Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/05/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5284/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5284/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/11/1968 ed elettivamente domiciliato in Genova, Viale Sauli 39/11, presso e nello studio dell'Avv. GALLEGARI ALESSANDRA (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
29/09/1976 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Airaghi 16/7, presso e nello studio dell'Avv. ACCONCIAIOCA GEMMA (C.F. ), che la C.F._4 rappresenta e difende in forza di mandato in atti
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto fra il IG. e;
Parte_1 CP_1
- escludere la debenza di assegno di divorzio a favore della moglie non sussistendo i presupposti per riconoscere alla IG.ra un assegno divorzile ex art 5 l. n. 898/70; CP_1
- ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova affinchè proceda alla trascrizione ed all'annotazione dell'emananda sentenza ed ulteriori incombenze di legge. Con vittoria di spese ed onorari tutti del presente procedimento”.
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, per tutte le causali esposte :
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Genova il 19/04/2007 tra e la IG.ra ; Parte_1 CP_1
2) ordinare al Comune di Genova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Stabilire a carico del IG. il pagamento in favore della moglie di un Parte_1 assegno divorzile di Euro 800,00, da corrispondere il giorno 1 di ciascun mese, oltre rivalutazione ISTAT annuale e automatica;
4) condannare il IG. a rifondere alla IG.ra le spese e le Parte_1 CP_1 competenze del presente giudizio, oltre oneri accessori di legge”.
CONCLUSIONI PUBBLICO MINISTERO: Chiede che il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto in data 24/05/2024 dal IG. con cui Parte_1 ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Genova il 19/04/2007 con la IG.ra CP_1
senza riconoscimento di contributo al mantenimento in favore della
[...] moglie asserendo l'insussistenza dei presupposti previsti ex lege per il conferimento di un assegno divorzile.
Rilevato in particolare che: a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Genova (GE) il
19/04/2007 (Atto n. 247, P. I, Serie, Anno 2007, Ufficio 1) e che dalla loro unione non sono nati figli;
b) i coniugi, autorizzati a vivere separatamente già a decorrere dall'udienza presidenziale del 21/01/2021, sono addivenuti alla separazione mediante
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 procedimento contenzioso instaurato innanzi al Tribunale di Genova
(R.G. 6283/2020) conclusosi con sentenza n. 1816/2023 del 09/06/2023; c) a far data dall'udienza presidenziale (14/01/2021) la IG.ra ha CP_1 percepito a titolo di assegno di mantenimento la somma di euro 800,00 (nell'ordinanza ex. art 708 II comma c.p.c. emessa dal Presidente F.F. all'epoca dell'udienza presidenziale in sede di separazione, testualmente si legge: “….a fronte di nessun reddito allo stato percepito dalla resistente che, pacificamente, non ha mai lavorato durante la non breve vita coniugale, sicchè, tenuto conto degli oneri alloggiativi che a breve la IG.ra dovrà sopportare, appare congruo in oggi riconoscere CP_1 in favore della stessa un contributo al di lei mantenimento pari ad euro 800,00# mensili…”) la quale è stata successivamente rideterminata nell'importo di 600,00 euro mensili mediante la sentenza di separazione (proprio perché il Tribunale ha ritenuto che “appare inverosimile che la moglie non sia riuscita a reperire un'occupazione”); d) attualmente la IG.ra è residente presso la Casa Comunale del CP_1
Comune di Genova con domicilio presso la casa dei genitori in Via Elio Vittorini 136/2, mentre il IG. ha conservato la propria Parte_1 residenza in Genova in Via Ramiro Ginocchio presso l'immobile di sua proprietà ove ha dichiarato di vivere da solo;
e) il ricorrente mediante ricorso introduttivo del 24/05/2024 ha dedotto che:
• la IG.ra , diplomata alla scuola superiore come “Tecnico della CP_1 gestione aziendale” ed in possesso di diverse qualifiche professionali (“Operatore economico” – “Operatore alla consolle” - “Addetto ai servizi Amministrativi e Gestionali”), già durante la convivenza aveva lasciato ripetutamente i piccoli “lavoretti” che aveva via via reperito;
• ancora oggi dopo l'intervenuta separazione, la IG.ra non ha CP_1 reperito un'autonoma situazione alloggiativa ed appare ben determinata a non reperire nessuna attività lavorativa non avendo, oltretutto, mai preso in considerazione nessuna delle opportunità di lavoro sottopostole dal IG. ; Parte_1
• i problemi di salute della IG.ra non hanno mai inciso sulla sua CP_1 capacità lavorativa e la stessa non ha mai ricevuto un riconoscimento di invalidità da parte degli Enti preposti ad invalidare la sua capacità lavorativa;
• dalla convivenza durata 3 anni, oltre ai 15 anni di matrimonio ed oltre ai quasi 4 anni trascorsi dall'inizio del procedimento di separazione, e quindi da oltre 22 anni, la IG.ra si è sempre dichiaratamente CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 rifiutata di lavorare e/o sottratta maliziosamente a qualsiasi opportunità lavorativa.
In relazione alla propria situazione lavorativa ed economica il IG. Parte_1 ha poi specificato di essere proprietario esclusivo dell'ex casa coniugale sita in Genova in via Ramiro Ginocchio e di lavorare presso l'Università degli Studi di Genova con inquadramento categoria C – area amministrativa ed una retribuzione lorda pari ad € 2.212,70. f) la IG.ra , costituendosi in data 24/05/2024, ha dedotto che: CP_1
• il IG. dopo tre anni di convivenza, ha contratto Parte_1 matrimonio con la stessa con la consapevolezza che quest'ultima non fosse lavorativamente impegnata bensì semplice casalinga, assumendosi così il compito di provvedere con il proprio lavoro al sostentamento economico di entrambi;
• soltanto in sede di separazione il marito, per la prima volta e al solo fine di non corrispondere alcun assegno di mantenimento, si è lamentato del fatto che durante la loro unione la stessa non avesse mai lavorato;
• la stessa ha fornito piena prova, già nel corso del procedimento di separazione, di essersi attivata al fine di reperire un impiego. A tal proposito si è iscritta a numerose agenzie interinali e grazie ad una di esse è riuscita a trovare qualche ora di occupazione con contratto a tempo determinato come “addetta alla pulizie”, con una paga mensile di circa 400/500 euro;
• la stessa è impossibilitata a fissare la propria residenza presso casa dei suoi genitori essendo tale immobile una “casa popolare” di proprietà dell motivo per cui risulta attualmente residente presso la Casa CP_2
Comunale del Comune di Genova pur essendosi attivata per l'assegnazione di una casa popolare;
• i suoi genitori hanno dato tutti i loro risparmi al IG. , come Parte_1 da riconoscimento di debito sottoscritto da quest'ultimo e pari a 53.800,00 euro e pertanto non hanno più risorse economiche per aiutare la figlia;
• il IG. si rifiuta di restituire la somma a suo tempo percepita, Parte_1 pari a 53.800,00 euro per le migliorie effettuate nell'appartamento di sua esclusiva proprietà e si è trattenuto tutti gli arredi, gli elettrodomestici, le stoviglie e ogni bene presente nella casa coniugale;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 • all'epoca il IG. riferì alla moglie che per motivi fiscali Parte_1 sarebbe stato più conveniente che l'immobile fosse intestato solo a lui e in seguito – come a suo dire conIGliatogli da un notaio – con una controscrittura le avrebbe riconosciuto il 50% della proprietà. Tuttavia, nessuna controscrittura è mai stata redatta tra i coniugi;
• le sue problematiche di salute non sono affatto millantate, ma documentalmente provate. In particolare, la stessa ha iniziato nel 2008 a manifestare malessere, con attacchi di panico, sfociati in una grave forma di depressione, motivo per cui a tutt'oggi è in cura presso la Dott.ssa La stessa è poi affetta da condropatia Persona_1 femoro -rotulea che spesso le impedisce di deambulare senza l'aiuto di apposite stampelle (ciò l'ha costretta a sottoporsi già a 3 interventi chirurgici) e tal proposito, deve sottoporsi periodicamente a cicli di infiltrazioni e di magnetoterapia, oltre a dover svolgere attività fisica onde evitare l'atrofizzazione, motivo per cui è stata costretta ad iscriversi in palestra. Da ultimo, alle patologie suddette, l'anno scorso le è stata riscontrata sordità all'orecchio destro;
• la stessa nel gennaio 2024 tramite patronato ha inoltrato la domanda all'INPS per il riconoscimento di invalidità/inabilità ed in attesa di risposta. In relazione alla propria situazione economica la IG.ra ha dichiarato CP_1 di essere titolare di un unico conto corrente bancario N.1414479 acceso presso la BANCA PASSADORE E C.; di possedere il cane adottato durante il matrimonio e di cui sostiene in via esclusiva le spese di mantenimento essendosene il marito completamente disinteressato;
di sostenere ingenti spese mediche, un costo mensile di euro 46,00 per l'abbonamento mensile dei trasporti pubblici nonché un costo mensile di euro 55,00 per la palestra;
g) mediante memoria ex art 473 bis 17 c.p.c. co.1 del 28/08/2024 il IG.
[...]
ha contestato la comparsa e costituzione della IG.ra Pt_1 CP_1 evidenziando che:
• la scrittura privata del 07/04/2007 stipulata tra lo stesso ed il padre della IG.ra è intervenuta tre anni dopo l'acquisto della casa CP_1 avvenuto nell'anno 2004 e, oltretutto, a ristrutturazione completa dell'immobile stesso. Pertanto, la somma di euro 53.800,00 è stata corrisposta dal padre della IG.ra e versata sul conto corrente CP_1 cointestato, unicamente per i bisogni della famiglia;
• altresì i genitori del IG. hanno contribuito negli anni ai Parte_1 bisogni della famiglia, senza mai obbligare la IG.ra a firmare CP_1 alcunchè;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 • la IG.ra , come si evince dalla domanda per il concorso di CP_1
Operatore area Operatori per Controparte_3 assunzione a tempo determinato, presentata in data 02/07/2024 e dalla stessa prodotta al documento n. 10, oltre ad aver lavorato a tempo pieno come dipendente a chiamata dell'Accademia delle belle Arti, è stata assunta a tempo determinato con rinnovo del contratto fino al 08- 03-2024;
• la IG.ra nella suddetta domanda di concorso ha, inoltre, CP_1 dichiarato che l'esperienza lavorativa presso la P.a. Accademia di Belle Arti è ancora in corso e che la stessa non possiede alcun requisito
“ostativo” al lavoro;
Mediante tale memoria, riguardo alla situazione di salute della IG.ra , CP_1 il ricorrente ha evidenziato che:
• mentre lo stato di inquietudine della IG.ra risale già a prima CP_1 del matrimonio, lo stato depressivo della stessa è comparso solo dopo che lo stesso IG. ha presentato un certificato medico per la Parte_1 depressione e la conseguente vitiligine essendo affetto da patologie neurologiche accertate;
• quanto alla menomazione ginocchio, la IG.ra , come si evince CP_1 dall'ultimo certificato prodotto, è semplicemente affetta da
“condropatia ginocchio dx in esiti tuberosità tibiale e alarotomia” che, in termini correnti, si sostanzia nell'usura della cartilagine interna della rotula, ossia un'infiammazione legata al cattivo scorrimento rotuleo, motivo per cui la stessa è stata sottoposta ad intervento chirurgico in artroscopia e trattata con fisioterapia;
• quanto alla colonna vertebrale dall'unico certificato medico risalente al 2016, la IG.ra presenta: “deviazione sinistro convessa”, CP_1 ossia scoliosi;
“Sacralizzazione di L5”, ossia malformazione genetica vertebrale, fin dalla nascita che non è invalidante per il paziente poiché conserva una capacità complessivamente buona ed il soggetto ha una completa autosufficienza nelle attività di vita quotidiana;
“Riduzione della fisiologica lordosi lombare”, ossia soffre di mal di schiena;
• quanto al sistema circolatorio la IG.ra è stata operata nel 2014 CP_1 di “safenectomia interna sinistra” per le varici all'arto inferiore sinistro;
• quanto alla sordità, la IG.ra nell'agosto 2023 ha avuto un'otite, CP_1 ossia un'infiammazione dell'orecchio, peraltro senza alcuna infezione e con accertamento della membrana timpanica integra. Non è pertanto sorda.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Da ultimo il IG. , in relazione alla sua situazione economica, ha Parte_1 specificato di possedere una Ford KA del 2005 che necessita di continue spese di manutenzione nonché di sostenere mensilmente i costi per abbonamento bus, assicurazione auto, manutenzione ordinaria e straordinaria auto, spese mediche, bollette acqua, gas, energia elettrica, telefono di casa e non, spese di amministrazione, ecc. h) mediante memoria ex art 473 bis 17 c.p.c. co. 2 del 09/09/2024 la IG.ra ha rilevato che: CP_1
• nella scrittura privata sottoscritta in data 07/04/2007 ed attestante il contributo di euro 53.800,00 che il IG. ha ricevuto Parte_1 dal suocero si legge: “Io sottoscritto , ho ricevuto Parte_1 dal 2005 ad oggi, da per la casa sita in via Parte_2
Ramiro Ginocchio 14/5 la somma totale di Euro 53.800 per ristrutturazione ed imbellimento della codesta casa. Segue lista dettagliata: € 10.000 x mobili 2.500 + 2.500 assegni (2) 2.100 finestr e persiane 1.900 porta blindata 1.500 elettricista 700 zio
350 idraulico 1800 pentole & c. 800 biancheria &c. …”; Per_2
• alla stessa è stato concesso di asportare dalla casa coniugale soltanto i beni di sua esclusiva proprietà, mentre il IG. Parte_1 detiene arbitrariamente tutti i beni oggetto della comunione legale sorta tra i coniugi in conseguenza del matrimonio (mobilia, elettrodomestici, ecc.);
• l'esperienza lavorativa svolta dalla stessa presso la PA è stata a tempo determinato essendo iniziata il 18/06/2023 ed essendosi conclusa il 15/07/2024;
• la stessa è attualmente disoccupata e non percepisce alcun reddito;
• la domanda di invalidità/inabilità è ancora in itinere; i) all'udienza del 19/09/2024 davanti al dr. Domenico Pellegrini le parti,
IG. e IG.ra , sono comparse personalmente Parte_1 Parte_3 confermando quanto sostanzialmente già sostenuto nei rispettivi atti;
j) mediante ordinanza ex art. 473 bis 21 c.p.c il dr. Domenico Pellegrini ha disposto l'acquisizione al presente procedimento dei verbali delle udienze del 31/01/2022 e del 23/05/2022 del procedimento di separazione nr. 6283/2020 aventi ad oggetto il conteso tema della ricerca di attività lavorativa da parte della IG.ra ; CP_1
k) all'udienza del 14/01/2025 il dr. Domenico Pellegrini dopo aver invitato le parti alla discussione orale ha riservato la causa in decisione;
si osserva quanto segue.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Il matrimonio è durato 13 anni. Non è quindi un matrimonio di lunga durata e, soprattutto, nel corso del matrimonio non sono nati figli. L'incidenza sulla vita dei coniugi quindi c'è ma è limitata come già rilevato nella sentenza di primo grado che ha evidenziato l'assenza di circostanze che possano compromettere in maniera IGnificativa la capacità lavorativa della moglie. Sono stati acquisiti i verbali dell'udienza di separazione da cui emerge che i testi hanno ricostruito in maniera diametralmente opposta la vita coniugale: ma, come noto, questo ufficio valuta soprattutto la situazione al momento della cessazione della convivenza e non le motivazioni che ciascuna delle parti adduce essere state alla base delle scelte su come convivere. Quindi è rilevante che la moglie non abbia lavorato durante il matrimonio e ciò a prescindere da quale fosse la volontà delle parti: quantomeno il fatto che la IGnora nei primi 3 anni e durante la CP_1 convivenza abbia svolto esclusivamente l'attività di casalinga esprime una scelta comune e tacita dei coniugi.
E' quindi indubbio che l'uscita da un matrimonio nel quale il coniuge più debole non lavorava costituisce un indubbio handicap nel ricostruire una propria autonomia, handicap che cresce con l'età in quanto è indubbiamente più difficile trovare lavoro verso i 50 anni che non verso i 30 anni. Nel caso di specie la ricorrente aveva 46 anni al momento della separazione ed oggi ne ha quasi 50: anche se non si può stabilire esattamente l'età in cui diventa difficile trovare lavoro (a parte i concorsi pubblici in cui vige il limite di età di 45 anni) nella situazione specifica incidono, oltre all'età, la mancanza di titoli professionali successivi al diploma tecnico e la mancanza di pregresse esperienze lavorative. Ciò non ha impedito alla moglie di prodigarsi per trovare dei lavori come dimostrato documentalmente (prod. 6a, 6b 6c) e di svolgere attività saltuarie con contratti a tempo determinato (cfr. prod. 7, 8, 9 10). Tali tentativi però scontano anche una situazione medica non facile, sia per problemi di deambulazione (cfr. prod. 15a, 15b, 15c, 18 a e b) sia per una sindrome depressiva grave (13b, 13c, 13d e 14). Il fatto di poter vivere con i propri genitori (circostanza che la moglie sostiene essere determinata dall'impossibilità di concludere un contratto di locazione non potendo fornire garanzie) garantisce indubbiamente un risparmio che parifica la sua situazione a quella del marito che può
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 utilizzare la casa di sua proprietà al cui miglioramento hanno però necessariamente concorso entrambi i coniugi, ciò a prescindere dalla questione del debito di 53.000 Euro che è stato oggetto di discussione durante la causa.
A parità quindi di spese permane una netta differenza retributiva in quanto il marito percepisce un reddito lordo di oltre 2200 Euro.
Si ritiene quindi che debba essere riconosciuto un assegno divorzile di natura prettamente assistenziale in quanto la situazione conseguente all'“uscita dal matrimonio” della moglie non le permette di ottenere da sola un reddito adeguato. La natura assistenziale dell'assegno divorzile lo caratterizza come una forma di integrazione ai redditi propri che comunque la resistente ha dimostrato di riuscire in parte a produrre. Rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, tenuto conto del fatto che dopo 6 anni comunque la situazione della resistente si è stabilizzata, si ritiene di prevedere un assegno divorzile di 500,00 Euro su cui, va ricordato, il marito otterrà un recupero fiscale di circa il 23% pari quindi a circa 120 Euro pagando in realtà 380,00 Euro.
Stante la parziale soccombenza delle parti si ritiene di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Genova (GE) il 19/04/2007 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova Atto n. 247, Parte I, Serie, Anno 2007, Ufficio 1) da
, codice fiscale , nato a Parte_1 C.F._1
NO (GE) il 14/11/1968
e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 , codice fiscale , nata a CP_1 C.F._3
NO (GE) il 29/09/1976
Dichiara tenuto il IG. , codice fiscale Parte_1
, nato a [...] il [...] al C.F._1 versamento di un assegno divorzile per il mantenimento della IG.ra
, codice fiscale nata a CP_1 C.F._3
NO (GE) il 29/09/1976 che determina in € 500,00 mensili per 12 mensilità annue a decorrere da maggio 2025 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal maggio 2026 e per l'effetto condanna il IG. , Parte_1 codice fiscale , nato a [...] il C.F._1
14/11/1968 al versamento di tale assegno divorzile a favore della IG.ra , codice fiscale nata CP_1 C.F._3
a NO (GE) il 29/09/1976 da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità annue a partire da maggio 2025 con rivalutazione istat da maggio 2026.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Così deciso in Genova il giorno 24 aprile 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10