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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte e conclusioni ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5792/2023 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.to in presso lo studio dell'avv.to LAURETTA ALESSANDRO che lo rapp.ta e difende Parte_1 come da mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.to in presso lo studio dell'avv.to AZZANO STEFANO che lo rapp.ta e CP_1 difende come da mandato in atti RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/09/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stato già dichiarato inabile al 100% nel 2018, e di essere stato dichiarato invalido al 75% a seguito di visita di revisione espletata a luglio CP 2019, con erogazione dell'assegno di invalidità civile, esponeva che con lettera inviatagli il 04/11/2021 gli chiedeva la restituzione di € 7.138,08 quale somma erogata indebitamente a titolo di assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali per il periodo gennaio 2020 al novembre 2021, per superamento dei limiti di reddito ai fini dell'erogazione CP dell'assegno; pertanto conveniva in giudizio l' resistente e chiedeva accertarsi l'illegittimità della richiesta di restituzione per errore imputabile all'istituto e per totale buona fede della ricorrente, e che nulla dovesse restituire all' previdenziale convenuto, spese vinte. CP_2CP_ L' regolarmente citato, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, spese vinte. All'odierna udienza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa come da sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'assegno di invalidità civile è una prestazione a carattere assistenziale. E' pacifico che nel caso di specie, si verte in materia in materia d'indebito assistenziale e non può farsi applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13 (invocata da parte resistente) che si riferisce all'indebito pensionistico. Vanno quindi applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della
Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della Cassazione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' “affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).”
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223, Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915)
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione evidenzia le specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca/modifica della prestazione assistenziale. Si è, infatti, progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca/rideterminazione della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del "Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di CP_ natura assistenziale" in base al quale i cittadini devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione
Finanziaria. CP_ Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'Amministrazione Finanziaria.
Nella sentenza della Cassazione n.12608 del 25/06/2020 (e nella successiva sentenza 13223/2020, nell'Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; ancora, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983, conformi) la Suprema Corte evidenzia che:
“L'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale come l'assegno sociale (che ha sostituito nel 1996 la pensione sociale). L'indebito relativo all'assegno sociale, in quanto prestazione assistenziale, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. Secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. del 09/11/2018, Cass. n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal procedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato. Nella specifica fattispecie dell' indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che, ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il ''dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i CP_ propn redditi alla Agenzia delle Entrate ed essi fossero perciò conoscibili dall' l'art . 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal 1 gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed CP_ assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono CP_ sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. l3, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla l.30 luglio 2010, n. 122 . (…) L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi CP_ bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) CP_ erogata dall e che quindi esso l' già conosce. In questa ipotesi l' affidamento riposto dal pensionato nella CP_2 legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2 certamente tutelabile alla luce delle premesse, tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) CP_ onera l della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito, Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione CP_ di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. Infine va osservato che in casi simili, secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibli fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque CP_ configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere.”
Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, in base alla sentenza sopra citata, il cui orientamento è stato confermato anche dalla successiva sentenza 13223/2020 e dalle altre sopra indicate costituendo ormai un orientamento costante, l'indebito in questione è attribuibile ad un errore dell' , che non ha provveduto al controllo dei dati reddituali al CP_2 momento dell'erogazione dell'assegno di invalidità parziale, cosa che avrebbe dovuto fare già a seguito della visita di revisione nel luglio 2019.
Inoltre nel caso de quo è in ogni caso da escludersi qualunque ipotesi di dolo del percettore della prestazione o di incompleta o omessa segnalazione da parte sua di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione, atteso che i redditi del ricorrente sono sempre stati comunicati all'agenzia delle entrate. Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le prestazioni erogate alla pensionata fino al provvedimento che ha accertato l'indebito del 04/11/2021 con il conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente recuperate. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1CP_ 26/09/2023 nei confronti dell in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
CP_
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 04/11/2021 con il conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente recuperate;
CP_
2. condanna l resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti