Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO D I MESSINA
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati :
dott. Beatrice Catarsini Presidente
dott. Concetta Zappalà Consigliere
dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. decidendo all'indomani della scadenza del termine ex art. 127 c.p.c. del 18 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 59/2023 promossa da:
in persona Parte_1
del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. M. Cammaroto e M. Foti
appellante
CONTRO
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Nettuno n. 5, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata ai fini del CodiceFiscale_1 presente atto, in S. Agata Militello, via Asmara n. 12/A, presso e nello studio dell'Avv.
Carmela Teresa Amata che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellata- appellante incidentale
OGGETTO: disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 23/1/2023 l' proponeva appello avverso la sentenza Pt_1
n. 2258/22 del 22 dicembre 2022 con cui il giudice del Tribunale di Patti, in accoglimento della domanda proposta da dichiarava che quest'ultima Controparte_1
aveva lavorato per la ditta FO Antono, negli anni 2010 e 2011 per un complessivo numero di 103 giornate e condannava l' ad operare la reiscrizione della ricorrente Pt_1
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per i suddetti anni e le giornate suindicate.
La si opponeva al gravame e proponeva, a sua volta, appello incidentale, CP_1 lamentando l'omessa pronuncia sull'illegittimità della nota del 10 aprile 2014 con cui l' aveva contestato il dritto dell'assicurata all'indennità di disoccupazione agricola Pt_1 per l'anno 2011 chiedendo indietro l'importo di euro 916,85.; indi, in esito al deposito delle note di trattazione scritta, rese da ambo le parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo di sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l' insiste nella eccezione di decadenza sostanziale già proposta Pt_1
in primo grado e disattesa dal giudice di prime cure.
Deduce che il tribunale, pur partendo dal corretto assunto dell'intervenuta abrogazione dell'art. 22 del d.l. 7/70 ad opera del d.l. 112/2008, conv. in l. 133/2008 – Allegato A voce 2529 - non si sarebbe, tuttavia, avveduto del successivo ripristino dell'istituto decadenziale a seguito della previsione di cui all'art. 38 del d.l. 98/2011, conv. in l.
111/2011. Tanto premesso, ribadisce che l'invocata decadenza sarebbe maturata, tenuto conto che la previsione legislativa individua il termine di decorrenza dei 120 giorni anche dal momento in cui il soggetto interessato abbia avuto conoscenza della cancellazione e a tale finalità avrebbe assolto la nota di indebito del 10.04.2014, ricevuta il 29.04.2014 ove, sarebbe ben posto in evidenza che l'indebito di euro 916,85,
a titolo di disoccupazione agricola, imputata al periodo compreso tra il 01.01.2011 ed il
31.12.2011 trae causa dalla cancellazione dagli elenchi agricoli del Comune di residenza.
Il motivo di appello non è meritevole di accoglimento, sia pure per motivazioni diverse da quelle espresse dal primo giudice.
Il 5° comma del sopra citato art 38 d.l. 98/2011 ha così previsto: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
Pag. 2 di 6 soppressa la voce n. 2529 . ….A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la Pt_1
pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. …”.
La norma ha, dunque, soppresso la voce che abrogava la legge di conversione del D.L.
n. 7 del 1970; con la conseguenza che dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del
D.L. n. 98 del 2011) la norma di decadenza di cui al D.L. n 7 del 1970, art. 22, ha ripreso vigore, sicché essa non è stata operante limitatamente al periodo dal 21.12.2008 al 5 luglio 2011. In senso analogo si è espressa la Corte di Cassazione civile n16661/18 che ha così statuito: “In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, il termine di centoventi giorni per impugnare i provvedimenti di cancellazione ex art 22 del d.l. n. 7 del 1979, conv. con modif. nella l. n. 83 del 1970, già abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, è stato ripristinato dall'art. 38, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011, sicché, in applicazione del principio generale in materia di termini di cui all'art. 252 disp. att. c.c., esso riprende a decorrere "ex novo" dalla data della sua entrata in vigore, ossia dal 6 luglio 2011, per i provvedimenti comunicati anteriormente a tale epoca e per i quali la decadenza non sia ancora maturata al 21 dicembre 2008.”
Deve nondimeno rilevarsi che il dies a quo non può essere la comunicazione di rigetto della prestazione in quanto all'epoca non era ancora intervenuta formale cancellazione.
Dell'insussistenza della cancellazione all'atto della notifica della nota del 29/04/2014, dà conferma lo stesso estratto ARLA prodotto dall' in primo grado (cfr. Allegato Pt_1
3). In tale estratto, in corrispondenza dell'anno 2011, è indicato l'elenco con cui si è proceduto alla cancellazione delle giornate, ovvero il II elenco di variazione anno 2015
(2VD2015). Nessuna decadenza era maturata alla data del 04/03/2015, di istaurazione del giudizio di primo grado, in quanto il II elenco di variazione dell'anno 2015 è stato
Pag. 3 di 6 pubblicato e notificato nel 2015, in particolare il 15 settembre 2015 (cfr. circolare Pt_1
n. 82 del14/06/2012).
Pertanto occorre affrontare il merito della questione, ossia accertare se possa ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza del rapporto subordinato in agricoltura fra l'odierna appellata e la ditta nel 2010 nonché fra la medesima appellata e Controparte_2
l' nel 2011 - erratamente Parte_2 Controparte_3
il primo giudice ha indicato per entrambi gli anni la sola ditta FO -, analizzando tutto il compendio probatorio presente agli atti di causa rappresentato, per un verso, dall'esito della prova testimoniale espletata con i testi di parte ricorrente e, per altro verso, dal verbale di accertamento ispettivo dell'istituto previdenziale, del tutto trascurato dal giudice di primo grado che ha ritenuto che non fosse stato prodotto in giudizio.
Il servizio ispettivo dell' , con il verbale prodotto in atti, inerente l'azienda Pt_1
ed il periodo compreso tra il Parte_3
01.01.2005 ed il 06.10.2014 (ispezione avviata il 18.02.2014), ha accertato che: -
l'azienda in questione dal 2005 ha denunciato l'assunzione di personale bracciantile a tempo determinato, dichiarando l'erogazione di retribuzioni per un totale di €
1.036.241,00 a fronte di ricavi aziendali pari a zero per il periodo dal 2010 al 2013; - per l'anno 2011, a fronte della denuncia di assunzione per 23 soggetti, sono state dichiarate
2095 giornate di lavoro, per le quali è stata assunta l'erogazione di € 103.425,00 a titolo di retribuzioni;
- l'azienda ha esercitato esclusivamente l'allevamento di bovini, suini e cavalli, in particolare è stato verificato che l'azienda ha avuto la disponibilità di circa
150 bovini dall'inizio dell'attività sino al 2008, numero ridotto a circa 50 bovini alla data dell'accesso ispettivo, oltre ad altre poche decine di capi tra suini e cavalli;
- i bovini sono sempre stati allevati allo stato brado;
- il sig. ha Controparte_3
dichiarato che ogni anno ha assunto un massimo di 10/12 unità di personale destinato esclusivamente alla manutenzione delle recinzioni ed alla nutrizione degli animali;
- dall'assenza di fatture di vendita e di acquisto e dall'esame delle risultanze degli archivi fiscali è emerso che tra il 2005 ed il 2009 i ricavi della azienda, al netto dei costi, si sono attestati tra € 4.000,00 e € 13.000,00, mentre per gli anni successivi, dal 2010 al
2013, il ricavo è stato pari a zero, a fronte della denuncia per retribuzioni di oltre €
1.000.000.00 e di circa € 180.000,00 di contributi previdenziali rimasti insoluti.
Pag. 4 di 6 Le risultanze del verbale ispettivo hanno conclamato una gestione antieconomica dell'azienda ed un impiego sproporzionato di manodopera il che getta già di per sé una luce di forte sospetto sulla genuinità dei rapporti lavorativi dalla stessa formalmente instaurati ed induce, conseguentemente, questo Collegio a valutare con particolare rigore le risultanze testimoniali di primo grado, affidate a due testimoni.
La teste risulta cancellata dagli elenchi agricoli, al pari della Testimone_1 CP_1 come dalla medesima dichiarato: “Preciso che anche a me l' ha cancellato le Pt_1
giornate agricole e avverso i provvedimenti ho fatto, per quello che mi risulta, solo i ricorsi amministrativi. Non so se il patronato che segue le mie pratiche ha proseguito o interrotto l'azione. La ricorrente non è stata indicata come teste nelle mie procedure”.
Ha, conseguentemente, un interesse alla decisione favorevole alla lavoratrice dell'odierna controversia che, seppure non ne determini l'incapacità a testimoniare, impone di valutare la sua deposizione con prudente apprezzamento.
Sotto il profilo oggettivo, poi, le dichiarazioni rese appaiono vaghe e generiche, essendosi la teste limitata a confermare i capitolati di prova, senza aggiungere alcun riferimento circostanziato sul numero di giornate lavorative prestate in concreto dall'odierno appellata, sulle modalità di corresponsione della retribuzione né in ordine alle direttive che il sig. avrebbe impartito;
tra l'altro, ha indicato Controparte_2 quest'ultimo come titolare, non solo della ditta individuale, ma anche dell'azienda mentre in realtà è il padre di Parte_2 Controparte_2 [...]
, socio accomandatario e titolare della La CP_3 Parte_2 teste ha, altresì, dichiarato che “si occupava della cura degli animali Controparte_1
presenti in azienda in particolare bovini” mentre per contro è stato accertato che essi erano tenuti allo stato brado, senza nulla precisare, peraltro, né sulla loro consistenza, né in cosa consistesse .
Analoghe considerazioni valgono anche per la deposizione della teste
[...]
, essendo stata anche lei inclusa nel novero dei lavoratori il cui rapporto Testimone_2
di natura dipendente con la azienda in oggetto è stato contestato, e non avendo fornito una qualunque indicazione individualizzante il rapporto di lavoro proprio della CP_1
piuttosto riferendo di una attività svolta insieme. La teste ha, inoltre, dichirato che si occupavano della custodia degli animali, delle recinzioni e della coltivazione degli
Pag. 5 di 6 ortaggi mentre in sede ispettiva il legale rappresentante dell'azienda ha fatto riferimento esclusivo ad un'attività di allevamento di animali allo stato brado.
In definitiva, ritiene questa Corte che non sia stata raggiunta la prova attestante il rapporto di lavoro preteso dalla sicché la sua domanda di reiscrizione negli CP_1
elenchi e quella di annullamento dell'indebito, su cui ha insistito in sede di appello incidentale, vanno rigettate.
Tenuto conto che solo in questo grado l'appellata ha presentato dichiarazione ex art 152 disp. Att. cpc va dichiarata esente dalle spese del giudizio di appello mentre resta tenuta, in considerazione della soccombenza, a quelle di primo grado che si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia commisurato all'importo dell'indebito, in euro 662.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale, ove dovuto.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello principale proposto dall' rigetta l'originaria Pt_1
domanda proposta da con ricorso del 3 marzo 2015. Controparte_1
Pone a carico della le spese del primo grado che liquida in favore dell' CP_1 Pt_1
in euro 662 e dichiara esente la stessa da quelle del presente grado ex art 152 disp. att. c.p.c.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale, ove dovuto.
Messina 19.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
Pag. 6 di 6