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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 2986/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2986 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(nata a [...] il [...] C.F. ) entrambi rappresentati e difesi,
[...] C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. TREDICI SIMONA presso la quale elettivamente domiciliano in Somma Vesuviana (NA) alla Via Annunziata 63
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.02.2025 e premesso che Parte_1 Parte_2
avevano contratto matrimonio a Ercolano (NA) il 10.12.1980 e che dalla loro unione era nato un figlio, maggiorenne, economicamente autosufficiente, con autonomo nucleo familiare, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
pag. 1 di 3 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 15.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni pattuite e riportate nel ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1 - I coniugi vivranno separati.
2 –il sig. corrisponderà un assegno mensile di euro 200,00 euro alla sig.ra Parte_1 Pt_2
il 5 di ogni mese
[...]
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
• dichiara la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 Parte_2
n.161 , parte I , S. N reg. Atti Matrimonio anno 1980);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 • prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2986 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(nata a [...] il [...] C.F. ) entrambi rappresentati e difesi,
[...] C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. TREDICI SIMONA presso la quale elettivamente domiciliano in Somma Vesuviana (NA) alla Via Annunziata 63
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.02.2025 e premesso che Parte_1 Parte_2
avevano contratto matrimonio a Ercolano (NA) il 10.12.1980 e che dalla loro unione era nato un figlio, maggiorenne, economicamente autosufficiente, con autonomo nucleo familiare, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
pag. 1 di 3 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 15.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni pattuite e riportate nel ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1 - I coniugi vivranno separati.
2 –il sig. corrisponderà un assegno mensile di euro 200,00 euro alla sig.ra Parte_1 Pt_2
il 5 di ogni mese
[...]
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
• dichiara la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 Parte_2
n.161 , parte I , S. N reg. Atti Matrimonio anno 1980);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 • prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3