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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/10/2025, n. 6090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6090 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott.Giovanna Gianì Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 177 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 difesa Dall'avvocatura Generale Dello Stato
Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 difesa dagli Avvocati Zitiello Luca, D'Ostuni Ludovica Via Mocci Francesco
Appellata
E
(c.f. ), Controparte_2 C.F._1 difesa dagli Avvocati Zitiello Luca, D'Ostuni Ludovica Via Mocci Francesco
Appellato
Oggetto: appello contro la sentenza n. 14126/2020 emessa dal Tribunale Roma dd
15.10.2020
1
FATTO E DIRITTO
§1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è stata riassunta nella sentenza impugnata di cui si riportano solo i tratti di maggior rilievo ai fini di causa
(enfasi aggiunte):
“Con ricorso ritualmente notificato, e la “ Controparte_2 Controparte_3
proponevano opposizione ai sensi dell'art. 6 del d.l.vo n. 150
[...] dell'1.9.2011 avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento I, Direzione VI, n. 400735/A -. 400736/A - 400737/A del 4.10.2016, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 504.589,00, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 41 del d.l.vo n. 231/2007 per omessa segnalazione di operazioni sospette.
I ricorrenti eccepivano il difetto di motivazione, l'inesistenza della violazione, l'assenza dell'obbligo di segnalazione ex art. 13 bis del d.l n. 78 dell'1.7.2009 ed ex art. 8, comma
6, lettera c), della legge 27.12.2002, n. 289, l'erroneità in ordine alla determinazione dell'entità della sanzione e l'applicazione dello “jus superveniens”.
Si costituiva il , evidenziando la infondatezza dell'opposizione. (…) Parte_1
DIRITTO
L'opposizione merita accoglimento.
Come è noto, in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito (da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018, n. 24691).
A tale regola deve inoltre coordinarsi il principio, già sancito dall'art. 23, comma 12, della legge 689/81 ed oggi ribadito dall'art. 6, 11° comma, del d.l.vo n. 150/2011, in base al quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Orbene, la sanzione è stata irrogata per il compimento di operazioni sospette relative a tre mandati fiduciari, per non aver la parte opponente effettuato il necessario approfondimento in ordine alle anomalie “riferibili a tutti i dettami del c.d. Per_1 della Banca d'Italia” e per non aver “effettuato il necessario approfondimento sulle operazioni di scudo”, con particolare riguardo “all'origine delle disponibilità rimpatriate e alle anomale modalità di alimentazione del mandato fiduciario”. (….)
Nella fattispecie, la vicenda contestata concerne complesse operazioni di trasferimento di somme di danaro e di attività finanziarie estere presso una banca o un intermediario
2 finanziario residente, nell'ambito del c.d. “Scudo Fiscale”.
Il 3° comma dell'art. 13 bis del d.l n. 78 dell'1.7.2009 prevede espressamente che “Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo”.
Il 4° comma, a sua volta, dispone che “L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”.
L'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27.12.2002, n. 289, infine, stabilisce che
“l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3,
4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria”.
In definitiva, l'obbligo di segnalazioni sospette non si applica ai rimpatri e alle regolarizzazioni di capitali frutto di reati per i quali l'art. 13 bis, 4° comma, esclude la punibilità, norma chiara e che non può essere interpretata, ai fini che qui interessano, in “malam partem” da fonti secondarie quali le circolari ministeriali.
Dunque, trattandosi di “Scudo Fiscale” e venendo in considerazione l'esimente di cui sopra e l'assenza di obbligo di segnalazione non era esigibile dagli opponenti un comportamento diverso.
3 Infatti, il “sospetto” non significa che il soggetto tenuto all'obbligo di segnalazioni debba svolgere indagini o accertamenti particolari, ovvero adoperarsi oltre un criterio di ordinaria diligenza o anche di diligenza speciale o professionale.
Nella fattispecie, secondo appunto un criterio di diligenza, gli opponenti, trattandosi proprio di complesse operazioni di trasferimento di somme di danaro e di attività finanziarie estere nell'ambito del c.d. “Scudo Fiscale”, hanno ragionevolmente, in base alla normativa sopra citata, art. 13 bis del d.l n. 78 dell'1.7.2009 ed art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27.12.2002, n. 289, ritenuto che eventuali anomalie non dovessero essere segnalate, proprio perché relative a condotte non punibili penalmente, senza che potesse essere richiesto loro una ulteriore indagine per l'accertamento dell'eventuale sussistenza di un riciclaggio o di reati non scriminati.
Ciò è da dirsi anche perché il provvedimento opposto opera riferimento ad una non specificata violazione di “tutti i dettami del c.d. Decalogo della Banca d'Italia”, senza indicare con precisione quali siano, di guisa che la stessa contestazione dell'antigiuridicità della condotta dei ricorrenti si presenta generica e difetta di motivazione, considerato che il ragionamento sul c.d. della Banca d'Italia Per_1 deve essere attualizzato con un concreto riferimento alla condotta degli opponenti e che si presenta del tutto apodittica l'affermazione secondo cui per gli opponenti “si rivela un inadeguato presidio, nella fattispecie, della normativa antiriciclaggio vigente” (Cass. civ. Sez. II, (ud. 10-06-2008) 16-10-2008, n. 25308).
La violazione deve, conseguentemente, considerarsi inesistente ed il provvedimento opposto è annullato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione; b) annulla il decreto opposto;
c) condanna il
[...]
, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento delle Parte_1 spese processuali che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 1.400,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Contro Il presentava appello avverso la sentenza, sulla base di motivi: a) sull'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ex art. 41 dlgs n. 231 anche nell'ambito del cd
“scudo fiscale ter” ex art. 13 bis D.L. n. 78/2009; b) sulla motivazione del provvedimento sanzionatorio.
4 e , costituitisi, si opponevano all'accoglimento dell'appello. CP_1 CP_2
La causa veniva trattata e decisa con rito ex art. 429 cpc all'udienza del 22.10.2025.
§2. L'appello è parzialmente fondato.
La causa verte sostanzialmente sulla condotta di omessa segnalazione ai sensi dell'art. 41 dlgs n. 231/2007 di operazioni di rientro di patrimoni in Italia con il meccanismo del cd.
“Scudo fiscale” di cui all'art. 13 bis co. DL 78/2009 poste in essere per il tramite della società fiduciaria , resasi responsabile della violazione dell'obbligo stabilito CP_1 dall'art. 41 del decreto legislativo 231/2007, per non aver segnalato le operazioni finanziarie sospette sottoelencate per un importo complessivo di € 5.045.691,00,00:
1. disponibilità rimpatriate nell'ambito del mandato fiduciario riferito a n. CP_5
42009- 232 per un importo di € 1.175.000,00;
2. disponibilità rimpatriate nell'ambito del mandato fiduciario riferito a Parte_2
n. 32009-231 per un importo di € 1.680.000,00;
3. disponibilità rimpatriate nell'ambito del mandato fiduciario riferito a Per_2
n. 32009-255 per un importo di € 2.190.691,00
[...]
§2.1. Preliminarmente ed ai fini delle successive valutazioni delle questioni sollevate, si richiamano alcuni elementi di carattere generale sui temi coinvolti.
a)In tema di cd. “ scudo fiscale” si osserva quanto segue ( enfasi aggiunte).
Ai sensi dell'art. 13 bis DL 78/2009 ( ratione temporis applicabile)
Comma 3: “Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né comporta
l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo”; comma 4: “L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14
e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
5 409, e successive modificazioni. Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
resta ferma
l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”
L'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27.12.2002, n. 289: “l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484,
485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati “commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria”.
Secondo i principi giurisprudenziali sul tema:
-In tema di reati tributari, l'adesione alla procedura di rimpatrio dei capitali cd. "scudati" di cui al D.L. n. 78 del 2009 (convertito in L. n. 102 del 2009), possibile solo in relazione ai procedimenti non iniziati alla data del 3 agosto 2009, determina l'esclusione della punibilità solo con il pagamento dell'imposta e non con la mera dichiarazione riservata, sempre che, alla data di presentazione di tale dichiarazione, le violazioni non siano già state contestate e non siano comunque già iniziate attività di indagine e/o accertamento di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. (v.Cassaz. Sez. 3, Sentenza n.
55106 del 22/09/2016 ).
