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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6633/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 6633/2017 RG., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2248/2017 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura alle liti a margine dell'atto di appello, dall'avv. Massimo Falci, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via Domenico Coda n. 8;
APPELLANTE PRINCIPALE
E
rappresentata nel presente giudizio da e Controparte_1 Controparte_2
quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale, rappresentata e difesa, giusta CP_3 procura alle liti a margine dell'atto di citazione del 13.5.2015 dall'avv. Vincenzo Buono, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno alla via XX Settembre n. 38;
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle CP_4 liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv. Antonio Losacco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Posidonia n° 145
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tutte le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da note scritte (cfr., per l'appellante principale, la nota del 4.2.2025; per la IG.ra la nota del 3.2.2025; per l' la nota del Controparte_1 CP_4
31.1.2025), da ritenersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di appello ritualmente notificato, la impugnava la sentenza n. Parte_1
2248/2017 emessa dal Giudice di Pace di Salerno.
Ed invero, l'odierna appellante deduceva che, con atto di citazione notificato il 13.5.2015, i IG.ri e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei Controparte_2 CP_3 confronti della minore , convenivano in giudizio la dinanzi al Controparte_1 CP_4
Giudice di Pace di Salerno per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta verificatasi in data 13.7.2013, con vittoria di spese e competenze del giudizio e attribuzione al procuratore antistatario.
In particolare, era dedotto che in data 13.7.2013, verso le 17.00 circa, la minore si Persona_1 trovava nei pressi della piscina dello stabilimento balneare “Lido Eureka” di proprietà della società convenuta e, mentre insieme ai genitori procedeva a piedi verso l'ombrellone e i lettini loro assegnati,
a causa di un dislivello presente nella pavimentazione, descritto come non visibile e non segnalato, rovinava al suolo urtando con la fronte contro la scalinata di accesso alla parte superiore del lido. In conseguenza della caduta, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove le veniva riscontrata una “ferita lacera regione intercigliare” che, a seguito di consulenza medico – legale e sulla scorta dei parametri di cui alla L.
57/2001, portava ad una quantificazione del danno subito nella somma di € 5.000,00.
Ritenendo sussistente la responsabilità della società convenuta per l'evento dannoso occorso alla propria figlia, il IG. e la IG.ra inoltravano una formale richiesta di risarcimento dei CP_1 CP_3 danni alla a mezzo di raccomandata a/r del 7.8.2013 ma non si riusciva ad addivenire CP_4 ad una definizione transattiva della vertenza.
Tanto premesso, il IG. e la IG.ra , nella loro qualità di genitori esercenti la CP_1 CP_3 responsabilità genitoriale nei confronti della minore instavano per il Controparte_1 risarcimento di tutti i danni alla persona, patrimoniali e non, patiti da quest'ultima in occasione della caduta in esame: in particolare, si trattava della cifra di € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero di quella ritenuta di giustizia, nei limiti della competenza del giudice adito, con vittoria di spese e competenze del giudizio e conseguente attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.10.2015 si costituiva in giudizio la CP_4 instando per il rigetto della domanda attorea.
Preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c. per indeterminatezza ed assoluta incertezza del petitum e della causa petendi.
Nel merito rilevava che, ai sensi dell'art. 2043 c.c. invocato da parte attrice, era onere di quest'ultima provare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso, la condotta dolosa o colposa del responsabile civile e la sussistenza del nesso eziologico tra tali elementi, circostanze che, in base alla ricostruzione dei fatti operata nell'atto di citazione, apparivano poco chiare se non addirittura contraddittorie.
Evidenziava, inoltre, il perfetto stato della pavimentazione posta nel luogo della lamentata caduta, come confermato sia in sede di sopralluogo che dai rilievi fotografici prodotti da parte attrice, ragion per cui, ove mai l'evento dannoso si fosse effettivamente verificato, non sarebbe stato comunque addebitabile alla propria negligenza nella manutenzione o gestione dello stabilimento ma al caso fortuito o alla disattenzione o omessa custodia dei genitori della minore.
In via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea ed al fine di essere garantita, manlevata e tenuta indenne da ogni onere ed esborso derivante dal giudizio in oggetto, formulava ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. espressa richiesta di chiamata in causa del terzo nei confronti della compagnia con la quale era regolarmente Parte_1 assicurata per la responsabilità civile verso terzi, chiedendo al giudice di differire l'udienza di prima comparizione al fine di consentirne la citazione nel rispetto dei termini di legge.
Concludeva quindi perché in via preliminare fosse autorizzata la chiamata in causa della
[...]
e, per l'effetto, affinché fosse differita l'udienza di prima comparizione al fine Parte_1 di consentirne la citazione nei termini di legge;
sempre in via preliminare, perché fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 3, numeri 3) e 4) c.p.c.; nel merito, instava per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto e, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della stessa, chiedeva di dichiarare la , nella Parte_1 sua qualità di compagnia coprente la responsabilità civile per danni a terzi, tenuta a manlevare la società convenuta da ogni esborso, con vittoria di spese e competenze del giudizio e attribuzione al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 20.10.2015 veniva autorizzata la chiamata in causa della , la quale si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Parte_1 risposta del 16.2.2016.
Preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del D.L. 132/2014; sempre in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, n.4 c.p.c. per assoluta incertezza e genericità dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum per non aver parte attrice adeguatamente provato il fatto storico, la responsabilità della società convenuta e il nesso di causalità tra fatto ed evento dannoso. In particolare, evidenziava la discordanza tra quanto dichiarato dagli attori nella lettera di messa in mora e poi nell'atto di citazione, laddove nella prima veniva riferito di una caduta della minore “a causa di uno scalino non visibile e non segnalato”, mentre nel secondo si faceva riferimento ad un dislivello della pavimentazione. Ancora: sottolineava come, all'esito di un sopralluogo effettuato dai fiduciari del medesimo ente assicurativo, nessun dissesto veniva rilevato sull'area oggetto della caduta e lo scalino, al quale veniva fatto riferimento nella lettera di messa in mora, risultava dotato di corrimano laterale e quindi era in condizioni di piena sicurezza;
stando così le cose, la società assicurata doveva essere esonerata da qualsiasi responsabilità e l'evento dannoso doveva essere ascritto al caso fortuito o alla esclusiva responsabilità degli attori. In via gradata e nel caso in cui non fosse stata riconosciuta l'esclusiva responsabilità dei genitori per non avere adempiuto al loro dovere di vigilanza sulla minore, chiedeva che venisse valutato il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. nella misura ritenuta equa e provata dal giudice.
Concludeva quindi perché in via preliminare fosse dichiarata l'improcedibilità per la domanda ex art. 3 D.L. 132/2014 e perché fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163
n. 4 c.p.c.; nel merito, instava per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, in subordine, perché fosse dichiarato l'esonero di responsabilità della società assicurata o, quanto meno, perché il risarcimento fosse ridotto ex art. 1227 c.c. nella misura ritenuta equa e provata dal giudice in ragione del concorso di colpa dei genitori per violazione del loro dovere di vigilanza sulla minore, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Svolta l'istruttoria, all'udienza del 19.1.2017 la causa veniva assegnata a sentenza.
Il Giudice di Pace di Salerno, con sentenza n. 2248/17, accoglieva la domanda attorea dichiarando l'esclusiva responsabilità della società convenuta nella produzione dell'evento dannoso e condannava la e la , in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, CP_4 Parte_1 della complessiva somma di € 2.020,00 a titolo di risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 1.400,00.
La impugnava quindi la predetta sentenza con atto di citazione in appello Parte_1 notificato in data 12.7.2017
Censurava sia l'inquadramento della vicenda nell'ambito dell'art. 2051 c.c. in luogo dell'art. 2043
c.c., originariamente invocato dagli attori, che la ricostruzione dei fatti di causa posta alla base dell'impugnata sentenza;
tenuto conto, infatti, delle discordanti versioni fornite dagli attori sulla dinamica dell'evento dannoso e della testimonianza fornita dal IG. del tutto Testimone_1 ignorata dal giudice di prime cure, si doleva del riconoscimento della responsabilità esclusiva dell'evento in capo alla e senza nemmeno valutare la sussistenza del concorso di colpa CP_4 ex art. 1227 c.c.. Contestava, altresì, la quantificazione dei danni liquidati con la sentenza impugnata con particolare riferimento al danno biologico, alla luce della mancanza di accertamenti clinico- strumentali che avrebbero potuto consentire, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, di valutare l'entità delle lesioni lamentate dalla danneggiata. Concludeva quindi perché fosse accolto l'appello e, in riforma della sentenza n. 2248/17 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, fosse rigettata la domanda di risarcimento danni e, per l'effetto, fosse dichiarato ed accertato che nulla era dovuto dalla , in ragione del rapporto assicurativo con , nei Parte_1 CP_4 confronti degli attori;
in via subordinata, nel caso di riforma solo parziale della sentenza impugnata e quindi di accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, chiedeva che fosse proporzionalmente ridotto quanto dovuto da e consequenzialmente quanto dovuto in CP_4 manleva dalla , il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i Parte_1 gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 17.11.2017, si costituivano in appello i IG.ri e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_2 CP_3 genitoriale nei confronti della minore eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e contestando nel merito, tutte le censure e le argomentazioni presentate dall'appellante. Proponevano, inoltre, appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alla quantificazione dei danni riportati dalla danneggiata. Concludevano, quindi, perché in via preliminare e pregiudiziale fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello e perché, nel merito, questo fosse rigettato perché infondato in fatto e in diritto. Alla luce del proposto appello incidentale, chiedevano, in riforma parziale della sentenza appellata, di condannare la al pagamento della somma di complessiva di € CP_4
5.000,00 dalla quale detrarre quanto già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, per una differenza pari ad € 2.968,00, il tutto von vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 13.12.2017 veniva dichiarata la contumacia della
. CP_4
All'udienza dell'1.12.2021 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Di poi, con ordinanza del 14.6.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire all'ente appellante in via principale di documentare l'esistenza del potere rappresentativo in capo al procuratore firmatario della procura alle liti in atti, e alla parte appellante in via incidentale di provvedere alla notifica della propria comparsa di costituzione nei confronti della . CP_4
All'udienza del 20.11.2022 veniva dichiarata la nullità di tale ultima notifica, così disponendosene la rinnovazione.
Espletato l'incombente, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.1.2023, si costituiva nel presente grado di giudizio pure la , eccependo la tardività dell'appello CP_4 incidentale, oltre che l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, instava in via incidentale per la riforma della sentenza, deducendo come non fosse stato adeguatamente provato l'illecito per cui è causa, e che comunque, ex art. 1227 c.c. le conseguenze pregiudizievoli patite dalla IG.ra dovessero imputarsi, quantomeno in parte, alla condotta CP_1 dei genitori della stessa, in quanto del tutto negligenti nell'averla lasciata sola nei momenti antecedenti alla verificazione dell'incidente.
Ancora, deduceva l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, in uno all'illegittimità della liquidazione del danno non patrimoniale asseritamente patito dalla IG.ra
, peraltro non provato. Inoltre, deduceva la nullità della sentenza di prime cure nella parte CP_1 in cui veniva condannato l'ente assicurativo in via diretta in favore della IG.ra , e tanto CP_1 nonostante che non sussistesse alcun titolo legittimante una tale azione da parte della danneggiata.
Concludeva pertanto per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello incidentale;
nel merito, instava per la riforma della sentenza impugnata e per il rigetto della domanda risarcitoria così formulata. In via gradata, chiedeva che fosse ridotto il risarcimento così dovuto, con consequenziale condanna della a manlevare l' da quanto eventualmente dovuto in favore della Parte_1 CP_4 IG.ra , con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione in favore del CP_1 difensore antistatario.
Disposti vari rinvii al fine di verificare la possibilità di una definizione bonaria della lite, all'udienza del 24.1.2024 la dichiarava di rinunziare all'appello incidentale attinente alla riforma CP_4 della statuizione sulle spese di lite. Disposto il conferimento di un incarico di C.T.U., ed espletati i relativi accertamenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 5.2.2025.
Disposta la sostituzione dell'udienza, la causa veniva quindi introitata in decisione con ordinanza del
13.2.2025, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambi gli appelli sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Deve anzitutto evidenziarsi la tempestività dell'appello principale, tenuto conto del fatto che l'atto di citazione veniva notificato in data 20.7.2017, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 28.4.2017.
È parimenti ammissibile l'impugnazione incidentale formulata per conto della IG.ra . CP_1
Sotto tale specifico profilo, quest'ultima, a seguito della notifica dell'atto di appello, provvedeva a costituirsi in giudizio in data 17.11.2017, in vista dell'udienza del 7.12.2017, così risultando tale impugnazione senz'altro ammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 334 e 343 c.p.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 29.5.2024, n. 15100). Inoltre, tenuto conto della rinnovazione della notifica della comparsa di costituzione nei confronti dell' , originariamente CP_4 contumace, alcun dubbio può porsi in merito alla sanatoria dell'originaria nullità della stessa, così dovendosi ribadire l'ammissibilità dell'impugnazione. Sempre in via pregiudiziale, deve evidenziarsi l'inscindibilità del rapporto processuale intercorrente tra le parti del presente giudizio, avendo l'ente assicurativo appellante principale contestato, oltre alla statuizione della sentenza attinente alla sua condanna in via diretta nei confronti dell'originaria attrice, anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, così venendo in rilievo in tale ultima ipotesi una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. VI, 6.10.2020, n. 21366; Sez. VI, 22.6.2020, n. 12174; Sez. III, 16.5.2013, n.
11968).
Infine, deve rilevarsi l'ammissibilità anche dell'impugnazione incidentale tardiva proposta da parte dell' , cui veniva notificata la comparsa di costituzione della IG.ra , CP_4 CP_1 contenente il relativo appello incidentale, soltanto in vista dell'udienza del 16.2.2023. Sicché, costituendosi in giudizio in data 17.1.2023, e derivando il proprio interesse all'impugnazione incidentale dalla formulazione di autonoma impugnazione incidentale da parte della medesima IG.ra
, anche tale impugnazione risulta senz'altro ammissibile ai sensi dell'art. 343, II comma CP_1
c.p.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 29.5.2024, n. 15100).
Tutti gli appelli sono parimenti ammissibili ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo degli atti di impugnazione, emerge in maniera inequivoca come siano stati prospettati da parte di tutti gli appellanti, le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale.
Ne consegue, pertanto, che i motivi di appello siano specifici, con contestuale riconoscimento dell'ammissibilità delle impugnazioni in parte qua.
In linea del tutto generale, risulta corretta la qualificazione della domanda risarcitoria nell'alveo del titolo di cui all'art. 2051 c.c., come operata da parte del giudice di prime cure: sotto tale profilo, i fatti allegati da parte della IG.ra risultano senz'altro riconducibili nel più generale paradigma CP_3 risarcitorio della responsabilità da cose in custodia. Con riguardo allo speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., occorre in questa sede ribadire come l'istituto in commento presupponga il fatto che il danno sia cagionato da una cosa nei cui confronti il soggetto chiamato a risponderne eserciti un concreto potere di custodia.
In tal senso, fondamentale elemento costitutivo di tale specifica tipologia di illecito civile, risulta l'intrinseca potenzialità offensiva della res: ed invero, pur non essendo necessario che la cosa sia pericolosa (Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2002, n. 10641), occorre accertare che la res sia la causa diretta del danno, nel senso, cioè dell'idoneità della stessa a cagionare potenzialmente la lesione pregiudizievole di una situazione giuridica subiettiva.
In altre parole, è necessario che la causa diretta del danno sia la res e che la stessa non costituisca soltanto la mera occasione del sinistro, come ad esempio nel caso in cui la cosa venga utilizzata dall'azione dell'uomo per cagionare il danno, trovando in tal caso applicazione il più generale disposto di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 15.2.2000, n. 1682).
Ulteriore elemento costitutivo dell'illecito risulta la sussistenza di un potere di custodia intercorrente tra la cosa ed il soggetto chiamato a rispondere del danno da essa cagionato.
In tal senso, risulta sufficiente la concreta disponibilità del bene da parte del custode, secondo un'effettiva relazione di fatto, cui si accompagni un potere di governo della cosa, di tal guisa da legittimare un concreto dovere di controllo sulla stessa, a prescindere dal fatto che sia stata assunta una specifica obbligazione custodiale stricto sensu intesa da parte del responsabile (Cass. Civ., Sez.
III, 2.12.2021, n. 38089).
Sicché, si è avuto modo di ribadire come il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere obiettivo, essendo sufficiente, per il danneggiato, la dimostrazione di aver subito un danno eziologicamente riconducibile alla res su cui venga esercitato un concreto potere di custodia da parte del soggetto responsabile (Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018, n. 27724).
Sotto tale specifico profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che l'accertamento causale sia improntato al paradigma penalistico degli artt. 40 e 41 c.p.: in tal senso, la riconducibilità eziologica del danno-evento alla condotta oggetto di contestazione presuppone che, alla stregua della legge scientifica di copertura - ovvero di una massima di esperienza, nel caso della causalità “psichica”-,
l'evento concreto sia effettivamente ricollegabile alla condotta, secondo un elevato livello di probabilità logica.
Sicché, non rileva tanto la probabilità statistica di verificazione di quel determinato evento, date quelle specifiche condizioni di fatto, sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura: appare invece decisivo il riscontro dell'esclusione di eventuali fattori alternativi di causazione dello specifico evento concreto oggetto di contestazione. In tal senso, tanto maggiore risulta la percentuale statistico-probabilistica di verificazione dell'evento sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura, tanto minore risulterà lo sforzo motivazionale atto a dimostrare l'insussistenza di eventuali fattori alternativi che in concreto abbiano potuto incidere sulla verificazione dell'evento. E, inversamente, basse percentuali statistico- probabilistiche di verificazione dell'evento alla stregua dell'applicazione della legge scientifica non escludono la possibilità di ritenere accertato in concreto il nesso causale in parte qua, laddove sia opportunamente dimostrata l'esclusione di fattori concreti alternativi di causazione dell'evento, di tal guisa da far ritenere, in concreto, che l'effettiva verificazione dell'evento sia riconducibile, secondo un adeguato livello di probabilità logica, a quel concreto antecedente causale, quantunque lo stesso, in astratto, non avesse IGnificative probabilità statistiche di cagionare quel determinato tipo di evento.
E non v'è dubbio circa il fatto che, se in sede penalistica lo standard probatorio necessario per ritenere accertata la sussistenza del nesso eziologico in parte qua debba ispirarsi al principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. Pen., SS.UU., 11.9.2002, n. 30328), diversamente dicasi per quanto concerne il paradigma probatorio proprio del giudizio civile, ispirato al criterio del “più probabile che non”.
Infine, il principio condizionalistico, alla base dell'elaborazione giuridica del nesso eziologico, deve necessariamente contemperarsi, con specifico riguardo ai decorsi causali atipici, con il paradigma della causalità adeguata, dovendosi pertanto escludere la riconducibilità eziologica di eventi del tutto avulsi dal fattore causale, secondo un giudizio di prevedibilità da formularsi ex ante, alla stregua del criterio dell'id quod plerumque accidit.
Tanto premesso, una volta accertata l'esistenza del nesso eziologico intercorrente tra il danno e la cosa in custodia, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che abbia efficacia determinante nella causazione dell'evento dannoso: in tal senso, per imprevedibilità dovrà intendersi l'oggettiva inverosimiglianza dell'evento, laddove invece l'eccezionalità attiene alla straordinarietà, sotto il profilo della verificazione statistica dell'evento, dato quel determinato antecedente causale.
Se tant'è, quindi, una volta accertati i presupposti de quibus, incomberà sul custode la prova contraria dell'inesistenza del nesso causale in parte qua, ovvero la riconducibilità dell'evento concreto ad un fatto concretamente non prevedibile, né evitabile.
Sicché, si è avuto modo di rilevare come nell'operazione di accertamento del nesso causale nell'ipotesi dell'illecito di cui all'art. 2051 c.c., occorra distinguere se il fattore causale concorrente, potenzialmente idoneo ad escludere il nesso causale, sia rappresentato dalla condotta del danneggiato oppure no. Fermo restando che è rimesso al concreto apprezzamento giudiziale l'accertamento delle risultanze istruttorie sul punto, non v'è dubbio circa il fatto che il fattore concorrente non riconducibile alla condotta del danneggiato debba integrare il carattere di obiettiva imprevedibilità dello stesso, al fine di escludere la configurabilità dell'imputazione causale dell'evento rispetto alla cosa.
Laddove invece venga in rilievo la compresenza della condotta del danneggiato, può venire in giuoco l'applicazione del più generale disposto di cui all'art. 1227, I comma c.c., come richiamato con riferimento alla disciplina dell'illecito aquiliano dall'art. 2056 c.c.
In tal senso, quindi, risulta pienamente applicabile anche nell'ipotesi di specie il paradigma generale di cui all'art. 1227, I comma c.c., che sotto il profilo processuale opera quale mera difesa in parte qua
(Cass. Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480; SS.UU., 3.6.2013, n. 13902).
E peraltro, fermo restando l'onere della prova liberatoria gravante sul custode, come già detto,
l'accertamento del nesso eziologico deve essere oggetto di valutazione officiosa del giudice, sicché, come si è avuto modo di rilevare, l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'incidenza causale del fatto del terzo ovvero del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito.
Quindi, può rilevare in tal senso il fatto colposo del danneggiato, oggetto di mera allegazione e, in caso di contestazione, di prova da parte del danneggiante.
Sotto tale specifico profilo, la condotta del danneggiato, a seconda della tipologia di incidenza in ordine alla concreta modalità di determinazione dell'evento, può assurgere a concausa idonea ad attenuare il nesso eziologico, ovvero addirittura ad interromperlo, secondo un accertamento che deve essere oggetto di autonoma e specifica valutazione da parte del giudice.
Ed infatti, al più generale dovere di custodia gravante sul danneggiante, deve necessariamente associarsi un onere di cautela in capo al danneggiato, in virtù del principio di autoresponsabilità, e, quindi, del più ampio dovere solidaristico di cui all'art. 2 Cost.
Sicché, ove la condotta del danneggiato assurga a vera e propria causa esclusiva dell'evento, del quale quindi la res abbia integrato una mera occasione di concretizzazione della stessa, non può che riscontrarsi in parte qua l'interruzione del nesso eziologico, a prescindere dalla prevedibilità della condotta in questione, laddove la stessa sia stata esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Qualora invece l'apporto eziologico sia più sfumato, ma abbia comunque inciso in ordine alla verificazione dell'evento concreto, verrà senz'altro in rilievo l'applicazione dell'art. 1227, I comma c.c.
Infine, appare quindi evidente che, venendo in giuoco un'ipotesi di responsabilità obiettiva, non assurge ad elemento costitutivo dell'illecito la dimostrazione di elementi a sostegno della culpa del custode, che tutt'al più potrebbero rilevare esclusivamente sotto il profilo del rafforzamento della prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI,
17.11.2021, n. 34886).
Tanto premesso, risulta infondato il motivo di doglianza formulato da parte della Parte_1
e della in merito alla mancata prova degli elementi costitutivi della domanda ex
[...] CP_4 art. 2051 c.c.
Più in particolare, a dire della IG.ra , la sua caduta, quando aveva all'epoca dei fatti quasi CP_1 cinque anni, era cagionata da un “dislivello non visibile e non segnalato” nell'area esterna della struttura riferibile all' ove era ubicata la piscina. CP_4
La teste ricordava che il 13.7.2013, dopo le 15:00, si trovava nel lido nella Testimone_2 CP_4 zona solarium, a quattro-cinque metri di distanza dal punto in cui aveva visto la bambina inciampare e cadere con la fronte su un gradino della scala. Aveva visto frontalmente la scena ed immediatamente dopo i genitori andavano a soccorrerla. La bambina era “inciampata camminando in un dislivello che precedeva la scala. Tale dislivello l'ho potuto constatare solo dopo l'accaduto avvicinandomi al luogo dell'evento”. La pavimentazione era rivestita da mattonelle che ad un certo punto si interrompevano per lasciare spazio ad un dislivello, presumibilmente deputato allo scolo dell'acqua della piscina;
di poi, riprendeva il rivestimento in mattonelle sino all'inizio della scalinata. La bambina riportava una ferita all'arcata sopraccigliare destra;
riconosceva il punto in cui la bambina era inciampata nella foto prodotta dall'originaria attrice.
invece, bagnino in servizio presso la , dichiarava di aver visto la Testimone_1 CP_4 bambina piangere perché era caduta sugli scalini;
prima della caduta la bambina saliva e scendeva per giocare e lo stesso bagnino aveva provveduto a sgridarla, oltre ad invitare i genitori a prestare maggiore attenzione alla figlia, mentre gli stessi erano intenti a prendere il sole nel solarium sovrastante la scalinata. I genitori non erano in compagnia della bambina;
il bagnino era intervenuto tempestivamente. I gradini erano dotati di strisce antiscivolo e di corrimano laterale. La pavimentazione di fronte alla scalinata era in mattonelle antiscivolo e non vi era uno scolo per le acque.
A fronte della contraddittorietà delle dichiarazioni rese da parte dei testi escussi, risulta senz'altro maggiormente attendibile la versione offerta dalla teste . Tes_2 Ed invero, aldilà della maggiore puntualità e precisione delle sue dichiarazioni, deve pure evidenziarsi che il teste era all'epoca dei fatti in servizio proprio alle dipendenze della , così Tes_1 CP_4 configurandosi un IGnificativo motivo di inattendibilità delle proprie dichiarazioni: tra l'altro, tenuto conto del suo più generale obbligo di vigilanza sui luoghi, poteva pure astrattamente configurarsi un'ipotesi di responsabilità a suo carico per i fatti di causa. Sicché, pur non risultando tempestivamente eccepita la relativa eccezione di incapacità a testimoniare del teste (Cass. Civ.
SS.UU., 6.4.2023, n. 9456), tenuto conto del fatto che l'indicazione della qualità di tale testimone era nota alla parte sin dall'udienza di articolazione dei mezzi istruttori del 27.9.2016, tali elementi incidono senz'altro nel caso di specie, così dovendosi ritenere il teste obiettivamente inattendibile.
Risulta pertanto provato che, effettivamente, la caduta della IG.ra fosse stata CP_1 oggettivamente causata dal dislivello riscontrato nella parte della pavimentazione frontistante rispetto alla scala di collegamento al piano superiore dell'edificio, come identificata dalla teste nella Tes_2 foto allegata alla produzione dell'originaria attrice.
Quanto al profilo attinente alla configurabilità, in capo all' , di un concreto potere di CP_4 custodia sull'immobile per cui è causa, deve evidenziarsi come la stessa risultasse ubicata all'interno dell'area in cui si trovava la piscina, nella disponibilità della medesima società; né, a fronte di tale CP_ specifica allegazione, veniva formulata alcuna puntuale contestazione sul punto da parte dell' convenuto, così dovendosi senz'altro ritenere riscontrata la circostanza che tale pavimentazione avrebbe dovuto essere, per l'appunto, oggetto di vigilanza da parte dell' (arg. da Cass. CP_4
Civ., SS.UU., 16.2.2016, n. 2951)
Appare altresì obiettivamente evidente la pericolosità di tale disconnessione, tra l'altro inserita in un'area destinata all'utilizzo degli avventori di qualsiasi età; né sussistono concreti elementi idonei a deporre circa la sostanziale inconfigurabilità di un potere di custodia sul bene in questione.
Ed infatti, è emerso in maniera particolarmente evidente come la verificazione del sinistro sia riconducibile senz'altro alle caratteristiche ontologiche della res, venendo quindi in giuoco un fattore di rischio senz'altro prevedibile ex ante dall' : né l'ente convenuto ha in alcun modo CP_4 dimostrato di aver espletato tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione concretamente eIGibile in relazione alla specifica situazione di rischio.
Infatti, tenuto conto, come detto, dell'ubicazione della disconnessione, in corrispondenza di un'area oggetto di transito regolare all'interno della struttura, non risultano dedotti, per contro, IGnificativi elementi di prova di segno contrario atti a deporre per l'impossibilità di impedimento dell'evento dannoso in questione.
Risultano pertanto integrati tutti gli elementi costitutivi del titolo di responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. Né l'ente convenuto ha dato prova che la verificazione del sinistro fosse riconducibile al caso fortuito.
Sotto tale specifico profilo, infatti, non v'è dubbio circa il fatto che proprio la peculiare ubicazione della disconnessione, per la sua oggettiva conformazione ed ubicazione, in prossimità delle scale destinate al passaggio verso il piano superiore, di per sé sola dovesse determinare l'evidente prevedibilità della potenziale verificazione di un sinistro quale quello verificatosi nel caso di specie.
Peraltro, ad analoghe conclusioni deve addivenirsi anche con riferimento alla possibilità di inquadramento della fattispecie in questione nell'alveo del paradigma generale di cui all'art. 2043
c.c.
Sotto tale specifico profilo, invero, l'omessa attività manutentiva sul bene in questione integra senz'altro una specifica violazione delle regole cautelari di diligenza e prudenza eIGibili con riferimento alla concreta situazione in esame, tenuto conto della concreta ubicazione del dislivello;
peraltro, e a tutto voler concedere, la disconnessione non era nemmeno in alcun modo segnalata, al fine di impedire la verificazione di eventuali sinistri nel caso di specie, né l'accesso su tale punto era in alcun modo impedito da transenne ovvero ulteriori ostacoli che impedissero di transitare sul punto.
Né la mera diversità della denominazione della res quale causa del sinistro oggetto di contestazione nelle varie diffide in atti rispetto all'atto di citazione appare seriamente idonea a incidere in merito all'inattendibilità degli elementi di prova così raccolti nel giudizio di primo grado: tanto, tenuto obiettivamente conto della sostanziale coincidenza di tali deduzioni con riguardo ad un elemento materiale posto in prossimità della piscina, idoneo a costituire un ostacolo per il passaggio dei pedoni.
Occorre a questo punto soffermarsi sull'accertamento del nesso eziologico, al fine di verificare se ed entro quali termini la condotta tenuta da parte della IG.ra abbia contribuito alla CP_1 determinazione dell'evento dannoso per cui è causa.
Deve evidenziarsi che la danneggiata aveva, all'epoca del sinistro, quasi cinque anni: alcun dubbio può porsi circa il fatto che, tenuto conto dell'età della danneggiata, non risultava obiettivamente eIGibile una diversa condotta da parte della stessa – peraltro nemmeno allegata da parte degli enti originariamente convenuti.
Appare, cioè, che la pericolosità della res risulta a maggior ragione evidente, tenuto conto del potenziale utilizzo del bene da parte anche di utenti di età così giovane, per i quali non appare obiettivamente eIGibile una condotta più prudente.
Il rischio insito nella gestione dell'area destinata alla piscina, pertanto, risulta senz'altro ricomprensivo anche dei sinistri potenzialmente idonei a coinvolgere persone di giovanissima età: trattasi di un evento obiettivamente prevedibile ed in alcun modo estraneo al più generale onere e potere di controllo del bene in esame. Né può venire in rilievo in questa sede l'asserito concorso, nella causazione del predetto sinistro, della condotta dei genitori della danneggiata. Ed invero, questi ultimi risultano costituiti nel presente giudizio quali meri rappresentanti della figlia minore;
a tutto voler concedere, infatti, la richiesta di accertamento del contributo dei genitori nella causazione del danno avrebbe infatti imposto la formulazione di una specifica domanda in parte qua, sostanzialmente assimilabile nell'alveo di una più generale domanda di regresso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1299 e 2055 c.c.
In altre parole, in questa sede risulta suscettibile di esame la sola condotta posta in essere da parte della IG.ra che, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, non appare Controparte_1 in alcun modo idonea ad integrare un contributo rilevante in merito alla verificazione del danno in esame.
Ne consegue, pertanto, il rigetto delle doglianze così formulate, per contro, da parte della
[...]
e dall' Parte_1 CP_4
Tanto premesso, occorrerà procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale così patito da parte della danneggiata.
Sotto tale profilo, invero, è fondata la doglianza formulata da tutte le parti del giudizio, con riferimento alla quantificazione delle conseguenze pregiudizievoli patite da parte della medesima IG.ra . CP_1
Sotto tale profilo, la motivazione del giudice di prime cure appare obiettivamente carente, non essendo dato rilevare sulla scorta di quali criteri abbia provveduto ad una tale liquidazione.
Sicché, occorre richiamare in questa sede le risultanze dell'elaborato peritale disposto nel presente grado di giudizio.
In via del tutto preliminare, deve rilevarsi che la complessa elaborazione ermeneutica relativa alla tematica del danno non patrimoniale ha trovato un'importante sistematizzazione nel celebre arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 dell'11.11.2008.
Sotto tale specifico profilo, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
In tal senso, laddove il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043 c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006
e 28 d.lgs. n. 150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno
“biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n. 209/2005.
Ancora, particolarmente IGnificativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata delle stesse, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso.
Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno.
Non può quindi riconoscersi cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà.
Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
5.7.2017, n. 16601), l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi specificamente previsti dal legislatore, quale, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n. 24, 2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nel contemperamento tra le eIGenze di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, oltre che di adeguata valorizzazione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'interprete, ha assunto rilievo sempre più IGnificativo l'utilizzo del metodo tabellare, in cui il calcolo del valore monetario del danno biologico è dato dalla moltiplicazione dei punti di invalidità riconosciuti per il valore monetario attribuito convenzionalmente al singolo punto di invalidità.
Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi specificamente previsti dal legislatore, quale, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n. 24, 2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nel contemperamento tra le eIGenze di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, oltre che di adeguata valorizzazione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'interprete, ha assunto rilievo sempre più IGnificativo l'utilizzo del metodo tabellare, in cui il calcolo del valore monetario del danno biologico è dato dalla moltiplicazione dei punti di invalidità riconosciuti per il valore monetario attribuito convenzionalmente al singolo punto di invalidità.
Proprio con riferimento all'ipotesi del danno biologico derivante da sinistri non riconducibili alla circolazione stradale di veicoli, come quello di specie, dovrà aversi quindi riguardo alla tabella elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.
Sotto tale specifico profilo, la tabella milanese ha assunto una vocazione nazionale, in quanto improntata al metodo del “punto variabile”: si fonda, cioè, sul più generale principio in virtù del quale all'incremento della percentuale di invalidità, la relativa sofferenza provocata dalla lesione cresce in maniera più che proporzionale. Nel computo del valore monetario complessivo del danno biologico, si ha infine riguardo al parametro dell'età del danneggiato.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha riscontrato che il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, posta la sua vocazione nazionale, assurge a fondamentale parametro di conformità equitativa della valutazione del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c., nel rispetto del più generale principio costituzionale di uguaglianza, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Civ., Sez. III, 7.6.2011,
n. 12408).
Si è altresì ribadito che in presenza d'un danno alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale ovvero il danno dinamico-relazionale).
Sicché, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Infine, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che siano altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità
(Cass. Civ., Sez. III, 2.2.2007, n. 2311), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. Civ., Sez. III, 23.9.2013, n. 21716), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa
(Cass. Civ., Sez. III, 28.6.2019, n. 17411)
In presenza di danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Infine, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513; Sez. III, 11.11.2019, n. 28988).
Cionondimeno, nella formulazione del sistema tabellare milanese successivo alla sentenza delle
Sezioni Unite sopra richiamata (Cass. Civ., SS.UU., 11.11.2008, n. 26974), la quantificazione del valore monetario corrispondente al punto di invalidità, in fatto, ricomprendeva anche il relativo danno da sofferenza morale, così determinando un ingiustificato automatismo nel riconoscimento del danno morale, conglobato in un'unica voce tabellare con il danno alla salute stricto sensu inteso.
Sotto tale specifico profilo, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia ribadito il principio secondo il quale la figura descrittiva del danno “morale” mantenga la sua autonomia e non sia conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole, se del caso, di un autonomo compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. Civ., Sez. III, 10.11.2020, n.
25164).
Proprio sulla scorta di tali principi, l'edizione 2024 della tabella milanese è stata rimodulata, con indicazione separata del valore monetario del singolo punto di invalidità biologica, e contestuale separata indicazione dell'aumento configurabile sia a titolo di personalizzazione per le conseguenze dinamico-relazionali derivanti dal danno, che di sofferenza morale.
Occorre a questo punto soffermarsi sugli esiti degli accertamenti peritali.
Rilevava il C.T.U. che l'odierna attrice aveva riportato una cicatrice di circa 1,5 cm di lunghezza, modestamente discromica, ad andamento verticale, lineare alle estremità, lievemente slargata e infossata nella parte media
Sulla scorta di un attento esame della documentazione medica in atti, nonché della visita della stessa attrice, l'ausiliario del giudice rilevava la sussistenza del nesso di causalità tra le conseguenze pregiudizievoli così riportate e la dinamica del sinistro come accertata, alla stregua dei più generali criteri medico-legali: erano infatti riscontrati i criteri topografico, cronologico, quali-quantitativo e di continuità fenomenologica. Né erano dedotti IGnificativi elementi da cui poter inferire, per contro, la configurabilità di una diversa causa idonea alla determinazione dell'evento in esame.
Sicché, sulla scorta dell'analisi effettuata venivano riconosciuti postumi permanenti per un totale complessivo pari al 3%, tenuto conto dei più accreditati criteri medico-legali e del pregiudizio estetico di grado di lieve così riscontrato (cfr. pag. 13 e ss. dell'elaborato peritale).
Inoltre, sulla scorta della documentazione clinica in atti, concludeva l'ausiliario del giudice nel senso che l'attrice aveva riportato un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% pari a cinque giorni ed una invalidità temporanea parziale al 25% pari a venti giorni.
Le conclusioni del C.T.U., logiche e condivisibili, in quanto fondate su un attento esame della documentazione in atti, devono senz'altro recepirsi in questa sede;
sotto tale profilo, le osservazioni alla bozza dedotte da parte della non appaiono idonee ad inficiare Parte_1
l'attendibilità complessiva delle risultanze dell'elaborato peritale, dovendosi richiamare integralmente in questa sede le repliche all'uopo dedotte alle pagg. 16 e ss. dell'elaborato.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla liquidazione del danno non patrimoniale così patito.
Nel caso di specie, sulla scorta di quanto stabilito dal C.T.U., il Tribunale ritiene di dover quantificare il danno biologico, patito da , avente all'epoca dei fatti quattro anni, nove mesi e Controparte_1 quattro giorni, arrotondabile per eccesso a cinque, sulla scorta della tabella di Milano, nella sua edizione aggiornata al 2024.
Il danno biologico, correttamente valutato dal CTU nella misura del 3%, va pertanto quantificato in
€ 4.608,00.
Tenuto conto della lievissima sofferenza presumibilmente patita da parte della IG.ra in CP_1 ragione del sinistro per cui è causa, nonché dell'astratta configurabilità, nel caso di specie, del reato di lesioni colpose, il predetto importo va aumentato sino alla somma di € 4.800,00, tenuto conto della componente di sofferenza morale patita da parte della medesima attrice.
Non sussistono IGnificativi elementi di riscontro da cui poter invece ritenere integrata una diversa percentuale con riguardo alla predetta figura descrittiva di danno non patrimoniale.
Per quanto riguarda il danno biologico da I.T.T. ed I.T.P., applicando il valore di € 115,00 per ciascun giorno di invalidità, avuto altresì riguardo alla componente di sofferenza morale integrata con riguardo al danno temporaneo, si ottengono i seguenti valori:
- ITP 5 gg x € 86,25(mediamente al 75%) = € 431,25;
- ITP 20 gg x € 57,50 (mediamente al 50%) = € 1.150,00;
In definitiva, sulla base della valutazione operata dal CTU, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da ammonta ad € 6.381,25 (€ 4.800,00+ € 431,25+ € Controparte_1
1.150,00).
Non risultano documentati esborsi a titolo di spese mediche sostenute dall'attrice.
Cionondimeno, tenuto conto del limite di valore della domanda così formulata (per € 5.000,00), il risarcimento così dovuto ammonta ad € 5.000,00, così non potendo essere riconosciuta in questa sede ulteriori importi a titolo di rivalutazione ed interessi.
Va infine accolto il motivo di doglianza formulato da parte della e della Parte_1
in merito alla nullità della sentenza nella parte in cui veniva disposta la condanna CP_4 diretta della nei confronti della IG.ra . Parte_1 CP_1
Sotto tale profilo, invero, in assenza di adeguata prova della sussistenza di un titolo legittimante il diritto della stessa IG.ra a richiedere in via diretta la liquidazione dell'indennizzo in esame, CP_1 non v'è dubbio circa il fatto che venisse in rilievo esclusivamente un rapporto interno intercorrente tra la ” e la , legittimanti l'esercizio del diritto di manleva. CP_4 Parte_1
Sicché, la domanda formulata dalla IG.ra , in sede di comparsa conclusionale per il primo CP_1 grado di giudizio nei confronti, tra l'altro, della avrebbe dovuto essere Parte_1 dichiarata inammissibile.
Cionondimeno, deve in questa sede accogliersi la domanda di manleva formulata da parte della nei confronti della , reiterata in questa sede, CP_4 Parte_1 così dovendosi condannare tale ultimo ente assicurativo a tenere indenne l' da tutto CP_4 quanto dovuto in forza della presente sentenza, incluse le spese processuali, ai sensi dell'art. 1917,
III comma c.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. VI, 3.11.2020, n. 24409). Alcuna specifica contestazione, invero, veniva dedotta da parte dell'ente assicurativo, in merito all'operatività della polizza, tenuto altresì conto della documentazione in atti.
Non resta che disciplinare le spese di lite del doppio grado di giudizio (ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
III, 29.10.2019, n. 27606). Quanto al primo grado di giudizio, la IG.ra è tenuta alle refusione delle spese di lite in CP_1 favore della , in ragione della soccombenza rispetto alla domanda di Parte_1 risarcimento del danno. Sotto tale profilo, le spese sono liquidate secondo i parametri inferiori ai medi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. pari al valore della controversia (da € 1.101,00 ad €
5.200,00), tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche dedotte dalle parti. Analoghe considerazioni varranno con riguardo al rapporto processuale relativo al primo grado di giudizio tra la IG.ra e la . CP_1 CP_4
Ancora, deve disporsi la compensazione delle spese di lite quanto al rapporto processuale intercorrente tra la e la con riguardo al primo grado di Parte_1 CP_4 giudizio: sotto tale profilo, invero, alcuna specifica contestazione veniva sollevata dall'ente assicurativo in merito alla sussistenza dei presupposti per la domanda di manleva, così dovendosi escludere una situazione di soccombenza nel caso di specie.
Quanto al presente grado di giudizio, la reciproca soccombenza attinente al rapporto processuale intercorrente tra la e la IG.ra depone pure per l'integrale Parte_1 CP_1 compensazione delle spese di lite.
Per contro, le spese di lite attinenti al rapporto processuale intercorrente tra la IG.ra e la CP_1
devono compensarsi per la quota di un terzo, posto l'accoglimento del motivo di CP_4 doglianza attinente all'inammissibilità della domanda di condanna diretta nei confronti della
[...]
e, per la restante quota dei due terzi segue la soccombenza dell' e Parte_1 CP_4 sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di valore corrispondente a quello di causa, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche dedotte dalle parti (da € 1.101,00 ad € 5.200,00), con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Buono.
La comunanza delle difese rappresentate dalla e l' in merito Parte_1 CP_4 al presente grado di impugnazione, nonché l'assenza di specifici motivi di doglianza in merito al rapporto assicurativo, depongono per la compensazione integrale delle spese di lite tra tali parti.
Per le ragioni evidenziate in precedenza, posta la piena soccombenza dell' con riguardo CP_4 alla quantificazione dei postumi invalidanti, le spese di C.T.U. devono porsi a definitivo carico della
. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla e sugli appelli Parte_1 incidentali formulati dalla IG.ra e dall' avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_4
2248/2017 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie, nei limiti di cui alla parte motiva, gli appelli e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
a) condanna la al pagamento, in favore della IG.ra CP_4 Controparte_1 dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in ordine al sinistro per cui è causa;
b) dichiara inammissibile la domanda della IG.ra avente ad oggetto la Controparte_1 condanna della al risarcimento dei danni patiti;
Parte_1
c) in accoglimento della domanda di manleva formulata dalla , condanna la CP_4 [...]
a mantenere indenne la , da quanto da questa dovuto alla Parte_1 CP_4 stregua dei capi nn.
1-a), 1-d), 1-g) e 2) del presente dispositivo;
d) condanna la alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio nei CP_4 confronti della IG.ra , che si liquidano in € 142,76 per spese vive ed in Controparte_1
€ 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Buono;
e) condanna la IG.ra alla refusione delle spese di lite del primo grado di Controparte_1 giudizio in favore della , che si liquidano in € 1.000,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
f) compensa integralmente le spese di lite con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra l' e la;
CP_4 Parte_1
g) spese di C.T.U. a definitivo carico della;
CP_4
2) compensa per la quota di un terzo le spese di lite per il presente grado di giudizio con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra la IG.ra e la e Controparte_1 CP_4 condanna la alla refusione, in favore della IG.ra della CP_4 Controparte_1 restante quota dei due terzi della spese di lite, che si liquidano per intero in € 174,00 per spese vive ed in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Buono;
3) compensa integralmente le spese di lite con riguardo al rapporto processuale intercorrente nel presente grado di giudizio tra l' e la;
CP_4 Parte_1
4) compensa integralmente le spese di lite attinenti al presente grado di giudizio con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra la IG.ra e la Controparte_1 Parte_1
.
[...]
Così deciso in Salerno, il 28.6.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 6633/2017 RG., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2248/2017 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura alle liti a margine dell'atto di appello, dall'avv. Massimo Falci, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via Domenico Coda n. 8;
APPELLANTE PRINCIPALE
E
rappresentata nel presente giudizio da e Controparte_1 Controparte_2
quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale, rappresentata e difesa, giusta CP_3 procura alle liti a margine dell'atto di citazione del 13.5.2015 dall'avv. Vincenzo Buono, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno alla via XX Settembre n. 38;
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle CP_4 liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., dall'avv. Antonio Losacco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Posidonia n° 145
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tutte le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da note scritte (cfr., per l'appellante principale, la nota del 4.2.2025; per la IG.ra la nota del 3.2.2025; per l' la nota del Controparte_1 CP_4
31.1.2025), da ritenersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di appello ritualmente notificato, la impugnava la sentenza n. Parte_1
2248/2017 emessa dal Giudice di Pace di Salerno.
Ed invero, l'odierna appellante deduceva che, con atto di citazione notificato il 13.5.2015, i IG.ri e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei Controparte_2 CP_3 confronti della minore , convenivano in giudizio la dinanzi al Controparte_1 CP_4
Giudice di Pace di Salerno per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta verificatasi in data 13.7.2013, con vittoria di spese e competenze del giudizio e attribuzione al procuratore antistatario.
In particolare, era dedotto che in data 13.7.2013, verso le 17.00 circa, la minore si Persona_1 trovava nei pressi della piscina dello stabilimento balneare “Lido Eureka” di proprietà della società convenuta e, mentre insieme ai genitori procedeva a piedi verso l'ombrellone e i lettini loro assegnati,
a causa di un dislivello presente nella pavimentazione, descritto come non visibile e non segnalato, rovinava al suolo urtando con la fronte contro la scalinata di accesso alla parte superiore del lido. In conseguenza della caduta, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove le veniva riscontrata una “ferita lacera regione intercigliare” che, a seguito di consulenza medico – legale e sulla scorta dei parametri di cui alla L.
57/2001, portava ad una quantificazione del danno subito nella somma di € 5.000,00.
Ritenendo sussistente la responsabilità della società convenuta per l'evento dannoso occorso alla propria figlia, il IG. e la IG.ra inoltravano una formale richiesta di risarcimento dei CP_1 CP_3 danni alla a mezzo di raccomandata a/r del 7.8.2013 ma non si riusciva ad addivenire CP_4 ad una definizione transattiva della vertenza.
Tanto premesso, il IG. e la IG.ra , nella loro qualità di genitori esercenti la CP_1 CP_3 responsabilità genitoriale nei confronti della minore instavano per il Controparte_1 risarcimento di tutti i danni alla persona, patrimoniali e non, patiti da quest'ultima in occasione della caduta in esame: in particolare, si trattava della cifra di € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero di quella ritenuta di giustizia, nei limiti della competenza del giudice adito, con vittoria di spese e competenze del giudizio e conseguente attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.10.2015 si costituiva in giudizio la CP_4 instando per il rigetto della domanda attorea.
Preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c. per indeterminatezza ed assoluta incertezza del petitum e della causa petendi.
Nel merito rilevava che, ai sensi dell'art. 2043 c.c. invocato da parte attrice, era onere di quest'ultima provare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso, la condotta dolosa o colposa del responsabile civile e la sussistenza del nesso eziologico tra tali elementi, circostanze che, in base alla ricostruzione dei fatti operata nell'atto di citazione, apparivano poco chiare se non addirittura contraddittorie.
Evidenziava, inoltre, il perfetto stato della pavimentazione posta nel luogo della lamentata caduta, come confermato sia in sede di sopralluogo che dai rilievi fotografici prodotti da parte attrice, ragion per cui, ove mai l'evento dannoso si fosse effettivamente verificato, non sarebbe stato comunque addebitabile alla propria negligenza nella manutenzione o gestione dello stabilimento ma al caso fortuito o alla disattenzione o omessa custodia dei genitori della minore.
In via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea ed al fine di essere garantita, manlevata e tenuta indenne da ogni onere ed esborso derivante dal giudizio in oggetto, formulava ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. espressa richiesta di chiamata in causa del terzo nei confronti della compagnia con la quale era regolarmente Parte_1 assicurata per la responsabilità civile verso terzi, chiedendo al giudice di differire l'udienza di prima comparizione al fine di consentirne la citazione nel rispetto dei termini di legge.
Concludeva quindi perché in via preliminare fosse autorizzata la chiamata in causa della
[...]
e, per l'effetto, affinché fosse differita l'udienza di prima comparizione al fine Parte_1 di consentirne la citazione nei termini di legge;
sempre in via preliminare, perché fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 3, numeri 3) e 4) c.p.c.; nel merito, instava per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto e, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della stessa, chiedeva di dichiarare la , nella Parte_1 sua qualità di compagnia coprente la responsabilità civile per danni a terzi, tenuta a manlevare la società convenuta da ogni esborso, con vittoria di spese e competenze del giudizio e attribuzione al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 20.10.2015 veniva autorizzata la chiamata in causa della , la quale si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Parte_1 risposta del 16.2.2016.
Preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del D.L. 132/2014; sempre in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, n.4 c.p.c. per assoluta incertezza e genericità dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum per non aver parte attrice adeguatamente provato il fatto storico, la responsabilità della società convenuta e il nesso di causalità tra fatto ed evento dannoso. In particolare, evidenziava la discordanza tra quanto dichiarato dagli attori nella lettera di messa in mora e poi nell'atto di citazione, laddove nella prima veniva riferito di una caduta della minore “a causa di uno scalino non visibile e non segnalato”, mentre nel secondo si faceva riferimento ad un dislivello della pavimentazione. Ancora: sottolineava come, all'esito di un sopralluogo effettuato dai fiduciari del medesimo ente assicurativo, nessun dissesto veniva rilevato sull'area oggetto della caduta e lo scalino, al quale veniva fatto riferimento nella lettera di messa in mora, risultava dotato di corrimano laterale e quindi era in condizioni di piena sicurezza;
stando così le cose, la società assicurata doveva essere esonerata da qualsiasi responsabilità e l'evento dannoso doveva essere ascritto al caso fortuito o alla esclusiva responsabilità degli attori. In via gradata e nel caso in cui non fosse stata riconosciuta l'esclusiva responsabilità dei genitori per non avere adempiuto al loro dovere di vigilanza sulla minore, chiedeva che venisse valutato il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. nella misura ritenuta equa e provata dal giudice.
Concludeva quindi perché in via preliminare fosse dichiarata l'improcedibilità per la domanda ex art. 3 D.L. 132/2014 e perché fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163
n. 4 c.p.c.; nel merito, instava per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, in subordine, perché fosse dichiarato l'esonero di responsabilità della società assicurata o, quanto meno, perché il risarcimento fosse ridotto ex art. 1227 c.c. nella misura ritenuta equa e provata dal giudice in ragione del concorso di colpa dei genitori per violazione del loro dovere di vigilanza sulla minore, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Svolta l'istruttoria, all'udienza del 19.1.2017 la causa veniva assegnata a sentenza.
Il Giudice di Pace di Salerno, con sentenza n. 2248/17, accoglieva la domanda attorea dichiarando l'esclusiva responsabilità della società convenuta nella produzione dell'evento dannoso e condannava la e la , in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, CP_4 Parte_1 della complessiva somma di € 2.020,00 a titolo di risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 1.400,00.
La impugnava quindi la predetta sentenza con atto di citazione in appello Parte_1 notificato in data 12.7.2017
Censurava sia l'inquadramento della vicenda nell'ambito dell'art. 2051 c.c. in luogo dell'art. 2043
c.c., originariamente invocato dagli attori, che la ricostruzione dei fatti di causa posta alla base dell'impugnata sentenza;
tenuto conto, infatti, delle discordanti versioni fornite dagli attori sulla dinamica dell'evento dannoso e della testimonianza fornita dal IG. del tutto Testimone_1 ignorata dal giudice di prime cure, si doleva del riconoscimento della responsabilità esclusiva dell'evento in capo alla e senza nemmeno valutare la sussistenza del concorso di colpa CP_4 ex art. 1227 c.c.. Contestava, altresì, la quantificazione dei danni liquidati con la sentenza impugnata con particolare riferimento al danno biologico, alla luce della mancanza di accertamenti clinico- strumentali che avrebbero potuto consentire, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, di valutare l'entità delle lesioni lamentate dalla danneggiata. Concludeva quindi perché fosse accolto l'appello e, in riforma della sentenza n. 2248/17 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, fosse rigettata la domanda di risarcimento danni e, per l'effetto, fosse dichiarato ed accertato che nulla era dovuto dalla , in ragione del rapporto assicurativo con , nei Parte_1 CP_4 confronti degli attori;
in via subordinata, nel caso di riforma solo parziale della sentenza impugnata e quindi di accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, chiedeva che fosse proporzionalmente ridotto quanto dovuto da e consequenzialmente quanto dovuto in CP_4 manleva dalla , il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i Parte_1 gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 17.11.2017, si costituivano in appello i IG.ri e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_2 CP_3 genitoriale nei confronti della minore eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e contestando nel merito, tutte le censure e le argomentazioni presentate dall'appellante. Proponevano, inoltre, appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alla quantificazione dei danni riportati dalla danneggiata. Concludevano, quindi, perché in via preliminare e pregiudiziale fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello e perché, nel merito, questo fosse rigettato perché infondato in fatto e in diritto. Alla luce del proposto appello incidentale, chiedevano, in riforma parziale della sentenza appellata, di condannare la al pagamento della somma di complessiva di € CP_4
5.000,00 dalla quale detrarre quanto già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, per una differenza pari ad € 2.968,00, il tutto von vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 13.12.2017 veniva dichiarata la contumacia della
. CP_4
All'udienza dell'1.12.2021 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Di poi, con ordinanza del 14.6.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire all'ente appellante in via principale di documentare l'esistenza del potere rappresentativo in capo al procuratore firmatario della procura alle liti in atti, e alla parte appellante in via incidentale di provvedere alla notifica della propria comparsa di costituzione nei confronti della . CP_4
All'udienza del 20.11.2022 veniva dichiarata la nullità di tale ultima notifica, così disponendosene la rinnovazione.
Espletato l'incombente, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.1.2023, si costituiva nel presente grado di giudizio pure la , eccependo la tardività dell'appello CP_4 incidentale, oltre che l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, instava in via incidentale per la riforma della sentenza, deducendo come non fosse stato adeguatamente provato l'illecito per cui è causa, e che comunque, ex art. 1227 c.c. le conseguenze pregiudizievoli patite dalla IG.ra dovessero imputarsi, quantomeno in parte, alla condotta CP_1 dei genitori della stessa, in quanto del tutto negligenti nell'averla lasciata sola nei momenti antecedenti alla verificazione dell'incidente.
Ancora, deduceva l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, in uno all'illegittimità della liquidazione del danno non patrimoniale asseritamente patito dalla IG.ra
, peraltro non provato. Inoltre, deduceva la nullità della sentenza di prime cure nella parte CP_1 in cui veniva condannato l'ente assicurativo in via diretta in favore della IG.ra , e tanto CP_1 nonostante che non sussistesse alcun titolo legittimante una tale azione da parte della danneggiata.
Concludeva pertanto per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello incidentale;
nel merito, instava per la riforma della sentenza impugnata e per il rigetto della domanda risarcitoria così formulata. In via gradata, chiedeva che fosse ridotto il risarcimento così dovuto, con consequenziale condanna della a manlevare l' da quanto eventualmente dovuto in favore della Parte_1 CP_4 IG.ra , con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione in favore del CP_1 difensore antistatario.
Disposti vari rinvii al fine di verificare la possibilità di una definizione bonaria della lite, all'udienza del 24.1.2024 la dichiarava di rinunziare all'appello incidentale attinente alla riforma CP_4 della statuizione sulle spese di lite. Disposto il conferimento di un incarico di C.T.U., ed espletati i relativi accertamenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 5.2.2025.
Disposta la sostituzione dell'udienza, la causa veniva quindi introitata in decisione con ordinanza del
13.2.2025, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambi gli appelli sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Deve anzitutto evidenziarsi la tempestività dell'appello principale, tenuto conto del fatto che l'atto di citazione veniva notificato in data 20.7.2017, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 28.4.2017.
È parimenti ammissibile l'impugnazione incidentale formulata per conto della IG.ra . CP_1
Sotto tale specifico profilo, quest'ultima, a seguito della notifica dell'atto di appello, provvedeva a costituirsi in giudizio in data 17.11.2017, in vista dell'udienza del 7.12.2017, così risultando tale impugnazione senz'altro ammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 334 e 343 c.p.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 29.5.2024, n. 15100). Inoltre, tenuto conto della rinnovazione della notifica della comparsa di costituzione nei confronti dell' , originariamente CP_4 contumace, alcun dubbio può porsi in merito alla sanatoria dell'originaria nullità della stessa, così dovendosi ribadire l'ammissibilità dell'impugnazione. Sempre in via pregiudiziale, deve evidenziarsi l'inscindibilità del rapporto processuale intercorrente tra le parti del presente giudizio, avendo l'ente assicurativo appellante principale contestato, oltre alla statuizione della sentenza attinente alla sua condanna in via diretta nei confronti dell'originaria attrice, anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, così venendo in rilievo in tale ultima ipotesi una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. VI, 6.10.2020, n. 21366; Sez. VI, 22.6.2020, n. 12174; Sez. III, 16.5.2013, n.
11968).
Infine, deve rilevarsi l'ammissibilità anche dell'impugnazione incidentale tardiva proposta da parte dell' , cui veniva notificata la comparsa di costituzione della IG.ra , CP_4 CP_1 contenente il relativo appello incidentale, soltanto in vista dell'udienza del 16.2.2023. Sicché, costituendosi in giudizio in data 17.1.2023, e derivando il proprio interesse all'impugnazione incidentale dalla formulazione di autonoma impugnazione incidentale da parte della medesima IG.ra
, anche tale impugnazione risulta senz'altro ammissibile ai sensi dell'art. 343, II comma CP_1
c.p.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 29.5.2024, n. 15100).
Tutti gli appelli sono parimenti ammissibili ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo degli atti di impugnazione, emerge in maniera inequivoca come siano stati prospettati da parte di tutti gli appellanti, le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale.
Ne consegue, pertanto, che i motivi di appello siano specifici, con contestuale riconoscimento dell'ammissibilità delle impugnazioni in parte qua.
In linea del tutto generale, risulta corretta la qualificazione della domanda risarcitoria nell'alveo del titolo di cui all'art. 2051 c.c., come operata da parte del giudice di prime cure: sotto tale profilo, i fatti allegati da parte della IG.ra risultano senz'altro riconducibili nel più generale paradigma CP_3 risarcitorio della responsabilità da cose in custodia. Con riguardo allo speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., occorre in questa sede ribadire come l'istituto in commento presupponga il fatto che il danno sia cagionato da una cosa nei cui confronti il soggetto chiamato a risponderne eserciti un concreto potere di custodia.
In tal senso, fondamentale elemento costitutivo di tale specifica tipologia di illecito civile, risulta l'intrinseca potenzialità offensiva della res: ed invero, pur non essendo necessario che la cosa sia pericolosa (Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2002, n. 10641), occorre accertare che la res sia la causa diretta del danno, nel senso, cioè dell'idoneità della stessa a cagionare potenzialmente la lesione pregiudizievole di una situazione giuridica subiettiva.
In altre parole, è necessario che la causa diretta del danno sia la res e che la stessa non costituisca soltanto la mera occasione del sinistro, come ad esempio nel caso in cui la cosa venga utilizzata dall'azione dell'uomo per cagionare il danno, trovando in tal caso applicazione il più generale disposto di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 15.2.2000, n. 1682).
Ulteriore elemento costitutivo dell'illecito risulta la sussistenza di un potere di custodia intercorrente tra la cosa ed il soggetto chiamato a rispondere del danno da essa cagionato.
In tal senso, risulta sufficiente la concreta disponibilità del bene da parte del custode, secondo un'effettiva relazione di fatto, cui si accompagni un potere di governo della cosa, di tal guisa da legittimare un concreto dovere di controllo sulla stessa, a prescindere dal fatto che sia stata assunta una specifica obbligazione custodiale stricto sensu intesa da parte del responsabile (Cass. Civ., Sez.
III, 2.12.2021, n. 38089).
Sicché, si è avuto modo di ribadire come il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere obiettivo, essendo sufficiente, per il danneggiato, la dimostrazione di aver subito un danno eziologicamente riconducibile alla res su cui venga esercitato un concreto potere di custodia da parte del soggetto responsabile (Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018, n. 27724).
Sotto tale specifico profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che l'accertamento causale sia improntato al paradigma penalistico degli artt. 40 e 41 c.p.: in tal senso, la riconducibilità eziologica del danno-evento alla condotta oggetto di contestazione presuppone che, alla stregua della legge scientifica di copertura - ovvero di una massima di esperienza, nel caso della causalità “psichica”-,
l'evento concreto sia effettivamente ricollegabile alla condotta, secondo un elevato livello di probabilità logica.
Sicché, non rileva tanto la probabilità statistica di verificazione di quel determinato evento, date quelle specifiche condizioni di fatto, sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura: appare invece decisivo il riscontro dell'esclusione di eventuali fattori alternativi di causazione dello specifico evento concreto oggetto di contestazione. In tal senso, tanto maggiore risulta la percentuale statistico-probabilistica di verificazione dell'evento sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura, tanto minore risulterà lo sforzo motivazionale atto a dimostrare l'insussistenza di eventuali fattori alternativi che in concreto abbiano potuto incidere sulla verificazione dell'evento. E, inversamente, basse percentuali statistico- probabilistiche di verificazione dell'evento alla stregua dell'applicazione della legge scientifica non escludono la possibilità di ritenere accertato in concreto il nesso causale in parte qua, laddove sia opportunamente dimostrata l'esclusione di fattori concreti alternativi di causazione dell'evento, di tal guisa da far ritenere, in concreto, che l'effettiva verificazione dell'evento sia riconducibile, secondo un adeguato livello di probabilità logica, a quel concreto antecedente causale, quantunque lo stesso, in astratto, non avesse IGnificative probabilità statistiche di cagionare quel determinato tipo di evento.
E non v'è dubbio circa il fatto che, se in sede penalistica lo standard probatorio necessario per ritenere accertata la sussistenza del nesso eziologico in parte qua debba ispirarsi al principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. Pen., SS.UU., 11.9.2002, n. 30328), diversamente dicasi per quanto concerne il paradigma probatorio proprio del giudizio civile, ispirato al criterio del “più probabile che non”.
Infine, il principio condizionalistico, alla base dell'elaborazione giuridica del nesso eziologico, deve necessariamente contemperarsi, con specifico riguardo ai decorsi causali atipici, con il paradigma della causalità adeguata, dovendosi pertanto escludere la riconducibilità eziologica di eventi del tutto avulsi dal fattore causale, secondo un giudizio di prevedibilità da formularsi ex ante, alla stregua del criterio dell'id quod plerumque accidit.
Tanto premesso, una volta accertata l'esistenza del nesso eziologico intercorrente tra il danno e la cosa in custodia, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che abbia efficacia determinante nella causazione dell'evento dannoso: in tal senso, per imprevedibilità dovrà intendersi l'oggettiva inverosimiglianza dell'evento, laddove invece l'eccezionalità attiene alla straordinarietà, sotto il profilo della verificazione statistica dell'evento, dato quel determinato antecedente causale.
Se tant'è, quindi, una volta accertati i presupposti de quibus, incomberà sul custode la prova contraria dell'inesistenza del nesso causale in parte qua, ovvero la riconducibilità dell'evento concreto ad un fatto concretamente non prevedibile, né evitabile.
Sicché, si è avuto modo di rilevare come nell'operazione di accertamento del nesso causale nell'ipotesi dell'illecito di cui all'art. 2051 c.c., occorra distinguere se il fattore causale concorrente, potenzialmente idoneo ad escludere il nesso causale, sia rappresentato dalla condotta del danneggiato oppure no. Fermo restando che è rimesso al concreto apprezzamento giudiziale l'accertamento delle risultanze istruttorie sul punto, non v'è dubbio circa il fatto che il fattore concorrente non riconducibile alla condotta del danneggiato debba integrare il carattere di obiettiva imprevedibilità dello stesso, al fine di escludere la configurabilità dell'imputazione causale dell'evento rispetto alla cosa.
Laddove invece venga in rilievo la compresenza della condotta del danneggiato, può venire in giuoco l'applicazione del più generale disposto di cui all'art. 1227, I comma c.c., come richiamato con riferimento alla disciplina dell'illecito aquiliano dall'art. 2056 c.c.
In tal senso, quindi, risulta pienamente applicabile anche nell'ipotesi di specie il paradigma generale di cui all'art. 1227, I comma c.c., che sotto il profilo processuale opera quale mera difesa in parte qua
(Cass. Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480; SS.UU., 3.6.2013, n. 13902).
E peraltro, fermo restando l'onere della prova liberatoria gravante sul custode, come già detto,
l'accertamento del nesso eziologico deve essere oggetto di valutazione officiosa del giudice, sicché, come si è avuto modo di rilevare, l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'incidenza causale del fatto del terzo ovvero del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito.
Quindi, può rilevare in tal senso il fatto colposo del danneggiato, oggetto di mera allegazione e, in caso di contestazione, di prova da parte del danneggiante.
Sotto tale specifico profilo, la condotta del danneggiato, a seconda della tipologia di incidenza in ordine alla concreta modalità di determinazione dell'evento, può assurgere a concausa idonea ad attenuare il nesso eziologico, ovvero addirittura ad interromperlo, secondo un accertamento che deve essere oggetto di autonoma e specifica valutazione da parte del giudice.
Ed infatti, al più generale dovere di custodia gravante sul danneggiante, deve necessariamente associarsi un onere di cautela in capo al danneggiato, in virtù del principio di autoresponsabilità, e, quindi, del più ampio dovere solidaristico di cui all'art. 2 Cost.
Sicché, ove la condotta del danneggiato assurga a vera e propria causa esclusiva dell'evento, del quale quindi la res abbia integrato una mera occasione di concretizzazione della stessa, non può che riscontrarsi in parte qua l'interruzione del nesso eziologico, a prescindere dalla prevedibilità della condotta in questione, laddove la stessa sia stata esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Qualora invece l'apporto eziologico sia più sfumato, ma abbia comunque inciso in ordine alla verificazione dell'evento concreto, verrà senz'altro in rilievo l'applicazione dell'art. 1227, I comma c.c.
Infine, appare quindi evidente che, venendo in giuoco un'ipotesi di responsabilità obiettiva, non assurge ad elemento costitutivo dell'illecito la dimostrazione di elementi a sostegno della culpa del custode, che tutt'al più potrebbero rilevare esclusivamente sotto il profilo del rafforzamento della prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI,
17.11.2021, n. 34886).
Tanto premesso, risulta infondato il motivo di doglianza formulato da parte della Parte_1
e della in merito alla mancata prova degli elementi costitutivi della domanda ex
[...] CP_4 art. 2051 c.c.
Più in particolare, a dire della IG.ra , la sua caduta, quando aveva all'epoca dei fatti quasi CP_1 cinque anni, era cagionata da un “dislivello non visibile e non segnalato” nell'area esterna della struttura riferibile all' ove era ubicata la piscina. CP_4
La teste ricordava che il 13.7.2013, dopo le 15:00, si trovava nel lido nella Testimone_2 CP_4 zona solarium, a quattro-cinque metri di distanza dal punto in cui aveva visto la bambina inciampare e cadere con la fronte su un gradino della scala. Aveva visto frontalmente la scena ed immediatamente dopo i genitori andavano a soccorrerla. La bambina era “inciampata camminando in un dislivello che precedeva la scala. Tale dislivello l'ho potuto constatare solo dopo l'accaduto avvicinandomi al luogo dell'evento”. La pavimentazione era rivestita da mattonelle che ad un certo punto si interrompevano per lasciare spazio ad un dislivello, presumibilmente deputato allo scolo dell'acqua della piscina;
di poi, riprendeva il rivestimento in mattonelle sino all'inizio della scalinata. La bambina riportava una ferita all'arcata sopraccigliare destra;
riconosceva il punto in cui la bambina era inciampata nella foto prodotta dall'originaria attrice.
invece, bagnino in servizio presso la , dichiarava di aver visto la Testimone_1 CP_4 bambina piangere perché era caduta sugli scalini;
prima della caduta la bambina saliva e scendeva per giocare e lo stesso bagnino aveva provveduto a sgridarla, oltre ad invitare i genitori a prestare maggiore attenzione alla figlia, mentre gli stessi erano intenti a prendere il sole nel solarium sovrastante la scalinata. I genitori non erano in compagnia della bambina;
il bagnino era intervenuto tempestivamente. I gradini erano dotati di strisce antiscivolo e di corrimano laterale. La pavimentazione di fronte alla scalinata era in mattonelle antiscivolo e non vi era uno scolo per le acque.
A fronte della contraddittorietà delle dichiarazioni rese da parte dei testi escussi, risulta senz'altro maggiormente attendibile la versione offerta dalla teste . Tes_2 Ed invero, aldilà della maggiore puntualità e precisione delle sue dichiarazioni, deve pure evidenziarsi che il teste era all'epoca dei fatti in servizio proprio alle dipendenze della , così Tes_1 CP_4 configurandosi un IGnificativo motivo di inattendibilità delle proprie dichiarazioni: tra l'altro, tenuto conto del suo più generale obbligo di vigilanza sui luoghi, poteva pure astrattamente configurarsi un'ipotesi di responsabilità a suo carico per i fatti di causa. Sicché, pur non risultando tempestivamente eccepita la relativa eccezione di incapacità a testimoniare del teste (Cass. Civ.
SS.UU., 6.4.2023, n. 9456), tenuto conto del fatto che l'indicazione della qualità di tale testimone era nota alla parte sin dall'udienza di articolazione dei mezzi istruttori del 27.9.2016, tali elementi incidono senz'altro nel caso di specie, così dovendosi ritenere il teste obiettivamente inattendibile.
Risulta pertanto provato che, effettivamente, la caduta della IG.ra fosse stata CP_1 oggettivamente causata dal dislivello riscontrato nella parte della pavimentazione frontistante rispetto alla scala di collegamento al piano superiore dell'edificio, come identificata dalla teste nella Tes_2 foto allegata alla produzione dell'originaria attrice.
Quanto al profilo attinente alla configurabilità, in capo all' , di un concreto potere di CP_4 custodia sull'immobile per cui è causa, deve evidenziarsi come la stessa risultasse ubicata all'interno dell'area in cui si trovava la piscina, nella disponibilità della medesima società; né, a fronte di tale CP_ specifica allegazione, veniva formulata alcuna puntuale contestazione sul punto da parte dell' convenuto, così dovendosi senz'altro ritenere riscontrata la circostanza che tale pavimentazione avrebbe dovuto essere, per l'appunto, oggetto di vigilanza da parte dell' (arg. da Cass. CP_4
Civ., SS.UU., 16.2.2016, n. 2951)
Appare altresì obiettivamente evidente la pericolosità di tale disconnessione, tra l'altro inserita in un'area destinata all'utilizzo degli avventori di qualsiasi età; né sussistono concreti elementi idonei a deporre circa la sostanziale inconfigurabilità di un potere di custodia sul bene in questione.
Ed infatti, è emerso in maniera particolarmente evidente come la verificazione del sinistro sia riconducibile senz'altro alle caratteristiche ontologiche della res, venendo quindi in giuoco un fattore di rischio senz'altro prevedibile ex ante dall' : né l'ente convenuto ha in alcun modo CP_4 dimostrato di aver espletato tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione concretamente eIGibile in relazione alla specifica situazione di rischio.
Infatti, tenuto conto, come detto, dell'ubicazione della disconnessione, in corrispondenza di un'area oggetto di transito regolare all'interno della struttura, non risultano dedotti, per contro, IGnificativi elementi di prova di segno contrario atti a deporre per l'impossibilità di impedimento dell'evento dannoso in questione.
Risultano pertanto integrati tutti gli elementi costitutivi del titolo di responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. Né l'ente convenuto ha dato prova che la verificazione del sinistro fosse riconducibile al caso fortuito.
Sotto tale specifico profilo, infatti, non v'è dubbio circa il fatto che proprio la peculiare ubicazione della disconnessione, per la sua oggettiva conformazione ed ubicazione, in prossimità delle scale destinate al passaggio verso il piano superiore, di per sé sola dovesse determinare l'evidente prevedibilità della potenziale verificazione di un sinistro quale quello verificatosi nel caso di specie.
Peraltro, ad analoghe conclusioni deve addivenirsi anche con riferimento alla possibilità di inquadramento della fattispecie in questione nell'alveo del paradigma generale di cui all'art. 2043
c.c.
Sotto tale specifico profilo, invero, l'omessa attività manutentiva sul bene in questione integra senz'altro una specifica violazione delle regole cautelari di diligenza e prudenza eIGibili con riferimento alla concreta situazione in esame, tenuto conto della concreta ubicazione del dislivello;
peraltro, e a tutto voler concedere, la disconnessione non era nemmeno in alcun modo segnalata, al fine di impedire la verificazione di eventuali sinistri nel caso di specie, né l'accesso su tale punto era in alcun modo impedito da transenne ovvero ulteriori ostacoli che impedissero di transitare sul punto.
Né la mera diversità della denominazione della res quale causa del sinistro oggetto di contestazione nelle varie diffide in atti rispetto all'atto di citazione appare seriamente idonea a incidere in merito all'inattendibilità degli elementi di prova così raccolti nel giudizio di primo grado: tanto, tenuto obiettivamente conto della sostanziale coincidenza di tali deduzioni con riguardo ad un elemento materiale posto in prossimità della piscina, idoneo a costituire un ostacolo per il passaggio dei pedoni.
Occorre a questo punto soffermarsi sull'accertamento del nesso eziologico, al fine di verificare se ed entro quali termini la condotta tenuta da parte della IG.ra abbia contribuito alla CP_1 determinazione dell'evento dannoso per cui è causa.
Deve evidenziarsi che la danneggiata aveva, all'epoca del sinistro, quasi cinque anni: alcun dubbio può porsi circa il fatto che, tenuto conto dell'età della danneggiata, non risultava obiettivamente eIGibile una diversa condotta da parte della stessa – peraltro nemmeno allegata da parte degli enti originariamente convenuti.
Appare, cioè, che la pericolosità della res risulta a maggior ragione evidente, tenuto conto del potenziale utilizzo del bene da parte anche di utenti di età così giovane, per i quali non appare obiettivamente eIGibile una condotta più prudente.
Il rischio insito nella gestione dell'area destinata alla piscina, pertanto, risulta senz'altro ricomprensivo anche dei sinistri potenzialmente idonei a coinvolgere persone di giovanissima età: trattasi di un evento obiettivamente prevedibile ed in alcun modo estraneo al più generale onere e potere di controllo del bene in esame. Né può venire in rilievo in questa sede l'asserito concorso, nella causazione del predetto sinistro, della condotta dei genitori della danneggiata. Ed invero, questi ultimi risultano costituiti nel presente giudizio quali meri rappresentanti della figlia minore;
a tutto voler concedere, infatti, la richiesta di accertamento del contributo dei genitori nella causazione del danno avrebbe infatti imposto la formulazione di una specifica domanda in parte qua, sostanzialmente assimilabile nell'alveo di una più generale domanda di regresso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1299 e 2055 c.c.
In altre parole, in questa sede risulta suscettibile di esame la sola condotta posta in essere da parte della IG.ra che, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, non appare Controparte_1 in alcun modo idonea ad integrare un contributo rilevante in merito alla verificazione del danno in esame.
Ne consegue, pertanto, il rigetto delle doglianze così formulate, per contro, da parte della
[...]
e dall' Parte_1 CP_4
Tanto premesso, occorrerà procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale così patito da parte della danneggiata.
Sotto tale profilo, invero, è fondata la doglianza formulata da tutte le parti del giudizio, con riferimento alla quantificazione delle conseguenze pregiudizievoli patite da parte della medesima IG.ra . CP_1
Sotto tale profilo, la motivazione del giudice di prime cure appare obiettivamente carente, non essendo dato rilevare sulla scorta di quali criteri abbia provveduto ad una tale liquidazione.
Sicché, occorre richiamare in questa sede le risultanze dell'elaborato peritale disposto nel presente grado di giudizio.
In via del tutto preliminare, deve rilevarsi che la complessa elaborazione ermeneutica relativa alla tematica del danno non patrimoniale ha trovato un'importante sistematizzazione nel celebre arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 dell'11.11.2008.
Sotto tale specifico profilo, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
In tal senso, laddove il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043 c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006
e 28 d.lgs. n. 150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno
“biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n. 209/2005.
Ancora, particolarmente IGnificativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata delle stesse, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso.
Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno.
Non può quindi riconoscersi cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà.
Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU.,
5.7.2017, n. 16601), l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi specificamente previsti dal legislatore, quale, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n. 24, 2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nel contemperamento tra le eIGenze di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, oltre che di adeguata valorizzazione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'interprete, ha assunto rilievo sempre più IGnificativo l'utilizzo del metodo tabellare, in cui il calcolo del valore monetario del danno biologico è dato dalla moltiplicazione dei punti di invalidità riconosciuti per il valore monetario attribuito convenzionalmente al singolo punto di invalidità.
Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi specificamente previsti dal legislatore, quale, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n. 24, 2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nel contemperamento tra le eIGenze di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, oltre che di adeguata valorizzazione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'interprete, ha assunto rilievo sempre più IGnificativo l'utilizzo del metodo tabellare, in cui il calcolo del valore monetario del danno biologico è dato dalla moltiplicazione dei punti di invalidità riconosciuti per il valore monetario attribuito convenzionalmente al singolo punto di invalidità.
Proprio con riferimento all'ipotesi del danno biologico derivante da sinistri non riconducibili alla circolazione stradale di veicoli, come quello di specie, dovrà aversi quindi riguardo alla tabella elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.
Sotto tale specifico profilo, la tabella milanese ha assunto una vocazione nazionale, in quanto improntata al metodo del “punto variabile”: si fonda, cioè, sul più generale principio in virtù del quale all'incremento della percentuale di invalidità, la relativa sofferenza provocata dalla lesione cresce in maniera più che proporzionale. Nel computo del valore monetario complessivo del danno biologico, si ha infine riguardo al parametro dell'età del danneggiato.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha riscontrato che il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, posta la sua vocazione nazionale, assurge a fondamentale parametro di conformità equitativa della valutazione del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c., nel rispetto del più generale principio costituzionale di uguaglianza, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Civ., Sez. III, 7.6.2011,
n. 12408).
Si è altresì ribadito che in presenza d'un danno alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale ovvero il danno dinamico-relazionale).
Sicché, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Infine, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che siano altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità
(Cass. Civ., Sez. III, 2.2.2007, n. 2311), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. Civ., Sez. III, 23.9.2013, n. 21716), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa
(Cass. Civ., Sez. III, 28.6.2019, n. 17411)
In presenza di danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Infine, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513; Sez. III, 11.11.2019, n. 28988).
Cionondimeno, nella formulazione del sistema tabellare milanese successivo alla sentenza delle
Sezioni Unite sopra richiamata (Cass. Civ., SS.UU., 11.11.2008, n. 26974), la quantificazione del valore monetario corrispondente al punto di invalidità, in fatto, ricomprendeva anche il relativo danno da sofferenza morale, così determinando un ingiustificato automatismo nel riconoscimento del danno morale, conglobato in un'unica voce tabellare con il danno alla salute stricto sensu inteso.
Sotto tale specifico profilo, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia ribadito il principio secondo il quale la figura descrittiva del danno “morale” mantenga la sua autonomia e non sia conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole, se del caso, di un autonomo compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. Civ., Sez. III, 10.11.2020, n.
25164).
Proprio sulla scorta di tali principi, l'edizione 2024 della tabella milanese è stata rimodulata, con indicazione separata del valore monetario del singolo punto di invalidità biologica, e contestuale separata indicazione dell'aumento configurabile sia a titolo di personalizzazione per le conseguenze dinamico-relazionali derivanti dal danno, che di sofferenza morale.
Occorre a questo punto soffermarsi sugli esiti degli accertamenti peritali.
Rilevava il C.T.U. che l'odierna attrice aveva riportato una cicatrice di circa 1,5 cm di lunghezza, modestamente discromica, ad andamento verticale, lineare alle estremità, lievemente slargata e infossata nella parte media
Sulla scorta di un attento esame della documentazione medica in atti, nonché della visita della stessa attrice, l'ausiliario del giudice rilevava la sussistenza del nesso di causalità tra le conseguenze pregiudizievoli così riportate e la dinamica del sinistro come accertata, alla stregua dei più generali criteri medico-legali: erano infatti riscontrati i criteri topografico, cronologico, quali-quantitativo e di continuità fenomenologica. Né erano dedotti IGnificativi elementi da cui poter inferire, per contro, la configurabilità di una diversa causa idonea alla determinazione dell'evento in esame.
Sicché, sulla scorta dell'analisi effettuata venivano riconosciuti postumi permanenti per un totale complessivo pari al 3%, tenuto conto dei più accreditati criteri medico-legali e del pregiudizio estetico di grado di lieve così riscontrato (cfr. pag. 13 e ss. dell'elaborato peritale).
Inoltre, sulla scorta della documentazione clinica in atti, concludeva l'ausiliario del giudice nel senso che l'attrice aveva riportato un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% pari a cinque giorni ed una invalidità temporanea parziale al 25% pari a venti giorni.
Le conclusioni del C.T.U., logiche e condivisibili, in quanto fondate su un attento esame della documentazione in atti, devono senz'altro recepirsi in questa sede;
sotto tale profilo, le osservazioni alla bozza dedotte da parte della non appaiono idonee ad inficiare Parte_1
l'attendibilità complessiva delle risultanze dell'elaborato peritale, dovendosi richiamare integralmente in questa sede le repliche all'uopo dedotte alle pagg. 16 e ss. dell'elaborato.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla liquidazione del danno non patrimoniale così patito.
Nel caso di specie, sulla scorta di quanto stabilito dal C.T.U., il Tribunale ritiene di dover quantificare il danno biologico, patito da , avente all'epoca dei fatti quattro anni, nove mesi e Controparte_1 quattro giorni, arrotondabile per eccesso a cinque, sulla scorta della tabella di Milano, nella sua edizione aggiornata al 2024.
Il danno biologico, correttamente valutato dal CTU nella misura del 3%, va pertanto quantificato in
€ 4.608,00.
Tenuto conto della lievissima sofferenza presumibilmente patita da parte della IG.ra in CP_1 ragione del sinistro per cui è causa, nonché dell'astratta configurabilità, nel caso di specie, del reato di lesioni colpose, il predetto importo va aumentato sino alla somma di € 4.800,00, tenuto conto della componente di sofferenza morale patita da parte della medesima attrice.
Non sussistono IGnificativi elementi di riscontro da cui poter invece ritenere integrata una diversa percentuale con riguardo alla predetta figura descrittiva di danno non patrimoniale.
Per quanto riguarda il danno biologico da I.T.T. ed I.T.P., applicando il valore di € 115,00 per ciascun giorno di invalidità, avuto altresì riguardo alla componente di sofferenza morale integrata con riguardo al danno temporaneo, si ottengono i seguenti valori:
- ITP 5 gg x € 86,25(mediamente al 75%) = € 431,25;
- ITP 20 gg x € 57,50 (mediamente al 50%) = € 1.150,00;
In definitiva, sulla base della valutazione operata dal CTU, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da ammonta ad € 6.381,25 (€ 4.800,00+ € 431,25+ € Controparte_1
1.150,00).
Non risultano documentati esborsi a titolo di spese mediche sostenute dall'attrice.
Cionondimeno, tenuto conto del limite di valore della domanda così formulata (per € 5.000,00), il risarcimento così dovuto ammonta ad € 5.000,00, così non potendo essere riconosciuta in questa sede ulteriori importi a titolo di rivalutazione ed interessi.
Va infine accolto il motivo di doglianza formulato da parte della e della Parte_1
in merito alla nullità della sentenza nella parte in cui veniva disposta la condanna CP_4 diretta della nei confronti della IG.ra . Parte_1 CP_1
Sotto tale profilo, invero, in assenza di adeguata prova della sussistenza di un titolo legittimante il diritto della stessa IG.ra a richiedere in via diretta la liquidazione dell'indennizzo in esame, CP_1 non v'è dubbio circa il fatto che venisse in rilievo esclusivamente un rapporto interno intercorrente tra la ” e la , legittimanti l'esercizio del diritto di manleva. CP_4 Parte_1
Sicché, la domanda formulata dalla IG.ra , in sede di comparsa conclusionale per il primo CP_1 grado di giudizio nei confronti, tra l'altro, della avrebbe dovuto essere Parte_1 dichiarata inammissibile.
Cionondimeno, deve in questa sede accogliersi la domanda di manleva formulata da parte della nei confronti della , reiterata in questa sede, CP_4 Parte_1 così dovendosi condannare tale ultimo ente assicurativo a tenere indenne l' da tutto CP_4 quanto dovuto in forza della presente sentenza, incluse le spese processuali, ai sensi dell'art. 1917,
III comma c.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. VI, 3.11.2020, n. 24409). Alcuna specifica contestazione, invero, veniva dedotta da parte dell'ente assicurativo, in merito all'operatività della polizza, tenuto altresì conto della documentazione in atti.
Non resta che disciplinare le spese di lite del doppio grado di giudizio (ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
III, 29.10.2019, n. 27606). Quanto al primo grado di giudizio, la IG.ra è tenuta alle refusione delle spese di lite in CP_1 favore della , in ragione della soccombenza rispetto alla domanda di Parte_1 risarcimento del danno. Sotto tale profilo, le spese sono liquidate secondo i parametri inferiori ai medi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. pari al valore della controversia (da € 1.101,00 ad €
5.200,00), tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche dedotte dalle parti. Analoghe considerazioni varranno con riguardo al rapporto processuale relativo al primo grado di giudizio tra la IG.ra e la . CP_1 CP_4
Ancora, deve disporsi la compensazione delle spese di lite quanto al rapporto processuale intercorrente tra la e la con riguardo al primo grado di Parte_1 CP_4 giudizio: sotto tale profilo, invero, alcuna specifica contestazione veniva sollevata dall'ente assicurativo in merito alla sussistenza dei presupposti per la domanda di manleva, così dovendosi escludere una situazione di soccombenza nel caso di specie.
Quanto al presente grado di giudizio, la reciproca soccombenza attinente al rapporto processuale intercorrente tra la e la IG.ra depone pure per l'integrale Parte_1 CP_1 compensazione delle spese di lite.
Per contro, le spese di lite attinenti al rapporto processuale intercorrente tra la IG.ra e la CP_1
devono compensarsi per la quota di un terzo, posto l'accoglimento del motivo di CP_4 doglianza attinente all'inammissibilità della domanda di condanna diretta nei confronti della
[...]
e, per la restante quota dei due terzi segue la soccombenza dell' e Parte_1 CP_4 sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di valore corrispondente a quello di causa, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche dedotte dalle parti (da € 1.101,00 ad € 5.200,00), con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Buono.
La comunanza delle difese rappresentate dalla e l' in merito Parte_1 CP_4 al presente grado di impugnazione, nonché l'assenza di specifici motivi di doglianza in merito al rapporto assicurativo, depongono per la compensazione integrale delle spese di lite tra tali parti.
Per le ragioni evidenziate in precedenza, posta la piena soccombenza dell' con riguardo CP_4 alla quantificazione dei postumi invalidanti, le spese di C.T.U. devono porsi a definitivo carico della
. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla e sugli appelli Parte_1 incidentali formulati dalla IG.ra e dall' avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_4
2248/2017 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie, nei limiti di cui alla parte motiva, gli appelli e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
a) condanna la al pagamento, in favore della IG.ra CP_4 Controparte_1 dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in ordine al sinistro per cui è causa;
b) dichiara inammissibile la domanda della IG.ra avente ad oggetto la Controparte_1 condanna della al risarcimento dei danni patiti;
Parte_1
c) in accoglimento della domanda di manleva formulata dalla , condanna la CP_4 [...]
a mantenere indenne la , da quanto da questa dovuto alla Parte_1 CP_4 stregua dei capi nn.
1-a), 1-d), 1-g) e 2) del presente dispositivo;
d) condanna la alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio nei CP_4 confronti della IG.ra , che si liquidano in € 142,76 per spese vive ed in Controparte_1
€ 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Buono;
e) condanna la IG.ra alla refusione delle spese di lite del primo grado di Controparte_1 giudizio in favore della , che si liquidano in € 1.000,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
f) compensa integralmente le spese di lite con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra l' e la;
CP_4 Parte_1
g) spese di C.T.U. a definitivo carico della;
CP_4
2) compensa per la quota di un terzo le spese di lite per il presente grado di giudizio con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra la IG.ra e la e Controparte_1 CP_4 condanna la alla refusione, in favore della IG.ra della CP_4 Controparte_1 restante quota dei due terzi della spese di lite, che si liquidano per intero in € 174,00 per spese vive ed in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Buono;
3) compensa integralmente le spese di lite con riguardo al rapporto processuale intercorrente nel presente grado di giudizio tra l' e la;
CP_4 Parte_1
4) compensa integralmente le spese di lite attinenti al presente grado di giudizio con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra la IG.ra e la Controparte_1 Parte_1
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Così deciso in Salerno, il 28.6.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato