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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/09/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conIGlio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2156/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, e vertente TRA C.F. , parte nata a COSENZA (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
10/12/1986, rappresentata e difesa dall'avv. VETERE MARCO, giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE– E
, C.F. , parte nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 16/04/1982, rappresentata e difesa dall'avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA e dall'avv. SOMMARIO VERONICA, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE – con l'intervento del presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con ricorso in riassunzione depositato in Cancelleria in data 17/11/2024 Parte_1 ha introdotto il presente procedimento nei confronti di ,
[...] Controparte_1 deducendo che con ricorso depositato presso il Tribunale di Cosenza il IG.
[...]
ha evocato in giudizio la IG.ra per essere autorizzato a Pt_1 Parte_2 riconoscere il minore nato dalla propria relazione con la IG.ra quale suo Parte_2 figlio. In particolare, il nel ricorso trascritto nell'atto di riassunzione, ha dedotto che: Pt_1
- Il IG. , circa due anni fa, ha intrapreso una relazione con la IG.ra Parte_1 _2
, coniugata con il IG.
[...] Persona_1
- la relazione tra i due è andata avanti fino al mese di mese di Gennaio 2023;
- poiché, come detto, la IG.ra era sposata (ma in procinto di separarsi Parte_2 come da lei riferitomi più volte), gli incontri con il IG avvenivano con una Parte_1 certa frequenza fino a vedersi per 4/5 giorni durante la settimana, tant'è, che in data 19 Ottobre 2022 il ricorrente veniva contattato telefonicamente dalla IG.ra la quale _2 chiedeva al IG di andarla a prendere a Rossano e di portarla a casa sua per Pt_1 qualche giorno, cosa che in realtà è avvenuta;
- la IG.ra , in tale occasione, è rimasta presso l'abitazione del IG ita Parte_2 Pt_1 in BiIGnano per poi, dopo qualche giorno, ritornare alla sua abitazione di Rossano;
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- un giorno il IG. veniva contattato dalla IG.ra la quale riferiva di Parte_1 _2 essere rimasta incinta e che il padre del bambino era proprio il ricorrente;
- il IG fin dall'inizio si è assunto le sue responsabilità, manifestando la Parte_1 volontà di riconoscere il nascituro (senza alcuna opposizione da parte della IG.ra ), _2 offrendosi di pagare tutte le spese per le visite ginecologiche effettuate dalla la _2 quale, a sua volta, ad ogni visita, mandava a mezzo messaggi whatsapp le foto delle varie ecografie;
- per dimostrarle la sua vicinanza durante il periodo della gravidanza e per rassicurarla sull'impegno di riconoscere il nascituro, nel mese di Dicembre 2022, il ricorrente e la IG.ra sono stati anche insieme in Polonia presso l'abitazione dei familiari della IG.ra _2 ; _2
- al rientro in Italia, la IG.ra ha cominciato ad avere degli atteggiamenti strani fino a _2 che, come detto, nel mese di Gennaio 2023, la relazione tra i due è finita per colpa della resistente;
- la IG.ra -improvvisamente- ha chiuso ogni contatto con l'odierno ricorrente, _2 bloccandolo su whatsapp, non rispondendo più ai messaggi e alle telefonate. Tali atteggiamenti hanno impedito al IG i avere notizie in merito alla nascita del figlio;
Pt_1
- in data 10.04.2023, il IG. , non avendo notizie in merito allo stato di Parte_1 gravidanza e alla nascita del figlio, pensando che la ricorrente si fosse trasferita presso i suoi familiari, si è recato anche in Polonia con la speranza di trovare la resistente;
proprio in quell'occasione, il fratello riferiva al ricorrente chela IG.ra si trovava in Italia e _2 che in data 13.02.2023 aveva anche partorito il bambino;
- dopo vari tentativi, il riusciva a mettersi in contatto con la IG.ra la Pt_1 Parte_2 quale non solo confermava la nascita del bambino ma anche che il padre fosse l'odierno ricorrente;
- la IG.ra , pur riconoscendo la paternità, dopo la nascita ed in via autonoma ha _2 riconosciuto il bambino presso l'Ufficio di Stato Civile negando, con tale comportamento, al IG l proprio diritto di riconoscere il bambino nato dalla loro relazione e di esercitare Pt_1 il proprio diritto di padre;
- con lettera raccomandata il IG. invitava la IG.ra a comunicare la sua Parte_1 disponibilità al fine di rendere dichiarazione presso l'Ufficiale dello Stato Civile e/o dinanzi al Giudice Tutelare al fine di consentire il riconoscimento del IG. quale Parte_1 genitore del bambino, ma il termine fissato veniva disatteso;
- il mancato consenso della IG.ra al riconoscimento del figlio da parte del Parte_2 IG. non trova in alcun modo giustificazione ma anzi, è una decisione Parte_1 assai dannosa e pregiudizievole per il regolare futuro sviluppo psicofisico del figlio al quale la resistente non vuole negare la presenza del padre in via preventiva senza che vi siano validi motivi a sostegno della decisione;
- sussistono pertanto tutti i presupposti per l'applicazione dell'art 250 c.c.. Tanto premesso, l'originario ricorrente, attuale ricorrente in riassunzione, rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) di essere autorizzato, con tutte le conseguenze di legge, a riconoscere il minore nato dalla propria relazione con la IG.ra quale proprio figlio;
b) Dichiarare che il Parte_2 minore come sopra oggi riconosciuto dal padre e già riconosciuto dalla madre _2
, venga riconosciuto il cognome del padre in aggiunta a quello della madre;
c) di
[...] conseguenza, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di annotare nei registri anagrafici l'assunzione del cognome del padre da parte del minore.”. Il ricorrente in riassunzione ha altresì dedotto che, dopo la , con provvedimento del _2
22.07.2024, il Giudice presso il Tribunale di Cosenza emetteva ordinanza con la quale dichiarava la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Pag. 3 di 6
Castrovillari, assegnando alle parti termini di 90 giorni per la riassunzione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Tanto premesso, il ricorrente in riassunzione ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) di essere autorizzato, con tutte le conseguenze di legge, a riconoscere il minore nato dalla propria relazione con la IG.ra quale proprio figlio;
b) Dichiarare che il Parte_2 minore come sopra oggi riconosciuto dal padre e già riconosciuto dalla madre _2
, venga riconosciuto il cognome del padre in aggiunta a quello della madre;
c) di
[...] conseguenza, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di annotare nei registri anagrafici l'assunzione del cognome del padre da parte del minore.”. All'esito della notifica del ricorso e dele decreto di fissazione dell'udienza in data 24.1.2025 si è costituita la parte resistente, deducendo:
- in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, attesa l'assenza della pregiudiziale azione di disconoscimento della paternità, considerato che il minore ha già un padre e una madre;
- che, nel merito, contesta ogni argomentazione, ad iniziare dalla ricostruzione storica dei fatti consegnata inverosimilmente da parte ricorrente, riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni, domande e richieste istruttorie già formulate con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.02.2024, presso il Tribunale di Cosenza, nel proc.n. 2837/23RG. In particolare, nell'atto di costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza, come richiamato in atti, la resistente aveva dedotto:
- che il IG. , pur consapevole della residenza di parte resistente e del Parte_1 minore sin dalla nascita, in Rossano, alla C.da Lampa Patire n.16, ha promosso il Per_2 presente procedimento presso il Tribunale di residenza di parte ricorrente, in netta violazione dell'art. 473 bis, 11 c.p.c. che prevede la competenza del Tribunale del luogo dove il minore risiede. Competente, dunque, è il Tribunale di Castrovillari;
- che vi è un evidente e consapevole travisamento dei fatti, poiché il reale verificarsi degli accadimenti storici è completamente diverso da come raccontato dalla parte ricorrente, motivo per il quale si insiste nella ferma opposizione da parte della resistente sul riconoscimento di presunta paternità del figlio da parte del nell'esclusivo interesse Pt_1 psico/fisico dello stesso;
- che non è vero che il minore è nato dalla relazione della resistente con il IG. Persona_3 invero gli incontri sono stati pochissimi nell'arco di due mesi circa ed in costanza di Pt_1 matrimonio con il IG. , marito della ricorrente;
Persona_1
- che non è vera la circostanza secondo la quale le parti hanno intrapreso una relazione durata fino al mese di gennaio 2023; al contrario, concretamente, la frequentazione si è esaurita nell'arco di un paio di mesi scarsi. Una frequentazione non libera, ma frutto dei continui assilli e minacce gravissime poste in essere dal ossessionato dal dover Pt_1 incontrare a tutti i costi la , la quale tentava spesso di evitare gli appuntamenti _2 dettati dallo stesso, proprio per il perdurante stato di ansia e paura che ella subiva a seguito delle pressioni violente e soprattutto minacce del ricorrente;
- che il aveva come unico scopo e per mero capriccio, quello di far troncare il Pt_1 matrimonio celebrato nel 2007 tra la IG.ra ed il proprio marito, IG. , _2 Persona_1 padre del piccolo nato in [...] matrimonio;
Per_2
- che il subito dopo la prima conoscenza attraverso i social, ossessionato dall'idea Pt_1 di intraprendere una relazione con la IG.ra , nonostante i pochi messaggi intercorsi _2 sulle chat di facebook, senza alcun incontro fisico per mesi, iniziava ad avere condotte persecutorie, seguendo i coniugi ovunque, contattando la anche sotto falsi profili _2
Facebook, costringendo la stessa a bloccarlo più volte sui Social;
- che seppur il veniva costantemente e ripetutamente rifiutato dalla che Pt_1 _2 infatti non voleva incontrarlo, lo stesso non perdeva occasione per aggredirla, insistendo di Pag. 4 di 6
dover lasciare il marito per intrattenere la relazione sentimentale con egli, minacciando di fare del male a lei ed al marito qualora non lo avesse fatto entro il termine dettato dal tesso;
Pt_1
- che non vera è la circostanza secondo la quale nel mese di dicembre 2022 il ricorrente e la resistente “sono stati anche insieme in Polonia presso l'abitazione dei familiari della IG.ra ”. È vero invece, che il IG. si presentava del tutto arbitrariamente, _2 Pt_1 senza informare la IG.ra , presso l'abitazione dei familiari della stessa, in Polonia – _2 la documentazione dimostra i viaggi nel periodo in esame da parte della IG.ra sola _2
o in compagnia con il proprio marito;
- che l'aggressività e le minacce subite dalla da parte del sono state anche _2 Pt_1 consegnate all'interno di atti di querela proposti presso la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, nelle quali si spiegava la tortura vissuta dalla stessa per ricatti, minacce che se non fosse stata con lui avrebbe comunicato al marito una relazione anche nell'iniziale periodo di contatto a mezzo social, ricattandola continuamente e mettendo la sua vita prima, e quella del proprio marito e dello stesso piccolo dopo, in pericolo;
- che l'episodio più IGnificativo e grave, avvertito come tale dalla resistente nel contesto della pregressa condotta del descritta se pur succintamente, è rappresentato dalla Pt_1 presenza di questi in Polonia, nella città della , dai propri familiari, spaventando e _2 preoccupando tutti;
- che il minacciava sia la che il proprio marito, rendendosi protagonista Pt_1 _2 concretamente di episodi gravi;
- che è evidente, in ogni caso, la presenza di gravissimi motivi che impedirebbero un'autorizzazione richiesta per la prevalenza attribuita dal legislatore e dalla giurisprudenza tutta alla tutela dell'interesse del minore che non corrisponde, non può corrispondere, con un riconoscimento che lo pregiudicherebbe nella sua crescita. La resistente, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Cosenza adito, in rito dichiarare la incompetenza del Tribunale di Cosenza affermando quella del Tribunale di Castrovillari, ex art. 473 bis, 11 c.p.c. Nel merito rigettare la richiesta perché infondata e, in ogni caso, rigettarla ritenendo prevalente l'interesse del minore a restare inserito nella famiglia legittima, per tutti i motivi spiegati ed in gran parte provati. Vittoria di spese e competenze.”. Tanto premesso, la resistente in riassunzione ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Voglia, in rito, dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità, attesa l'assenza della pregiudiziale azione di disconoscimento della paternità, come spiegato in premessa, in fatto ed in diritto;
2) Nella denegata ipotesi di rigetto della sollevata eccezione di rito, Nel merito rigettare la richiesta perché infondata e, in ogni caso, rigettarla ritenendo prevalente l'interesse del minore a restare inserito nella famiglia legittima, per tutti i motivi spiegati ed in gran parte provati. 3) Vittoria di spese e competenze.”. All'esito della prima udienza di comparizione, la causa è stata rinviata per consentire il deposito del certificato di nascita del minore. La causa, quindi, è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per discussione, con udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti hanno ritualmente depositato note scritte e con provvedimento del 26.6.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. Inammissibilità della domanda Premessa la tempestiva e rituale riassunzione, in via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Pag. 5 di 6
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da eIGenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche da Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014, da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363). Ciò posto, dall'estratto dell'atto di nascita del minore , nato il [...] a Persona_3 Cosenza, emerge con evidenza l'avvenuta indicazione del padre del minore in
[...]
, marito di . Per_1 Parte_2
È dunque incontrovertibile l'avvenuta indicazione del padre del minore nel coniuge della resistente, soggetto diverso dal ricorrente. Per l'effetto, anche alla luce dei principi sanciti dalla Suprema Corte (cfr. S.U. n. 8268/2023), va rilevata l'inammissibilità della domanda. Ed infatti, nonostante la riforma della filiazione, attuata con L. 10.12.2012 n. 219 e con il D.lgs. 28.12.2013 n. 154, abbia riconosciuto la parità giuridica di tutti i figli (art. 315 c.c.), ispirandosi all'obiettivo di "eliminare ogni discriminazione tra i figli (...) nel rispetto della Costituzione , art. 30 " (della L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 2, comma 1) - così tutelando la condizione giuridica del figlio indipendentemente dal vincolo esistente tra i genitori, in linea con le indicazioni della Costituzione e dei principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo - è stata mantenuta, per quanto riguarda l'attribuzione dello stato di figlio, la distinzione tra filiazione all'interno e al di fuori del matrimonio. Nel primo caso - situazione disciplinata dagli artt. 231,232 e 234 c.c. - il matrimonio determina l'attribuzione automatica dello stato dei figli dei coniugi, in forza di una presunzione di paternità, secondo la quale "il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio" o del possesso di stato (art. 237 c.c.). L'art. 231 c.c., che rimane norma cardine del sistema, continua ad essere rubricato come "paternità del marito" e stabilisce che "il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio". Tali risultanze possono essere contestate solo con azioni di stato tipiche: l'azione di disconoscimento della paternità, l'azione di contestazione e l'azione di reclamo dello stato di figlio (quest'ultima, ove sia presente un titolo che attesti uno status difforme può essere fatta valere solo dopo aver rimosso quel titolo con la relativa azione, come previsto dall'art. 239, c. 4, c.c.). Ciò premesso, è impossibile, nel nostro ordinamento, far valere un nuovo “status filiationis” prima di aver rimosso il titolo da cui risulta uno status contrastante. L'art. 253 c.c., infatti, sancisce che «In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova» (l'art. 269 comma 1 c.c., invece, prevede che «La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso»). È evidente, dunque, che il presupposto dell'accertamento giudiziale della filiazione fuori dal matrimonio, così come per il riconoscimento, è la demolizione dello stato di figlio preesistente. Atteso che tale stato, nella specie, è provato da un titolo, nell'attuale sistema, è richiesto il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio demolitivo dello stato preesistente: giudicato sul disconoscimento della paternità (art. 243 bis c.c. e ss., per quel che rileva in questa sede), sulla contestazione dello stato di figlio (art. 240 c.c.) o sull'impugnazione del riconoscimento (art. 263 c.c.). Ed infatti, in nessun caso è ammissibile un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova: si tratta di un divieto tassativo e senza eccezioni che impedisce si dia ingresso a qualunque azione il cui risultato si possa porre in contrasto con uno stato della persona. Pag. 6 di 6
Nel nostro ordinamento, infatti, non è infatti ammesso il c.d. "riconoscimento di rottura" che estingue autonomamente, senza l'intervento del giudice, il titolo di figlio legittimo o figlio naturale riconosciuto. In altri termini, l'accertamento con cui viene rimosso (o mantenuto) lo stato di figlio legittimo è pregiudiziale rispetto a quello con cui è rivendicata altra paternità. Nel caso di specie, anche prescindendo dalla sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 250 co. 4 c.p.c. rispetto a quello dell'azione volta alla dichiarazione giudiziale di paternità ex artt. 269 ss. c.c. (posto che, al momento del deposito del ricorso, già sussisteva evidente controversia in merito alla paternità dichiarata), deve rivelarsi come non vi sia alcuna prova dell'instaurazione di un procedimento volto a rimuovere l'esistente stato di figlio nato durante il matrimonio tra e già posseduto da Persona_1 Parte_2
. Persona_3 Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riportate e dell'assenza di prova in merito alla definitiva demolizione dello stato di figlio preesistente, la domanda formulata va dichiarata inammissibile.
3. Spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dello scaglione di valore da € 5201,00 a € 26.000,00, in ragione della bassa complessità della lite di valore indeterminabile, risoltasi nell'esame della sola questione preliminare sottoposta, con applicazione delle riduzioni operabili sui valori medi di cui all'art. 4 del dm n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda proposta da;
Parte_1 B. CONDANNA parte al pagamento delle spese di giudizio in Parte_1 favore di , che si liquidano in complessivi € 2540,00 per Parte_2 compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
Così deciso in Castrovillari nella camera di conIGlio tenutasi in data 30.9.2025. Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conIGlio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2156/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, e vertente TRA C.F. , parte nata a COSENZA (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
10/12/1986, rappresentata e difesa dall'avv. VETERE MARCO, giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE– E
, C.F. , parte nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 16/04/1982, rappresentata e difesa dall'avv. ACCROGLIANO' RAFFAELLA e dall'avv. SOMMARIO VERONICA, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE IN RIASSUNZIONE – con l'intervento del presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con ricorso in riassunzione depositato in Cancelleria in data 17/11/2024 Parte_1 ha introdotto il presente procedimento nei confronti di ,
[...] Controparte_1 deducendo che con ricorso depositato presso il Tribunale di Cosenza il IG.
[...]
ha evocato in giudizio la IG.ra per essere autorizzato a Pt_1 Parte_2 riconoscere il minore nato dalla propria relazione con la IG.ra quale suo Parte_2 figlio. In particolare, il nel ricorso trascritto nell'atto di riassunzione, ha dedotto che: Pt_1
- Il IG. , circa due anni fa, ha intrapreso una relazione con la IG.ra Parte_1 _2
, coniugata con il IG.
[...] Persona_1
- la relazione tra i due è andata avanti fino al mese di mese di Gennaio 2023;
- poiché, come detto, la IG.ra era sposata (ma in procinto di separarsi Parte_2 come da lei riferitomi più volte), gli incontri con il IG avvenivano con una Parte_1 certa frequenza fino a vedersi per 4/5 giorni durante la settimana, tant'è, che in data 19 Ottobre 2022 il ricorrente veniva contattato telefonicamente dalla IG.ra la quale _2 chiedeva al IG di andarla a prendere a Rossano e di portarla a casa sua per Pt_1 qualche giorno, cosa che in realtà è avvenuta;
- la IG.ra , in tale occasione, è rimasta presso l'abitazione del IG ita Parte_2 Pt_1 in BiIGnano per poi, dopo qualche giorno, ritornare alla sua abitazione di Rossano;
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- un giorno il IG. veniva contattato dalla IG.ra la quale riferiva di Parte_1 _2 essere rimasta incinta e che il padre del bambino era proprio il ricorrente;
- il IG fin dall'inizio si è assunto le sue responsabilità, manifestando la Parte_1 volontà di riconoscere il nascituro (senza alcuna opposizione da parte della IG.ra ), _2 offrendosi di pagare tutte le spese per le visite ginecologiche effettuate dalla la _2 quale, a sua volta, ad ogni visita, mandava a mezzo messaggi whatsapp le foto delle varie ecografie;
- per dimostrarle la sua vicinanza durante il periodo della gravidanza e per rassicurarla sull'impegno di riconoscere il nascituro, nel mese di Dicembre 2022, il ricorrente e la IG.ra sono stati anche insieme in Polonia presso l'abitazione dei familiari della IG.ra _2 ; _2
- al rientro in Italia, la IG.ra ha cominciato ad avere degli atteggiamenti strani fino a _2 che, come detto, nel mese di Gennaio 2023, la relazione tra i due è finita per colpa della resistente;
- la IG.ra -improvvisamente- ha chiuso ogni contatto con l'odierno ricorrente, _2 bloccandolo su whatsapp, non rispondendo più ai messaggi e alle telefonate. Tali atteggiamenti hanno impedito al IG i avere notizie in merito alla nascita del figlio;
Pt_1
- in data 10.04.2023, il IG. , non avendo notizie in merito allo stato di Parte_1 gravidanza e alla nascita del figlio, pensando che la ricorrente si fosse trasferita presso i suoi familiari, si è recato anche in Polonia con la speranza di trovare la resistente;
proprio in quell'occasione, il fratello riferiva al ricorrente chela IG.ra si trovava in Italia e _2 che in data 13.02.2023 aveva anche partorito il bambino;
- dopo vari tentativi, il riusciva a mettersi in contatto con la IG.ra la Pt_1 Parte_2 quale non solo confermava la nascita del bambino ma anche che il padre fosse l'odierno ricorrente;
- la IG.ra , pur riconoscendo la paternità, dopo la nascita ed in via autonoma ha _2 riconosciuto il bambino presso l'Ufficio di Stato Civile negando, con tale comportamento, al IG l proprio diritto di riconoscere il bambino nato dalla loro relazione e di esercitare Pt_1 il proprio diritto di padre;
- con lettera raccomandata il IG. invitava la IG.ra a comunicare la sua Parte_1 disponibilità al fine di rendere dichiarazione presso l'Ufficiale dello Stato Civile e/o dinanzi al Giudice Tutelare al fine di consentire il riconoscimento del IG. quale Parte_1 genitore del bambino, ma il termine fissato veniva disatteso;
- il mancato consenso della IG.ra al riconoscimento del figlio da parte del Parte_2 IG. non trova in alcun modo giustificazione ma anzi, è una decisione Parte_1 assai dannosa e pregiudizievole per il regolare futuro sviluppo psicofisico del figlio al quale la resistente non vuole negare la presenza del padre in via preventiva senza che vi siano validi motivi a sostegno della decisione;
- sussistono pertanto tutti i presupposti per l'applicazione dell'art 250 c.c.. Tanto premesso, l'originario ricorrente, attuale ricorrente in riassunzione, rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) di essere autorizzato, con tutte le conseguenze di legge, a riconoscere il minore nato dalla propria relazione con la IG.ra quale proprio figlio;
b) Dichiarare che il Parte_2 minore come sopra oggi riconosciuto dal padre e già riconosciuto dalla madre _2
, venga riconosciuto il cognome del padre in aggiunta a quello della madre;
c) di
[...] conseguenza, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di annotare nei registri anagrafici l'assunzione del cognome del padre da parte del minore.”. Il ricorrente in riassunzione ha altresì dedotto che, dopo la , con provvedimento del _2
22.07.2024, il Giudice presso il Tribunale di Cosenza emetteva ordinanza con la quale dichiarava la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Pag. 3 di 6
Castrovillari, assegnando alle parti termini di 90 giorni per la riassunzione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Tanto premesso, il ricorrente in riassunzione ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) di essere autorizzato, con tutte le conseguenze di legge, a riconoscere il minore nato dalla propria relazione con la IG.ra quale proprio figlio;
b) Dichiarare che il Parte_2 minore come sopra oggi riconosciuto dal padre e già riconosciuto dalla madre _2
, venga riconosciuto il cognome del padre in aggiunta a quello della madre;
c) di
[...] conseguenza, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di annotare nei registri anagrafici l'assunzione del cognome del padre da parte del minore.”. All'esito della notifica del ricorso e dele decreto di fissazione dell'udienza in data 24.1.2025 si è costituita la parte resistente, deducendo:
- in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, attesa l'assenza della pregiudiziale azione di disconoscimento della paternità, considerato che il minore ha già un padre e una madre;
- che, nel merito, contesta ogni argomentazione, ad iniziare dalla ricostruzione storica dei fatti consegnata inverosimilmente da parte ricorrente, riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni, domande e richieste istruttorie già formulate con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.02.2024, presso il Tribunale di Cosenza, nel proc.n. 2837/23RG. In particolare, nell'atto di costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza, come richiamato in atti, la resistente aveva dedotto:
- che il IG. , pur consapevole della residenza di parte resistente e del Parte_1 minore sin dalla nascita, in Rossano, alla C.da Lampa Patire n.16, ha promosso il Per_2 presente procedimento presso il Tribunale di residenza di parte ricorrente, in netta violazione dell'art. 473 bis, 11 c.p.c. che prevede la competenza del Tribunale del luogo dove il minore risiede. Competente, dunque, è il Tribunale di Castrovillari;
- che vi è un evidente e consapevole travisamento dei fatti, poiché il reale verificarsi degli accadimenti storici è completamente diverso da come raccontato dalla parte ricorrente, motivo per il quale si insiste nella ferma opposizione da parte della resistente sul riconoscimento di presunta paternità del figlio da parte del nell'esclusivo interesse Pt_1 psico/fisico dello stesso;
- che non è vero che il minore è nato dalla relazione della resistente con il IG. Persona_3 invero gli incontri sono stati pochissimi nell'arco di due mesi circa ed in costanza di Pt_1 matrimonio con il IG. , marito della ricorrente;
Persona_1
- che non è vera la circostanza secondo la quale le parti hanno intrapreso una relazione durata fino al mese di gennaio 2023; al contrario, concretamente, la frequentazione si è esaurita nell'arco di un paio di mesi scarsi. Una frequentazione non libera, ma frutto dei continui assilli e minacce gravissime poste in essere dal ossessionato dal dover Pt_1 incontrare a tutti i costi la , la quale tentava spesso di evitare gli appuntamenti _2 dettati dallo stesso, proprio per il perdurante stato di ansia e paura che ella subiva a seguito delle pressioni violente e soprattutto minacce del ricorrente;
- che il aveva come unico scopo e per mero capriccio, quello di far troncare il Pt_1 matrimonio celebrato nel 2007 tra la IG.ra ed il proprio marito, IG. , _2 Persona_1 padre del piccolo nato in [...] matrimonio;
Per_2
- che il subito dopo la prima conoscenza attraverso i social, ossessionato dall'idea Pt_1 di intraprendere una relazione con la IG.ra , nonostante i pochi messaggi intercorsi _2 sulle chat di facebook, senza alcun incontro fisico per mesi, iniziava ad avere condotte persecutorie, seguendo i coniugi ovunque, contattando la anche sotto falsi profili _2
Facebook, costringendo la stessa a bloccarlo più volte sui Social;
- che seppur il veniva costantemente e ripetutamente rifiutato dalla che Pt_1 _2 infatti non voleva incontrarlo, lo stesso non perdeva occasione per aggredirla, insistendo di Pag. 4 di 6
dover lasciare il marito per intrattenere la relazione sentimentale con egli, minacciando di fare del male a lei ed al marito qualora non lo avesse fatto entro il termine dettato dal tesso;
Pt_1
- che non vera è la circostanza secondo la quale nel mese di dicembre 2022 il ricorrente e la resistente “sono stati anche insieme in Polonia presso l'abitazione dei familiari della IG.ra ”. È vero invece, che il IG. si presentava del tutto arbitrariamente, _2 Pt_1 senza informare la IG.ra , presso l'abitazione dei familiari della stessa, in Polonia – _2 la documentazione dimostra i viaggi nel periodo in esame da parte della IG.ra sola _2
o in compagnia con il proprio marito;
- che l'aggressività e le minacce subite dalla da parte del sono state anche _2 Pt_1 consegnate all'interno di atti di querela proposti presso la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, nelle quali si spiegava la tortura vissuta dalla stessa per ricatti, minacce che se non fosse stata con lui avrebbe comunicato al marito una relazione anche nell'iniziale periodo di contatto a mezzo social, ricattandola continuamente e mettendo la sua vita prima, e quella del proprio marito e dello stesso piccolo dopo, in pericolo;
- che l'episodio più IGnificativo e grave, avvertito come tale dalla resistente nel contesto della pregressa condotta del descritta se pur succintamente, è rappresentato dalla Pt_1 presenza di questi in Polonia, nella città della , dai propri familiari, spaventando e _2 preoccupando tutti;
- che il minacciava sia la che il proprio marito, rendendosi protagonista Pt_1 _2 concretamente di episodi gravi;
- che è evidente, in ogni caso, la presenza di gravissimi motivi che impedirebbero un'autorizzazione richiesta per la prevalenza attribuita dal legislatore e dalla giurisprudenza tutta alla tutela dell'interesse del minore che non corrisponde, non può corrispondere, con un riconoscimento che lo pregiudicherebbe nella sua crescita. La resistente, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Cosenza adito, in rito dichiarare la incompetenza del Tribunale di Cosenza affermando quella del Tribunale di Castrovillari, ex art. 473 bis, 11 c.p.c. Nel merito rigettare la richiesta perché infondata e, in ogni caso, rigettarla ritenendo prevalente l'interesse del minore a restare inserito nella famiglia legittima, per tutti i motivi spiegati ed in gran parte provati. Vittoria di spese e competenze.”. Tanto premesso, la resistente in riassunzione ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Voglia, in rito, dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità, attesa l'assenza della pregiudiziale azione di disconoscimento della paternità, come spiegato in premessa, in fatto ed in diritto;
2) Nella denegata ipotesi di rigetto della sollevata eccezione di rito, Nel merito rigettare la richiesta perché infondata e, in ogni caso, rigettarla ritenendo prevalente l'interesse del minore a restare inserito nella famiglia legittima, per tutti i motivi spiegati ed in gran parte provati. 3) Vittoria di spese e competenze.”. All'esito della prima udienza di comparizione, la causa è stata rinviata per consentire il deposito del certificato di nascita del minore. La causa, quindi, è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per discussione, con udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti hanno ritualmente depositato note scritte e con provvedimento del 26.6.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. Inammissibilità della domanda Premessa la tempestiva e rituale riassunzione, in via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Pag. 5 di 6
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da eIGenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche da Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014, da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363). Ciò posto, dall'estratto dell'atto di nascita del minore , nato il [...] a Persona_3 Cosenza, emerge con evidenza l'avvenuta indicazione del padre del minore in
[...]