-l'adesione allo "scudo fiscale" non determina un'immunità soggettiva in relazione ai reati fiscali nella cui condotta non rilevino affatto i capitali trasferiti e posseduti all'estero, e successivamente oggetto di rimpatrio, ciò perché la causa di non punibilità prevista dall'art. 1 d.l. n. 103 del 2009, cit., si riferisce alle sole condotte afferenti i capitali oggetto della procedura di rimpatrio e si applica esclusivamente ai delitti in materia di dichiarazione, fraudolenta o infedele, al delitto di omessa dichiarazione nonché a quello di occultamento o distruzione di scritture contabili, ed offre copertura penale solo per i reati in cui sono rilevanti i capitali trasferiti e posseduti all'estero, poi rimpatriati o regolarizzati (Sez. 3, n. 28724 del 05/05/2011, Lamprecht, Rv. 250605; Sez.
3, n. 41947 del 02/07/2014, , Rv. 261395). ( V. Cassaz. Controparte_6
6 pen. N. 2221/2015 infra)
- “Tale esonero dalla punibilità - che comunque non riguarda anche i reati di cui a D.Lgs.
n. 74 del 2000 artt. 10 ter e 11, in riferimento (anche) ai quali è stata, nella specie, emessa la misura cautelare in esame sicché in ogni caso permane il fumus commissi delicti a sorreggere la misura - va inteso in termini rigorosamente restrittivi nel senso che si riferisce alle sole condotte afferenti i capitali oggetto della procedura di rimpatrio;
ciò per non sconfinare in una sostanziale previsione di amnistia che avrebbe richiesto la maggioranza qualificata di cui all'art. 79 Cost., comma 1. La ratio di questa previsione speciale (l'art. 13 cit.) che assegna al rimpatrio dei capitali e al pagamento dell'imposta straordinaria anche l'effetto di sopravvenuta causa di non punibilità è quella di evitare che la domanda di regolarizzazione comporti anche l'emersione di una condotta di trasferimento all'estero di capitali per spontanea dichiarazione del suo autore;
ciò che potrebbe costituire una remora all'utilizzo della regolarizzazione stessa che il legislatore ha invece inteso promuovere. Si giustifica allora quello che descrittivamente viene indicato come scudo fiscale: la condotta di trasferimento all'estero di quei capitali rimpatriati con la regolarizzazione mediante pagamento di imposta straordinaria e lo stesso possesso all'estero di tali capitali vengono depurati di ogni rilievo penale al fine dei menzionati reati fiscali. Ma non c'è alcun effetto espansivo esterno nel senso di un'immunità soggettiva in relazione a reati fiscali nella cui condotta non rilevino affatto
i capitali trasferiti e posseduti all'estero e successivamente oggetto di rimpatrio.
Tale interpretazione restrittiva trova un puntuale riscontro nella espressa previsione dell'art. 13, comma 4, che predica l'applicabilità dell'esonero della responsabilità penale
"limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo".
(v.Cassaz. pen. n. 28724/2011 – infra).
b)In tema di obbligo di segnalazione di operazioni sospette ex dlgs n. 231/2007, si osserva quanto segue (enfasi aggiunte).
Ai sensi dell'art. 41 dlgs n. 231/2007:
“I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza
7 conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico” e che “E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”,
Quanto ai principi giurisprudenziali interpretativi della suddetta disposizione, si rappresenta che:
In materia di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina antiriciclaggio,
l'obbligo di segnalazione a carico del responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di operazioni che a suo avviso, sulla base dei parametri indicati dalla legge, potrebbero provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-bis del codice penale., stabilita dall'art. 3, primo e secondo comma, del d.l. 3 maggio 1991, n.
143 (convertito in legge n. 197 del 1991) non è subordinata all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio. (ex multis v. Cassaz. n. 8699 del 10/04/2007;
Ordinanza n.11440 del 29/04/2024).
In materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv. dalla legge n. 197 del 1991, sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1997, l'amministratore della società fiduciaria, quale "responsabile della dipendenza", deve segnalare al "titolare dell'attività" (ossia all'organo direttivo della banca) ogni operazione che ritenga provenire da reati attinenti al riciclaggio sulla base di elementi oggettivi riferibili all'operazione stessa o alla capacità economica e all'attività del cliente, non essendo sufficiente, ai fini dell'esonero dall'obbligo di segnalazione, la mera conoscenza, da parte sua, dei soggetti coinvolti e della provenienza del denaro utilizzato ( v. Cassaz. n. 20647/2018).
c)Dunque, le conclusioni cui portano gli elementi di sistema di cui sopra possono essere
8 così sostanzialmente sunteggiate.
In primo luogo, il legislatore ha affidato alle operazioni cd “scudate” una certa sfera di riservatezza e di impunibilità sotto il profilo penale, con conseguente esonero dall'obbligo di segnalazione per gli intermediari coinvolti, ma ha anche volutamente limitato un tale regime di favore esclusivamente alle specifiche ipotesi di reati tributari o degli specifici reati comunque ad essi finalizzati indicati nella norma, senza farne una fattispecie di immunità soggettiva generalizzata estensibile a qualsiasi operazione di rimpatrio di capitali detenuti all'estero come schermo a qualsiasi ipotesi delittuosa;
con la conseguenza che all'infuori di tale circoscritto ambito di operatività di tali disposizioni, quando, invece, l'operazione, per sue caratteristiche oggettive e soggettive, presenta elementi di anomalia e di sospetto di reati diversi e di potenziali attività di riciclaggio, trova comunque applicazione la normativa antiriciclaggio e, ove ne ricorrano le caratteristiche, le operazioni sospette ai sensi dell'art. 41 dlgs n. 231/2007, benchè
“scudate”, devono comunque essere segnalate.
Il che trova anche una testuale conferma nelle statuizioni dell'art. 13 bis dl 78/2009, secondo cui l'applicabilità dello scudo fiscale è un beneficio per il contribuente e non per l'intermediario, che, in virtù di quanto sopra, rimane soggetto comunque obbligato agli adempimenti previsti dalla legge nello svolgimento delle sue attività di intermediazione, con le debite e circoscritte esenzioni.
In particolare, per quel che qui rileva, tra gli obblighi gravanti sull'intermediario vi è anche, e principalmente, quello di segnalazione di operazioni anomale, soprattutto laddove ad una valutazione complessiva dell'operazione stessa emergano elementi, per caratteristiche oggettive e soggettive, idonei ad ingenerare il “sospetto” ( di riciclaggio o autoriciclaggio).
Con la conseguenza che un mancato approfondimento dell'operazione anomala da parte della fiduciaria potrebbe essere tale da consentire la messa in atto di un'operazione di rientro di capitali dall'estero sintomatica di altre fattispecie di reato, diverse da quelle fiscali espressamente “scudate” dalla norma.
§2.2. Quanto al caso in esame le condotte specificamente contestate alla fiduciaria
, che ha curato le operazioni di rimpatrio con scudo fiscale per conto di alcuni CP_1 clienti sono i seguenti tre mandati fiduciari di cui al Decreto MEF n. 400735/A-
400736/A-400737/A del 4.10.2016 , più specificamente descritte nel Decreto impugnato come segue.
9 1) mandato n. 42009-232 ( Spini) intestato a , acceso in data 11/12/2009, relativo al rimpatrio giuridico della CP_5 somma di € 1.175.000,00 detenuta presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San
Marino, come da dichiarazione riservata.
Dal fascicolo non risultava alcuna documentazione in merito alla provvista dei fondi oggetto dello scudo, mentre era presente copia dell'estratto del c/c n. 4346 intrattenuto dalla presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, relativo al CP_1 mandato di cui sopra, dal quale si rilevava l'addebito di due bonifici di € 600.000,00 ed €
527.892,52, eseguiti rispettivamente il 18 e il 21 giugno 2010. Tali bonifici traevano origine dalla richiesta alla fiduciaria del 09/06/2010 di procedere alla chiusura del citato c/c e di trasferire il relativo saldo su un c/c intestato alla stessa presso il Credito di
Romagna; infatti, in data 21/06/2010 la Fiduciaria aveva disposto due ordini di bonifico per € 600.000,00 ed € 527.892,52 in favore del c/c intestato a acceso presso CP_5 la Banca Popolare di Sondrio. ( …)
Alla luce di quanto sopra, secondo i verbalizzanti la non aveva effettuato CP_1 il necessario approfondimento, sotto il profilo della collaborazione attiva prevista dalla normativa antiriciclaggio, degli elementi relativi all'operazione di scudo oggetto del mandato. In particolare, risultavano carenti l'analisi circa l'origine delle disponibilità rimpatriate, con particolare riguardo alla sussistenza del credito al
31/12/2008, nonché l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, con particolare riferimento all'obbligo di monitorare costantemente l'operatività del cliente, che aveva rivestito la carica di amministratore di una società fallita nel 2008;
2) mandato n. 32009-231: ( Maggioli) intestato a , relativo a operazioni di scudo fiscale riguardanti liquidità Parte_2 depositata presso l'Istituto Bancario MA (IBS) per complessivi € 1.680.000,00, come da dichiarazione riservata presentata dal cliente in data 14 dicembre 2009.
Sul rapporto acceso dalla presso IBS, in data 18/12/2009, veniva disposto un CP_1 bonifico di € 1.610.000,00 con causale "estinzione finanziamento", in favore del Pt_2 presso l'IBS. Successivamente, la provvedeva a richiedere all'IBS la chiusura CP_1 del rapporto e il trasferimento del saldo residuo di € 110,00 sul conto intestato alla medesima presso il Credito di Romagna S.p.A..
10 Agli atti della non era stata rinvenuta alcuna documentazione relativa al CP_1 deposito delle somme scudate presso IBS al 31 dicembre 2008 (data stabilita dall'art. 13- bis, comma 6, del D.L. 78/2009); inoltre, era stato riscontrato quale ulteriore elemento di anomalia costituito dalla circostanza che le somme scudate, dopo essere transitate sul conto intestato alla presso l'IBS, erano state nuovamente trasferite al CP_1 Pt_2 su un rapporto allo stesso intestato presso l'IBS, dopo un brevissimo lasso di tempo
(quattro giorni). Sotto il profilo soggettivo era emerso tra l'altro che il noto Pt_2 imprenditore dell'editoria nonché già Presidente del Credito di Romagna S.p.A., era indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, circostanza già sussistente al momento dell'operazione di scudo e, quindi, conoscibile dalla , CP_1 che peraltro non aveva dimostrato di avere svolto alcuna valutazione in merito. (…)
In relazione a quanto esposto, i verbalizzanti rilevavano che la non avesse CP_1 effettuato il necessario approfondimento, sotto il profilo della collaborazione attiva prevista dalla normativa antiriciclaggio, sulla operazione di scudo, anche alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare del MEF n. 2166-14 del 16 febbraio 2010 e con la comunicazione della UIF del 24 febbraio 2010.
3) mandato n. 32009-255: ( Per_2 riferito a acceso in data 26/02/2010 e connesso all'effettuazione di Persona_2 operazioni di scudo fiscale aventi ad oggetto il rimpatrio di liquidità e valori mobiliari depositati presso l'Istituto Bancario MA (IBS) per € 2.190.691,00, con causa ostativa rimossa nel maggio 2010, appena prima di trasferire le somme in Italia su un conto intestato al stesso presso Per_2 Controparte_7
Dall'estratto del c/c n. 310485 intestato alla presso l'IBS, relativo al mandato CP_1 in esame, era emerso l'accredito di un bonifico di € 2.190.691,00 eseguito in data
26/05/2010 su ordine di tale;
a valere sullo stesso c/c in pari Persona_3 data era stato disposto un bonifico di € 2.059.250,00, in favore del sul conto Per_2 detenuto dallo stesso presso In merito ai rapporti tra la e il CP_7 Per_3
dai quali sarebbero originati i suddetti bonifici, nel fascicolo era presente una Per_2 dichiarazione del 26/02/2010 con cui la (residente a [...]) affermava Per_3 di essere titolare del conto acceso presso l'IBS e che la liquidità giacente su detto conto doveva intendersi di proprietà di Dagli atti in possesso della Persona_2
non era risultata alcuna documentazione relativa all'adeguata verifica del CP_1
11 cliente, ad eccezione della copia del documento di identità, né la documentazione bancaria attestante la detenzione delle somme presso l'IBS al 31 dicembre 2008 (data stabilita dall'art. 13-bis, comma 6, del D.L. 78/09). Solo in data 30/05/2011, in corso di ispezione, la faceva pervenire la documentazione attinente all'adeguata CP_1 verifica del cliente e, in tale occasione, manifestava il proprio intendimento di procedere a segnalare le operazioni come sospette sia per l'impossibilità di acquisire i necessari elementi valutativi, sia per il coinvolgimento del nelle vicende del Credito di Per_2
Romagna. Successivamente, però, con lettera del 13/06/2011, comunicava che, sulla base di informazioni da ultimo acquisite, non riteneva più opportuno procedere alla predetta segnalazione in quanto il avrebbe giustificato le attività detenute all'estero con Per_2 la vendita, avvenuta il 23/10/2008 in favore di tale , di azioni Persona_4 corrispondenti al 3% del capitale dell'IBS, per complessivi € 2.800.000,00; - avrebbe riferito che, a fronte del ricavato della vendita delle azioni, aveva bonificato in favore della l'importo di € 2.000.000,00 in data 15/12/2008 e detto bonifico sarebbe Per_3 stato effettuato a garanzia dell'obbligo, assunto con coniuge della Testimone_1
di cedere azioni corrispondenti al 3% del capitale dell'IBS. Solo in data Per_3
25/07/2011, in occasione di un ulteriore accesso ispettivo resosi necessario per meglio comprendere le mutate valutazioni della fiduciaria, questa aveva prodotto una dichiarazione datata 22/07/2011, a firma del dalla quale si evinceva che il Per_2 bonifico di € 2.000.000,00 in favore della era riconducibile a una ulteriore Per_3 garanzia rilasciata dal stesso a fronte di prestiti ottenuti da Per_2 Persona_5 suocero della per € 1.200.000,00 nel 2005 e per € 900.000,00, nel 2007 (tali Per_3 prestiti, pari a complessivi € 2.100.000,00, erano garantiti dal 3% del capitale IBS).
Inoltre, l'importo di € 2.000.000,00 andava, quindi, ad aggiungersi al 3% del capitale che il aveva già corrisposto a garanzia dei predetti prestiti, valutabile in € Per_2
2.800.000,00, come poteva dedursi dalla sopra riferita vendita al I verbalizzanti Per_4 precisavano che le giustificazioni addotte dal fiduciante in data 22 luglio 2011 relativamente ai prestiti presuntivamente ottenuti non erano risultate documentalmente provate e erano apparse, altresì, illogiche nelle motivazioni. In particolare, non sembrava plausibile che il potesse aver corrisposto al a garanzia del prestito di Per_2 Tes_1
€ 2.100.000,00 da questi ricevuto, oltre al 3% delle azioni dell'IBS, anche ulteriori €
2.000.000,00 di liquidità. Anomalo appariva, infatti, che a garanzia del predetto prestito fosse stata rilasciata una somma pari al doppio del valore dello stesso finanziamento e, quindi, con modalità palesemente svantaggiose per il soggetto di che trattasi (indicatore
12 n. 5 del Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010).
Anomalo appariva anche il ruolo svolto dalla la quale si sarebbe interposta Per_3 nell'operazione finanziaria tra il e il al solo presumibile scopo di non Per_2 Tes_1 fare apparire quest'ultimo, il quale, secondo quanto dichiarato dal in data Per_2
22/07/2011, avrebbe detenuto il controllo, tramite la società lussemburghese Demas SA, dell'IBS, a sua volta collegato con il Credito di Romagna.
Ulteriore elemento di anomalia, che avrebbe dovuto indurre la ad inoltrare alla CP_1
UIF la segnalazione di operazioni sospette, era rappresentato dall'immediato trasferimento in Italia delle disponibilità allocate nella Repubblica di San Marino, avvenuto subito dopo il perfezionamento dello scudo fiscale nel maggio 2010.
Oltre a tali oggettivi elementi di anomalia, i verbalizzanti evidenziavano le informazioni concernenti il profilo soggettivo del coinvolto nelle vicende del Credito di Per_2
Romagna nella sua qualità di amministratore delegato e direttore generale e indagato dalla
Procura di Forlì nell'ambito dei procedimenti penali R.G. nn. 5803/2009 e 4292/2010.
L'esistenza di indagini a carico del era una circostanza già sussistente al Per_2 momento dell'operazione di scudo e, in quanto tale, conoscibile dalla che, CP_1 peraltro, non aveva dimostrato di avere svolto alcuna valutazione in merito. Perplessità aveva altresì destato la circostanza che la avesse dichiarato in un primo CP_1 momento di voler procedere a segnalare la posizione in esame, smentendo successivamente tale intendimento senza fornire adeguate argomentazioni ma, anzi, adducendo a giustificazione le operazioni di cui era venuta a conoscenza, svantaggiose per il e quindi illogiche dal punto di vista economico e finanziario. Per_2
Alla luce di quanto sopra, i verbalizzanti concludevano che la Fiduciaria non aveva effettuato il necessario approfondimento, sotto il profilo della collaborazione attiva prevista dalla normativa antiriciclaggio, sulla operazione di scudo, anche alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare del MEF n. 2166-14 del 16 febbraio 2010 e con la comunicazione della UIF del 24 febbraio 2010.
