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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/12/2025, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2375/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, introdotta da
AVV. in proprio (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso il proprio Studio- -OPPONENTE
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2 Parte_1 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo Studio-
-OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) - CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1
-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex artt. 170 D.P.R. n. 115/ 2002 e 15 D. Legisl. n. 150/2011 avverso il decreto della Corte d'appello di revoca dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI:
Voglia l'Ill.mo Presidente della Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accoglimento del ricorso, Voglia: ANNULLARE Il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 136 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) del 9.7.2025 comunicato dalla cancelleria in data 16.7.2025 e/o ogni atto inerente, prodromico e successivo;
e per l'effetto: Disporre sin d'ora la liquidazione delle spese di lite di secondo grado in favore dell'avv. così come già richiesta nell'istanza depositata agli Parte_1 atti, nella misura di € 1.983,00, per compenso di avvocato, già ridotto della metà per patrocinio a spese dello Stato
– contenzioso civile (art. 106 bis DPR 115/02), oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2, c.p.a. 4% o comunque nella maggiore / minor somma ritenuta di giustizia. Condannare il a rifondere all'Avv. Controparte_1 antistatario, le spese legali del presente procedimento (compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Parte_1 iva, c.p.a e rimborso di contributo unificato da € 147 e marca da bollo da € 27).”. pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. del Foro di Sondrio in proprio e, in forza di procura alla lite, in qualità di Parte_1 procuratore della sig.ra ha proposto impugnazione con ricorso ex art. 99 D.P.R. N. Parte_2
115/2002 in data 1° agosto 2025, avverso il decreto della Corte d'Appello di Milano di revoca dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato per il grado di Parte_2 giudizio d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 309/2024.
Tale decreto, notificato in data 16.7.2025, è stato emesso dal Collegio della IV Sezione civile della
Corte all'esito della camera di consiglio in data 9.7.2025; all'esito della medesima camera di
Consiglio la Corte ha emesso la sentenza n. 2149/2025 (pubblicata in data 15.7.2025), con la quale ha rigettato tutti i motivi dell'appello proposto da e avverso la Parte_3 Parte_2 sentenza del Tribunale Sondrio.
- Con la sentenza la Corte dell'appello ha confermato quanto già rilevato dal Tribunale, vale a dire in sintesi: nel caso di specie, riguardante un credito risarcitorio derivante da reato, ricorre il legittimo esperimento della cosiddetta azione revocatoria penale prevista ai sensi dell'art. 2901 c.c e dell'art. 192 c.p.; la circostanza che l'art. 189 sia stato abrogato non priverebbe di efficacia l'art. 192 c.p., giacché la Cassazione ha chiarito che: “poiché l'art. 189 c.p., è stato abrogato dall'art. 218, disp. att. c.p.p., il riferimento dell'art. 192 c.p, “ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.”, si riferisce, ora, ai crediti indicati dell'art. 316
c.p.p., commi 1 e 2, - che disciplina il sequestro conservativo – tra i quali rientrano anche quelli relativi alle obbligazioni civili derivanti dal reato” (cfr. Cass. n. 24650/2022); il secondo motivo di appello è parimenti infondato posto che in realtà i requisiti fondanti l'actio pauliana ex art. 2901 c.c., in combinato disposto con l'art. 192 c.p., risultano integrati;
in particolare, i vantano un CP_2 credito alla luce delle sentenze emesse dal Tribunale di Sondrio, la n. 433/2020 e la n. 463/2020, le quali hanno riconosciuto loro il diritto al risarcimento del danno derivante dal reato di minaccia aggravata, commesso dal Sig. in danno della Sig.ra dal reato di atti persecutori e Pt_2 CP_2 lesioni personali commessi dal Sig. e dalla Sig.ra in danno di tutti i componenti Pt_2 Per_1 del nucleo famigliare contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati anche in primo CP_2 grado, l'insorgenza di tale credito risarcitorio non va ravvisata con riferimento alla data di emissione delle sentenze di condanna, ben potendosi configurare già in un momento antecedente, secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte nelle pronunce richiamate dalle Corte d'appello; peraltro, le sentenze penali di condanna del Sig. sono state confermate in appello e i ricorsi in Pt_2
Cassazione dallo stesso proposti sono stati dichiarati inammissibili;
è pacifico l'eventus damni, posto che il Sig. in seguito alla donazione è rimasto privo di qualsivoglia bene e la Pt_2 consapevolezza del donante di privarsi dell'intero suo patrimonio in danno della garanzia patrimoniale generica è in re ipsa;
in particolare sull'appello della sig.ra la Corte ha Pt_2 osservato: “Per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico in capo al terzo, donatario, la connotazione pagina 2 di 11 di gratuità dell'atto, successivo al sorgere del credito risarcitorio, come s'è detto, esclude la necessità di accertare la scientia damni in capo alla figlia Risultano, di conseguenza, irrilevanti le istanze probatorie richieste dalla Pt_2
Sig.ra volte a suffragare l'assenza della dolosa preordinazione, che si ribadisce non è richiesta nel caso di Pt_2 specie, così come risulta privo di rilievo il fatto che il giudice tutelare abbia acconsentito alla donazione, in quanto alla base di tale decisione v'è una valutazione finalizzata a salvaguardare solamente gli interessi del minore e non certo quelli di altri soggetti.”.
****
Nel presente procedimento l'opponente Avv. ha premesso e documentato che: Pt_1
- con l'atto di citazione in appello in data 14.11.2024 la sig.ra ammessa al beneficio Parte_2 del patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 21/11/2024 per la fase d'appello- costituita col difensore l'avv. ha impugnato la sentenza n. 309/2024 R.G. del Tribunale di Sondrio;
Parte_1 la causa d'appello è stata iscritta a ruolo col Numero 3244/2024 R.G;
- il sig. padre della sig.ra anch'esso ammesso al beneficio del Parte_3 Parte_2 patrocinio a spese dello Stato per l'appello avverso la medesima sentenza, a mezzo del difensore
Avv. Valeria Morales Sosa ha impugnato la sentenza del Tribunale di Sondrio;
la causa è stata iscritta a ruolo col Numero 3197/2024;
- con provvedimento in data 17 marzo 2025 il presidente della Sezione- già Istruttore per la causa
RGN 3197/2024- ha riunito le due cause d'appello e ha fissato per i procedimenti riuniti l'udienza di comparizione in data 10 aprile 2025;
- con sentenza n. 2149/2025 la Corte ha rigettato l'appello proposto da e Parte_3 [...]
e per l'effetto ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Sondrio n. Pt_2
309/2024 e ha condannato gli appellanti a rimborsare agli appellati , Controparte_3 [...]
e le spese di lite del grado d'appello; CP_4 Controparte_5
- nella medesima camera di consiglio in data 9 luglio 2025 la Corte d'Appello, nei procedimenti riuniti R.G. 3197/2024 - R.G. 3244/2024, ha emesso a norma dell'art. 136 D.lgs 30 maggio 2002
n. 115 il decreto di revoca dell'ammissione degli appellanti e al Parte_2 Parte_3 patrocinio spese dello Stato per il grado di giudizio d'appello, motivando la revoca in relazione alla colpa grave degli appellanti e alla manifesta infondatezza dell'impugnazione.
