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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/03/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1986 / 2024, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in atti, e e domiciliato presso lo studio del suddetto legale in Genova, Via Cecchi 23/2; ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Controparte_1 P.IVA_2
Cristina Iaccarino e Riccardo Dellepiane, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo legale in Genova, Corso Buenos Aires 16/5; CONVENUTA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., Controparte_2 instaurava giudizio di merito in seguito alla s Mobiliari R.G. n. 1337/2023 e 1649/2023, radicate e riunite dinanzi a codesto Tribunale. Le procedure suddette riguardavano due pignoramenti presso terzi realizzati dall' nei confronti di Controparte_2 CP_3
e di
[...] CP_4 attri che il pignoramento presso avveniva per Controparte_3
l'importo di euro 642.816,92 e che in data 19.5.2 ata rilasciava dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c.; che conseguentemente chiedeva al GE la vendita dei titoli oggetto del suddetto pignoramento di cui la banca risultava collocataria;
che la proponeva opposizione e che il GE, non Controparte_1 potendo quantificar , essendo intervenuto nel mentre un piano di rateizzazione su richiesta della società, sospendeva le procedure riunite (nn. 1337/2023 e 1649/2023) e assegnava alla parte interessata termine perentorio di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito. Inoltre, l' , con atto di citazione, deduceva che Controparte_2 detratti gli importi già assegnati e gli importi già versati a seguito della rateizzazione nel frattempo stipulata tra le parti in causa, il debito residuo della CP_1 ammontava ad euro 235.930,70, e che la vendita dei titoli eseguita da CP_3 determinava la disponibilità liquida della somma di euro 143.011,73 affermato da controparte nel ricorso nanti il giudice dell'esecuzione era infondato,
1 TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile in quanto la dichiarazione positiva del terzo interveniva prima del CP_3 pagamento della prima rata, che veniva effettuato in data 13.6.2023. Per tali motivi concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - In via preliminare revocare la concessa sospensione;
- In via principale dichiarare inammissibile il ricorso in opposizione per i motivi su esposti;
- Sempre in via principale, visto l'esito positivo e la capienza del pignoramento confermarne l'efficacia e l'esecutività, assegnando la somma liquida derivata dalla vendita dei titoli. Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antitastatario”. Si costituiva in giudizio deducendo che con opposizione alle Controparte_1 esecuzioni presso terzi n el 2023 contestava la duplice iniziativa esecutiva dell' rilevando che la rateizzazione concessa doveva Controparte_2 estinguere le n applicazione dell'art. 19, comma I quater del DPR n. 602/1973 dal momento che non ricorreva nel caso di specie la condizione ostativa della previa dichiarazione positiva del terzo;
che l'istanza di rateizzazione, in ogni caso, non poteva ritenersi presentata tardivamente rispetto a quanto previsto dalla suddetta norma in quanto era in facoltà di accettarla o CP_5 respingerla;
che comunque controparte ometteva di quantificare il credito azionato, a fronte degli intervenuti pagamenti in esecuzione del piano di rateizzazione, nonché della pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che sanciva l'infondatezza nella quantificazione degli esborsi asseritamente dovuti dalla società stessa e quindi la necessità della rideterminazione del credito vantato;
che dunque l'Agenzia delle Entrata portava avanti un'esecuzione presso terzi chiedendo l'assegnazione di somme che avrebbe ratealmente incassato indipendentemente dall'esecuzione medesima;
che con il comportamento adottato non si CP_5 conformava ai canoni di collaborazione e buona fede che ispirano i rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria ex art. 10, l. 212/2020, esponendosi così a responsabilità ex art. 96 c.p.c. Per tali motivi concludeva chiedendo “Piaccia al Tribunale Ill.mo e, per quanto di propria competenza e spettanza, al G.U. incaricato, contrariis rejectis, anche, eventualmente se ritenuto, con ordinanza ex art. 183 quater c.p.c.: 1) respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando, di conseguenza, non dovute e non assegnabili le somme richieste, accogliendo quindi l'opposizione proposta dalla convenuta con contestuale annullamento, revoca, ovvero dichiarata nullità e/o inefficacia dei pignoramenti presso terzi effettuati. 2) Liberare conseguentemente le somme attualmente gravate da vincolo pignoratizio e depositate presso CP_3
3) Condannare l'attrice al pagamento ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria nella somma dis via di equità. 4) Condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite della presente causa, confermando, se del caso, ovvero rideterminandone l'ammontare, anche le spese disposte dal G.E. in fase cautelare di opposizione all'esecuzione”.
2 TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
All'udienza cartolare del 10.12.2024 il Tribunale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti, fissava nuova udienza affinché parte attrice
“depositi esatto calcolo del credito effettivamente dovuto da entro il giorno Controparte_1
10.02.2025, specificando l'importo residuo al netto delle somme incamerate”. All'esito dell'udienza del 18.02.2025, dato atto del mancato suddetto deposito da parte dell' , la causa veniva trattenuta in decisione. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità avanzata da parte attrice, palesemente non fondata e non motivata in quanto le deduzioni di CP_1 vanno scrutinate nel merito. Per la risoluzione della presente controversia occorre prendere le mosse dall'art. 19 della legge n. 602 del 1973. Tale norma, riguardante la possibilità per il contribuente in temporanea difficoltà economico-finanziaria di richiedere la dilazione del pagamento all' , prevede al comma 1-quater che Controparte_6
“A seguito dell ai commi 1 e 1.1)) e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: [...] c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive”, e al comma 1- quater.2 che “Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”. Da quanto riportato emerge che la presentazione dell'istanza di rateizzazione determina l'impossibilità per l' di avviare nuove procedure CP_2 CP_2 esecutive, e al contempo che i a rata comporta l'estinzione delle procedure esecutive già in corso, con la precisazione che un'eventuale previa dichiarazione positiva del terzo preclude tale effetto configurandosi quale condizione ostativa all'estinzione. Ebbene, le parti in causa discutono circa la tempestività o meno dell'istanza di rateizzazione, discordando su quale dichiarazione di terzo rileverebbe a tale fine. Ed invero, se si considerasse la dichiarazone di la richiesta risulterebbe tardiva, CP_3 essendo datata la prima 19.5.2023 e la secon 023; e al contrario, risulterebbe tempestiva se si considerasse la dichiarazione di datata 9.6.2023. CP_4
Tuttavia, deve qui rilevarsi come la questione si profili in maniera diversa rispetto a quanto dibattuto tra e in quanto la dichiarazione del terzo è CP_5 CP_1 priva di rilevanza ai ef to dalla presentazione della richiesta di rateizzazione, ossia l'impossibilità di avviare nuove procedure esecutive. La dichiarazione del terzo, come il citato comma 1-quater.2 afferma, opera quale condizione ostativa all'effetto prodotto dal pagamento della prima rata, ossia l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. Nel caso in esame,
3 TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile invece, viene in rilievo il possibile effetto che la legge ricollega alla mera presentazione della richiesta di rateizzare il pagamento, cioè l'impossibilità di avviare nuove procedure esecutive. In altri termini, ciò che potrebbe incidere sulla vicenda concreta è la domanda di rateizzazione, la quale, ai sensi del comma 1- quater sopra riportato, determina l'impossibilità per l'Agenzia di effettuare “nuove procedure esecutive”. Ebbene, è pacifico, in quanto ammesso dalla stessa convenuta, che la seconda iniziativa esecutiva presso terzi (poi riunita alla prima) veniva notificata alla società il 6.6.2023, e quindi due giorni prima dell'istanza di rateizzazione poi CP_1 proposta dalla società stessa in data 8.6.2023. Risulta evidente come non possa qualificarsi la seconda iniziativa presso terzi quale “nuova procedura esecutiva”, in quanto già avviata e peraltro notificata al soggetto interessato. Dunque, deve ritenersi che non si verifichi l'effetto impeditivo esposto, che vale invece per procedure esecutive non ancora iniziate. Inoltre, non rileva altresì quanto affermato dalla in merito alla facoltà di CP_1 di accettare o meno la richiesta di rateizz ortando l'accettazione CP_5 ta di sanatoria della tardività dell'istanza. Ed invero la legge n. 602/1973 non impedisce l'esistenza in sé di un programma di dilazione del pagamento, ma ne condiziona alcuni effetti al ricorrere di taluni requisiti o all'assenza di determinati fattori. Pertanto, nulla vieta all' di accettare la richiesta del Controparte_2 contribuente, anche laddove qu nare preclusioni o estinzioni di procedure esecutive già in atto. Peraltro, per completezza di analisi, occore qui rilevarsi come anche un'eventuale estinzione delle procedure esecutive in corso sarebbe preclusa dalle dichiarazioni dei terzi, e Infatti, anche prendendosi a riferimento la dichiarazione CP_3 CP_4 del terzo intervenuta successivamente, ossia quella di essa non può che CP_4 risultare antecedente rispetto al pagamento della prima acchè intervenuta il 9.6.2023, ovvero un solo giorno dopo alla mera domanda di rateizzazione proposta dalla come già detto, datata 8.6.2023). CP_1
Alla luce di quanto fin qui esposto si ritengono legittime le procedure esecutive iniziate da non rilevando a tal fine l'istanza di dilazione del pagamento, la CP_5 quale è pri quisiti legittimanti una preclusione di eventuali ulteriori iniziative esecutive o l'estinzione di quelle in atto. Detto questo, quanto alle domande di parte attrice, quest'ultima chiede la revoca della sospensione delle procedure riunite concessa dal GE, di dichiarare inammissibile il ricorso in opposizione ed infine l'assegnazione della somma liquida derivata dalla vendita dei titoli di controparte. Tali domande devono essere respinte. Infatti, se è vero che le procedure esecutive sopra trattate non risultano viziate come lamentato dalla è pur vero che CP_1 alle stesse si è affiancata la rateizzazione concessa da , a fronte delle CP_5
4 TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile pronunce, richiamate dalla convenuta, della Corte di Giustizia tributaria, il credito vantato da parte attrice non appare più certo, liquido ed esigibile. Ciò proprio in ragione del fatto che con la suddetta sentenza la Corte di Giustizia tributaria ha deciso nel senso di una scorretta determinazione dei ruoli da parte dell'
[...]
, effettuata sulla base di un'erronea normativa di riferimento. CP_2
Ciò che risulta a questo Giudice è quanto affermato da parte attrice con atto di citazione del 24.02.2024, ossia che il debito residuo di controparte ammontava a quella data ad euro 235.930,70, circostanza non contestata dalla società convenuta;
nonché quanto riportato dalla stessa con note scritte ex art. 127-ter CP_1
c.p.c. del 25.11.2024, cioè che la somma complessivamente pagata ammontava a quella data ad euro 179.476,72, anche questa circostanza non contestata da controparte. A tanto si aggiunga che dalle ricevute prodotte dalla convenuta risulta altresì provato che sono intervenuti in corso di causa i pagamenti rateali corrispondenti ai mesi di novembre e dicembre 2024, gennaio 2025 di importo mensile pari ad euro 10.507,69. Pertanto, al fine di verificare l'an ed il quantum dell'importo da assegnare in favore di occorre individuare la somma ricavata dalla differenza tra debito residuo CP_5
e nti medio tempore intervenuti in favore di quest'ultima sulla base del piano di rateizzazione concesso. Al riguardo, il mancato deposito del prospetto di calcolo aggiornato richiesto dal Tribunale si risolverà in modo negativo circa l'onere della prova ex art. 2697 c.c. posto a carico dell'ente erariale che, senza alcuna giustificazione, ometteva tale deposito. Premesso ciò, occorre partire dall'individuazione dell'importo di debito residuo dovuto che, come sopra osservato, risulta essere pari ad euro 235.930,70 – pag. 3 atto di citazione, ove si legge “il debito residuo della detratti gli importi già Controparte_1 assegnati e gli importi versati a seguito della rateizzazi 235.930,70” -. Tale importo va fissato alla data del 27.02.2024, coincidente con il deposito dell'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito da parte di CP_5
Considerando che i pagamenti del piano rateale avvengono il giorno 26 di ogni mese ed avvengono con cadenza mensile, per come dedotto dalla società convenuta ed in base ai documenti di pagamento depositati da quest'ultima, nella suddetta somma non appare ricompresa la rata di euro 10.507,69 di febbraio 2024. Dalle contabili di versamento versate agli atti da risulta quindi un CP_1 versamento di una rata di 10.507,69 mensili per 13 ia: febbraio 2024, marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio 2024, agosto 2024, settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025, febbraio 2025. In relazione all'ultima rata di febbraio 2025, in scadenza il 26 febbraio 2025 per come dedotto da parte convenuta all'udienza del 18.02.2025, la relativa contabile di
5 TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile versamento non risulta versata agli atti proprio in ragione della data di udienza (18.02) e la scadenza della suddetta (26.02). Non essendovi elementi da cui possa risultare un mancato versameno di detta rata, quest'ultima verrà conteggiata. Pertanto, il totale versato in corso di causa da sino al 07.03.2025 risulta CP_1 essere pari ad euro 136.599,97 (euro 10.507,69 x 13 mensilità). Detraendo tale ultimo importo dal debito residuo di partenza dedotto da CP_5 ossia 235.930,70, risultano ancora dovute somme per euro 99.330,73. L'attuale giacenza sul conto corrente del terzo pignorato risulta essere pari CP_3 ad euro 143.011,73. Dai calcoli sopra effettuati, pertanto, il Giudice dell'Esecuzione dovrà assegnare, in relazione all'importo pignorato presso il terzo , in favore di la CP_3 CP_5 somma di euro 99.330,73 al fine di coprire il debit o ancora dovu CP_1 la somma in eccesso pari alla differenza tra 143.011,73 e 99.330,73, da
[...] duarsi in euro 43.681,00 va invece svincolata in quanto con la suddetta assegnazione appare raggiunto l'importo debitorio residuo. In definitiva, degli euro 143.011,73 pignorati:
- euro 99.330,73 da assegnare;
- euro 43.681,00 da svincolare.
Ovviamente, imputerà la somma ottenuta nella Controparte_2 presente sed ento del piano di rateizzazione accordato in favore di dovendo le parti verificare tra loro l'avvenuta CP_1 estinzione del debito re ne di tale assegnazione. Qualora, infatti, le parti torneranno dinanzi al G.E. in data successiva al 26.03.2025 e se, medio tempore in attesa dell'udienza dinanzi al predetto G.E., pervengano ulteriori pagamenti mensili di in adempimento del piano di CP_1 rateizzazione, il credito da assegnar ridotto corrispondentemente. Ad esempio, se il G.E. disporrà l'assegnazione delle somme prima del 26.04.2025 ma dopo il 26.03.2025 e se medio tempore interverrà il pagamento di euro 10.507,69 da parte di quale rata del piano di rateizzazione di marzo CP_1
2025, la somma da ass ari ad euro 88.823,04 (ossia pari alla differenza tra euro 99.330,73 quale residuo di debito comprensivo della rata di febbraio 2025 e cristallizzato alla data di deposito della presente sentenza ed euro 10.507,69 quale rata di marzo 2025) e così via via a seconda del mese di assegnazione somme e tenendo presente il giorno 26 di ogni mese. Ulteriori rapporti di dare – avere che eventualmente possano residuare tra le parti, in ragione dell'estinzione anticipata del piano di rateizzazione da un lato ovvero in ragione del mancato raggiungimento dell'importo del credito effettivamente dovuto dall'altro, andranno ovviamente regolati in separata sede in quanto in quella
6 TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile presente, in ragione del principio dispositivo proprio del processo civile e dei principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., uniti alla cognizione accertativa propria del giudizio ordinario di cognizione vincolata alle causa petendi delle parti processuali, compito del Tribunale è solo quello di verificare la legittimità del pignoramento presso terzi e, in caso di positivo vaglio di quest'ultimo, individuare la corretta somma da assegnare ad in base ai documenti contabili versati agli atti, anche in ragione della CP_5 cir che gli stumenti oppositivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. hanno carattere meramente rescindente. Nulla di più. Proprio per la natura rescindente dei rimedi oppositivi, il giudice del merito non può ordinare alcunchè in punto di assegnazione/svincolo somme ma può solo limitarsi a verificare la validità e l'efficacia o meno degli atti dell'esecuzione: sarà il G.E. a dover eseguire materialmente l'attività di assegnazione/svincolo per come delineata nel presente provvedimento. Quanto alla domanda di parte convenuta ex art. 96 c.p.c. volta ad ottenere la condanna per lite temeararia, essa non trova accoglimento, non essendo essa supportata da un valido quadro probatorio che giustifichi la condanna di controparte. In punto spese, esse seguono di regola il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e devono essere quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n.55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. Tuttavia, ritiene questo Giudice che la peculiarità della vicenda, la pronuncia tributaria incidente sui ruoli azionati da il programma rateale in corso tra le CP_5 parti e la necessità di contabilizzare menti medio tempore intervenuti, nonché la reciproca soccombenza delle parti medesime l'una nei confronti dell'altra in quanto non può vedersi assegnata l'intera somma pignorata così come CP_5 richesto, ed anche considerando che ha omesso i conteggi richieste dal CP_5
Tribunale, ponendo quindi in essere ncata collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, siano circostanze atte a giustificare l'integrale compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, nel procedimento ex art. 616 c.p.c. N. RG. 1986 / 2024 promosso da contro Controparte_2
così provvede: Controparte_1
7 TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
- rigetta la domanda di nullità/illegittimità/inefficacia del pignoramento avanzata da parte convenuta e, per l'effetto, revoca la sospensione delle procedure esecutive mobiliari riunite N.RG. 1377/2023 e 1649/2023;
- rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte attrice;
- accoglie la domanda di parte attrice per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva;
- rigetta la domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Genova, 11.03.2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1986 / 2024, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in atti, e e domiciliato presso lo studio del suddetto legale in Genova, Via Cecchi 23/2; ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Controparte_1 P.IVA_2
Cristina Iaccarino e Riccardo Dellepiane, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo legale in Genova, Corso Buenos Aires 16/5; CONVENUTA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., Controparte_2 instaurava giudizio di merito in seguito alla s Mobiliari R.G. n. 1337/2023 e 1649/2023, radicate e riunite dinanzi a codesto Tribunale. Le procedure suddette riguardavano due pignoramenti presso terzi realizzati dall' nei confronti di Controparte_2 CP_3
e di
[...] CP_4 attri che il pignoramento presso avveniva per Controparte_3
l'importo di euro 642.816,92 e che in data 19.5.2 ata rilasciava dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c.; che conseguentemente chiedeva al GE la vendita dei titoli oggetto del suddetto pignoramento di cui la banca risultava collocataria;
che la proponeva opposizione e che il GE, non Controparte_1 potendo quantificar , essendo intervenuto nel mentre un piano di rateizzazione su richiesta della società, sospendeva le procedure riunite (nn. 1337/2023 e 1649/2023) e assegnava alla parte interessata termine perentorio di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito. Inoltre, l' , con atto di citazione, deduceva che Controparte_2 detratti gli importi già assegnati e gli importi già versati a seguito della rateizzazione nel frattempo stipulata tra le parti in causa, il debito residuo della CP_1 ammontava ad euro 235.930,70, e che la vendita dei titoli eseguita da CP_3 determinava la disponibilità liquida della somma di euro 143.011,73 affermato da controparte nel ricorso nanti il giudice dell'esecuzione era infondato,
1 TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile in quanto la dichiarazione positiva del terzo interveniva prima del CP_3 pagamento della prima rata, che veniva effettuato in data 13.6.2023. Per tali motivi concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - In via preliminare revocare la concessa sospensione;
- In via principale dichiarare inammissibile il ricorso in opposizione per i motivi su esposti;
- Sempre in via principale, visto l'esito positivo e la capienza del pignoramento confermarne l'efficacia e l'esecutività, assegnando la somma liquida derivata dalla vendita dei titoli. Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antitastatario”. Si costituiva in giudizio deducendo che con opposizione alle Controparte_1 esecuzioni presso terzi n el 2023 contestava la duplice iniziativa esecutiva dell' rilevando che la rateizzazione concessa doveva Controparte_2 estinguere le n applicazione dell'art. 19, comma I quater del DPR n. 602/1973 dal momento che non ricorreva nel caso di specie la condizione ostativa della previa dichiarazione positiva del terzo;
che l'istanza di rateizzazione, in ogni caso, non poteva ritenersi presentata tardivamente rispetto a quanto previsto dalla suddetta norma in quanto era in facoltà di accettarla o CP_5 respingerla;
che comunque controparte ometteva di quantificare il credito azionato, a fronte degli intervenuti pagamenti in esecuzione del piano di rateizzazione, nonché della pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che sanciva l'infondatezza nella quantificazione degli esborsi asseritamente dovuti dalla società stessa e quindi la necessità della rideterminazione del credito vantato;
che dunque l'Agenzia delle Entrata portava avanti un'esecuzione presso terzi chiedendo l'assegnazione di somme che avrebbe ratealmente incassato indipendentemente dall'esecuzione medesima;
che con il comportamento adottato non si CP_5 conformava ai canoni di collaborazione e buona fede che ispirano i rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria ex art. 10, l. 212/2020, esponendosi così a responsabilità ex art. 96 c.p.c. Per tali motivi concludeva chiedendo “Piaccia al Tribunale Ill.mo e, per quanto di propria competenza e spettanza, al G.U. incaricato, contrariis rejectis, anche, eventualmente se ritenuto, con ordinanza ex art. 183 quater c.p.c.: 1) respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando, di conseguenza, non dovute e non assegnabili le somme richieste, accogliendo quindi l'opposizione proposta dalla convenuta con contestuale annullamento, revoca, ovvero dichiarata nullità e/o inefficacia dei pignoramenti presso terzi effettuati. 2) Liberare conseguentemente le somme attualmente gravate da vincolo pignoratizio e depositate presso CP_3
3) Condannare l'attrice al pagamento ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria nella somma dis via di equità. 4) Condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite della presente causa, confermando, se del caso, ovvero rideterminandone l'ammontare, anche le spese disposte dal G.E. in fase cautelare di opposizione all'esecuzione”.
2 TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
All'udienza cartolare del 10.12.2024 il Tribunale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti, fissava nuova udienza affinché parte attrice
“depositi esatto calcolo del credito effettivamente dovuto da entro il giorno Controparte_1
10.02.2025, specificando l'importo residuo al netto delle somme incamerate”. All'esito dell'udienza del 18.02.2025, dato atto del mancato suddetto deposito da parte dell' , la causa veniva trattenuta in decisione. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità avanzata da parte attrice, palesemente non fondata e non motivata in quanto le deduzioni di CP_1 vanno scrutinate nel merito. Per la risoluzione della presente controversia occorre prendere le mosse dall'art. 19 della legge n. 602 del 1973. Tale norma, riguardante la possibilità per il contribuente in temporanea difficoltà economico-finanziaria di richiedere la dilazione del pagamento all' , prevede al comma 1-quater che Controparte_6
“A seguito dell ai commi 1 e 1.1)) e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: [...] c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive”, e al comma 1- quater.2 che “Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”. Da quanto riportato emerge che la presentazione dell'istanza di rateizzazione determina l'impossibilità per l' di avviare nuove procedure CP_2 CP_2 esecutive, e al contempo che i a rata comporta l'estinzione delle procedure esecutive già in corso, con la precisazione che un'eventuale previa dichiarazione positiva del terzo preclude tale effetto configurandosi quale condizione ostativa all'estinzione. Ebbene, le parti in causa discutono circa la tempestività o meno dell'istanza di rateizzazione, discordando su quale dichiarazione di terzo rileverebbe a tale fine. Ed invero, se si considerasse la dichiarazone di la richiesta risulterebbe tardiva, CP_3 essendo datata la prima 19.5.2023 e la secon 023; e al contrario, risulterebbe tempestiva se si considerasse la dichiarazione di datata 9.6.2023. CP_4
Tuttavia, deve qui rilevarsi come la questione si profili in maniera diversa rispetto a quanto dibattuto tra e in quanto la dichiarazione del terzo è CP_5 CP_1 priva di rilevanza ai ef to dalla presentazione della richiesta di rateizzazione, ossia l'impossibilità di avviare nuove procedure esecutive. La dichiarazione del terzo, come il citato comma 1-quater.2 afferma, opera quale condizione ostativa all'effetto prodotto dal pagamento della prima rata, ossia l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. Nel caso in esame,
3 TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile invece, viene in rilievo il possibile effetto che la legge ricollega alla mera presentazione della richiesta di rateizzare il pagamento, cioè l'impossibilità di avviare nuove procedure esecutive. In altri termini, ciò che potrebbe incidere sulla vicenda concreta è la domanda di rateizzazione, la quale, ai sensi del comma 1- quater sopra riportato, determina l'impossibilità per l'Agenzia di effettuare “nuove procedure esecutive”. Ebbene, è pacifico, in quanto ammesso dalla stessa convenuta, che la seconda iniziativa esecutiva presso terzi (poi riunita alla prima) veniva notificata alla società il 6.6.2023, e quindi due giorni prima dell'istanza di rateizzazione poi CP_1 proposta dalla società stessa in data 8.6.2023. Risulta evidente come non possa qualificarsi la seconda iniziativa presso terzi quale “nuova procedura esecutiva”, in quanto già avviata e peraltro notificata al soggetto interessato. Dunque, deve ritenersi che non si verifichi l'effetto impeditivo esposto, che vale invece per procedure esecutive non ancora iniziate. Inoltre, non rileva altresì quanto affermato dalla in merito alla facoltà di CP_1 di accettare o meno la richiesta di rateizz ortando l'accettazione CP_5 ta di sanatoria della tardività dell'istanza. Ed invero la legge n. 602/1973 non impedisce l'esistenza in sé di un programma di dilazione del pagamento, ma ne condiziona alcuni effetti al ricorrere di taluni requisiti o all'assenza di determinati fattori. Pertanto, nulla vieta all' di accettare la richiesta del Controparte_2 contribuente, anche laddove qu nare preclusioni o estinzioni di procedure esecutive già in atto. Peraltro, per completezza di analisi, occore qui rilevarsi come anche un'eventuale estinzione delle procedure esecutive in corso sarebbe preclusa dalle dichiarazioni dei terzi, e Infatti, anche prendendosi a riferimento la dichiarazione CP_3 CP_4 del terzo intervenuta successivamente, ossia quella di essa non può che CP_4 risultare antecedente rispetto al pagamento della prima acchè intervenuta il 9.6.2023, ovvero un solo giorno dopo alla mera domanda di rateizzazione proposta dalla come già detto, datata 8.6.2023). CP_1
Alla luce di quanto fin qui esposto si ritengono legittime le procedure esecutive iniziate da non rilevando a tal fine l'istanza di dilazione del pagamento, la CP_5 quale è pri quisiti legittimanti una preclusione di eventuali ulteriori iniziative esecutive o l'estinzione di quelle in atto. Detto questo, quanto alle domande di parte attrice, quest'ultima chiede la revoca della sospensione delle procedure riunite concessa dal GE, di dichiarare inammissibile il ricorso in opposizione ed infine l'assegnazione della somma liquida derivata dalla vendita dei titoli di controparte. Tali domande devono essere respinte. Infatti, se è vero che le procedure esecutive sopra trattate non risultano viziate come lamentato dalla è pur vero che CP_1 alle stesse si è affiancata la rateizzazione concessa da , a fronte delle CP_5
4 TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile pronunce, richiamate dalla convenuta, della Corte di Giustizia tributaria, il credito vantato da parte attrice non appare più certo, liquido ed esigibile. Ciò proprio in ragione del fatto che con la suddetta sentenza la Corte di Giustizia tributaria ha deciso nel senso di una scorretta determinazione dei ruoli da parte dell'
[...]
, effettuata sulla base di un'erronea normativa di riferimento. CP_2
Ciò che risulta a questo Giudice è quanto affermato da parte attrice con atto di citazione del 24.02.2024, ossia che il debito residuo di controparte ammontava a quella data ad euro 235.930,70, circostanza non contestata dalla società convenuta;
nonché quanto riportato dalla stessa con note scritte ex art. 127-ter CP_1
c.p.c. del 25.11.2024, cioè che la somma complessivamente pagata ammontava a quella data ad euro 179.476,72, anche questa circostanza non contestata da controparte. A tanto si aggiunga che dalle ricevute prodotte dalla convenuta risulta altresì provato che sono intervenuti in corso di causa i pagamenti rateali corrispondenti ai mesi di novembre e dicembre 2024, gennaio 2025 di importo mensile pari ad euro 10.507,69. Pertanto, al fine di verificare l'an ed il quantum dell'importo da assegnare in favore di occorre individuare la somma ricavata dalla differenza tra debito residuo CP_5
e nti medio tempore intervenuti in favore di quest'ultima sulla base del piano di rateizzazione concesso. Al riguardo, il mancato deposito del prospetto di calcolo aggiornato richiesto dal Tribunale si risolverà in modo negativo circa l'onere della prova ex art. 2697 c.c. posto a carico dell'ente erariale che, senza alcuna giustificazione, ometteva tale deposito. Premesso ciò, occorre partire dall'individuazione dell'importo di debito residuo dovuto che, come sopra osservato, risulta essere pari ad euro 235.930,70 – pag. 3 atto di citazione, ove si legge “il debito residuo della detratti gli importi già Controparte_1 assegnati e gli importi versati a seguito della rateizzazi 235.930,70” -. Tale importo va fissato alla data del 27.02.2024, coincidente con il deposito dell'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito da parte di CP_5
Considerando che i pagamenti del piano rateale avvengono il giorno 26 di ogni mese ed avvengono con cadenza mensile, per come dedotto dalla società convenuta ed in base ai documenti di pagamento depositati da quest'ultima, nella suddetta somma non appare ricompresa la rata di euro 10.507,69 di febbraio 2024. Dalle contabili di versamento versate agli atti da risulta quindi un CP_1 versamento di una rata di 10.507,69 mensili per 13 ia: febbraio 2024, marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio 2024, agosto 2024, settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025, febbraio 2025. In relazione all'ultima rata di febbraio 2025, in scadenza il 26 febbraio 2025 per come dedotto da parte convenuta all'udienza del 18.02.2025, la relativa contabile di
5 TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile versamento non risulta versata agli atti proprio in ragione della data di udienza (18.02) e la scadenza della suddetta (26.02). Non essendovi elementi da cui possa risultare un mancato versameno di detta rata, quest'ultima verrà conteggiata. Pertanto, il totale versato in corso di causa da sino al 07.03.2025 risulta CP_1 essere pari ad euro 136.599,97 (euro 10.507,69 x 13 mensilità). Detraendo tale ultimo importo dal debito residuo di partenza dedotto da CP_5 ossia 235.930,70, risultano ancora dovute somme per euro 99.330,73. L'attuale giacenza sul conto corrente del terzo pignorato risulta essere pari CP_3 ad euro 143.011,73. Dai calcoli sopra effettuati, pertanto, il Giudice dell'Esecuzione dovrà assegnare, in relazione all'importo pignorato presso il terzo , in favore di la CP_3 CP_5 somma di euro 99.330,73 al fine di coprire il debit o ancora dovu CP_1 la somma in eccesso pari alla differenza tra 143.011,73 e 99.330,73, da
[...] duarsi in euro 43.681,00 va invece svincolata in quanto con la suddetta assegnazione appare raggiunto l'importo debitorio residuo. In definitiva, degli euro 143.011,73 pignorati:
- euro 99.330,73 da assegnare;
- euro 43.681,00 da svincolare.
Ovviamente, imputerà la somma ottenuta nella Controparte_2 presente sed ento del piano di rateizzazione accordato in favore di dovendo le parti verificare tra loro l'avvenuta CP_1 estinzione del debito re ne di tale assegnazione. Qualora, infatti, le parti torneranno dinanzi al G.E. in data successiva al 26.03.2025 e se, medio tempore in attesa dell'udienza dinanzi al predetto G.E., pervengano ulteriori pagamenti mensili di in adempimento del piano di CP_1 rateizzazione, il credito da assegnar ridotto corrispondentemente. Ad esempio, se il G.E. disporrà l'assegnazione delle somme prima del 26.04.2025 ma dopo il 26.03.2025 e se medio tempore interverrà il pagamento di euro 10.507,69 da parte di quale rata del piano di rateizzazione di marzo CP_1
2025, la somma da ass ari ad euro 88.823,04 (ossia pari alla differenza tra euro 99.330,73 quale residuo di debito comprensivo della rata di febbraio 2025 e cristallizzato alla data di deposito della presente sentenza ed euro 10.507,69 quale rata di marzo 2025) e così via via a seconda del mese di assegnazione somme e tenendo presente il giorno 26 di ogni mese. Ulteriori rapporti di dare – avere che eventualmente possano residuare tra le parti, in ragione dell'estinzione anticipata del piano di rateizzazione da un lato ovvero in ragione del mancato raggiungimento dell'importo del credito effettivamente dovuto dall'altro, andranno ovviamente regolati in separata sede in quanto in quella
6 TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile presente, in ragione del principio dispositivo proprio del processo civile e dei principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., uniti alla cognizione accertativa propria del giudizio ordinario di cognizione vincolata alle causa petendi delle parti processuali, compito del Tribunale è solo quello di verificare la legittimità del pignoramento presso terzi e, in caso di positivo vaglio di quest'ultimo, individuare la corretta somma da assegnare ad in base ai documenti contabili versati agli atti, anche in ragione della CP_5 cir che gli stumenti oppositivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. hanno carattere meramente rescindente. Nulla di più. Proprio per la natura rescindente dei rimedi oppositivi, il giudice del merito non può ordinare alcunchè in punto di assegnazione/svincolo somme ma può solo limitarsi a verificare la validità e l'efficacia o meno degli atti dell'esecuzione: sarà il G.E. a dover eseguire materialmente l'attività di assegnazione/svincolo per come delineata nel presente provvedimento. Quanto alla domanda di parte convenuta ex art. 96 c.p.c. volta ad ottenere la condanna per lite temeararia, essa non trova accoglimento, non essendo essa supportata da un valido quadro probatorio che giustifichi la condanna di controparte. In punto spese, esse seguono di regola il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e devono essere quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n.55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. Tuttavia, ritiene questo Giudice che la peculiarità della vicenda, la pronuncia tributaria incidente sui ruoli azionati da il programma rateale in corso tra le CP_5 parti e la necessità di contabilizzare menti medio tempore intervenuti, nonché la reciproca soccombenza delle parti medesime l'una nei confronti dell'altra in quanto non può vedersi assegnata l'intera somma pignorata così come CP_5 richesto, ed anche considerando che ha omesso i conteggi richieste dal CP_5
Tribunale, ponendo quindi in essere ncata collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, siano circostanze atte a giustificare l'integrale compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, nel procedimento ex art. 616 c.p.c. N. RG. 1986 / 2024 promosso da contro Controparte_2
così provvede: Controparte_1
7 TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
- rigetta la domanda di nullità/illegittimità/inefficacia del pignoramento avanzata da parte convenuta e, per l'effetto, revoca la sospensione delle procedure esecutive mobiliari riunite N.RG. 1377/2023 e 1649/2023;
- rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte attrice;
- accoglie la domanda di parte attrice per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva;
- rigetta la domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Genova, 11.03.2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati
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