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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1596 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(Cs) alla Via Vico VII Dante Alighieri n. 18, c.f. , rappresentata e difesa, giusta C.F._1 procura in calce al ricorso, dall'Avv. Francesco Reale, presso il cui studio, in Acri (Cs), Via Giovanni
Amendola n. 61, elettivamente domicilia.
Opponente
Nei confronti di
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dagli Avv. Marcello
Carnovale (c.f. , Umberto Ferrato (c.f. ) e Giulia C.F._2 C.F._3
Renzetti (C.F. ) in virtù di procura alle liti rilasciata il 22.03.2024 - rep.37875 / C.F._4
racc. 7313, per atti notaio in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Cosenza, in Persona_1
Piazza Loreto, n. 22/26, presso gli uffici dell'Istituto
Opposto Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19/4/2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI - 001344007, notificata il 4/4/2024, con la quale l' le ha ingiunto, nella qualità di titolare di impresa individuale denominata “Acri Mail di CP_2
Provenzano Angelina” il pagamento della somma di € 3.550,50 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione consistita nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali in riferimento all'annualità 2016, di cui all'atto di accertamento del 14.9.2018.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito in via preliminare l'omessa notifica dell'atto di accertamento con la conseguente maturata prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n. 689/81; in subordine, ha eccepito la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81. Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
L' , ritualmente convenuto in giudizio, ha argomentato diffusamente in ordine all'infondatezza del CP_2
ricorso, instando per il suo rigetto.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per come previsto dall'art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale in data 19/4/2024 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione opposta, avvenuta in data 4/04/2024 per come documentato dall' CP_2
(cfr. avviso di ricevimento versato nel fascicolo ). CP_2
Tanto rilevato preliminarmente, avuto riguardo all'oggetto della odierna controversia, si premette quanto segue.
Oggetto di opposizione è l'ordinanza ingiunzione emessa dall' con cui è stato intimato alla CP_2 ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa per l'illecito consistito nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate e trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nell'annualità 2016 (mensilità da giugno a novembre 2016), sulla base delle denunce contributive allegate alla memoria- per le quali risulta l'emissione e la notifica di avvisi di addebito (si veda la produzione documentale dell' ). CP_2
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo). Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui.
Deve, infine, darsi atto della recente novella legislativa introdotta dal D.L.
4.5.2023 n. 48 che ha introdotto modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo che
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1°gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione.
Tanto premesso, con l'ordinanza ingiunzione opposta l' ha intimato il pagamento della sanzione CP_2 amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante illecito amministrativo per come sopra rilevato.
Rileva evidenziare che sono agli atti le denunce contributive trasmesse dal ricorrente e che, come espressamente previsto dalla normativa vigente, l'ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 463/1983 - da 10.000 euro a 50.000 euro - e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni,
l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di
50.000 euro.
L'Istituto previdenziale, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ha regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione (in data 20.10.2018, come da avviso di ricevimento prodotto dall' ) contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle CP_2
somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dal CP_3 ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
Orbene, in via preliminare, il ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica dell'atto di accertamento della violazione ma, per come detto, l'assunto è smentito documentalmente.
Di conseguenza, alcuna prescrizione risulta maturata per le seguenti ragioni.
In via principale, parte opponente eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n.
689/81.
Nel caso di specie, venendo in rilievo l'irrogazione di sanzione amministrativa trova applicazione il termine quinquennale ex art. 28 della legge n. 689/81 (a tenore del quale Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile).
Ciò posto, vale richiamare l'art. 2935 c.c., ai sensi del quale la prescrizione “inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa”
(Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Occorre ricordare che il decreto legislativo n. 8/2016 non ha estinto i reati da esso depenalizzati, ma, ferma restando l'illiceità dei fatti in precedenza previsti come reato, si è limitato a modificare in parte la natura giuridica delle sanzioni. Ha in altri termini stabilito che le violazioni delle norme di legge considerate, anche quelle commesse prima della sua entrata in vigore, ed in ordine alle quali non era stata ancora adottata una decisione definitiva, non vanno punite con sanzioni penali, ma con sanzioni amministrative (ove l'importo omesso sia inferiore ad euro 10.000,00).
Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 L. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003) ovvero, non constando nella presente fattispecie trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria, dalla data di entrata in vigore del d.lgs.
n. 8/2016 che ha configurato l'illecito amministrativo in questione.
Ed allora, individuandosi il dies a quo dalla data prevista per il versamento (siccome relativo al periodo dal 6/11-2016, successivo al 6.2.2016), si osserva che il termine quinquennale (art. 28 legge n.
681/1981) è stato interrotto dapprima in data 20 ottobre 2018 (data di notifica dell'atto di accertamento della violazione) e, di poi, tempestivamente, con la notifica dell' opposta ordinanza ingiunzione (4 aprile 2024) entro il successivo quinquennio, dovendosi considerare i periodi di sospensione, prima, per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n.
638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge
24 aprile 2020, n. 27, con la conseguenza che il termine di cinque anni non risulta decorso (maturando il 27.4.2024 e, pertanto, interrotto utilmente con la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 4.4.2024, così calcolato: 20 ottobre 2018, più tre mesi, più 5 anni, più 98 giorni).
L'eccezione di prescrizione si rileva, pertanto, infondata.
Ciò posto, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81; l' sostiene che CP_2
la norma invocata da controparte non sia applicabile al caso di specie e che, in ogni caso, se anche si volesse aderire alla prospettazione offerta da parte ricorrente il dies a quo non potrebbe che decorrere dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti.
La doglianza attorea consistente nell'asserita violazione da parte dell' convenuto del termine CP_1 previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81 presuppone anzitutto la risoluzione della questione dell'applicabilità in astratto della norma;
giova sul punto ribadire che, a mente della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 7681 del 02/04/2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto;
ancora, il
Supremo Collegio (Sez. L. , Sentenza n. 11559 del 11/05/2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della l. n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione.
Orbene, premesso il contrasto esistente, allo stato, nella giurisprudenza di merito sul punto, deve ritenersi fondata – ritenendo questo giudice di rivisitare il proprio orientamento anche alla luce della novella legislativa di cui si dirà - la doglianza attorea della tardività della notifica dell'atto di accertamento prodromico alla ordinanza ingiunzione qui impugnata, rilevandosi che l'art. 6 del Decreto
Legislativo n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle quali appunto è collocato l'art.14 sopra ricordato.
Si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni espresse in particolare dalla Corte di
Appello di Trieste che chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità del termine previsto dell'art. 14 l.
689/1981 ha così condivisibilmente affermato con sentenza del 09.05.2024 nel proc. n. 208/2023 R.G.:
“…l' lamenta che il Tribunale di Pordenone non abbia esaminato la questione della compatibilità CP_2
fra l'art.14 della legge 689/81 e la speciale disciplina dettata (per gli illeciti depenalizzati) dal d.lgs.
8/2016.
L'art.6 del d.lgs.8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione introdotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili"; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art.14, in forza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
A sostegno della sua tesi l' fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la specialità della fattispecie CP_2 prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, nel testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito; e la pratica impossibilità di rispettare il termine dell'art.14 data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione.
Che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale è certamente vero sul piano sostanziale: è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume (o meglio conserva) rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza.
Ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale, di cui si tratterà più avanti) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell con la CP_2
(parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma 1 bis del d.l.
463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81”.
Quanto agli effetti della notifica tardiva, l' art. 14 della Legge n. 689/1981 opera non solo quale norma generale, ma anche in virtù del rinvio espressamente previsto dal citato art. 6 del D.lgs. n. 8/2016.
Quanto previsto più di recente dall'art. 23 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo cui « per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal
1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità in contestazione» conforta le suesposte conclusioni, in quanto nella fattispecie oggetto di causa la disciplina ratione temporis applicabile non ha espressamente previsto alcuna deroga al termine di notifica stabilito dall' art. 14, né tanto meno alle conseguenze della violazione di detto termine. Evidente, tuttavia, che il legislatore del 2023, nel prevedere una deroga al termine di cui all'art. 14, ne presuppone l'applicazione anche alla fattispecie in esame.
Nel caso di specie, l' non ha allegato – in concreto e con riferimento alla posizione specifica del CP_2
ricorrente- quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto dopo la scadenza del termine di 90 giorni imposto all'attore per il pagamento delle somme di cui ai sopra ricordati accertamenti, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sopra ricordati fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi peraltro che i mod. a mezzo dei quali l'impresa CP_4 autodenuncia la debenza a favore dell' un determinato importo, sono registrati negli archivi di CP_2
quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Tali assunti sono, per vero, confermati anche dalla emissione tra l'ottobre 2016 ed il maggio 2017 degli avvisi di addebito in relazione alla contribuzione omessa.
Deve dunque concludersi che la notifica dell'atto di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983 risulta effettuata soltanto in data 20 ottobre 2018 (annualità 2016, per le mensilità da giugno a novembre, ultimo termine del versamento 16.12.2016-), dunque tardivamente rispetto al termine di 90 giorni dal termine ultimo per il versamento, considerando che l'osservanza del termine era imposta a far data dall'entrata in vigore della D. Lgs. n. 8/2016, ovvero il 6.2.2016.
L'ordinanza ingiunzione impugnata va pertanto annullata, restando assorbite le ulteriori doglianze attoree.
Le spese di lite, considerata la sussistenza di contrasto nella giurisprudenza di merito in punto di applicabilità dell'art. 14 cit. nonché l'infondatezza della preliminare eccezione attorea in punto di prescrizione sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2. compensa le spese di lite.
Cosenza, 13 febbraio 2025
Il giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1596 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(Cs) alla Via Vico VII Dante Alighieri n. 18, c.f. , rappresentata e difesa, giusta C.F._1 procura in calce al ricorso, dall'Avv. Francesco Reale, presso il cui studio, in Acri (Cs), Via Giovanni
Amendola n. 61, elettivamente domicilia.
Opponente
Nei confronti di
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dagli Avv. Marcello
Carnovale (c.f. , Umberto Ferrato (c.f. ) e Giulia C.F._2 C.F._3
Renzetti (C.F. ) in virtù di procura alle liti rilasciata il 22.03.2024 - rep.37875 / C.F._4
racc. 7313, per atti notaio in Fiumicino, elettivamente domiciliato in Cosenza, in Persona_1
Piazza Loreto, n. 22/26, presso gli uffici dell'Istituto
Opposto Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19/4/2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI - 001344007, notificata il 4/4/2024, con la quale l' le ha ingiunto, nella qualità di titolare di impresa individuale denominata “Acri Mail di CP_2
Provenzano Angelina” il pagamento della somma di € 3.550,50 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione consistita nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali in riferimento all'annualità 2016, di cui all'atto di accertamento del 14.9.2018.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito in via preliminare l'omessa notifica dell'atto di accertamento con la conseguente maturata prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n. 689/81; in subordine, ha eccepito la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81. Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
L' , ritualmente convenuto in giudizio, ha argomentato diffusamente in ordine all'infondatezza del CP_2
ricorso, instando per il suo rigetto.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per come previsto dall'art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale in data 19/4/2024 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione opposta, avvenuta in data 4/04/2024 per come documentato dall' CP_2
(cfr. avviso di ricevimento versato nel fascicolo ). CP_2
Tanto rilevato preliminarmente, avuto riguardo all'oggetto della odierna controversia, si premette quanto segue.
Oggetto di opposizione è l'ordinanza ingiunzione emessa dall' con cui è stato intimato alla CP_2 ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa per l'illecito consistito nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate e trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nell'annualità 2016 (mensilità da giugno a novembre 2016), sulla base delle denunce contributive allegate alla memoria- per le quali risulta l'emissione e la notifica di avvisi di addebito (si veda la produzione documentale dell' ). CP_2
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo). Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui.
Deve, infine, darsi atto della recente novella legislativa introdotta dal D.L.
4.5.2023 n. 48 che ha introdotto modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo che
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1°gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione.
Tanto premesso, con l'ordinanza ingiunzione opposta l' ha intimato il pagamento della sanzione CP_2 amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante illecito amministrativo per come sopra rilevato.
Rileva evidenziare che sono agli atti le denunce contributive trasmesse dal ricorrente e che, come espressamente previsto dalla normativa vigente, l'ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 463/1983 - da 10.000 euro a 50.000 euro - e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni,
l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di
50.000 euro.
L'Istituto previdenziale, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ha regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione (in data 20.10.2018, come da avviso di ricevimento prodotto dall' ) contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle CP_2
somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dal CP_3 ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
Orbene, in via preliminare, il ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica dell'atto di accertamento della violazione ma, per come detto, l'assunto è smentito documentalmente.
Di conseguenza, alcuna prescrizione risulta maturata per le seguenti ragioni.
In via principale, parte opponente eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n.
689/81.
Nel caso di specie, venendo in rilievo l'irrogazione di sanzione amministrativa trova applicazione il termine quinquennale ex art. 28 della legge n. 689/81 (a tenore del quale Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile).
Ciò posto, vale richiamare l'art. 2935 c.c., ai sensi del quale la prescrizione “inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa”
(Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Occorre ricordare che il decreto legislativo n. 8/2016 non ha estinto i reati da esso depenalizzati, ma, ferma restando l'illiceità dei fatti in precedenza previsti come reato, si è limitato a modificare in parte la natura giuridica delle sanzioni. Ha in altri termini stabilito che le violazioni delle norme di legge considerate, anche quelle commesse prima della sua entrata in vigore, ed in ordine alle quali non era stata ancora adottata una decisione definitiva, non vanno punite con sanzioni penali, ma con sanzioni amministrative (ove l'importo omesso sia inferiore ad euro 10.000,00).
Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 L. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003) ovvero, non constando nella presente fattispecie trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria, dalla data di entrata in vigore del d.lgs.
n. 8/2016 che ha configurato l'illecito amministrativo in questione.
Ed allora, individuandosi il dies a quo dalla data prevista per il versamento (siccome relativo al periodo dal 6/11-2016, successivo al 6.2.2016), si osserva che il termine quinquennale (art. 28 legge n.
681/1981) è stato interrotto dapprima in data 20 ottobre 2018 (data di notifica dell'atto di accertamento della violazione) e, di poi, tempestivamente, con la notifica dell' opposta ordinanza ingiunzione (4 aprile 2024) entro il successivo quinquennio, dovendosi considerare i periodi di sospensione, prima, per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n.
638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge
24 aprile 2020, n. 27, con la conseguenza che il termine di cinque anni non risulta decorso (maturando il 27.4.2024 e, pertanto, interrotto utilmente con la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 4.4.2024, così calcolato: 20 ottobre 2018, più tre mesi, più 5 anni, più 98 giorni).
L'eccezione di prescrizione si rileva, pertanto, infondata.
Ciò posto, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81; l' sostiene che CP_2
la norma invocata da controparte non sia applicabile al caso di specie e che, in ogni caso, se anche si volesse aderire alla prospettazione offerta da parte ricorrente il dies a quo non potrebbe che decorrere dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti.
La doglianza attorea consistente nell'asserita violazione da parte dell' convenuto del termine CP_1 previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81 presuppone anzitutto la risoluzione della questione dell'applicabilità in astratto della norma;
giova sul punto ribadire che, a mente della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 7681 del 02/04/2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto;
ancora, il
Supremo Collegio (Sez. L. , Sentenza n. 11559 del 11/05/2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della l. n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione.
Orbene, premesso il contrasto esistente, allo stato, nella giurisprudenza di merito sul punto, deve ritenersi fondata – ritenendo questo giudice di rivisitare il proprio orientamento anche alla luce della novella legislativa di cui si dirà - la doglianza attorea della tardività della notifica dell'atto di accertamento prodromico alla ordinanza ingiunzione qui impugnata, rilevandosi che l'art. 6 del Decreto
Legislativo n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle quali appunto è collocato l'art.14 sopra ricordato.
Si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni espresse in particolare dalla Corte di
Appello di Trieste che chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità del termine previsto dell'art. 14 l.
689/1981 ha così condivisibilmente affermato con sentenza del 09.05.2024 nel proc. n. 208/2023 R.G.:
“…l' lamenta che il Tribunale di Pordenone non abbia esaminato la questione della compatibilità CP_2
fra l'art.14 della legge 689/81 e la speciale disciplina dettata (per gli illeciti depenalizzati) dal d.lgs.
8/2016.
L'art.6 del d.lgs.8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione introdotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili"; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art.14, in forza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
A sostegno della sua tesi l' fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la specialità della fattispecie CP_2 prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, nel testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito; e la pratica impossibilità di rispettare il termine dell'art.14 data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione.
Che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale è certamente vero sul piano sostanziale: è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume (o meglio conserva) rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza.
Ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale, di cui si tratterà più avanti) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell con la CP_2
(parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma 1 bis del d.l.
463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81”.
Quanto agli effetti della notifica tardiva, l' art. 14 della Legge n. 689/1981 opera non solo quale norma generale, ma anche in virtù del rinvio espressamente previsto dal citato art. 6 del D.lgs. n. 8/2016.
Quanto previsto più di recente dall'art. 23 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo cui « per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal
1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità in contestazione» conforta le suesposte conclusioni, in quanto nella fattispecie oggetto di causa la disciplina ratione temporis applicabile non ha espressamente previsto alcuna deroga al termine di notifica stabilito dall' art. 14, né tanto meno alle conseguenze della violazione di detto termine. Evidente, tuttavia, che il legislatore del 2023, nel prevedere una deroga al termine di cui all'art. 14, ne presuppone l'applicazione anche alla fattispecie in esame.
Nel caso di specie, l' non ha allegato – in concreto e con riferimento alla posizione specifica del CP_2
ricorrente- quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto dopo la scadenza del termine di 90 giorni imposto all'attore per il pagamento delle somme di cui ai sopra ricordati accertamenti, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sopra ricordati fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi peraltro che i mod. a mezzo dei quali l'impresa CP_4 autodenuncia la debenza a favore dell' un determinato importo, sono registrati negli archivi di CP_2
quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Tali assunti sono, per vero, confermati anche dalla emissione tra l'ottobre 2016 ed il maggio 2017 degli avvisi di addebito in relazione alla contribuzione omessa.
Deve dunque concludersi che la notifica dell'atto di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983 risulta effettuata soltanto in data 20 ottobre 2018 (annualità 2016, per le mensilità da giugno a novembre, ultimo termine del versamento 16.12.2016-), dunque tardivamente rispetto al termine di 90 giorni dal termine ultimo per il versamento, considerando che l'osservanza del termine era imposta a far data dall'entrata in vigore della D. Lgs. n. 8/2016, ovvero il 6.2.2016.
L'ordinanza ingiunzione impugnata va pertanto annullata, restando assorbite le ulteriori doglianze attoree.
Le spese di lite, considerata la sussistenza di contrasto nella giurisprudenza di merito in punto di applicabilità dell'art. 14 cit. nonché l'infondatezza della preliminare eccezione attorea in punto di prescrizione sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2. compensa le spese di lite.
Cosenza, 13 febbraio 2025
Il giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti