Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da , Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
LUIGI SCORPIO, presso il quale elettivamente domicilia, e , nata a [...]
RI (CE) il 02/09/1985, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MICHELE
CANALE, presso il quale elettivamente domicilia.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c., regolarmente depositato, le parti, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla cui unione era nato un figlio ( , nato il Per_1
01/11/2015), hanno chiesto di regolamentare i rapporti e i diritti del figlio alle seguenti Per_1
condizioni:
1. Il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2
presso la dimora materna sita in RI (CE) al Vico Piccolo n° 17, dove vive dalla nascita;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, riaccompagnandolo presso il domicilio della madre, 2 volte alla settimana, dalle 16:00 alle 20:00, fatti salve eventuali precarie condizioni di salute del minore e gli impegni scolastici dello stesso;
3. il minore pernotterà presso il padre la notte tra il sabato e la domenica due Persona_2
volte al mese. Il padre preleverà il figlio presso la residenza della madre alle ore 18,00 del sabato e lo riaccompagnerà presso la medesima residenza alle ore 15,00 della domenica
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4. Durante il periodo in cui la scuola rimane chiusa per le festività e durante il periodo estivo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, riaccompagnandolo presso il domicilio della madre, 2 volte alla settimana, dalle 11:00 alle 20:00, fatti salve eventuali precarie condizioni di salute del minore e gli impegni dello stesso;
5. Il padre potrà comunque tenerlo con sé, alternativamente con la madre, per le festività secondo quanto segue: il 24, 25, 26 Dicembre con il padre ed il 31 Dicembre, 1 e 6 Gennaio con la madre. Sempre ad anni alterni, Pasqua con il padre e UE con la madre.
Inoltre, per il periodo estivo, il minore trascorrerà con il padre quindici giorni consecutivi, da concordare preventivamente. Il tutto ovviamente nel rispetto delle esigenze o degli impegni del minore, con possibilità di invertire c concordare giorni diversi.
6. Il primo compleanno del minore successivo alla sottoscrizione della presente scrittura privata potrà essere festeggiato presso la dimora materna, salva la possibilità, per entrambi i genitori, di concordare una diversa modalità di festeggiare la ricorrenza presso un luogo diverso (pizzeria, ristorante, parco giochi, etc.). Per gli anni successivi, le parti rispetteranno il criterio della alternanza, quindi il compleanno del minore potrà essere festeggiato presso la dimora paterna, salvo, ovviamente, la possibilità, per entrambi i genitori, di concordare una diversa modalità come sopra indicata.
7. I nonni materni potranno vedere e tenere con loro il nipote per il tempo necessario all'interesse del minore;
mentre i nonni paterni potranno vedere e tenere con loro il nipote una volta ogni 15 giorni presso la dimora paterna per un tempo congruo all'interesse del minore;
8. Se per motivi personali della madre effettivamente riscontrabili, ovvero legati al bambino e/o al padre, sopravvenga l'impossibilità di consentire al padre l'esercizio del diritto di visita lo stesso sarà recuperato nella settimana immediatamente successiva;
9. Le parti si riservano espressamente la possibilità di diversamente concordare, sempre nell'interesse del minore, l'esercizio del diritto di visita da parte del padre e dei nonni paterni rispetto al contenuto del presente accordo;
10. Il padre si obbliga a versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di euro 220,00 (duecentoventi/00) mensili oltre il 50% delle spese Persona_2
straordinarie (mediche, scolastiche, etc.) a mezzo vaglia postale intestato alla madre
[...]
ma con causale "mantenimento " da effettuarsi entro il giorno Parte_2 Persona_2
20 di ciascun mese;
11. Il padre avrà il diritto di essere informato costantemente sulle condizioni di Parte_1
2 salute del figlio e potrà essere presente in occasione delle visite Persona_2
specialistiche periodiche cui dovrà sottoporsi il minore;
12. Il padre avrà, altresì, il diritto di essere informato costantemente Parte_1
sull'andamento scolastico del figlio e potrà essere presente in occasione dei colloqui con i professori e alle recite e manifestazioni scolastiche.
All'udienza del 07/02/25 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 06/03/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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