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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. VALLAR FRANCESCA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto Parte_1 Parte_2
1 di aver contratto matrimonio concordatario in Beinette (CN) il 17.4.2004, optando per il regime di comunione dei beni (poi modificato in regime di separazione dei beni con atto del 21.12.2006 a
RO NO , come risulta dall'apposita annotazione presente nell'atto di ma- Persona_1 trimonio), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte II,
Serie A, dell'anno 2004; dal matrimonio sono nati a Cuneo i figli il 19.11.2007, Persona_2 il 29.12.2008 e il 5.4.2016; la convivenza era diventata intollerabi- Persona_3 Persona_4 le;
hanno quindi chiesto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando con- testualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, al verificarsi delle condizioni di legge. Con sentenza 204/24 il Tribunale omologava la separazione, rimettendo le parti avanti al giudice delegato per la fase successiva;
le parti al verificarsi delle con- dizioni di legge per la pronuncia di divorzio depositavano le note con le conclusioni assunte che si trascrivono.
“la casa coniugale, sita in Peveragno (CN.), via Vecchia di Montefallonio n.6/a, di proprietà della ricorrente, IG.ra , gravata da mutuo ipotecario di anni trenta, è assegnata alla medesi- Parte_1 ma, con tutti i mobili e gli arredi che la corredano, eccetto gli effetti personali del IG. Parte_2
, già ritirati dallo stesso;
[...]
i tre figli minori, di anni sedici, di anni quindici, e , di anni otto, sono affi- Per_2 Per_3 Per_4 dati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi e adotteranno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori, mentre i ge- nitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni riguar- danti le questioni di ordinaria amministrazione;
la collocazione dei minori, ai soli fini anagrafici, verrà stabilita presso l'ex abitazione familiare sita in Peveragno (CN.), via Vecchia di Montefallo- nio n.6/a; entrambi i genitori dovranno impegnarsi a garantire ai figli e il diritto di Per_2 Per_3 Per_4 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e quello di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
il padre ha il più ampio diritto di incontrare i figli minori e di trascorrere periodi di tempo con i medesimi, previo congruo avviso all'altro genitore almeno due giorni prima, ed i rapporti dei mi- nori con il padre dovranno essere preminenti rispetto a quelli dei minori con soggetti terzi non riconducibili agli ascendenti e/o parenti di ciascun ramo genitoriale;
salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i tre figli minori, com- patibilmente con le proprie esigenze lavorative e con quelle scolastiche, di svago, extrascolastiche e di salute dei minori:
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera prima di cena fino alla domenica pomeriggio alle ore
16,00 circa, curando il ritiro e l'accompagnamento soltanto del figlio minore a casa della Per_4
2 madre in quanto i figli minori e sono muniti di microcar per gli spostamenti in via Per_2 Per_3 autonoma tra le abitazioni dei rispettivi genitori;
- durante la settimana, il mercoledì sera, prima di cena, con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento del figlio minore il giovedì Per_4 mattina a scuola;
- una settimana a Natale, comprendente ad anni alterni Natale e Capodanno, prevedendo alternativamente i seguenti periodi: dal 23 dicembre al 30 dicembre nonché dal 31 di- cembre al 6 gennaio;
- metà delle vacanze di Carnevale;
- metà delle vacanze di Pasqua, compren- denti ad anni alterni la Pasqua e Pasquetta;
- durante le vacanze estive, una settimana da trascor- rersi con il padre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
analogo periodo di vacanze estive verrà trascorso dai minori con la madre, con la precisazione che terminate le vacanze estive dei figli minori con i genitori si applicheranno nuovamente le regole per i periodi ordinari;
- la giornata del compleanno dei minori ad anni alterni con ciascun genitore;
- giorni festivi (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) alternativamente con uno o con l'altro genitore;
i genitori si occuperanno in eguale misura della cura, dell'educazione e dell'istruzione del figlio minore, che, ove possibile, saranno uniformi ed in linea con quanto avvenuto sinora;
sin tanto che i figli saranno minorenni, ciascuno dei genitori si impegna a comunicare senza indu- gio all'altro l'instaurazione di un rapporto di convivenza con altro soggetto;
il IG. concorrerà nel mantenimento dei tre figli minori e Parte_2 Per_2 Per_3 Per_4 mediante la corresponsione, tramite bonifico bancario, alla IG.ra della somma com- Parte_1 plessiva di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai e di Per_5
e la rivalutazione si applicherà a partire dal 1 aprile 2025, e ciò a far tempo dalla data di de-
[...] posito del presente ricorso sino al raggiungimento della piena indipendenza economica degli stes- si;
Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra la somma di € 200,00 en- Parte_2 Parte_1 tro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, a titolo di con- tributo nel mantenimento della stessa, importo rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai e di impiegati, e la rivalutazione si applicherà a partire dal 1 aprile 2025;
I genitori concorreranno alle spese di carattere straordinario dei tre figli minori, scolastiche, me- diche non coperte dal SSN, sportive e ludico-ricreative, nonché quelle universitarie (tasse ed eventuale sistemazione abitativa), per l' acquisto di autovetture e di motocicli in uso ai figli e per viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, in misura pari al 50% a carico di ciascuno di essi, previe esibizione e consegna della relativa documentazione giustificativa ove uno di essi la richieda;
ogni altra spesa dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori;
ai fini dell'individuazione delle spese extra assegno e della regolamentazione delle stesse, questi fanno qui espresso rimando alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di manteni- 3 mento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborate dal Consiglio Nazionale Forense in data
29.11.2017, che s'impegnano sin d'ora ad osservare in ipotesi di contrasto tra i medesimi;
l'assegno unico è attribuito in via esclusiva alla IG.ra ; Parte_1
i coniugi si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo di passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio dei tre figli minori e “.Il Pubblico Per_2 Per_3 Per_4
Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge: quanto ai figli minori, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, le condizioni inerenti l'affidamento ed il diritto di visita del genitore non collocatario nonché il man- tenimento degli stessi appaiono rispondere agli interessi della prole;
i ricorrenti hanno dato atto di aver definito i loro rapporti patrimoniali
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da rite- nersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Beinette il 17.4.2004 tra
, n. il 13/06/1976 a VARESE (VA), Parte_1
E
, n. il 10/03/1971 a CUNEO (CN), Parte_2 alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art
473 bis.51 comma 2 cpc, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Beinette ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. VALLAR FRANCESCA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto Parte_1 Parte_2
1 di aver contratto matrimonio concordatario in Beinette (CN) il 17.4.2004, optando per il regime di comunione dei beni (poi modificato in regime di separazione dei beni con atto del 21.12.2006 a
RO NO , come risulta dall'apposita annotazione presente nell'atto di ma- Persona_1 trimonio), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte II,
Serie A, dell'anno 2004; dal matrimonio sono nati a Cuneo i figli il 19.11.2007, Persona_2 il 29.12.2008 e il 5.4.2016; la convivenza era diventata intollerabi- Persona_3 Persona_4 le;
hanno quindi chiesto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando con- testualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, al verificarsi delle condizioni di legge. Con sentenza 204/24 il Tribunale omologava la separazione, rimettendo le parti avanti al giudice delegato per la fase successiva;
le parti al verificarsi delle con- dizioni di legge per la pronuncia di divorzio depositavano le note con le conclusioni assunte che si trascrivono.
“la casa coniugale, sita in Peveragno (CN.), via Vecchia di Montefallonio n.6/a, di proprietà della ricorrente, IG.ra , gravata da mutuo ipotecario di anni trenta, è assegnata alla medesi- Parte_1 ma, con tutti i mobili e gli arredi che la corredano, eccetto gli effetti personali del IG. Parte_2
, già ritirati dallo stesso;
[...]
i tre figli minori, di anni sedici, di anni quindici, e , di anni otto, sono affi- Per_2 Per_3 Per_4 dati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi e adotteranno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori, mentre i ge- nitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni riguar- danti le questioni di ordinaria amministrazione;
la collocazione dei minori, ai soli fini anagrafici, verrà stabilita presso l'ex abitazione familiare sita in Peveragno (CN.), via Vecchia di Montefallo- nio n.6/a; entrambi i genitori dovranno impegnarsi a garantire ai figli e il diritto di Per_2 Per_3 Per_4 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e quello di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
il padre ha il più ampio diritto di incontrare i figli minori e di trascorrere periodi di tempo con i medesimi, previo congruo avviso all'altro genitore almeno due giorni prima, ed i rapporti dei mi- nori con il padre dovranno essere preminenti rispetto a quelli dei minori con soggetti terzi non riconducibili agli ascendenti e/o parenti di ciascun ramo genitoriale;
salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i tre figli minori, com- patibilmente con le proprie esigenze lavorative e con quelle scolastiche, di svago, extrascolastiche e di salute dei minori:
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera prima di cena fino alla domenica pomeriggio alle ore
16,00 circa, curando il ritiro e l'accompagnamento soltanto del figlio minore a casa della Per_4
2 madre in quanto i figli minori e sono muniti di microcar per gli spostamenti in via Per_2 Per_3 autonoma tra le abitazioni dei rispettivi genitori;
- durante la settimana, il mercoledì sera, prima di cena, con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento del figlio minore il giovedì Per_4 mattina a scuola;
- una settimana a Natale, comprendente ad anni alterni Natale e Capodanno, prevedendo alternativamente i seguenti periodi: dal 23 dicembre al 30 dicembre nonché dal 31 di- cembre al 6 gennaio;
- metà delle vacanze di Carnevale;
- metà delle vacanze di Pasqua, compren- denti ad anni alterni la Pasqua e Pasquetta;
- durante le vacanze estive, una settimana da trascor- rersi con il padre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
analogo periodo di vacanze estive verrà trascorso dai minori con la madre, con la precisazione che terminate le vacanze estive dei figli minori con i genitori si applicheranno nuovamente le regole per i periodi ordinari;
- la giornata del compleanno dei minori ad anni alterni con ciascun genitore;
- giorni festivi (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) alternativamente con uno o con l'altro genitore;
i genitori si occuperanno in eguale misura della cura, dell'educazione e dell'istruzione del figlio minore, che, ove possibile, saranno uniformi ed in linea con quanto avvenuto sinora;
sin tanto che i figli saranno minorenni, ciascuno dei genitori si impegna a comunicare senza indu- gio all'altro l'instaurazione di un rapporto di convivenza con altro soggetto;
il IG. concorrerà nel mantenimento dei tre figli minori e Parte_2 Per_2 Per_3 Per_4 mediante la corresponsione, tramite bonifico bancario, alla IG.ra della somma com- Parte_1 plessiva di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai e di Per_5
e la rivalutazione si applicherà a partire dal 1 aprile 2025, e ciò a far tempo dalla data di de-
[...] posito del presente ricorso sino al raggiungimento della piena indipendenza economica degli stes- si;
Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra la somma di € 200,00 en- Parte_2 Parte_1 tro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, a titolo di con- tributo nel mantenimento della stessa, importo rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai e di impiegati, e la rivalutazione si applicherà a partire dal 1 aprile 2025;
I genitori concorreranno alle spese di carattere straordinario dei tre figli minori, scolastiche, me- diche non coperte dal SSN, sportive e ludico-ricreative, nonché quelle universitarie (tasse ed eventuale sistemazione abitativa), per l' acquisto di autovetture e di motocicli in uso ai figli e per viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, in misura pari al 50% a carico di ciascuno di essi, previe esibizione e consegna della relativa documentazione giustificativa ove uno di essi la richieda;
ogni altra spesa dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori;
ai fini dell'individuazione delle spese extra assegno e della regolamentazione delle stesse, questi fanno qui espresso rimando alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di manteni- 3 mento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborate dal Consiglio Nazionale Forense in data
29.11.2017, che s'impegnano sin d'ora ad osservare in ipotesi di contrasto tra i medesimi;
l'assegno unico è attribuito in via esclusiva alla IG.ra ; Parte_1
i coniugi si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo di passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio dei tre figli minori e “.Il Pubblico Per_2 Per_3 Per_4
Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge: quanto ai figli minori, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, le condizioni inerenti l'affidamento ed il diritto di visita del genitore non collocatario nonché il man- tenimento degli stessi appaiono rispondere agli interessi della prole;
i ricorrenti hanno dato atto di aver definito i loro rapporti patrimoniali
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da rite- nersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Beinette il 17.4.2004 tra
, n. il 13/06/1976 a VARESE (VA), Parte_1
E
, n. il 10/03/1971 a CUNEO (CN), Parte_2 alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art
473 bis.51 comma 2 cpc, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Beinette ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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