delle condizioni economiche poi applicate in corso di esecuzione dei rapporti.
L'opposta sempre in sede monitoria ha prodotto saldaconto certificato relativo al saldo passivo del rapporto di finanziamento (doc. 1), unitamente all'estratto conto integrale relativo all'esecuzione di tale rapporto (doc. 3) e i saldaconti certificati relativi al rapporto di conto corrente (doc.ti 4 e 7) assieme agli estratti conto integrali relativi allo svolgimento di tali rapporti (doc.ti 6 e 9).
L'opposta ha inoltre prodotto le comunicazioni con le quali ha dichiarato i debitori decaduti dal beneficio del termine rispetto al finanziamento (doc.ti 14 e 15) e ha esercitato il diritto di recesso rispetto al conto corrente e conto anticipi (doc.ti 16-
19).
Già in sede monitoria, quindi, l'opposta ha documentato l'intero svolgimento dei rapporti di finanziamento e regolati in conto corrente, di tal che la deduzione di parte opponente relativa mancata prova della formazione credito vantato si è rivelata documentalmente infondata.
11. Avendo l'opposta fornito prova scritta dei titoli in forza dei quali ha agito con il ricorso per decreto ingiuntivo ed avendo allegato specificamente l'inadempimento contestato alle odierne opponenti, l'opposta ha assolto al suo onere probatorio come desunto dall'art. 1218 c.c. nell'interpretazione data dalla Cassazione a Sezioni Unite
pagina 6 di 16 con sentenza n. 13533/2001 che ha trovato successiva costante applicazione nella giurisprudenza di merito e legittimità.
12. Gli opponenti hanno, tuttavia, giustificato il loro inadempimento dapprima eccependo l'invalidità di tutti i contratti conclusi con la convenuta per la scarsa comprensibilità del loro convenuta, derivante anche dalla dimensione dei caratteri di stampa utilizzati, rilevante in ragione del fatto che i contratti sarebbero stati conclusi con consumatore. L'eccezione è fondata su deduzioni generiche e manifestamente infondate, sia in ragione del fatto che il contenuto dei contratti è chiaramente comprensibile nonostante la dimensione dei caratteri di stampa che, pur ridotta, non
è di serio ostacolo alla comprensione del contenuto del contatto, sia in ragione del fatto che né né possono essere ritenuti Parte_1 Pt_2
consumatori in relazione ai contratti da loro conclusi con la convenuta, la prima siccome non è una persona fisica, il secondo avendo prestato entrambe le fideiussioni in forza delle quali è chiamato a rispondere nel presente giudizio in ragione del ruolo di amministratore e legale rappresentante di Parte_1
ricoperto al momento della stipulazione delle fideiussioni e sino all'attualità.
[...]
13. Gli opponenti hanno, inoltre, giustificato il loro inadempimento ritenendo incerto il credito vantato dall'opposta in ragione dell'invalidità parziale dei contratti di finanziamento, di conto corrente e di conto anticipi e deducendo che non Pt_2
sarebbe tenuto al pagamento del debito maturato da Parte_1
poiché le fideiussioni da lui prestate sarebbero nulle siccome espressive di intesa anticoncorrenziale.
14. Con riguardo al contratto di finanziamento, gli opponenti hanno eccepito la nullità parziale del TAEG indicato siccome non comprensivo di tutte le spese ed oneri contrattuali.
15. Gli opponenti non hanno, tuttavia, chiarito quali oneri non sarebbero stati conteggiati, né il rilievo che avrebbero assunto al fine della quantificazione del
TAEG, o più correttamente dell'indicatore sintetico di costo, di tal che i fatti allegati a fondamento dell'eccezione proposta appaiono generici e, quindi, immeritevoli di approfondimento istruttorio che, tenuto conto della genericità degli assunti di parte opponente, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
16. Inoltre l'accertamento in relazione al contratto di finanziamento concluso da
[...]
l'accertamento di un indicatore sintetico di costo diverso da Parte_1
pagina 7 di 16 quello indicato nel contratto comporterebbe, nel caso oggetto di giudizio avente ad oggetto un finanziamento stipulato al di fuori della tutela prevista in materia di credito al consumo, l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo di cui all'art. 117.7 TUB per nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 117.6 TUB.
La previsione dell'obbligo di indicare nei contratti di finanziamento un indicatore sintetico di costo al di fuori dell'ambito del credito al consumo, deriva dall'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003.
