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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/10/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3003 dell'anno 2022 R.G.A.C., vertente tra
P.VA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Località Porto D'Orra-isola 12 Int.15, 88050 Simeri Crichi rappresentata e difesa dall'avv. Monia Polito giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
e
(ex , P.iva Controparte_1 Controparte_2
con sede in via Mercato Coperto 36, 88050 Sellia Marina, ed elettivamente domiciliato P.IVA_2 in Catanzaro alla via Pascali n. 6 nello studio dell'Avv. Carlofernando Parisi, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
opposta
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 557/2022, emesso il 6.6.2022, notificato tramite pec il
9.6.2022.
Conclusioni rassegnate all'udienza del 2.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto a ruolo il 28.7.2022, la società opponente citava dinanzi a questo ufficio la er l'udienza del 9.1.2023 al fine di ottenere Controparte_1 la revoca del decreto ingiuntivo in oggetto, con il quale le veniva ingiunto – su istanza della opposta – il pagamento della somma di € 8.556,30, oltre interessi e spese di monitorio.
In particolare, il provvedimento di ingiunzione si fondava sulle fatture nn. 66/13, 40/13, 29/16, 9/17
e 4/17 quali importi residui – detratti gli acconti - dovuti per vari trasporti effettuati nell'interesse dell'opponente; importi che quest'ultima contestava con l'atto introduttivo del giudizio, sostenendo: pagina 1 di 4 a) l'inammissibilità della richiesta per assenza di certificazione comprovante l'iscrizione della controparte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) la prescrizione dei crediti, per decorso dell'anno dal loro sorgere ex 2951 cod. civ.; c) il pagamento integrale della pretesa creditoria, non essendo precisato l'importo ricevuto in acconto.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto opposto, vinte le spese di lite.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 16.1.2023, l'opposta rilevava di essere iscritta all'albo dei trasportatori (all. 1 alla comparsa), tuttavia rilevando che i pagamenti effettuati dalla opponente (nemmeno rimostrati) non sarebbero riferibili alle fatture indicate nel monitorio e, comunque, che il credito ingiunto non sarebbe prescritto in quanto le stesse fatture non sarebbero fondate su un contratto di trasporto ma su “fatture commerciali” soggette alla prescrizione ordinaria decennale.
Chiedeva, quindi, la conferma del decreto opposto, vinte le spese di lite con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ.
Respinta la richiesta ex art. 648 cod. proc. civ. con ordinanza del 17.1.2023, la causa, in assenza di istanze istruttorie, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione dallo scrivente all'udienza del 2.10.2025, senza concedere i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., stante la rinuncia del difensore dell'opponente e l'assenza di quello dell'opposta.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Occorre, dapprima, premettere che attraverso l'iniziativa della parte ingiunta, che propone opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., si attua la trasformazione del procedimento sommario
(cd. monitorio), in un vero e proprio processo ordinario avente ad oggetto la cognizione completa ed esauriente dell'esistenza e della validità della situazione giuridica sostanziale fatta valere con il decreto ingiuntivo;
oggetto del giudizio non è, pertanto, la valutazione della legittimità e della validità del decreto opposto, quanto l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa creditoria ab origine avanzata in via monitoria.
Tale giudizio si caratterizza per la cd. “inversione della iniziativa processuale”, svolgendosi il processo su richiesta non già di chi chiede tutela, bensì di chi disconosce che alla controparte quella tutela sia dovuta e per la consequenziale e correlativa inversione della posizione delle parti all'interno del processo;
inversione meramente formale, che non incide sulla posizione sostanziale delle parti per ciò che concerne l'oggetto del processo, l'allegazione dei fatti, il riparto dell'onere probatorio.
pagina 2 di 4 Sotto tale ultimo aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione si afferma che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del
12/10/2018).
Ebbene, deve rilevarsi in primo luogo che parte opposta – pur avendo prodotto esclusivamente le fatture indicate nel ricorso - ha dimostrato il rapporto contrattuale svoltosi tra le parti e ciò in ragione dell'assenza di contestazioni dell'opponente, la quale ha, oltre ad eccepire la prescrizione, non ha mai disconosciuto le prestazioni oggetto di trasporto, affermando, peraltro, di aver adempiuto l'intera obbligazione mediante pagamento.
Tuttavia, in disparte l'eccezione relativa all'assenza di certificazione di iscrizione della controparte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi (circostanza che, invero, potrebbe rendere l'attività svolta illecita sotto il profilo amministrativo, ma non determinare la nullità del contratto), il credito indicato nelle fatture risulta ampiamente prescritto.
Infatti, pur non avendo dimostrato l'allegato integrale pagamento dell'importo richiesto (eccezione non incompatibile in tema di prescrizione ordinaria, diversamente da quanto previsto dall'art. 2959 cod. civ. per le prescrizioni presuntive), le fatture risalgono, al più, al 2017, a fronte di una richiesta depositata il 24.3.2022 (data di deposito del decreto ingiuntivo).
Risulta, quindi, spirato il termine di un anno previsto dall'art. 2951 cod. civ., il quale prevede che “si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto”.
Mancano, inoltre, dimostrazioni di atti interruttivi precedenti idonei a postergare il dies a quo della prescrizione.
In aggiunta, si evidenzia che parte opponente ha lasciato senza alcuna dimostrazione l'inammissibile deduzione svolta in comparsa secondo cui i crediti di cui alle fatture in oggetto non riguarderebbero trasporti (come chiaramente affermato, invece, nel ricorso per decreto ingiuntivo) ma sarebbero
“fatture commerciali”, con prescrizione decennale;
circostanza che – oltre a costituire una mutatio inammissibile dell'opposto, specie alla luce dell'autorevole precisazione giurisprudenziale (Sez. Un.
n. 26727 del 15/10/2024) – non risulta in alcun modo dimostrata.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta, essendo i crediti indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo estinti per intervenuta prescrizione. pagina 3 di 4 Segue, conseguentemente, la revoca del decreto monitorio opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), in base ai valori medi, ad eccezione della fase istruttoria e decisione, liquidata ai minimi in ragione dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 557/2022;
2. condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.559,50, di cui € 172,50 per spese ed € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. Al 15%, IVA e CPA se dovuti, come per legge;
4 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3003 dell'anno 2022 R.G.A.C., vertente tra
P.VA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Località Porto D'Orra-isola 12 Int.15, 88050 Simeri Crichi rappresentata e difesa dall'avv. Monia Polito giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
e
(ex , P.iva Controparte_1 Controparte_2
con sede in via Mercato Coperto 36, 88050 Sellia Marina, ed elettivamente domiciliato P.IVA_2 in Catanzaro alla via Pascali n. 6 nello studio dell'Avv. Carlofernando Parisi, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
opposta
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 557/2022, emesso il 6.6.2022, notificato tramite pec il
9.6.2022.
Conclusioni rassegnate all'udienza del 2.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto a ruolo il 28.7.2022, la società opponente citava dinanzi a questo ufficio la er l'udienza del 9.1.2023 al fine di ottenere Controparte_1 la revoca del decreto ingiuntivo in oggetto, con il quale le veniva ingiunto – su istanza della opposta – il pagamento della somma di € 8.556,30, oltre interessi e spese di monitorio.
In particolare, il provvedimento di ingiunzione si fondava sulle fatture nn. 66/13, 40/13, 29/16, 9/17
e 4/17 quali importi residui – detratti gli acconti - dovuti per vari trasporti effettuati nell'interesse dell'opponente; importi che quest'ultima contestava con l'atto introduttivo del giudizio, sostenendo: pagina 1 di 4 a) l'inammissibilità della richiesta per assenza di certificazione comprovante l'iscrizione della controparte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) la prescrizione dei crediti, per decorso dell'anno dal loro sorgere ex 2951 cod. civ.; c) il pagamento integrale della pretesa creditoria, non essendo precisato l'importo ricevuto in acconto.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto opposto, vinte le spese di lite.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 16.1.2023, l'opposta rilevava di essere iscritta all'albo dei trasportatori (all. 1 alla comparsa), tuttavia rilevando che i pagamenti effettuati dalla opponente (nemmeno rimostrati) non sarebbero riferibili alle fatture indicate nel monitorio e, comunque, che il credito ingiunto non sarebbe prescritto in quanto le stesse fatture non sarebbero fondate su un contratto di trasporto ma su “fatture commerciali” soggette alla prescrizione ordinaria decennale.
Chiedeva, quindi, la conferma del decreto opposto, vinte le spese di lite con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ.
Respinta la richiesta ex art. 648 cod. proc. civ. con ordinanza del 17.1.2023, la causa, in assenza di istanze istruttorie, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione dallo scrivente all'udienza del 2.10.2025, senza concedere i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., stante la rinuncia del difensore dell'opponente e l'assenza di quello dell'opposta.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Occorre, dapprima, premettere che attraverso l'iniziativa della parte ingiunta, che propone opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., si attua la trasformazione del procedimento sommario
(cd. monitorio), in un vero e proprio processo ordinario avente ad oggetto la cognizione completa ed esauriente dell'esistenza e della validità della situazione giuridica sostanziale fatta valere con il decreto ingiuntivo;
oggetto del giudizio non è, pertanto, la valutazione della legittimità e della validità del decreto opposto, quanto l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa creditoria ab origine avanzata in via monitoria.
Tale giudizio si caratterizza per la cd. “inversione della iniziativa processuale”, svolgendosi il processo su richiesta non già di chi chiede tutela, bensì di chi disconosce che alla controparte quella tutela sia dovuta e per la consequenziale e correlativa inversione della posizione delle parti all'interno del processo;
inversione meramente formale, che non incide sulla posizione sostanziale delle parti per ciò che concerne l'oggetto del processo, l'allegazione dei fatti, il riparto dell'onere probatorio.
pagina 2 di 4 Sotto tale ultimo aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione si afferma che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del
12/10/2018).
Ebbene, deve rilevarsi in primo luogo che parte opposta – pur avendo prodotto esclusivamente le fatture indicate nel ricorso - ha dimostrato il rapporto contrattuale svoltosi tra le parti e ciò in ragione dell'assenza di contestazioni dell'opponente, la quale ha, oltre ad eccepire la prescrizione, non ha mai disconosciuto le prestazioni oggetto di trasporto, affermando, peraltro, di aver adempiuto l'intera obbligazione mediante pagamento.
Tuttavia, in disparte l'eccezione relativa all'assenza di certificazione di iscrizione della controparte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi (circostanza che, invero, potrebbe rendere l'attività svolta illecita sotto il profilo amministrativo, ma non determinare la nullità del contratto), il credito indicato nelle fatture risulta ampiamente prescritto.
Infatti, pur non avendo dimostrato l'allegato integrale pagamento dell'importo richiesto (eccezione non incompatibile in tema di prescrizione ordinaria, diversamente da quanto previsto dall'art. 2959 cod. civ. per le prescrizioni presuntive), le fatture risalgono, al più, al 2017, a fronte di una richiesta depositata il 24.3.2022 (data di deposito del decreto ingiuntivo).
Risulta, quindi, spirato il termine di un anno previsto dall'art. 2951 cod. civ., il quale prevede che “si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto”.
Mancano, inoltre, dimostrazioni di atti interruttivi precedenti idonei a postergare il dies a quo della prescrizione.
In aggiunta, si evidenzia che parte opponente ha lasciato senza alcuna dimostrazione l'inammissibile deduzione svolta in comparsa secondo cui i crediti di cui alle fatture in oggetto non riguarderebbero trasporti (come chiaramente affermato, invece, nel ricorso per decreto ingiuntivo) ma sarebbero
“fatture commerciali”, con prescrizione decennale;
circostanza che – oltre a costituire una mutatio inammissibile dell'opposto, specie alla luce dell'autorevole precisazione giurisprudenziale (Sez. Un.
n. 26727 del 15/10/2024) – non risulta in alcun modo dimostrata.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta, essendo i crediti indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo estinti per intervenuta prescrizione. pagina 3 di 4 Segue, conseguentemente, la revoca del decreto monitorio opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), in base ai valori medi, ad eccezione della fase istruttoria e decisione, liquidata ai minimi in ragione dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 557/2022;
2. condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.559,50, di cui € 172,50 per spese ed € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. Al 15%, IVA e CPA se dovuti, come per legge;
4 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 4 di 4