Avverso tale decreto l'opponente Avv. in proprio e in qualità di procuratore alla lite Parte_1 della sig.ra ha proposto i seguenti motivi d'impugnazione: Parte_2
1)- Inammissibilità della revoca: la Corte d'Appello ha emesso sentenza di conferma della pronuncia di primo grado e di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio;
il provvedimento di revoca non può essere emesso finché la sentenza non è definitiva, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità citata in nota (Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 14 marzo 2025 pagina 3 di 11 n. 6817); ne consegue che il provvedimento di revoca debba essere, a sua volta, revocato per inammissibilità;
2)- Infondatezza del merito: il Tribunale accoglieva la domanda dei sigg.ri di revoca CP_2 dell'atto di donazione disposto dal sig. in favore della figlia, ai tempi minorenne, Parte_3 avente ad oggetto una modesta stalla;
la sentenza di primo grado veniva impugnata sotto diversi profili, “senza che ci sia limitati – come invece sostenuto dalla Corte d'Appello – ad una riproposizione delle medesime argomentazioni, tanto che si è precisato quali fossero i motivi d'appello, argomentando in merito”; “se l'appellante si fosse effettivamente limitato a riproporre le medesime argomentazioni, la Corte d'Appello avrebbe potuto – e dovuto – dichiarare sin da subito l'improcedibilità del gravame, senza attendere la pronuncia nel merito”; in ogni caso l'appello “è una censura in fatto e, pertanto, è evidente che siano state anche esposte nuovamente le stesse argomentazioni, seppure per una diversa rivalutazione da parte dell'Autorità di secondo grado”; la
Corte di Cassazione “ha più volte ricordato che: “La valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa è disancorata dal giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta, dovendosi la prima basare esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito (Cass.,
22/08/2017, n. 20270; Cass., Sez. 6-1, 5/6/2018, n. 21610), di conseguenza, la revoca del gratuito patrocinio deve prescindere dall'esito del giudizio di merito;
in ogni caso, “l'impugnazione non è stata proposta con colpa grave, se sol si considera quanto segue”:
• La sig.ra , ai tempi della donazione oggi revocata era minorenne. La stessa Parte_2 era pure minorenne al tempo dell'introduzione del giudizio di primo grado da parte dei sigg.ri
CP_2
• Tuttavia, ella si è vista condannare a rifondere le spese di lite di primo e di secondo grado senza che nessuna Autorità (quindi né il Tribunale né recentemente la Corte d'Appello) abbia motivato le ragioni di tale condanna, e ciò anche a fronte di un motivo esplicito in appello, qui per comodità integralmente riportato” [nel ricorso in opposizione è trascritto il terzo motivo d'appello sulla “Carenza di motivazione in ordine alla condanna alle spese in danno della sig.ra Parte_2
, qui trascritto in nota1]; “Nulla si legge, infatti, nella sentenza della Corte d'Appello che ha,
[...] di fatto, saltato a piè pari tale motivo. Codesta difesa crede che, già di per sé, quest'ultimo aspetto dovrebbe essere sufficiente per confutare la tesi della Corte circa la revoca del gratuito patrocinio per l'asserita colpa grave della sig.ra E ciò, a prescindere, dall'eventuale Parte_2 impugnazione dinanzi la Corte di Cassazione, della sentenza di primo grado”; “La sig.ra che Pt_2 aveva ricevuto in donazione una modesta stalla del valore di euro 15.000, non solo si è vista revocare tale donazione, ma per di più è stata condannata, sia in primo che secondo grado, a rifondere le spese legali dei creditori del padre, pure avendo la medesima ricevuto in donazione quanto era minorenne e con l'autorizzazione del Giudice Tutelare”.
L'opponente ha concluso sul secondo motivo d'impugnazione del decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: “Non vi è chi non veda la “beffa” di tale condanna alle spese, senza peraltro alcuna motivazione. Per di più, la revoca del gratuito patrocinio impedisce alla medesima (oggi poco più che ventenne), altresì, di valutare il ricorso in Cassazione”.
L'opponente ha quindi chiesto al Presidente della Corte d'Appello di annullare il decreto di revoca del provvedimento di ammissione dalla Sig.ra al patrocinio a spese dello Stato “e Parte_2 per l'effetto: Disporre sin d'ora la liquidazione delle spese di lite di secondo grado in favore dell'avv. così come già richiesta nell'istanza depositata agli atti, nella misura di € 1.983,00, per Parte_1 compenso di avvocato, già ridotto della metà per patrocinio a spese dello Stato – contenzioso civile
(art. 106 bis DPR 115/02), oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2, c.p.a. 4%”.
L'opponente Avv. ha instaurato il contraddittorio, nel presente procedimento, col Pt_1 [...]
, che è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza del 20 novembre 2025 il procuratore dell'opponente ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione e la Presidente delegata si è riservata di provvedere sul ricorso ex art. 15 del d.lgs.
n. 150 del 2011.
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La Presidente delegata, a scioglimento della riserva assunta in udienza, rileva che dev'essere respinta, a norma degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ed art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011,
l'opposizione proposta dall'avv. in proprio e dalla sig.ra avverso il Parte_1 Parte_2 decreto della Corte d'appello di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, per le seguenti ragioni.
Il decreto è stato emesso dalla Corte d'Appello, come previsto dall'art. 136 D.lgs 30 maggio 2002
n. 115, separatamente dalla sentenza con la quale è stato integralmente respinto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio;
con la sentenza Parte_2 Parte_3 di primo grado è stata accolta la domanda di revocatoria “penale” ex art. 192 c.p. proposta da
, e (anch'essi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
ipotesi in cui l'appello non venisse accolto nel merito, si chiede quantomeno che la sentenza venga riformata in punto spese di lite, compensando le spese di lite con gli attori, sia in primo che secondo grado. pagina 5 di 11 ammessi in primo grado al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), volta ad ottenere la dichiarazione d'inefficacia nei confronti degli attori dell'atto di donazione tra e Parte_3 la figlia minorenne all'epoca della donazione. Parte_2
Il decreto oggetto della presente opposizione è così motivato dalla Corte d'appello:
“ Premesso che…il procedimento si è concluso con sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 9/7/2025, la quale ha rigettato il gravame riconoscendo l'infondatezza dei motivi allegati…vista la sentenza di questa Corte del 9 luglio 2025 con la quale è stato respinto il gravame proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio del 3 Parte_2 Parte_3 settembre 2024 n. 309; - letto e applicato l'art. 136 D.lgs 30 maggio 2002 n. 115 REVOCA
l'ammissione degli appellanti e al patrocinio spese dello Stato per Parte_2 Parte_3 il presente grado di giudizio, considerato il rigetto del gravame per le ragioni indicate nella sentenza sopra richiamata, le quali avrebbero consentito alle parti di avvertire preventivamente l'infondatezza del gravame e così omettere di agire con colpa grave. In particolare, i motivi di gravame si sono risolti per lo più nella riproposizione tautologica delle tesi svolte in prime cure, senza preoccuparsi di contrastare le argomentazioni del primo giudice. E laddove i motivi non si sono risolti in tautologia, sono incorsi in infondatezza manifesta”.
I- Il primo motivo di opposizione è infondato.
L'opponente deduce l'inammissibilità della revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta dalla
Corte d'Appello, affermando che dall'ordinanza della Cassazione, Sezione 2 Civile, in data 14 marzo
2025 n. 6817 si desume il principio per cui il provvedimento di revoca del beneficio non possa essere emesso finché non sia definitiva la sentenza che ha ritenuto manifestamente infondata la pretesa della parte ammessa al beneficio.
Al riguardo si osserva che la predetta ordinanza della Suprema Corte n. 6817 del 14/03/2025, massimata “La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'ipotesi di rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa postula la definitività dell'accertamento giudiziale di infondatezza, sicché la predetta revoca non è legittima ove il relativo giudizio sia ancora pendente”, si riferisce espressamente alla controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale, disciplinata dal D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione abbia ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'art. 29 e art. 32, comma 1, lett. b-bis.
Nel caso di specie la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato allorquando era ancora pendente avanti la S.C.
l'impugnazione, successivamente accolta dalla Cassazione, avverso il provvedimento reso in materia di impugnazione del trasferimento di un migrante, disposto dal . Controparte_6
pagina 6 di 11 Si tratta, quindi, di una pronuncia emessa dalla Cassazione con specifico riferimento alla peculiare controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale disciplinata dal D. Lgs.
28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, caratterizzata quanto al rito dalla trattazione “in ogni grado in via d'urgenza” (art. art. 35 bis, comma 15, cit.).
Il principio enunciato nell'ordinanza della Suprema Corte n. 6817/2025 in tema di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato non sembra, quindi, potersi estendere alla diversa fattispecie decisa dalla Corte d'Appello, alla quale si riferiva il beneficio revocato, vale a dire ad una controversia civile oggetto di contenzioso ordinario. La Corte d'Appello aveva, pertanto, il potere- dovere di revocare a norma dell'art. 136 D. legisl. N. 115\2002 il provvedimento di ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza con la quale la stessa Corte ha rilevato la manifesta infondatezza della difesa dell'appellante.
D'altronde, lo stesso difensore avv. ha ritenuto di poter proporre alla Corte istanza di Pt_1 liquidazione del compenso ex artt. 82, 83 c. 3 bis e ss. DPR. 115 / 02 e DM 147/22, in data 2 luglio
2025, ancor prima di attendere la pronuncia della sentenza, in coerenza con la disciplina dell'art. 83
D legisl. N. 115\2002, secondo cui la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dev'essere effettuata dall'autorità giudiziaria “al termine di ciascuna fase o grado del processo” - e dunque senza attendere l'eventuale passaggio in giudicato del provvedimento conclusivo- a condizione che la stessa autorità giudiziaria non debba revocare il provvedimento di ammissione al beneficio in via anticipata e provvisoria - a norma dell'art. 136 d. legisl. N. 115\2002- “se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Si deve concludere che la Corte d'Appello ha esercitato tempestivamente il potere-dovere di revocare l'ammissione della Sig.ra al patrocinio a spese dello Stato a conclusione del Parte_2 grado d'appello al quale si riferiva l'ammissione provvisoria al beneficio, della parte soccombente in primo grado.
Ne consegue il rigetto del primo motivo d'opposizione al decreto di revoca del beneficio.
II- Il secondo motivo d'opposizione è infondato.
L'opponente censura il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, affermando che la Corte di Cassazione ha più volte ricordato che “La valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa è disancorata dal giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta, dovendosi la prima basare esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito
(Cass., 22/08/2017, n. 20270; Cass., Sez. 6-1, 5/6/2018, n. 21610). L'opponente asserisce che la sentenza di primo grado è stata impugnata sotto diversi profili, senza una mera riproposizione delle medesime argomentazioni svolte in primo grado, avendo l'appellante anche esposto nuovamente pagina 7 di 11 le stesse argomentazioni “seppure per una diversa rivalutazione da parte dell'Autorità di secondo grado”; in ogni caso l'impugnazione non è stata proposta con colpa grave, se si considera che la sig.ra , ai tempi della donazione oggi revocata era minorenne ed era minorenne al Parte_2 tempo dell'introduzione del giudizio di primo grado da parte dei signori tuttavia è stata CP_2 condannata a rifondere le spese di lite di primo e di secondo grado senza che neppure la Corte abbia valutato lo specifico motivo d'appello sulle spese processuali.
La Presidente delegata osserva che i precedenti giurisprudenziali citati dall'opponente (Cass.,
22/08/2017, n. 20270; Cass., Sez. 6-1, 5/6/2018, n. 21610), si riferiscono a casi di revoca del patrocinio a spese dello Stato in peculiari fattispecie concrete in materia di protezione internazionale.
Nel caso esame, circa i presupposti della revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono rilevanti i seguenti principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella motivazione della sentenza n. 4315/2020: -qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, essa non potrà avvalersi dell'originaria ammissione per proporre impugnazione (art. 120 T.U.S.G.) e sarà tenuta - a tal fine
- a proporre una nuova istanza di ammissione al patrocinio, “che dovrà essere sottoposta ad una autonoma verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per essere ammessi al beneficio, anche sotto il profilo della "non manifesta infondatezza" dell'impugnazione (Cass., Sez. 2, n. 11470 del 30/04/2019)”; l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tanto nel caso in cui sia stata disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'ordine degli avvocati quanto nel caso in cui sia stata disposta dal giudice, può essere revocata;
l'art. 136 T.U.S.G. prevede che il giudice, con apposito decreto, "deve" revocare (letteralmente «revoca») il provvedimento di ammissione al patrocinio quando: a) nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (comma 1); b) risultano insussistenti i presupposti per l'ammissione ovvero l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave
(comma 2); mentre nella prima ipotesi la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio ha efficacia ex nunc, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 136 cit. (accertata insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione; mala fede o colpa grave) la revoca ha invece efficacia ex tunc, ha cioè «efficacia retroattiva» (art. 136, comma 3), facendo così venir meno tutti gli effetti prodotti fino a quel momento dall'ammissione.
La Suprema Corte ha statuito, inoltre, che “la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comporta automaticamente la revoca "ex tunc" dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in quanto il provvedimento di revoca del beneficio, seppur pronunciato all'interno del provvedimento di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n.
115 del 2002, deve essere sempre considerato autonomo e soggetto al separato regime di pagina 8 di 11 impugnazione di cui all'art. 170 del medesimo d.P.R.; spetta, quindi, al giudice della revoca motivare autonomamente in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” (Cass.
Ordinanza n. 5459 del 18/02/2022).
La Suprema Corte ha affermato, infine, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che
“sono insussistenti i presupposti per la sua concessione, allorché, dall'esame della relativa istanza, contenente, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intende chiedere l'ammissione, risulti in concreto la manifesta infondatezza della pretesa sicché, sussistendo il requisito della colpa grave nell'avere l'interessata continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrono i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione (Ordinanza n. 26060/2018: la S.C. ha ravvisato la colpa grave nel fatto che l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria, fosse stata fondata esclusivamente su elementi insuscettibili da soli di condurre all'esito positivo della lite).
Nel caso in esame la Corte d'Appello ha correttamente applicato i predetti principi, valutando nel separato decreto emesso a norma dell'art. 136 D. legisl. N 115\2002, come ragioni di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la manifesta infondatezza dei motivi del gravame, già evidenziata nella sentenza di rigetto dell'appello richiamata nel decreto e la conseguenza colpa grave dell'appellante per non aver omesso di proporre il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio sulla base di motivi “che si sono risolti per lo più nella riproposizione tautologica delle tesi svolte in prime cure, senza preoccuparsi di contrastare le argomentazioni del primo giudice. E laddove i motivi non si sono risolti in tautologia, sono incorsi in infondatezza manifesta”.
In concreto, la valutazione espressa dalla Corte d'Appello nel decreto opposto dev'essere confermata alla luce del confronto tra l'atto di appello e la sentenza della Corte prodotti dall'apponente e la sentenza del Tribunale di Sondrio, acquisita dalla Presidente delegata tramite la
Cancelleria della Sezione IV a norma dell'art. 15, V comma, D. legisl. N. 150\2011- art. 170 D. legisl. N. 115\2002.
Come ha evidenziato in sentenza la Corte d'Appello, il Tribunale ha considerato e ritenuto infondati- con puntuale ed approfondita motivazione in fatto e in diritto- tutti gli argomenti difensivi svolti dai convenuti e i convenuti ai fini del rigetto delle Parte_3 Parte_2 domande attoree di revocatoria della donazione, avevano sostenuto già in primo grado: che l'art. 192 c.p. fosse inapplicabile al caso di specie, che mancassero i requisiti richiesti per poter revocare l'atto di donazione ai sensi dell'art. 2901 c.c., che l'atto di donazione era stato precedentemente autorizzato dal giudice tutelare in favore della minore Parte_2
pagina 9 di 11 Nonostante la puntuale motivazione della sentenza del Tribunale, gli appellanti hanno proposto impugnazione, limitandosi a reiterare i medesimi motivi fatti valere in primo grado (erronea applicazione dell'art. 192 c.p., per intervenuta abrogazione dell'art. 189 in esso contenuto, erronea valutazione dei requisiti richiesti ex art. 2901 c.c.), senza in alcun modo contrastare gli argomenti esposti dal Tribunale.
La Corte d'appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, evidenziando le ragioni per le quali risultavano del tutto infondati gli argomenti difensivi della pedissequamente Parte_2 reiteratati nell'atto di appello- per le medesime ragioni esposte dal primo Giudice.
A smentire la manifesta infondatezza dei motivi d'appello della non vale, poi, Pt_2
l'osservazione dell'opponente secondo cui la Corte d'Appello “avrebbe potuto – e dovuto – dichiarare sin da subito l'improcedibilità del gravame, senza attendere la pronuncia nel merito”, considerato che disciplina del filtro d'inammissibilità dell'appello di cui all'art. 348 bis cpc (alla quale sembra far riferimento l'opponente) è stata modificata a seguito della riforma.
Parimenti irrilevante è l'argomento ribadito dall'opponente in merito alla minore età di
[...] all'epoca della donazione oggetto di revocatoria e al tempo dell'introduzione del giudizio Pt_2 di primo grado, già infondatamente esposto in primo grado e ribadito in appello anche ai fini dell'ammissione delle prove testimoniali e della riforma della statuizione di condanna della Pt_2 alle spese processuali.
Sul punto il Tribunale di Como ha rilevato circa la difesa di minorenne all'epoca Parte_2 della donazione e divenuta maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado: “Ancora, inconferente risulta il richiamo al fatto che la donazione sia stata autorizzata dal Giudice Tutelare, la cui verifica si limita alla tutela dell'interesse del minore e non si estende a quello portato da soggetti diversi, dei quali potrebbe non essere nemmeno a conoscenza;
la Corte d'appello a propria ha osservato: “Per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico in capo al terzo, donatario, la connotazione di gratuità dell'atto, successivo al sorgere del credito risarcitorio, come s'è detto, esclude la necessità di accertare la scientia damni in capo alla figlia . Risultano, di conseguenza, irrilevanti le istanze probatorie Pt_2 richieste dalla Sig.ra volte a suffragare l'assenza della dolosa preordinazione, che si ribadisce non è richiesta Pt_2 nel caso di specie, così come risulta privo di rilievo il fatto che il giudice tutelare abbia acconsentito alla donazione, in quanto alla base di tale decisione v'è una valutazione finalizzata a salvaguardare solamente gli interessi del minore
e non certo quelli di altri soggetti.
Si osserva, inoltre, che è manifestamente infondata altresì la pretesa dell'appellante di ottenere in appello la riforma della statuizione di condanna alle spese di lite, essendo palesemente irrilevante rispetto al criterio della soccombenza nel processo applicato ex art. 91 cpc sia dal Tribunale, sia dalla Corte, il fatto che all'epoca della donazione fosse minorenne e che la donazione Parte_2 fosse stata autorizzata dal giudice tutelare. pagina 10 di 11 Si deve confermare, quindi, la valutazione espressa dalla Corte- ai fini della revoca del beneficio ex art. 136 D. Legisl. N. 115\2002- circa la manifesta infondatezza dei motivi d'appello di
[...]
la colpa grave dell'appellante che ha fondato i motivi d'impugnazione avverso la sentenza Pt_2 del Tribunale di Como su argomenti palesemente insuscettibili di condurre all'esito positivo del giudizio.
****
Da tutto quanto rilevato consegue il rigetto dell'opposizione proposta della Sig.ra
[...]
rappresentata nel presente procedimento dall'Avv. in forza di procura alla Pt_2 Parte_1 lite, avverso il decreto della Corte d'Appello di revoca dell'ammissione al patrocinio spese dello
Stato.
III)- Da ciò consegue altresì il rigetto dell'opposizione dell'Avv. formulata in Parte_1 proprio al fine di ottenere ex art. 83, comma 2, D. Legisl. N. 115\2002 la liquidazione del compenso professionale a carico dell'Erario per l'attività svolta nel giudizio d'appello, ragione questa che è assorbente rispetto al rilievo dell'inammissibilità dell'istanza proposta dal difensore ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (Cass.
Ordinanza n. 14177 del 27/05/2025).
IV)- Il non si è costituito nel presente procedimento e, pertanto, non Controparte_1 dev'essere emessa a carico dell'opponente statuizione di condanna a spese processuali.
P.Q.M.
La Presidente delegata della Corte d'Appello, visti gli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011- art. 281 undecies ss. c.p.c.:
1- Respinge l'opposizione proposta dalla Sig.ra e dall'Avv. in proprio, Parte_2 Parte_1 avverso il decreto della Corte d'Appello di revoca dell'ammissione di al patrocinio Parte_2
a spese dello Stato;
2- Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 si dà dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento a cura degli opponenti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co.
1-bis dell'art. 13 cit.
Milano, in data 6 dicembre 2025.
Presidente delegata
MA TE
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “III. Motivo: Carenza di motivazione in ordine alla condanna alle spese in danno della sig.ra : Il Parte_2 Tribunale, accogliendo la domanda di revocatoria penale, ha condannato i convenuti sig. e la Parte_3 figlia al pagamento delle spese di lite, per euro 5.077,00 oltre accessori di legge, e così per una somma Pt_2 complessiva pari ad oltre euro 7.000,00, in solido tra loro. Si crede, tuttavia, che il Giudice non abbia tenuto in considerazione la particolare situazione della sig.ra , la quale non può essere considerata alla Parte_2 stregua di un generico “terzo acquirente”, convenuto soccombente. La stessa, infatti, è stata condannata a rifondere le spese di lite in favore degli attori in relazione a decisioni prese da terzi (posto che la medesima era minorenne ai tempi della donazione, è indubbio che ella non avesse avuto alcun potere decisionale, tanto che la donazione è stata accettata in virtù di un provvedimento autorizzativo da parte del Giudice Tutelare). La sig.ra
che dunque non ha preso parte ad alcuna decisione, non solo, a distanza di alcuni anni, si vede Pt_2
“spogliare” dei beni ricevuti in donazione, ma si trova pure costretta, poco più che ventenne e fresca di studi liceali, priva di occupazione, a dover sobbarcarsi il pagamento il pagamento di oltre 7.000 euro. Nella denegata pagina 4 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, introdotta da
AVV. in proprio (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso il proprio Studio- -OPPONENTE
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2 Parte_1 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo Studio-
-OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) - CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1
-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex artt. 170 D.P.R. n. 115/ 2002 e 15 D. Legisl. n. 150/2011 avverso il decreto della Corte d'appello di revoca dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI:
Voglia l'Ill.mo Presidente della Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accoglimento del ricorso, Voglia: ANNULLARE Il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 136 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) del 9.7.2025 comunicato dalla cancelleria in data 16.7.2025 e/o ogni atto inerente, prodromico e successivo;
e per l'effetto: Disporre sin d'ora la liquidazione delle spese di lite di secondo grado in favore dell'avv. così come già richiesta nell'istanza depositata agli Parte_1 atti, nella misura di € 1.983,00, per compenso di avvocato, già ridotto della metà per patrocinio a spese dello Stato
– contenzioso civile (art. 106 bis DPR 115/02), oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2, c.p.a. 4% o comunque nella maggiore / minor somma ritenuta di giustizia. Condannare il a rifondere all'Avv. Controparte_1 antistatario, le spese legali del presente procedimento (compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Parte_1 iva, c.p.a e rimborso di contributo unificato da € 147 e marca da bollo da € 27).”. pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. del Foro di Sondrio in proprio e, in forza di procura alla lite, in qualità di Parte_1 procuratore della sig.ra ha proposto impugnazione con ricorso ex art. 99 D.P.R. N. Parte_2
115/2002 in data 1° agosto 2025, avverso il decreto della Corte d'Appello di Milano di revoca dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato per il grado di Parte_2 giudizio d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 309/2024.
Tale decreto, notificato in data 16.7.2025, è stato emesso dal Collegio della IV Sezione civile della
Corte all'esito della camera di consiglio in data 9.7.2025; all'esito della medesima camera di
Consiglio la Corte ha emesso la sentenza n. 2149/2025 (pubblicata in data 15.7.2025), con la quale ha rigettato tutti i motivi dell'appello proposto da e avverso la Parte_3 Parte_2 sentenza del Tribunale Sondrio.
- Con la sentenza la Corte dell'appello ha confermato quanto già rilevato dal Tribunale, vale a dire in sintesi: nel caso di specie, riguardante un credito risarcitorio derivante da reato, ricorre il legittimo esperimento della cosiddetta azione revocatoria penale prevista ai sensi dell'art. 2901 c.c e dell'art. 192 c.p.; la circostanza che l'art. 189 sia stato abrogato non priverebbe di efficacia l'art. 192 c.p., giacché la Cassazione ha chiarito che: “poiché l'art. 189 c.p., è stato abrogato dall'art. 218, disp. att. c.p.p., il riferimento dell'art. 192 c.p, “ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.”, si riferisce, ora, ai crediti indicati dell'art. 316
c.p.p., commi 1 e 2, - che disciplina il sequestro conservativo – tra i quali rientrano anche quelli relativi alle obbligazioni civili derivanti dal reato” (cfr. Cass. n. 24650/2022); il secondo motivo di appello è parimenti infondato posto che in realtà i requisiti fondanti l'actio pauliana ex art. 2901 c.c., in combinato disposto con l'art. 192 c.p., risultano integrati;
in particolare, i vantano un CP_2 credito alla luce delle sentenze emesse dal Tribunale di Sondrio, la n. 433/2020 e la n. 463/2020, le quali hanno riconosciuto loro il diritto al risarcimento del danno derivante dal reato di minaccia aggravata, commesso dal Sig. in danno della Sig.ra dal reato di atti persecutori e Pt_2 CP_2 lesioni personali commessi dal Sig. e dalla Sig.ra in danno di tutti i componenti Pt_2 Per_1 del nucleo famigliare contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati anche in primo CP_2 grado, l'insorgenza di tale credito risarcitorio non va ravvisata con riferimento alla data di emissione delle sentenze di condanna, ben potendosi configurare già in un momento antecedente, secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte nelle pronunce richiamate dalle Corte d'appello; peraltro, le sentenze penali di condanna del Sig. sono state confermate in appello e i ricorsi in Pt_2
Cassazione dallo stesso proposti sono stati dichiarati inammissibili;
è pacifico l'eventus damni, posto che il Sig. in seguito alla donazione è rimasto privo di qualsivoglia bene e la Pt_2 consapevolezza del donante di privarsi dell'intero suo patrimonio in danno della garanzia patrimoniale generica è in re ipsa;
in particolare sull'appello della sig.ra la Corte ha Pt_2 osservato: “Per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico in capo al terzo, donatario, la connotazione pagina 2 di 11 di gratuità dell'atto, successivo al sorgere del credito risarcitorio, come s'è detto, esclude la necessità di accertare la scientia damni in capo alla figlia Risultano, di conseguenza, irrilevanti le istanze probatorie richieste dalla Pt_2
Sig.ra volte a suffragare l'assenza della dolosa preordinazione, che si ribadisce non è richiesta nel caso di Pt_2 specie, così come risulta privo di rilievo il fatto che il giudice tutelare abbia acconsentito alla donazione, in quanto alla base di tale decisione v'è una valutazione finalizzata a salvaguardare solamente gli interessi del minore e non certo quelli di altri soggetti.”.
****
Nel presente procedimento l'opponente Avv. ha premesso e documentato che: Pt_1
- con l'atto di citazione in appello in data 14.11.2024 la sig.ra ammessa al beneficio Parte_2 del patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 21/11/2024 per la fase d'appello- costituita col difensore l'avv. ha impugnato la sentenza n. 309/2024 R.G. del Tribunale di Sondrio;
Parte_1 la causa d'appello è stata iscritta a ruolo col Numero 3244/2024 R.G;
- il sig. padre della sig.ra anch'esso ammesso al beneficio del Parte_3 Parte_2 patrocinio a spese dello Stato per l'appello avverso la medesima sentenza, a mezzo del difensore
Avv. Valeria Morales Sosa ha impugnato la sentenza del Tribunale di Sondrio;
la causa è stata iscritta a ruolo col Numero 3197/2024;
- con provvedimento in data 17 marzo 2025 il presidente della Sezione- già Istruttore per la causa
RGN 3197/2024- ha riunito le due cause d'appello e ha fissato per i procedimenti riuniti l'udienza di comparizione in data 10 aprile 2025;
- con sentenza n. 2149/2025 la Corte ha rigettato l'appello proposto da e Parte_3 [...]
e per l'effetto ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Sondrio n. Pt_2
309/2024 e ha condannato gli appellanti a rimborsare agli appellati , Controparte_3 [...]
e le spese di lite del grado d'appello; CP_4 Controparte_5
- nella medesima camera di consiglio in data 9 luglio 2025 la Corte d'Appello, nei procedimenti riuniti R.G. 3197/2024 - R.G. 3244/2024, ha emesso a norma dell'art. 136 D.lgs 30 maggio 2002
n. 115 il decreto di revoca dell'ammissione degli appellanti e al Parte_2 Parte_3 patrocinio spese dello Stato per il grado di giudizio d'appello, motivando la revoca in relazione alla colpa grave degli appellanti e alla manifesta infondatezza dell'impugnazione.
Avverso tale decreto l'opponente Avv. in proprio e in qualità di procuratore alla lite Parte_1 della sig.ra ha proposto i seguenti motivi d'impugnazione: Parte_2
1)- Inammissibilità della revoca: la Corte d'Appello ha emesso sentenza di conferma della pronuncia di primo grado e di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio;
il provvedimento di revoca non può essere emesso finché la sentenza non è definitiva, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità citata in nota (Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 14 marzo 2025 pagina 3 di 11 n. 6817); ne consegue che il provvedimento di revoca debba essere, a sua volta, revocato per inammissibilità;
2)- Infondatezza del merito: il Tribunale accoglieva la domanda dei sigg.ri di revoca CP_2 dell'atto di donazione disposto dal sig. in favore della figlia, ai tempi minorenne, Parte_3 avente ad oggetto una modesta stalla;
la sentenza di primo grado veniva impugnata sotto diversi profili, “senza che ci sia limitati – come invece sostenuto dalla Corte d'Appello – ad una riproposizione delle medesime argomentazioni, tanto che si è precisato quali fossero i motivi d'appello, argomentando in merito”; “se l'appellante si fosse effettivamente limitato a riproporre le medesime argomentazioni, la Corte d'Appello avrebbe potuto – e dovuto – dichiarare sin da subito l'improcedibilità del gravame, senza attendere la pronuncia nel merito”; in ogni caso l'appello “è una censura in fatto e, pertanto, è evidente che siano state anche esposte nuovamente le stesse argomentazioni, seppure per una diversa rivalutazione da parte dell'Autorità di secondo grado”; la
Corte di Cassazione “ha più volte ricordato che: “La valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa è disancorata dal giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta, dovendosi la prima basare esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito (Cass.,
22/08/2017, n. 20270; Cass., Sez. 6-1, 5/6/2018, n. 21610), di conseguenza, la revoca del gratuito patrocinio deve prescindere dall'esito del giudizio di merito;
in ogni caso, “l'impugnazione non è stata proposta con colpa grave, se sol si considera quanto segue”:
• La sig.ra , ai tempi della donazione oggi revocata era minorenne. La stessa Parte_2 era pure minorenne al tempo dell'introduzione del giudizio di primo grado da parte dei sigg.ri
CP_2
• Tuttavia, ella si è vista condannare a rifondere le spese di lite di primo e di secondo grado senza che nessuna Autorità (quindi né il Tribunale né recentemente la Corte d'Appello) abbia motivato le ragioni di tale condanna, e ciò anche a fronte di un motivo esplicito in appello, qui per comodità integralmente riportato” [nel ricorso in opposizione è trascritto il terzo motivo d'appello sulla “Carenza di motivazione in ordine alla condanna alle spese in danno della sig.ra Parte_2
, qui trascritto in nota1]; “Nulla si legge, infatti, nella sentenza della Corte d'Appello che ha,
[...] di fatto, saltato a piè pari tale motivo. Codesta difesa crede che, già di per sé, quest'ultimo aspetto dovrebbe essere sufficiente per confutare la tesi della Corte circa la revoca del gratuito patrocinio per l'asserita colpa grave della sig.ra E ciò, a prescindere, dall'eventuale Parte_2 impugnazione dinanzi la Corte di Cassazione, della sentenza di primo grado”; “La sig.ra che Pt_2 aveva ricevuto in donazione una modesta stalla del valore di euro 15.000, non solo si è vista revocare tale donazione, ma per di più è stata condannata, sia in primo che secondo grado, a rifondere le spese legali dei creditori del padre, pure avendo la medesima ricevuto in donazione quanto era minorenne e con l'autorizzazione del Giudice Tutelare”.
L'opponente ha concluso sul secondo motivo d'impugnazione del decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: “Non vi è chi non veda la “beffa” di tale condanna alle spese, senza peraltro alcuna motivazione. Per di più, la revoca del gratuito patrocinio impedisce alla medesima (oggi poco più che ventenne), altresì, di valutare il ricorso in Cassazione”.
L'opponente ha quindi chiesto al Presidente della Corte d'Appello di annullare il decreto di revoca del provvedimento di ammissione dalla Sig.ra al patrocinio a spese dello Stato “e Parte_2 per l'effetto: Disporre sin d'ora la liquidazione delle spese di lite di secondo grado in favore dell'avv. così come già richiesta nell'istanza depositata agli atti, nella misura di € 1.983,00, per Parte_1 compenso di avvocato, già ridotto della metà per patrocinio a spese dello Stato – contenzioso civile
(art. 106 bis DPR 115/02), oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2, c.p.a. 4%”.
L'opponente Avv. ha instaurato il contraddittorio, nel presente procedimento, col Pt_1 [...]
, che è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza del 20 novembre 2025 il procuratore dell'opponente ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione e la Presidente delegata si è riservata di provvedere sul ricorso ex art. 15 del d.lgs.
n. 150 del 2011.
****
La Presidente delegata, a scioglimento della riserva assunta in udienza, rileva che dev'essere respinta, a norma degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ed art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011,
l'opposizione proposta dall'avv. in proprio e dalla sig.ra avverso il Parte_1 Parte_2 decreto della Corte d'appello di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, per le seguenti ragioni.
Il decreto è stato emesso dalla Corte d'Appello, come previsto dall'art. 136 D.lgs 30 maggio 2002
n. 115, separatamente dalla sentenza con la quale è stato integralmente respinto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio;
con la sentenza Parte_2 Parte_3 di primo grado è stata accolta la domanda di revocatoria “penale” ex art. 192 c.p. proposta da
, e (anch'essi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
ipotesi in cui l'appello non venisse accolto nel merito, si chiede quantomeno che la sentenza venga riformata in punto spese di lite, compensando le spese di lite con gli attori, sia in primo che secondo grado. pagina 5 di 11 ammessi in primo grado al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), volta ad ottenere la dichiarazione d'inefficacia nei confronti degli attori dell'atto di donazione tra e Parte_3 la figlia minorenne all'epoca della donazione. Parte_2
Il decreto oggetto della presente opposizione è così motivato dalla Corte d'appello:
“ Premesso che…il procedimento si è concluso con sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 9/7/2025, la quale ha rigettato il gravame riconoscendo l'infondatezza dei motivi allegati…vista la sentenza di questa Corte del 9 luglio 2025 con la quale è stato respinto il gravame proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio del 3 Parte_2 Parte_3 settembre 2024 n. 309; - letto e applicato l'art. 136 D.lgs 30 maggio 2002 n. 115 REVOCA
l'ammissione degli appellanti e al patrocinio spese dello Stato per Parte_2 Parte_3 il presente grado di giudizio, considerato il rigetto del gravame per le ragioni indicate nella sentenza sopra richiamata, le quali avrebbero consentito alle parti di avvertire preventivamente l'infondatezza del gravame e così omettere di agire con colpa grave. In particolare, i motivi di gravame si sono risolti per lo più nella riproposizione tautologica delle tesi svolte in prime cure, senza preoccuparsi di contrastare le argomentazioni del primo giudice. E laddove i motivi non si sono risolti in tautologia, sono incorsi in infondatezza manifesta”.
I- Il primo motivo di opposizione è infondato.
L'opponente deduce l'inammissibilità della revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta dalla
Corte d'Appello, affermando che dall'ordinanza della Cassazione, Sezione 2 Civile, in data 14 marzo
2025 n. 6817 si desume il principio per cui il provvedimento di revoca del beneficio non possa essere emesso finché non sia definitiva la sentenza che ha ritenuto manifestamente infondata la pretesa della parte ammessa al beneficio.
Al riguardo si osserva che la predetta ordinanza della Suprema Corte n. 6817 del 14/03/2025, massimata “La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'ipotesi di rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa postula la definitività dell'accertamento giudiziale di infondatezza, sicché la predetta revoca non è legittima ove il relativo giudizio sia ancora pendente”, si riferisce espressamente alla controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale, disciplinata dal D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione abbia ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'art. 29 e art. 32, comma 1, lett. b-bis.
Nel caso di specie la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato allorquando era ancora pendente avanti la S.C.
l'impugnazione, successivamente accolta dalla Cassazione, avverso il provvedimento reso in materia di impugnazione del trasferimento di un migrante, disposto dal . Controparte_6
pagina 6 di 11 Si tratta, quindi, di una pronuncia emessa dalla Cassazione con specifico riferimento alla peculiare controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale disciplinata dal D. Lgs.
28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, caratterizzata quanto al rito dalla trattazione “in ogni grado in via d'urgenza” (art. art. 35 bis, comma 15, cit.).
Il principio enunciato nell'ordinanza della Suprema Corte n. 6817/2025 in tema di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato non sembra, quindi, potersi estendere alla diversa fattispecie decisa dalla Corte d'Appello, alla quale si riferiva il beneficio revocato, vale a dire ad una controversia civile oggetto di contenzioso ordinario. La Corte d'Appello aveva, pertanto, il potere- dovere di revocare a norma dell'art. 136 D. legisl. N. 115\2002 il provvedimento di ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza con la quale la stessa Corte ha rilevato la manifesta infondatezza della difesa dell'appellante.
D'altronde, lo stesso difensore avv. ha ritenuto di poter proporre alla Corte istanza di Pt_1 liquidazione del compenso ex artt. 82, 83 c. 3 bis e ss. DPR. 115 / 02 e DM 147/22, in data 2 luglio
2025, ancor prima di attendere la pronuncia della sentenza, in coerenza con la disciplina dell'art. 83
D legisl. N. 115\2002, secondo cui la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dev'essere effettuata dall'autorità giudiziaria “al termine di ciascuna fase o grado del processo” - e dunque senza attendere l'eventuale passaggio in giudicato del provvedimento conclusivo- a condizione che la stessa autorità giudiziaria non debba revocare il provvedimento di ammissione al beneficio in via anticipata e provvisoria - a norma dell'art. 136 d. legisl. N. 115\2002- “se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Si deve concludere che la Corte d'Appello ha esercitato tempestivamente il potere-dovere di revocare l'ammissione della Sig.ra al patrocinio a spese dello Stato a conclusione del Parte_2 grado d'appello al quale si riferiva l'ammissione provvisoria al beneficio, della parte soccombente in primo grado.
Ne consegue il rigetto del primo motivo d'opposizione al decreto di revoca del beneficio.
II- Il secondo motivo d'opposizione è infondato.
L'opponente censura il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, affermando che la Corte di Cassazione ha più volte ricordato che “La valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa è disancorata dal giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta, dovendosi la prima basare esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito
(Cass., 22/08/2017, n. 20270; Cass., Sez. 6-1, 5/6/2018, n. 21610). L'opponente asserisce che la sentenza di primo grado è stata impugnata sotto diversi profili, senza una mera riproposizione delle medesime argomentazioni svolte in primo grado, avendo l'appellante anche esposto nuovamente pagina 7 di 11 le stesse argomentazioni “seppure per una diversa rivalutazione da parte dell'Autorità di secondo grado”; in ogni caso l'impugnazione non è stata proposta con colpa grave, se si considera che la sig.ra , ai tempi della donazione oggi revocata era minorenne ed era minorenne al Parte_2 tempo dell'introduzione del giudizio di primo grado da parte dei signori tuttavia è stata CP_2 condannata a rifondere le spese di lite di primo e di secondo grado senza che neppure la Corte abbia valutato lo specifico motivo d'appello sulle spese processuali.
La Presidente delegata osserva che i precedenti giurisprudenziali citati dall'opponente (Cass.,
22/08/2017, n. 20270; Cass., Sez. 6-1, 5/6/2018, n. 21610), si riferiscono a casi di revoca del patrocinio a spese dello Stato in peculiari fattispecie concrete in materia di protezione internazionale.
Nel caso esame, circa i presupposti della revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono rilevanti i seguenti principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella motivazione della sentenza n. 4315/2020: -qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, essa non potrà avvalersi dell'originaria ammissione per proporre impugnazione (art. 120 T.U.S.G.) e sarà tenuta - a tal fine
- a proporre una nuova istanza di ammissione al patrocinio, “che dovrà essere sottoposta ad una autonoma verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per essere ammessi al beneficio, anche sotto il profilo della "non manifesta infondatezza" dell'impugnazione (Cass., Sez. 2, n. 11470 del 30/04/2019)”; l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tanto nel caso in cui sia stata disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'ordine degli avvocati quanto nel caso in cui sia stata disposta dal giudice, può essere revocata;
l'art. 136 T.U.S.G. prevede che il giudice, con apposito decreto, "deve" revocare (letteralmente «revoca») il provvedimento di ammissione al patrocinio quando: a) nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (comma 1); b) risultano insussistenti i presupposti per l'ammissione ovvero l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave
(comma 2); mentre nella prima ipotesi la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio ha efficacia ex nunc, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 136 cit. (accertata insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione; mala fede o colpa grave) la revoca ha invece efficacia ex tunc, ha cioè «efficacia retroattiva» (art. 136, comma 3), facendo così venir meno tutti gli effetti prodotti fino a quel momento dall'ammissione.
La Suprema Corte ha statuito, inoltre, che “la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comporta automaticamente la revoca "ex tunc" dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, in quanto il provvedimento di revoca del beneficio, seppur pronunciato all'interno del provvedimento di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n.
115 del 2002, deve essere sempre considerato autonomo e soggetto al separato regime di pagina 8 di 11 impugnazione di cui all'art. 170 del medesimo d.P.R.; spetta, quindi, al giudice della revoca motivare autonomamente in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” (Cass.
Ordinanza n. 5459 del 18/02/2022).
La Suprema Corte ha affermato, infine, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che
“sono insussistenti i presupposti per la sua concessione, allorché, dall'esame della relativa istanza, contenente, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intende chiedere l'ammissione, risulti in concreto la manifesta infondatezza della pretesa sicché, sussistendo il requisito della colpa grave nell'avere l'interessata continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrono i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione (Ordinanza n. 26060/2018: la S.C. ha ravvisato la colpa grave nel fatto che l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria, fosse stata fondata esclusivamente su elementi insuscettibili da soli di condurre all'esito positivo della lite).
Nel caso in esame la Corte d'Appello ha correttamente applicato i predetti principi, valutando nel separato decreto emesso a norma dell'art. 136 D. legisl. N 115\2002, come ragioni di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la manifesta infondatezza dei motivi del gravame, già evidenziata nella sentenza di rigetto dell'appello richiamata nel decreto e la conseguenza colpa grave dell'appellante per non aver omesso di proporre il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio sulla base di motivi “che si sono risolti per lo più nella riproposizione tautologica delle tesi svolte in prime cure, senza preoccuparsi di contrastare le argomentazioni del primo giudice. E laddove i motivi non si sono risolti in tautologia, sono incorsi in infondatezza manifesta”.
In concreto, la valutazione espressa dalla Corte d'Appello nel decreto opposto dev'essere confermata alla luce del confronto tra l'atto di appello e la sentenza della Corte prodotti dall'apponente e la sentenza del Tribunale di Sondrio, acquisita dalla Presidente delegata tramite la
Cancelleria della Sezione IV a norma dell'art. 15, V comma, D. legisl. N. 150\2011- art. 170 D. legisl. N. 115\2002.
Come ha evidenziato in sentenza la Corte d'Appello, il Tribunale ha considerato e ritenuto infondati- con puntuale ed approfondita motivazione in fatto e in diritto- tutti gli argomenti difensivi svolti dai convenuti e i convenuti ai fini del rigetto delle Parte_3 Parte_2 domande attoree di revocatoria della donazione, avevano sostenuto già in primo grado: che l'art. 192 c.p. fosse inapplicabile al caso di specie, che mancassero i requisiti richiesti per poter revocare l'atto di donazione ai sensi dell'art. 2901 c.c., che l'atto di donazione era stato precedentemente autorizzato dal giudice tutelare in favore della minore Parte_2
pagina 9 di 11 Nonostante la puntuale motivazione della sentenza del Tribunale, gli appellanti hanno proposto impugnazione, limitandosi a reiterare i medesimi motivi fatti valere in primo grado (erronea applicazione dell'art. 192 c.p., per intervenuta abrogazione dell'art. 189 in esso contenuto, erronea valutazione dei requisiti richiesti ex art. 2901 c.c.), senza in alcun modo contrastare gli argomenti esposti dal Tribunale.
La Corte d'appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, evidenziando le ragioni per le quali risultavano del tutto infondati gli argomenti difensivi della pedissequamente Parte_2 reiteratati nell'atto di appello- per le medesime ragioni esposte dal primo Giudice.
A smentire la manifesta infondatezza dei motivi d'appello della non vale, poi, Pt_2
l'osservazione dell'opponente secondo cui la Corte d'Appello “avrebbe potuto – e dovuto – dichiarare sin da subito l'improcedibilità del gravame, senza attendere la pronuncia nel merito”, considerato che disciplina del filtro d'inammissibilità dell'appello di cui all'art. 348 bis cpc (alla quale sembra far riferimento l'opponente) è stata modificata a seguito della riforma.
Parimenti irrilevante è l'argomento ribadito dall'opponente in merito alla minore età di
[...] all'epoca della donazione oggetto di revocatoria e al tempo dell'introduzione del giudizio Pt_2 di primo grado, già infondatamente esposto in primo grado e ribadito in appello anche ai fini dell'ammissione delle prove testimoniali e della riforma della statuizione di condanna della Pt_2 alle spese processuali.
Sul punto il Tribunale di Como ha rilevato circa la difesa di minorenne all'epoca Parte_2 della donazione e divenuta maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado: “Ancora, inconferente risulta il richiamo al fatto che la donazione sia stata autorizzata dal Giudice Tutelare, la cui verifica si limita alla tutela dell'interesse del minore e non si estende a quello portato da soggetti diversi, dei quali potrebbe non essere nemmeno a conoscenza;
la Corte d'appello a propria ha osservato: “Per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico in capo al terzo, donatario, la connotazione di gratuità dell'atto, successivo al sorgere del credito risarcitorio, come s'è detto, esclude la necessità di accertare la scientia damni in capo alla figlia . Risultano, di conseguenza, irrilevanti le istanze probatorie Pt_2 richieste dalla Sig.ra volte a suffragare l'assenza della dolosa preordinazione, che si ribadisce non è richiesta Pt_2 nel caso di specie, così come risulta privo di rilievo il fatto che il giudice tutelare abbia acconsentito alla donazione, in quanto alla base di tale decisione v'è una valutazione finalizzata a salvaguardare solamente gli interessi del minore
e non certo quelli di altri soggetti.
Si osserva, inoltre, che è manifestamente infondata altresì la pretesa dell'appellante di ottenere in appello la riforma della statuizione di condanna alle spese di lite, essendo palesemente irrilevante rispetto al criterio della soccombenza nel processo applicato ex art. 91 cpc sia dal Tribunale, sia dalla Corte, il fatto che all'epoca della donazione fosse minorenne e che la donazione Parte_2 fosse stata autorizzata dal giudice tutelare. pagina 10 di 11 Si deve confermare, quindi, la valutazione espressa dalla Corte- ai fini della revoca del beneficio ex art. 136 D. Legisl. N. 115\2002- circa la manifesta infondatezza dei motivi d'appello di
[...]
la colpa grave dell'appellante che ha fondato i motivi d'impugnazione avverso la sentenza Pt_2 del Tribunale di Como su argomenti palesemente insuscettibili di condurre all'esito positivo del giudizio.
****
Da tutto quanto rilevato consegue il rigetto dell'opposizione proposta della Sig.ra
[...]
rappresentata nel presente procedimento dall'Avv. in forza di procura alla Pt_2 Parte_1 lite, avverso il decreto della Corte d'Appello di revoca dell'ammissione al patrocinio spese dello
Stato.
III)- Da ciò consegue altresì il rigetto dell'opposizione dell'Avv. formulata in Parte_1 proprio al fine di ottenere ex art. 83, comma 2, D. Legisl. N. 115\2002 la liquidazione del compenso professionale a carico dell'Erario per l'attività svolta nel giudizio d'appello, ragione questa che è assorbente rispetto al rilievo dell'inammissibilità dell'istanza proposta dal difensore ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (Cass.
Ordinanza n. 14177 del 27/05/2025).
IV)- Il non si è costituito nel presente procedimento e, pertanto, non Controparte_1 dev'essere emessa a carico dell'opponente statuizione di condanna a spese processuali.
P.Q.M.
La Presidente delegata della Corte d'Appello, visti gli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011- art. 281 undecies ss. c.p.c.:
1- Respinge l'opposizione proposta dalla Sig.ra e dall'Avv. in proprio, Parte_2 Parte_1 avverso il decreto della Corte d'Appello di revoca dell'ammissione di al patrocinio Parte_2
a spese dello Stato;
2- Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 si dà dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento a cura degli opponenti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co.
1-bis dell'art. 13 cit.
Milano, in data 6 dicembre 2025.
Presidente delegata
MA TE
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “III. Motivo: Carenza di motivazione in ordine alla condanna alle spese in danno della sig.ra : Il Parte_2 Tribunale, accogliendo la domanda di revocatoria penale, ha condannato i convenuti sig. e la Parte_3 figlia al pagamento delle spese di lite, per euro 5.077,00 oltre accessori di legge, e così per una somma Pt_2 complessiva pari ad oltre euro 7.000,00, in solido tra loro. Si crede, tuttavia, che il Giudice non abbia tenuto in considerazione la particolare situazione della sig.ra , la quale non può essere considerata alla Parte_2 stregua di un generico “terzo acquirente”, convenuto soccombente. La stessa, infatti, è stata condannata a rifondere le spese di lite in favore degli attori in relazione a decisioni prese da terzi (posto che la medesima era minorenne ai tempi della donazione, è indubbio che ella non avesse avuto alcun potere decisionale, tanto che la donazione è stata accettata in virtù di un provvedimento autorizzativo da parte del Giudice Tutelare). La sig.ra
che dunque non ha preso parte ad alcuna decisione, non solo, a distanza di alcuni anni, si vede Pt_2
“spogliare” dei beni ricevuti in donazione, ma si trova pure costretta, poco più che ventenne e fresca di studi liceali, priva di occupazione, a dover sobbarcarsi il pagamento il pagamento di oltre 7.000 euro. Nella denegata pagina 4 di 11