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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito della trattazione scritta del 24.2.2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2639 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
elett.te dom.to in Fonte Nuova (RM), via dei Pini n. 27, Parte_1
Rico Di NN, giusta procura depositata in telematico
APPELLANTE E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 675/2024 del Tribunale di Tivoli pubblicata il 23.4.2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: come da atto di appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver lavorato per 18 anni presso un supermercato Parte_1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di aver rassegnato le dimissioni in data 22.12.2020 dopo aver subito “atti persecutori e vessatori” sul luogo di lavoro, e di aver presentato in data 23.12.2020 richiesta di respinta dall'Istituto per CP_2 incompatibilità della misura con la cessazione del ra di lavoro per dimissioni, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: 1) Accertare CP_1
e Dichiarare la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ricorrente per i titolo di 1 cui premessa. 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dall' della dal 20.12.2020 al 17.03.2021 3) e per l'effetto CP_1 CP_2
Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1 del dovuto a t di Naspi da quantificare nella misura di giustizia per il periodo dal 21.12.2020 al 17.03.2021. Con rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre IVA e accessori a favore dei difensori costituiti, oltre alle spese forfettizzate nella misura del 15% in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario”
1.1 Nella resistenza dell' il Tribunale di Tivoli ha così disposto: CP_1
- Rigetta il ricorso
- Condanna per l'effetto il ricorrente a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, liquidate in euro 850,00 per compensi di avvocato oltre accessori come per legge.
1.2. Il primo giudice, richiamata la normativa in materia dettata dal d.lgs n. 22/2015 ed evidenziato che oggetto della controversia era l'accertamento della sussistenza o meno della giusta causa delle dimissioni in ragione della dedotta violazione dell'art. 2087 c.c., ha osservato: i) che l'esito transattivo del giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Roma non ha effetti nell'ambito dell'odierna controversia> in ragione della diversità delle parti;
ii) che alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in punto di mobbing e di responsabilità del datore di lavoro i richiami verbali non sono circostanziati né in termini di tempo e luogo, né in relazione alle circostanze concrete di ciascuno di essi [..]>, che a fare oggetto di prova è l'allegazione relativa alle asserite disparità di trattamento quanto alle turnazioni [..]>, che e che l'allegazione della loro illegittimità, ed in ogni caso delle circostanze di fatto che potrebbero ove provate connotarli da intenti vessatori o comunque ulteriori rispetto al fine proprio di tali strumenti [..]>; iii) ha pertanto ritenuto il difetto assoluto di allegazione delle circostanze che qualificherebbero l'ambiente di lavoro come dannoso per la salute del lavoratore ritenendo detto profilo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione in merito all'allegazione ed alla prova del danno alla salute in sé; iv) ha conseguentemente escluso la prova della giusta causa delle dimissioni e, quindi, della spettanza del diritto alla iv) in punto di spese, ha applicato CP_2 il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando: I) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, ritenendo i capitoli di prova articolati inammissibili in quanto vertenti su circostanze negative o aventi contenuto valutativo e comunque generici, non ha ammesso la prova testimoniale richiesta che gli avrebbe consentito di accertare la giusta causa delle dimissioni e, quindi, la spettanza del diritto alla II) l'erroneità della sentenza CP_2 in merito alla condanna al pagamento delle spese di lite.
2 2.1. Ritualmente citato (cfr relate di notifica a mezzo PEC depositate telematicamente), l' non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. L'appellante in data 22/12/2020 ha rassegnato telematicamente le proprie dimissioni per giusta causa e in data 23/12/2020 ha avanzato all' richiesta di CP_1 erogazione della richiesta respinta dall' . CP_2 CP_3
4.1. A supporto della giusta causa l'appellante ha dedotto di essere stato vittima di mobbing, limitandosi ad allegare nel ricorso introduttivo quanto segue:
“6) Dal 2017 il ricorrente ha iniziato a subire atteggiamenti persecutori e vessatori dal caporeparto sig. 7) In diverse occasioni veniva richiamato Parte_2 verbalmente in presenza di altri dipendenti, per questioni del tutto futili e finalizzate a mettere in difficoltà il ricorrente. 8) Il ricorrente ha iniziato a subire trattamenti diversi, con riferimento alle turnazioni dei dipendenti, e ogni sua richiesta veniva ostacolata. 9) Il ricorrente quindi, nel dicembre 2019, quando la questione si iniziava a fare più faticosa, ha iniziato a non espletare più le mansioni che riteneva da lui non dovute in relazione al contratto di lavoro e al livello di inquadramento contrattuale. 10) La situazione sfociava in continui contrasti tra il ricorrente e il capo reparto con discussioni dinanzi ad altri dipendenti che Parte_2 sminuiva il lavoratore . 11) Il ricorrente Parte_1 iniziava anche a ricevere contestazioni disciplinari: una del 15 maggio 2020, l'altra del 6 ottobre 2020 (all.ti 4 e 4 a ) e stante la situazione di salute che iniziava ad essere compromessa, già dal maggio 2019 – come da certificato che si allega- decideva di dimettersi dopo un periodo di malattia”. Su dette allegazioni ha avanzato conforme prova testimoniale (cfr i capitoli in calce dal ricorso da C ad H meramente riproduttivi dei corrispondenti punti della parte espositiva).
4.2. Nonostante il gravame cerchi di sostenere il contrario, la semplice lettura di quanto sopra riprodotto conferma la correttezza della decisione impugnata.
4.3. L'appellante non tiene conto dei consolidati principi in base ai quali: i) laddove il lavoratore agisca per far valere la giusta causa delle proprie dimissioni ha l'onere di allegare e provare l'inadempimento del datore di lavoro e la gravità dello stesso, tale da non avergli consentito la prosecuzione del rapporto di lavoro (da ultimo ex plurimis Cass. n. 24432/2022); ii) nelle ipotesi di mobbing, il lavoratore ha parimenti l'onere di allegare e provare specifici comportamenti datoriali che siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione (ex plurimis Cass. n.10992/2020).
4.4. Il ricorso introduttivo, così come affermato dal Tribunale, è assolutamente lacunoso, tenuto conto: i) che per le sanzioni disciplinari non è stato dedotto alcun vizio né queste sono state il alcun modo impugnate, sicché deve escludersene l'illegittimità e quindi deve escludersi che le stesse possano essere ritenute espressione di un atteggiamento persecutorio del datore di lavoro e non invece la dovuta risposta a inadempimenti dello stesso lavoratore;
ii) sugli asseriti richiami verbali non viene data alcuna puntualizzazione né fornito alcun elemento per
3 ritenerli arbitrari e vessatori, se non una valutazione del tutto soggettiva e personale dell'appellante, in alcun modo verificabile né tantomeno suscettibile di prova testimoniale;
iii) non è dato sapere in cosa si sarebbero concretizzati gli asseriti
“atteggiamenti persecutori e vessatori del caporeparto sig. ” né Parte_2 le discussioni che avrebbero sminuito e danneggiato l'appellante, riducendosi anche sul punto l'allegazione a un generico giudizio soggettivo, insuscettibile di verifica testimoniale;
iv) parimenti si ignorano, perché in alcun modo indicati, quali sarebbero “i trattamenti diversi” subiti e le richieste ostacolate.
4.5. L'appellante non colma le lacune ribadite in questo grado, limitandosi a insistere sulla mancata ammissione della prova orale, senza tenere conto dell'evidenziata assoluta genericità delle allegazioni, genericità che connota la conforme capitolazione testimoniale, che finisce per ridursi a valutazioni soggettive prive delle necessarie puntualizzazioni in fatto, così da risultare inammissibile. Neppure la documentazione sanitaria sopperisce a quanto sopra evidenziato, riducendosi a prescrizioni farmacologiche oppure alla generica indicazione, ricevuta dall'appellante, di “problemi in ambito lavorativo” non meglio precisati.
4.6. Da ultimo non è contestato come la conciliazione stipulata con il datore di lavoro non può essere opposta all' , estraneo a quel giudizio, e inoltre non può fornire CP_1 alcun elemento a supporto tesi dell'appellante non essendone stato neppure prodotto in giudizio il testo né essendo state riferite le pattuizioni raggiunte.
4.7. In conclusione, va confermata anche in questa sede l'assenza di idonea allegazione e prova dell'asserita giusta causa delle dimissioni rassegnate dall'appellante in data 22/12/2022. In assenza di tale prova difetta uno dei requisiti costitutivi del diritto alla fissato dall'art. 3 comma 3 d.lgs n. 22/2015, ratione CP_2 temporis vigente, risult ì infondata la pretesa azionata dall'appellante, così come affermato dal Tribunale.
5. Con il secondo motivo l'appellante impugna la statuizione che ha posto a proprio carico la refusione delle spese nei confronti dell' . CP_1
5.1. Anche questo motivo è infondato.
5.2. Il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza e l'appellante neppure allega di avere reso rituale dichiarazione ex art. 152 disp att cpc, ipotesi di deroga normativa espressa.
5.3. Principio generale è quello sancito dall'art. 91 c.p.c., la facoltà di compensazione riconosciuta dall'art. 92 comma 2 c.p.c., anche dopo la nota sentenza della Consulta n. 77/2018, è rimessa alla discrezionalità del giudice condizionata al ricorrere di alcune condizioni, che nella specie difettano né il gravame offre seri elementi contrari. L'appellante, infatti, si limita a sostenere l'erroneità della decisione e la fondatezza delle proprie ragioni, profili già disattesi, ovvero a sintetiche formule di stile che andavano bene nel passato, ma oltre a non rispondere all'effettiva realtà processuale non trovano neppure più giuridico fondamento attesa la riforma del 2014.
6. La contumacia dell' impone la declaratoria di irripetibilità delle spese del CP_1 grado.
6.1 In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
4 n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese del grado irripetibili;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 15/5/2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
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Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito della trattazione scritta del 24.2.2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2639 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
elett.te dom.to in Fonte Nuova (RM), via dei Pini n. 27, Parte_1
Rico Di NN, giusta procura depositata in telematico
APPELLANTE E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 675/2024 del Tribunale di Tivoli pubblicata il 23.4.2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: come da atto di appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver lavorato per 18 anni presso un supermercato Parte_1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di aver rassegnato le dimissioni in data 22.12.2020 dopo aver subito “atti persecutori e vessatori” sul luogo di lavoro, e di aver presentato in data 23.12.2020 richiesta di respinta dall'Istituto per CP_2 incompatibilità della misura con la cessazione del ra di lavoro per dimissioni, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: 1) Accertare CP_1
e Dichiarare la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ricorrente per i titolo di 1 cui premessa. 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dall' della dal 20.12.2020 al 17.03.2021 3) e per l'effetto CP_1 CP_2
Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1 del dovuto a t di Naspi da quantificare nella misura di giustizia per il periodo dal 21.12.2020 al 17.03.2021. Con rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre IVA e accessori a favore dei difensori costituiti, oltre alle spese forfettizzate nella misura del 15% in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario”
1.1 Nella resistenza dell' il Tribunale di Tivoli ha così disposto: CP_1
- Rigetta il ricorso
- Condanna per l'effetto il ricorrente a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, liquidate in euro 850,00 per compensi di avvocato oltre accessori come per legge.
1.2. Il primo giudice, richiamata la normativa in materia dettata dal d.lgs n. 22/2015 ed evidenziato che oggetto della controversia era l'accertamento della sussistenza o meno della giusta causa delle dimissioni in ragione della dedotta violazione dell'art. 2087 c.c., ha osservato: i) che l'esito transattivo del giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Roma non ha effetti nell'ambito dell'odierna controversia> in ragione della diversità delle parti;
ii) che alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in punto di mobbing e di responsabilità del datore di lavoro i richiami verbali non sono circostanziati né in termini di tempo e luogo, né in relazione alle circostanze concrete di ciascuno di essi [..]>, che a fare oggetto di prova è l'allegazione relativa alle asserite disparità di trattamento quanto alle turnazioni [..]>, che e che l'allegazione della loro illegittimità, ed in ogni caso delle circostanze di fatto che potrebbero ove provate connotarli da intenti vessatori o comunque ulteriori rispetto al fine proprio di tali strumenti [..]>; iii) ha pertanto ritenuto il difetto assoluto di allegazione delle circostanze che qualificherebbero l'ambiente di lavoro come dannoso per la salute del lavoratore ritenendo detto profilo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione in merito all'allegazione ed alla prova del danno alla salute in sé; iv) ha conseguentemente escluso la prova della giusta causa delle dimissioni e, quindi, della spettanza del diritto alla iv) in punto di spese, ha applicato CP_2 il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando: I) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, ritenendo i capitoli di prova articolati inammissibili in quanto vertenti su circostanze negative o aventi contenuto valutativo e comunque generici, non ha ammesso la prova testimoniale richiesta che gli avrebbe consentito di accertare la giusta causa delle dimissioni e, quindi, la spettanza del diritto alla II) l'erroneità della sentenza CP_2 in merito alla condanna al pagamento delle spese di lite.
2 2.1. Ritualmente citato (cfr relate di notifica a mezzo PEC depositate telematicamente), l' non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. L'appellante in data 22/12/2020 ha rassegnato telematicamente le proprie dimissioni per giusta causa e in data 23/12/2020 ha avanzato all' richiesta di CP_1 erogazione della richiesta respinta dall' . CP_2 CP_3
4.1. A supporto della giusta causa l'appellante ha dedotto di essere stato vittima di mobbing, limitandosi ad allegare nel ricorso introduttivo quanto segue:
“6) Dal 2017 il ricorrente ha iniziato a subire atteggiamenti persecutori e vessatori dal caporeparto sig. 7) In diverse occasioni veniva richiamato Parte_2 verbalmente in presenza di altri dipendenti, per questioni del tutto futili e finalizzate a mettere in difficoltà il ricorrente. 8) Il ricorrente ha iniziato a subire trattamenti diversi, con riferimento alle turnazioni dei dipendenti, e ogni sua richiesta veniva ostacolata. 9) Il ricorrente quindi, nel dicembre 2019, quando la questione si iniziava a fare più faticosa, ha iniziato a non espletare più le mansioni che riteneva da lui non dovute in relazione al contratto di lavoro e al livello di inquadramento contrattuale. 10) La situazione sfociava in continui contrasti tra il ricorrente e il capo reparto con discussioni dinanzi ad altri dipendenti che Parte_2 sminuiva il lavoratore . 11) Il ricorrente Parte_1 iniziava anche a ricevere contestazioni disciplinari: una del 15 maggio 2020, l'altra del 6 ottobre 2020 (all.ti 4 e 4 a ) e stante la situazione di salute che iniziava ad essere compromessa, già dal maggio 2019 – come da certificato che si allega- decideva di dimettersi dopo un periodo di malattia”. Su dette allegazioni ha avanzato conforme prova testimoniale (cfr i capitoli in calce dal ricorso da C ad H meramente riproduttivi dei corrispondenti punti della parte espositiva).
4.2. Nonostante il gravame cerchi di sostenere il contrario, la semplice lettura di quanto sopra riprodotto conferma la correttezza della decisione impugnata.
4.3. L'appellante non tiene conto dei consolidati principi in base ai quali: i) laddove il lavoratore agisca per far valere la giusta causa delle proprie dimissioni ha l'onere di allegare e provare l'inadempimento del datore di lavoro e la gravità dello stesso, tale da non avergli consentito la prosecuzione del rapporto di lavoro (da ultimo ex plurimis Cass. n. 24432/2022); ii) nelle ipotesi di mobbing, il lavoratore ha parimenti l'onere di allegare e provare specifici comportamenti datoriali che siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione (ex plurimis Cass. n.10992/2020).
4.4. Il ricorso introduttivo, così come affermato dal Tribunale, è assolutamente lacunoso, tenuto conto: i) che per le sanzioni disciplinari non è stato dedotto alcun vizio né queste sono state il alcun modo impugnate, sicché deve escludersene l'illegittimità e quindi deve escludersi che le stesse possano essere ritenute espressione di un atteggiamento persecutorio del datore di lavoro e non invece la dovuta risposta a inadempimenti dello stesso lavoratore;
ii) sugli asseriti richiami verbali non viene data alcuna puntualizzazione né fornito alcun elemento per
3 ritenerli arbitrari e vessatori, se non una valutazione del tutto soggettiva e personale dell'appellante, in alcun modo verificabile né tantomeno suscettibile di prova testimoniale;
iii) non è dato sapere in cosa si sarebbero concretizzati gli asseriti
“atteggiamenti persecutori e vessatori del caporeparto sig. ” né Parte_2 le discussioni che avrebbero sminuito e danneggiato l'appellante, riducendosi anche sul punto l'allegazione a un generico giudizio soggettivo, insuscettibile di verifica testimoniale;
iv) parimenti si ignorano, perché in alcun modo indicati, quali sarebbero “i trattamenti diversi” subiti e le richieste ostacolate.
4.5. L'appellante non colma le lacune ribadite in questo grado, limitandosi a insistere sulla mancata ammissione della prova orale, senza tenere conto dell'evidenziata assoluta genericità delle allegazioni, genericità che connota la conforme capitolazione testimoniale, che finisce per ridursi a valutazioni soggettive prive delle necessarie puntualizzazioni in fatto, così da risultare inammissibile. Neppure la documentazione sanitaria sopperisce a quanto sopra evidenziato, riducendosi a prescrizioni farmacologiche oppure alla generica indicazione, ricevuta dall'appellante, di “problemi in ambito lavorativo” non meglio precisati.
4.6. Da ultimo non è contestato come la conciliazione stipulata con il datore di lavoro non può essere opposta all' , estraneo a quel giudizio, e inoltre non può fornire CP_1 alcun elemento a supporto tesi dell'appellante non essendone stato neppure prodotto in giudizio il testo né essendo state riferite le pattuizioni raggiunte.
4.7. In conclusione, va confermata anche in questa sede l'assenza di idonea allegazione e prova dell'asserita giusta causa delle dimissioni rassegnate dall'appellante in data 22/12/2022. In assenza di tale prova difetta uno dei requisiti costitutivi del diritto alla fissato dall'art. 3 comma 3 d.lgs n. 22/2015, ratione CP_2 temporis vigente, risult ì infondata la pretesa azionata dall'appellante, così come affermato dal Tribunale.
5. Con il secondo motivo l'appellante impugna la statuizione che ha posto a proprio carico la refusione delle spese nei confronti dell' . CP_1
5.1. Anche questo motivo è infondato.
5.2. Il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza e l'appellante neppure allega di avere reso rituale dichiarazione ex art. 152 disp att cpc, ipotesi di deroga normativa espressa.
5.3. Principio generale è quello sancito dall'art. 91 c.p.c., la facoltà di compensazione riconosciuta dall'art. 92 comma 2 c.p.c., anche dopo la nota sentenza della Consulta n. 77/2018, è rimessa alla discrezionalità del giudice condizionata al ricorrere di alcune condizioni, che nella specie difettano né il gravame offre seri elementi contrari. L'appellante, infatti, si limita a sostenere l'erroneità della decisione e la fondatezza delle proprie ragioni, profili già disattesi, ovvero a sintetiche formule di stile che andavano bene nel passato, ma oltre a non rispondere all'effettiva realtà processuale non trovano neppure più giuridico fondamento attesa la riforma del 2014.
6. La contumacia dell' impone la declaratoria di irripetibilità delle spese del CP_1 grado.
6.1 In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
4 n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese del grado irripetibili;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 15/5/2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
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