Art. 11.
Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1 settembre 1971, viene conservata a titolo di assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, a qualsiasi titolo spettanti, la eventuale differenza tra l'importo complessivo mensile netto del trattamento di quiescenza in godimento al 31 agosto 1971 e quello dovuto dal 1 settembre 1971.
Ai fini del raffronto si considerano la pensione e l'assegno, nonche' l'eventuale assegno personale di cui all' art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249 .
L'assegno personale di cui al primo comma e' soggetto soltanto al bollo per tassa di quietanza e va corrisposto anche con la tredicesima mensilita' spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876 .
Nei confronti del personale al quale si applica l'ultimo comma dell' art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ; la pensione risultante dalla riliquidazione o dall'aumento percentuale e' corrisposta nei limiti del trattamento netto in godimento al 31 agosto 1971.
Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1 settembre 1971, viene conservata a titolo di assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, a qualsiasi titolo spettanti, la eventuale differenza tra l'importo complessivo mensile netto del trattamento di quiescenza in godimento al 31 agosto 1971 e quello dovuto dal 1 settembre 1971.
Ai fini del raffronto si considerano la pensione e l'assegno, nonche' l'eventuale assegno personale di cui all' art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249 .
L'assegno personale di cui al primo comma e' soggetto soltanto al bollo per tassa di quietanza e va corrisposto anche con la tredicesima mensilita' spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876 .
Nei confronti del personale al quale si applica l'ultimo comma dell' art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ; la pensione risultante dalla riliquidazione o dall'aumento percentuale e' corrisposta nei limiti del trattamento netto in godimento al 31 agosto 1971.