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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/01/2024, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 312 dell'anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 312/2022, introdotta da:
(c.f. ), n. (BG) il Parte_1 C.F._1 Parte_2
11/09/1951, con il patrocinio dell'Avv. Chiara Guarrella e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
Ammessa al patrocinio a spese dello Stato – 2021/3731 C.O.A. Milano RICORRENTE CONTRO
(c.f. n. LE (CT) il Controparte_1 C.F._2
23/01/1954
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
Voglia il Tribunale Ill.mo di Lodi, con sentenza definitiva, pronunciare, ai sensi dell'art 2 Legge 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in data 14/05/1981 in San IA Milanese Parte_1 Controparte_1
(MI) trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San IA Milanese (MI), n
41 Parte II serie A ed ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese di giudizio
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
Pag. 1 − e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il giorno 10.5.1981 a S. IA M.se (nei registri dello stato civile del
Comune di San IA M.se n. 41 Parte II Serie A);
− dal matrimonio sono nate due figlie il 27.10.1981 e l'1/8/1984, ormai Per_1 Per_2 autonome;
− la separazione è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n. 710/19, passata in giudicato (il giudizio è stato poi definito con sentenza n. 564/21 nel proc.
1167/18);
− con ricorso del 16.2.2022 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio;
− mai si è costituito e così, dopo aver avuto prova della Controparte_1 notificazione, il Presidente, all'esito dell'udienza del 13.9.2023, ha disposto il passaggio alla fase di trattazione e istruzione;
− in assenza di domande, la causa è stata spedita sollecitamente alla precisazione delle conclusioni e la causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c. il 13.1.2024, senza concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.;
− la camera di consiglio si è svolta il 23/01/2024.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio/alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati ormai da anni e la pronuncia in proposito è stata adottata da questo Tribunale con sentenza n. 710/19. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. 3. Le spese possono ritenersi compensate per l'intero, attesa la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.5.1981 a S.
IA M.se (nei registri dello stato civile del Comune di San IA M.se n. 41
Parte II Serie A) da;
Parte_1 Controparte_1
2. SPESE compensate;
3. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 23/01/2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Matteo ARANCI dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 312/2022, introdotta da:
(c.f. ), n. (BG) il Parte_1 C.F._1 Parte_2
11/09/1951, con il patrocinio dell'Avv. Chiara Guarrella e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
Ammessa al patrocinio a spese dello Stato – 2021/3731 C.O.A. Milano RICORRENTE CONTRO
(c.f. n. LE (CT) il Controparte_1 C.F._2
23/01/1954
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
Voglia il Tribunale Ill.mo di Lodi, con sentenza definitiva, pronunciare, ai sensi dell'art 2 Legge 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in data 14/05/1981 in San IA Milanese Parte_1 Controparte_1
(MI) trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San IA Milanese (MI), n
41 Parte II serie A ed ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese di giudizio
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
Pag. 1 − e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il giorno 10.5.1981 a S. IA M.se (nei registri dello stato civile del
Comune di San IA M.se n. 41 Parte II Serie A);
− dal matrimonio sono nate due figlie il 27.10.1981 e l'1/8/1984, ormai Per_1 Per_2 autonome;
− la separazione è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n. 710/19, passata in giudicato (il giudizio è stato poi definito con sentenza n. 564/21 nel proc.
1167/18);
− con ricorso del 16.2.2022 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio;
− mai si è costituito e così, dopo aver avuto prova della Controparte_1 notificazione, il Presidente, all'esito dell'udienza del 13.9.2023, ha disposto il passaggio alla fase di trattazione e istruzione;
− in assenza di domande, la causa è stata spedita sollecitamente alla precisazione delle conclusioni e la causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c. il 13.1.2024, senza concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.;
− la camera di consiglio si è svolta il 23/01/2024.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio/alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati ormai da anni e la pronuncia in proposito è stata adottata da questo Tribunale con sentenza n. 710/19. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. 3. Le spese possono ritenersi compensate per l'intero, attesa la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.5.1981 a S.
IA M.se (nei registri dello stato civile del Comune di San IA M.se n. 41
Parte II Serie A) da;
Parte_1 Controparte_1
2. SPESE compensate;
3. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 23/01/2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Matteo ARANCI dott.ssa Maria Teresa LATELLA
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