TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 06/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N . 3 1 7 / 2 0 2 3 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 317 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso giusta procura in atti, dall'avv. Marcello G. Feola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marina Marino in Lagonegro (PZ) alla c.da Vallone Secco n. 4
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Concetta Sorrentino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma largo Arrigo VII, 4
OPPOSTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il Parte_1 introduceva il presente giudizio di merito all'esito dell'ordinanza del 20.12.2022, resa dal
G.E. nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n.r.g.e. 857/2022 del Tribunale di
Lagonegro, a seguito di pignoramento presso il terzo tesoriere, Banca 2021 Credito
Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania, su iniziativa di in Controparte_2 forza del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n.84/2019 del 04.03.2019 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania.
Il Comune opponente proponeva un unico motivo di opposizione, la carenza di legittimazione attiva ad agire in executivis di In particolare, l'opponente contestava la Controparte_1
validità della cessione dei crediti intercorsa tra (cedente), già Controparte_2
cessionaria di e la (cessionaria), in quanto mai Controparte_3 Controparte_1 accettata espressamente dall'Ente, assumendo che, essendo il debitore ceduto una pubblica amministrazione e il credito azionato ascrivibile ad un contratto di durata (servizio di trattamento, smaltimento e/o recupero di rifiuti indifferenziati), non trovava applicazione la disciplina generale del codice civile in materia di cessione del credito, ma la speciale disciplina di cui al R.D. n. 2440/1923.
Tanto premesso, parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito così provvedere: 1) in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare nullo e comunque improduttivo di effetti giuridici l'atto di pignoramento notificato in data
07.04.2022, per carenza di legittimazione ad agire di 2) condannare, per Controparte_1
l'effetto, la in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione della Controparte_1 somma di € 7.230,82 assegnatagli con ordinanza pronunciata in data 20.12.2022 dall'intestato Tribunale, in funzione di G.E., nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n.
857/2022; 3) In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del giudizio di opposizione, compresa la fase svoltasi dinanzi al G.E.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 23.05.2023, si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso prodotto ed eccepito, Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto con conseguente vittoria delle spese di lite della fase cautelare.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita in via documentale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
2. Con un unico motivo il ha contestato la validità della cessione dei Parte_1 crediti intercorsa tra e per mancanza dell'espressa Controparte_2 Controparte_1 adesione da parte del (debitore ceduto) in forza della disciplina di cui all'art. 70 del Pt_1
R.D. n. 2440 del 1923, derogatoria della normativa civilistica in materia di cessione dei crediti nei casi in cui il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione. Di converso, parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione rilevando che, nel caso di specie, debba applicarsi la normativa speciale sulle cartolarizzazioni di cui alla L. n. 130 del
30/04/1999, per cui per il perfezionamento e per l'opponibilità al debitore ceduto delle cessioni dei crediti è sufficiente la mera pubblicazione sulla G.U. di un avviso in cui si dà notizia della cessione stessa, nonché la comunicazione al debitore ceduto dell'intervenuta cessione.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Come correttamente dedotto da parte opposta la cessione intercorsa tra la CP_2
e la è stata effettuata nell'ambito di un'operazione di acquisto di
[...] Controparte_1 crediti c.d. “cartolarizzazione” nel rispetto della Legge n. 130/99. La normativa in questione impone esclusivamente al cessionario l'onere di pubblicità con pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale nonché di comunicazione al debitore ceduto;
l'efficacia del contratto pertanto non è soggetta ad alcuna forma di consenso da parte del debitore ceduto ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della Legge 130/99. In forza del secondo comma del citato articolo la cessione è opponibile al debitore ceduto ed ai terzi dalla data della pubblicazione della notizia di avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis L. n. 130/99: “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Nel caso di specie, pertanto, per espressa previsione normativa, non trova applicazione l'art. 70 del R.D. n. 2440/1923. Non va quindi condivisa la ricostruzione del opponente Pt_1
secondo cui ai fini della validità della cessione del credito occorreva il consenso del debitore ceduto.
Ad ogni modo, l'art. 70 del citato R.D. n. 2440/1923, richiamando l'art. 9, all. E legge 2448 del 1865, prevede espressamente che "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248" richiedendo, dunque, la necessità di adesione della Pubblica
Amministrazione. La disciplina innanzi menzionata in quanto derogatoria rispetto a quella ordinaria del Codice civile, deve ritenersi di stretta interpretazione e, come tale, insuscettibile di applicazione analogica. Essa, pertanto, trova applicazione solamente con riferimento alle amministrazioni statali e nei soli casi di rapporti di durata ancora in corso. In questo senso è il caso di richiamare Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30658 del 21/12/2017 secondo la quale:
“L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali”. Ancora, con riferimento all'applicazione della disciplina summenzionata ai soli rapporti di durata ancora in corso, si rimanda a quanto stabilito da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 che ha inequivocabilmente chiarito che: “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. di cui all'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione
(o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod.civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo”.
Nel caso di specie non sussistono i summenzionati requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla disciplina esaminata.
Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, deve ritenersi che la cessione dei crediti intervenuta tra e la è valida e opponibile al debitore Controparte_2 Controparte_1
ceduto ( . Come può rilevarsi agevolmente dalla documentazione versata Parte_1
in atti dalla creditrice opposta (doc. allegati alla II memoria ex art. 183, comma 6 c.pc..), in data 29.06.2019 la nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai CP_2 CP_2
sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999, ha ceduto alla Controparte_1
quale società veicolo di cartolarizzazione, un pacchetto di crediti "individuabili in blocco", impegnandosi a cederle con “portafogli successivi” ulteriori crediti. Di seguito, quindi, in data
18.12.2019 ha ceduto a un “portafogli successivo”, tra Controparte_2 Controparte_1
cui il credito azionato con decreto ingiuntivo n. 84/2019.
Come puntualmente allegato dalla creditrice opposta, il contratto di cessione pro-soluto dei crediti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 06.07.2019, nonché è stato comunicato al debitore ceduto a mezzo p.e.c. il 14.01.2020, cui sono state allegate la ricevuta e l'avvenuta consegna.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, alcun atto di adesione da parte della pubblica amministrazione era necessario a tali fini.
Ne discende, dunque, la piena legittimazione ad agire in executivis della e, Controparte_1 per l'effetto, il rigetto dell'opposizione proposta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal
D.M. 55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata, previa riduzione ex art. 4 co. 1 del cit. decreto in considerazione della natura non complessa delle questioni affrontate, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., che si liquidano in 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovute, come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro in data 6.05.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 317 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso giusta procura in atti, dall'avv. Marcello G. Feola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marina Marino in Lagonegro (PZ) alla c.da Vallone Secco n. 4
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Concetta Sorrentino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma largo Arrigo VII, 4
OPPOSTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il Parte_1 introduceva il presente giudizio di merito all'esito dell'ordinanza del 20.12.2022, resa dal
G.E. nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n.r.g.e. 857/2022 del Tribunale di
Lagonegro, a seguito di pignoramento presso il terzo tesoriere, Banca 2021 Credito
Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania, su iniziativa di in Controparte_2 forza del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n.84/2019 del 04.03.2019 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania.
Il Comune opponente proponeva un unico motivo di opposizione, la carenza di legittimazione attiva ad agire in executivis di In particolare, l'opponente contestava la Controparte_1
validità della cessione dei crediti intercorsa tra (cedente), già Controparte_2
cessionaria di e la (cessionaria), in quanto mai Controparte_3 Controparte_1 accettata espressamente dall'Ente, assumendo che, essendo il debitore ceduto una pubblica amministrazione e il credito azionato ascrivibile ad un contratto di durata (servizio di trattamento, smaltimento e/o recupero di rifiuti indifferenziati), non trovava applicazione la disciplina generale del codice civile in materia di cessione del credito, ma la speciale disciplina di cui al R.D. n. 2440/1923.
Tanto premesso, parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito così provvedere: 1) in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare nullo e comunque improduttivo di effetti giuridici l'atto di pignoramento notificato in data
07.04.2022, per carenza di legittimazione ad agire di 2) condannare, per Controparte_1
l'effetto, la in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione della Controparte_1 somma di € 7.230,82 assegnatagli con ordinanza pronunciata in data 20.12.2022 dall'intestato Tribunale, in funzione di G.E., nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n.
857/2022; 3) In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del giudizio di opposizione, compresa la fase svoltasi dinanzi al G.E.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 23.05.2023, si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso prodotto ed eccepito, Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto con conseguente vittoria delle spese di lite della fase cautelare.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita in via documentale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
2. Con un unico motivo il ha contestato la validità della cessione dei Parte_1 crediti intercorsa tra e per mancanza dell'espressa Controparte_2 Controparte_1 adesione da parte del (debitore ceduto) in forza della disciplina di cui all'art. 70 del Pt_1
R.D. n. 2440 del 1923, derogatoria della normativa civilistica in materia di cessione dei crediti nei casi in cui il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione. Di converso, parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione rilevando che, nel caso di specie, debba applicarsi la normativa speciale sulle cartolarizzazioni di cui alla L. n. 130 del
30/04/1999, per cui per il perfezionamento e per l'opponibilità al debitore ceduto delle cessioni dei crediti è sufficiente la mera pubblicazione sulla G.U. di un avviso in cui si dà notizia della cessione stessa, nonché la comunicazione al debitore ceduto dell'intervenuta cessione.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Come correttamente dedotto da parte opposta la cessione intercorsa tra la CP_2
e la è stata effettuata nell'ambito di un'operazione di acquisto di
[...] Controparte_1 crediti c.d. “cartolarizzazione” nel rispetto della Legge n. 130/99. La normativa in questione impone esclusivamente al cessionario l'onere di pubblicità con pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale nonché di comunicazione al debitore ceduto;
l'efficacia del contratto pertanto non è soggetta ad alcuna forma di consenso da parte del debitore ceduto ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della Legge 130/99. In forza del secondo comma del citato articolo la cessione è opponibile al debitore ceduto ed ai terzi dalla data della pubblicazione della notizia di avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis L. n. 130/99: “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Nel caso di specie, pertanto, per espressa previsione normativa, non trova applicazione l'art. 70 del R.D. n. 2440/1923. Non va quindi condivisa la ricostruzione del opponente Pt_1
secondo cui ai fini della validità della cessione del credito occorreva il consenso del debitore ceduto.
Ad ogni modo, l'art. 70 del citato R.D. n. 2440/1923, richiamando l'art. 9, all. E legge 2448 del 1865, prevede espressamente che "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248" richiedendo, dunque, la necessità di adesione della Pubblica
Amministrazione. La disciplina innanzi menzionata in quanto derogatoria rispetto a quella ordinaria del Codice civile, deve ritenersi di stretta interpretazione e, come tale, insuscettibile di applicazione analogica. Essa, pertanto, trova applicazione solamente con riferimento alle amministrazioni statali e nei soli casi di rapporti di durata ancora in corso. In questo senso è il caso di richiamare Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30658 del 21/12/2017 secondo la quale:
“L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali”. Ancora, con riferimento all'applicazione della disciplina summenzionata ai soli rapporti di durata ancora in corso, si rimanda a quanto stabilito da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 che ha inequivocabilmente chiarito che: “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. di cui all'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione
(o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod.civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo”.
Nel caso di specie non sussistono i summenzionati requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla disciplina esaminata.
Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, deve ritenersi che la cessione dei crediti intervenuta tra e la è valida e opponibile al debitore Controparte_2 Controparte_1
ceduto ( . Come può rilevarsi agevolmente dalla documentazione versata Parte_1
in atti dalla creditrice opposta (doc. allegati alla II memoria ex art. 183, comma 6 c.pc..), in data 29.06.2019 la nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai CP_2 CP_2
sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999, ha ceduto alla Controparte_1
quale società veicolo di cartolarizzazione, un pacchetto di crediti "individuabili in blocco", impegnandosi a cederle con “portafogli successivi” ulteriori crediti. Di seguito, quindi, in data
18.12.2019 ha ceduto a un “portafogli successivo”, tra Controparte_2 Controparte_1
cui il credito azionato con decreto ingiuntivo n. 84/2019.
Come puntualmente allegato dalla creditrice opposta, il contratto di cessione pro-soluto dei crediti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 06.07.2019, nonché è stato comunicato al debitore ceduto a mezzo p.e.c. il 14.01.2020, cui sono state allegate la ricevuta e l'avvenuta consegna.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, alcun atto di adesione da parte della pubblica amministrazione era necessario a tali fini.
Ne discende, dunque, la piena legittimazione ad agire in executivis della e, Controparte_1 per l'effetto, il rigetto dell'opposizione proposta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal
D.M. 55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata, previa riduzione ex art. 4 co. 1 del cit. decreto in considerazione della natura non complessa delle questioni affrontate, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., che si liquidano in 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovute, come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro in data 6.05.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara