Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 07/08/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00335/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI EN IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2024, proposto dalla signora NN PO, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Dell'Alpi, Riccardo Faranda e Pasquale Maria Crupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'accertamento e la dichiarazione
del diritto a percepire tutte le indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. nr. 18/1967 e dell’art. 1809 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall’1.9.2008 al 30.6.2020;
per la conseguente condanna
del Ministero dell’Interno a corrisponderle tutti gli importi di cui al trattamento economico previsto dalle predette disposizioni a decorrere dall’1.9.2008 al 30.6.2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito fino al saldo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto in data 4 giugno 2025, con cui la ricorrente chiede il passaggio della causa in decisione, senza discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e udito per il Ministero intimato l’Avvocato distrettuale dello Stato e dato atto della su indicata richiesta della ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, vice-questore della Polizia di Stato attualmente in servizio presso la Questura di Udine nella qualità di Dirigente del Settore Polizia di Frontiera di Tarvisio, agisce innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’accertamento e la declaratoria del diritto a percepire tutte le indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche previste dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, quella prevista e disciplinata dall’art. 1809 ( Indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche ) e per la conseguente condanna del Ministero dell’Interno alla relativa corresponsione in suo favore, nella misura corrispondente alla differenza tra tale indennità e quanto già erogatole a titolo di indennità di lungo servizio all’estero ai sensi dell’art. 1808 del medesimo decreto, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalle date di maturazione di ogni singolo credito fino al saldo.
1.1. La medesima - che all'epoca dei fatti per cui è causa prestava servizio presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale–Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia-S.C.I.P. – espone di essere stata inviata in missione dall’8 settembre 2008 al 29 giugno 2015 presso l’Ambasciata d’Italia a Tirana (Albania) in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Collegamento Italiano Interforze, in materia di cooperazione alla lotta alla criminalità tra Governo italiano e Governo albanese, e, successivamente, senza soluzione di continuità, fino al 30 giugno 2020, presso l’Ambasciata d’Italia a Lubiana (Slovenia) in qualità di Esperto per la Sicurezza/Personale Direttivo, sempre in materia di cooperazione internazionale di polizia, giusta reiterati decreti del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, versati in atti.
1.2. Rappresenta, inoltre, che «presso le predette rappresentanze diplomatiche, a prescindere dalla formale attribuzione riportata nei singoli decreti ministeriali, per circa dodici anni di ininterrotto servizio, ha operato sempre come funzionario “Esperto per la Sicurezza” in materia di cooperazione internazionale» , come da attestazione – per quanto riguarda il servizio specificamente prestato nell’ultima sede estera - dell’Ufficio di appartenenza rilasciatale in data 22 ottobre 2018.
1.3. Precisa, altresì, che «presso le rappresentanze diplomatiche, sia il Responsabile dell’Ufficio di Collegamento, sia l’Esperto per la Sicurezza nonché il “Personale Direttivo” svolgono le medesime funzioni, che sono quelle specificamente elencate nel “Mansionario degli Esperti per la Sicurezza”», di cui riporta il mansionario esemplificativo. A corroborare l’assunto specifica che «non esiste un diverso “Mansionario dell’Ufficiale di Collegamento Interforze o del Personale Direttivo” in materia di cooperazione internazionale di Polizia», proprio a rimarcare che «sono tenuti tutti a svolgere e svolgono esattamente le mansioni elencate del richiamato Mansionario».
1.4. Pone, infine, l’accento sul fatto che «per l’espletamento dell’incarico presso le Rappresentanza Diplomatiche sedi di Tirana e di Lubiana è stata inserita in Lista Diplomatica in qualità di Addetto (Attachè, nel linguaggio diplomatico) con passaporto diplomatico».
1.5. Sicché – ritenendo di avere svolto effettivamente l’incarico di Esperto per la Sicurezza presso le suddette rappresentanze diplomatiche, per circa dodici anni, e di avere diritto a percepire la reclamata indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche , anziché quella di lungo servizio all’estero percepita - contesta il diniego, sostanzialmente, opposto dall’Ufficio Affari generali - Direzione Centrale della Polizia Criminale – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero intimato con atto in data 5 marzo 2024 all’istanza in data 30 novembre 2023, con cui ella aveva, per l’appunto, rivendicato il riconoscimento dell’I.S.E. in luogo dell’I.L.S.E. e – come già evidenziato – chiesto l’accertamento e la declaratoria del diritto ad ottenere l’indennità che ritiene di spettanza nei sensi già precisati, affidando la domanda azionata ad un unico articolato motivo di diritto, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, con particolare riferimento agli articoli 1807, 1808 e 1809, nonché DPR n. 18 del 1967 (art. 168). Disparità di trattamento”.
2. Il Ministero dell’Interno, costituito in resistenza al ricorso col patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, con memoria ex art. 73 c.p.a. dimessa in data 30 maggio 2025, ha motivatamente contestato la fondatezza della pretesa ex adverso azionata e concluso per la reiezione del ricorso.
3. La ricorrente, con atto in data 4 giugno 2025, ha chiesto il passaggio della causa in decisione, senza discussione, e, con memoria di replica in data 14 luglio 2025, ha svolto argomentazioni a confutazione degli assunti difensivi del Ministero.
4. Celebrata l’udienza pubblica del 16 luglio 2025, l’affare è stato introitato per essere deciso.
5. Va, in primo luogo, rilevata la palese tardività della memoria di replica (immotivatamente) dimessa dalla ricorrente solo due giorni prima dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso, con la conseguenza che la stessa deve espungersi dagli atti di causa.
6. Nel merito, il ricorso è destituito di fondatezza.
7. Il Collegio non ignora che il T.A.R. Lazio – Roma (sez. I stralcio, 4 luglio 2022, n. 9088), investito di analoga questione di diritto da parte di un collega dell’odierna ricorrente, si è espresso in senso favorevole al medesimo ed ha, per l’appunto, accertato in suo favore la spettanza dell’indennità di servizio all’estero presso Rappresentanze diplomatiche.
7.1. Ritiene, tuttavia, che tale precedente non offra chiari riscontri fattuali da cui poter desumere la sovrapponibilità della fattispecie che qui viene in rilevo a quella in relazione alla quale la relativa pronuncia è stata emessa e, in ogni caso, che poggi su una non esaustiva lettura delle norme di cui parte ricorrente assume (e di cui in quella sede era stata analogamente assunta) la violazione, atteso che – come si evidenzierà appresso – tali norme dettano presupposti, attribuiscono competenze e delineano una precisa procedura per l’utilizzazione nelle rappresentanze diplomatiche di “esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango” per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici (art. 168, comma 1, d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18), di cui non si rinviene, invece, concreta evidenza nel caso portato all’attenzione di questo Tribunale.
7.2. Analogamente, ai sensi del d.lgs. n. 66/2010, il personale della Polizia di Stato non risulta contemplato tra quello cui è estesa l’operatività della disposizione avente specificamente ad oggetto la indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche, reclamata dall’odierna ricorrente.
8. In primo luogo, giova osservare che l’Accordo di cooperazione Italia – Albania nella lotta contro la criminalità in data 19 giugno 2007, sulla scorta del quale la ricorrente è stata inviata in missione in Albania nell’anno 2008 (vedesi decr. Capo della Polizia in data 25 luglio 2008 – all. 003-1), nulla di specifico stabilisce sul punto.
9. La disciplina va, quindi, ricostruita in base a quanto disposto:
a) dall’art. 168 del d.P.R. n. 18/1967, che, tanto nel testo vigente al momento del primo invio in missione all’estero della ricorrente a Tirana (Albania) che in quello vigente all’atto delle proroghe disposte e/o del suo successivo invio a Lubiana (Slovenia) e relative proroghe e sino al suo rientro in Italia, stabiliva (e tuttora stabilisce) inequivocabilmente che:
- “l'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, (...), occupa un posto espressamente istituito, (...), nell'organico dell'ufficio stesso (...)” (comma 3);
- gli incarichi sono conferiti “con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante” e “sono biennali” (comma 5);
- “gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti” (comma 6).
b) dall’art. 2, commi da 6- decies a 6- quinquiesdecies , del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (che ha inserito tali commi), che, ai fini che qui rilevano, stabilisce che:
- “(...) il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies, comprese le venti unità di esperti di cui all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma” (comma 6- decies );
- “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del presente articolo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies (...)” (comma 6- duodecies );
- “L’incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell’incarico non può superare complessivamente i sei anni. (...)” (comma 6- terdecies );
c) dal Protocollo d’intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
ed il Ministero dell’Interno del 2015 che, oltre a precisare, all’art. 1, comma 2, di trovare applicazione con riguardo agli “esperti per la sicurezza, nonché al personale direttivo (...) logisticamente ospitati presso una Rappresentanza diplomatica o un Ufficio consolare”, stabilisce, per quanto qui rileva, che per “esperto” si intende “l'esperto per la sicurezza menzionato all'art. 2 comma 6-decies del d.l. 225/2010, convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10 funzionario della Polizia di Stato e/o ufficiale dell'Arma dei Carabinieri b del Corpo della Guardia di Finanza, nominato con le procedure di cui all'art. 168 del d.P.R. 18/1967 per l'attuazione di compiti di cooperazione internazionale in materia di prevenzione e repressione della criminalità, del terrorismo e dei traffici illeciti transnazionali, fra cui, principalmente, il traffico di sostarne stupefacenti o psicotrope e la tratta di esseri umani” (art. 1, comma 1, lett. c), nel mentre per “personale direttivo” si intende “il personale appartenente a qualifiche direttive della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, dipendente dalla Direzione centrale della polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di polizia o dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, eventualmente inviato in missione dal Ministero dell'Interno, previo nulla osta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, presso uffici dell'esperto per la sicurezza, o presso altre sedi diplomatiche per particolari esigenze legate alla cooperazione di polizia con determinati paesi” (art. 1, comma 1, lett. d), disponendo, poi, ulteriormente:
- con specifico riguardo al primo, che: “Il Ministero dell'Interno, attraverso il Comitato per la Programmazione Strategica per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Co.P.S.C.I.P.), (...) e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale individuano congiuntamente le missioni di destinazione degli esperti, alla luce delle esigenze del Ministero dell'Interno e previa verifica della disponibilità di spazi idonei nelle missioni indicate da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (...) Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale potrà formulare proposte al Ministero dell'Interno circa l'invio di esperti per la sicurezza in determinati Paesi ove siano state rilevate specifiche e motivate esigenze” (art. 2, comma 1); “L'individuazione dell'esperto da destinare alle sedi di cui al comma 1 segue le procedure interne del Ministero dell'Interno esplicitate agli art. 4 e 5 comma 1 del Regolamento interministeriale sugli esperti per la sicurezza e nella normativa generale di riferimento, fatte salve le prerogative del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di cui agli arti. 31 e 168 del d,P.R. 18/67” (art. 2, comma 2); “La nomina dell'esperto per la sicurezza, (...), presso le sedi diplomatico-consolari del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è disposta - sulla base delle situazioni emergenti, nonché della specifica professionalità in relazione alle esigenze operative e linguistiche prevalenti nella sede di destinazione - secondo le procedure e le modalità di cui all'art. 168 del d.P.R. 18/1967, con decreto interministeriale, sentito il Consiglio di Amministrazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale” (art. 2, comma 3); “L'incarico ha durata biennale” ed è “prorogabile per non più di due volte per una durata totale che non può superare complessivamente i 6 anni” (art. 2, comma 4);
- con specifico riguardo al secondo, che: “In caso di specifiche esigenze correlate all'area geografica di assegnazione, gli esperti per la sicurezza, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, previo parere favorevole del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e verificata la disponibilità di idonei spazi nelle Missioni individuate, possono avvalersi di altro personale direttivo (...)” (art. 2, comma 5); “La nomina e l'invio di altro personale direttivo e di unità di supporto è disposta dal Ministero dell'Interno previa richiesta di nulla osta al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che si ritiene concesso, salvo diniego motivato, decorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta” (art. 2, comma 6); “La durata del mandato di tale personale direttivo non potrà superare complessivamente i 6 anni” (art. 2, comma 7).
10. Per quanto concerne specificamente il trattamento di missione, la relativa disciplina è rinvenibile negli artt. 1807 ( Indennità di missione all’estero ), stabilita per il personale militare inviato in missione all’estero, 1808 ( Indennità di lungo servizio all’estero ) stabilita per il personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, presso enti, comandi od organismi internazionali, ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale, e 1809 ( Indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche ), stabilita per il personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, che trovano applicazione in tutto o in parte a favore di altro personale, tra cui quello della Polizia di Stato, nei sensi e limiti di cui agli artt. 2163, 2164 e 2165 del medesimo decreto. Alla lettura di tutte tali disposizioni e, in particolare, alle ultime citate, che sono di per sé esplicite nel precisare quali indennità, tra quelle previste, trovano applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato - si fa espresso ed integrale rinvio.
11. Ciò chiarito in diritto, è pacifico, sotto il profilo fattuale, che - al di là di quanto riportato nell’attestazione in data 22 dicembre 2018 a firma del Direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (all. 018-16), esibita dalla ricorrente a conforto delle tesi sostenute, che, laddove le si volesse attribuire valore rettificativo delle inequivoche (e difformi) risultanze documentali in atti, potrebbe comunque, tutt’al più valere, solamente nella stretta contingenza temporale - l’invio in missione della ricorrente non ha mai seguito le procedure dettate per la individuazione e la nomina dell’esperto per la sicurezza, che - non appare ultroneo sottolineare - sono anche funzionali ad assicurare una corretta gestione, sotto il profilo amministrativo-contabile, della missione stessa ovvero a consentire, come è obbligo nelle PP.AA., la previa assunzione ai competenti capitoli di bilancio dell’impegno di spesa necessario per farvi fronte o, comunque, per lo meno la verifica della disponibilità ai capitoli stessi della necessaria provvista finanziaria, che vale a rendere certo e consapevole l’onere economico che la missione comporta, avuto riguardo a quanto stabilito dagli artt. 1807, 1808 e 1809 del d.lgs. 66 del 2010 (letti sulla scorta di quanto precisato ai successivi artt. 2163, 2164 e 2165 del decreto stesso) e dall’art. 5 del Protocollo dianzi citato, alla cui lettura si fa espresso ed integrale rinvio.
11.1. Nel caso che occupa, la missione della ricorrente è stata, infatti, sempre disposta con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (all. da 003-1 a 017-15) e, come si ritrae dalla piana lettura dei decreti stessi, è avvenuta “in relazione agli impegni previsti dall’Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo italiano e il Governo Albanese” in data 19 giugno 2007, nonché “ all’attività dell’Ufficio di collegamento italiano interforze operante in quel territorio”. La medesima vi è stata, inoltre, inviata “in qualità di Responsabile dell’Ufficio di collegamento italiano interforze” (decr. 25/7/2008), ha poi assunto l’aggiuntivo ruolo di “Responsabile del tra gli Ufficiali di collegamento operanti nell’area balcanica, avente sede a Tirana” (decr. 15/4/2009), poi divenuto (o semplicemente diversamente denominato) “Polo di raccordo informativo competente per l’Albania, il Kosovo, la Grecia, la Macedonia e il Montenegro, avente sede a Tirana” (decr. 6/8/2009) e così, ininterrottamente, sino al 31 dicembre 2012.
Solo nel decreto in data 2 aprile 2013 (all. 010-8), concernente il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2013, compare inspiegabilmente, per la prima volta, il riferimento, a margine del nominativo della ricorrente, della qualità di “Esperto per la sicurezza”. Inspiegabilmente, perché, inalterate le ragioni giustificatrici della missione, viene, per l’appunto, disposta la sua mera proroga (e non, si badi, il suo rinnovo a diverso titolo, secondo le prescritte formalità e sulla scorta di presupposti idonei ad offrire ragione della nuova qualifica assegnata).
11.2. Così anche nel decreto in data 14 agosto 2014 (all. 011-9).
11.3. Analogamente il decreto 4 giugno 2015, con cui viene disposto l’invio in missione della ricorrente a Lubiana a decorrere dal 30 giugno 2015, che riporta l’indicazione di “Esperto per la sicurezza colà operante in materia di cooperazione internazionale di polizia” (all. 012-10), salvo precisare, nel successivo decreto in data 28 giugno 2016, relativo al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016, che la proroga della missione è disposta “per le esigenze connesse alle attività dell’Ufficio dell’Esperto per la sicurezza” (all. 013-11), che è cosa ben diversa dallo svolgere personalmente e direttamente, in forza di rituale nomina, le funzioni proprie di esperto per la sicurezza e che depone, piuttosto, per la riconducibilità a quelle di spettanza del personale direttivo .
11.4. In tal senso, conforta, del resto, il successivo decreto in data 18 gennaio 2018, relativo al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, che, nella parte motiva, ha il pregio di precisare, in maniera inequivoca, che la proroga della missione è disposta “in qualità di personale direttivo di supporto all’attività dell’Esperto per la Sicurezza, per le esigenze connesse allo sviluppo dell’attività dell’Ufficio italiano di collegamento colà operante in materia di cooperazione internazionale di polizia” (all. 014-12), che, ad avviso del Collegio, vale di per sé a fare chiarezza circa l’impropria (in quanto svincolata da presupposti e forme) qualifica di esperto per la sicurezza attribuita alla ricorrente in taluni decreti (di cui innanzi è stata data evidenza), con cui è stata disposta la proroga della missione che la riguarda, dapprima in Albania, e, poi, l’assegnazione/proroga a Lubiana, nonché a smentire – anche avuto riguardo al chiaro contenuto del decreto di cui appresso - la pressoché contestuale attestazione in data 22 dicembre 2018, rilasciata all’interessata e di cui innanzi si è, parimenti, già detto.
11.5. Sempre “in qualità di personale direttivo” è stata infatti, in seguito, prorogata la missione dell’odierna ricorrente, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018, presso l’Ambasciata d’Italia a Lubiana (decr. 26 maggio 2018 – all. 015-13).
11.6. E così di seguito per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019 (decr. 6 giugno 2019 – all. 016-14) e – si suppone – per il residuo periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020, rispetto al quale agli atti è dimessa unicamente una nota rettificativa, recante data 29 novembre 2019, che, esprimendosi, in termini di “missione di lunga durata all’estero” (all. 017-15), pare rimandare a quanto disposto dall’art. 1808 d.lgs. n. 66/2010.
11.6. Pare, dunque, potersi concludere nel senso che la ricorrente è stata lungamente in missione all’estero, ma non in qualità di esperto per la sicurezza.
11.7. Prova ne è, del resto, che non è mai stata collocata fuori ruolo, che non consta che il suo incarico abbia avuto durata biennale e sia stato prorogato, ogni secondo anno, fino al massimo di sei (n.d.r. in Albania è rimasta per ben 7 anni), che non ha occupato un posto previsto nella dotazione organica della sede di assegnazione e soprattutto che le spese relative alle sue missioni sono state sempre poste a carico del Dipartimento della Pubblica sicurezza (cfr. art. 5 Protocollo citato), anche quando le è stata superficialmente attribuita la qualifica di esperto per la sicurezza, nonché – si ribadisce - che per le sue assegnazioni/proroghe non è mai stata seguita la procedura di cui all’art. 168 del d.P.R. n. 18/1967.
11.8. Infine, nel mentre gli artt. 2163 e 2164 del d.lgs. n. 66/2010 estendono rispettivamente la indennità di missione all’estero di cui all’art. 1807 “al personale delle Forze di polizia”, senza alcun distinguo, e quella di lungo servizio all’estero di cui all’art. 1808 “agli appartenenti alla Polizia di Stato”, l’art. 2165 è esplicito nel prevedere l’estensione dell’indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche di cui all’art. 1809, prevista a favore del “personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero” , al (solo) “personale dell’Arma dei carabinieri”.
11.9. Nei sensi sin qui precisati, s’appalesano, in definitiva, condivisibili le controdeduzioni difensive del Ministero intimato, a nulla potendo, peraltro, giovare alla ricorrente la circostanza di essere stata inserita in nota diplomatica, con tutte le prerogative a ciò connesse, atteso che l’art. 3, comma 2, del Protocollo dianzi citato stabilisce, comunque, che “Per esigenze specifiche, legate al particolare contesto locale ed alla funzione espletata, il Consiglio di Amministrazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale può valutare caso per caso la notifica in lista diplomatica del personale direttivo”.
11.9.1. Né è dato sapere a che titolo la ricorrente sia stata inserita in tale lista.
12. L’infondatezza del ricorso non può, dunque, che condurre al suo rigetto.
13. Le spese di lite possono essere, nondimeno, compensate per intero tra le parti, in ragione del difforme precedente giurisprudenziale sul quale hanno fatto leva le difese della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI EN IA, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO