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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa IU Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 239/2023 riservata in decisione senza termini in data
27.1.2024 avente ad oggetto: separazione
T R A
, nata a [...] il [...] ( , ivi Parte_1 C.F._1 residente, con l'Avv. Orsola Pronestì– giusta procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], res.te in San Gregorio Parte_2
D'Ippona (VV) - ) - con l'Avv. Rosj Soriano, giusta procura in atti C.F._2
Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.2.2023 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio in data
4.10.2012 e che dall'unione sono nati due figli ( nato il [...] e IU, nata il Per_1
06/12/2015) -chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al marito per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali nonché economici con i figli.
Si costituiva il resistente, aderendo alla richiesta principale tuttavia, avanzando domanda di addebito della separazione alla moglie e chiedendo una diversa modulazione dei rapporti personali ed economici con i figli, nonché l'assegnazione a sé della casa coniugale.
Pag. 1 di 4 Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale emetteva ordinanza interinale con la quale regolamentava in via provvisoria i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e la prole ancora minore (parzialmente riformata in appello giusta decreto n. cronol.
2315/2023 del 25/10/2023) indi rimettendo le parti dinanzi al GI..
Sentiti liberamente i coniugi all'udienza del 20.2.2024, venivano recepite le modifiche al calendario fissato nel menzionato decreto siccome concordate fra le parti e raccolte a verbale d'udienza; indi le parti chiedevano rinvio per tentare bonario componimento .
Nelle more, ad istanza del resistente, veniva aperto apposito subprocedimento di modifica, esitato nel decreto di rigetto cron n. 7005/2024 del 23.7.2024.
Successivamente, concessi i termini ex art. 183 c.p.c, depositate le rispettive memorie istruttorie;
con istanza dep. il 9.10.2024 le parti davano atto dell'intervenuto accordo, le difese concludevano in conformità e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27.1.2025, la causa, previa trasformazione del rito, veniva trattenuta in decisione senza termini con rimessione al Collegio.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto e conflitto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
L'indisponibilità ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione va quindi pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. , intendendosi rinunciate le reciproche domande di addebito con l'intervenuto accordo.
Sugli aspetti accessori
Sulle statuizioni accessorie alla separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale in premessa descritta, con tutti i beni ed i mobili che la corredano,
è assegnata alla sig.ra presso la quale sono collocati i figli minori, ad eccezione Parte_1 del locale garage che resta nella disponibilità del sig. , per come disposto dal sopra Pt_2 menzionato decreto della Corte d'Appello di Catanzaro datato 25.10.2023;
3) le parti convengono di porre in vendita la casa coniugale qualora si presenti un'occasione favorevole, in tal caso, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Pt_2
la somma di € 40.000,00 (quarantamila,00), affinché reperisca altra abitazione per Parte_1 sé e per figli, nella quale la stessa trasferirà il proprio domicilio e quello dei minori, entro e non oltre sei mesi dal predetto pagamento;
resta inteso che la rinuncia della sig.ra Parte_1
Pag. 2 di 4 al diritto di abitazione nella casa coniugale, giusta provvedimento presidenziale del
13.06.2023, è subordinata alla corresponsione da parte del sig. dell'importo di cui Pt_2 sopra;
4) la sig.ra acconsente a far visitare la casa coniugale agli eventuali Parte_1 acquirenti, inoltre, previo versamento della suddetta somma, rinuncia a qualunque altra pretesa economica nei confronti del sig. , anche futura, relativa alle spese di acquisto Pt_2
o locazione di altra abitazione per sé e per figli, nonché agli esborsi dalla stessa sopportati in costanza di matrimonio;
5) le parti concordano che, sino alla vendita della casa coniugale, la rata mensile del mutuo resta a carico del sig. , inoltre che, in caso di trasferimento, la sig.ra Pt_2 Parte_1 potrà prelevare e portare con sé i beni ed i mobili che la corredano;
6) i figli minori e IU sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione principale presso la residenza della madre, attualmente fissata nell'ex casa coniugale, in caso di vendita, in quella come sopra reperita a sue spese;
7) salvo diversi accordi di volta in volta convenuti dai genitori, tenendo conto dei loro impegni di lavoro e del preminente interesse dei figli, il padre potrà tenere con sé Per_1
e IU secondo il seguente calendario:
- un fine settimana alternato, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 21:30 della domenica;
nei periodi festivi ed extrascolastici, dalle ore 15:00 del venerdì sino alle ore 22:30 della domenica;
prelevandoli da scuola al termine delle lezioni e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna;
- il pomeriggio del mercoledì dalle ore 16:00 alle 21:30; d'estate dalle ore 9:00 alle
22:30; prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna;
- il pomeriggio del giovedì, con gli stessi orari e le medesime modalità del mercoledì; solo nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre;
- le vacanze natalizie e di fine anno ad anni alterni, dalle ore 10:00 del 23 dicembre sino alle ore 10:00 del 30 dicembre o dalle ore 10:00 del 30 dicembre alle ore 21:00 del 6 gennaio, con le suddette modalità di prelievo e riconsegna;
- le vacanze pasquali ad anni alterni, per tre giorni consecutivi comprendenti il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta, dalle ore 10:00 del primo giorno sino alle ore 21:00 del terzo giorno, con le suddette modalità di prelievo e riconsegna;
- le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio o di agosto, da concordarsi entro il 10 giugno di ogni anno in base ai rispettivi turni feriali, dalle ore 9:00 del primo giorno sino alle ore 21:30 dell'ultimo giorno, con le suddette modalità di prelievo e riconsegna;
- le ricorrenze della Festa del Papà e del compleanno dello stesso, anche se non rientrano nei giorni di visita, dalle ore 16:00 alle 21:30 e con le indicate modalità di prelievo e riconsegna;
i minori potranno trascorrere con la madre le ricorrenze della festa della mamma e del compleanno della stessa, anche se rientrano nei giorni di visita del padre;
- il giorno del compleanno dei figli ad anni alterni, dalle ore 16:00 alle 21:30 e con le indicate modalità di prelievo e riconsegna;
8) il sig. si obbliga a versare, entro il cinque di ogni mese, in favore della sig.ra Pt_2
, la somma complessiva di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli Parte_1 minori (€ 250,00 per ciascuno), da rivalutarsi secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno
Pag. 3 di 4 successivo alla sottoscrizione del presente accordo;
9) i genitori convengono di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, l'educazione e la cura della salute dei figli;
il sig.
[...]
autorizza la madre a sottoscrivere i permessi necessari all'esercizio di attività e Pt_2 competizioni sportive, gite culturali e scolastiche, fermo restando quanto previsto al punto seguente in ordine alla ripartizione delle relative spese;
10) il sig. si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie Pt_2 occorrenti ai figli, purché previamente avvisate ed adeguatamente documentate, come specificate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Vibo Valentia in data 15.06.2023;
11) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti, inoltre, esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli;
12) le parti concordano che il presente accordo di separazione avrà decorrenza fin dalla sua sottoscrizione, di conseguenza, s'intendono dalle stesse rinunciate le domande giudiziali di addebito della separazione, nonché quelle di restituzione di somme a qualunque titolo reciprocamente dovute”.
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative né all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti, ivi comprese quelle del sub procedimento in corso di causa
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - smg;
Parte_1 Parte_2
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vibo Valentia (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. dello Stato Civile) (R.A.M. anno 2012, parte II, serie A n. 91);
C) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio anche del sub procedimento.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 23.1.2025
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
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