, marito di . Per_1 Parte_2
È dunque incontrovertibile l'avvenuta indicazione del padre del minore nel coniuge della resistente, soggetto diverso dal ricorrente. Per l'effetto, anche alla luce dei principi sanciti dalla Suprema Corte (cfr. S.U. n. 8268/2023), va rilevata l'inammissibilità della domanda. Ed infatti, nonostante la riforma della filiazione, attuata con L. 10.12.2012 n. 219 e con il D.lgs. 28.12.2013 n. 154, abbia riconosciuto la parità giuridica di tutti i figli (art. 315 c.c.), ispirandosi all'obiettivo di "eliminare ogni discriminazione tra i figli (...) nel rispetto della Costituzione , art. 30 " (della L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 2, comma 1) - così tutelando la condizione giuridica del figlio indipendentemente dal vincolo esistente tra i genitori, in linea con le indicazioni della Costituzione e dei principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo - è stata mantenuta, per quanto riguarda l'attribuzione dello stato di figlio, la distinzione tra filiazione all'interno e al di fuori del matrimonio. Nel primo caso - situazione disciplinata dagli artt. 231,232 e 234 c.c. - il matrimonio determina l'attribuzione automatica dello stato dei figli dei coniugi, in forza di una presunzione di paternità, secondo la quale "il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio" o del possesso di stato (art. 237 c.c.). L'art. 231 c.c., che rimane norma cardine del sistema, continua ad essere rubricato come "paternità del marito" e stabilisce che "il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio". Tali risultanze possono essere contestate solo con azioni di stato tipiche: l'azione di disconoscimento della paternità, l'azione di contestazione e l'azione di reclamo dello stato di figlio (quest'ultima, ove sia presente un titolo che attesti uno status difforme può essere fatta valere solo dopo aver rimosso quel titolo con la relativa azione, come previsto dall'art. 239, c. 4, c.c.). Ciò premesso, è impossibile, nel nostro ordinamento, far valere un nuovo “status filiationis” prima di aver rimosso il titolo da cui risulta uno status contrastante. L'art. 253 c.c., infatti, sancisce che «In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova» (l'art. 269 comma 1 c.c., invece, prevede che «La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso»). È evidente, dunque, che il presupposto dell'accertamento giudiziale della filiazione fuori dal matrimonio, così come per il riconoscimento, è la demolizione dello stato di figlio preesistente. Atteso che tale stato, nella specie, è provato da un titolo, nell'attuale sistema, è richiesto il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio demolitivo dello stato preesistente: giudicato sul disconoscimento della paternità (art. 243 bis c.c. e ss., per quel che rileva in questa sede), sulla contestazione dello stato di figlio (art. 240 c.c.) o sull'impugnazione del riconoscimento (art. 263 c.c.). Ed infatti, in nessun caso è ammissibile un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova: si tratta di un divieto tassativo e senza eccezioni che impedisce si dia ingresso a qualunque azione il cui risultato si possa porre in contrasto con uno stato della persona. Pag. 6 di 6
Nel nostro ordinamento, infatti, non è infatti ammesso il c.d. "riconoscimento di rottura" che estingue autonomamente, senza l'intervento del giudice, il titolo di figlio legittimo o figlio naturale riconosciuto. In altri termini, l'accertamento con cui viene rimosso (o mantenuto) lo stato di figlio legittimo è pregiudiziale rispetto a quello con cui è rivendicata altra paternità. Nel caso di specie, anche prescindendo dalla sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 250 co. 4 c.p.c. rispetto a quello dell'azione volta alla dichiarazione giudiziale di paternità ex artt. 269 ss. c.c. (posto che, al momento del deposito del ricorso, già sussisteva evidente controversia in merito alla paternità dichiarata), deve rivelarsi come non vi sia alcuna prova dell'instaurazione di un procedimento volto a rimuovere l'esistente stato di figlio nato durante il matrimonio tra e già posseduto da Persona_1 Parte_2
. Persona_3 Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riportate e dell'assenza di prova in merito alla definitiva demolizione dello stato di figlio preesistente, la domanda formulata va dichiarata inammissibile.
3. Spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dello scaglione di valore da € 5201,00 a € 26.000,00, in ragione della bassa complessità della lite di valore indeterminabile, risoltasi nell'esame della sola questione preliminare sottoposta, con applicazione delle riduzioni operabili sui valori medi di cui all'art. 4 del dm n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda proposta da;
Parte_1 B. CONDANNA parte al pagamento delle spese di giudizio in Parte_1 favore di , che si liquidano in complessivi € 2540,00 per Parte_2 compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
Così deciso in Castrovillari nella camera di conIGlio tenutasi in data 30.9.2025. Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò