Art. 53. (Programmi del Ministero per i beni culturali e ambientali).
Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 17, definisce un piano straordinario nel quale sono individuati gli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici delle due regioni. Tale piano potra' prevedere anche forme di riattivazione parziale e dovra' individuare adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, garantendo l'idoneita' dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonche', possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza altresi', sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto.
Comuni singoli o comuni associati, nonche' le comunita' montane, possono proporre, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attivita' bibliotecarie, di pubblica lettura e per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla Regione che predispone entro 60 giorni, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 17, definisce un piano straordinario nel quale sono individuati gli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici delle due regioni. Tale piano potra' prevedere anche forme di riattivazione parziale e dovra' individuare adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, garantendo l'idoneita' dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonche', possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza altresi', sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto.
Comuni singoli o comuni associati, nonche' le comunita' montane, possono proporre, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attivita' bibliotecarie, di pubblica lettura e per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla Regione che predispone entro 60 giorni, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi.