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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/02/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6598/2024 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 788/2021 emessa il 16/02/2021, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto il 5/08/1999 con alle condizioni di cui al ricorso congiunto che prevedevano, in Controparte_1 particolare, il suo obbligo di contribuire al mantenimento dei suoi 4 figli nella misura di € 250,00 mensili per ciascuno e l'ordine di pagamento diretto a carico del suo datore di lavoro,
“Industria Molitoria Denti s.r.l.”, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2. a decorrere dal 6.02.2023 suo figlio era stato assunto con contratto a tempo Pt_2 indeterminato presso la società “Tecno Multipast s.r.l.” e percepiva circa € 1.500,00 mensili.
Tanto premesso, chiedeva che fosse disposta la revoca del contributo paterno al mantenimento di detto figlio.
Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente non si costituiva in giudizio sicché all'udienza di comparizione delle parti del 15.01.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la sua contumacia e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. interveniva in giudizio in data 3.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473-bis. 29 c.p.c. (ex art. 9 L. n. 898/70) che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantie, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici di genitori rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al momento della situazione di fatto, laddove una modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. Ancora di recente la S.C, reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenite successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/02/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/02/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della deliberazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze. (cfr. Cass.
Civ. Sez. I, 24/09/2002 n. 13863).
3.- Nel caso di specie, ai fini della modifica invocata, il ricorrente ha dedotto e provato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di suo figlio a decorrere dal Pt_2
6.02.2023.
E' noto che la permanenza dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ex art. 147 c.c. viene meno con il raggiungimento da parte di quest'ultimo dell'autosufficienza economica, ovvero quando, pur essendo stato posto nelle condizioni di rendersi autonomo, egli non ne abbia approfittato per sua colpa (cfr. Cass. Civ. 20/08/2014, n. 18076 Corte
Cass., Ord., Sez. VI, 12/4/2016, n. 7168; Cass. Civ., Sez. VI, 22/7/2019, n.19696).
3.1.- Orbene, tenuto conto che dalla documentazione versata in atti (v. comunicazione CP_2 allegata al ricorso e buste paga) è emerso che effettivamente il ragazzo ha sottoscritto un contratto a tempo pieno e indeterminato presso la società “Tecno Multipast s.r.l.”, il contributo paterno al suo mantenimento e il relativo obbligo di versamento diretto posto a carico datore di lavoro del ricorrente,
“Industria Molitoria Denti s.r.l.”, va revocato a far data dal mese del deposito del ricorso, in ossequio al principio della domanda, ovvero da giugno 2024.
4.- Alla soccombenza della resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio, che ha impedito la consensualizzazione della lite, consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al vigente D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria), in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
. 5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato l'11/06/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca a decorrere dal mese di giugno 2024 l'obbligo a carico di di corrispondere alla resistente, tramite il versamento diretto Parte_1 da parte del suo datore di lavoro, “Industria Molitoria Denti s.r.l.”, il contributo al mantenimento di suo figlio Pt_2
2. condanna la resistente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi € 3.036,55, di cui € 2.759,75 pe compensi ed € 276,80 per spese, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 4 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Rosella Nocera
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6598/2024 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 788/2021 emessa il 16/02/2021, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto il 5/08/1999 con alle condizioni di cui al ricorso congiunto che prevedevano, in Controparte_1 particolare, il suo obbligo di contribuire al mantenimento dei suoi 4 figli nella misura di € 250,00 mensili per ciascuno e l'ordine di pagamento diretto a carico del suo datore di lavoro,
“Industria Molitoria Denti s.r.l.”, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2. a decorrere dal 6.02.2023 suo figlio era stato assunto con contratto a tempo Pt_2 indeterminato presso la società “Tecno Multipast s.r.l.” e percepiva circa € 1.500,00 mensili.
Tanto premesso, chiedeva che fosse disposta la revoca del contributo paterno al mantenimento di detto figlio.
Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente non si costituiva in giudizio sicché all'udienza di comparizione delle parti del 15.01.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la sua contumacia e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. interveniva in giudizio in data 3.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473-bis. 29 c.p.c. (ex art. 9 L. n. 898/70) che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantie, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici di genitori rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al momento della situazione di fatto, laddove una modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. Ancora di recente la S.C, reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenite successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/02/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/02/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della deliberazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze. (cfr. Cass.
Civ. Sez. I, 24/09/2002 n. 13863).
3.- Nel caso di specie, ai fini della modifica invocata, il ricorrente ha dedotto e provato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di suo figlio a decorrere dal Pt_2
6.02.2023.
E' noto che la permanenza dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ex art. 147 c.c. viene meno con il raggiungimento da parte di quest'ultimo dell'autosufficienza economica, ovvero quando, pur essendo stato posto nelle condizioni di rendersi autonomo, egli non ne abbia approfittato per sua colpa (cfr. Cass. Civ. 20/08/2014, n. 18076 Corte
Cass., Ord., Sez. VI, 12/4/2016, n. 7168; Cass. Civ., Sez. VI, 22/7/2019, n.19696).
3.1.- Orbene, tenuto conto che dalla documentazione versata in atti (v. comunicazione CP_2 allegata al ricorso e buste paga) è emerso che effettivamente il ragazzo ha sottoscritto un contratto a tempo pieno e indeterminato presso la società “Tecno Multipast s.r.l.”, il contributo paterno al suo mantenimento e il relativo obbligo di versamento diretto posto a carico datore di lavoro del ricorrente,
“Industria Molitoria Denti s.r.l.”, va revocato a far data dal mese del deposito del ricorso, in ossequio al principio della domanda, ovvero da giugno 2024.
4.- Alla soccombenza della resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio, che ha impedito la consensualizzazione della lite, consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al vigente D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria), in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
. 5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato l'11/06/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca a decorrere dal mese di giugno 2024 l'obbligo a carico di di corrispondere alla resistente, tramite il versamento diretto Parte_1 da parte del suo datore di lavoro, “Industria Molitoria Denti s.r.l.”, il contributo al mantenimento di suo figlio Pt_2
2. condanna la resistente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi € 3.036,55, di cui € 2.759,75 pe compensi ed € 276,80 per spese, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 4 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Rosella Nocera