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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/08/2025, n. 11790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11790 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
IA NI, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 40424 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Dardanelli n. 46, presso lo studio dell'avv. Pietro NI che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce all'atto di citazione
attore
E
AVV. (c.f. rappresentato e difeso da sé Controparte_1 C.F._2 stesso nonché, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Daniela Di Palma in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 24.11.2021 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Adda n. 87
convenuto
NONCHE'
(c.f. in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell'avv.
Marco Vincenti che la rappresenta e difende, giusta procura per atto Notaio
[...] di Treviso racc. 30367 rep. 186905 del 18.12.2014 in calce alla comparsa Persona_1 di costituzione e risposta
terza chiamata
oggetto: responsabilità professionale (avvocato).
1 conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16.07.2025 riportandosi agli scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate da intendersi trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, l'avv. per ivi sentir accertare la Controparte_1 responsabilità professionale dello stesso che non lo aveva informato, al momento del conferimento dell'incarico, della certa infruttuosità della domanda risarcitoria di cui all'art. 4, comma secondo, Legge n. 117/88. Infatti, il convenuto aveva proposto l'azione giudiziaria quando era già decorso il termine di decadenza (all'epoca di due anni) e reiterava l'errore anche nei successivi gradi di giudizio così da arrecargli un ingente danno per il mancato riconoscimento di diritti che la giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea aveva espressamente riconosciuto in seguito ai precedenti provvedimenti erronei emessi dalle competenti Autorità Giudiziarie nazionali.
Pertanto, chiedeva la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pari a complessivi € 780.712,07 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- nel 2000 aveva esperito ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. lavoro, al fine di sentir dichiarare la nullità del contratto di formazione lavoro intercorso con
[...]
e la nullità/inefficacia del recesso dallo stesso contratto, o comunque la CP_3 illegittimità del contratto poiché privo di giusta causa o giustificato motivo, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro;
- a seguito del rigetto delle domande in primo e secondo grado, aveva proposto ricorso per Cassazione che si concludeva con l'ordinanza n. 26024/2009, depositata in data
11.12.2009, che rigettava il ricorso ritenendo che non avesse abusato del CP_3 contratto di formazione e lavoro, avendo adempiuto all'obbligo formativo nei confronti del lavoratore (dall'ordinanza della Corte di Cassazione"... Nel caso di specie la Corte di merito, richiamati precedenti giurisprudenziali antecedenti di segno identico, ha esaminato le doglianze espresse dal ricorrente a proposito del percorso formativo cui lo stesso era stato chiamato dal datore di lavoro ed è pervenuto, con accertamento di fatto congruamente motivato
e pertanto non censurabile in questa sede, alla conclusione che la formazione si era svolta con modalità tali da soddisfare l'obiettivo di accrescimento del patrimonio tecnico-pratico del lavoratore cui l'istituto normativo è diretto. Non esistono, pertanto, vizi di motivazione, con la denunzia dei quali parte ricorrente intende, invece, sollecitare una inammissibile revisione in fatto della pronunzia. Il ricorso è dunque infondato e deve essere rigettato…”);
- in data 11.12.2012 aveva conferito mandato all'avv. per proporre Controparte_1 azione giudiziaria avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 26024/2009, pubblicata in data 11.12.2009, dinanzi la Corte di Giustizia Europea, per violazione della normativa comunitaria, in particolare con riferimento alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 107 e ss. TFUE e della normativa derivata, nello specifico,
2 della Decisione della Commissione Europea 2000/128/CE, per aver CP_3 beneficiato di aiuti di Stato relativi alla normativa del Contratto di Formazione e
Lavoro da reputarsi illegittimi;
- il procedimento avrebbe dovuto concretizzarsi nell'azione ex art. 4, comma 2, legge n.
117/88, la quale prevedeva il termine di decadenza biennale per la promozione, decorrente dalla data di deposito del provvedimento impugnato che, nel caso di specie, risultava essere l'11.12.2009, ossia la data di deposito dell'Ordinanza di rigetto emessa dalla Suprema Corte;
- successivamente alla notifica dell'atto di citazione, effettuata in data 11.12.2012, sotto il patrocinio dell'Avv. , il Tribunale di Roma, con decreto n. 14380/2014, Controparte_1 depositato in data 21.07.2014, ritenuta applicabile la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, dichiarava inammissibile la domanda perché proposta oltre il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 4 della legge n. 117 del 1988, nel testo applicato ratione temporis, e lo condannava alle spese di lite;
- in seguito, con decreto n. 6404 del 29 luglio 2015, la Corte d'Appello di Roma rigettava il reclamo proposto sempre con il patrocinio dell'Avv. , confermando CP_1
l'inammissibilità della domanda risarcitoria poiché tardivamente proposta con citazione notificata l'11.12.2012;
- avverso il predetto decreto, assistito e rappresentato dall'Avv. , Controparte_1 proponeva ricorso in Cassazione;
- tale giudizio si concludeva con l'ennesima sentenza di rigetto n. 258/2017 per inammissibilità della domanda risarcitoria per mancato rispetto del termine biennale di decadenza ex art. 4, comma 2°, Legge 117/88;
- veniva così condannato al pagamento delle spese del giudizio promosso in Cassazione pari ad € 8.000,00, oltre spese prenotate a debito per un importo complessivo di €
20.712,07;
- sempre sotto il patrocinio dell'Avv. , presentava, in data 04.07.2017, Controparte_1 ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo evidenziando che la questione non era stata sollevata nel merito e sottolineando il fatto che il termine per proporre l'esercizio dell'azione di responsabilità ex Legge n. 117/88 non fosse biennale bensì, ad avviso dell'odierno convenuto, triennale;
- la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con decisione del 19.10.2017 dichiarava il ricorso n. 50155/2017 / inammissibile;
Pt_1 CP_2
- lo scambio di comunicazioni a mezzo PEC - a mezzo procuratore - con l'avv. CP_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti non conduceva ad una risoluzione della controversia insorta tra le parti in considerazione del mancato riconoscimento di qualsivoglia responsabilità professionale da parte dell'odierno convenuto.
Parte attrice riteneva, dunque, gravemente negligente la condotta del professionista convenuto in quanto l'errore in cui era incorso gli aveva provocato la perdita definitiva del suo diritto ad ottenere la trasformazione del contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato, la condanna nel terzo grado di giudizio al pagamento delle spese di lite per l'importo complessivo di € 20.712,07, oltre al danno patrimoniale derivante da mancata retribuzione per € 700.000,00 ed euro 60.000,00 per le annualità dal 2017 ad oggi ed al
3 danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto difesa e dalla frustrazione, ansia e malessere che ne sarebbe derivato. Da ultimo, in via subordinata, l'attore formulava la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance, visto che l'inadempimento dell'Avv. lo aveva privato di qualsiasi chance di ottenere il CP_1 posto di lavoro inseguito per una vita
2. Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo, si costituiva in giudizio l'avv. contestando tutto quanto dedotto dall'attore Controparte_1 perché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, contestando la ricostruzione fattuale fornita dall'attore, evidenziava che:
- aveva ricevuto mandato dal al fine proporre un giudizio volto ad ottenere Pt_1 il risarcimento del danno contro lo Stato italiano, proprio in ragione del contrasto tra la sentenza n. 26024 pronunciata dalla Corte di cassazione l'11.12.2009 e la normativa comunitaria, ed in particolare, con l'art. 107 e ss. TFUE in materia di aiuti di Stato;
- diversamente da quanto dedotto da parte attrice: il tipo di giudizio, il petitum e, soprattutto, la causa petendi posti a fondamento della domanda erano stati oggetto di numerose e lunghe riunioni tenutesi con l'odierno attore, il quale, pertanto, era pienamente conscio della strategia difensiva assunta (violazione della normativa comunitaria), sin dal primo grado del giudizio;
- il non gli aveva affatto conferito mandato per proporre la specifica azione Pt_1 ex art. 4, comma 2, L. n. 177/88, ma per ottenere il risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale contro lo Stato italiano in ragione della violazione della normativa comunitaria da parte dello Stato (ovvero del Giudice) e non certo dinanzi la Corte di Giustizia Europea con conseguente prescrizione quinquennale;
- era stato il Tribunale di Roma che, pur essendo stata introdotta la domanda risarcitoria con il rito ordinario, ad avere ritenuto applicabile il rito disciplinato dalla L. n. 117/1988 (Responsabilità civile dei magistrati) e, con decreto n. 14380 del
21.7.2014, aveva così dichiarato inammissibile la domanda in quanto proposta oltre il termine biennale di cui all'art. 4, L. 117/1988 (vedi all. 03);
- di avere espletato il proprio mandato in conformità al dovere di diligenza;
- che non era sussistente alcun danno dal momento che il non avrebbe mai Pt_1 potuto conseguire il risultato sperato (trasformazione del contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato) anche in assenza delle paventate omissioni dell'Avv. , stante la tombale pronuncia della Corte di cassazione, con CP_1 ordinanza n. 26024/2009;
- non gli erano stati pagati i compensi per l'attività svolta con riguardo ai giudizi instaurati contro la Repubblica Italiana dinanzi al Tribunale di Roma n.r.g. 79717/12, alla Corte di Appello di Roma n.r.g. 50180/2015 ed alla Corte di cassazione n.r.g.
1170/2016.
Contestava, dunque, il quantum debeatur. Chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa al fine di Controparte_2
4 essere garantito e manlevato di quanto fosse eventualmente tenuto a pagare all'attore in dipendenza dell'odierno giudizio, ivi comprese le spese sostenute dall'assicurato per la propria difesa condannando la società assicuratrice al pagamento diretto in favore di
Infine, spiegava domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'omesso Parte_1 pagamento degli onorari da parte del per un importo complessivo di € Pt_1
118.718,57, oltre interessi.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice ammetteva la chiamata in causa del terzo.
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio contestando la Controparte_2 domanda attorea e facendo proprie le difese spiegate dall'assicurato avv. . In CP_1 ordine al rapporto di garanzia, deduceva l'operatività della polizza n. 390713657 nei limiti delle condizioni previste dal contratto assicurativo, del massimale, pari ad € 1.000.000,00, previa applicazione dello scoperto del 5% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di €
500,00, nonché con esclusione delle spese sostenute dall'Avv. per la Controparte_1 difesa nel presente giudizio, non rimborsabili a norma dell'art. 9 della Convenzione. Sul punto, la compagnia assicurativa evidenziava che l'Avv. , del resto, con pec CP_1 inviata alla MP (ovvero al dott. che ha in carico il sinistro) in data Pt_2
28.07.2020, aveva comunicato che si sarebbe difeso in proprio e a proprie spese.
5. La causa veniva istruita mediante espletamento di interrogatorio formale nei confronti dell'avv. . CP_1
6. Successivamente la causa veniva presa in decisione e poi rimessa in istruttoria dall'allora giudice titolare con ordinanza dell'11.04.2024, stante la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. dopo il trasferimento del Giudice allora titolare del ruolo ad altra Sezione dell'intestato Tribunale.
7. A seguito di alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa veniva trattenuta in decisione da questo Giudice all'udienza del 16.07.2025 ai sensi dell'art 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. In punto di diritto, giova rammentare che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare (i) se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, (ii) se un danno vi sia stato effettivamente e (iii) se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ. 33442/2022).
In particolare, nel caso dell'attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata – coerentemente, del resto, con la funzione che il nostro legislatore ascrive
5 all'istituto del risarcimento del danno, consistente in un meccanismo riparatore teso a riportare il danneggiato, per quanto possibile, sulla stessa curva di indifferenza su cui si trovava prima del verificarsi dell'evento dannoso, eliminandone le conseguenze pregiudizievoli: il risarcimento, in altri termini, non può consentire a chi l'ottiene di lucrare sul danno subìto ottenendo un quid pluris che egli non aveva ab origine alcun titolo per ottenere, dovendo unicamente servirgli a eliminare i riflessi dannosi che il fatto del danneggiante abbia concretamente prodotto nella sua sfera giuridica, alterandola in senso peggiorativo.
Sul punto, va pertanto ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non', si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. Civ., sez. 3 n. 25112 del 2017; Cass.
Civ., sez. 3, n. 26516 del 2020; Cass., sez. 2, n. 7064 del 2021).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo egli invece dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e a sé favorevole della lite (Cass. Civ., sez. 3, n.
22882 del 2016; Cass. Civ., sez. 3, n. 12038 del 2017).
In altri termini, dunque, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone da un lato la prova del danno subìto e, dall'altro, quella del nesso causale tra l'omissione della condotta dovuta, imputabile a negligenza del professionista, ed il pregiudizio sopportato dal cliente. Chiarito, infatti, che la prestazione d'opera professionale consiste in un'obbligazione di mezzi e non già di risultato, non potendo evidentemente il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex plurimis Cass. civ. n. 6967/2006; Cass. civ. n.
25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
9. Passando all'esame del caso concreto, l'attore lamenta che l'avv. non lo ha CP_1 informato, al momento del conferimento dell'incarico, della certa infruttuosità dell'azione giudiziaria ex art. 4, comma 2°, legge n. 117/88 in quanto era decorso il termine decadenziale di due anni previsto dalla legge allora vigente così perdendo definitivamente il suo diritto ad ottenere la trasformazione del contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato.
10. Dalla disamina della documentazione in atti emerge che l'avv. – su CP_1 mandato dell'odierno attore - con atto di citazione notificato in data 11.12.2012 ha richiesto il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. alla Repubblica Italiana – Presidenza del
6 Consiglio dei Ministri, avanti il Tribunale di Roma, per la violazione del diritto comunitario sostenendo un contrasto tra la pronuncia della Corte di cassazione n.
26024/2009, pubblicata in data 11.12.2009, che aveva definitivamente escluso la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro del in rapporto a tempo indeterminato, Pt_1
e la normativa comunitaria, in particolare con riferimento alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 107 e ss. TFUE e della normativa derivata, nello specifico, della Decisione della Commissione Europea 2000/128/CE, per aver beneficiato di aiuti di CP_3
Stato relativi alla normativa del Contratto di Formazione e Lavoro da reputarsi illegittimi.
Sempre agli atti risulta che con decreto n. 14380 del 2014 il Tribunale di Roma – II sezione civile – inquadrata la fattispecie nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.
117/1988, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda in quanto proposta successivamente alla decorrenza del termine di due anni previsto dall'art. 4, co. 2, della L.
117/1988 posto che l'ordinanza della Corte di cassazione era stata pubblicata in data
11.12.2009 (v. doc. 3 parte attrice) e l'atto di citazione veniva notificato in data 11.12.2012; in seguito, con Decreto n. 6404 del 29 luglio 2015, la Corte d'Appello di Roma rigettava il reclamo proposto sempre con il patrocinio dell'Avv. , confermando CP_1
l'inammissibilità della domanda risarcitoria poiché tardivamente proposta con citazione notificata l'11.12.2012; avverso il predetto decreto, assistito e rappresentato dall'Avv.
, proponeva ricorso in Cassazione conclusosi con sentenza di rigetto n. Controparte_1
258/2017 per inammissibilità della domanda risarcitoria a causa del mancato rispetto del termine biennale di decadenza ex art. 4, comma 2°, Legge 117/88; infine, l'avv. CP_1 proponeva ricorso alle Corte Europea dei Diritti dell'Uomo deducendo la violazione degli artt. 6 e 13 CEDU (v. doc. 16 parte convenuta), ma con decisione del 19.10.2017 la Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo dichiarava il ricorso n. 50155/17 inammissibile (v. doc. 7 parte attrice) ritenendo che il ricorrente fosse stato messo nelle condizioni di spiegare la propria difesa/le proprie argomentazioni davanti ai tribunali che hanno replicato con decisioni che non appaiono né arbitrarie, né manifestatamente irragionevoli con conseguente manifesta infondatezza delle accuse mosse ai sensi dell'art. 35 § 3 a) della
Convenzione.
11. Ricostruita la vicenda in esame, si rileva che indipendentemente dalla qualificazione dell'azione ex art. 2043 c.c. spiegata nel giudizio per cui è causa, è stato definitivamente accertato che l'azione che lo stesso professionista avrebbe dovuto porre in essere è quella disciplinata dall'art. 4 co. 2, della L. 117/1988 a nulla rilevando che il mandato conferito all'avv. dal concernesse l'azione del risarcimento del danno ex art. CP_1 Pt_1
2043 c.c., non essendo la qualificazione giuridica dell'azione argomento suscettibile di valutazione da parte del cliente.
Infatti, il difensore deve essere consapevole del fatto che il cliente normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, strategie, regole e tempi del processo, natura dei documenti e delle prove che devono essere sottoposti al giudice per vincere la causa, possibilità o meno di raggiungere l'obiettivo con gli elementi di cui dispone. Per tutti questi aspetti il cliente dev'essere guidato e indirizzato dall'avvocato, che gli deve fornire
7 le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, non potendo supinamente aderire alle strategie difensive eventualmente proposte dal cliente, ciò in conformità ai doveri di informazione e di diligenza che connotano l'attività professionale (cfr. sul tema, Cass. civ. Sez. 3, 30 luglio 2004 n.
14597; Cass. civ. Sez. 3, 20 novembre 2009 n. 24544, fra le tante).
A tal riguardo si rammenta che l'adozione dei mezzi difensivi più idonei a tutelare il cliente rientra senza dubbio tra gli obblighi propri dell'avvocato, al quale solo compete la scelta della migliore linea tecnica da seguire nello svolgimento dell'attività professionale, tanto che la sua responsabilità per aver adottato mezzi difensivi pregiudizievoli per il cliente non è esclusa né ridotta neppure quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso o da lui condivise (Cass. n. 10289/2015, Cass. n. 20869/2004 e Cass. n.
3463/1988; sul contenuto dell'obbligo informativo anche Cass. n. 24544/2009).
In linea Cass. n. 14639/2015 (in motivazione): “È principio consolidato di questa Corte che nell'adempimento dell'incarico professionale conferito, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c., impone al professionista di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto,
(anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”.
12. Tale essendo il quadro giurisprudenziale di riferimento, ritenuto incontestato il conferimento dell'incarico all'avv. nel dicembre del 2012, è evidente Controparte_1
l'inadempimento in cui è incorso il professionista convenuto per avere omesso di informare il cliente circa l'inutilità e gli ingenti costi dei giudizi promossi.
Invero, l'avv. al momento del conferimento dell'incarico avrebbe dovuto CP_1 dissuadere il cliente dall'azionare la domanda nei confronti dello Stato italiano in quanto l'azione corretta da esperire nella disciplina in esame- come definitivamente accertato- era quella prevista dalla normativa speciale di cui alla L. 117/1988 il cui termine per la proposizione – due anni in base alla legge all'epoca vigente – era già scaduto posto che l'ordinanza della S.C. era stata pubblicata in data 11.12.2009, né avrebbe dovuto proseguire in una strategia difensiva esosa e manifestatamente infondata in più gradi di giudizio.
A tal riguardo si rammenta che “in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite;
pertanto, in relazione ad una causa che presenti un'elevata probabilità di soccombenza per il proprio cliente, il difensore che abbia accettato
8 l'incarico non può successivamente disinteressarsene del tutto, incorrendo in responsabilità professionale ove esponga il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali cui lo stesso va incontro per la propria difesa e per quella della controparte.“(Cass. civ. 30169/2018).
Pertanto, alla luce di quanto premesso, in base ad un giudizio controfattuale, si può ragionevolmente presumere che laddove il cliente fosse stato correttamente informato dal professionista il primo avrebbe desistito dall'intraprendere e successivamente dal proseguire con i giudizi posti in essere.
13. Accertato l'inadempimento dell'avv. , deve comunque escludersi il diritto al CP_1 risarcimento del danno richiesto da parte attrice poiché l' incarico all'avv. è CP_1 stato conferito oltre due anni dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha definitivamente rigettato le pretese del cliente alla trasformazione del proprio rapporto lavorativo a tempo indeterminato e, dunque, solo nel momento in cui il era Pt_1 definitivamente decaduto dalla possibilità di proporre l'azione di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 177/88. Pertanto, non si può ritenere che l'inadempimento dell'avv. dal CP_1 dovere di dissuasione abbia cagionato danni ulteriori rispetto l'inutile dispendio di spese legali per le quali invece il deve essere risarcito, come di seguito evidenziato. Pt_1
Del pari, deve essere rigettato la domanda di risarcimento del danno morale asseritamente derivante da ansia e sofferenza in quanto l'attore aveva già subito il definitivo rigetto della propria domanda sino al Giudizio di Cassazione definito con ordinanza n. 26024/2009.
14. In conseguenza dell'inadempimento dell'avv. potranno riconoscersi a parte CP_1 attrice, a titolo di risarcimento del danno, le spese di lite nei limiti di quanto risulta allegato e dimostrato documentalmente.
Al riguardo, si osserva che con l'atto introduttivo l'attore lamentava che l'errore del professionista convenuto ha “causato all'attore un ingente danno patrimoniale essendosi visto condannato nel terzo grado di giudizio alla somma complessiva di € 20.712,07” e che “la pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali ad esito del giudizio innanzi alla
Suprema Corte per € 20.712,07”. Anche con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
l'attore precisava che “L'errore in cui incorreva il convenuto è facilmente dimostrabile in quanto, successivamente alla condanna riportata in secondo grado, veniva promosso dall'Avv.
[...]
ricorso in Cassazione fondato sulle medesime doglianze sollevate innanzi alla Corte CP_1
d'Appello di Roma. Come facilmente presumibile anche il predetto giudizio ebbe un esito negativo terminando con una ingente condanna nei confronti del Sig. pari ad € 20.712,07”, Parte_1 passaggio ripreso pedissequamente in comparsa conclusionale e nelle successive memorie riepilogative.
Ebbene, dall'esame della sentenza emessa dalla Corte di cassazione l'unica somma esattamente identificabile a cui è stato condannato il ammonta ad euro 8.000,00 a Pt_1 cui vengono aggiunte le spese prenotate a debito che, seppure la parte attrice richiami genericamente nei propri scritti difensivi, non vengono documentate o identificate, così impedendo a questo Giudice di poterle riconoscere nella pretesa risarcitoria.
9 Pertanto, deve riconoscersi a parte attrice le spese di lite del giudizio di Cassazione definito con ordinanza n. 26024/2009 nei limiti della somma di euro 8.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Ciò perché la "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare: così, tra le decisioni più recenti (Cass. civ. 5159/2023; Cass. 06/10/2021, n.27129).
15. Deve, infine, essere rigettata la domanda riconvenzione spiegata dall'avv. , CP_1 il quale ha chiesto la condanna di parte attrice alla restituzione degli onorari ammontanti ad euro 118.718,57, oltre interessi.
Con riferimento alla perdurante debenza dei compensi professionali in favore dell'avvocato convenuto, ha affermato la Suprema Corte che “L'avvocato, nel quadro dell'attività difensiva, è tenuto alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico professionale come disposto dall'articolo 1176, comma 2, c.c. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta una violazione contrattuale con conseguente risarcimento del danno, configurabile anche in presenza di colpa lieve, se non concorrono le circostanze di particolare difficoltà di cui all'articolo 2236 c.c. Tale responsabilità si correla direttamente alla perdita del diritto al compenso ove la condotta negligente dell'avvocato, valutata ex ante e secondo criteri probabilistici, abbia pregiudicato la possibilità di conseguire un esito positivo della lite altrimenti ottenibile, in applicazione dell'articolo 1460 c.c.”
(Cass. Civ., Sez. 2, n. 15526/2025).
Infatti, sebbene l'odierno decidente non ignora che l'avvocato non è tenuto a vincere la causa, ma solo a difendere diligentemente il cliente e, pur in caso di sconfitta, ha diritto a percepire il proprio compenso, è altrettanto vero che sussiste in capo al professionista l'obbligo di esercitare diligentemente la suddetta attività. Sicché in caso di inadempimento professionale totale la prestazione effettuata risulta improduttiva di effetti in favore del cliente e per questa ragione non gli è dovuto alcun compenso.
Proprio per la sua inutilità, la prestazione svolta si considera completamente inadempiuta, giacché risulta improduttiva di effetti favorevoli per il cliente (cfr. Cass. 4781/2013). Ne discende che l'inadempimento porta a ritenere inadempiute anche le prestazioni eseguite prima dell'errore professionale che ha determinato la perdita del diritto. L'attività pregressa, infatti, è inutiliter data, pertanto è come se non fosse mai stata svolta, stante la perdita del diritto.
Nel caso in esame, l'omessa informazione da parte dell'avv. circa la certa CP_1 infruttuosità dell'azione per intervenuta decadenza già al momento del conferimento dell'incarico, nonché la reiterata condotta esplorativa tenuta dal professionista configurano un grave inadempimento con conseguente perdita del diritto al compenso.
Non rilevano, pertanto, né le dichiarazioni rilasciate dal convenuto in sede di
10 interrogatorio formale, le quali peraltro a lui favorevoli non potevano in ogni caso costituire oggetto di prova, né la circostanza che il compenso fosse stato richiesto dal professionista in data antecedente al presente giudizio.
16. Domanda di manleva.
La domanda di garanzia svolta dall'avv. nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
è meritevole di accoglimento.
[...]
Si osserva che il professionista ha chiamato in causa la al fine di Controparte_2 essere garantito e manlevato in forza della polizza n.390713657, decorrente dal 20.09.2019, con scadenza al 19.09.2020.
La MP di assicurazione ha riconosciuto l'operatività della polizza nei limiti del massimale pari ad € 1.000.000,00, previa applicazione dello scoperto del 5% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00, eccependo l'inoperatività con riguardo al rimborso delle spese sostenute dall'avv. per la difesa in giudizio, non Controparte_1 rimborsabili a norma dell'art. 9 della Convenzione.
Ebbene, in considerazione dell'inadempimento del convenuto e della sua condanna al risarcimento del danno come sovra accertato e viste le condizioni di polizza,
[...] sarà tenuta ad indennizzare l'avv. di quanto da questi dovuto in CP_2 CP_1 favore di parte attrice a titolo di sorte capitale, interesse e spese processuali, in ragione della presente sentenza.
Infine, si precisa che a fronte della richiesta da parte dell'assicurato – avv. CP_1 circa il pagamento diretto nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 1917, comma secondo,
c.c., deve disporsi il pagamento diretto a carico della compagnia di assicurazioni per la parte di propria pertinenza. Sul punto si precisa che, come previsto all'art. 8 della polizza in esame, il risarcimento del danno verrà corrisposto al terzo danneggiato per intero e la compagnia assicurativa recupererà lo scoperto del 5% con il minimo assoluto di euro
500,00 direttamente dall'assicurato.
È evidente che la facoltà di cui all'art. 1917, comma secondo, c.c. che, in questa sede, viene invocata dall'assicurato è richiesta che attiene alle modalità di esecuzione della prestazione indennitaria che, invece di essere corrisposta all'assicurato, viene versata direttamente al danneggiato che il primo dovrebbe, comunque, risarcire;
non a caso, presupposto del meccanismo appena descritto è l'accertamento della responsabilità del danneggiante.
In questo modo, in una sola operazione, si realizzano sia la causa del contratto di assicurazione - che è quella di tenere indenne parte assicurata, evitando che essa sia tenuta, in prima battuta ad un esborso nei confronti del danneggiato - sia la pretesa risarcitoria del danneggiante.
11 La domanda formulata dal convenuto dal professionista convenuto verso la chiamata in causa di manleva e di disposizione del pagamento diretto da parte della MP assicurativa al danneggiato va pertanto accolta.
17. Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dall'avv. , stante l'accoglimento parziale della domanda CP_1 attorea nei suoi confronti.
Inoltre, deve essere rigettata l'istanza sollevata da parte convenuta ex art. 89 c.p.c. volta ad ottenere la cancellazione delle asserite frasi sconvenienti ed offensive utilizzate nell'atto introduttivo del giudizio dal momento che le espressioni impiegate non hanno carattere sconveniente ed offensivo nei confronti del professionista convenuto.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n.
19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
Quanto all'eccezione sollevata dalla terza chiamata circa l'inoperatività della polizza con riguardo alle spese di resistenza, è appena il caso di precisare che le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato sono appunto quelle anticipate dall'assicurato stesso per contrastare in giudizio la pretesa del terzo danneggiato e non vanno confuse con quelle che l'assicurato soccombente, e per esso il suo assicuratore, è tenuto a rimborsare al danneggiato vittorioso quale accessorio dell'obbligazione risarcitoria (cfr. Cass. Civ., n.
4810/1981 e 13088/1995; Cass. civ. 5242/2004; Cass. civ. 24159/2018; Cass. civ. 18076/2020).
La ratio della previsione dettata dall'art. 1917, comma terzo, c.c. è invero da rinvenire nel fatto che, nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione di un giudizio da parte di chi a torto o a ragione assume di aver subito un danno, si svolge anche nell'interesse dell'assicuratore all'obiettivo accertamento 6 dell'esistenza o meno del proprio obbligo indennitario. Ne consegue che, anche nel caso in cui venga accertato che nessun danno deve essere riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione risarcitoria, l'assicuratore sarà lo stesso tenuto a sopportare le spese affrontate dall'assicurato per resistere a quella pretesa entro i limiti stabiliti dall'art. 1917, comma terzo, c.c. (c.f.r. in termini Cass. Civ., n.
19176/14, 5300/08 e n. 2221/1977).
Nel caso di specie, la terza chiamata ha dedotto che nelle condizioni generali di contratto è previsto che “La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale”.
Ebbene, come di recente affermato dalla suprema corte (Cass n. 21220 del 2022), una clausola negoziale dal siffatto contenuto - con cui viene stabilito che l'impresa di
12 assicurazione non riconosce all'assicuratole spese peri legali che non siano da essa stessa designati – deve considerarsi nulla per contrarietà al disposto dell'art. 1917, comma terzo,
c.c. che non può essere convenzionalmente derogato se non in senso più favorevole all'assicurato (cfr. sulla copertura delle spese di resistenza v. anche Cass. civ. 4786/2021;
Cass. civ. 18076/2020; Cass. civ. 5479/2015).
Infatti, l'art. 1932, comma primo, c.c. annovera l'art. 1917, comma terzo, c.c. tra le norme codicistiche in tema di contratto di assicurazione che non possono essere derogate dall'autonomia privata se non in senso più favorevole al danneggiato stabilendo, al comma successivo, il principio per cui quelle clausole che operano delle deroghe al Codice
Civile in senso meno favorevole all'assicurato "sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge".
Giova a questo punto evidenziare come l'art. 1917, comma terzo, c.c. ponga in ogni caso a carico dell'assicuratore le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato senza in alcun modo distinguere l'ipotesi in cui l'assicurato venga difeso da un proprio avvocato di fiducia da quella in cui affidi, invece, la gestione della lite alla sua impresa di assicurazione, e venga difeso da un legale designato da detta società, per stabilire che nel primo caso non opera il criterio del rimborso delle spese di resistenza il quale è pertanto destinato ad avere vigenza in entrambe le ipotesi.
É d'altro canto noto che il diritto di difesa risulta costituzionalmente garantito dall'art. 24
Cost. per cui all'assicurato, una volta convenuto in giudizio dal danneggiato, non può essere sottratta la facoltà di farsi assistere da un difensore di sua fiducia a maggior ragione se, come nella fattispecie in esame, egli intenda agire nei confronti della propria compagnia per far valere il proprio diritto ad essere mallevato dall'assicuratore per l'ipotesi di soccombenza, né può essere convenzionalmente riservato al contraente della polizza un trattamento deteriore per essersi determinato in tal senso.
Come ritenuto dalla giurisprudenza sovra richiamata, resta solo da aggiungere che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato sono affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore. Esse costituiscono perciò spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 c.c.,
e sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente (art. 1914, secondo comma, c.c., il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c.).
Ne consegue, pertanto, che è tenuta a tenere indenne la propria Controparte_2 assicurata anche dalle spese legali sostenute per resistere alla domanda attorea.
Tali spese di resistenza sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M.
55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso sino a 26.000,00 euro (in base al decisum).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
13 - in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna l'avv. Controparte_1 al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di , della Parte_1 complessiva somma di € 8,000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna l'avv. a rifondere le spese di lite del presente giudizio in Controparte_1 favore di parte attrice che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Pietro
NI dichiaratosi antistatario;
- in accoglimento della domanda di manleva, condanna la a Controparte_2 tenere indenne l'avv. di quanto da questi dovuto in favore di parte Controparte_1 attrice a titolo di sorte capitale, interesse e spese processuali, in ragione della presente sentenza, nei limiti del massimale pari ad € 1.000.000,00, previa applicazione dello scoperto del 5% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di €
500,00, nonché a pagare direttamente ex art. 1917, comma 2 le somme liquidate nei capi primo e secondo della presente sentenza in favore di : Parte_1
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento, in favore dell'avv. , delle spese processuali, che liquida Controparte_1 in euro 5.700,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, 11.08.2025
Il Giudice
IA NI
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
IA NI, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 40424 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Dardanelli n. 46, presso lo studio dell'avv. Pietro NI che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce all'atto di citazione
attore
E
AVV. (c.f. rappresentato e difeso da sé Controparte_1 C.F._2 stesso nonché, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Daniela Di Palma in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 24.11.2021 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Adda n. 87
convenuto
NONCHE'
(c.f. in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell'avv.
Marco Vincenti che la rappresenta e difende, giusta procura per atto Notaio
[...] di Treviso racc. 30367 rep. 186905 del 18.12.2014 in calce alla comparsa Persona_1 di costituzione e risposta
terza chiamata
oggetto: responsabilità professionale (avvocato).
1 conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16.07.2025 riportandosi agli scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate da intendersi trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, l'avv. per ivi sentir accertare la Controparte_1 responsabilità professionale dello stesso che non lo aveva informato, al momento del conferimento dell'incarico, della certa infruttuosità della domanda risarcitoria di cui all'art. 4, comma secondo, Legge n. 117/88. Infatti, il convenuto aveva proposto l'azione giudiziaria quando era già decorso il termine di decadenza (all'epoca di due anni) e reiterava l'errore anche nei successivi gradi di giudizio così da arrecargli un ingente danno per il mancato riconoscimento di diritti che la giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea aveva espressamente riconosciuto in seguito ai precedenti provvedimenti erronei emessi dalle competenti Autorità Giudiziarie nazionali.
Pertanto, chiedeva la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pari a complessivi € 780.712,07 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- nel 2000 aveva esperito ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. lavoro, al fine di sentir dichiarare la nullità del contratto di formazione lavoro intercorso con
[...]
e la nullità/inefficacia del recesso dallo stesso contratto, o comunque la CP_3 illegittimità del contratto poiché privo di giusta causa o giustificato motivo, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro;
- a seguito del rigetto delle domande in primo e secondo grado, aveva proposto ricorso per Cassazione che si concludeva con l'ordinanza n. 26024/2009, depositata in data
11.12.2009, che rigettava il ricorso ritenendo che non avesse abusato del CP_3 contratto di formazione e lavoro, avendo adempiuto all'obbligo formativo nei confronti del lavoratore (dall'ordinanza della Corte di Cassazione"... Nel caso di specie la Corte di merito, richiamati precedenti giurisprudenziali antecedenti di segno identico, ha esaminato le doglianze espresse dal ricorrente a proposito del percorso formativo cui lo stesso era stato chiamato dal datore di lavoro ed è pervenuto, con accertamento di fatto congruamente motivato
e pertanto non censurabile in questa sede, alla conclusione che la formazione si era svolta con modalità tali da soddisfare l'obiettivo di accrescimento del patrimonio tecnico-pratico del lavoratore cui l'istituto normativo è diretto. Non esistono, pertanto, vizi di motivazione, con la denunzia dei quali parte ricorrente intende, invece, sollecitare una inammissibile revisione in fatto della pronunzia. Il ricorso è dunque infondato e deve essere rigettato…”);
- in data 11.12.2012 aveva conferito mandato all'avv. per proporre Controparte_1 azione giudiziaria avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 26024/2009, pubblicata in data 11.12.2009, dinanzi la Corte di Giustizia Europea, per violazione della normativa comunitaria, in particolare con riferimento alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 107 e ss. TFUE e della normativa derivata, nello specifico,
2 della Decisione della Commissione Europea 2000/128/CE, per aver CP_3 beneficiato di aiuti di Stato relativi alla normativa del Contratto di Formazione e
Lavoro da reputarsi illegittimi;
- il procedimento avrebbe dovuto concretizzarsi nell'azione ex art. 4, comma 2, legge n.
117/88, la quale prevedeva il termine di decadenza biennale per la promozione, decorrente dalla data di deposito del provvedimento impugnato che, nel caso di specie, risultava essere l'11.12.2009, ossia la data di deposito dell'Ordinanza di rigetto emessa dalla Suprema Corte;
- successivamente alla notifica dell'atto di citazione, effettuata in data 11.12.2012, sotto il patrocinio dell'Avv. , il Tribunale di Roma, con decreto n. 14380/2014, Controparte_1 depositato in data 21.07.2014, ritenuta applicabile la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, dichiarava inammissibile la domanda perché proposta oltre il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 4 della legge n. 117 del 1988, nel testo applicato ratione temporis, e lo condannava alle spese di lite;
- in seguito, con decreto n. 6404 del 29 luglio 2015, la Corte d'Appello di Roma rigettava il reclamo proposto sempre con il patrocinio dell'Avv. , confermando CP_1
l'inammissibilità della domanda risarcitoria poiché tardivamente proposta con citazione notificata l'11.12.2012;
- avverso il predetto decreto, assistito e rappresentato dall'Avv. , Controparte_1 proponeva ricorso in Cassazione;
- tale giudizio si concludeva con l'ennesima sentenza di rigetto n. 258/2017 per inammissibilità della domanda risarcitoria per mancato rispetto del termine biennale di decadenza ex art. 4, comma 2°, Legge 117/88;
- veniva così condannato al pagamento delle spese del giudizio promosso in Cassazione pari ad € 8.000,00, oltre spese prenotate a debito per un importo complessivo di €
20.712,07;
- sempre sotto il patrocinio dell'Avv. , presentava, in data 04.07.2017, Controparte_1 ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo evidenziando che la questione non era stata sollevata nel merito e sottolineando il fatto che il termine per proporre l'esercizio dell'azione di responsabilità ex Legge n. 117/88 non fosse biennale bensì, ad avviso dell'odierno convenuto, triennale;
- la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con decisione del 19.10.2017 dichiarava il ricorso n. 50155/2017 / inammissibile;
Pt_1 CP_2
- lo scambio di comunicazioni a mezzo PEC - a mezzo procuratore - con l'avv. CP_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti non conduceva ad una risoluzione della controversia insorta tra le parti in considerazione del mancato riconoscimento di qualsivoglia responsabilità professionale da parte dell'odierno convenuto.
Parte attrice riteneva, dunque, gravemente negligente la condotta del professionista convenuto in quanto l'errore in cui era incorso gli aveva provocato la perdita definitiva del suo diritto ad ottenere la trasformazione del contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato, la condanna nel terzo grado di giudizio al pagamento delle spese di lite per l'importo complessivo di € 20.712,07, oltre al danno patrimoniale derivante da mancata retribuzione per € 700.000,00 ed euro 60.000,00 per le annualità dal 2017 ad oggi ed al
3 danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto difesa e dalla frustrazione, ansia e malessere che ne sarebbe derivato. Da ultimo, in via subordinata, l'attore formulava la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance, visto che l'inadempimento dell'Avv. lo aveva privato di qualsiasi chance di ottenere il CP_1 posto di lavoro inseguito per una vita
2. Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo, si costituiva in giudizio l'avv. contestando tutto quanto dedotto dall'attore Controparte_1 perché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, contestando la ricostruzione fattuale fornita dall'attore, evidenziava che:
- aveva ricevuto mandato dal al fine proporre un giudizio volto ad ottenere Pt_1 il risarcimento del danno contro lo Stato italiano, proprio in ragione del contrasto tra la sentenza n. 26024 pronunciata dalla Corte di cassazione l'11.12.2009 e la normativa comunitaria, ed in particolare, con l'art. 107 e ss. TFUE in materia di aiuti di Stato;
- diversamente da quanto dedotto da parte attrice: il tipo di giudizio, il petitum e, soprattutto, la causa petendi posti a fondamento della domanda erano stati oggetto di numerose e lunghe riunioni tenutesi con l'odierno attore, il quale, pertanto, era pienamente conscio della strategia difensiva assunta (violazione della normativa comunitaria), sin dal primo grado del giudizio;
- il non gli aveva affatto conferito mandato per proporre la specifica azione Pt_1 ex art. 4, comma 2, L. n. 177/88, ma per ottenere il risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale contro lo Stato italiano in ragione della violazione della normativa comunitaria da parte dello Stato (ovvero del Giudice) e non certo dinanzi la Corte di Giustizia Europea con conseguente prescrizione quinquennale;
- era stato il Tribunale di Roma che, pur essendo stata introdotta la domanda risarcitoria con il rito ordinario, ad avere ritenuto applicabile il rito disciplinato dalla L. n. 117/1988 (Responsabilità civile dei magistrati) e, con decreto n. 14380 del
21.7.2014, aveva così dichiarato inammissibile la domanda in quanto proposta oltre il termine biennale di cui all'art. 4, L. 117/1988 (vedi all. 03);
- di avere espletato il proprio mandato in conformità al dovere di diligenza;
- che non era sussistente alcun danno dal momento che il non avrebbe mai Pt_1 potuto conseguire il risultato sperato (trasformazione del contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato) anche in assenza delle paventate omissioni dell'Avv. , stante la tombale pronuncia della Corte di cassazione, con CP_1 ordinanza n. 26024/2009;
- non gli erano stati pagati i compensi per l'attività svolta con riguardo ai giudizi instaurati contro la Repubblica Italiana dinanzi al Tribunale di Roma n.r.g. 79717/12, alla Corte di Appello di Roma n.r.g. 50180/2015 ed alla Corte di cassazione n.r.g.
1170/2016.
Contestava, dunque, il quantum debeatur. Chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa al fine di Controparte_2
4 essere garantito e manlevato di quanto fosse eventualmente tenuto a pagare all'attore in dipendenza dell'odierno giudizio, ivi comprese le spese sostenute dall'assicurato per la propria difesa condannando la società assicuratrice al pagamento diretto in favore di
Infine, spiegava domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'omesso Parte_1 pagamento degli onorari da parte del per un importo complessivo di € Pt_1
118.718,57, oltre interessi.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice ammetteva la chiamata in causa del terzo.
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio contestando la Controparte_2 domanda attorea e facendo proprie le difese spiegate dall'assicurato avv. . In CP_1 ordine al rapporto di garanzia, deduceva l'operatività della polizza n. 390713657 nei limiti delle condizioni previste dal contratto assicurativo, del massimale, pari ad € 1.000.000,00, previa applicazione dello scoperto del 5% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di €
500,00, nonché con esclusione delle spese sostenute dall'Avv. per la Controparte_1 difesa nel presente giudizio, non rimborsabili a norma dell'art. 9 della Convenzione. Sul punto, la compagnia assicurativa evidenziava che l'Avv. , del resto, con pec CP_1 inviata alla MP (ovvero al dott. che ha in carico il sinistro) in data Pt_2
28.07.2020, aveva comunicato che si sarebbe difeso in proprio e a proprie spese.
5. La causa veniva istruita mediante espletamento di interrogatorio formale nei confronti dell'avv. . CP_1
6. Successivamente la causa veniva presa in decisione e poi rimessa in istruttoria dall'allora giudice titolare con ordinanza dell'11.04.2024, stante la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. dopo il trasferimento del Giudice allora titolare del ruolo ad altra Sezione dell'intestato Tribunale.
7. A seguito di alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa veniva trattenuta in decisione da questo Giudice all'udienza del 16.07.2025 ai sensi dell'art 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. In punto di diritto, giova rammentare che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare (i) se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, (ii) se un danno vi sia stato effettivamente e (iii) se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ. 33442/2022).
In particolare, nel caso dell'attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata – coerentemente, del resto, con la funzione che il nostro legislatore ascrive
5 all'istituto del risarcimento del danno, consistente in un meccanismo riparatore teso a riportare il danneggiato, per quanto possibile, sulla stessa curva di indifferenza su cui si trovava prima del verificarsi dell'evento dannoso, eliminandone le conseguenze pregiudizievoli: il risarcimento, in altri termini, non può consentire a chi l'ottiene di lucrare sul danno subìto ottenendo un quid pluris che egli non aveva ab origine alcun titolo per ottenere, dovendo unicamente servirgli a eliminare i riflessi dannosi che il fatto del danneggiante abbia concretamente prodotto nella sua sfera giuridica, alterandola in senso peggiorativo.
Sul punto, va pertanto ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non', si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. Civ., sez. 3 n. 25112 del 2017; Cass.
Civ., sez. 3, n. 26516 del 2020; Cass., sez. 2, n. 7064 del 2021).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo egli invece dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e a sé favorevole della lite (Cass. Civ., sez. 3, n.
22882 del 2016; Cass. Civ., sez. 3, n. 12038 del 2017).
In altri termini, dunque, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone da un lato la prova del danno subìto e, dall'altro, quella del nesso causale tra l'omissione della condotta dovuta, imputabile a negligenza del professionista, ed il pregiudizio sopportato dal cliente. Chiarito, infatti, che la prestazione d'opera professionale consiste in un'obbligazione di mezzi e non già di risultato, non potendo evidentemente il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex plurimis Cass. civ. n. 6967/2006; Cass. civ. n.
25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
9. Passando all'esame del caso concreto, l'attore lamenta che l'avv. non lo ha CP_1 informato, al momento del conferimento dell'incarico, della certa infruttuosità dell'azione giudiziaria ex art. 4, comma 2°, legge n. 117/88 in quanto era decorso il termine decadenziale di due anni previsto dalla legge allora vigente così perdendo definitivamente il suo diritto ad ottenere la trasformazione del contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato.
10. Dalla disamina della documentazione in atti emerge che l'avv. – su CP_1 mandato dell'odierno attore - con atto di citazione notificato in data 11.12.2012 ha richiesto il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. alla Repubblica Italiana – Presidenza del
6 Consiglio dei Ministri, avanti il Tribunale di Roma, per la violazione del diritto comunitario sostenendo un contrasto tra la pronuncia della Corte di cassazione n.
26024/2009, pubblicata in data 11.12.2009, che aveva definitivamente escluso la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro del in rapporto a tempo indeterminato, Pt_1
e la normativa comunitaria, in particolare con riferimento alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 107 e ss. TFUE e della normativa derivata, nello specifico, della Decisione della Commissione Europea 2000/128/CE, per aver beneficiato di aiuti di CP_3
Stato relativi alla normativa del Contratto di Formazione e Lavoro da reputarsi illegittimi.
Sempre agli atti risulta che con decreto n. 14380 del 2014 il Tribunale di Roma – II sezione civile – inquadrata la fattispecie nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.
117/1988, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda in quanto proposta successivamente alla decorrenza del termine di due anni previsto dall'art. 4, co. 2, della L.
117/1988 posto che l'ordinanza della Corte di cassazione era stata pubblicata in data
11.12.2009 (v. doc. 3 parte attrice) e l'atto di citazione veniva notificato in data 11.12.2012; in seguito, con Decreto n. 6404 del 29 luglio 2015, la Corte d'Appello di Roma rigettava il reclamo proposto sempre con il patrocinio dell'Avv. , confermando CP_1
l'inammissibilità della domanda risarcitoria poiché tardivamente proposta con citazione notificata l'11.12.2012; avverso il predetto decreto, assistito e rappresentato dall'Avv.
, proponeva ricorso in Cassazione conclusosi con sentenza di rigetto n. Controparte_1
258/2017 per inammissibilità della domanda risarcitoria a causa del mancato rispetto del termine biennale di decadenza ex art. 4, comma 2°, Legge 117/88; infine, l'avv. CP_1 proponeva ricorso alle Corte Europea dei Diritti dell'Uomo deducendo la violazione degli artt. 6 e 13 CEDU (v. doc. 16 parte convenuta), ma con decisione del 19.10.2017 la Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo dichiarava il ricorso n. 50155/17 inammissibile (v. doc. 7 parte attrice) ritenendo che il ricorrente fosse stato messo nelle condizioni di spiegare la propria difesa/le proprie argomentazioni davanti ai tribunali che hanno replicato con decisioni che non appaiono né arbitrarie, né manifestatamente irragionevoli con conseguente manifesta infondatezza delle accuse mosse ai sensi dell'art. 35 § 3 a) della
Convenzione.
11. Ricostruita la vicenda in esame, si rileva che indipendentemente dalla qualificazione dell'azione ex art. 2043 c.c. spiegata nel giudizio per cui è causa, è stato definitivamente accertato che l'azione che lo stesso professionista avrebbe dovuto porre in essere è quella disciplinata dall'art. 4 co. 2, della L. 117/1988 a nulla rilevando che il mandato conferito all'avv. dal concernesse l'azione del risarcimento del danno ex art. CP_1 Pt_1
2043 c.c., non essendo la qualificazione giuridica dell'azione argomento suscettibile di valutazione da parte del cliente.
Infatti, il difensore deve essere consapevole del fatto che il cliente normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, strategie, regole e tempi del processo, natura dei documenti e delle prove che devono essere sottoposti al giudice per vincere la causa, possibilità o meno di raggiungere l'obiettivo con gli elementi di cui dispone. Per tutti questi aspetti il cliente dev'essere guidato e indirizzato dall'avvocato, che gli deve fornire
7 le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, non potendo supinamente aderire alle strategie difensive eventualmente proposte dal cliente, ciò in conformità ai doveri di informazione e di diligenza che connotano l'attività professionale (cfr. sul tema, Cass. civ. Sez. 3, 30 luglio 2004 n.
14597; Cass. civ. Sez. 3, 20 novembre 2009 n. 24544, fra le tante).
A tal riguardo si rammenta che l'adozione dei mezzi difensivi più idonei a tutelare il cliente rientra senza dubbio tra gli obblighi propri dell'avvocato, al quale solo compete la scelta della migliore linea tecnica da seguire nello svolgimento dell'attività professionale, tanto che la sua responsabilità per aver adottato mezzi difensivi pregiudizievoli per il cliente non è esclusa né ridotta neppure quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso o da lui condivise (Cass. n. 10289/2015, Cass. n. 20869/2004 e Cass. n.
3463/1988; sul contenuto dell'obbligo informativo anche Cass. n. 24544/2009).
In linea Cass. n. 14639/2015 (in motivazione): “È principio consolidato di questa Corte che nell'adempimento dell'incarico professionale conferito, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c., impone al professionista di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto,
(anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”.
12. Tale essendo il quadro giurisprudenziale di riferimento, ritenuto incontestato il conferimento dell'incarico all'avv. nel dicembre del 2012, è evidente Controparte_1
l'inadempimento in cui è incorso il professionista convenuto per avere omesso di informare il cliente circa l'inutilità e gli ingenti costi dei giudizi promossi.
Invero, l'avv. al momento del conferimento dell'incarico avrebbe dovuto CP_1 dissuadere il cliente dall'azionare la domanda nei confronti dello Stato italiano in quanto l'azione corretta da esperire nella disciplina in esame- come definitivamente accertato- era quella prevista dalla normativa speciale di cui alla L. 117/1988 il cui termine per la proposizione – due anni in base alla legge all'epoca vigente – era già scaduto posto che l'ordinanza della S.C. era stata pubblicata in data 11.12.2009, né avrebbe dovuto proseguire in una strategia difensiva esosa e manifestatamente infondata in più gradi di giudizio.
A tal riguardo si rammenta che “in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite;
pertanto, in relazione ad una causa che presenti un'elevata probabilità di soccombenza per il proprio cliente, il difensore che abbia accettato
8 l'incarico non può successivamente disinteressarsene del tutto, incorrendo in responsabilità professionale ove esponga il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali cui lo stesso va incontro per la propria difesa e per quella della controparte.“(Cass. civ. 30169/2018).
Pertanto, alla luce di quanto premesso, in base ad un giudizio controfattuale, si può ragionevolmente presumere che laddove il cliente fosse stato correttamente informato dal professionista il primo avrebbe desistito dall'intraprendere e successivamente dal proseguire con i giudizi posti in essere.
13. Accertato l'inadempimento dell'avv. , deve comunque escludersi il diritto al CP_1 risarcimento del danno richiesto da parte attrice poiché l' incarico all'avv. è CP_1 stato conferito oltre due anni dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha definitivamente rigettato le pretese del cliente alla trasformazione del proprio rapporto lavorativo a tempo indeterminato e, dunque, solo nel momento in cui il era Pt_1 definitivamente decaduto dalla possibilità di proporre l'azione di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 177/88. Pertanto, non si può ritenere che l'inadempimento dell'avv. dal CP_1 dovere di dissuasione abbia cagionato danni ulteriori rispetto l'inutile dispendio di spese legali per le quali invece il deve essere risarcito, come di seguito evidenziato. Pt_1
Del pari, deve essere rigettato la domanda di risarcimento del danno morale asseritamente derivante da ansia e sofferenza in quanto l'attore aveva già subito il definitivo rigetto della propria domanda sino al Giudizio di Cassazione definito con ordinanza n. 26024/2009.
14. In conseguenza dell'inadempimento dell'avv. potranno riconoscersi a parte CP_1 attrice, a titolo di risarcimento del danno, le spese di lite nei limiti di quanto risulta allegato e dimostrato documentalmente.
Al riguardo, si osserva che con l'atto introduttivo l'attore lamentava che l'errore del professionista convenuto ha “causato all'attore un ingente danno patrimoniale essendosi visto condannato nel terzo grado di giudizio alla somma complessiva di € 20.712,07” e che “la pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali ad esito del giudizio innanzi alla
Suprema Corte per € 20.712,07”. Anche con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
l'attore precisava che “L'errore in cui incorreva il convenuto è facilmente dimostrabile in quanto, successivamente alla condanna riportata in secondo grado, veniva promosso dall'Avv.
[...]
ricorso in Cassazione fondato sulle medesime doglianze sollevate innanzi alla Corte CP_1
d'Appello di Roma. Come facilmente presumibile anche il predetto giudizio ebbe un esito negativo terminando con una ingente condanna nei confronti del Sig. pari ad € 20.712,07”, Parte_1 passaggio ripreso pedissequamente in comparsa conclusionale e nelle successive memorie riepilogative.
Ebbene, dall'esame della sentenza emessa dalla Corte di cassazione l'unica somma esattamente identificabile a cui è stato condannato il ammonta ad euro 8.000,00 a Pt_1 cui vengono aggiunte le spese prenotate a debito che, seppure la parte attrice richiami genericamente nei propri scritti difensivi, non vengono documentate o identificate, così impedendo a questo Giudice di poterle riconoscere nella pretesa risarcitoria.
9 Pertanto, deve riconoscersi a parte attrice le spese di lite del giudizio di Cassazione definito con ordinanza n. 26024/2009 nei limiti della somma di euro 8.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Ciò perché la "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare: così, tra le decisioni più recenti (Cass. civ. 5159/2023; Cass. 06/10/2021, n.27129).
15. Deve, infine, essere rigettata la domanda riconvenzione spiegata dall'avv. , CP_1 il quale ha chiesto la condanna di parte attrice alla restituzione degli onorari ammontanti ad euro 118.718,57, oltre interessi.
Con riferimento alla perdurante debenza dei compensi professionali in favore dell'avvocato convenuto, ha affermato la Suprema Corte che “L'avvocato, nel quadro dell'attività difensiva, è tenuto alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico professionale come disposto dall'articolo 1176, comma 2, c.c. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta una violazione contrattuale con conseguente risarcimento del danno, configurabile anche in presenza di colpa lieve, se non concorrono le circostanze di particolare difficoltà di cui all'articolo 2236 c.c. Tale responsabilità si correla direttamente alla perdita del diritto al compenso ove la condotta negligente dell'avvocato, valutata ex ante e secondo criteri probabilistici, abbia pregiudicato la possibilità di conseguire un esito positivo della lite altrimenti ottenibile, in applicazione dell'articolo 1460 c.c.”
(Cass. Civ., Sez. 2, n. 15526/2025).
Infatti, sebbene l'odierno decidente non ignora che l'avvocato non è tenuto a vincere la causa, ma solo a difendere diligentemente il cliente e, pur in caso di sconfitta, ha diritto a percepire il proprio compenso, è altrettanto vero che sussiste in capo al professionista l'obbligo di esercitare diligentemente la suddetta attività. Sicché in caso di inadempimento professionale totale la prestazione effettuata risulta improduttiva di effetti in favore del cliente e per questa ragione non gli è dovuto alcun compenso.
Proprio per la sua inutilità, la prestazione svolta si considera completamente inadempiuta, giacché risulta improduttiva di effetti favorevoli per il cliente (cfr. Cass. 4781/2013). Ne discende che l'inadempimento porta a ritenere inadempiute anche le prestazioni eseguite prima dell'errore professionale che ha determinato la perdita del diritto. L'attività pregressa, infatti, è inutiliter data, pertanto è come se non fosse mai stata svolta, stante la perdita del diritto.
Nel caso in esame, l'omessa informazione da parte dell'avv. circa la certa CP_1 infruttuosità dell'azione per intervenuta decadenza già al momento del conferimento dell'incarico, nonché la reiterata condotta esplorativa tenuta dal professionista configurano un grave inadempimento con conseguente perdita del diritto al compenso.
Non rilevano, pertanto, né le dichiarazioni rilasciate dal convenuto in sede di
10 interrogatorio formale, le quali peraltro a lui favorevoli non potevano in ogni caso costituire oggetto di prova, né la circostanza che il compenso fosse stato richiesto dal professionista in data antecedente al presente giudizio.
16. Domanda di manleva.
La domanda di garanzia svolta dall'avv. nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
è meritevole di accoglimento.
[...]
Si osserva che il professionista ha chiamato in causa la al fine di Controparte_2 essere garantito e manlevato in forza della polizza n.390713657, decorrente dal 20.09.2019, con scadenza al 19.09.2020.
La MP di assicurazione ha riconosciuto l'operatività della polizza nei limiti del massimale pari ad € 1.000.000,00, previa applicazione dello scoperto del 5% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00, eccependo l'inoperatività con riguardo al rimborso delle spese sostenute dall'avv. per la difesa in giudizio, non Controparte_1 rimborsabili a norma dell'art. 9 della Convenzione.
Ebbene, in considerazione dell'inadempimento del convenuto e della sua condanna al risarcimento del danno come sovra accertato e viste le condizioni di polizza,
[...] sarà tenuta ad indennizzare l'avv. di quanto da questi dovuto in CP_2 CP_1 favore di parte attrice a titolo di sorte capitale, interesse e spese processuali, in ragione della presente sentenza.
Infine, si precisa che a fronte della richiesta da parte dell'assicurato – avv. CP_1 circa il pagamento diretto nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 1917, comma secondo,
c.c., deve disporsi il pagamento diretto a carico della compagnia di assicurazioni per la parte di propria pertinenza. Sul punto si precisa che, come previsto all'art. 8 della polizza in esame, il risarcimento del danno verrà corrisposto al terzo danneggiato per intero e la compagnia assicurativa recupererà lo scoperto del 5% con il minimo assoluto di euro
500,00 direttamente dall'assicurato.
È evidente che la facoltà di cui all'art. 1917, comma secondo, c.c. che, in questa sede, viene invocata dall'assicurato è richiesta che attiene alle modalità di esecuzione della prestazione indennitaria che, invece di essere corrisposta all'assicurato, viene versata direttamente al danneggiato che il primo dovrebbe, comunque, risarcire;
non a caso, presupposto del meccanismo appena descritto è l'accertamento della responsabilità del danneggiante.
In questo modo, in una sola operazione, si realizzano sia la causa del contratto di assicurazione - che è quella di tenere indenne parte assicurata, evitando che essa sia tenuta, in prima battuta ad un esborso nei confronti del danneggiato - sia la pretesa risarcitoria del danneggiante.
11 La domanda formulata dal convenuto dal professionista convenuto verso la chiamata in causa di manleva e di disposizione del pagamento diretto da parte della MP assicurativa al danneggiato va pertanto accolta.
17. Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dall'avv. , stante l'accoglimento parziale della domanda CP_1 attorea nei suoi confronti.
Inoltre, deve essere rigettata l'istanza sollevata da parte convenuta ex art. 89 c.p.c. volta ad ottenere la cancellazione delle asserite frasi sconvenienti ed offensive utilizzate nell'atto introduttivo del giudizio dal momento che le espressioni impiegate non hanno carattere sconveniente ed offensivo nei confronti del professionista convenuto.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n.
19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
Quanto all'eccezione sollevata dalla terza chiamata circa l'inoperatività della polizza con riguardo alle spese di resistenza, è appena il caso di precisare che le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato sono appunto quelle anticipate dall'assicurato stesso per contrastare in giudizio la pretesa del terzo danneggiato e non vanno confuse con quelle che l'assicurato soccombente, e per esso il suo assicuratore, è tenuto a rimborsare al danneggiato vittorioso quale accessorio dell'obbligazione risarcitoria (cfr. Cass. Civ., n.
4810/1981 e 13088/1995; Cass. civ. 5242/2004; Cass. civ. 24159/2018; Cass. civ. 18076/2020).
La ratio della previsione dettata dall'art. 1917, comma terzo, c.c. è invero da rinvenire nel fatto che, nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione di un giudizio da parte di chi a torto o a ragione assume di aver subito un danno, si svolge anche nell'interesse dell'assicuratore all'obiettivo accertamento 6 dell'esistenza o meno del proprio obbligo indennitario. Ne consegue che, anche nel caso in cui venga accertato che nessun danno deve essere riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione risarcitoria, l'assicuratore sarà lo stesso tenuto a sopportare le spese affrontate dall'assicurato per resistere a quella pretesa entro i limiti stabiliti dall'art. 1917, comma terzo, c.c. (c.f.r. in termini Cass. Civ., n.
19176/14, 5300/08 e n. 2221/1977).
Nel caso di specie, la terza chiamata ha dedotto che nelle condizioni generali di contratto è previsto che “La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale”.
Ebbene, come di recente affermato dalla suprema corte (Cass n. 21220 del 2022), una clausola negoziale dal siffatto contenuto - con cui viene stabilito che l'impresa di
12 assicurazione non riconosce all'assicuratole spese peri legali che non siano da essa stessa designati – deve considerarsi nulla per contrarietà al disposto dell'art. 1917, comma terzo,
c.c. che non può essere convenzionalmente derogato se non in senso più favorevole all'assicurato (cfr. sulla copertura delle spese di resistenza v. anche Cass. civ. 4786/2021;
Cass. civ. 18076/2020; Cass. civ. 5479/2015).
Infatti, l'art. 1932, comma primo, c.c. annovera l'art. 1917, comma terzo, c.c. tra le norme codicistiche in tema di contratto di assicurazione che non possono essere derogate dall'autonomia privata se non in senso più favorevole al danneggiato stabilendo, al comma successivo, il principio per cui quelle clausole che operano delle deroghe al Codice
Civile in senso meno favorevole all'assicurato "sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge".
Giova a questo punto evidenziare come l'art. 1917, comma terzo, c.c. ponga in ogni caso a carico dell'assicuratore le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato senza in alcun modo distinguere l'ipotesi in cui l'assicurato venga difeso da un proprio avvocato di fiducia da quella in cui affidi, invece, la gestione della lite alla sua impresa di assicurazione, e venga difeso da un legale designato da detta società, per stabilire che nel primo caso non opera il criterio del rimborso delle spese di resistenza il quale è pertanto destinato ad avere vigenza in entrambe le ipotesi.
É d'altro canto noto che il diritto di difesa risulta costituzionalmente garantito dall'art. 24
Cost. per cui all'assicurato, una volta convenuto in giudizio dal danneggiato, non può essere sottratta la facoltà di farsi assistere da un difensore di sua fiducia a maggior ragione se, come nella fattispecie in esame, egli intenda agire nei confronti della propria compagnia per far valere il proprio diritto ad essere mallevato dall'assicuratore per l'ipotesi di soccombenza, né può essere convenzionalmente riservato al contraente della polizza un trattamento deteriore per essersi determinato in tal senso.
Come ritenuto dalla giurisprudenza sovra richiamata, resta solo da aggiungere che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato sono affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore. Esse costituiscono perciò spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 c.c.,
e sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente (art. 1914, secondo comma, c.c., il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c.).
Ne consegue, pertanto, che è tenuta a tenere indenne la propria Controparte_2 assicurata anche dalle spese legali sostenute per resistere alla domanda attorea.
Tali spese di resistenza sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M.
55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso sino a 26.000,00 euro (in base al decisum).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
13 - in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna l'avv. Controparte_1 al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di , della Parte_1 complessiva somma di € 8,000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna l'avv. a rifondere le spese di lite del presente giudizio in Controparte_1 favore di parte attrice che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Pietro
NI dichiaratosi antistatario;
- in accoglimento della domanda di manleva, condanna la a Controparte_2 tenere indenne l'avv. di quanto da questi dovuto in favore di parte Controparte_1 attrice a titolo di sorte capitale, interesse e spese processuali, in ragione della presente sentenza, nei limiti del massimale pari ad € 1.000.000,00, previa applicazione dello scoperto del 5% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di €
500,00, nonché a pagare direttamente ex art. 1917, comma 2 le somme liquidate nei capi primo e secondo della presente sentenza in favore di : Parte_1
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento, in favore dell'avv. , delle spese processuali, che liquida Controparte_1 in euro 5.700,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, 11.08.2025
Il Giudice
IA NI
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