Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 560/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 560/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE Controparte_1
DI BOLOGNA
RESISTENTE
Oggi 21 maggio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. CASALI in sostituzione degli avv. GIANNATTASIO ANDREA e GIANNATTASIO SALVATORE per parte ricorrente Parte_2
per parte resistente , la dr.ssa
[...] Controparte_1
BAZZONI DANIELA.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 560/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. GIANNATTASIO ANDREA e dall'Avv. GIANNATTASIO SALVATORE
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dalle dr.sse BAZZONI DANIELA, SPATAFORA ILENIA, PERICONE VALENTINA, BERTUCCELLI ELISA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: ferie – scuola
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente dipendente del resistente, quale docente, assume che CP_1
l'Amministrazione scolastica, non avrebbe monetizzato i giorni di ferie spettanti allo pagina 2 di 10 stesso e non goduti per gli anni in cui il docente aveva lavorato con contratti di supplenza fino al termine delle attività scolastiche.
In particolare, secondo la ricostruzione del ricorrente, così facendo il CP_1
avrebbe violato i principi di derivazione comunitari, così come interpretati e applicati anche dalla Suprema Corte.
Alla luce di ciò, ha chiesto di: «ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e 2023/24, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di
99,62 giorni di ferie maturate e non godute. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente Controparte_2
di corrispondere alla ricorrente la somma di € 6.280,38, oltre interessi legali
[...]
e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 99,62 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24».
L'amministrazione scolastica resistente, costituendosi, eccepiva l'infondatezza della domanda e, in ogni modo, l'erroneità dei calcoli effettuati dal ricorrente, in quanto, da un lato sarebbe maturata in parte la prescrizione quinquennale e dall'altro erroneamente la parte avrebbe computato i giorni relativi a festività soppresse, che, avendo una disciplina diversa, non sarebbero monetizzabili, così come le giornate di sospensione delle attività didattiche risultanti dai calendari scolastici della Regione.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
1) Secondo l'art. 5 co. 8 del D.L. 52/2012 «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
pagina 3 di 10 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto».
La norma, dunque, ai fini del contenimento della spesa, introduce, per i rapporti con la Pubblica Amministrazione, un principio generali di divieto di monetizzazione delle ferie, espressamente abrogando tutte le normative, legali e contrattuali, di miglior favore.
Successivamente, per il comparto scuola, ma con decorrenza dall'anno successivo, è intervenuto il disposto di cui all'art. 1 della Legge 228/2012, il quale, dopo aver previsto, al comma 54, che «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica», al successivo comma 55 introduce una modifica al co. 8 del sopra citato art. 5 del D.L. 52/2012, secondo cui «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
2) L'impianto normativo, allora, risulta chiaro nelle sue linee direttrici.
Per quanto interessa in questa sede, il personale scolastico titolare di supplenze fino al termine attività scolastiche (come il ricorrente per gli anni oggetto del presente pagina 4 di 10 giudizio) fruisce allora delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni (oltre ad un massimo di sei giorni nella restante parte dell'anno, nei limiti del consentito) e, nel caso in cui i giorni di sospensione non siano sufficienti a consentire la fruizione delle ferie, i giorni residui possono essere monetizzati.
Nel caso di specie, risulta documentato e non contestato (cfr., doc.
1.3 e 1.4, fasc. ricorrente) che la ricorrente, negli otto anni scolastici oggetto del ricorso, abbia fruito concretamente di 9 giorni di ferie, a fronte dei 179,67 giorni formalmente maturati (oltre 22 giorni di festività soppresse).
Secondo la ricostruzione del docente, pertanto, il residuo andrebbe monetizzato.
3) Il primo aspetto da considerare deve essere relativo al periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno (considerando che il ricorrente non è docente dell'infanzia, bensì di scuola secondaria).
A parere di chi scrive, non vi possono essere dubbi che lo stesso rientri a tutti gli effetti in un periodo in cui è sospesa l'attività scolastica in forza proprio del calendario scolastico, che espressamente ogni anno ne indica la fine.
La questione si sposta, allora, sulla valutazione del comportamento del lavoratore e della parte datoriale, sotto il profilo dei rispettivi obblighi circa la fruizione delle ferie.
Sotto un primo profilo, non è possibile ritenere che vi sia una automatica collocazione in ferie del docente durante i periodi di sospensione.
Infatti, ad una simile ricostruzione osta il dato letterale delle norme, nonché la banale considerazione che i giorni di sospensione possano essere superiori a quelli di ferie spettanti.
Quindi, non potendo certo procedersi ad una assegnazione automatica di un maggior numero di giorni di ferie, ne deriva la necessità di conservare, in questo caso, ad esempio, la libertà del dipendente di indicare i giorni di ferie, per tutelare così la sua autodeterminazione nella programmazione del periodo feriale.
pagina 5 di 10 Alla luce di quanto considerato, allora, il godimento delle ferie deve essere chiesto espressamente dal dipendente ed espressamente autorizzato dalla parte datoriale, circostanza che, nel caso di specie, non risulta avvenuta per le giornate indicate in ricorso.
4) La questione, si sposta allora sull'interpretazione che deve essere assegnata alle norme di settore, in una lettura che parta necessariamente dal concetto di ferie retribuite.
Tanto l'ordinamento interno, quanto quello comunitario sono improntati alla massima tutela delle ferie del lavoratore, nella consapevolezza della loro fondamentale importanza per il recupero delle energie fisiche e mentali del dipendente e nella necessità che detto recupero sia effettivo e non pregiudicato, anche in astratto, da un impianto normativo che, pure solo in potenza, ne incentivi il non godimento per ragioni economiche (come ad esempio il riconoscimento di una retribuzione troppo inferiore rispetto a quella prevista per i giorni lavorati, o come l'aspettativa di vedersi concessa un'indennità ulteriore per la mancata fruizione delle stesse).
Nel medesimo senso, però, qualsiasi divieto di monetizzazione delle ferie, deve essere calibrato sulla effettività possibilità di godere delle ferie stesse, altrimenti integrerebbe un pregiudizio contro il quale il lavoratore esposto non avrebbe alcuna difesa.
La Suprema Corte, in più occasioni ha avuto modo di rappresentare come, nel caso dei dipendenti dell'Amministrazione scolastica, il lavoratore deve essere messo nelle condizioni di comprendere in maniera indiscutibile che la mancata fruizione delle ferie comporti la perdita delle stesse (cfr., Cassazione civile sez. lav., 05/05/2022,
n.14268: «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l.
pagina 6 di 10 n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ND EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro»), principio estensibile in generale (cfr., Tribunale Roma, sez. lav., 29/09/2023,
n. 8437: «Le ferie retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore ed un correlato obbligo del datore di lavoro;
nel caso di mancata fruizione, questi deve dimostrare di aver adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie, per cui il diritto si perde solo se il datore di lavoro prova di aver invitato il lavoratore a godere delle ferie, di averlo avvisato del fatto che se non ne avesse fruito tali ferie sarebbero andate perse e nonostante ciò il lavoratore abbia volontariamente rinunciato ai riposi»).
5) Sul punto, proprio con riferimento alla pronuncia della Corte di Cassazione citata, è vero che la stessa si inserisce in uno specifico caso relativo all'anno scolastico a cavallo tra le due discipline (cfr., la sentenza in motivazione: «in sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135 del 2012, (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la L.
n. 228 del 2012, tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche
d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 54, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dal CCNL Scuola 2006/2009, art. 13, comma 9, ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente
pagina 7 di 10 alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dal 1 settembre 2013. Correttamente il giudice dell'appello ha dunque affermato che il suddetto comma 56, ha attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso;
la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, continuava, dunque, ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dal CCNL SCUOLA 2006/2009, art.
19, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute»).
Ma è altrettanto vero che la Suprema Corte espressamente sottolinea in seguito come vada «peraltro precisato che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne- e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55, - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-
570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n.
2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo».
6) Ne deriva, dunque, che, nel caso di specie, parte resistente avrebbe dovuto dimostrare di aver messo in condizione la ricorrente di chiedere le ferie entro la pagina 8 di 10 cessazione dei sui contratti, informandola compiutamente sulle conseguenze di una sua eventuale scelta di non domandarne la fruizione completa, proprio perché, secondo la Suprema Corte «Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato
e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro» (così, ancora, Cassazione civile sez. lav.,
05/05/2022, n.14268).
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento implementato dalle successive pronunce della Suprema Corte citate da parte ricorrente (Cassazione n.
8926/2024).
Peraltro, proprio in quest'ultima pronuncia evidenziata, la Corte di Cassazione prende posizione sulla monetizzazione delle festività soppresse, evidenziando come non vi siano ragioni per escluderla.
Non risulta maturata alcuna prescrizione, considerando che la notifica del ricorso nell'aprile 2025 copre anche le ferie maturate nell'a.s. 2019/2020 che terminava nel giugno 2020 e, dunque, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 6.280,38 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
Circa i giorni di sospensione dell'attività didattica, così come da calendario regionale, l'eccezione del è generica, considerando che tra dette giornate CP_1 potrebbero risultare anche le domeniche, che certamente andrebbero poi escluse dal computo e l'eccezione avrebbe necessitato di una allegazione puntuale, non emendabile oltre i termini di costituzione.
pagina 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del non svolgimento della fase istruttoria, della natura della causa e delle parti.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 6.280,38 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.400,00 per onorari, euro 118,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ove richiesta in atti.
Bologna il 21/05/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 10 di 10