Con tale provvedimento, adottato a norma dell'art. 116.3, il CICR ha stabilito che spetti alla Banca d'LI individuare con decreto i contratti con riferimento ai quali gli intermediari hanno l'obbligo di rendere noto un indicatore sintetico di costo, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione medesima, secondo una formula prevista dalla stessa
Banca d'LI che renda immediatamente intellegibile in modo sintetico il costo effettivo del credito.
Par La Banca d'LI ha quindi disciplinato l' dapprima all'interno delle proprie
Istruzioni di vigilanza, nel titolo (X) dedicato alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e successivamente a partire dal 27.9.2009, con provvedimento autonomo in materia di Trasparenza e delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Par L'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca
d'LI richiamati dall'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 risponde, pertanto, esclusivamente a finalità di trasparenza e pubblicitarie, limitandosi a tale ambito il potere di normazione secondaria attribuito al CICR a norma dell'art. 116.3 TUB ed esercitato con l'adozione della citata delibera.
L'erronea indicazione dell'ISC non determina, infatti, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato ed in particolare sulla determinazione del tasso di interesse convenuto, tenuto conto di come il tasso di interesse del quale l'attrice ha eccepito la nullità sia chiaramente indicato nel contratto stesso. Par
L' non ha la funzione non di determinare il tasso di interesse convenuto ma la funzione diversa di rendere chiaro, in maniera immediatamente intellegibile mediante rappresentazione in termini percentuali, il costo complessivo del mutuo concluso.
pagina 8 di 16 Non sussiste, pertanto, la denunciata nullità a norma dell'art. 117.6 TUB risultando convenuta la misura degli interessi corrispettivi senza rinvio alcuno agli usi e non
Par potendo qualificarsi l' quale tasso, prezzo o condizione contrattuale, essendo semplicemente un valore aggregato finalizzato a dare evidenza immediatamente intellegibile a tali costi effettivi.
Il mancato rispetto della delibera del CICR richiamata non può, inoltre, essere invocata nemmeno quale causa di nullità a norma dell'art. 117.8 TUB, il quale attribuisce a diverso organo, ossia la Banca d'LI, il potere di indicare il contenuto minimo dei contratti bancari, prevedendo la nullità dei contratti stipulati in difformità a tali istruzioni.
Par L'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca
d'LI richiamati dall'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 risponde, pertanto, esclusivamente a finalità di trasparenza e pubblicitarie, non determinando l'erronea Par indicazione dell' alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito.
Par L'erronea indicazione dell' pubblicizzato, pertanto, pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario o finanziario, è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all'art. 117.6 TUB, concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza alla quale l'intermediario è tenuto ai sensi di cui all'art. 116 TUB, del pari richiamato nelle premesse alla citata delibera CICR. Di conseguenza la violazione di tale obbligo di trasparenza non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo, ma può essere considerata esclusivamente quale fonte di responsabilità contrattuale della banca convenuta qualora venga tempestivamente allegato e poi dimostrato che il contraente ha patito qualche danno per effetto di tale inadempimento, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
L'eccezione di nullità del TAEG si è rivelata, oltre che indimostrata, manifestamente infondata e deve, quindi, essere rigettata.
17. Con riguardo al contratto di finanziamento, gli opponenti hanno eccepito la nullità del tasso di interesse corrispettivo e di mora convenzionali siccome superiori alla soglia usura.
18. Anche con riguardo al tasso di interesse convenzionale relativo ai contratti di conto corrente e conto anticipi, gli opponenti hanno eccepito la nullità del tasso di pagina 9 di 16 interesse debitore siccome superiore alla soglia usura rilevata alla data di stipulazione dei contratti.
Se non che gli opponenti non hanno avuto cura di precisare né quali sarebbero il tasso di interesse corrispettivo e di mora convenzionali, né quale sarebbe il tasso soglia usura rilevato alla data di stipulazione del finanziamento e dei contratti regolati in conto corrente.
Come recentemente ed autorevolmente evidenziato dalla Cassazione con sentenza n.
19596/2020, l'onere della prova della nullità del tasso di interesse convenzionale per violazione dell'art. 1815 c.c. prevede che “da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.” Nel caso di specie tuttavia, parte attrice opponente non ha assolto al proprio onere di allegazione e prova, non deducendo mai specificamente, nell'atto di citazione ovvero nella prima memoria istruttoria, quale fosse il tasso di interesse convenzionale, quale il tasso di interesse di mora nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel DM di riferimento, circostanza di fatto che preclude, sul punto, il compimento di approfondimenti istruttori che avrebbero carattere esplorativo e comporta il rigetto di tutte le eccezioni di nullità parziale dei contratti di finanziamento, conto corrente e conti anticipi per usurarietà dei tassi di interesse convenzionale.
19. Inoltre gli opponenti hanno eccepito l'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo del finanziamento proponendo una formula di calcolo del TAEG a fini usura priva di qualsiasi correlazione con quella utilizzata ai fini del calcolo del tasso soglia e hanno eccepito l'usurarietà del tasso di interesse di mora del finanziamento proponendone un calcolo come tasso effettivo secondo criteri eterogenei rispetto a quelli fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia a Sezioni
Unite n. 19597/2020.
pagina 10 di 16 Anche in diritto, quindi, le allegazioni su cui si fondano le eccezioni di nullità per usurarietà del tasso di interesse corrispettivo e di mora del finanziamento appaiono del tutto inattendibili non tenendo conto della necessità di calcolare il tasso effettivo globale convenzionale in modo da renderlo scientificamente comparabile con il tasso soglia usura rilevato alla data di stipulazione del contratto.
20. Con riguardo, poi, al contratto di conto corrente, gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola di capitalizzazione annuale degli interessi siccome ritenuta convenuta in violazione dell'art. 1283 c.c.
Se non che la stessa difesa di parte opponente, nella formulazione del quesito peritale che avrebbe desiderato sottoporre a consulente d'ufficio ha riconosciuto che tale disposizione è stata in parte derogata dall'art. 120.2 TUB che, nella versione vigente alla data di stipulazione dei contratti regolati in conto corrente documentati dall'opposta, prevede che il conteggio degli interessi maturi separatamente in ciascun anno solare e divenga esigibile alla fine di ogni anno, attribuendo alle parti la facoltà di convenire che gli interessi maturati anno per anno vengano pagati, con estinzione del relativo credito, l'1.3 successivo alla loro maturazione.
L'estinzione del credito per interessi, che è immediatamente esigibile, al momento della loro annotazione in conto l'1.3, esclude che sugli stessi maturino interessi ulteriori, di tal che la disposizione richiamata non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. che sarebbe, in ogni caso, derogato dalla previsione di una disciplina specifica (e quindi speciale) regolata con norma di legge primaria in ambito bancario.
La convenuta ha documentato di aver ricevuto autorizzazione espressa dalla correntista all'addebito degli interessi scaduti ed esigibili in conto sia all'art. 7-bis delle condizioni generali di conto corrente (doc. 5 fasc. mon.) sia all'art. 4-bis delle condizioni generali del conto anticipazioni sezione C (doc. 8 fasc. mon.), di tal che la loro annotazione a debito appare validamente compiuta siccome frutto di accordo tra le parti attuativo dell'art. 120.2 TUB.
21. Tutte le eccezioni relative all'invalidità dei contratti garantiti e mancata prova del credito oggetto della domanda monitoria si sono rivelate, quindi, infondate e devono essere rigettate.
pagina 11 di 16 22. Anche l'eccepita nullità delle fideiussioni prestate da siccome frutto di Pt_2
intesa anticocorrenziale si sono rivelate manifestamente infondate e devono essere rigettate.
23. L'opponente ha contestato la validità delle fideiussioni, specifiche e omnibus, da lei prestate rispettivamente ad aprile 2021 e a gennaio 2022, in ragione del fatto che alcune clausole convenute nelle fideiussioni avrebbero effetto analogo a quelle contenute agli artt. 2, 6 ed 8 del modello di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” elaborato in via definitiva dall'Associazione
Bancaria LIna (ABI) il 3.10.2002, che Banca d'LI con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, adottato quale autorità garante della concorrenza in ambito bancario, ha riconosciuto essere in contrasto con l'art. 2 comma 2, lett. a) della l. 287/1990 nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme alle fideiussioni omnibus prestate in ambito bancario, in ragione del fatto che tali disposizioni (ossia gli articoli 2, 6 ed 8 del modello) non sono funzionali a garantire l'accesso al credito bancario ma sarebbero state invece concordate dall'associazione di imprese allo scopo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza di obblighi di diligenza nella tutela delle proprie ragioni di credito.
24. Parte attrice opponente non ha tuttavia provato né quale fosse il contenuto del modello ABI del 2002 né del provvedimento n. 55/2005 di Banca d'LI.
25. Le condizioni generali dei contratti di fideiussione specifica e di fideiussione omnibus sottoscritte dall'opponente con Controparte_1
risultano tuttavia tra di loro diverse e, in particolare, è diverso il contenuto dell'art. 6 contenuto nei due diversi contratti e che per entrambi i contratti si assume essere corrispondente a quello oggetto del modello ABI sanzionato da Banca d'LI, di tal che manca completamente la prova che le due fideiussioni prestate da Pt_2
siano frutto dell'applicazione di tale modello.
Inoltre il modello predisposto dall'Associazione delle Banche LIne in base al quale è stato adottato il provvedimento della Banca d'LI n. 55/2005 è stato elaborato in relazione ad una tipologia contrattuale, ossia la fideiussione omnibus, diversa da quella che costituisce il titolo posto a fondamento del credito vantato per il saldo passivo del finanziamento, ossia una fideiussione specifica.
pagina 12 di 16 L'accertamento compiuto da Banca d'LI fa riferimento, poi, ad intesa anticoncorrenziale accertata oltre 15 anni prima della prestazione delle fideiussioni da parte di Pt_2
Il valore presuntivo della sussistenza di intesa anticoncorrenziale attribuito all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza dalla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n.
41994/2019) è, tuttavia, limitato allo specifico accertamento compiuto dall'autorità garante, ossia in relazione a questo giudizio a quello oggetto del provvedimento n.
55/2005 della Banca d'LI, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita e quindi, in primo luogo delle sole fideiussioni omnibus “riproduttiv[e] dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990”.
L'accertamento compiuto dalla Banca d'LI non comporta, infatti, l'illiceità di qualsiasi deroga all'art. 1957 c.c. contenuta in qualsiasi tipo di contratto di fideiussione, non avendo l'autorità garante alcun potere di sindacato sulla validità di deroghe convenzionali alla disciplina legale di alcuni tipi di contratti, ma, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, tale accertamento può essere posto a fondamento della presunzione semplice che l'adozione di condizioni generali di contratto pedissequamente riproduttive dello schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, nell'ambito delle fideiussioni omnibus oggetto del modello frutto dell'accordo anticoncorrenziale, sia l'effetto auspicato dell'intesa accertata e, come tale, illecito e quindi da sanzionare con la dichiarazione di nullità
(derivata) delle clausole contrattuali riproduttive dello schema predisposto ABI.
Diversamente, qualora le clausole contenute nel modello predisposto dall'ABI siano riprodotte in contratti diversi dalla fideiussione omnibus, così come qualora in un contratto di fideiussione omnibus vengano previste clausole con effetti analoghi ma testualmente diverse da quelle contenute agli artt. 2, 6 ed 8 del modello predisposto dall'ABI, il fideiussore certamente non potrà limitarsi a richiamare il provvedimento della Banca d'LI 55/2005 ai fini di provare, presuntivamente, che la stipulazione del contratto costituisca l'effetto dell'intesa anticoncorrenziale accertata dall'autorità garante ma dovrà dimostrare l'effettiva sussistenza dell'intesa pagina 13 di 16 anticoncorrenziale allegata, la partecipazione a tale intesa del soggetto che ha predisposto le condizioni generali di contratto e che la stipulazione del contratto costituisca l'effetto di tale intesa anticoncorrenziale (cfr. puntualmente e diffusamente sul punto Tribunale di Milano, Sez. XIV, 21 giugno 2022 n. 5481, analogamente Tribunale di Napoli, Sez. III, 7.6.2023, n. 5994).
Tali principi di diritto appaiono, inoltre, recentemente confermati dalla stessa Corte di Cassazione con le sentenze n. 26847 del 16.10.2024, n. 657 del 10.1.20 25, n.
660 del 10.1.2015 e n. 1170 del 17.1.2025.
Nel caso di specie manca, quindi, completamente la prova che le condizioni generali delle fideiussioni prestate da siano frutto dell'intesa anticoncorrenziale Pt_2 accertata da Banca d'LI nel 2005, non avendo l'opponente prodotto né il modello
ABI 2002 né il provvedimento di Banca d'LI sul quale sono fondate tutte le difese dell'opponente; risulta inoltre smentita dal diverso contenuto dei due contratti stipulati dai la circostanza che le due fideiussioni da lui sottoscritte siano Pt_2
frutto dell'applicazione del medesimo modello contrattuale, avendo tali documenti contrattuali contenuto almeno parzialmente diverso;
manca inoltre completamente la prova che l'intesa accertata da Banca d'LI nel 2005 sia ancora perdurante all'attualità o che sussista altra intesa anticoncorrenziale tra gli operatori di cui le fideiussioni prestate dall'opponente sarebbero attuazione, avendo l'attore opponente prodotto isolati contratti di fideiussione tra terzi a dimostrazione di tali fatto, tutti risalenti a oltre 10 anni prima della stipulazione delle fideiussioni da parte di con la conseguenza che manca la prova della loro nullità ai sensi dell'art. Pt_2
2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990. D'altronde non sarebbe stato possibile integrare la prova offerta dall'opponente dando seguito all'ordine di esibizione richiesto siccome avente carattere meramente esplorativo, anche tenuto conto di come non abbia allegato alcun elemento costitutivo dell'intesa cui Pt_2
avrebbe partecipato rispetto alla Controparte_1
formazione del contenuto dei modelli di condizioni generali delle fideiussioni prestate dai clienti in suo favore.
L'eccezione di nullità proposta da parte opponente deve, quindi, essere rigettata siccome rivelatasi completamente infondata.
26. L'opposizione si è pertanto rivelata integralmente infondata e deve essere rigettata.
pagina 14 di 16 27. Nondimeno per effetto del pagamento ricevuto da in favore Controparte_7 di da quest'ultima allegato nell'ambito Controparte_1
della memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c., è sopravvenuta la parziale estinzione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto vantato in relazione al finanziamento stipulato dalla società opponente per € 189.695,94.
28. Come evidenziato da parte convenuta opposta, tale fatto, favorevole all'opponente siccome parzialmente estintivo del credito da quest'ultima vantato, riconosciuto dall'opposta, non necessita di essere ulteriormente provato nel presente giudizio.
29. Il decreto ingiuntivo opposto deve, quindi, essere revocato siccome avente ad oggetto credito in parte non più esistente.
Nondimeno gli opponenti devono essere condannati al pagamento o di € 44.277,53 quale debito residuo derivante da contratto di finanziamento, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dell'1,85% dal 14.2.2024 al saldo effettivo;
o di € 19.770,52 quale saldo di conto corrente, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dell' 8,7% dal'1.4.2024 al saldo effettivo e o di € 19.418,39 quale saldo passivo maturato in corso di esecuzione di conto anticipi POS, oltre interessi al tasso contrattuale dell'8,7% dal 19.4.2024 al saldo effettivo limitatamente all'importo complessivo di € 74.277,53, oltre interessi, pari al debito maturato per il finanziamento specificamente garantito ed all'importo massimo di €
30.000,00 oggetto della fideiussione omnibus prestata da importi Parte_2
già oggetto dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. adottata all'esito dell'udienza del
13.2.2025, il cui valore viene integralmente assorbito dalla presente sentenza.
La revoca del decreto opposto comporta inoltre il venir meno del rischio di duplicazione di titoli esecutivi paventato dalla difesa di parte opponente nelle difese conclusive e posta a fondamento della richiesta di revoca dell'ordinanza ex art. 186- ter c.p.c. adottata all'esito dell'udienza del 13.2.2025 che deve quindi essere rigettata.
30. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice opponente e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione alle fasi di studio e introduttiva della presente controversia, minimi per la fase istruttoria solo documentale e decisoria, solo orale. Vengono altresì riconosciute a parte pagina 15 di 16 opposta le spese esenti relative alla fase monitoria, essendo stato revocato il decreto opposto solo in conseguenza della sopravvenuta parziale estinzione da parte di terzo del credito oggetto della domanda monitoria.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e al Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 8030 pubblicato il 6.6.2024 dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 8030 pubblicato il 6.6.2024 dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
3) in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1
con il ricorso per decreto ingiuntivo, condanna e
[...] Parte_1
a pagare in solido a Parte_2 Controparte_1
l'importo complessivo di € 83.466,44 oltre interessi al tasso contrattuale, da
[...] calcolare sul debito capitale di € 44.277,53 al tasso convenzionale dell'1,85% dal
14.2.2024 al saldo effettivo;
sul debito capitale di € 19.770,52 al tasso convenzionale dell' 8,7% dal'1.4.2024 al saldo effettivo e sul debito capitale di €
19.418,39 al tasso contrattuale dell'8,7% dal 19.4.2024 al saldo effettivo, nei limiti dell'importo di € 74.277,53 garantito quanto a Parte_2
4) condanna altresì e in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di BANCA delle spese lite Controparte_1
che quantifica in € 14.170,00 per compensi ed in € 634,00 per compensi, oltre 15% dell'importo quantificato per compensi a titolo di rimborso spese generali, CPA ed
IVA.
Milano, 27 marzo 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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