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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3393/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3393/2024 vertente tra: TRA
, con gli avv. BERTANI Parte_1 C.F._1
BRUNELLA e NIRONI FERRARONI ALESSANDRO;
- RICORRENTE E
, con l'avv. CORRADINI CP_1 C.F._2
DEBORA;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/3/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 23/04/1978 a RUBIERA (atto n. 8, parte II, serie A, anno 1978). Dal matrimonio sono nati i figli maggiorenni e . Per_1 Per_2
La casa coniugale è sita a Reggio Emilia, via Curti n. 9, ed è di proprietà per il 75% del marito e per il restante della moglie. Le parti vivono separate in forza della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 29/4/2019 con cui, preso atto della convivenza della figlia , Per_2 non economicamente autosufficiente, con la madre, a quest'ultima era stata assegnata la casa coniugale, ed era stato posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 350 per il suo mantenimento. conviene oggi in giudizio per Parte_1 CP_1 chiedere che sia sciolto il vincolo matrimoniale e che siano revocate entrambe le disposizioni patrimoniali contenute in sentenza. A tal fine ha allegato che , ormai ventisettenne, è autosufficiente, Per_2 in quanto convive con il fidanzato e lavora da anni presso la stessa impresa. si è costituita e non si è opposta alla pronuncia sul CP_1 vincolo, ma ha contestato la ricostruzione del ricorrente, sostenendo:
▶che non è autosufficiente, in quanto percepisce un reddito Per_2 molto basso;
▶che tra le parti vi è disparità reddituale, aggravatasi rispetto all'epoca della sentenza di separazione a causa degli inadempimenti del Parte_1
Ha, pertanto, chiesto la conferma delle disposizioni patrimoniali della sentenza di separazione, e che sia posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile di € 350 mensili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione.
2. Mantenimento della prole e casa coniugale La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne è fondata. Per_2
Secondo risprudenza di legittimità più recente, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023). Nel valutare le “circostanze” che, secondo l'art. 337-septies c.c., giustificano la previsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, il giudice deve valutare in concreto e nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l'età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni, che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo. Nel valutare tali circostanze, assumono rilievo tutti gli elementi di prova suscettibili di essere impiegati, comprese le presunzioni, che dimostrino la situazione concreta ed attuale dei figli (e dei genitori) al momento della decisione (Cass. ord. 24391/24). Ebbene, nel caso per cui si procede bisogna evidenziare che:
1) la figlia maggiorenne di cui si discute, , ha ventisette anni, e Per_2 non può essere certamente considerata ggiorenne”, com'era all'epoca della separazione;
2) è pacifico che la ragazza, terminata la scuola, non abbia seguito un percorso di studi, ma abbia svolto per anni la medesima attività lavorativa, sebbene percepisse un reddito non elevato;
3) di recente, secondo quanto dichiarato dalla madre, ha Per_2 cambiato occupazione, iniziando a lavorare con contratto di ap ato presso un'attività commerciale che si occupa di toelettatura per cani, con un reddito di circa € 900. In base a questi elementi, il Collegio ritiene di dover revocare l'importo posto a carico del dal momento che, da un lato, il tempo Parte_1 trascorso dall'epoca azione senza che intervenissero modifiche della situazione lavorativa di deve essere valutato a suo sfavore e, Per_2 dall'altro, la ragazza ha comunque recentemente reperito una nuova attività che, secondo quanto riferito dalla resistente, dovrebbe impegnarla per 36 mesi, stabilizzando ulteriormente la sua situazione lavorativa. La raggiunta autosufficienza della figlia impone, inoltre, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
3. Assegno divorzile La domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie è infondata. Ai sensi dell'art. 5, co. 6, della l. 898/1970, «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Come noto, l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio). In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di cassazione ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (cfr. Cass. 11504/17). In un secondo momento, la stessa Corte si è pronunciata a Sezioni Unite, modificando in parte l'orientamento appena esposto e specificando che il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale (cfr. Cass. S.U. 18287/2018). Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative. In entrambi i casi, comunque, l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tali circostanze grava sul coniuge che richiede l'assegno. Nel caso per cui si procede, non ricorrono i presupposti di nessuna delle due ipotesi:
1) È pacifico che la resistente sia economicamente autosufficiente. Già all'epoca della sentenza di separazione, infatti, era emerso che la ha CP_1 sempre svolto attività lavorativa, e adesso risulta percepire una pensione mensile di circa € 1.600.
2) La resistente non ha adempiuto all'onere di allegare – e dimostrare – di aver sostenuto dei sacrifici lavorativi per il ménage familiare, né tanto meno che tali sacrifici abbiano determinato un miglioramento della situazione lavorativa ed economica del marito. La ha, del resto, espressamente chiesto che le sia riconosciuto un CP_1 assegno divorzile sull'unico presupposto della disparità reddituale sussistente tra le parti – a suo dire aggravatasi nel tempo trascorso dalla separazione – ma tale disparità, come visto, non basta a giustificare il riconoscimento di un assegno divorzile.
4. Domanda di restituzione La domanda di restituzione delle somme percepite dalla resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia (per un ammontare Per_2 complessivo di € 10.800, corrispondente agli importi corrisposti dal mese di novembre 2021) è infondata. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cass. 4224/2021).
5. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza parzialmente reciproca delle parti, le spese possono essere per metà compensate. La metà rimanente va posta a carico della resistente, prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Rubiera il 23/4/78 (atto n. 8, parte II, anno 1978);
-revoca l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia a far data dalla domanda;
Per_2
-revoca l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
-rigetta la domanda di assegno divorzile;
-rigetta la domanda di restituzione delle somme corrisposte dal ricorrente alla resistente anteriormente alla data della domanda;
-compensa le spese per metà, ponendo a carico di parte resistente la metà restante, quantificata in € 1.700 per onorari, più spese generali, Iva e Cpa.
Reggio Emilia, 20/3/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3393/2024 vertente tra: TRA
, con gli avv. BERTANI Parte_1 C.F._1
BRUNELLA e NIRONI FERRARONI ALESSANDRO;
- RICORRENTE E
, con l'avv. CORRADINI CP_1 C.F._2
DEBORA;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/3/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 23/04/1978 a RUBIERA (atto n. 8, parte II, serie A, anno 1978). Dal matrimonio sono nati i figli maggiorenni e . Per_1 Per_2
La casa coniugale è sita a Reggio Emilia, via Curti n. 9, ed è di proprietà per il 75% del marito e per il restante della moglie. Le parti vivono separate in forza della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 29/4/2019 con cui, preso atto della convivenza della figlia , Per_2 non economicamente autosufficiente, con la madre, a quest'ultima era stata assegnata la casa coniugale, ed era stato posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 350 per il suo mantenimento. conviene oggi in giudizio per Parte_1 CP_1 chiedere che sia sciolto il vincolo matrimoniale e che siano revocate entrambe le disposizioni patrimoniali contenute in sentenza. A tal fine ha allegato che , ormai ventisettenne, è autosufficiente, Per_2 in quanto convive con il fidanzato e lavora da anni presso la stessa impresa. si è costituita e non si è opposta alla pronuncia sul CP_1 vincolo, ma ha contestato la ricostruzione del ricorrente, sostenendo:
▶che non è autosufficiente, in quanto percepisce un reddito Per_2 molto basso;
▶che tra le parti vi è disparità reddituale, aggravatasi rispetto all'epoca della sentenza di separazione a causa degli inadempimenti del Parte_1
Ha, pertanto, chiesto la conferma delle disposizioni patrimoniali della sentenza di separazione, e che sia posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile di € 350 mensili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione.
2. Mantenimento della prole e casa coniugale La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne è fondata. Per_2
Secondo risprudenza di legittimità più recente, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023). Nel valutare le “circostanze” che, secondo l'art. 337-septies c.c., giustificano la previsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, il giudice deve valutare in concreto e nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l'età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni, che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo. Nel valutare tali circostanze, assumono rilievo tutti gli elementi di prova suscettibili di essere impiegati, comprese le presunzioni, che dimostrino la situazione concreta ed attuale dei figli (e dei genitori) al momento della decisione (Cass. ord. 24391/24). Ebbene, nel caso per cui si procede bisogna evidenziare che:
1) la figlia maggiorenne di cui si discute, , ha ventisette anni, e Per_2 non può essere certamente considerata ggiorenne”, com'era all'epoca della separazione;
2) è pacifico che la ragazza, terminata la scuola, non abbia seguito un percorso di studi, ma abbia svolto per anni la medesima attività lavorativa, sebbene percepisse un reddito non elevato;
3) di recente, secondo quanto dichiarato dalla madre, ha Per_2 cambiato occupazione, iniziando a lavorare con contratto di ap ato presso un'attività commerciale che si occupa di toelettatura per cani, con un reddito di circa € 900. In base a questi elementi, il Collegio ritiene di dover revocare l'importo posto a carico del dal momento che, da un lato, il tempo Parte_1 trascorso dall'epoca azione senza che intervenissero modifiche della situazione lavorativa di deve essere valutato a suo sfavore e, Per_2 dall'altro, la ragazza ha comunque recentemente reperito una nuova attività che, secondo quanto riferito dalla resistente, dovrebbe impegnarla per 36 mesi, stabilizzando ulteriormente la sua situazione lavorativa. La raggiunta autosufficienza della figlia impone, inoltre, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
3. Assegno divorzile La domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie è infondata. Ai sensi dell'art. 5, co. 6, della l. 898/1970, «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Come noto, l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio). In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di cassazione ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (cfr. Cass. 11504/17). In un secondo momento, la stessa Corte si è pronunciata a Sezioni Unite, modificando in parte l'orientamento appena esposto e specificando che il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale (cfr. Cass. S.U. 18287/2018). Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative. In entrambi i casi, comunque, l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tali circostanze grava sul coniuge che richiede l'assegno. Nel caso per cui si procede, non ricorrono i presupposti di nessuna delle due ipotesi:
1) È pacifico che la resistente sia economicamente autosufficiente. Già all'epoca della sentenza di separazione, infatti, era emerso che la ha CP_1 sempre svolto attività lavorativa, e adesso risulta percepire una pensione mensile di circa € 1.600.
2) La resistente non ha adempiuto all'onere di allegare – e dimostrare – di aver sostenuto dei sacrifici lavorativi per il ménage familiare, né tanto meno che tali sacrifici abbiano determinato un miglioramento della situazione lavorativa ed economica del marito. La ha, del resto, espressamente chiesto che le sia riconosciuto un CP_1 assegno divorzile sull'unico presupposto della disparità reddituale sussistente tra le parti – a suo dire aggravatasi nel tempo trascorso dalla separazione – ma tale disparità, come visto, non basta a giustificare il riconoscimento di un assegno divorzile.
4. Domanda di restituzione La domanda di restituzione delle somme percepite dalla resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia (per un ammontare Per_2 complessivo di € 10.800, corrispondente agli importi corrisposti dal mese di novembre 2021) è infondata. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cass. 4224/2021).
5. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza parzialmente reciproca delle parti, le spese possono essere per metà compensate. La metà rimanente va posta a carico della resistente, prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Rubiera il 23/4/78 (atto n. 8, parte II, anno 1978);
-revoca l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia a far data dalla domanda;
Per_2
-revoca l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
-rigetta la domanda di assegno divorzile;
-rigetta la domanda di restituzione delle somme corrisposte dal ricorrente alla resistente anteriormente alla data della domanda;
-compensa le spese per metà, ponendo a carico di parte resistente la metà restante, quantificata in € 1.700 per onorari, più spese generali, Iva e Cpa.
Reggio Emilia, 20/3/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli