Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. est. dott. Paolo Celentano Consigliere dott. Giovanni Galasso Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3647 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del
2019, avente ad oggetto: Appalto per riscossione
TRA
( c.f. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Parte_1 P.IVA_1
D'Anna ( c.f. ) in virtù di procura alle liti apposta in calce C.F._1
all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
( c.f. ) in persona del sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Savastano ( c.f. ) in C.F._2 virtù di procura in calce all'atto di costituzione, previa delibera di G.M.
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
( P.I. ) in persona del legale rappresentante, Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gennaro
Melchiorre ( ), Stefania Di Cresce, ( ) C.F._3 C.F._4
di costituzione
SVOLGIMENTO del PROCESSO e CONCLUSIONI
Con una citazione notificata in data 07.10.2011 il citava a Controparte_1
comparire innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. Sezione Distaccata di Caserta la e la per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2 CP_3
1.“prelimirmente, accertare e dichiarare la illegittimità della trattenuta dell'aggio (9%) operata dalla società n danno del E) sulle somme trasferite CP_3 Controparte_1
dallo Stato all'Ente locale per il mancato gettito dell'ICI prima casa anni 2008 e 2009, pari ad € 36.720,00 come da fattura n.40/2010 del 10.05.2010; 2.sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità solidale delle società convenute, con conseguente condanna delle stesse al pagamento in favore dell'Ente locale della somma di € 36.720,00 oltre interessi legali;
3. condannare, in ogni caso, le convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituivano in giudizio le due convenute impugnando e contestando quanto dedotto ed eccepito.
In particolare, la prima eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del G.A.. Nel merito, deduceva che il non aveva ricevuto alcun danno dalla CP_1
mancata riscossione dell'ICI Prima Casa in quanto aveva ottenuto il rimborso a tale titolo direttamente dall'Amministrazione centrale, dal che ricavava la carenza di interesse del a richiedere l'importo, dal momento che per previsione CP_1
contrattuale l'ente comunale aveva a priori destinato una parte del proprio gettito comunale, pari al 9% delle riscossioni tributarie, al pagamento del compenso dovuto al concessionario. Eccepiva che il non si era mostrato diligente nella CP_1
conduzione del contratto, in quanto il comma 7 bis dell'art. 1 del D.L. 93/2008, aggiunto in sede di conversione in legge 126/2008, aveva previsto che i Comuni si attivassero per la rinegoziazione dei contratti di riscossione, essendo venuto a mancare parte del gettito a causa della disposta esenzione per le prime case.
Argomentava il legittimo incameramento dell'aggio del 9% risultante dal contratto, con riferimento alle annualità 2008 e 2009 in considerazione del fatto che, per eseguire la prestazione, la società aveva organizzato le attività necessarie ed inoltre non avrebbe accettato un aggio del 9% in presenza di un gettito minore. Chiedeva il rigetto della domanda.
La si costituiva per eccepire il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva deducendo che i fatti si erano verificati anteriormente all'atto di cessione di ramo d'azienda concretizzatosi in data 1.8.2010 e che la cedente era tuttora un autonomo soggetto giuridico operante, quindi legittimato in via esclusiva a rispondere alle pregresse pretese del Chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Con la sentenza n. 224/2019, il Tribunale rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione ed accoglieva la domanda attorea, qualificata ai sensi dell'art. 2033 c.c., nei soli confronti della che condannava al pagamento della somma di € CP_3
36.720,00, oltre interessi legali dal 04.02.2011 ed oneri accessori. Rigettava la domanda nei confronti della ritenendo carente la sua legittimazione Controparte_2 debitoria in quanto la pretesa risaliva ad epoca anteriore all'operatività della cessione.
Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 22.07.2019, ha proposto appello la introducendo due doglianze: CP_3
1) erronea pronunzia sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere competente in via funzionale quello amministrativo;
2) erronea valutazione degli obblighi connessi all'atto concessorio in essere tra il e la società di riscossione avendo il Tribunale errato nel ritenere CP_1
l'insussistenza del diritto della di trattenere il corrispettivo in questione CP_3 da parte, tenuto conto del rapporto intercorrente tra la medesima e il
[...]
, ed anche alla luce della provata correlazione diretta esistente tra la CP_1
riscossione dell'importo compensativo da parte del e l'attività di CP_1
accertamento esercitata dalla in costanza di detto rapporto ed in CP_3
adempimento degli oneri ad esso conseguenti.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ a) in via principale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
b) in via subordinata ed in via preliminarmente, accertare e dichiarare la inammissibilità, l'improponibilità e improcedibilità della domanda del presente giudizio nonché la carenza di interesse ad agire per motivi sopraesposti;
c) rigettare, in ogni caso, la domanda formulata dal per tutti Controparte_1
i motivi esposti in premessa e in primo grado dichiarando non dovute le somme richieste dall'ente comunale accertando e dichiarando, nel contempo, legittimo l'operato ed il diritto
a trattenere l'aggio del 9% sul gettito ICI prima casa anni 2008 e 2009; 4) CP_3
condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”
Con un atto depositato il 18.12.2019, si è costituito il impugnando Controparte_1
il proposto appello, di cui ha chiesto il rigetto, e proponendo appello incidentale teso ad ottenere la riforma della sentenza nel senso “di ritenere la legittimazione passiva della la fondezza nel merito della domanda proposta anche nei suoi Controparte_2
confronti, con conseguente condanna della predetta s.r.l. al pagamento, in solido con la CP_3
ed in favore dell'Ente locale, della somma di € 36.720,00 oltre interessi legali dal
[...]
04.02.2011”.
Dinanzi alla Corte si è costituita anche l'appellata che ha Controparte_2 argomentato la correttezza della decisione di primo grado ad essa rivolta ed ha rassegnato le seguenti conclusioni “ confermare per quanto di ragione e in relazione alla posizione processuale della e della sua accertata carenza di legittimazione Controparte_2
passiva, l'opposta sentenza”.
Assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza fissata la Corte ha trattenuto l'appello in decisione.
Con la comparsa conclusionale depositata il 25.11.2024 la ha aggiunto ex CP_3
novo alle proprie istanze e difese il tema della legittimazione passiva della CP_2 ed ha formulato le seguenti conclusioni: “a) in via principale accogliere il presente
[...]
appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 224/2019 emessa dal Tribunale di Santa
Maria C.V., nel giudizio R.G. 702654/201, nella parte sopra specificamente indicata e, per
l'effetto, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
b) nel merito accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 224/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V., nel giudizio R.G. 702654/201, nella parte sopra specificamente indicata e, per l'effetto, rigettare, in ogni caso, la domanda formulata dal per tutti i motivi esposti in premessa e in primo grado dichiarando non Controparte_1
dovute le somme richieste dall'ente comunale accertando e dichiarando, nel contempo, legittimo
l'operato ed il diritto a trattenere l'aggio del 9% sul gettito ICI prima casa anni CP_3
2008 e 2009; c) accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n.
224/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V., nel giudizio R.G. 702654/201, nella parte sopra specificamente indicata e, per l'effetto dichiarare la legittimazione passiva della
d) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del Controparte_2 CP_1
condannare la quale soggetto che ha percepito le somme richieste e,
[...] Controparte_2
pertanto, legittimato a restituire le stesse all'ente comunale;
e) in ogni caso accogliere il presente appello anche con riferimento alle spese legali e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
224/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V., nel giudizio R.G. 702654/201, revocare la statuizione di condanna alle spese legali in capo alla e, di contro, CP_3
condannare il in persona del legale rapp.te p.t. e/o la in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre 15% rimb. Spese generali, CPA, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Con la propria memoria conclusionale di replica la ha chiesto Controparte_2 prendersi atto delle modifiche alle conclusioni rese in limine da parte dell'appellante principale, con particolare riferimento alla domanda di condanna della CP_4 introdotta in comparsa conclusionale in via subordinata, previa declaratoria della legittimazione passiva di CP_2
Nella comparsa conclusionale del non si rinvengono conclusioni Controparte_1
ed istanze difformi da quelle proposte in limine dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente prendersi atto della irritualità della comparsa conclusionale dell'appellante principale con la quale l'interessata non ha rispettato la natura meramente argomentativa della memoria in questione – come eccepito dalla con la replica del 7.1.2025 - nella quale si leggono temi di indagine non CP_2
trattati nell'atto di appello ( legittimazione debitoria della , una Controparte_2
inammissibile domanda nuova formulata all'indirizzo di quest'ultima, tesa ad ottenere, in subordine al rigetto della domanda del il suo accoglimento in favore del CP_1
a carico della in via esclusiva, nonché l'abbandono della CP_1 Controparte_2 domanda di cui alle conclusioni in atto di appello lett. b) relativa alla declaratoria di inammissibilità della domanda del “ per carenza di interesse”; di tale rinunzia, CP_1 per quel che rileva, la Corte prende atto.
E' evidente che il tema della legittimazione debitoria di deve essere, Controparte_2
in sostanza, espunto dalla memoria suddetta, posto che con esso la introduce un CP_3
nuovo tema di indagine, sotto il profilo della causa petendi, non solo rispetto alla propria posizione processuale ma anche rispetto alla res controversa con il CP_1
dal momento che quest'ultimo non ha mai invocato la responsabilità debitoria esclusiva della ma solo la sua condanna in solido con la richiesta CP_2 CP_3 oggetto dell'appello incidentale. Sulla inammissibilità della domanda nuova nei confronti della non bisogna aggiungere altro se non il richiamo all'art. CP_2
345 c.p.c..
Venendo all'atto di appello, esso presenta un parziale vizio di inammissibilità che si configura in relazione al tema dell'attività di tipo accertativo prestata dalla CP_3
in merito ai cespiti beneficiati dall'esenzione ICI di legge. Ed infatti, alle pagine 4-5-
6 dell'atto di appello la modificando del tutto la linea difensiva adottata in CP_3
primo grado, imposta la tesi del legittimo incameramento della somma contestata sulla base del fatto che essa aveva diritto al compenso per aver comunque adempiuto all'obbligazione assunta con il contratto del 3.5.2004, avendo effettuato puntualmente l'attività di accertamento prodromica all'ottenimento del rimborso in favore del
Comune da parte dello Stato della non riscossa ICI Prima Casa. Il tema, per le modalità con cui è trattato, rappresenta a parere della Corte, in parte un inammissibile nuovo tema di indagine, configurando un'eccezione che, sebbene eccezione in senso lato, investe un fatto non trattato in primo grado e non risultante da prove acquisite in giudizio, con ciò determinando la trasformazione del giudizio di appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, modello estraneo a quello delineato dal codice di rito all'art. 345 c.p.c.( cfr. Cass. 9211/2022), ed in parte una mera difesa, non impattante nel divieto di legge ma infondata, per i motivi che saranno spiegati. In pratica, la effettuata – in appello - divaricazione concettuale tra attività di accertamento delle imposte e riscossione delle stesse può essere ritenuta una mera difesa, quindi consentita in appello ma infondata, mentre l'individuazione del proprio diritto a trattenere il corrispettivo come connesso anche soltanto o quantomeno all'effettuata attività di accertamento - con ciò individuando un titolo creditorio in parte divergente da quello in contratto, in cui l'attività di accertamento e riscossione costituisce un unicum concettuale e un fattore di equilibrio negoziale - costituisce un'eccezione vera e propria non introducibile per la prima volta in appello.
Tanto premesso, nel merito l'appello principale è infondato per i motivi che seguono.
Con riferimento al primo motivo, è infondata la reiterata eccezione di carenza di giurisdizione in favore del G.A. per i motivi già spiegati dal giudice di primo grado, ispirati dalla citata giurisprudenza di legittimità in tema di riparto di giurisdizione e ribaditi da numerose successive pronunzie per le quali, in materia di attività negoziale della P.A., “appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto, sono devolute al giudice ordinario” ( concetti espressi anche in Cass. Ord. n. 6747/24 e in Cass. n. 7219/2020). Nel caso in esame non può negarsi che la controversia instaurata attiene all'adempimento del contratto stipulato tra e agente della riscossione, secondo quanto sostenuto dalla stessa CP_1
ed, in particolare ad un segmento del rapporto di debito-credito instaurato CP_3
dalle parti con il contratto.
E' infondato il secondo motivo relativo alla asserita, dalla legittimità CP_3
dell'incameramento dell'aggio sul importo dell'ICI non riscosso dai proprietari delle abitazioni esentate. Sul punto soccorre il contratto concessorio che, agli artt. 2 e 5, non fa sorgere alcun dubbio interpretativo sul fatto che:
a) l'attività affidata alla era quella di “accertamento e riscossione” per una CP_3
serie di imposte e tasse comunali – compresa ICI - nonché canoni tutte espressamente elencate, ad eccezione che per gli oneri di urbanizzazione per quali era affidata la sola riscossione coattiva (art.2 );
b) l'aggio del 9% erano riconosciuto – con riferimento espresso, tra l'altro, all'ICI
– sull'ammontare “lordo complessivo delle riscossioni effettuate che verrà trattenuto direttamente dalle somme riscosse “ ( art. 5) .
E' di chiara evidenza che l'aggio operava solo sul riscosso e che il contratto, per come era congegnato, aveva l'obbiettivo specifico di legare indissolubilmente l'attività di accertamento a quella di riscossione allo scopo di sollecitare una relazione proporzionale diretta e virtuosa tra le due attività e, quindi, accrescere la riscossione stimolando l'accertamento, al fine di portare maggiori entrate nelle casse del concedente. Se tali condizioni, da valutare ex ante, non fossero state ritenute convenienti dall'esattrice, il contratto non avrebbe visto la luce.
Quindi non ha errato il Tribunale nell'affermare che la non aveva “titolo” per CP_3 trattenere l'aggio del non riscosso, seppure non si nega – ma la circostanza è irrilevante - che un'attività di accertamento degli immobili beneficiati dall'esenzione sia stata compiuta e che essa sia stata onerosa per la che della stessa il CP_3 CP_1
si è avvantaggiato;
il fattore dirimente, infatti, risiede nel contratto, a mente del quale il compenso dell'agente di riscossione era legato al volume delle “riscossioni effettuate”, non altro.
In questa luce perdono del tutto rilevo le difese relative alla mancata rinegoziazione dei contratti di riscossione in essere – di cui al comma 7 bis dell'art. 1 aggiunto in sede di conversione in legge del D.L 93/2008 - effettivamente non proposta dal come era in suo potere, dal momento che la norma attribuiva ai Comuni una CP_1
facoltà in tal senso e non un obbligo. Del pari, nessun rilievo può assegnarsi, per il motivo già spiegato, al fatto che il abbia incamerato dallo Stato le quote ICI CP_1
non riscosse in applicazione della esenzione di legge, circostanza dalla quale la CP_3
avrebbe voluto far discendere addirittura una “carenza di interesse” del ad CP_1
agire in via processuale per il recupero di quanto trattenuto dall'esattrice, interesse – viceversa – fondato sulla necessità di recuperare quanto illegittimamente incamerato, contra pactos, dalla che risulta essersi disinvoltamente giovata della qualità CP_3 di soggetto incaricato della riscossione di denaro pubblico di cui conservava la disponibilità in ragione dell'esecuzione continuativa del contratto.
Deve concludersi che la domanda del è stata correttamente ritenuta fondata CP_1
dal Tribunale;
ogni altra difesa o eccezione dell'odierna appellante è superata.
La pronunzia, tuttavia, è stata erroneamente accolta nei confronti della CP_3
poiché, a parere della Corte, la domanda di condanna deve gravare sulla CP_2
.
[...]
Con l'atto introduttivo depositato il 18.12.2019 il ha proposto appello CP_1
incidentale teso ad affermare la responsabilità debitoria solidale dei due soggetti in questione, previo rigetto dell'eccezione di carenza di titolarità passiva sollevata dalla
Controparte_2
In relazione al suddetto appello incidentale non può non rilevarsi che esso è stato proposto tardivamente rispetto allo spirare del termine semestrale di cui all'art. 327
c.p.c. ( sentenza non notificata, pubblicata il 23.1.2019 ); esso, tuttavia, va ritenuto ammissibile quale appello incidentale tardivo, siccome proposto nel termine decadenziale di cui all'art. 343 comma 1 c.p.c.. E' noto il consolidato orientamento di legittimità, cui la Corte ritiene di aderire per il quale “ L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.”
( Cass. 15100/2024, conf. a Cass. 26139/2022 ).
Ebbene, la domanda di condanna solidale delle due società non può condividersi, stando anche alle difese dello stesso CP_1
Ed infatti, vero è che il giudice di primo grado ha errato nell'inquadrare l'azione dell' nell'ambito della figura dell'indebito oggettivo disciplinata Parte_2 dall'art. 2033 c.c., inquadramento da cui ha fatto discendere l'esclusione della legittimazione dell'avente causa della in quanto soggetto estraneo alle CP_3 relazione personale tra IP ( e NS ( . E' CP_3 Controparte_1
evidente, infatti, che nel caso qui esaminato mancano del tutto i presupposti dell'azione ( si legge in Cass. 25270/2016 “ La qualificazione di un'azione come di ripetizione di indebito, anche ai fini dell'applicabilità del conseguente regime di prescrizione decennale, presuppone sempre una prestazione positiva (un “facere” o un dare) in precedenza indebitamente eseguita dal “NS” che agisce ex art. 2033 c.c.”) poiché è mancata del tutto la prestazione positiva da parte del atteso che l'importo in CP_1
contestazione è stato trattenuto autonomamente dalla CP_3
Ciò, tuttavia, non comporta che il possa pretendere, come fa anche con CP_1
l'appello incidentale, l'affermazione della responsabilità solidale dei due soggetti appellati per il solo fatto di respingere l'inquadramento del fatto nell'ambito dell'indebito oggettivo, posto che richiamando – in alternativa - la regola dettata dall'art. 2558 c.c. nonché l'atto di cessione di ramo d'azienda adottata con atto per notaio del 23.7.2010, finisce per negare la fondatezza della sua stessa domanda Per_1
di condanna solidale in quanto la operata costruzione in diritto ed ex contracto conducono alla responsabilità a titolo esclusivo del successore/cessionario.
Ed infatti, come argomentato nella comparsa conclusionale del ( pagine 14 – CP_1
18): la è subentrata a norma dell'art. 2558 c.c. nel contratto stipulato Controparte_2 dalla con il in essere – quindi contratto non definito - alla data CP_3 CP_1
della cessione del ramo d'azienda ( in proposito valga la seguente massima “In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, secondo comma, cod. civ., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche
l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sè soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 cod. civ. Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserirà nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda” in Cass. n. 11318/2004); con l'atto di cessione per notaio sono stati trasferiti tutti i rapporti riferibili al Per_1
ramo ceduto, consistente nell'attività di riscossione delegata da vari concedenti, tra cui il di modo che essi hanno seguito la sorte del complesso Controparte_1
organizzato di cui hanno fatto parte ( si veda la Cass. 11.10.2016, n. 20417 citata dalla difesa del;
CP_1
nell'atto notarile si legge che “L'azienda conferita comprende altresì tutte le attività attivate di cui all'oggetto sociale evidenziate nel presente atto ed esito peritale, nessuna esclusa, espletate dalla che consistono nei servizi di gestione, accertamento, riscossione CP_3
ordinaria e coattiva delle entrate degli Enti locali e nei servizi connessi e complementari necessari per la gestione delle suddette entrate locali ed è costituito inoltre da tutte le risorse umane, i beni materiali ed immateriali […] i contratti in essere, e tutti i diritti ivi inclusi i diritti connessi alla ammissione ed alla aggiudicazione di gare in corso […] Il conferimento include tutte le attività espletate dalla azienda che sono le uniche attività CP_3 espletate negli anni 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 >> ( atto di cessione pag.
15); con riferimento all'accertamento dei requisiti di capacità economica e finanziaria della cedente, era valutato il fatturato di impresa della anche degli anni 2008 e 2009 CP_3 per i servizi di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva delle entrate degli Enti locali.
Ne consegue che non vi è dubbio – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - che la pretesa creditoria del afferente al servizio di riscossione I.C.I. Controparte_1
anni 2008 e 2009, sia stata trasmessa alla cessionaria, questo essendo il senso e la lettera dell'atto di cessione, coerente con la regola codicistica.
Trova, infatti, applicazione il fenomeno della successione nei contratti di cui all'art. 2558 c.c. poiché si discute di prestazioni non integralmente eseguite da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda; ed invero, alla data del 23.7.2010 il contratto concessorio era in essere, così come alla data di operatività della cessione dell'1.8.2010, e inoltre si era già delineato il conflitto tra in relazione CP_3 CP_1
alla richiesta della prima di trattenersi l'importo di € 36.720,00 a titolo di aggio per l'ICI non riscossa nel 2008 e 2009 a seguito dell'esenzione Prima Casa.
Deve concludersi che del tutto infondatamente la sostiene di essere Controparte_2 estranea alla pretesa del e che - diversamente da quanto ritenuto dal CP_1
Tribunale - la condanna alla restituzione dell'importo vada emessa nei soli confronti della ( condanna qui adottabile in quanto rappresentante un minus Controparte_2
rispetto alla condanna solidale richiesta dall'appellante incidentale) piuttosto che nei confronti della ciò indipendentemente da quanto sembrava ritenere CP_3
quest'ultima nella nota tramessa il lontano 9.2.2011 al ( protocollata al n. CP_1
1199/ 5.2.2011, in atti del depositati in primo grado) in cui pareva CP_1 rivendicare con forza il suo diritto esclusivo ad incamerare l'importo sebbene fosse già intervenuta la cessione del ramo d'azienda. Ed infatti, estraneo all'oggetto del giudizio è il tema dei rapporti tra cedente e cessionaria, che sarà ( o sarà stato ) regolato in separato giudizio, tenendo conto di quanto effettivamente trasferito da un punto di vista contabile.
Né potrebbe farsi discendere l'invocata responsabilità solidale delle due società dal fatto che la cessionaria non abbia dimostrato l'inserimento del debito nei libri contabili obbligatori, ovvero – ai sensi dell'art. 2214 c.c. – nel libro giornale e dell'inventario (art. 2560 comma 2 c.c.); questo in quanto la regola in parola attiene alla diversa ipotesi della cessione dei debiti, da intendersi alla stregua di “debiti puri” cioè afferenti a rapporti esauriti, ed è ispirata dall'esigenza di tutelare il terzo creditore. Di tale peculiare forma di tutela non può giovarsi la – Controparte_2
per negare la propria legittimazione debitoria - né il – per affermare la CP_1
responsabilità solidale delle due società di riscossione - tenuto conto del fatto che nel caso in esame si verte in ipotesi di debito nascente da contratto a prestazioni corrispettive in essere con riferimento alla posizione di entrambi i contraenti al momento della cessione. Quindi la cedente/alienante è risultata liberata CP_3 automaticamente per effetto del trasferimento del ramo d'azienda, con la conseguenza che del debito risponde il solo cessionario indipendentemente dalla sua menzione nelle scritture contabili obbligatorie ( Cass. n. 4248/2023 conf. a Cass. n. 8121/1991). Né potrebbe obbiettarsi che il contraente ceduto non aveva inteso condividere o giovarsi di tale cessione, tenuto conto del fatto che il non ha fatto ricorso a CP_1 tale eccezione né ha trattato minimamente l'argomento e, nel merito, della articolata comunicazione trasmessa dalla al registrata come Controparte_2 Controparte_1 nota prot. 7012 del 10.8.2010 ( in atti del in primo grado), con cui il ceduto CP_1
ha ricevuto specifica informativa della cessione e del possesso dei requisiti di legge legittimanti il subentro della nell'attività di riscossione, effettivamente CP_2
proseguita, come emerge dagli atti e non contestato dal CP_1
In definitiva, il credito del accertato dal Tribunale va confermato ma la CP_1
condanna al suo pagamento va emessa nei confronti della sola in Controparte_2
riforma della sentenza appellata.
Segue il governo delle spese processuali del doppio grado, che deve essere ispirato al principio di cui all'art. 91 c.p.c.. Ebbene, il soggetto tenuto a pagare l'importo accertato in favore del è la individuata, quindi, come CP_1 Controparte_2
soccombente nel rapporto con il Ne consegue che la Controparte_1 CP_2 va condannata al pagamento delle spese del doppio grado sostenute dal da CP_1
liquidare d' ufficio mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022. Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile, spettano per il giudizio di primo grado € 4.565,50 ( di cui i compensi di € 890,00 per la fase di studio, € 700,00 per l'atto introduttivo, € 920,00 per l'attività istruttoria, € 1460,00 per la fase decisoria oltre al 15% sul compenso a titolo di spese generali) nonché € 472,70 per esborsi;
per il grado di appello spettano € 5.865,00 ( di cui compensi per € 1050,00 per la fase di studio, € 720,00 per l'atto introduttivo, € 1530,00 per la fase di trattazione, € 1800,00 per la fase decisoria nonché 15% sul compenso a titolo di spese generali) nonché €
777,00 a titolo di rimborso della spesa viva, a titolo di contributo unificato per l'appello incidentale.
A sua volta il è soccombente nei confronti della , esonerata dal CP_1 CP_3
pagamento dell'importo, in riforma della sentenza di primo grado. Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile, spettano per il giudizio di primo grado € 4.565,50 ( di cui i compensi di € 890,00 per la fase di studio, € 700,00 per l'atto introduttivo, € 920,00 per l'attività istruttoria, € 1460,00 per la fase decisoria oltre al 15% sul compenso a titolo di spese generali); per il grado di appello spettano € 5.865,00 ( di cui compensi per € 1050,00 per la fase di studio, € 720,00 per l'atto introduttivo, €
1530,00 per la fase di trattazione, € 1800,00 per la fase decisoria nonché 15% sul compenso a titolo di spese generali) nonché € 804,00 a titolo di rimborso della spesa viva sostenuta per l'appello.
Le spese del gravame riconosciute in favore della vanno distratte i favore CP_3
dell'avvocato Laura D'Anna per dichiarato anticipo delle spese e mancata riscossione degli onorari, ex art. 93 c.p.c..
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto dalla nei confronti di CP_3 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di S.Maria Capua Vetere n. 224/2019
[...] pubblicata il 23.1.2019, nonchè sull'appello incidentale del in riforma della CP_1
sentenza appellata, così provvede:
a) condanna la al pagamento in favore del Controparte_2 Controparte_1
della somma di € 36.720,00 oltre interessi al tasso legale dal 4.2.2011 al saldo;
b) rigetta la domanda del proposta nei confronti della CP_1 CP_3
c) condanna la al rimborso delle spese del doppio grado Controparte_2
sostenute dal liquidate in € 4.565,50 per il giudizio di primo grado ed CP_1
in € 5.865,00 per l'appello - oltre eventuali altri oneri di legge - oltre € 777,00 per esborsi;
d) condanna il al rimborso in favore della delle Controparte_1 CP_3
spese del doppio grado, liquidate, per il giudizio di primo grado, in € 4.565,50
e per il grado di appello in € 5.865,00 nonché € 804,00 per esborsi;
e) dispone che le spese processuali dell'appello per l'assistenza e difesa della CP_3
come liquidate, siano distratte in favore dell'avvocato Laura D'Anna.
[...]
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21/01/2025
Il Presidente estensore Caterina Molfino