Ordinanza collegiale 3 giugno 2021
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2021
Sentenza 9 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 03/06/2021, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 00149/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Borsetto in Marghera, via delle Industrie, 19/C;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
Ministero dell'Economia e delle Finanze--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del decreto nr. -OMISSIS-, del Ministero della Difesa - -OMISSIS- – -OMISSIS-^ -OMISSIS- a mezzo nota M_-OMISSIS-, nonché di ogni loro atto preordinato presupposto e/o consequenziale e, comunque, connesso, ovvero:
b) del parere negativo nr.-OMISSIS-), reso-OMISSIS-(d'ora in avanti -OMISSIS-);
-- per quanto riguarda i motivi aggiunti:
a) del decreto nr. -OMISSIS-, del Ministero della Difesa - -OMISSIS- – -OMISSIS-^ -OMISSIS-–, notificato il -OMISSIS- a mezzo nota M_-OMISSIS-, nonché di ogni loro atto preordinato presupposto e/o consequenziale e, comunque, connesso, ovvero;
b) del -OMISSIS- (-OMISSIS-), reso-OMISSIS-(d'ora in avanti -OMISSIS-);
c) della nota M_-OMISSIS-, notificata in pari data, con la quale il Ministero della Difesa - -OMISSIS- – -OMISSIS-^ -OMISSIS-–, ha confermato il contenuto del proprio decreto di cui alla precedente lettera a);
d) -OMISSIS-ha confermato il proprio precedente parere ostativo, di cui alla precedente lettera b).
il tutto ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “(…) ‘ sarcoidosi polmonare (stadio II) clinicamente silente (…)’ e ‘(…) esiti di tiroidectomia per carcinoma papillare della tiroide in follow up (…)’” e della concessione del relativo equo indennizzo in misura congrua e, comunque, non inferiore ad una 8^ categoria Tabella “A”, annessa al D.P.R. n. 915/-OMISSIS-8;
con conseguente condanna delle resistenti Amministrazioni a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 6-OMISSIS- cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze--OMISSIS-;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
A) Premesse di fatto .
Il ricorrente, -OMISSIS-, espone di avere preso parte ad attività addestrative e a numerose missioni operative all’estero (-OMISSIS-), nel corso delle quali, tra gli anni -OMISSIS-, a lungo dislocato presso siti inquinati, sarebbe stato costantemente esposto a pericolosi agenti patogeni, presenti nell’ambiente circostante ovvero (come avvenuto per l'elemento radioattivo “-OMISSIS-”) inseriti negli armamenti e nei mezzi utilizzati dal militare.
Nel corso del -OMISSIS- era sottoposto ad accertamenti sanitari, al cui esito venivano diagnosticate una “ sarcoidosi polmonare (stadio II) con lesioni nodulari al lobo superiore destro ” ed una “ neoplasia tiroidea ”, patologia, quest’ultima, che ha imposto una tiroidectomia.
Con istanza del -OMISSIS-, il ricorrente ha quindi chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di entrambe le infermità e il riconoscimento dell’equo indennizzo, ad esse corrispondente.
L’istanza era respinta con l’impugnato -OMISSIS-(nonostante il positivo riscontro della competente -OMISSIS-.), poiché, in riferimento alla sarcoidosi polmonare, dopo avere premesso che si tratterebbe di un’“ affezione granulomatosa sistemica, caratterizzata da un disordine del sistema immunocompetente, legato ad un meccanismo ereditato autosomico recessivo ”, si osservava che “ nei precedenti di servizio dell’interessato non emergono fattori idonei, per natura entità e durata, a scatenarla, il servizio stesso deve essere escluso come possibile fattore causale o concausale efficiente e determinante ”; quanto agli “ esiti di tiroidectomia per carcinoma papillare della tiroide in follow up ”, veniva segnalato che “ nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità sussistendo, altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico ”.
A seguito della proposizione del ricorso introduttivo, l’Amministrazione, tenendo conto dei rilievi esposti in tale sede dall’interessato, richiedeva un riesame del precedente parere al -OMISSIS-, il quale, tuttavia, confermava le proprie determinazioni negative.
Con i motivi aggiunti, il ricorrente impugnava perciò anche il susseguente provvedimento, in epigrafe descritto, tramite il quale il Ministero ha infine reiterato il rigetto dell’istanza, sulla base del nuovo parere dell’organo consultivo.
B) Le conclusioni del ricorrente.
Il ricorrente, oltre ad aver svolto l’azione caducatoria, ha inoltre chiesto l’accertamento sia della dipendenza da causa di servizio, di entrambe le infermità sofferte, sia della spettanza del corrispondente equo indennizzo, con condanna dell’Amministrazione alla corresponsione del relativo trattamento economico, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali.
In via istruttoria, ha infine domandato
- di acquisire la propria documentazione matricolare nonché tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del giudizio;
- e di disporre “ un accurato accertamento medico legale presso un Istituto pubblico ovvero presso esperti qualificati, terzi ed imparziali - quindi non organi della -OMISSIS-, in quanto in conflitto di interesse rispetto alla presente controversia - in contraddittorio fra le parti in causa, garantendo l’assistenza di medici di rispettiva fiducia, al fine di acclarare l'effettiva menomazione dell'integrità psico fisica del ricorrente, nonché la dipendenza da fatti/causa di servizio della “(…) “SARCOIDOSI POLMONARE (STADIO II) CLINICAMENTE SILENTE (…)” e “(…) ESITI DI TIREIDECTOMIA PER CARCINOMA PAPILLARE DELLA TIROIDE IN FOLLOW UP (…)”, che ha cagionato un’invalidità permanente al ricorrente, quindi il nesso di derivazione causale tra quest'ultimo evento ed il servizio prestato dal medesimo ”.
C) Gli adempimenti istruttori.
Il Collegio ritiene indispensabile, ai fini della decisione, effettuare approfondimenti istruttori, nel senso sia di verificare le effettive funzioni svolte dal militare nelle missioni all’estero e nelle fasi addestrative, nonché la loro durata; ritiene, inoltre, necessario accertare l’efficienza causale di tali funzioni e compiti nell’eziologia di cui è causa, anche ai fini dell’eventuale calcolo del danno sofferto dal ricorrente.
Trattandosi di approfondimenti istruttori che richiedono particolari competenze tecniche, il Collegio reputa necessario procedere al loro espletamento nominando un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) ai sensi dell’art. 6-OMISSIS- cod. proc. amm.
A tale scopo, dà mandato al dirigente preposto alla -OMISSIS-di individuare un medico legale per l’accertamento tecnico di seguito specificato.
In particolare, il compito del C.T.U. sarà quello, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché gli altri documenti giudicati necessari presso l’Amministrazione di appartenenza, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici eventualmente nominati, visitato il ricorrente in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, esperite le indagini tecniche ritenute eventualmente necessarie, e tenuto conto dell’età e dello stato di salute preesistente, di rispondere ai seguenti quesiti:
1) “ quali funzioni ed attività ha svolto il sergente -OMISSIS-, nei periodi di missione in -OMISSIS- e nei periodi addestrativi, lungo l’intero arco della propria carriera sino al -OMISSIS-, specificando la durata di ciascuno dei suddetti periodi ”;
2) “ alla luce delle risultanze del quesito n. 1, se le infermità “ sarcoidosi polmonare (stadio II) clinicamente silente” e “esiti di tiroidectomia per carcinoma papillare della tiroide in follow up ” rinvengano o meno la propria causa o concausa nelle menzionate attività e funzioni, a seguito dell’esposizione del militare alle radiazioni dell’uranio impoverito nel corso della missione, ovvero per altra ragione connessa ai servizi espletati ”;
3) “quale sia la natura e l’entità delle lesioni subite dal ricorrente in dipendenza causale dall’attività svolta ”;
4) “ precisi il C.T.U. quale sia la durata dell’inabilità temporanea, tanto assoluta che relativa, quali gli esiti di carattere permanente e il loro grado di incidenza sull’integrità psicofisica del ricorrente, tenuto conto dell’età del periziando e con valutazione percentuale degli stessi ”;
5) “ l’entità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dal ricorrente e che questi andrà altresì a sostenere in futuro, riferibili alle lesioni di cui sopra ”.
Il Collegio, inoltre:
a) delega per la ricezione del giuramento del C.T.U. il giudice relatore dott. Nicola Bardino;
b) fissa la data del 18 giugno 2021, alle ore 9.30, per la comparizione, anche in modalità telematica, del C.T.U. davanti al giudice delegato per la prestazione del giuramento di rito;
c) stabilisce in € 1.000,00 l’anticipo del compenso del C.T.U., ordinandone la corresponsione in via provvisoria a carico del ricorrente;
d) dà mandato al dirigente preposto alla -OMISSIS-di individuare, entro cinque (5) giorni dal giuramento, quando fosse ritenuto necessario al miglior espletamento dell’incarico peritale, la figura di un ausiliario da affiancare al C.T.U., provvisto della qualifica di medico legale, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla segreteria del Tribunale;
d) fissa la seguente scansione temporale:
- entro il 30 giugno 2021, le parti potranno nominare i propri consulenti tecnici, con dichiarazione depositata presso la segreteria di questo Tribunale e comunicata al C.T.U.;
- entro il -OMISSIS- luglio 2021 dovranno avere inizio le operazioni peritali;
- entro il 13 settembre 2021 sarà trasmesso alle parti o ai loro consulenti, qualora nominati, a cura del C.T.U., lo schema dell’elaborato peritale;
- entro il 20 settembre 2021 saranno trasmesse al C.T.U. a cura dei consulenti di parte, le loro eventuali osservazioni e conclusioni;
- entro il 2-OMISSIS- settembre 2021 sarà depositato in Segreteria l’elaborato peritale del C.T.U., il quale dovrà contenere le valutazioni sulle conclusioni dei periti di parte.
L’udienza di discussione della causa viene fissata alla data del 1° dicembre 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 1° dicembre 2021.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) -OMISSIS-/6-OMISSIS-9 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2-OMISSIS- aprile -OMISSIS-, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.