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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/11/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 953/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 2402/2024 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 13.09.2024, promossa da:
nato a [...] il [...], già difeso dall'Avv. Nicola Bianchi del Foro di Massa Parte_1 Carrara, poi rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Barbieri del Foro di Massa, come da comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 29.5.25 unitamente al relativo mandato, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio APPELLANTE contro
Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Luigi Cocchi del Foro di in forza di mandato depositato unitamente alla comparsa CP_1 di costituzione e risposta con appello incidentale, ed elettivamente domiciliato nel suo studio
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_2 CP_1 Bisignani del Foro di in forza di mandato depositato unitamente alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio APPELLATO
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico CP_3 Erasmo Bonavera del Foro di in forza di mandato depositato unitamente alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio APPELLATO
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Tomaso CP_4 CP_1 Romanengo del Foro di in forza di mandato depositato unitamente alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
APPELLATO
avente a oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
1 nella quale le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2402/2024, resa inter partes dal Tribunale di Genova, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Stefania Polichetti – R.G. n. 4859/2022, pubblicata il 13/09/2024 e notificata in pari data, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati in primo grado ed accogliere le conclusioni qui si riportano: - Accertare e dichiarare che il dott. che con il Parte_1 suo comportamento onora l'Ordine Professionale a cui appartiene, è stato ed è perseguitato da oltre due anni dal Consiglio Disciplina Genova
[...]
, in persona del Presidente pro Controparte_5 tempore sig. , PEC: - Presidente - sig. , PEC: CP_2 Email_1 CP_2
- Consigliere Segretario - sig. PEC: Email_1 CP_4
- Consigliere e Relatore - sig. PEC: Email_2 CP_3
che si è mosso al di fuori del perimetro del Codice Deontologico della Email_3 Professione, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale e del Decreto legislativo n.139 del 28 giugno 2005, con una condotta difforme dai canoni di correttezza e buona fede, lesiva dell'affidamento del privato, causando un danno ingiusto all'onorabilità del dott. Pt_1 d alla sua crescita professionale ed economica. - Conseguentemente condannare i medesimi
[...] suddetti al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal Dott. che così si quantificano: Parte_1
- depauperamento dell'avviamento professionale generato internamente (relazioni umane e rapporti giuridici con rilevanza economica) e costituito essenzialmente dal valore del fatturato annuo di circa 60.000 euro;
- danno da perdita di chance costituito dall'aspettativa ragionevole di un incremento medio del fatturato stimabile in un 20% annuo: 60.000*20%=12.000*3=36.000 euro;
- danno immagine personale e professionale = 75.000 euro. Totale (60.000+36.000+75.000) = 171.000 euro, fatta salva comunque sin d'ora la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o valutata anche eventualmente in via equitativa da parte del Giudice adito. Vinte le spese di primo e secondo grado.”
PER L'APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE CONSIGLIO DI DISCIPLINA DI GENOVA – ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
“Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, voglia:
- in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza del Tribunale di Genova, Sez. II^, n. 2402 del 13.9.2024, resa all'esito del giudizio R.G. n. 4859/2022, nella parte in cui ha dichiarato sussistere la giurisdizione del Giudice ordinario, in luogo di quella del Giudice amministrativo;
- in subordine, con riguardo all'appello principale: i. in via preliminare, ove ritenuta sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario, dichiarare l'appello avversario inammissibile e/o manifestamente infondato ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 c.p.c.; ii. sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili, in quanto tardivi, i docc. 18 e 21, oltre che sub. doc. 9, quest'ultimo in quanto non allegato in atto di appello né diversamente prodotto, come indicato nelle note di trattazione scritta depositate in data 20.3.2025; iii. nel merito, respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto, per i motivi spiegati sub B2-B8 della comparsa di costituzione e risposta, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese ed i compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
PER L'APPELLATO Controparte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, con ogni conseguente pronuncia: IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare l'appello avversario inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c; NEL MERITO
- rigettare l'appello proposto dal Dott. erché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni Parte_1 illustrate e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 2402/2024 emessa dal Tribunale di Genova;
2 Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre interessi, IVA e CPA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”
PER L'APPELLATO CP_3
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello avversario, e in ogni caso respingere l'appello stesso, con integrale conferma della sentenza di primo grado ex adverso impugnata;
e rigettare le domande proposte dal dott. in quanto infondate e non provate;
Parte_1 condannare il dott. alla rifusione in favore del conchiudente delle spese anche per il Parte_1 presente grado del giudizio. Si fa riserva per ogni altra e miglior istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa.”
PER L'APPELLATO CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
• In via preliminare: dichiarare l'appello avversario inammissibile ai sensi dell'art 342 cpc e/o ex art 348 bis cpc;
• Sempre in via preliminare: dichiarare inammissibile e comunque infondata l'istanza avversaria ex art. 283 c.p.c. per tutti i motivi di cui in narrativa;
• Nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dal Dott. confermando la Parte_1 sentenza di primo grado n. 2402/2024 del Tribunale di Genova, Sezione Civile, in ogni sua parte, poiché le richieste attoree risultano infondate sia in punto di fatto che di diritto, come ampiamente dimostrato;
• in ogni caso, con vittoria di spese vive, oneri e spese di lite ex D.M n. 55/2014 del doppio grado di giudizio”. Si formula istanza di distrazione delle spese di lite in favore dello scrivente difensore…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 27.5.22 conveniva in giudizio il terzo collegio del Parte_1
Consiglio di Disciplina dell di ed i Controparte_1 CP_1 componenti di tale collegio , e , chiedendo il Controparte_2 CP_4 CP_3 risarcimento del danno derivante dall'attivazione nei suoi confronti dei procedimenti disciplinari n. 11/2020 e n. 34/2021, poi riuniti nel procedimento n. 34/2021. L'attore rappresentava che, attraverso tali procedimenti disciplinari, gli era stata contestata la violazione dell'art. 29 del codice deontologico dell'Ordine professionale (“Nell'esercizio del suo diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e del suo diritto di critica, costituzionalmente garantiti, ciascun professionista deve comportarsi, nei confronti degli organi della professione, con rispetto, correttezza e considerazione”), a causa del contenuto di un proprio esposto del 02/09/2020 contro l' . Controparte_6
Con tale esposto l'attore aveva inteso lamentare il mancato accreditamento da parte dell'Ordine DCEC di Massa, nell'anno 2019, di un evento formativo da lui curato, nonché una serie di condotte scorrette che l'Ordine DCEC di Massa aveva, in tesi, integrato successivamente ai dinieghi di accreditamento. In particolare, a parere dell'attore, l'Ordine DCEC di Massa aveva mancato di riscontrare adeguatamente le istanze di accesso agli atti presentate e, nel contesto delle relative interlocuzioni, aveva anche rilasciato dichiarazioni false circa l'esistenza o inesistenza degli atti di interesse. A parere dell'attore, l'attivazione dei procedimenti disciplinari rappresentava un'azione arbitraria, in quanto i convenuti avrebbero dovuto prendere atto della fondatezza delle accuse mosse dal all'Ordine DCEC di Massa e, conseguentemente, considerare le espressioni critiche Pt_1 utilizzate dal come adeguate a qualificare i soggetti responsabili delle condotte segnalate. Pt_1
A tal proposito, l'attore sosteneva che già il corretto espletamento della fase preliminare del procedimento disciplinare avrebbe potuto rendere chiaro al terzo collegio che nessun addebito
3 poteva essere contestato al Di conseguenza, il terzo collegio, avanzando una formale Pt_1 contestazione disciplinare, anziché archiviare il procedimento già all'esito della fase pre-istruttoria, aveva agito in modo scorretto, mancando di effettuare i dovuti approfondimenti istruttori ed attivando un procedimento carente dei necessari presupposti. Anche la durata del procedimento, secondo le prospettazioni attoree, manifestava l'intento persecutorio del terzo collegio. A tal proposito, l'attore faceva riferimento alle interlocuzioni avute con l'Ordine DCEC di per dimostrare la consapevolezza di quest'ultimo circa la fondatezza CP_1 delle accuse mosse dal all'Ordine DCEC di Massa. Pt_1
Tale consapevolezza era dimostrata, secondo il da una nota di riscontro del Pt_1
19/11/2021, con cui l DCEC di aveva comunicato come non fosse depositato presso CP_1 CP_1 gli uffici un verbale relativo al non accreditamento da parte dell DCEC di Massa dell'evento CP_1 formativo a suo tempo promosso dall'allora attore. L'inesistenza di tale atto, dunque, dimostrava la fondatezza delle lamentele contenute nell'esposto del la conseguente assenza di presupposti Pt_1 per l'esercizio della funzione disciplinare, per cui il terzo collegio, avendo rilevato la mancanza del verbale di cui si tratta, avrebbe dovuto tempestivamente concludere il procedimento. Diversamente, in tesi, quest'ultimo collegio aveva mantenuto arbitrariamente attivo il procedimento, trasmettendo poi gli atti ad un diverso collegio (il quarto collegio del Consiglio di disciplina dell'Ordine DCEC di in data 04/05/2022, dopo quasi tre anni. CP_1
Infine, l'attore lamentava che i procedimenti disciplinari fossero stati portati avanti dal terzo collegio, nonostante che per i medesimi fatti fosse stato avviato ed archiviato un procedimento penale, a seguito di denuncia dell'Ordine DCEC di Massa. In punto di danno, l'attore rappresentava come il mancato accreditamento dell'evento formativo, la denuncia penale ed i procedimenti disciplinari gli avessero causato disagio e rischi professionali e, di conseguenza, chiedeva un risarcimento del danno di €171.000,00 secondo il seguente calcolo:
- depauperamento dell'avviamento professionale generato internamente (relazioni umane e rapporti giuridici con rilevanza economica) e costituito essenzialmente dal valore del fatturato annuo di circa 60.000 euro;
- danno da perdita di chance costituito dall'aspettativa ragionevole di un incremento medio del fatturato stimabile in un 20% annuo: 60.000*20%=12.000*3=36.000 euro;
- danno immagine personale e professionale = 75.000 euro.
Si costituivano in giudizio il Consiglio di Disciplina dell'Ordine DCEC di CP_1 CP_2
, e .
[...] CP_3 CP_4
In primo luogo, i convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la domanda avesse ad oggetto il risarcimento di danni derivanti dall'esercizio del potere da parte di un ente pubblico e che il procedimento disciplinare avesse natura amministrativa. Inoltre, esprimendosi sul contenuto dell'atto di citazione, sosteneva anche la carenza CP_2 di legittimazione passiva dei convenuti rispetto alle domande risarcitorie dell'attore, considerando che le lamentele relative al mancato accreditamento degli eventi formativi e al mancato corretto riscontro alle istanze di accesso agli atti riguardavano i componenti dell'Ordine DCEC di Massa e non di quello di CP_1
considerava, altresì, come la domanda fosse inammissibile, in quanto la CP_2 responsabilità risarcitoria per attività provvedimentale della PA poteva sussistere soltanto qualora l'atto illegittimo derivi da un comportamento dell'Amministrazione connotato da dolo o colpa per violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, mentre l'attore non aveva né dedotto, né dimostrato tale elemento costitutivo.
4 Nel merito, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande del da un lato ripercorrendo Pt_1
i fatti relativi ai rapporti tra il medesimo, l'Ordine DCEC di Massa e l'Ordine DCEC di Pt_1 CP_1 dall'altro ritenendo che non fosse provata alcuna condotta antigiuridica posta in essere dal terzo collegio. Taluni dei convenuti si soffermavano anche sulle condotte attribuite all'Ordine DCEC di Massa, al fine di sostenerne la correttezza. Il Consiglio, in particolare, precisava che il terzo collegio si era limitato ad attivare procedimenti disciplinari al fine di accertare il comportamento deontologicamente scorretto del Pt_1
a fronte degli esposti e della copiosa documentazione trasmessa, con esclusione della possibilità di addebitare al collegio alcun difetto di istruttoria. Il Consiglio ribadiva, inoltre, come l'oggetto del procedimento disciplinare fosse rappresentato dai comportamenti, espressioni e termini gratuitamente offensivi, ripetutamente utilizzati dal nei confronti di tutti gli enti coinvolti. Pt_1
A tal proposito, sosteneva anche che le eventuali irregolarità del procedimento CP_3 disciplinare avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di riesame o di impugnazione del provvedimento emesso all'esito del procedimento e che, in ogni caso, l'attore non aveva indicato alcuna specifica irregolarità procedimentale, basando il proprio atto solo su critiche generiche. I convenuti sostenevano ancora, in vario modo, come l'attore non avesse fornito la prova del danno subito e del nesso di causalità tra il supposto danno e una condotta antigiuridica del terzo collegio, così come dei suoi membri. Così instauratosi il contraddittorio, il giudice di primo grado concedeva il deposito di memorie relative all'eccezione di difetto di giurisdizione, fissando una nuova udienza. Successivamente venivano assegnati i termini per le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva poi la causa per pronunciare sentenza, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Tribunale di Genova, dunque, con la sentenza n. 2402 del 13/09/2024, così statuiva:
“…
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande proposte dall'attore Dott. nei confronti dei convenuti;
Parte_1 rigetta ogni altra e diversa domanda;
condanna altresì il Dott. al pagamento delle spese legali in favore del Consiglio Parte_1
Disciplina Genova – Terzo Collegio – di Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, del Dott. , del Dott. CP_1 CP_2 CP_3
e del Dott. , con distrazione per quest'ultimo in favore dell'Avv. Tomaso
[...] CP_4
Romanengo antistatario, che si liquidano in Euro 11.268,00 per ciascuna parte, oltre rimborso spese forfettarie al 15% CPA ed IVA se dovute.
…”. In primo luogo, il giudice di primo grado riconosceva la giurisdizione del giudice ordinario. A tal proposito, il giudice analizzava la posizione giuridica fatta valere in giudizio in base alla
“causa petendi” della domanda, giungendo alla conclusione che la condotta in ipotesi causativa del danno non fosse collegata direttamente all'esercizio dell'attività provvedimentale. Nel caso in esame, in sostanza, non si trattava del mancato rispetto di regole di diritto pubblico relative all'esercizio del potere, ma di regole di correttezza e buona fede, la cui violazione non dava luogo ad invalidità provvedimentale, ma a responsabilità. La responsabilità dedotta dall'attore, pertanto, riguardava la lesione dell'affidamento del privato entrato in relazione con la P.A. e andava qualificata come responsabilità da contatto sociale, in quanto il rapporto tra privato e P.A. rappresentava un
5 fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., fonte di reciproci obblighi di buona fede, informazione e protezione ai sensi degli artt. 1175 c.c., 1176 c.c. e 1337 c.c. Il giudice riteneva poi le domande infondate nel merito, escludendo che l'apertura e la durata dei procedimenti disciplinari oggetto di causa avessero integrato un abuso o un attacco persecutorio nei confronti dell'attore. A tal proposito, il giudice osservava come il collegio di disciplina avesse avviato i procedimenti disciplinari in relazione all'art. 29 del codice deontologico, al fine di valutare se le espressioni utilizzate dal fossero consone all'esercizio del diritto di critica ed opinione. In tale Pt_1 contesto, secondo il Tribunale, il collegio non era tenuto a verificare l'esistenza degli atti richiesti all'Ordine DCEC di Massa, dovendo soltanto esaminare se le espressioni utilizzate dal ossero Pt_1 eccessive rispetto ai temi in discussione. Anche i tempi dei procedimenti non integravano di per sé un atto persecutorio, considerando tra l'altro la distinzione tra l'attività propedeutica all'azione disciplinare, priva di termini di definizione, e la procedura disciplinare in senso stretto, unica ad essere sottoposta ad un termine perentorio di conclusione del procedimento pari a 18 mesi ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale. Ancora, il giudice rilevava che l'archiviazione disposta in sede penale per i fatti denunciati dall'Ordine di Massa non impediva l'esercizio dell'azione disciplinare e che non poteva interpretarsi in tale senso l'art. 7, co. 5, del medesimo Regolamento, afferente alla specifica ipotesi in cui, per gli stessi fatti oggetto di incolpazione, sia intervenuta sentenza di proscioglimento, perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. Infine, il giudice riteneva che il danno richiesto fosse del tutto indimostrato, in quanto riconducibile a comportamenti di soggetti diversi dai convenuti o comunque ipotetico.
Nei confronti della sentenza ha proposto appello articolando i motivi per “ punto Parte_1 di critica della sentenza”, come definiti nell'atto di gravame, e, così , in 7 “ punti”, fra loro , peraltro, strettamente interconnessi ed in parte sovrapposti, oltre che ripetitivi dei convincimenti espressi, così da articolare doglianze nei seguenti termini sostanziali. Con il primo “motivo” di appello, la sentenza è stata contestata con riferimento a quanto affermato a proposito dell'esistenza o inesistenza dei documenti relativi all'accreditamento dell'attività formativa presso l'Ordine DCEC di Massa, a suo tempo richiesti dal con le proprie Pt_1 istanze di accesso agli atti, ed a proposito della rilevanza di tale tema ai fini della decisione. Secondo l'appellante tale questione assumeva rilievo al fine di accertare la falsità delle dichiarazioni rilasciate dai convenuti, i quali avevano affermato l'esistenza di tali atti nel corso del giudizio di primo grado, anche allo scopo di sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo, ed avevano proposto denunce contro il in sede penale, dichiarando falsamente l'esistenza degli Pt_1 atti di cui si tratta. Tale aspetto, in tesi, era rilevante anche per verificare la correttezza dell'operato del Consiglio di Disciplina nei confronti del considerato che l'accertamento sulla fondatezza delle Pt_1 critiche del nei confronti dell'Ordine di Massa avrebbe anche consentito di apprezzare Pt_1
l'adeguatezza del linguaggio usato per esprimere le suddette lamentele. Il giudice di primo grado, pertanto, aveva errato nell'affermare che l'esistenza o meno degli atti sull'accreditamento fosse irrilevante ai fine della fondatezza della pretesa risarcitoria e che le dichiarazioni in merito provenissero da soggetti diversi dai convenuti. L'appellante ha sostenuto anche come il giudice, nella propria sentenza, avesse riconosciuto la fondatezza del diritto di accesso del l'esistenza degli atti relativi all'accreditamento e la Pt_1 corretta evasione delle istanze, nonostante che gli stessi convenuti avessero dichiarato inesistenti
6 gli atti. In questo senso, il giudice aveva, pertanto, travisato i fatti, affermando l'esistenza dei documenti nonostante che ciò fosse stato escluso dagli atti del processo. Il ha affermato, dunque, che il giudice non aveva svolto la dovuta attività istruttoria ed Pt_1 aveva omesso di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle Parti. Con il secondo “motivo” di appello, l'appellante ha contestato le valutazioni operate dal giudice di primo grado a proposito dell'esercizio della funzione disciplinare da parte dei convenuti. L'appellante ha insistito nel rivendicare l'assenza di presupposti per l'attivazione dei procedimenti disciplinari a proprio carico, considerando la veridicità di quanto dichiarato contro l'Ordine DCEC di Massa e l'inesistenza dei documenti richiesti in sede di accesso agli atti, il tutto in rapporto alla legittimità delle espressioni di critica da lui utilizzate. A tal proposito, l'appellante ha rilevato che i procedimenti disciplinari erano stati poi archiviati dal quarto collegio del Consiglio di Disciplina e che le medesime condotte oggetto dei procedimenti disciplinari erano anche state oggetto di un procedimento penale per diffamazione e calunnia, terminato con l'archiviazione già prima dell'inizio dei procedimenti disciplinari. L'archiviazione richiesta dal PM confermava, dunque, la veridicità di quanto affermato dall'appellante, sì che il terzo collegio avrebbe dovuto verificare la fondatezza dei fatti e delle circostanze esposte dal deducente, in modo analogo a quanto fatto dalla Procura, e così giungere alla conclusione della correttezza del comportamento poi oggetto di contestazione circa la violazione dei doveri deontologici. Con specifico riguardo al contenuto degli addebiti, l'appellante ha sostenuto che il termine
“ciarlatano” fosse stato usato in modo adeguato e che, per il resto, il giudice di primo grado non aveva indicato le “altre espressioni” che erano state oggetto di contestazione disciplinare, espressioni che non erano neanche state indicate in seno ai procedimenti disciplinari. In generale, dunque, il ha ribadito di aver riferito fatti e circostanze veritieri e come i Pt_1 procedimenti disciplinari, in tesi, fossero caratterizzati da carenza di motivazione, contraddittorio ed istruttoria. Con il terzo “motivo” di gravame, l'appellante è tornato a lamentare la mancata verifica della sussistenza dei presupposti dell'azione disciplinare e dell'esistenza o inesistenza dei documenti relativi all'accreditamento ed a suo tempo richiesti. Secondo il se il giudice di primo grado Pt_1 avesse provveduto ad accertare la veridicità di quanto sostenuto dal medesimo nei propri Pt_1 esposti, avrebbe potuto rilevare che quanto da lui dichiarato era corretto e che, pertanto, il terzo collegio aveva arbitrariamente dato avvio a procedimenti disciplinari, nonostante l'assenza di qualsiasi critica od opinione offensiva dell'onore o del prestigio di alcuno. L'appellante ha, pertanto, ribadito come tale verifica fosse necessaria anche alla luce di quanto dichiarato dai convenuti al fine di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo, sì da lamentare, di nuovo, l'omessa attività istruttoria del Tribunale. Con il quarto “motivo” di appello, oltre a ribadire l'adeguatezza dei termini usati nei propri esposti e l'assenza di presupposti per l'attivazione dei procedimenti disciplinari, anche alla luce dell'archiviazione disposta dal quarto collegio, l'appellante ha lamentato come il giudice di primo grado avesse errato nell'esprimersi circa i rapporti tra procedimenti disciplinari e procedimento penale. In particolare ha contestato il che l'archiviazione intervenuta in sede penale aveva ad Pt_1 oggetto i medesimi fatti poi presi ad oggetto dei procedimenti disciplinari di cui è causa, mentre la sentenza, nel commentare l'art. 7, co. 5, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, aveva mostrato di ritenere che i procedimenti disciplinari si riferissero ad ipotesi diverse. Con il quinto “motivo” di appello, l'appellante si è doluto del fatto che il giudice di primo grado avesse ritenuto che i tempi dei procedimenti disciplinari non integrassero di per sé un atto persecutorio. A tal proposito, in particolare, il - ha sottolineato che il Pubblico Ministero aveva Pt_1 impiegato soli 47 giorni per archiviare il procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti;
-
7 ha ribadito, altresì, che la sopravvenuta archiviazione disciplinare e l'archiviazione penale dimostravano l'infondatezza dei due procedimenti disciplinari in contestazione. Con il sesto “motivo” di appello, il a denunciato che il giudice di primo grado non aveva Pt_1 preso in considerazione la propria memoria di replica alle conclusionali in primo grado, mancando a riguardo ogni riferimento nella motivazione. Con il settimo “motivo” di appello, l'appellante ha contestato quanto contenuto nella sentenza di primo grado circa la mancata prova del danno. A tal proposito, il ha sostenuto di aver subito Pt_1 un danno patrimoniale e non patrimoniale nel dover affrontare il contenzioso in sede penale, disciplinare e civile e ha dichiarato che tale complessiva situazione gli aveva generato un rilevante disagio, anche considerando la pluralità di colleghi coinvolti, il che lo aveva costretto a rinunciare a candidature e impegni presso enti pubblici e privati, al fine di non far emergere la sua posizione di indagato e sottoposto a procedimento disciplinare. A tal proposito, nell'atto di gravame in questione, il a chiesto nuovamente la condanna Pt_1 al risarcimento del danno così articolando e quantificando le diverse poste di pregiudizio:
- depauperamento dell'avviamento professionale generato internamente (relazioni umane e rapporti giuridici con rilevanza economica) e costituito essenzialmente dal valore del fatturato annuo di circa 60.000 euro;
- danno da perdita di chance costituito dall'aspettativa ragionevole di un incremento medio del fatturato stimabile in un 20% annuo: 60.000*20%=12.000*3=36.000 euro;
- danno immagine personale e professionale = 75.000 euro. Totale (60.000+36.000+75.000) = 171.000 euro. L'appellante, in ultimo, ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, sostenendo la manifesta fondatezza delle proprie pretese e, sotto il profilo del
“periculum in mora”, rappresentando come l'entità del rimborso delle spese legali, posto a suo carico dalla sentenza di primo grado, fosse superiore al valore del fatturato professionale medio nel periodo 2019-2023.
Si sono costituiti nel presente giudizio il Consiglio di Disciplina dell'Ordine DCEC di CP_1
, e . Controparte_2 CP_3 CP_4
Il Consiglio di Disciplina ha proposto appello incidentale, impugnando la sentenza nella parte in cui aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario. A tal proposito, tale appellante incidentale ha sostenuto come il si fosse lamentato non Pt_1 di meri comportamenti dell'Amministrazione, ma di un comportamento amministrativo, espressione di un potere provvedimentale e posto in essere attraverso l'esercizio di poteri autoritativi, con l'attivazione dei procedimenti disciplinari. L'affidamento del privato rimaneva, dunque connesso, in tesi dell'appellante incidentale, all'esercizio di un potere amministrativo, a fronte del quale il privato era titolare di una posizione di interesse legittimo. Ciò chiarito, i convenuti in appello hanno lamentato come i motivi di doglianza del Pt_1 fossero inammissibili per violazione dell'art. 342 c.p.c., instando per la relativa pronuncia. L' appellato , in particolare, ha dedotto che l'inammissibilità dei primi tre motivi di appello CP_3 avversari derivava anche dalla loro estraneità rispetto al contenuto dell'atto di citazione introduttivo del primo grado, con l'effetto di mirare, infatti, a far esaminare i fatti oggetto di contestazione disciplinare ed a sindacare la valutazione disciplinare di competenza del Consiglio di Disciplina dell'Ordine DCEC di anziché il comportamento eventualmente contrario a buona fede e CP_1 correttezza di quest'ultimo. La Difesa ha sostenuto, inoltre, l'inammissibilità del quarto motivo, sostenendo come CP_2 la censura relativa al mancato rispetto dell'art. 7, co. 5, del Regolamento per l'esercizio della
8 funzione disciplinare territoriale fosse stata rappresentata per la prima volta in appello e fosse dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c. Gli appellati hanno anche chiesto l'immediata declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. per manifesta infondatezza. Nel merito, gli appellati medesimi hanno, comunque, sostenuto l'infondatezza di tutti i motivi di appello, ribadendo la correttezza dell'operato del terzo collegio e replicando a quanto affermato dal Pt_1
Con riferimento al primo “motivo”, in particolare, il Consiglio, e hanno negato CP_2 CP_4 che il terzo collegio avesse reso dichiarazioni false, esprimendosi circa i fatti riferiti dall'appellante. Parte , tra l'altro, ha sottolineato come il riferimento del alle asserite false CP_2 Pt_1 dichiarazioni che il terzo collegio avrebbe reso nelle denunce/querele e negli atti del processo di primo grado rappresentasse, in realtà, un mutamento della causa petendi rispetto al primo grado, mutamento palese alla luce del fatto che, con il proprio atto di citazione, l'allora attore non aveva potuto basare l'azione su dichiarazioni false che, in ipotesi, erano state rese nei successivi atti difensivi del primo grado. Sempre il ha sottolineato, altresì, come: - alcune delle condotte lamentate dal CP_2 Pt_1 non fossero neanche state commesse dagli appellati, ma dai componenti dell'Ordine DCEC di Massa;
- come il terzo collegio di non avesse il dovere di compiere accertamenti circa le CP_1 condotte poste in essere dall'Ordine di Massa;
- come non sussistesse alcun difetto di istruttoria in primo grado, considerato che l'onere della prova gravava sull'attore e che lo stesso non aveva dedotto alcun mezzo di prova. Con riferimento al secondo “motivo”, il Consiglio, e hanno ribadito la CP_2 CP_4 correttezza del comportamento del terzo collegio, il carattere offensivo delle espressioni utilizzate dal e l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. Pt_1
La Difesa DA, in particolare, ha posto in risalto come l'autonomia dell'accertamento disciplinare fosse confermata anche dalle motivazioni per cui il PM competente aveva richiesto l'archiviazione, le quali non erano tali da escludere il rilievo disciplinare delle condotte: il PM, infatti, aveva ritenuto carente l'elemento soggettivo del reato di calunnia in quanto “non sussistono elementi in ragione dei quali si possa ritenere che l'indagato abbia inteso incolpare qualcuno sapendolo innocente” e che non sussisteva il reato di diffamazione “essendo la comunicazione rivolta al medesimo organo oggetto delle affermazioni ivi contenute e non a due o più soggetti”. Il Consiglio ed il hanno ribadito, altresì, che il terzo collegio non era chiamato ad CP_2 effettuare accertamenti circa le condotte tenute dall'Ordine DCEC di Massa, in quanto l'oggetto dei procedimenti disciplinari era soltanto la correttezza deontologica delle espressioni utilizzate dal
Pt_1
Il Consiglio ha, inoltre, segnatamente evidenziato come la correttezza del comportamento del terzo collegio fosse stata confermata dal provvedimento del Consiglio Nazionale dell'Ordine DCEC di rigetto dell'impugnazione proposta dal contro l'archiviazione disposta del quarto Pt_1 collegio. Del pari, anche la Difesa ha sottolineato come il quarto collegio ed il Consiglio CP_4
Nazionale si fossero espressi per il carattere eccessivo delle espressioni utilizzate dal Pt_1
Con riferimento al terzo “motivo”, il Consiglio, e hanno sostenuto nuovamente CP_2 CP_4 la correttezza dell'operato del terzo collegio nella gestione della funzione disciplinare, il primo evidenziando, in particolare, che, sotto il profilo istruttorio e probatorio, non poteva addebitarsi al processo di primo grado alcuna carenza di istruttoria, considerato che non erano stati richiesti mezzi di prova ulteriori. Anche , oltre a sottolineare il rispetto del contraddittorio e dei termini dei CP_2 procedimenti disciplinari, ha ripetuto che l'onere della prova dell'illiceità della condotta del terzo collegio gravava sul il quale non lo aveva assolto, non avendo neanche richiesto lo Pt_1 svolgimento di attività istruttoria in primo grado.
9 Con riferimento al quarto “motivo”, il Consiglio ha, nello specifico, sostenuto che l'appellante aveva travisato le espressioni della sentenza impugnata, quanto all'interpretazione dell'art. 7, co. 5, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale: con il riferirsi ad altre ipotesi diverse da quelle oggetto del vincolo di giudicato, la sentenza non aveva, infatti, mirato a dichiarare che i fatti oggetto del procedimento penale erano diversi da quelli oggetto del procedimento disciplinare, ma aveva inteso sottolineare che un vincolo in sede disciplinare sarebbe potuto derivare soltanto da una assoluzione con formula piena, analogamente a quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. Anche le e hanno sostenuto come la norma del Regolamento fosse Parte_2 CP_3 stata correttamente applicata. Allo stesso tempo, il ha ribadito che non era stato violato il CP_4 diritto di difesa del el procedimento disciplinare e che la commissione del reato doveva essere Pt_1 tenuta distinta dalla violazione del codice deontologico, per ancora soffermarsi l'appellato CP_2 sul carattere offensivo del termine “ciarlatano”, contestato dall'appellante. Con riferimento al quinto “motivo”, gli appellati ne hanno sostenuto l'infondatezza, affermando che il terzo collegio aveva rispettato i termini del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto nel Regolamento di riferimento. Il Consiglio ha ribadito come, d'altra parte, il provvedimento adottato dal quarto collegio fosse confermativo della correttezza di quanto posto in essere dal terzo. A proposito del sesto “motivo”, il Consiglio ha, comunque, eccepito come la memoria di replica alle conclusionali di primo grado fosse stata depositata e registrata il giorno successivo rispetto a quanto indicato dal sì da essere tale atto difensivo tardivo. E' stato, in ogni caso, Pt_1 evidenziato che il mero mancato richiamo nella sentenza, di per sé considerato, non poteva ritenersi idoneo ad influire sulla congruità o correttezza logico-giuridica della pronuncia, tanto più che nel caso di specie non erano stati indicati dal gli argomenti difensivi rilevanti che, a dire di Pt_1 quest'ultimo, non erano stati oggetto di valutazione. Anche la Difesa ha posto in specifico risalto quanto sopra, per, ancora, evidenziare CP_2 che, attesa la funzione illustrativa di tale atto processuale, rispetto a difese già svolte, non vi poteva essere alcuna violazione di legge da parte del giudice di primo grado, non essendo, viceversa, ammissibile sviluppare nuove difese in sede di repliche. Del pari, e hanno lamentato che il non aveva neppure dato alcuna prova CP_3 CP_4 Pt_1 circa la mancata considerazione della propria memoria. Con riferimento al settimo “motivo”, gli appellati hanno resistito, argomentando circa le carenze in punto di prova. Il Consiglio e , nel sostenere che non aveva, né allegato, né CP_4 Pt_1 dimostrato il danno, hanno evidenziato, comunque, che nel periodo 2019-2021 il fatturato dell'odierno appellante, secondo quanto dallo stesso rappresentato, aveva addirittura registrato degli aumenti. Tra l'altro, la Difesa ha osservato che dalla documentazione depositata dal in CP_3 Pt_1 primo grado era risultato come lo stesso avesse esperito azioni risarcitorie anche nei confronti dei colleghi di Massa, sì che il medesimo aveva, pertanto, chiesto più volte, a diversi soggetti, il Pt_1 risarcimento del danno, dovendo, ancora, essere chiarito che rispetto al danno provocato dal mancato accreditamento di un evento formativo gli appellati erano, in ogni caso, estranei. Questi ultimi, in ultimo, hanno richiesto il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Al riguardo, il e DA richiedevano anche CP_1
l'irrogazione di una sanzione ex art. 281 (rectius 283), co. 3, c.p.c. A proposito dei documenti allegati dal al proprio atto di citazione in appello, il Consiglio Pt_1 ha chiesto, in particolare, che gli stessi venissero dichiarati inammissibili ex art. 345 c.p.c., in quanto documenti nuovi, gli atti relativi al volume di affari del el 2022 e 2023. Anche ha chiesto Pt_1 CP_2 la dichiarazione di inammissibilità di eventuali documenti nuovi ex art. 345 c.p.c.
10 Le Difese del Consiglio e del hanno chiesto anche la cancellazione di talune CP_2 espressioni offensive ex art. 89 c.p.c., il secondo instando anche per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. , con segnalazione all'Ordine competente ex art. 88 c.p.c. Così instaurato il contraddittorio in appello, con ordinanza del 19 febbraio 2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenendo insussistenti i requisiti previsti dalla legge, in rapporto alle motivazioni addotte dall'appellante. Disposta la verifica della completezza dei fascicoli telematici delle Parti, con ordinanza del 26 marzo 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il C.I. ha fissato udienza cartolare di rimessione della causa in decisione per la data del 14 ottobre 2025, con assegnazione alle Parti dei termini di cui all'art.352 c.p.c. Con riferimento ai documenti da dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c., nelle proprie conclusioni e nella propria comparsa conclusionale, il Consiglio di Disciplina ha fatto particolare riferimento ai documenti n. 9, 18 e 21, allegati all'atto di citazione in appello. Nella propria comparsa conclusionale, anche , in aggiunta a quanto CP_4 precedentemente rappresentato, ha chiesto la condanna dell'appellante ai sensi dell'artt. 96 c.p.c. Il medesimo appellato ha richiesto, poi, nelle note di replica, anche la condanna ex artt. 88 e 89 c.p.c. In esito all'udienza cartolare del 14.10.25, il C.I. ha trattenuto la causa in decisione, riservando al Collegio la pronuncia. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello incidentale Preliminarmente, attesa la valenza potenzialmente assorbente, deve rigettarsi l'appello incidentale del Consiglio di disciplina dell'Ordine di Controparte_7
avente ad oggetto il capo della sentenza relativo alla giurisdizione. CP_1
In particolare, si deve confermare quanto osservato dalla sentenza di primo grado, che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del contenuto della domanda esercitata, ritenendo che la posizione giuridica sostanziale fatta valere fosse riconducibile alla lesione di un diritto soggettivo. A tal proposito, la sentenza ha ritenuto che l'attore non intendesse far valere la violazione di regole di diritto pubblico, disciplinanti l'esercizio del potere amministrativo che si estrinseca nel provvedimento, ma di regole di correttezza e buona fede, di diritto privato, la cui violazione non dà luogo ad invalidità provvedimentale, ma a responsabilità. In questo senso, il giudice di primo grado ha inteso dare continuità al principio affermato dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 8236/2020, secondo cui spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo, a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede. L'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, contenuta nella sentenza di primo grado, non risulta suscettibile di censura. Al contrario, la stessa può essere confermata anche alla luce di ulteriori argomenti. In primo luogo, si osserva che la giurisdizione del giudice ordinario è stata espressamente riconosciuta nel caso in cui un soggetto lamenti la gestione abusiva del procedimento disciplinare a proprio carico, chiedendo il risarcimento dei danni ai singoli componenti dell'organo competente. In una fattispecie del genere, Cass. Sez. U. n. 6690/2020, richiamando Cass. Sez. U. n. 13659/2006, ha precisato che “l'art. 103 Cost., non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l'adozione del provvedimento illegittimo, va proposta dinanzi al giudice ordinario, non ostando a ciò la proposizione
11 della domanda anche nei confronti dell'ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, stante l'inderogabilità per ragioni di connessione della giurisdizione”. Nel caso di specie, l'attore ha chiaramente richiesto il risarcimento dei danni derivanti da una condotta arbitraria e persecutoria, che asserisce essere stata posta in essere dalle persone fisiche componenti il collegio attraverso l'esercizio abusivo della funzione disciplinare. Del resto, sebbene l'attore abbia citato in giudizio anche il Consiglio di Disciplina dell'Ordine DCEC di Genova, anche l'esame del tipo di potere esercitato nel caso di specie alla luce delle norme sul riparto di giurisdizione e della giurisprudenza di riferimento inducono a confermare la giurisdizione ordinaria. Si osserva che l'appellante incidentale chiede che venga riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che il danno lamentato dal sia derivato direttamente Pt_1 dall'esercizio del potere disciplinare. Tuttavia, pur a fronte dell'esercizio della funzione disciplinare, occorre verificare la natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio. Poiché la materia di cui si tratta non rientra tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133 c.p.a., la giurisdizione del giudice amministrativo potrebbe essere affermata soltanto in presenza di una posizione di interesse legittimo. A tal proposito, si osserva anche che l'art. 30, co. 2, c.p.a., in materia di risarcimento prevede quanto segue: “Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica”. Del resto, l'elencazione di ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo risponde proprio all'esigenza di affidare al giudice amministrativo determinate materie in cui, pur in presenza di potere pubblico, residuano posizioni di diritto soggettivo, con la conseguente difficoltà di distinguere di volta in volta il giudice munito di giurisdizione. Ebbene, esprimendosi circa la natura delle posizioni giuridiche sostanziali che dialogano con l'esercizio del potere disciplinare, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno qualificato in termini di diritto soggettivo la posizione del professionista inciso da una sanzione disciplinare (cfr. Cass. Sez. U. n. 30785/2011, proprio in tema di poteri disciplinari dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili). Anche nella giurisprudenza amministrativa ha trovato affermazione il carattere paritario della posizione del privato inciso da un provvedimento disciplinare (cfr. TAR Marche n. 23/2018 che, a fronte dell'impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'attività di mediatore immobiliare, ha specificato che, in materia di iscrizione e cancellazione in albi professionali, la pubblica amministrazione non esercita poteri autoritativi discrezionali, osservando: “Trattandosi di rapporto paritario, i poteri unilaterali dall'amministrazione, compresi quelli disciplinari, sono quindi riconducibili al diritto potestativo, al pari dei poteri che esercita il datore di lavoro nell'infliggere sanzioni disciplinari ai propri dipendenti o disporre la risoluzione del rapporto per licenziamento”). La valutazione giurisprudenziale che qualifica come diritto soggettivo la posizione del privato inciso da un provvedimento disciplinare può ritenersi valida sia che tale provvedimento abbia la natura di una sanzione, sia che lo stesso rappresenti una contestazione di addebito: non sussistono infatti ragioni per qualificare diversamente la posizione del privato, inciso nei propri diritti da un provvedimento disciplinare, a seconda che il provvedimento sia una contestazione o una sanzione. Pertanto, anche ritenendo che l'attore abbia inteso far valere proprio la posizione lesa dall'esercizio del potere disciplinare e chiedere il conseguente risarcimento, comunque dovrebbe affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. In definitiva, sia ritenendo che l'azione miri a chiedere il risarcimento per la condotta persecutoria dei singoli componenti dell'organo, come in effetti è, sia considerando che la domanda
12 abbia di mira il comportamento dell'Amministrazione contrario a buona fede e lesivo dell'affidamento, come in effetti è, e sia anche che si ipotizzi che l'azione intenda chiedere il risarcimento della lesione della posizione soggettiva lesa dall'esercizio dell'attività disciplinare, in ogni caso non si verterebbe in ipotesi rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo.
L'appello principale Passando alla disamina dell'appello proposto da , va osservato, in primo luogo, Parte_1 che non sussistono le inammissibilità denunciate dagli appellati. Si deve ritenere, a tal proposito, che la formulazione dei “motivi” di appello, di cui si è detto, abbia comunque consentito di individuare le ragioni di censura della sentenza impugnata e le modifiche richieste alla relativa decisione. Attraverso taluni dei “motivi”, come sopra sintetizzato, l'appellante si è riferito a questioni , in tesi, non trattate dalla sentenza, censurando quest'ultima proprio sotto il profilo della delimitazione della rilevanza delle questioni in rapporto alla propria domanda e chiedendo, di conseguenza, di esaminare temi che la sentenza aveva ritenuto non inerenti all'oggetto del processo. La ripetitività e la sovrapposizione degli argomenti, va detto, non incidono sull'ammissibilità in questione, ma attengono al merito del gravame ed allo sviluppo della motivazione della sentenza. Con riferimento, ancora, alla denunciata inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del quarto motivo, si osserva che nell'atto di citazione aveva riferito di essere stato denunciato dall'Ordine di Pt_1
Massa, che fosse intervenuta l'archiviazione del procedimento penale e che i procedimenti disciplinari fossero stati ugualmente portati avanti dal terzo collegio. La sentenza si è poi espressa a proposito dell'art. 7, co. 5, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, ritenendo irrilevante la tipologia di archiviazione intervenuta in sede penale. L'appellante si lamenta della sentenza di primo grado anche per quanto riguarda tale valutazione. Non sussiste quindi l'inammissibilità lamentata. Quanto, poi, all'eccezione preliminare di inammissibilità ex art.348bis c.p.c., la stessa devesi ritenere assorbita dalle scelte compiute dalla Corte, che ha inteso trattare in via ordinaria il gravame. A proposito di quanto lamentato circa il deposito in appello di documenti nuovi, con particolare riferimento agli allegati n. 9, 18 e 21 dell'atto di citazione di questa A.G., si osserva che tali documenti non assumono rilievo ai fini del decidere, alla luce di quanto di seguito riportato. L'ammissione o meno degli stessi non presenta pertanto conseguenze quanto all'esito del processo, a prescindere financo dal fatto che: - l'allegato n. 9 non risulta depositato, né in primo né in secondo grado, ma viene riportato nell'elenco degli allegati dell'atto di citazione, che lo segnala come “denuncia/querela del 23.06.2023 Terzo Collegio di GE”; - prendendo come riferimento la data ivi riportata, si rileva che lo stesso, pur successivo rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., risultava, dunque, depositabile in primo grado in data antecedente rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; - il documento n. 18 non risulta essere stato depositato in primo grado, nonostante che lo stesso rechi la data del 23/11/2023, successiva rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., ma antecedente rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ; - il documento n. 21 è composto in parte da documenti già prodotti in primo grado (la parte di documentazione relativa agli anni 2019, 2020 e 2021) ed in parte da documenti non depositati in primo grado (documentazione relativa agli anni 2022 e 2023), questi ultimi recanti date antecedenti rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; - per i documenti non depositati in primo grado appena possibile non è stata dimostrata l'impossibilità di un deposito antecedente. Ciò detto, passando alla disanima del merito, l'appello principale deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata. Il primo ed il terzo “motivo” di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
13 Si deve, in primo luogo, confermare la sentenza di primo grado quanto alla delimitazione dei temi rilevanti ai fini della decisione e dell'irrilevanza di un accertamento ulteriore sulle condotte attribuibili all'Ordine DCEC di Massa. A tal proposito, si osserva che, tra le molte condotte lamentate dall'appellante, quelle addebitabili agli appellati sono esclusivamente quelle che riguardano l'attivazione e la gestione di due procedimenti disciplinari a carico del dal momento in cui gli atti furono trasmessi Pt_1 dall'Ordine DCEC di Massa all'Ordine DCEC di e fino al momento in cui gli atti furono CP_1 ritrasmessi dal terzo collegio al quarto collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine DCEC di
Gli appellati non possono essere chiamati a rispondere di comportamenti riconducibili a CP_1 soggetti diversi. Inoltre, l'accertamento dei fatti relativi all'Ordine DCEC di Massa non potrebbe neanche assumere carattere dirimente ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per l'esercizio della funzione disciplinare a carico del A tal proposito, si ribadisce che l'oggetto dell'addebito Pt_1 disciplinare era l'utilizzo di un linguaggio contrario ai doveri deontologici di correttezza, pur nell'esercizio del proprio diritto di critica: l'appellante, pertanto, non risulta essere stato sottoposto a procedimento per aver espresso lamentele o accuse nei confronti degli organi dell'Ordine DCEC di Massa o a causa dell'infondatezza di tali lamentele e accuse, ma a causa della forma offensiva utilizzata per veicolare le proprie perplessità ed il proprio disappunto. Ne consegue che, se anche fosse stata accertata la fondatezza dei motivi di lamentela del verso gli organi del proprio Pt_1
Ordine, ciò non avrebbe comunque impedito ai soggetti competenti di verificare se il Pt_1 nell'esporre le proprie critiche, avesse utilizzato un linguaggio aderente ai dovuti canoni di correttezza e rispetto, limite, in ogni caso, non valicabile. In tale contesto, merita sottolineare che gli atti emanati dal terzo collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine DCEC di non consistono neanche in sanzioni disciplinari, ma in mere CP_1 contestazioni di addebito, strumentali a suscitare un contraddittorio e porre il professionista nella posizione di difendersi, al fine di comprendere se l'illecito disciplinare sia o meno stato commesso. Trattandosi di atti comunque tesi a porre in essere un'istruttoria e privi di un carattere di per sé sanzionatorio, deve tanto più confermarsi quanto considerato dalla sentenza di primo grado circa l'irrilevanza di un accertamento sui fatti relativi all'Ordine DCEC di Massa: non è vero, in sostanza, che l'accertamento di quanto accaduto a Massa avrebbe in alcun modo potuto assumere carattere dirimente, al fine di fondare un giudizio sul carattere arbitrario e persecutorio di contestazioni di addebito, volte ad accertare se il avesse utilizzato espressioni offensive nell'esporre le proprie Pt_1 lamentele. L'accertamento dell'esistenza o inesistenza dei documenti relativi agli accreditamenti non assume rilievo neanche ai fini della verifica di quanto contenuto, sotto questo limitato profilo, nelle difese dei convenuti in primo grado. Sebbene, infatti, i convenuti abbiano preso posizione circa le condotte dell'Ordine DCEC di Massa, replicando a quanto dichiarato dal ed esponendo le Pt_1 proprie valutazioni sulla complessiva vicenda, ciò non muta l'oggetto del processo e le suesposte valutazioni circa le questioni rilevanti ai fini del giudizio. La condanna al risarcimento richiesto, in sostanza, avrebbe potuto basarsi solo sulla dimostrata condotta antigiuridica e dannosa dei convenuti, i quali però sono estranei ai fatti di Massa e non possono essere chiamati a rispondere di tali fatti solo per aver, in sede difensiva, espresso opinioni circa l'operato dei colleghi, tanto più considerando che gli atti difensivi di cui si tratta sono necessariamente successivi rispetto all'atto di citazione in primo grado. In modo analogo, non appare corretto quanto affermato dall'appellante, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare l'esistenza dei documenti e procedimenti amministrativi dell'Ordine di Massa, in quanto i convenuti avrebbero basato su tale esistenza la propria richiesta di radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo. La sentenza di primo grado ha
14 correttamente valutato la sussistenza della giurisdizione sulla base della domanda dell'attore, alla luce del comportamento del terzo collegio e degli atti dallo stesso emanati, mentre non ha preso in esame condotte ed atti dell'Ordine DCEC di Massa, che, essendo estranei al contenuto della domanda, erano irrilevanti anche ai fini del riparto di giurisdizione. Del pari, non occorre verificare le condotte dell'Ordine di Massa al fine di esaminare il contenuto e la veridicità delle denunce in sede penale che il espone essere state presentate Pt_1 dagli appellati, poiché l'oggetto del processo è rappresentato dagli eventuali danni arrecati al Pt_1 attraverso l'utilizzo persecutorio della funzione disciplinare. In definitiva, deve essere confermata la valutazione della sentenza circa l'irrilevanza di un accertamento relativo alle condotte addebitate all'Ordine di Massa. A tal proposito, non appare corretto anche quanto sostenuto nell'atto di citazione in appello circa il fatto che il giudice di primo grado avrebbe dichiarato fondato il diritto di accesso dell'attore, esistenti gli atti richiesti ed evase le istanze presentate: la sentenza di primo grado, viceversa, non si è espressa nel merito di tali questioni, ritenendole irrilevanti al fine di decidere. Quanto, poi, lamentato dall'appellante circa la carenza di istruttoria si scontra anche con la constatazione del fatto che in primo grado, quale attore, lo stesso non risulta aver richiesto l'assunzione di mezzi di prova, ferme le produzioni documentali, sì che non può, dunque, addebitarsi al giudice di primo grado alcuna lacuna in punto di ammissione e assunzione di mezzi di prova. L'archiviazione disposta dal quarto collegio del Consiglio di Disciplina non conforta la ricostruzione dell'appellante, in quanto tale collegio ha, comunque, accertato delle mancanze a carico del d ha conseguentemente archiviato con un “richiamo”, pur privo di natura di sanzione Pt_1 disciplinare, il che è ben lungi dal sostenere, anche solo in via indiziaria, la deduzione delle pretese condotte persecutorie di cui è causa. Anche il secondo ed il quarto motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La sentenza di primo grado deve essere confermata a proposito di quanto considerato sul rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alla luce dell'art. 7, co. 5, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale. La sentenza ha rilevato come l'azione disciplinare sia da considerarsi preclusa soltanto qualora, per gli stessi fatti, sia stato disposto il proscioglimento, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. Detta fattispecie, va detto, non ricorreva nel caso di cui si tratta. Al contrario, risulta che l'archiviazione in sede penale sui reati di diffamazione e calunnia fosse stata disposta per motivazioni tali da non precludere affatto un vaglio in sede disciplinare: con riferimento alla diffamazione, infatti, l'archiviazione era stata motivata dalla destinazione della comunicazione al medesimo organo oggetto delle affermazioni ivi contenute e non a due o più soggetti diversi;
con riferimento alla calunnia, in quanto l'esposto era stato presentato allo stesso soggetto denunciato, e non ad una autorità diversa, e non era risultato che il osse consapevole Pt_1 dell'innocenza degli accusati. A fronte di ciò, non può omettersi di considerare che gli elementi costitutivi necessari al perfezionamento dei reati di cui si tratta non rappresentano requisiti di integrazione degli illeciti disciplinari contestati al è ben possibile, pertanto, che un'espressione Pt_1 offensiva possa violare il codice deontologico ed assumere rilievo disciplinare, senza integrare tutti gli elementi costitutivi dei menzionati illeciti penali. Tra l'altro, si osserva che è conseguentemente errato quanto affermato dall'appellante, secondo cui l'archiviazione richiesta dal PM confermerebbe la veridicità del contenuto degli esposti. In questo senso, neppure è corretto quanto sostenuto dall'appellante circa l'asserito errore della sentenza di primo grado, la quale avrebbe ritenuto che il procedimento penale ed i procedimenti disciplinari si riferissero a fatti diversi. La sentenza ha, invece, osservato che il caso di specie non poteva rientrare nella previsione del Regolamento, in quanto l'art. 7 si limitava a trattare l'ipotesi di
15 proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso e non altre ipotesi rispetto a questa. Del pari, non risultano provate violazioni delle norme sul procedimento disciplinare, in punto di tempi del procedimento, gestione del contraddittorio procedimentale e motivazione degli atti, suscettibili di dimostrare, va rammentato, una condotta persecutoria ai danni del Pt_1
Quanto al contenuto delle contestazioni, si rileva che le stesse, oltre a specificare alcune espressioni, hanno inteso motivare l'addebito attraverso il rinvio ad altri atti (l'esposto dell'Ordine di Massa del 23/06/2020 e l'esposto del del 02/09/2020). In mancanza di indicazioni circa Pt_1
l'insufficienza di tali atti a circoscrivere gli addebiti, non può ritenersi dimostrata una carenza di motivazione sintomatica di un comportamento persecutorio del terzo collegio. La sentenza impugnata, con il riferimento alle “altre espressioni”, risulta aver rinviato al complessivo contenuto degli addebiti, ulteriore rispetto al termine “ciarlatano”. A proposito di quest'ultima parola, le valutazioni dell'appellante circa l'asserita adeguatezza lessicale del termine e la veridicità di quanto lamentato non sono in grado di fondare un giudizio di arbitrarietà delle contestazioni di addebito: va, infatti, ancora una volta, ribadito, che, alla luce del tenore delle affermazioni del non appare di per sé arbitrario o persecutorio attivare dei Pt_1 procedimenti disciplinari al fine di verificare la correttezza deontologica delle forme espressive utilizzate, al di là delle condotte presupposte , peraltro, di soggetti diversi da quelli convenuti. Similmente, anche con riferimento alla gestione del contraddittorio, risulta che il terzo collegio abbia effettuato convocazioni e audizioni del mentre non sono state dimostrate specifiche Pt_1 violazioni, suscettibili di provare una condotta arbitraria dell'organo disciplinare, a maggior ragione nel senso rappresentato dallo stesso in citazione ( con , di fatto, una precisa intenzionalità). Pt_1
Si deve per il resto ribadire quanto già esposto con riferimento al primo ed al terzo motivo, a proposito dell'archiviazione disposta dal quarto collegio e dell'irrilevanza degli accertamenti concernenti le condotte dell'Ordine di Massa. Circa, poi, il quinto “motivo” di appello, devesi pervenire, anche in questo caso, ad una pronuncia di infondatezza. A proposito dei termini del procedimento, la sentenza impugnata ha fatto riferimento all'art. 9 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, ritenendo non provato alcun atto persecutorio. Rispetto a tale valutazione, l'appellante non ha lamentato che il terzo collegio abbia violato i termini perentori di conclusione del procedimento disciplinare. Al contrario, gli appellati hanno indicato la scansione delle fasi del procedimento, al fine di dimostrare il rispetto dei tempi previsti. In assenza di ulteriori elementi di prova, la mera prosecuzione dei procedimenti, seppur per un periodo di tempo prolungato, non può fondare una valutazione di arbitrarietà della condotta del collegio, neppure potendo essere dimenticato il succedersi della, a dir poco, “aspra” dialettica con cui il ebbe a rapportarsi prima con l'Ordine di Massa e poi con quello di con il Pt_1 CP_1 necessario passaggio dei “fascicoli” disciplinari, fino ad arrivare al “ Quarto Collegio”. Si ribadisce, in merito, quanto già osservato circa l'archiviazione penale e circa l'archiviazione disciplinare disposta. A proposito del sesto “motivo” di appello, non appare corretto quanto sostenuto dal Consiglio di Disciplina a proposito della data di deposito della nota di replica alla memoria conclusionale, in quanto la stessa risulta essere stata depositata in data 04/09/2024 ( di là di quanto appare, quale “ scarico” nell'indice del fascicolo telematico). In ogni caso, il motivo è infondato. L'appellante si limita a sostenere che il giudice non abbia esaminato la propria memoria di replica alle conclusionali di primo grado, senza però indicare da che cosa ciò possa desumersi, né
16 in quale modo il contenuto di tale memoria, ove correttamente considerato, avrebbe potuto mutare il contenuto della sentenza, il che si risolve in una censura del tutto inconsistente. In merito al settimo “motivo” di appello , circa il “ quantum”, occorre rilevare l'infondatezza dello stesso. A tal riguardo, benchè la mancanza delle condotte illecite contestate sia assorbente, devesi, infatti, osservare che è, comunque, rimasta del tutto carente anche la prova della sussistenza ed entità del danno e del nesso di causalità tra tale danno e la pretesa condotta degli appellati. Il i è limitato, come in primo grado, ad indicare ipotetiche conseguenze negative attuali Pt_1
o solo potenziali, tutte comunque prive di dimostrazione, e dati economici relativi alla propria professione, senza però fornire alcun elemento di prova circa le conseguenze che dalle condotte degli appellati sarebbero derivate sulla propria situazione patrimoniale, così come alla sua immagine. L'appellante ha elencato, inoltre, una serie di procedimenti civili, penali e disciplinari conseguenti dalle vicende di Massa, ma tra tali procedimenti alcuni sono riferibili a soggetti diversi dagli appellati (es., procedimento disciplinare attivato dall'Ordine DCEC di Massa), alcuni sono stati attivati dallo stesso appellante (cause civili), altri sono comunque estranei all'oggetto del presente processo (es., procedimenti penali), il tutto per, poi, specificare voci di danno frutto di apodittici calcoli, senza considerare , non può tacersi, anche in termini di citati pretesi danni all' “immagine” , l'amplificazione abnorme che lo stesso per le modalità con cui ha ritenuto di far valere i propri Pt_1 diritti, ha dato alla vicenda del mancato accreditamento, con i seguiti derivati. Poiché, in definitiva, prescindendo dall' “an”, anche l'esistenza, la causalità e l'entità del danno sono del tutto indimostrate, non assume rilievo la verifica delle eventuali interferenze con altre domande risarcitorie proposte presso il Tribunale di Massa, come indicato dagli appellati. La questione è, pertanto, assorbita dall'integrale rigetto della domanda risarcitoria. Conclusivamente, si ribadisce, per tuziorismo di motivazione, l'irrilevanza a fini di prova degli allegati n. 9, 18 e 21 all'atto di citazione, trattandosi in ipotesi: di una denuncia/querela del 23/06/2023 riferibile al terzo collegio, non inerente pertanto, per quanto è possibile comprendere, alle asserite condotte di abuso del procedimento disciplinare (l'allegato n. 9 non è stato rinvenuto tra gli atti, ma è stato soltanto nominato nell'elenco degli allegati); di un atto relativo ad una nuova istruttoria di carattere disciplinare posta in essere dall'Ordine DCEC di Massa, che, pertanto, non riguarda la condotta a suo tempo tenuta dagli appellati (allegato n. 18); di atti relativi al volume d'affari dell'appellante (allegato n. 21), i quali non possono di per sé offrire alcuna prova rispetto all'esistenza, alla causalità e all'entità del danno. L'appello principale in questione, pertanto, deve essere integralmente rigettato, le difese finali nulla aggiungendo, al di là del suggestivo tentativo di ulteriormente “ forzare” il perimetro effettivo del processo in esame, per ravvisare vizi della sentenza inesistenti, allo stesso tempo ripetendo contenuti già spesi ed enfatizzando brani estrapolati dalle difese avversarie, circa le condotte del Consiglio di Massa, brani che non risultano dirimenti, poiché, comunque, non pertinenti ai pretesi fatti illeciti mossi ai convenuti originari, attuali appellati.
Disposizioni afferenti alla condotta processuale dell'appellante. In forza di quanto già indicato nell'ordinanza di rigetto della sospensiva, osserva il Collegio come negli scritti difensivi dell'appellante siano stati travalicati i limiti posti dal combinato disposto di cui agli artt.88 e 89 c.p.c., qualsivoglia pretesa ragione del proprio assistito non consentendo, comunque, di usare frasi sconvenienti ed offensive, in uno, financo, con la prospettazione, altresì, di reati procedibili d'ufficio.
17 In questa sede, dunque, deve essere disposta la cancellazione di talune espressioni offensive e sconvenienti utilizzate negli atti di Parte appellante, espressioni che per frequenza nell'atto in cui sono contenute, si rafforzano fra loro, ai fini “ de quibus”. In particolare, dunque, ferme le conseguenti segnalazioni che saranno effettuate con provvedimento a parte, dato atto dell'intervenuta nuova costituzione di Difensore di , nel Parte_1 maggio 2025, con subentro dell'Avv. Simone Barbieri come in epigrafe, deve essere disposta la cancellazione delle seguenti espressioni, contenute, in primo luogo, nell'atto di citazione in appello:
- p. 12 dell'atto di citazione in appello: “e da scarsa laboriosità ed infine, affetta da dubbia imparzialità”;
- p. 13 dell'atto di citazione in appello: “In altri termini ancora, sia parte convenuta che il Giudice di I Grado possono espletare i compiti della loro funzione istituzionale in piena anarchia”;
- p. 24 dell'atto di citazione in appello: “risulta tenere un comportamento non imparziale”;
- p. 25 dell'atto di citazione in appello: “imparzialità” e “precostituita e”;
- p. 27 dell'atto di citazione in appello: “come peraltro anche quello del Giudice di I Grado visto che pare avvallare tale modus operandi”;
- p. 30 dell'atto di citazione in appello: “forse, ha dimenticato di essere un pubblico ufficiale e in quanto tale”;
- p. 33 dell'atto di citazione in appello: “imparzialità e”;
- p. 43 dell'atto di citazione in appello: “È comprensibile per chi, come i convenuti, che non hanno fatto niente di tutto questo abbiano bisogno di provare la frequenza a tanti convegni necessari alla sola maturazione dei 20 crediti annuali di formazione obbligatoria per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo professionale”. Per le medesime ragioni va disposta, inoltre, la cancellazione delle seguenti espressioni offensive contenute nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado:
- p. 7 dell'istanza di sospensione: “e da scarsa laboriosità ed infine, affetta da dubbia imparzialità”;
- p. 8 dell'istanza di sospensione: “In altri termini ancora, sia parte convenuta che il Giudice di I Grado possono espletare i compiti della loro funzione istituzionale in piena anarchia”. Ciò detto, la cancellazione delle espressioni offensive ex art. 89 c.p.c., che attiene al linguaggio utilizzato come modalità espressiva degli scritti presentati, deve essere tenuta distinta dalla condanna ex art. 96 c.p.c., che riguarda, invece, l'esercizio dell'azione, con mala fede o colpa grave. Sotto questo secondo profilo, dunque, reputa la Corte, analogamente a quanto valutato dalla sentenza impugnata per il giudizio di primo grado, che la domanda e la condotta processuale tenuta, quanto al riproporre le proprie asserite ragioni, pur del tutto infondate, non siano soggettivamente connotate da mala fede o colpa grave, né oggettivamente valutabili alla stregua di abuso del processo, con l'effetto che nulla va disposto ai sensi del citato art. 96 c.p.c.
Le spese di lite Le spese di lite, considerato il complesso della vicenda, non possono che seguire la soccombenza sostanziale piena del circa le pretese da cui ha origine il processo, non essendo Pt_1 idonea a modificare tale conclusione l'infondatezza dell'appello incidentale di cui sopra, afferente al solo tema della giurisdizione, sì da porsi, pur in mancanza di subordinazione, rispetto all'appello principale, in un rapporto di sostanziale accessorietà, ai limiti dell'ammissibilità della doglianza, in punto interesse ad una pronuncia in rito, piuttosto che di conferma del rigetto nel merito.
18 Le spese del grado, dunque, devono essere determinate in base ai parametri applicabili di cui al DM 55/14, per le cause in appello di valore compreso fra €52.000,01 ed €260.000,00, in rapporto al parametro medio, nella misura di €14.317,00 per ciascuna Parte, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA se dovute. Il totale rigetto dell'appello principale ed incidentale impone, infine, di dare atto del fatto che ricorrono in capo a ed al Consiglio di Disciplina di Genova, come in epigrafe, i Parte_1 presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato, analogamente dovendosi provvedere circa l'appellante incidentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2402/2024 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 13.09.2024, la Corte, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
RIGETTA l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 di in Controparte_8 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, di , e , CP_2 CP_3 CP_4 spese, che si liquidano in Euro 14.317,00 per ciascuna parte, oltre rimborso spese forfettarie al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA se dovute, con distrazione, quanto a , in favore CP_4 dell'Avv. Tomaso Romanengo del Foro di dichiaratosi antistatario ex art.93 c.p.c.; CP_1
DISPONE la cancellazione ex art. 89 c.p.c.: delle seguenti espressioni offensive contenute nell'atto di citazione in appello:
- p. 12 dell'atto di citazione in appello: “e da scarsa laboriosità ed infine, affetta da dubbia imparzialità”;
- p. 13 dell'atto di citazione in appello: “In altri termini ancora, sia parte convenuta che il Giudice di I Grado possono espletare i compiti della loro funzione istituzionale in piena anarchia”;
- p. 24 dell'atto di citazione in appello: “risulta tenere un comportamento non imparziale”;
- p. 25 dell'atto di citazione in appello: “imparzialità” e “precostituita e”;
- p. 27 dell'atto di citazione in appello: “come peraltro anche quello del Giudice di I Grado visto che pare avvallare tale modus operandi”;
- p. 30 dell'atto di citazione in appello: “forse, ha dimenticato di essere un pubblico ufficiale e in quanto tale”;
- p. 33 dell'atto di citazione in appello: “imparzialità e”;
- p. 43 dell'atto di citazione in appello: “È comprensibile per chi, come i convenuti, che non hanno fatto niente di tutto questo abbiano bisogno di provare la frequenza a tanti convegni necessari alla sola maturazione dei 20 crediti annuali di formazione obbligatoria per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo professionale”; nonché delle seguenti espressioni offensive contenute nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado:
- p. 7 dell'istanza di sospensione: “e da scarsa laboriosità ed infine, affetta da dubbia imparzialità”;
- p. 8 dell'istanza di sospensione: “In altri termini ancora, sia parte convenuta che il Giudice di I Grado possono espleta re i compiti della loro funzione istituzionale in piena anarchia”.
19
DA' ATTO che sussistono, in capo a Parte appellante ed in capo a Parte appellante incidentale, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 21.10.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
Si dà atto che la minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Dott. Lorenzo Vescovo
20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 2402/2024 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 13.09.2024, promossa da:
nato a [...] il [...], già difeso dall'Avv. Nicola Bianchi del Foro di Massa Parte_1 Carrara, poi rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Barbieri del Foro di Massa, come da comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 29.5.25 unitamente al relativo mandato, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio APPELLANTE contro
Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Luigi Cocchi del Foro di in forza di mandato depositato unitamente alla comparsa CP_1 di costituzione e risposta con appello incidentale, ed elettivamente domiciliato nel suo studio
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_2 CP_1 Bisignani del Foro di in forza di mandato depositato unitamente alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio APPELLATO
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico CP_3 Erasmo Bonavera del Foro di in forza di mandato depositato unitamente alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio APPELLATO
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Tomaso CP_4 CP_1 Romanengo del Foro di in forza di mandato depositato unitamente alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
APPELLATO
avente a oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
1 nella quale le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2402/2024, resa inter partes dal Tribunale di Genova, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Stefania Polichetti – R.G. n. 4859/2022, pubblicata il 13/09/2024 e notificata in pari data, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati in primo grado ed accogliere le conclusioni qui si riportano: - Accertare e dichiarare che il dott. che con il Parte_1 suo comportamento onora l'Ordine Professionale a cui appartiene, è stato ed è perseguitato da oltre due anni dal Consiglio Disciplina Genova
[...]
, in persona del Presidente pro Controparte_5 tempore sig. , PEC: - Presidente - sig. , PEC: CP_2 Email_1 CP_2
- Consigliere Segretario - sig. PEC: Email_1 CP_4
- Consigliere e Relatore - sig. PEC: Email_2 CP_3
che si è mosso al di fuori del perimetro del Codice Deontologico della Email_3 Professione, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale e del Decreto legislativo n.139 del 28 giugno 2005, con una condotta difforme dai canoni di correttezza e buona fede, lesiva dell'affidamento del privato, causando un danno ingiusto all'onorabilità del dott. Pt_1 d alla sua crescita professionale ed economica. - Conseguentemente condannare i medesimi
[...] suddetti al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal Dott. che così si quantificano: Parte_1
- depauperamento dell'avviamento professionale generato internamente (relazioni umane e rapporti giuridici con rilevanza economica) e costituito essenzialmente dal valore del fatturato annuo di circa 60.000 euro;
- danno da perdita di chance costituito dall'aspettativa ragionevole di un incremento medio del fatturato stimabile in un 20% annuo: 60.000*20%=12.000*3=36.000 euro;
- danno immagine personale e professionale = 75.000 euro. Totale (60.000+36.000+75.000) = 171.000 euro, fatta salva comunque sin d'ora la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o valutata anche eventualmente in via equitativa da parte del Giudice adito. Vinte le spese di primo e secondo grado.”
PER L'APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE CONSIGLIO DI DISCIPLINA DI GENOVA – ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
“Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, voglia:
- in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza del Tribunale di Genova, Sez. II^, n. 2402 del 13.9.2024, resa all'esito del giudizio R.G. n. 4859/2022, nella parte in cui ha dichiarato sussistere la giurisdizione del Giudice ordinario, in luogo di quella del Giudice amministrativo;
- in subordine, con riguardo all'appello principale: i. in via preliminare, ove ritenuta sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario, dichiarare l'appello avversario inammissibile e/o manifestamente infondato ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 c.p.c.; ii. sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili, in quanto tardivi, i docc. 18 e 21, oltre che sub. doc. 9, quest'ultimo in quanto non allegato in atto di appello né diversamente prodotto, come indicato nelle note di trattazione scritta depositate in data 20.3.2025; iii. nel merito, respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto, per i motivi spiegati sub B2-B8 della comparsa di costituzione e risposta, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese ed i compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
PER L'APPELLATO Controparte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, con ogni conseguente pronuncia: IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare l'appello avversario inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c; NEL MERITO
- rigettare l'appello proposto dal Dott. erché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni Parte_1 illustrate e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 2402/2024 emessa dal Tribunale di Genova;
2 Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre interessi, IVA e CPA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”
PER L'APPELLATO CP_3
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello avversario, e in ogni caso respingere l'appello stesso, con integrale conferma della sentenza di primo grado ex adverso impugnata;
e rigettare le domande proposte dal dott. in quanto infondate e non provate;
Parte_1 condannare il dott. alla rifusione in favore del conchiudente delle spese anche per il Parte_1 presente grado del giudizio. Si fa riserva per ogni altra e miglior istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa.”
PER L'APPELLATO CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
• In via preliminare: dichiarare l'appello avversario inammissibile ai sensi dell'art 342 cpc e/o ex art 348 bis cpc;
• Sempre in via preliminare: dichiarare inammissibile e comunque infondata l'istanza avversaria ex art. 283 c.p.c. per tutti i motivi di cui in narrativa;
• Nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dal Dott. confermando la Parte_1 sentenza di primo grado n. 2402/2024 del Tribunale di Genova, Sezione Civile, in ogni sua parte, poiché le richieste attoree risultano infondate sia in punto di fatto che di diritto, come ampiamente dimostrato;
• in ogni caso, con vittoria di spese vive, oneri e spese di lite ex D.M n. 55/2014 del doppio grado di giudizio”. Si formula istanza di distrazione delle spese di lite in favore dello scrivente difensore…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 27.5.22 conveniva in giudizio il terzo collegio del Parte_1
Consiglio di Disciplina dell di ed i Controparte_1 CP_1 componenti di tale collegio , e , chiedendo il Controparte_2 CP_4 CP_3 risarcimento del danno derivante dall'attivazione nei suoi confronti dei procedimenti disciplinari n. 11/2020 e n. 34/2021, poi riuniti nel procedimento n. 34/2021. L'attore rappresentava che, attraverso tali procedimenti disciplinari, gli era stata contestata la violazione dell'art. 29 del codice deontologico dell'Ordine professionale (“Nell'esercizio del suo diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e del suo diritto di critica, costituzionalmente garantiti, ciascun professionista deve comportarsi, nei confronti degli organi della professione, con rispetto, correttezza e considerazione”), a causa del contenuto di un proprio esposto del 02/09/2020 contro l' . Controparte_6
Con tale esposto l'attore aveva inteso lamentare il mancato accreditamento da parte dell'Ordine DCEC di Massa, nell'anno 2019, di un evento formativo da lui curato, nonché una serie di condotte scorrette che l'Ordine DCEC di Massa aveva, in tesi, integrato successivamente ai dinieghi di accreditamento. In particolare, a parere dell'attore, l'Ordine DCEC di Massa aveva mancato di riscontrare adeguatamente le istanze di accesso agli atti presentate e, nel contesto delle relative interlocuzioni, aveva anche rilasciato dichiarazioni false circa l'esistenza o inesistenza degli atti di interesse. A parere dell'attore, l'attivazione dei procedimenti disciplinari rappresentava un'azione arbitraria, in quanto i convenuti avrebbero dovuto prendere atto della fondatezza delle accuse mosse dal all'Ordine DCEC di Massa e, conseguentemente, considerare le espressioni critiche Pt_1 utilizzate dal come adeguate a qualificare i soggetti responsabili delle condotte segnalate. Pt_1
A tal proposito, l'attore sosteneva che già il corretto espletamento della fase preliminare del procedimento disciplinare avrebbe potuto rendere chiaro al terzo collegio che nessun addebito
3 poteva essere contestato al Di conseguenza, il terzo collegio, avanzando una formale Pt_1 contestazione disciplinare, anziché archiviare il procedimento già all'esito della fase pre-istruttoria, aveva agito in modo scorretto, mancando di effettuare i dovuti approfondimenti istruttori ed attivando un procedimento carente dei necessari presupposti. Anche la durata del procedimento, secondo le prospettazioni attoree, manifestava l'intento persecutorio del terzo collegio. A tal proposito, l'attore faceva riferimento alle interlocuzioni avute con l'Ordine DCEC di per dimostrare la consapevolezza di quest'ultimo circa la fondatezza CP_1 delle accuse mosse dal all'Ordine DCEC di Massa. Pt_1
Tale consapevolezza era dimostrata, secondo il da una nota di riscontro del Pt_1
19/11/2021, con cui l DCEC di aveva comunicato come non fosse depositato presso CP_1 CP_1 gli uffici un verbale relativo al non accreditamento da parte dell DCEC di Massa dell'evento CP_1 formativo a suo tempo promosso dall'allora attore. L'inesistenza di tale atto, dunque, dimostrava la fondatezza delle lamentele contenute nell'esposto del la conseguente assenza di presupposti Pt_1 per l'esercizio della funzione disciplinare, per cui il terzo collegio, avendo rilevato la mancanza del verbale di cui si tratta, avrebbe dovuto tempestivamente concludere il procedimento. Diversamente, in tesi, quest'ultimo collegio aveva mantenuto arbitrariamente attivo il procedimento, trasmettendo poi gli atti ad un diverso collegio (il quarto collegio del Consiglio di disciplina dell'Ordine DCEC di in data 04/05/2022, dopo quasi tre anni. CP_1
Infine, l'attore lamentava che i procedimenti disciplinari fossero stati portati avanti dal terzo collegio, nonostante che per i medesimi fatti fosse stato avviato ed archiviato un procedimento penale, a seguito di denuncia dell'Ordine DCEC di Massa. In punto di danno, l'attore rappresentava come il mancato accreditamento dell'evento formativo, la denuncia penale ed i procedimenti disciplinari gli avessero causato disagio e rischi professionali e, di conseguenza, chiedeva un risarcimento del danno di €171.000,00 secondo il seguente calcolo:
- depauperamento dell'avviamento professionale generato internamente (relazioni umane e rapporti giuridici con rilevanza economica) e costituito essenzialmente dal valore del fatturato annuo di circa 60.000 euro;
- danno da perdita di chance costituito dall'aspettativa ragionevole di un incremento medio del fatturato stimabile in un 20% annuo: 60.000*20%=12.000*3=36.000 euro;
- danno immagine personale e professionale = 75.000 euro.
Si costituivano in giudizio il Consiglio di Disciplina dell'Ordine DCEC di CP_1 CP_2
, e .
[...] CP_3 CP_4
In primo luogo, i convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la domanda avesse ad oggetto il risarcimento di danni derivanti dall'esercizio del potere da parte di un ente pubblico e che il procedimento disciplinare avesse natura amministrativa. Inoltre, esprimendosi sul contenuto dell'atto di citazione, sosteneva anche la carenza CP_2 di legittimazione passiva dei convenuti rispetto alle domande risarcitorie dell'attore, considerando che le lamentele relative al mancato accreditamento degli eventi formativi e al mancato corretto riscontro alle istanze di accesso agli atti riguardavano i componenti dell'Ordine DCEC di Massa e non di quello di CP_1
considerava, altresì, come la domanda fosse inammissibile, in quanto la CP_2 responsabilità risarcitoria per attività provvedimentale della PA poteva sussistere soltanto qualora l'atto illegittimo derivi da un comportamento dell'Amministrazione connotato da dolo o colpa per violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, mentre l'attore non aveva né dedotto, né dimostrato tale elemento costitutivo.
4 Nel merito, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande del da un lato ripercorrendo Pt_1
i fatti relativi ai rapporti tra il medesimo, l'Ordine DCEC di Massa e l'Ordine DCEC di Pt_1 CP_1 dall'altro ritenendo che non fosse provata alcuna condotta antigiuridica posta in essere dal terzo collegio. Taluni dei convenuti si soffermavano anche sulle condotte attribuite all'Ordine DCEC di Massa, al fine di sostenerne la correttezza. Il Consiglio, in particolare, precisava che il terzo collegio si era limitato ad attivare procedimenti disciplinari al fine di accertare il comportamento deontologicamente scorretto del Pt_1
a fronte degli esposti e della copiosa documentazione trasmessa, con esclusione della possibilità di addebitare al collegio alcun difetto di istruttoria. Il Consiglio ribadiva, inoltre, come l'oggetto del procedimento disciplinare fosse rappresentato dai comportamenti, espressioni e termini gratuitamente offensivi, ripetutamente utilizzati dal nei confronti di tutti gli enti coinvolti. Pt_1
A tal proposito, sosteneva anche che le eventuali irregolarità del procedimento CP_3 disciplinare avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di riesame o di impugnazione del provvedimento emesso all'esito del procedimento e che, in ogni caso, l'attore non aveva indicato alcuna specifica irregolarità procedimentale, basando il proprio atto solo su critiche generiche. I convenuti sostenevano ancora, in vario modo, come l'attore non avesse fornito la prova del danno subito e del nesso di causalità tra il supposto danno e una condotta antigiuridica del terzo collegio, così come dei suoi membri. Così instauratosi il contraddittorio, il giudice di primo grado concedeva il deposito di memorie relative all'eccezione di difetto di giurisdizione, fissando una nuova udienza. Successivamente venivano assegnati i termini per le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva poi la causa per pronunciare sentenza, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Tribunale di Genova, dunque, con la sentenza n. 2402 del 13/09/2024, così statuiva:
“…
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande proposte dall'attore Dott. nei confronti dei convenuti;
Parte_1 rigetta ogni altra e diversa domanda;
condanna altresì il Dott. al pagamento delle spese legali in favore del Consiglio Parte_1
Disciplina Genova – Terzo Collegio – di Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, del Dott. , del Dott. CP_1 CP_2 CP_3
e del Dott. , con distrazione per quest'ultimo in favore dell'Avv. Tomaso
[...] CP_4
Romanengo antistatario, che si liquidano in Euro 11.268,00 per ciascuna parte, oltre rimborso spese forfettarie al 15% CPA ed IVA se dovute.
…”. In primo luogo, il giudice di primo grado riconosceva la giurisdizione del giudice ordinario. A tal proposito, il giudice analizzava la posizione giuridica fatta valere in giudizio in base alla
“causa petendi” della domanda, giungendo alla conclusione che la condotta in ipotesi causativa del danno non fosse collegata direttamente all'esercizio dell'attività provvedimentale. Nel caso in esame, in sostanza, non si trattava del mancato rispetto di regole di diritto pubblico relative all'esercizio del potere, ma di regole di correttezza e buona fede, la cui violazione non dava luogo ad invalidità provvedimentale, ma a responsabilità. La responsabilità dedotta dall'attore, pertanto, riguardava la lesione dell'affidamento del privato entrato in relazione con la P.A. e andava qualificata come responsabilità da contatto sociale, in quanto il rapporto tra privato e P.A. rappresentava un
5 fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., fonte di reciproci obblighi di buona fede, informazione e protezione ai sensi degli artt. 1175 c.c., 1176 c.c. e 1337 c.c. Il giudice riteneva poi le domande infondate nel merito, escludendo che l'apertura e la durata dei procedimenti disciplinari oggetto di causa avessero integrato un abuso o un attacco persecutorio nei confronti dell'attore. A tal proposito, il giudice osservava come il collegio di disciplina avesse avviato i procedimenti disciplinari in relazione all'art. 29 del codice deontologico, al fine di valutare se le espressioni utilizzate dal fossero consone all'esercizio del diritto di critica ed opinione. In tale Pt_1 contesto, secondo il Tribunale, il collegio non era tenuto a verificare l'esistenza degli atti richiesti all'Ordine DCEC di Massa, dovendo soltanto esaminare se le espressioni utilizzate dal ossero Pt_1 eccessive rispetto ai temi in discussione. Anche i tempi dei procedimenti non integravano di per sé un atto persecutorio, considerando tra l'altro la distinzione tra l'attività propedeutica all'azione disciplinare, priva di termini di definizione, e la procedura disciplinare in senso stretto, unica ad essere sottoposta ad un termine perentorio di conclusione del procedimento pari a 18 mesi ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale. Ancora, il giudice rilevava che l'archiviazione disposta in sede penale per i fatti denunciati dall'Ordine di Massa non impediva l'esercizio dell'azione disciplinare e che non poteva interpretarsi in tale senso l'art. 7, co. 5, del medesimo Regolamento, afferente alla specifica ipotesi in cui, per gli stessi fatti oggetto di incolpazione, sia intervenuta sentenza di proscioglimento, perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. Infine, il giudice riteneva che il danno richiesto fosse del tutto indimostrato, in quanto riconducibile a comportamenti di soggetti diversi dai convenuti o comunque ipotetico.
Nei confronti della sentenza ha proposto appello articolando i motivi per “ punto Parte_1 di critica della sentenza”, come definiti nell'atto di gravame, e, così , in 7 “ punti”, fra loro , peraltro, strettamente interconnessi ed in parte sovrapposti, oltre che ripetitivi dei convincimenti espressi, così da articolare doglianze nei seguenti termini sostanziali. Con il primo “motivo” di appello, la sentenza è stata contestata con riferimento a quanto affermato a proposito dell'esistenza o inesistenza dei documenti relativi all'accreditamento dell'attività formativa presso l'Ordine DCEC di Massa, a suo tempo richiesti dal con le proprie Pt_1 istanze di accesso agli atti, ed a proposito della rilevanza di tale tema ai fini della decisione. Secondo l'appellante tale questione assumeva rilievo al fine di accertare la falsità delle dichiarazioni rilasciate dai convenuti, i quali avevano affermato l'esistenza di tali atti nel corso del giudizio di primo grado, anche allo scopo di sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo, ed avevano proposto denunce contro il in sede penale, dichiarando falsamente l'esistenza degli Pt_1 atti di cui si tratta. Tale aspetto, in tesi, era rilevante anche per verificare la correttezza dell'operato del Consiglio di Disciplina nei confronti del considerato che l'accertamento sulla fondatezza delle Pt_1 critiche del nei confronti dell'Ordine di Massa avrebbe anche consentito di apprezzare Pt_1
l'adeguatezza del linguaggio usato per esprimere le suddette lamentele. Il giudice di primo grado, pertanto, aveva errato nell'affermare che l'esistenza o meno degli atti sull'accreditamento fosse irrilevante ai fine della fondatezza della pretesa risarcitoria e che le dichiarazioni in merito provenissero da soggetti diversi dai convenuti. L'appellante ha sostenuto anche come il giudice, nella propria sentenza, avesse riconosciuto la fondatezza del diritto di accesso del l'esistenza degli atti relativi all'accreditamento e la Pt_1 corretta evasione delle istanze, nonostante che gli stessi convenuti avessero dichiarato inesistenti
6 gli atti. In questo senso, il giudice aveva, pertanto, travisato i fatti, affermando l'esistenza dei documenti nonostante che ciò fosse stato escluso dagli atti del processo. Il ha affermato, dunque, che il giudice non aveva svolto la dovuta attività istruttoria ed Pt_1 aveva omesso di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle Parti. Con il secondo “motivo” di appello, l'appellante ha contestato le valutazioni operate dal giudice di primo grado a proposito dell'esercizio della funzione disciplinare da parte dei convenuti. L'appellante ha insistito nel rivendicare l'assenza di presupposti per l'attivazione dei procedimenti disciplinari a proprio carico, considerando la veridicità di quanto dichiarato contro l'Ordine DCEC di Massa e l'inesistenza dei documenti richiesti in sede di accesso agli atti, il tutto in rapporto alla legittimità delle espressioni di critica da lui utilizzate. A tal proposito, l'appellante ha rilevato che i procedimenti disciplinari erano stati poi archiviati dal quarto collegio del Consiglio di Disciplina e che le medesime condotte oggetto dei procedimenti disciplinari erano anche state oggetto di un procedimento penale per diffamazione e calunnia, terminato con l'archiviazione già prima dell'inizio dei procedimenti disciplinari. L'archiviazione richiesta dal PM confermava, dunque, la veridicità di quanto affermato dall'appellante, sì che il terzo collegio avrebbe dovuto verificare la fondatezza dei fatti e delle circostanze esposte dal deducente, in modo analogo a quanto fatto dalla Procura, e così giungere alla conclusione della correttezza del comportamento poi oggetto di contestazione circa la violazione dei doveri deontologici. Con specifico riguardo al contenuto degli addebiti, l'appellante ha sostenuto che il termine
“ciarlatano” fosse stato usato in modo adeguato e che, per il resto, il giudice di primo grado non aveva indicato le “altre espressioni” che erano state oggetto di contestazione disciplinare, espressioni che non erano neanche state indicate in seno ai procedimenti disciplinari. In generale, dunque, il ha ribadito di aver riferito fatti e circostanze veritieri e come i Pt_1 procedimenti disciplinari, in tesi, fossero caratterizzati da carenza di motivazione, contraddittorio ed istruttoria. Con il terzo “motivo” di gravame, l'appellante è tornato a lamentare la mancata verifica della sussistenza dei presupposti dell'azione disciplinare e dell'esistenza o inesistenza dei documenti relativi all'accreditamento ed a suo tempo richiesti. Secondo il se il giudice di primo grado Pt_1 avesse provveduto ad accertare la veridicità di quanto sostenuto dal medesimo nei propri Pt_1 esposti, avrebbe potuto rilevare che quanto da lui dichiarato era corretto e che, pertanto, il terzo collegio aveva arbitrariamente dato avvio a procedimenti disciplinari, nonostante l'assenza di qualsiasi critica od opinione offensiva dell'onore o del prestigio di alcuno. L'appellante ha, pertanto, ribadito come tale verifica fosse necessaria anche alla luce di quanto dichiarato dai convenuti al fine di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo, sì da lamentare, di nuovo, l'omessa attività istruttoria del Tribunale. Con il quarto “motivo” di appello, oltre a ribadire l'adeguatezza dei termini usati nei propri esposti e l'assenza di presupposti per l'attivazione dei procedimenti disciplinari, anche alla luce dell'archiviazione disposta dal quarto collegio, l'appellante ha lamentato come il giudice di primo grado avesse errato nell'esprimersi circa i rapporti tra procedimenti disciplinari e procedimento penale. In particolare ha contestato il che l'archiviazione intervenuta in sede penale aveva ad Pt_1 oggetto i medesimi fatti poi presi ad oggetto dei procedimenti disciplinari di cui è causa, mentre la sentenza, nel commentare l'art. 7, co. 5, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, aveva mostrato di ritenere che i procedimenti disciplinari si riferissero ad ipotesi diverse. Con il quinto “motivo” di appello, l'appellante si è doluto del fatto che il giudice di primo grado avesse ritenuto che i tempi dei procedimenti disciplinari non integrassero di per sé un atto persecutorio. A tal proposito, in particolare, il - ha sottolineato che il Pubblico Ministero aveva Pt_1 impiegato soli 47 giorni per archiviare il procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti;
-
7 ha ribadito, altresì, che la sopravvenuta archiviazione disciplinare e l'archiviazione penale dimostravano l'infondatezza dei due procedimenti disciplinari in contestazione. Con il sesto “motivo” di appello, il a denunciato che il giudice di primo grado non aveva Pt_1 preso in considerazione la propria memoria di replica alle conclusionali in primo grado, mancando a riguardo ogni riferimento nella motivazione. Con il settimo “motivo” di appello, l'appellante ha contestato quanto contenuto nella sentenza di primo grado circa la mancata prova del danno. A tal proposito, il ha sostenuto di aver subito Pt_1 un danno patrimoniale e non patrimoniale nel dover affrontare il contenzioso in sede penale, disciplinare e civile e ha dichiarato che tale complessiva situazione gli aveva generato un rilevante disagio, anche considerando la pluralità di colleghi coinvolti, il che lo aveva costretto a rinunciare a candidature e impegni presso enti pubblici e privati, al fine di non far emergere la sua posizione di indagato e sottoposto a procedimento disciplinare. A tal proposito, nell'atto di gravame in questione, il a chiesto nuovamente la condanna Pt_1 al risarcimento del danno così articolando e quantificando le diverse poste di pregiudizio:
- depauperamento dell'avviamento professionale generato internamente (relazioni umane e rapporti giuridici con rilevanza economica) e costituito essenzialmente dal valore del fatturato annuo di circa 60.000 euro;
- danno da perdita di chance costituito dall'aspettativa ragionevole di un incremento medio del fatturato stimabile in un 20% annuo: 60.000*20%=12.000*3=36.000 euro;
- danno immagine personale e professionale = 75.000 euro. Totale (60.000+36.000+75.000) = 171.000 euro. L'appellante, in ultimo, ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, sostenendo la manifesta fondatezza delle proprie pretese e, sotto il profilo del
“periculum in mora”, rappresentando come l'entità del rimborso delle spese legali, posto a suo carico dalla sentenza di primo grado, fosse superiore al valore del fatturato professionale medio nel periodo 2019-2023.
Si sono costituiti nel presente giudizio il Consiglio di Disciplina dell'Ordine DCEC di CP_1
, e . Controparte_2 CP_3 CP_4
Il Consiglio di Disciplina ha proposto appello incidentale, impugnando la sentenza nella parte in cui aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario. A tal proposito, tale appellante incidentale ha sostenuto come il si fosse lamentato non Pt_1 di meri comportamenti dell'Amministrazione, ma di un comportamento amministrativo, espressione di un potere provvedimentale e posto in essere attraverso l'esercizio di poteri autoritativi, con l'attivazione dei procedimenti disciplinari. L'affidamento del privato rimaneva, dunque connesso, in tesi dell'appellante incidentale, all'esercizio di un potere amministrativo, a fronte del quale il privato era titolare di una posizione di interesse legittimo. Ciò chiarito, i convenuti in appello hanno lamentato come i motivi di doglianza del Pt_1 fossero inammissibili per violazione dell'art. 342 c.p.c., instando per la relativa pronuncia. L' appellato , in particolare, ha dedotto che l'inammissibilità dei primi tre motivi di appello CP_3 avversari derivava anche dalla loro estraneità rispetto al contenuto dell'atto di citazione introduttivo del primo grado, con l'effetto di mirare, infatti, a far esaminare i fatti oggetto di contestazione disciplinare ed a sindacare la valutazione disciplinare di competenza del Consiglio di Disciplina dell'Ordine DCEC di anziché il comportamento eventualmente contrario a buona fede e CP_1 correttezza di quest'ultimo. La Difesa ha sostenuto, inoltre, l'inammissibilità del quarto motivo, sostenendo come CP_2 la censura relativa al mancato rispetto dell'art. 7, co. 5, del Regolamento per l'esercizio della
8 funzione disciplinare territoriale fosse stata rappresentata per la prima volta in appello e fosse dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c. Gli appellati hanno anche chiesto l'immediata declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. per manifesta infondatezza. Nel merito, gli appellati medesimi hanno, comunque, sostenuto l'infondatezza di tutti i motivi di appello, ribadendo la correttezza dell'operato del terzo collegio e replicando a quanto affermato dal Pt_1
Con riferimento al primo “motivo”, in particolare, il Consiglio, e hanno negato CP_2 CP_4 che il terzo collegio avesse reso dichiarazioni false, esprimendosi circa i fatti riferiti dall'appellante. Parte , tra l'altro, ha sottolineato come il riferimento del alle asserite false CP_2 Pt_1 dichiarazioni che il terzo collegio avrebbe reso nelle denunce/querele e negli atti del processo di primo grado rappresentasse, in realtà, un mutamento della causa petendi rispetto al primo grado, mutamento palese alla luce del fatto che, con il proprio atto di citazione, l'allora attore non aveva potuto basare l'azione su dichiarazioni false che, in ipotesi, erano state rese nei successivi atti difensivi del primo grado. Sempre il ha sottolineato, altresì, come: - alcune delle condotte lamentate dal CP_2 Pt_1 non fossero neanche state commesse dagli appellati, ma dai componenti dell'Ordine DCEC di Massa;
- come il terzo collegio di non avesse il dovere di compiere accertamenti circa le CP_1 condotte poste in essere dall'Ordine di Massa;
- come non sussistesse alcun difetto di istruttoria in primo grado, considerato che l'onere della prova gravava sull'attore e che lo stesso non aveva dedotto alcun mezzo di prova. Con riferimento al secondo “motivo”, il Consiglio, e hanno ribadito la CP_2 CP_4 correttezza del comportamento del terzo collegio, il carattere offensivo delle espressioni utilizzate dal e l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. Pt_1
La Difesa DA, in particolare, ha posto in risalto come l'autonomia dell'accertamento disciplinare fosse confermata anche dalle motivazioni per cui il PM competente aveva richiesto l'archiviazione, le quali non erano tali da escludere il rilievo disciplinare delle condotte: il PM, infatti, aveva ritenuto carente l'elemento soggettivo del reato di calunnia in quanto “non sussistono elementi in ragione dei quali si possa ritenere che l'indagato abbia inteso incolpare qualcuno sapendolo innocente” e che non sussisteva il reato di diffamazione “essendo la comunicazione rivolta al medesimo organo oggetto delle affermazioni ivi contenute e non a due o più soggetti”. Il Consiglio ed il hanno ribadito, altresì, che il terzo collegio non era chiamato ad CP_2 effettuare accertamenti circa le condotte tenute dall'Ordine DCEC di Massa, in quanto l'oggetto dei procedimenti disciplinari era soltanto la correttezza deontologica delle espressioni utilizzate dal
Pt_1
Il Consiglio ha, inoltre, segnatamente evidenziato come la correttezza del comportamento del terzo collegio fosse stata confermata dal provvedimento del Consiglio Nazionale dell'Ordine DCEC di rigetto dell'impugnazione proposta dal contro l'archiviazione disposta del quarto Pt_1 collegio. Del pari, anche la Difesa ha sottolineato come il quarto collegio ed il Consiglio CP_4
Nazionale si fossero espressi per il carattere eccessivo delle espressioni utilizzate dal Pt_1
Con riferimento al terzo “motivo”, il Consiglio, e hanno sostenuto nuovamente CP_2 CP_4 la correttezza dell'operato del terzo collegio nella gestione della funzione disciplinare, il primo evidenziando, in particolare, che, sotto il profilo istruttorio e probatorio, non poteva addebitarsi al processo di primo grado alcuna carenza di istruttoria, considerato che non erano stati richiesti mezzi di prova ulteriori. Anche , oltre a sottolineare il rispetto del contraddittorio e dei termini dei CP_2 procedimenti disciplinari, ha ripetuto che l'onere della prova dell'illiceità della condotta del terzo collegio gravava sul il quale non lo aveva assolto, non avendo neanche richiesto lo Pt_1 svolgimento di attività istruttoria in primo grado.
9 Con riferimento al quarto “motivo”, il Consiglio ha, nello specifico, sostenuto che l'appellante aveva travisato le espressioni della sentenza impugnata, quanto all'interpretazione dell'art. 7, co. 5, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale: con il riferirsi ad altre ipotesi diverse da quelle oggetto del vincolo di giudicato, la sentenza non aveva, infatti, mirato a dichiarare che i fatti oggetto del procedimento penale erano diversi da quelli oggetto del procedimento disciplinare, ma aveva inteso sottolineare che un vincolo in sede disciplinare sarebbe potuto derivare soltanto da una assoluzione con formula piena, analogamente a quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. Anche le e hanno sostenuto come la norma del Regolamento fosse Parte_2 CP_3 stata correttamente applicata. Allo stesso tempo, il ha ribadito che non era stato violato il CP_4 diritto di difesa del el procedimento disciplinare e che la commissione del reato doveva essere Pt_1 tenuta distinta dalla violazione del codice deontologico, per ancora soffermarsi l'appellato CP_2 sul carattere offensivo del termine “ciarlatano”, contestato dall'appellante. Con riferimento al quinto “motivo”, gli appellati ne hanno sostenuto l'infondatezza, affermando che il terzo collegio aveva rispettato i termini del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto nel Regolamento di riferimento. Il Consiglio ha ribadito come, d'altra parte, il provvedimento adottato dal quarto collegio fosse confermativo della correttezza di quanto posto in essere dal terzo. A proposito del sesto “motivo”, il Consiglio ha, comunque, eccepito come la memoria di replica alle conclusionali di primo grado fosse stata depositata e registrata il giorno successivo rispetto a quanto indicato dal sì da essere tale atto difensivo tardivo. E' stato, in ogni caso, Pt_1 evidenziato che il mero mancato richiamo nella sentenza, di per sé considerato, non poteva ritenersi idoneo ad influire sulla congruità o correttezza logico-giuridica della pronuncia, tanto più che nel caso di specie non erano stati indicati dal gli argomenti difensivi rilevanti che, a dire di Pt_1 quest'ultimo, non erano stati oggetto di valutazione. Anche la Difesa ha posto in specifico risalto quanto sopra, per, ancora, evidenziare CP_2 che, attesa la funzione illustrativa di tale atto processuale, rispetto a difese già svolte, non vi poteva essere alcuna violazione di legge da parte del giudice di primo grado, non essendo, viceversa, ammissibile sviluppare nuove difese in sede di repliche. Del pari, e hanno lamentato che il non aveva neppure dato alcuna prova CP_3 CP_4 Pt_1 circa la mancata considerazione della propria memoria. Con riferimento al settimo “motivo”, gli appellati hanno resistito, argomentando circa le carenze in punto di prova. Il Consiglio e , nel sostenere che non aveva, né allegato, né CP_4 Pt_1 dimostrato il danno, hanno evidenziato, comunque, che nel periodo 2019-2021 il fatturato dell'odierno appellante, secondo quanto dallo stesso rappresentato, aveva addirittura registrato degli aumenti. Tra l'altro, la Difesa ha osservato che dalla documentazione depositata dal in CP_3 Pt_1 primo grado era risultato come lo stesso avesse esperito azioni risarcitorie anche nei confronti dei colleghi di Massa, sì che il medesimo aveva, pertanto, chiesto più volte, a diversi soggetti, il Pt_1 risarcimento del danno, dovendo, ancora, essere chiarito che rispetto al danno provocato dal mancato accreditamento di un evento formativo gli appellati erano, in ogni caso, estranei. Questi ultimi, in ultimo, hanno richiesto il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Al riguardo, il e DA richiedevano anche CP_1
l'irrogazione di una sanzione ex art. 281 (rectius 283), co. 3, c.p.c. A proposito dei documenti allegati dal al proprio atto di citazione in appello, il Consiglio Pt_1 ha chiesto, in particolare, che gli stessi venissero dichiarati inammissibili ex art. 345 c.p.c., in quanto documenti nuovi, gli atti relativi al volume di affari del el 2022 e 2023. Anche ha chiesto Pt_1 CP_2 la dichiarazione di inammissibilità di eventuali documenti nuovi ex art. 345 c.p.c.
10 Le Difese del Consiglio e del hanno chiesto anche la cancellazione di talune CP_2 espressioni offensive ex art. 89 c.p.c., il secondo instando anche per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. , con segnalazione all'Ordine competente ex art. 88 c.p.c. Così instaurato il contraddittorio in appello, con ordinanza del 19 febbraio 2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenendo insussistenti i requisiti previsti dalla legge, in rapporto alle motivazioni addotte dall'appellante. Disposta la verifica della completezza dei fascicoli telematici delle Parti, con ordinanza del 26 marzo 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il C.I. ha fissato udienza cartolare di rimessione della causa in decisione per la data del 14 ottobre 2025, con assegnazione alle Parti dei termini di cui all'art.352 c.p.c. Con riferimento ai documenti da dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c., nelle proprie conclusioni e nella propria comparsa conclusionale, il Consiglio di Disciplina ha fatto particolare riferimento ai documenti n. 9, 18 e 21, allegati all'atto di citazione in appello. Nella propria comparsa conclusionale, anche , in aggiunta a quanto CP_4 precedentemente rappresentato, ha chiesto la condanna dell'appellante ai sensi dell'artt. 96 c.p.c. Il medesimo appellato ha richiesto, poi, nelle note di replica, anche la condanna ex artt. 88 e 89 c.p.c. In esito all'udienza cartolare del 14.10.25, il C.I. ha trattenuto la causa in decisione, riservando al Collegio la pronuncia. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello incidentale Preliminarmente, attesa la valenza potenzialmente assorbente, deve rigettarsi l'appello incidentale del Consiglio di disciplina dell'Ordine di Controparte_7
avente ad oggetto il capo della sentenza relativo alla giurisdizione. CP_1
In particolare, si deve confermare quanto osservato dalla sentenza di primo grado, che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del contenuto della domanda esercitata, ritenendo che la posizione giuridica sostanziale fatta valere fosse riconducibile alla lesione di un diritto soggettivo. A tal proposito, la sentenza ha ritenuto che l'attore non intendesse far valere la violazione di regole di diritto pubblico, disciplinanti l'esercizio del potere amministrativo che si estrinseca nel provvedimento, ma di regole di correttezza e buona fede, di diritto privato, la cui violazione non dà luogo ad invalidità provvedimentale, ma a responsabilità. In questo senso, il giudice di primo grado ha inteso dare continuità al principio affermato dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 8236/2020, secondo cui spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo, a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede. L'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, contenuta nella sentenza di primo grado, non risulta suscettibile di censura. Al contrario, la stessa può essere confermata anche alla luce di ulteriori argomenti. In primo luogo, si osserva che la giurisdizione del giudice ordinario è stata espressamente riconosciuta nel caso in cui un soggetto lamenti la gestione abusiva del procedimento disciplinare a proprio carico, chiedendo il risarcimento dei danni ai singoli componenti dell'organo competente. In una fattispecie del genere, Cass. Sez. U. n. 6690/2020, richiamando Cass. Sez. U. n. 13659/2006, ha precisato che “l'art. 103 Cost., non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l'adozione del provvedimento illegittimo, va proposta dinanzi al giudice ordinario, non ostando a ciò la proposizione
11 della domanda anche nei confronti dell'ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, stante l'inderogabilità per ragioni di connessione della giurisdizione”. Nel caso di specie, l'attore ha chiaramente richiesto il risarcimento dei danni derivanti da una condotta arbitraria e persecutoria, che asserisce essere stata posta in essere dalle persone fisiche componenti il collegio attraverso l'esercizio abusivo della funzione disciplinare. Del resto, sebbene l'attore abbia citato in giudizio anche il Consiglio di Disciplina dell'Ordine DCEC di Genova, anche l'esame del tipo di potere esercitato nel caso di specie alla luce delle norme sul riparto di giurisdizione e della giurisprudenza di riferimento inducono a confermare la giurisdizione ordinaria. Si osserva che l'appellante incidentale chiede che venga riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che il danno lamentato dal sia derivato direttamente Pt_1 dall'esercizio del potere disciplinare. Tuttavia, pur a fronte dell'esercizio della funzione disciplinare, occorre verificare la natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio. Poiché la materia di cui si tratta non rientra tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133 c.p.a., la giurisdizione del giudice amministrativo potrebbe essere affermata soltanto in presenza di una posizione di interesse legittimo. A tal proposito, si osserva anche che l'art. 30, co. 2, c.p.a., in materia di risarcimento prevede quanto segue: “Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica”. Del resto, l'elencazione di ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo risponde proprio all'esigenza di affidare al giudice amministrativo determinate materie in cui, pur in presenza di potere pubblico, residuano posizioni di diritto soggettivo, con la conseguente difficoltà di distinguere di volta in volta il giudice munito di giurisdizione. Ebbene, esprimendosi circa la natura delle posizioni giuridiche sostanziali che dialogano con l'esercizio del potere disciplinare, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno qualificato in termini di diritto soggettivo la posizione del professionista inciso da una sanzione disciplinare (cfr. Cass. Sez. U. n. 30785/2011, proprio in tema di poteri disciplinari dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili). Anche nella giurisprudenza amministrativa ha trovato affermazione il carattere paritario della posizione del privato inciso da un provvedimento disciplinare (cfr. TAR Marche n. 23/2018 che, a fronte dell'impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'attività di mediatore immobiliare, ha specificato che, in materia di iscrizione e cancellazione in albi professionali, la pubblica amministrazione non esercita poteri autoritativi discrezionali, osservando: “Trattandosi di rapporto paritario, i poteri unilaterali dall'amministrazione, compresi quelli disciplinari, sono quindi riconducibili al diritto potestativo, al pari dei poteri che esercita il datore di lavoro nell'infliggere sanzioni disciplinari ai propri dipendenti o disporre la risoluzione del rapporto per licenziamento”). La valutazione giurisprudenziale che qualifica come diritto soggettivo la posizione del privato inciso da un provvedimento disciplinare può ritenersi valida sia che tale provvedimento abbia la natura di una sanzione, sia che lo stesso rappresenti una contestazione di addebito: non sussistono infatti ragioni per qualificare diversamente la posizione del privato, inciso nei propri diritti da un provvedimento disciplinare, a seconda che il provvedimento sia una contestazione o una sanzione. Pertanto, anche ritenendo che l'attore abbia inteso far valere proprio la posizione lesa dall'esercizio del potere disciplinare e chiedere il conseguente risarcimento, comunque dovrebbe affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. In definitiva, sia ritenendo che l'azione miri a chiedere il risarcimento per la condotta persecutoria dei singoli componenti dell'organo, come in effetti è, sia considerando che la domanda
12 abbia di mira il comportamento dell'Amministrazione contrario a buona fede e lesivo dell'affidamento, come in effetti è, e sia anche che si ipotizzi che l'azione intenda chiedere il risarcimento della lesione della posizione soggettiva lesa dall'esercizio dell'attività disciplinare, in ogni caso non si verterebbe in ipotesi rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo.
L'appello principale Passando alla disamina dell'appello proposto da , va osservato, in primo luogo, Parte_1 che non sussistono le inammissibilità denunciate dagli appellati. Si deve ritenere, a tal proposito, che la formulazione dei “motivi” di appello, di cui si è detto, abbia comunque consentito di individuare le ragioni di censura della sentenza impugnata e le modifiche richieste alla relativa decisione. Attraverso taluni dei “motivi”, come sopra sintetizzato, l'appellante si è riferito a questioni , in tesi, non trattate dalla sentenza, censurando quest'ultima proprio sotto il profilo della delimitazione della rilevanza delle questioni in rapporto alla propria domanda e chiedendo, di conseguenza, di esaminare temi che la sentenza aveva ritenuto non inerenti all'oggetto del processo. La ripetitività e la sovrapposizione degli argomenti, va detto, non incidono sull'ammissibilità in questione, ma attengono al merito del gravame ed allo sviluppo della motivazione della sentenza. Con riferimento, ancora, alla denunciata inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del quarto motivo, si osserva che nell'atto di citazione aveva riferito di essere stato denunciato dall'Ordine di Pt_1
Massa, che fosse intervenuta l'archiviazione del procedimento penale e che i procedimenti disciplinari fossero stati ugualmente portati avanti dal terzo collegio. La sentenza si è poi espressa a proposito dell'art. 7, co. 5, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, ritenendo irrilevante la tipologia di archiviazione intervenuta in sede penale. L'appellante si lamenta della sentenza di primo grado anche per quanto riguarda tale valutazione. Non sussiste quindi l'inammissibilità lamentata. Quanto, poi, all'eccezione preliminare di inammissibilità ex art.348bis c.p.c., la stessa devesi ritenere assorbita dalle scelte compiute dalla Corte, che ha inteso trattare in via ordinaria il gravame. A proposito di quanto lamentato circa il deposito in appello di documenti nuovi, con particolare riferimento agli allegati n. 9, 18 e 21 dell'atto di citazione di questa A.G., si osserva che tali documenti non assumono rilievo ai fini del decidere, alla luce di quanto di seguito riportato. L'ammissione o meno degli stessi non presenta pertanto conseguenze quanto all'esito del processo, a prescindere financo dal fatto che: - l'allegato n. 9 non risulta depositato, né in primo né in secondo grado, ma viene riportato nell'elenco degli allegati dell'atto di citazione, che lo segnala come “denuncia/querela del 23.06.2023 Terzo Collegio di GE”; - prendendo come riferimento la data ivi riportata, si rileva che lo stesso, pur successivo rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., risultava, dunque, depositabile in primo grado in data antecedente rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; - il documento n. 18 non risulta essere stato depositato in primo grado, nonostante che lo stesso rechi la data del 23/11/2023, successiva rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., ma antecedente rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ; - il documento n. 21 è composto in parte da documenti già prodotti in primo grado (la parte di documentazione relativa agli anni 2019, 2020 e 2021) ed in parte da documenti non depositati in primo grado (documentazione relativa agli anni 2022 e 2023), questi ultimi recanti date antecedenti rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; - per i documenti non depositati in primo grado appena possibile non è stata dimostrata l'impossibilità di un deposito antecedente. Ciò detto, passando alla disanima del merito, l'appello principale deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata. Il primo ed il terzo “motivo” di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
13 Si deve, in primo luogo, confermare la sentenza di primo grado quanto alla delimitazione dei temi rilevanti ai fini della decisione e dell'irrilevanza di un accertamento ulteriore sulle condotte attribuibili all'Ordine DCEC di Massa. A tal proposito, si osserva che, tra le molte condotte lamentate dall'appellante, quelle addebitabili agli appellati sono esclusivamente quelle che riguardano l'attivazione e la gestione di due procedimenti disciplinari a carico del dal momento in cui gli atti furono trasmessi Pt_1 dall'Ordine DCEC di Massa all'Ordine DCEC di e fino al momento in cui gli atti furono CP_1 ritrasmessi dal terzo collegio al quarto collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine DCEC di
Gli appellati non possono essere chiamati a rispondere di comportamenti riconducibili a CP_1 soggetti diversi. Inoltre, l'accertamento dei fatti relativi all'Ordine DCEC di Massa non potrebbe neanche assumere carattere dirimente ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per l'esercizio della funzione disciplinare a carico del A tal proposito, si ribadisce che l'oggetto dell'addebito Pt_1 disciplinare era l'utilizzo di un linguaggio contrario ai doveri deontologici di correttezza, pur nell'esercizio del proprio diritto di critica: l'appellante, pertanto, non risulta essere stato sottoposto a procedimento per aver espresso lamentele o accuse nei confronti degli organi dell'Ordine DCEC di Massa o a causa dell'infondatezza di tali lamentele e accuse, ma a causa della forma offensiva utilizzata per veicolare le proprie perplessità ed il proprio disappunto. Ne consegue che, se anche fosse stata accertata la fondatezza dei motivi di lamentela del verso gli organi del proprio Pt_1
Ordine, ciò non avrebbe comunque impedito ai soggetti competenti di verificare se il Pt_1 nell'esporre le proprie critiche, avesse utilizzato un linguaggio aderente ai dovuti canoni di correttezza e rispetto, limite, in ogni caso, non valicabile. In tale contesto, merita sottolineare che gli atti emanati dal terzo collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine DCEC di non consistono neanche in sanzioni disciplinari, ma in mere CP_1 contestazioni di addebito, strumentali a suscitare un contraddittorio e porre il professionista nella posizione di difendersi, al fine di comprendere se l'illecito disciplinare sia o meno stato commesso. Trattandosi di atti comunque tesi a porre in essere un'istruttoria e privi di un carattere di per sé sanzionatorio, deve tanto più confermarsi quanto considerato dalla sentenza di primo grado circa l'irrilevanza di un accertamento sui fatti relativi all'Ordine DCEC di Massa: non è vero, in sostanza, che l'accertamento di quanto accaduto a Massa avrebbe in alcun modo potuto assumere carattere dirimente, al fine di fondare un giudizio sul carattere arbitrario e persecutorio di contestazioni di addebito, volte ad accertare se il avesse utilizzato espressioni offensive nell'esporre le proprie Pt_1 lamentele. L'accertamento dell'esistenza o inesistenza dei documenti relativi agli accreditamenti non assume rilievo neanche ai fini della verifica di quanto contenuto, sotto questo limitato profilo, nelle difese dei convenuti in primo grado. Sebbene, infatti, i convenuti abbiano preso posizione circa le condotte dell'Ordine DCEC di Massa, replicando a quanto dichiarato dal ed esponendo le Pt_1 proprie valutazioni sulla complessiva vicenda, ciò non muta l'oggetto del processo e le suesposte valutazioni circa le questioni rilevanti ai fini del giudizio. La condanna al risarcimento richiesto, in sostanza, avrebbe potuto basarsi solo sulla dimostrata condotta antigiuridica e dannosa dei convenuti, i quali però sono estranei ai fatti di Massa e non possono essere chiamati a rispondere di tali fatti solo per aver, in sede difensiva, espresso opinioni circa l'operato dei colleghi, tanto più considerando che gli atti difensivi di cui si tratta sono necessariamente successivi rispetto all'atto di citazione in primo grado. In modo analogo, non appare corretto quanto affermato dall'appellante, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare l'esistenza dei documenti e procedimenti amministrativi dell'Ordine di Massa, in quanto i convenuti avrebbero basato su tale esistenza la propria richiesta di radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo. La sentenza di primo grado ha
14 correttamente valutato la sussistenza della giurisdizione sulla base della domanda dell'attore, alla luce del comportamento del terzo collegio e degli atti dallo stesso emanati, mentre non ha preso in esame condotte ed atti dell'Ordine DCEC di Massa, che, essendo estranei al contenuto della domanda, erano irrilevanti anche ai fini del riparto di giurisdizione. Del pari, non occorre verificare le condotte dell'Ordine di Massa al fine di esaminare il contenuto e la veridicità delle denunce in sede penale che il espone essere state presentate Pt_1 dagli appellati, poiché l'oggetto del processo è rappresentato dagli eventuali danni arrecati al Pt_1 attraverso l'utilizzo persecutorio della funzione disciplinare. In definitiva, deve essere confermata la valutazione della sentenza circa l'irrilevanza di un accertamento relativo alle condotte addebitate all'Ordine di Massa. A tal proposito, non appare corretto anche quanto sostenuto nell'atto di citazione in appello circa il fatto che il giudice di primo grado avrebbe dichiarato fondato il diritto di accesso dell'attore, esistenti gli atti richiesti ed evase le istanze presentate: la sentenza di primo grado, viceversa, non si è espressa nel merito di tali questioni, ritenendole irrilevanti al fine di decidere. Quanto, poi, lamentato dall'appellante circa la carenza di istruttoria si scontra anche con la constatazione del fatto che in primo grado, quale attore, lo stesso non risulta aver richiesto l'assunzione di mezzi di prova, ferme le produzioni documentali, sì che non può, dunque, addebitarsi al giudice di primo grado alcuna lacuna in punto di ammissione e assunzione di mezzi di prova. L'archiviazione disposta dal quarto collegio del Consiglio di Disciplina non conforta la ricostruzione dell'appellante, in quanto tale collegio ha, comunque, accertato delle mancanze a carico del d ha conseguentemente archiviato con un “richiamo”, pur privo di natura di sanzione Pt_1 disciplinare, il che è ben lungi dal sostenere, anche solo in via indiziaria, la deduzione delle pretese condotte persecutorie di cui è causa. Anche il secondo ed il quarto motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La sentenza di primo grado deve essere confermata a proposito di quanto considerato sul rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alla luce dell'art. 7, co. 5, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale. La sentenza ha rilevato come l'azione disciplinare sia da considerarsi preclusa soltanto qualora, per gli stessi fatti, sia stato disposto il proscioglimento, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. Detta fattispecie, va detto, non ricorreva nel caso di cui si tratta. Al contrario, risulta che l'archiviazione in sede penale sui reati di diffamazione e calunnia fosse stata disposta per motivazioni tali da non precludere affatto un vaglio in sede disciplinare: con riferimento alla diffamazione, infatti, l'archiviazione era stata motivata dalla destinazione della comunicazione al medesimo organo oggetto delle affermazioni ivi contenute e non a due o più soggetti diversi;
con riferimento alla calunnia, in quanto l'esposto era stato presentato allo stesso soggetto denunciato, e non ad una autorità diversa, e non era risultato che il osse consapevole Pt_1 dell'innocenza degli accusati. A fronte di ciò, non può omettersi di considerare che gli elementi costitutivi necessari al perfezionamento dei reati di cui si tratta non rappresentano requisiti di integrazione degli illeciti disciplinari contestati al è ben possibile, pertanto, che un'espressione Pt_1 offensiva possa violare il codice deontologico ed assumere rilievo disciplinare, senza integrare tutti gli elementi costitutivi dei menzionati illeciti penali. Tra l'altro, si osserva che è conseguentemente errato quanto affermato dall'appellante, secondo cui l'archiviazione richiesta dal PM confermerebbe la veridicità del contenuto degli esposti. In questo senso, neppure è corretto quanto sostenuto dall'appellante circa l'asserito errore della sentenza di primo grado, la quale avrebbe ritenuto che il procedimento penale ed i procedimenti disciplinari si riferissero a fatti diversi. La sentenza ha, invece, osservato che il caso di specie non poteva rientrare nella previsione del Regolamento, in quanto l'art. 7 si limitava a trattare l'ipotesi di
15 proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso e non altre ipotesi rispetto a questa. Del pari, non risultano provate violazioni delle norme sul procedimento disciplinare, in punto di tempi del procedimento, gestione del contraddittorio procedimentale e motivazione degli atti, suscettibili di dimostrare, va rammentato, una condotta persecutoria ai danni del Pt_1
Quanto al contenuto delle contestazioni, si rileva che le stesse, oltre a specificare alcune espressioni, hanno inteso motivare l'addebito attraverso il rinvio ad altri atti (l'esposto dell'Ordine di Massa del 23/06/2020 e l'esposto del del 02/09/2020). In mancanza di indicazioni circa Pt_1
l'insufficienza di tali atti a circoscrivere gli addebiti, non può ritenersi dimostrata una carenza di motivazione sintomatica di un comportamento persecutorio del terzo collegio. La sentenza impugnata, con il riferimento alle “altre espressioni”, risulta aver rinviato al complessivo contenuto degli addebiti, ulteriore rispetto al termine “ciarlatano”. A proposito di quest'ultima parola, le valutazioni dell'appellante circa l'asserita adeguatezza lessicale del termine e la veridicità di quanto lamentato non sono in grado di fondare un giudizio di arbitrarietà delle contestazioni di addebito: va, infatti, ancora una volta, ribadito, che, alla luce del tenore delle affermazioni del non appare di per sé arbitrario o persecutorio attivare dei Pt_1 procedimenti disciplinari al fine di verificare la correttezza deontologica delle forme espressive utilizzate, al di là delle condotte presupposte , peraltro, di soggetti diversi da quelli convenuti. Similmente, anche con riferimento alla gestione del contraddittorio, risulta che il terzo collegio abbia effettuato convocazioni e audizioni del mentre non sono state dimostrate specifiche Pt_1 violazioni, suscettibili di provare una condotta arbitraria dell'organo disciplinare, a maggior ragione nel senso rappresentato dallo stesso in citazione ( con , di fatto, una precisa intenzionalità). Pt_1
Si deve per il resto ribadire quanto già esposto con riferimento al primo ed al terzo motivo, a proposito dell'archiviazione disposta dal quarto collegio e dell'irrilevanza degli accertamenti concernenti le condotte dell'Ordine di Massa. Circa, poi, il quinto “motivo” di appello, devesi pervenire, anche in questo caso, ad una pronuncia di infondatezza. A proposito dei termini del procedimento, la sentenza impugnata ha fatto riferimento all'art. 9 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, ritenendo non provato alcun atto persecutorio. Rispetto a tale valutazione, l'appellante non ha lamentato che il terzo collegio abbia violato i termini perentori di conclusione del procedimento disciplinare. Al contrario, gli appellati hanno indicato la scansione delle fasi del procedimento, al fine di dimostrare il rispetto dei tempi previsti. In assenza di ulteriori elementi di prova, la mera prosecuzione dei procedimenti, seppur per un periodo di tempo prolungato, non può fondare una valutazione di arbitrarietà della condotta del collegio, neppure potendo essere dimenticato il succedersi della, a dir poco, “aspra” dialettica con cui il ebbe a rapportarsi prima con l'Ordine di Massa e poi con quello di con il Pt_1 CP_1 necessario passaggio dei “fascicoli” disciplinari, fino ad arrivare al “ Quarto Collegio”. Si ribadisce, in merito, quanto già osservato circa l'archiviazione penale e circa l'archiviazione disciplinare disposta. A proposito del sesto “motivo” di appello, non appare corretto quanto sostenuto dal Consiglio di Disciplina a proposito della data di deposito della nota di replica alla memoria conclusionale, in quanto la stessa risulta essere stata depositata in data 04/09/2024 ( di là di quanto appare, quale “ scarico” nell'indice del fascicolo telematico). In ogni caso, il motivo è infondato. L'appellante si limita a sostenere che il giudice non abbia esaminato la propria memoria di replica alle conclusionali di primo grado, senza però indicare da che cosa ciò possa desumersi, né
16 in quale modo il contenuto di tale memoria, ove correttamente considerato, avrebbe potuto mutare il contenuto della sentenza, il che si risolve in una censura del tutto inconsistente. In merito al settimo “motivo” di appello , circa il “ quantum”, occorre rilevare l'infondatezza dello stesso. A tal riguardo, benchè la mancanza delle condotte illecite contestate sia assorbente, devesi, infatti, osservare che è, comunque, rimasta del tutto carente anche la prova della sussistenza ed entità del danno e del nesso di causalità tra tale danno e la pretesa condotta degli appellati. Il i è limitato, come in primo grado, ad indicare ipotetiche conseguenze negative attuali Pt_1
o solo potenziali, tutte comunque prive di dimostrazione, e dati economici relativi alla propria professione, senza però fornire alcun elemento di prova circa le conseguenze che dalle condotte degli appellati sarebbero derivate sulla propria situazione patrimoniale, così come alla sua immagine. L'appellante ha elencato, inoltre, una serie di procedimenti civili, penali e disciplinari conseguenti dalle vicende di Massa, ma tra tali procedimenti alcuni sono riferibili a soggetti diversi dagli appellati (es., procedimento disciplinare attivato dall'Ordine DCEC di Massa), alcuni sono stati attivati dallo stesso appellante (cause civili), altri sono comunque estranei all'oggetto del presente processo (es., procedimenti penali), il tutto per, poi, specificare voci di danno frutto di apodittici calcoli, senza considerare , non può tacersi, anche in termini di citati pretesi danni all' “immagine” , l'amplificazione abnorme che lo stesso per le modalità con cui ha ritenuto di far valere i propri Pt_1 diritti, ha dato alla vicenda del mancato accreditamento, con i seguiti derivati. Poiché, in definitiva, prescindendo dall' “an”, anche l'esistenza, la causalità e l'entità del danno sono del tutto indimostrate, non assume rilievo la verifica delle eventuali interferenze con altre domande risarcitorie proposte presso il Tribunale di Massa, come indicato dagli appellati. La questione è, pertanto, assorbita dall'integrale rigetto della domanda risarcitoria. Conclusivamente, si ribadisce, per tuziorismo di motivazione, l'irrilevanza a fini di prova degli allegati n. 9, 18 e 21 all'atto di citazione, trattandosi in ipotesi: di una denuncia/querela del 23/06/2023 riferibile al terzo collegio, non inerente pertanto, per quanto è possibile comprendere, alle asserite condotte di abuso del procedimento disciplinare (l'allegato n. 9 non è stato rinvenuto tra gli atti, ma è stato soltanto nominato nell'elenco degli allegati); di un atto relativo ad una nuova istruttoria di carattere disciplinare posta in essere dall'Ordine DCEC di Massa, che, pertanto, non riguarda la condotta a suo tempo tenuta dagli appellati (allegato n. 18); di atti relativi al volume d'affari dell'appellante (allegato n. 21), i quali non possono di per sé offrire alcuna prova rispetto all'esistenza, alla causalità e all'entità del danno. L'appello principale in questione, pertanto, deve essere integralmente rigettato, le difese finali nulla aggiungendo, al di là del suggestivo tentativo di ulteriormente “ forzare” il perimetro effettivo del processo in esame, per ravvisare vizi della sentenza inesistenti, allo stesso tempo ripetendo contenuti già spesi ed enfatizzando brani estrapolati dalle difese avversarie, circa le condotte del Consiglio di Massa, brani che non risultano dirimenti, poiché, comunque, non pertinenti ai pretesi fatti illeciti mossi ai convenuti originari, attuali appellati.
Disposizioni afferenti alla condotta processuale dell'appellante. In forza di quanto già indicato nell'ordinanza di rigetto della sospensiva, osserva il Collegio come negli scritti difensivi dell'appellante siano stati travalicati i limiti posti dal combinato disposto di cui agli artt.88 e 89 c.p.c., qualsivoglia pretesa ragione del proprio assistito non consentendo, comunque, di usare frasi sconvenienti ed offensive, in uno, financo, con la prospettazione, altresì, di reati procedibili d'ufficio.
17 In questa sede, dunque, deve essere disposta la cancellazione di talune espressioni offensive e sconvenienti utilizzate negli atti di Parte appellante, espressioni che per frequenza nell'atto in cui sono contenute, si rafforzano fra loro, ai fini “ de quibus”. In particolare, dunque, ferme le conseguenti segnalazioni che saranno effettuate con provvedimento a parte, dato atto dell'intervenuta nuova costituzione di Difensore di , nel Parte_1 maggio 2025, con subentro dell'Avv. Simone Barbieri come in epigrafe, deve essere disposta la cancellazione delle seguenti espressioni, contenute, in primo luogo, nell'atto di citazione in appello:
- p. 12 dell'atto di citazione in appello: “e da scarsa laboriosità ed infine, affetta da dubbia imparzialità”;
- p. 13 dell'atto di citazione in appello: “In altri termini ancora, sia parte convenuta che il Giudice di I Grado possono espletare i compiti della loro funzione istituzionale in piena anarchia”;
- p. 24 dell'atto di citazione in appello: “risulta tenere un comportamento non imparziale”;
- p. 25 dell'atto di citazione in appello: “imparzialità” e “precostituita e”;
- p. 27 dell'atto di citazione in appello: “come peraltro anche quello del Giudice di I Grado visto che pare avvallare tale modus operandi”;
- p. 30 dell'atto di citazione in appello: “forse, ha dimenticato di essere un pubblico ufficiale e in quanto tale”;
- p. 33 dell'atto di citazione in appello: “imparzialità e”;
- p. 43 dell'atto di citazione in appello: “È comprensibile per chi, come i convenuti, che non hanno fatto niente di tutto questo abbiano bisogno di provare la frequenza a tanti convegni necessari alla sola maturazione dei 20 crediti annuali di formazione obbligatoria per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo professionale”. Per le medesime ragioni va disposta, inoltre, la cancellazione delle seguenti espressioni offensive contenute nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado:
- p. 7 dell'istanza di sospensione: “e da scarsa laboriosità ed infine, affetta da dubbia imparzialità”;
- p. 8 dell'istanza di sospensione: “In altri termini ancora, sia parte convenuta che il Giudice di I Grado possono espletare i compiti della loro funzione istituzionale in piena anarchia”. Ciò detto, la cancellazione delle espressioni offensive ex art. 89 c.p.c., che attiene al linguaggio utilizzato come modalità espressiva degli scritti presentati, deve essere tenuta distinta dalla condanna ex art. 96 c.p.c., che riguarda, invece, l'esercizio dell'azione, con mala fede o colpa grave. Sotto questo secondo profilo, dunque, reputa la Corte, analogamente a quanto valutato dalla sentenza impugnata per il giudizio di primo grado, che la domanda e la condotta processuale tenuta, quanto al riproporre le proprie asserite ragioni, pur del tutto infondate, non siano soggettivamente connotate da mala fede o colpa grave, né oggettivamente valutabili alla stregua di abuso del processo, con l'effetto che nulla va disposto ai sensi del citato art. 96 c.p.c.
Le spese di lite Le spese di lite, considerato il complesso della vicenda, non possono che seguire la soccombenza sostanziale piena del circa le pretese da cui ha origine il processo, non essendo Pt_1 idonea a modificare tale conclusione l'infondatezza dell'appello incidentale di cui sopra, afferente al solo tema della giurisdizione, sì da porsi, pur in mancanza di subordinazione, rispetto all'appello principale, in un rapporto di sostanziale accessorietà, ai limiti dell'ammissibilità della doglianza, in punto interesse ad una pronuncia in rito, piuttosto che di conferma del rigetto nel merito.
18 Le spese del grado, dunque, devono essere determinate in base ai parametri applicabili di cui al DM 55/14, per le cause in appello di valore compreso fra €52.000,01 ed €260.000,00, in rapporto al parametro medio, nella misura di €14.317,00 per ciascuna Parte, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA se dovute. Il totale rigetto dell'appello principale ed incidentale impone, infine, di dare atto del fatto che ricorrono in capo a ed al Consiglio di Disciplina di Genova, come in epigrafe, i Parte_1 presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato, analogamente dovendosi provvedere circa l'appellante incidentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2402/2024 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 13.09.2024, la Corte, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
RIGETTA l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 di in Controparte_8 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, di , e , CP_2 CP_3 CP_4 spese, che si liquidano in Euro 14.317,00 per ciascuna parte, oltre rimborso spese forfettarie al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA se dovute, con distrazione, quanto a , in favore CP_4 dell'Avv. Tomaso Romanengo del Foro di dichiaratosi antistatario ex art.93 c.p.c.; CP_1
DISPONE la cancellazione ex art. 89 c.p.c.: delle seguenti espressioni offensive contenute nell'atto di citazione in appello:
- p. 12 dell'atto di citazione in appello: “e da scarsa laboriosità ed infine, affetta da dubbia imparzialità”;
- p. 13 dell'atto di citazione in appello: “In altri termini ancora, sia parte convenuta che il Giudice di I Grado possono espletare i compiti della loro funzione istituzionale in piena anarchia”;
- p. 24 dell'atto di citazione in appello: “risulta tenere un comportamento non imparziale”;
- p. 25 dell'atto di citazione in appello: “imparzialità” e “precostituita e”;
- p. 27 dell'atto di citazione in appello: “come peraltro anche quello del Giudice di I Grado visto che pare avvallare tale modus operandi”;
- p. 30 dell'atto di citazione in appello: “forse, ha dimenticato di essere un pubblico ufficiale e in quanto tale”;
- p. 33 dell'atto di citazione in appello: “imparzialità e”;
- p. 43 dell'atto di citazione in appello: “È comprensibile per chi, come i convenuti, che non hanno fatto niente di tutto questo abbiano bisogno di provare la frequenza a tanti convegni necessari alla sola maturazione dei 20 crediti annuali di formazione obbligatoria per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo professionale”; nonché delle seguenti espressioni offensive contenute nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado:
- p. 7 dell'istanza di sospensione: “e da scarsa laboriosità ed infine, affetta da dubbia imparzialità”;
- p. 8 dell'istanza di sospensione: “In altri termini ancora, sia parte convenuta che il Giudice di I Grado possono espleta re i compiti della loro funzione istituzionale in piena anarchia”.
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DA' ATTO che sussistono, in capo a Parte appellante ed in capo a Parte appellante incidentale, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 21.10.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
Si dà atto che la minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Dott. Lorenzo Vescovo
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