Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2367/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Foggia, III Sezione Civile, in persona della dott.ssa Caterina Lazzara, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato, mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I^ Grado iscritta al n. 2367/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, primo comma, c.p.c.), ed agli atti esecutivi (617 c.p.c.) promossa da
(P. IV , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Marco A. Ciliberti e Federica Fantini, che la rappresentano e difendono per mandato a margine dell'atto di citazione;
- opponente - contro
(c.f. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_2 [...] in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso l'avv. Andrea Davide Arnaldi, CP_2 che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- opposta–
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 30.04.2024 da Controparte_1
quale mandataria di per l'importo di € 28.705,72.
[...] Controparte_2
Ha dedotto la opponente la carenza di titolo esecutivo idoneo a fondare l'esecuzione, attesa l'inidoneità del contratto di mutuo, posto a base del precetto impugnato, a valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. a causa la mancanza della traditio della somma mutuata. Specificamente, nel contratto di mutuo non si dava atto della consegna della somma, avendo l'istituto di credito concedente
1
Con un secondo motivo l'opponente ha eccepito l'omessa notificazione del titolo esecutivo per inapplicabilità al caso di specie l'art. 41 TUB non trattandosi, al di là del nomen iuris, di un contratto di mutuo fondiario essendo stata iscritta, a garanzia del mutuo concesso, ipoteca di secondo grado e non già di primo grado.
Ha quindi concluso per la declaratoria di nullità dell'atto di precetto notificato, con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Costituitasi in giudizio, la quale mandataria di Controparte_1 CP_2
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese del giudizio. Ha eccepito l'opposta
[...] la piena validità come titolo esecutivo del contratto di mutuo essendo stata la somma mutuata regolarmente erogata alla in data 31 agosto 2013, ed a nulla rilevando che l'ipoteca Parte_1 iscritta fosse di secondo e non già di primo grado, essendo ben consentito che a garanzia del mutuo fondiario fosse iscritta ipoteca di grado ulteriore al primo.
La causa, senza svolgimento di istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza nella quale le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
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L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento. E' fondato il primo motivo di doglianza, con il quale la opponente ha eccepito l'inidoneità di titolo esecutivo del contratto di mutuo posto a base della preannunciata esecuzione. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, “al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (cfr. Cass. n.17194/2015). Nel caso di specie, nel contratto di mutuo, rogato in data 1 agosto 2013, all'art. 1 è dato leggere che l'allora (poi, a seguito di atto di fusione e costituzione di Controparte_3 nuova società, divenuta , quale parte mutuante: “consente di dare a mutuo ai sensi Controparte_2 dell'art. 38 TUB alla società a responsabilità limitata la somma di € Parte_1
75.000,00 da utilizzare entro il trentuno agosto 2013”; somma garantita da ipoteca di secondo grado sugli immobili della Parte_1
All'art. 4 del contratto si dà atto che :“l'erogazione del finanziamento avverrà con le seguenti modalità
e condizioni: - a seguito della richiesta scritta della “Parta Finanziaria”; - in una o più soluzioni, in relazione anche allo stato di avanzamento del programma di investimento, a giudizio della “Banca” purché entro il termine di utilizzo fissato all'art. 1; - mediante accredito sul conto corrente n. 000000009406 intestato alla “Parte Finanziata” presso la Dipendenza n. 00276 della Banca”; - soltanto dopo che dalla “Parte Finanziata” siano state adempiute tutte le condizioni previste dal presente contratto ed in particolare che siano trascorsi undici giorni dall'avvenuta iscrizione
2 dell'ipoteca a garanzia del finanziamento e sia stata comprovata l'inesistenza di precedenti iscrizioni, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli, salvo quanto già eventualmente previsto nel presente atto;
- ad avvenuta costituzione, nelle forme e con le modalità indicate dalla “Banca”, di ogni altra garanzia eventualmente richiesta per la concessione del finanziamento;
- sempre che la “Parte Finanziata” si trovi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi pendente a suo carico alcuna delle procedure di cui al R.D. 16 Marzo 1942, n. 267”.
Nel contratto di mutuo, la traditio può articolarsi con la consegna del denaro, o di altro bene fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà, o con il conseguimento della mera disponibilità giuridica della "res" da parte del mutuatario, per effetto della creazione, ad opera del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, idoneo a determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della parte mutuataria (cfr. Cass. 21/02/2001, n. 2483;
Cass. 27/08/2015, n. 17194). In altre parole, ai fini della traditio della somma mutuata, è sufficiente che la parte mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, consentendogli di utilizzare autonomamente la somma di cui beneficia.
Orbene, perchè il contratto di mutuo possa costituire titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., è necessario che la consegna delle somme al mutuatario avvenga contestualmente alla data della stipula dell'atto, stante la natura reale del contratto di mutuo. Un contratto condizionato di mutuo fondiario non è idoneo a dimostrare l'esistenza effettiva di obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro (v. Trib. di Frosinone, sent. n. 1071 del 15/11/2024).
Qualora l'erogazione della somma finanziata non avvenga contestualmente alla stipula del contratto, ma si perfezioni in un momento successivo, difetta il requisito richiesto dall'art. 474 comma 2, n. 2) o 3) c.p.c. perché il contratto di mutuo possa costituire titolo esecutivo relativamente all'obbligazione del mutuatario di restituzione della somma finanziata. In tali ipotesi al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, ovvero la erogazione (traditio) della somma finanziata, siano documentati con le medesime forme, vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Ha, infatti, chiarito la Cassazione che "ai sensi dell'art. 474 c.p.c. nel caso in cui l'atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l'effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata" (cfr. Cass. n. 52/2023; Cass. n. 41791/2021).
Posti tali principi, nel caso de quo, dalla lettura del contratto di mutuo e dalla documentazione prodotta in giudizio (ed in particolare dall'estratto di conto corrente versato in atti), si evince che la traditio della somma mutuata non è stata contestuale alla stipula del contratto di mutuo, ma è avvenuta successivamente, in data 31.8.2013- 4.9.2013, mediante accredito dell'importo mutuato sul conto corrente della mutuataria. Più precisamente, risulta che l'accredito della somma pari a € 73.875,00 in favore dell' è avvenuto in data 04.09.2013 (si veda “data operazione” Parte_1 nell'estratto c/c): giorno in cui è stato disposto il trasferimento della somma dalla Banca BPM S.p.A.
3 all'odierna opponente, ossia si è verificato il movimento contabile che ha determinato il passaggio di denaro dall'istituto mutuante alla mutuataria/parte finanziaria (il 31.8.2013 è la data della valuta).
Il contratto di mutuo stipulato tra le parti non contiene, dunque, la corresponsione della somma mutuata alla parte mutuataria , ma solo l'impegno di parte mutuante, ai sensi dell'art. 4 del contratto de quo, ad erogarla in un arco temporale successivo;
sicché occorreva che anche i successivi atti di erogazione della somma mutuata, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, fossero documentati con le medesime forme dell'atto pubblico. Così, tuttavia, non è avvenuto, non essendo stata la traditio del danaro documentata in uno degli atti indicati dall'art. 474 co. 2 nn. 2 o 3) c.p.c., ovvero in scrittura privata autenticata o in atto notarile
Pertanto, il contratto posto, nel caso in esame, a base della preannunciata esecuzione non è titolo esecutivo, ed il precetto intimato sulla base di esso è conseguentemente nullo.
Risulta assorbito l'esame del secondo motivo, concernente l'omessa notifica del titolo esecutivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , quale mandataria di Parte_1 Controparte_1 CP_2
disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza od eccezione;
così provvede:
[...]
- accoglie l'opposizione e dichiara la nullità, per carenza di titolo esecutivo, dell'atto di precetto notificato in data 30.04.2024 da quale mandataria di Controparte_1 CP_2
alla , per l'importo di € 28.705,72;
[...] Parte_1
- condanna l'opposta , quale mandataria di al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore della , al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
5.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CAP ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Marco A. Ciliberti e Federica Fantini, dichiaratisi antistatari.
Foggia, 04/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara
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