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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4119/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4119/2021 promossa da:
UD MO (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. TOLU ILVO, elettivamente domiciliato in COMO VIA MUGIASCA N 4 ATTORE/I OPPONENTE contro
COMOSILK S.A.S. (C.F. 01840000135), rappresentato e difeso dall'avv. AMBROSETTI
MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA G.B. GRASSI, 7 22100 COMO
CONVENUTO/I OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte del precetto notificato in data 30.9.2021 da Comosilk S.a.s. a MO IA, quest'ultima proponeva opposizione, eccependo la nullità del precetto per mancata corrispondenza tra la procura alle liti e la delega enunciata nel precetto, essendo stata rilasciata per agire nei confronti di soggetto diverso dal debitore (NC MO anziché IA MO) nonché l'irregolarità della formula esecutiva apposta al titolo esecutivo notificato essendo, quest'ultima, stata rilasciata in favore del Rag. De BE e non della società Comosilk S.a.s. e comunque l'inesistenza del debito avendo le parti già definito la posizione con una transazione. Concludeva affinchè venisse dichiarata la nullità del precetto e comunque che nulla era dovuto.
L'opposta si è costituita in giudizio e, verificata la fondatezza delle eccezioni dell'opponente, ha dichiarato di aver notificato sin dal 26.10.2021 atto di rinuncia al precetto, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La intervenuta rinuncia al precetto, in data successiva alla instaurazione del giudizio di opposizione a precetto, che si produce a seguito della notifica dell'atto di citazione, ha comportato la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni dibattute dinanzi a questo Giudice, posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione a precetto a fronte di un precetto non più azionabile.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018,n. 20182).
Ciò premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite attesa la condotta di parte opposta che ha subito rinunciato al precetto riconoscendo le eccezioni di parte opponente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto;
compensa le spese
Como, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4119/2021 promossa da:
UD MO (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. TOLU ILVO, elettivamente domiciliato in COMO VIA MUGIASCA N 4 ATTORE/I OPPONENTE contro
COMOSILK S.A.S. (C.F. 01840000135), rappresentato e difeso dall'avv. AMBROSETTI
MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA G.B. GRASSI, 7 22100 COMO
CONVENUTO/I OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte del precetto notificato in data 30.9.2021 da Comosilk S.a.s. a MO IA, quest'ultima proponeva opposizione, eccependo la nullità del precetto per mancata corrispondenza tra la procura alle liti e la delega enunciata nel precetto, essendo stata rilasciata per agire nei confronti di soggetto diverso dal debitore (NC MO anziché IA MO) nonché l'irregolarità della formula esecutiva apposta al titolo esecutivo notificato essendo, quest'ultima, stata rilasciata in favore del Rag. De BE e non della società Comosilk S.a.s. e comunque l'inesistenza del debito avendo le parti già definito la posizione con una transazione. Concludeva affinchè venisse dichiarata la nullità del precetto e comunque che nulla era dovuto.
L'opposta si è costituita in giudizio e, verificata la fondatezza delle eccezioni dell'opponente, ha dichiarato di aver notificato sin dal 26.10.2021 atto di rinuncia al precetto, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La intervenuta rinuncia al precetto, in data successiva alla instaurazione del giudizio di opposizione a precetto, che si produce a seguito della notifica dell'atto di citazione, ha comportato la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni dibattute dinanzi a questo Giudice, posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione a precetto a fronte di un precetto non più azionabile.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018,n. 20182).
Ciò premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite attesa la condotta di parte opposta che ha subito rinunciato al precetto riconoscendo le eccezioni di parte opponente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto;
compensa le spese
Como, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 2 di 2