Quanto alle considerazioni conclusive che possono trarsi dall'applicazione dei principi generali poc'anzi esposti agli specifici episodi contestati, si osserva quanto segue.
Quanto alle prime due operazioni ( Spini e Maggioli), va necessariamente premesso che le argomentazioni con cui l'Amministrazione procedente intenderebbe tratteggiare la responsabilità dell'intermediario per l'omissione delle condotte risultano di carattere molto generale, sostanzialmente compendiandosi nella descrizione di passaggi bancari
13 delle somme scudate dalla banca sammarinese ai conti italiani dei fiducianti – mediante il servizio reso da sostanzialmente non molto diversi dalle modalità si CP_1 Pt_3 attenderebbe per l'ipotesi di rimpatrio di capitali dall'estero da parte di un contribuente.
Ed invero, un'operazione di rimpatrio di capitali è in sè un 'operazione che si presta a sollevare sospetti sulle origini dei mezzi utilizzati, ma, al fine di evitare la segnalazione di tutte le operazioni ( assolutamente non richiesta dalla norma e per certi presupposti espressamente non dovuta) ed individuare un principio di condotta esigibile, è dal quadro di sistema di riferimento che va estrapolato il criterio della segnalazione, da effettuarsi da parte dell'operatore finanziario ogni volta che ritenga l'operazione provenire da reati attinenti al riciclaggio sulla base di elementi oggettivi riferibili all'operazione stessa o alla capacità economica e all'attività del cliente, non essendo sufficiente, ai fini dell'esonero dall'obbligo di segnalazione, la mera conoscenza, da parte sua, dei soggetti coinvolti e della provenienza del denaro utilizzato ( v. Cassaz. n. 20647/2018).
E invece, con riguardo a queste prime due operazioni, le contestazioni dell'Amministrazione non consentono di enucleare i caratteri di oggettiva anomalia ( nelle modalità operative, nei pagamenti, negli approvvigionamenti dei conti o nella circolazione delle somme, ecc.) dell'operazione in sè e rispetto ai fiducianti, il cui profilo di imprenditori, peraltro, si presentava, ad una valutazione ex ante ed in difetto di elementi Contr più circostanziati da parte del sul loro coinvolgimento in non meglio precisate vicende penali o fallimentari, apparentemente non distonico con le operazioni. Contr Sul punto preme evidenziare che il affida il carattere “ sospetto” e la responsabilità da omessa segnalazione ad una sostanziale carenza di approfondimento senza, tuttavia, indicare specificamente i connotati di un'anomalia delle singole operazioni sintomatica di reati diversi da quelli di sola evasione fiscale, così contravvenendo ad un suo obbligo di contestazione specifico e di prova della responsabilità dell'incolpato; ne consegue che l'opposizione rispetto a queste due contestazioni deve essere accolta per insufficienza di prove ex art. 6 co. 11 dlgs n. 150/2011.
A differenti conclusioni deve giungersi con riguardo alla 3° operazione contestata (
, risultante dagli atti come connotata ab origine da una certa anomalia Per_2 suscettibile di ingenerare un sospetto sulle sue origini ed innescare un obbligo di approfondimento e, in ultima analisi, di segnalazione. Ed invero la triangolazione nel passaggio delle somme “scudate” ( in assenza di una valida Per_3 CP_1 Per_2 giustificazione apparente e la giustificazione della dazione di € 2.000.000 unitamente al
3% di quote della IBS solo quale garanzia di un asserito prestito di minor valore si
14 presentano come operazioni quantomeno inusuali e apparentemente suggestive di un potenziale intento di occultamento del tracciamento dei vari passaggi economici, a prima vista proprio di una condotta indicativa di ipotesi correlate al riciclaggio o autoriciclaggio.
Pertanto, proprio a fronte di un tale quadro operativo finanziario potevano ravvisarsi elementi di sospetto tali da suggerire all'operatore finanziario di procedere ad un ulteriore approfondimento ed alla conseguente segnalazione.
Ne consegue che con riferimento alla terza operazione ( , l'opposizione Per_2 avanzata dagli appellati ( e ) non può essere accolta e l'appello del CP_1 CP_2 Parte_1 deve essere accolto sul punto.
§3. Quanto al regime sanzionatorio applicabile, si osserva che è ormai consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui “In materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, gli illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore del
d.lgs. n. 90 del 2017, che ha modificato il d.lgs. n. 231 del 2007, e, in specie, quelli consistiti nella violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, sono soggetti alla disciplina sanzionatoria più favorevole, se ancora pendenti, in considerazione dell'espresso richiamo al principio del "favor rei" - contenuto nell'art. 69
del d.lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017 - in deroga a quello
del "tempus regit actum", proprio delle sanzioni amministrative. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente al trattamento economico, affinché venisse rivalutata la quantificazione della sanzione pecuniaria alla luce dei nuovi parametri normativi di cui al decreto del 2017, sebbene correlata a condotta antecedente a quest'ultimo)” (v. Cassaz. n. 28888/2018); e ancora “In tema di disciplina antiriciclaggio, l'art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 90
del 2017, prevede la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell'irretroattività in materia di sanzioni amministrative;
pertanto, ove sopravvenute in pendenza del giudizio di merito o di legittimità, le norme più favorevoli vanno applicate anche d'ufficio, giacché la natura e lo scopo, squisitamente pubblicistici,
del principio del favor rei, prevalgono sulle preclusioni derivanti dalle regole in tema
d'impugnazione. (v. ex multis Cassaz. Ordinanza n. 11594/2024).
In considerazione di ciò, si ritiene che la sanzione da comminare vada rideterminata secondo i parametri fissati dall'art. 58 dlgs n. 231/2007 come modificato, secondo il quale nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la
15 sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.
Nel caso di specie, la condotta rilevante si presenta indubbiamente grave secondo i parametri fissati dal 2° co. dell'art. 58, in particolare alla luce delle caratteristiche dell'operazione, avuto riguardo all'evidenza dell'anomalia, al valore delle operazioni (€
2.190.691,00) e della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, ( v. art. 58 lett. c).
Quelli poc'anzi evidenziati sono certamente indici di particolare gravità dell'operazione e, quindi, dell'omissione ascrivibile all'appellante.
Tuttavia, ai fini della quantificazione della sanzione più congrua rispetto alla fattispecie, ad avviso della Corte, non può non tenersi conto anche della complessiva valutazione della specifica condotta dell'incolpato e del suo contesto compiuta dall'Amministrazione procedente che, comminando originariamente una sanzione di € 504.900,00, ha sostanzialmente collocato tali fatti in una fascia medio bassa dello spettro sanzionatorio previsto dalla precedente disciplina, fissato tra l'1% ed il 40% del valore delle operazioni non segnalate.
Pertanto, applicando tale criterio di quantificazione allo spettro sanzionatorio previsto per i casi gravi dalla disciplina successiva ai fatti di causa ( art. 58 come modificato dal dlgs n. 90/2017- tra € 30.000 e € 300.000) e, come detto sopra, applicabile al caso in virtù del principio del favor rei, si ritiene che una sanzione collocabile nella fascia medio-bassa, pari a € 60.000, possa ritenersi coerente con le valutazioni del caso svolte dall'Amministrazione procedente e congrua rispetto al fatto presupposto.
Ne consegue che la sentenza gravata può essere riformata sotto il profilo sanzionatorio in questi termini.
§4. Quanto alle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, si ritiene che il parziale accoglimento dell'opposizione -e conseguente rigetto parziale dell'odierno appello- possa giustificarne la compensazione in misura di 1/3 con rifusione del residuo a carico degli appellati ( e ); spese che vengono liquidate, per entrambi i CP_1 CP_2 gradi, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello,
-ridetermina la sanzione comminata con il Decreto MEF n. 400735/A-
16 400736/A1400737/A del 4.10.2016 in € 60.000;
- compensa in misura di 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, condanna gli appellati alla rifusione della restante parte in favore del , spese liquidate per Parte_1
l'intero nella misura di € 9.000 per il primo grado e € 12.000 per il grado di appello, oltre alle spese generali e rimborsi di legge, ove dovuti, per entrambi i gradi.
Roma, 22.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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