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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/08/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.N. 559/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 559/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/12/1977 con l'Avv. Paolo Grassi del foro di Viterbo RICORRENTE E
( ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/07/1966 l'Avv. CASINI PAOLO RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio celebrato a Viterbo con in data 21.07.2005 e iscritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Viterbo (anno 2005, numero 40, parte I), dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. A fondamento della domanda rappresentava che: dall'unione erano nati due figli,
[...]
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
09/08/2011; che il nucleo familiare conviveva presso la casa familiare, sita in Vetralla, bene del quale era nuda proprietaria;
che con sentenza n. 1205/2019 del 15/10/2019 il Tribunale di Viterbo dichiarava la separazione tra i coniugi, con addebito nei confronti del marito;
che il dal mese di settembre 2021, si era completamente disinteressato dei figli, non Controparte_1 incontrandoli più, provvedendo soltanto sporadicamente, e in misura ridotta, a versare quanto stabilito per il loro mantenimento;
né infine contribuiva al pagamento della rata per il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare (€. 439,00 mensili); che il marito era stato in più occasioni condannato dal Tribunale di Viterbo sia per la violazione ex art. 591 cpc (n. 11/2021 del 11.01.2021, confermata in appello il 12.01.2023) che per il delitto di maltrattamenti (26.6.2024), pendendo nei suoi confronti altri numerosi altri procedimenti penali (n. 452/2021 RGNR, n. 3531/2019 RGNR e n. 3012/2023 RGNR per il reato di cui all'art. 570bis cp e n. 2505/2020 RGNR per il reato di cui all'art. 612 bis cp); che lavorava come collaboratrice domestica presso una persona anziana, percependo una retribuzione mensile di circa 1.000,00 Euro, mentre il lavorava in proprio come imprenditore edile. Pertanto, in ragione della CP_1 necessità per l'istante di dovere affrontare tutte le spese per la famiglia, la stessa versava in gravi difficoltà economiche. Alla luce di tali considerazioni, concludeva chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento super esclusivo della figlia minore in suo favore affidamento già disposto in sede di separazione, un contributo complessivo pari ad euro 700,00 per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'intero assegno unico, il pagamento delle rate dei mutui contratti per l'acquisto della casa familiare pari ad €. 439,00 mensili, oltre la condanna del al risarcimento dei CP_1 danni subiti dalla ricorrente e dai figli e ex Persona_3 Persona_2 art. 473 bis n. 39 cpc da liquidarsi secondo giustizia.
Costituendosi in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di divorzio, quanto ai procedimenti penali segnalati dalla controparte, faceva rilevare la irrilevanza degli stessi trattandosi di fatti risalenti nel tempo (la menzionata ordinanza cautelare di allontanamento era del 2017 mentre per il reato ex art. 572 C.P. era stata, invece, emessa sentenza di assoluzione in data 02.12.2020, segnalandosi, al contrario, che la stessa risultava Pt_1 imputata per il delitto ex art. 612 bis C.P. in danno del (n. 2505/2020 RGNR Tribunale CP_1 di Viterbo (all.. 6). Quanto alla sua condizione reddituale, diversamente da quanto dedotto dalla faceva rilevare le sue gravi condizioni economiche. A tal riguardo deduceva che, Pt_1 dopo l'avvento del Covid, la sua attività d'impresa aveva subito un vero e proprio tracollo, aggravato anche da una grave situazione psicologica che lo aveva travolto (doc. 7). Di conseguenza negli anni 2022, 2023 e 2024, in ragione dei limitati introiti, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, come da autocertificazione che allegava (doc. 8), limitandosi ad emettere un esiguo numero di fatture per le prestazioni eseguite (fatture per l'anno 2023 pari a complessivi euro 10.417,00 (doc. 9), per l'anno 2024 euro 7.470,00 (doc. 10) e per l'anno 2025 ad aprile euro1.265,00 (doc. 11). Inoltre, secondo parte resistente, gli estratti conto depositati risultavano in linea con il volume di affari descritto. In merito al mantenimento dei figli, faceva rilevare che il figlio maggiorenne, Persona_4 era economicamente autosufficiente, in quanto svolgeva attività lavorativa a Siena, mentre per la figlia minore - da affidare ad entrambi genitori in maniera condivisa - manifestava la sua disponibilità al versamento di quanto già stabilito in sede di separazione (euro 250 mensili).
Nel corso del processo, dopo la comparizione delle parti, in assenza di prove da assumere (essendo state rigettate quelle di parte ricorrente in ragione della documentazione già depositata) all'esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione di sentenza definitiva di separazione personale dei coniugi (la n. 871/2022 del Tribunale di Viterbo), la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Pertanto, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987, può essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio. Quanto alle ulteriori richieste, in ragione della mancata allegazione di fatti modificativi rispetto a quanto già stabilito ed esaminato in sede di separazione e poi stabilito da questo Tribunale con la sentenza n. 871/2022 del 05/09/2022, appare legittimo confermare quanto in precedenza statuito. Pertanto, con riguardo al mantenimento dei due figli, indimostrata da parte resistente l'espletamento di un'attività lavorativa da parte del figlio maggiore , può essere Per_1 confermato il contributo per il mantenimento dei figli fissandolo in euro 250 mensili per ognuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre all'intero assegno unico in favore della ricorrente. Del pari, in merito alla richiesta di affidamento della figlia minore anche Per_2 considerando il permanere di un grave e insanabile conflittualità con la stessa - dato confermato dallo stesso - deve essere confermato l'affidamento esclusivo in favore CP_1 della madre. A tal riguardo, inoltre, le sentenze di condanna menzionate da parte ricorrente (da ultimo quella del 20.09,2024) danno conto di un sostanziale disinteresse del con CP_1 riguardo ai due figli essendosi egli ripetutamente sottratto a contribuire al mantenimento dei figli facendo mancare agli stessi i necessari mezzi di sostentamento, circostanza, questa, di grave pregiudizio, in particolare, per la figlia minore. Gli incontri padre/figlia potranno essere effettuati sulla base di quanto stabilito in sede di separazione. In difetto di allegazioni in merito alla proposta istanza risarcitoria ex art. 473bis 39 cpc (relativa al periodo successivo alla sentenza di separazione) la relativa domanda non può essere accolta), dovendosi, nel contempo, dichiarare l'inammissibilità della domanda di pagamento delle rate di mutuo, domanda per la quale dovrà procedersi separatamente, in ragione della natura del presente giudizio. Spese come da soccombenza nella misura indicata in dispositivo (parametro complessità bassa, valori minimi, ai medi tre fasi di legge)
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Viterbo in data 21.07.2005 tra
[...]
e , atto iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Viterbo (anno 2005, numero 40, parte I);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. assegna la casa familiare sita in Vetralla Strada De Mecarelli, 43 a , Parte_1 la quale ivi potrà vivere unitamente ai due figli;
4. dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore nata a [...] il Persona_2
9.8.2011 alla madre , alla quale vengono altresì riservate le decisioni Parte_1 di maggiore interesse per la figlio in ordine all'istruzione, all'educazione alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore. Il padre potrà vedere la figlia secondo le determinazioni già Per_2 stabilite con sentenza di separazione n. 871/2022 del Tribunale di Viterbo;
5. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di Euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli (euro 250 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
6. l' corrisponderà l'assegno unico universale per intero alla sig.ra CP_2 Parte_1
7. rigetta ogni altra richiesta;
8. condanna al pagamento delle spese processuali da versare in favore Controparte_1 dell'Erario risultando parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio dell'08.08.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 559/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/12/1977 con l'Avv. Paolo Grassi del foro di Viterbo RICORRENTE E
( ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/07/1966 l'Avv. CASINI PAOLO RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio celebrato a Viterbo con in data 21.07.2005 e iscritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Viterbo (anno 2005, numero 40, parte I), dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. A fondamento della domanda rappresentava che: dall'unione erano nati due figli,
[...]
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
09/08/2011; che il nucleo familiare conviveva presso la casa familiare, sita in Vetralla, bene del quale era nuda proprietaria;
che con sentenza n. 1205/2019 del 15/10/2019 il Tribunale di Viterbo dichiarava la separazione tra i coniugi, con addebito nei confronti del marito;
che il dal mese di settembre 2021, si era completamente disinteressato dei figli, non Controparte_1 incontrandoli più, provvedendo soltanto sporadicamente, e in misura ridotta, a versare quanto stabilito per il loro mantenimento;
né infine contribuiva al pagamento della rata per il mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare (€. 439,00 mensili); che il marito era stato in più occasioni condannato dal Tribunale di Viterbo sia per la violazione ex art. 591 cpc (n. 11/2021 del 11.01.2021, confermata in appello il 12.01.2023) che per il delitto di maltrattamenti (26.6.2024), pendendo nei suoi confronti altri numerosi altri procedimenti penali (n. 452/2021 RGNR, n. 3531/2019 RGNR e n. 3012/2023 RGNR per il reato di cui all'art. 570bis cp e n. 2505/2020 RGNR per il reato di cui all'art. 612 bis cp); che lavorava come collaboratrice domestica presso una persona anziana, percependo una retribuzione mensile di circa 1.000,00 Euro, mentre il lavorava in proprio come imprenditore edile. Pertanto, in ragione della CP_1 necessità per l'istante di dovere affrontare tutte le spese per la famiglia, la stessa versava in gravi difficoltà economiche. Alla luce di tali considerazioni, concludeva chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento super esclusivo della figlia minore in suo favore affidamento già disposto in sede di separazione, un contributo complessivo pari ad euro 700,00 per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'intero assegno unico, il pagamento delle rate dei mutui contratti per l'acquisto della casa familiare pari ad €. 439,00 mensili, oltre la condanna del al risarcimento dei CP_1 danni subiti dalla ricorrente e dai figli e ex Persona_3 Persona_2 art. 473 bis n. 39 cpc da liquidarsi secondo giustizia.
Costituendosi in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di divorzio, quanto ai procedimenti penali segnalati dalla controparte, faceva rilevare la irrilevanza degli stessi trattandosi di fatti risalenti nel tempo (la menzionata ordinanza cautelare di allontanamento era del 2017 mentre per il reato ex art. 572 C.P. era stata, invece, emessa sentenza di assoluzione in data 02.12.2020, segnalandosi, al contrario, che la stessa risultava Pt_1 imputata per il delitto ex art. 612 bis C.P. in danno del (n. 2505/2020 RGNR Tribunale CP_1 di Viterbo (all.. 6). Quanto alla sua condizione reddituale, diversamente da quanto dedotto dalla faceva rilevare le sue gravi condizioni economiche. A tal riguardo deduceva che, Pt_1 dopo l'avvento del Covid, la sua attività d'impresa aveva subito un vero e proprio tracollo, aggravato anche da una grave situazione psicologica che lo aveva travolto (doc. 7). Di conseguenza negli anni 2022, 2023 e 2024, in ragione dei limitati introiti, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, come da autocertificazione che allegava (doc. 8), limitandosi ad emettere un esiguo numero di fatture per le prestazioni eseguite (fatture per l'anno 2023 pari a complessivi euro 10.417,00 (doc. 9), per l'anno 2024 euro 7.470,00 (doc. 10) e per l'anno 2025 ad aprile euro1.265,00 (doc. 11). Inoltre, secondo parte resistente, gli estratti conto depositati risultavano in linea con il volume di affari descritto. In merito al mantenimento dei figli, faceva rilevare che il figlio maggiorenne, Persona_4 era economicamente autosufficiente, in quanto svolgeva attività lavorativa a Siena, mentre per la figlia minore - da affidare ad entrambi genitori in maniera condivisa - manifestava la sua disponibilità al versamento di quanto già stabilito in sede di separazione (euro 250 mensili).
Nel corso del processo, dopo la comparizione delle parti, in assenza di prove da assumere (essendo state rigettate quelle di parte ricorrente in ragione della documentazione già depositata) all'esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione di sentenza definitiva di separazione personale dei coniugi (la n. 871/2022 del Tribunale di Viterbo), la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Pertanto, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987, può essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio. Quanto alle ulteriori richieste, in ragione della mancata allegazione di fatti modificativi rispetto a quanto già stabilito ed esaminato in sede di separazione e poi stabilito da questo Tribunale con la sentenza n. 871/2022 del 05/09/2022, appare legittimo confermare quanto in precedenza statuito. Pertanto, con riguardo al mantenimento dei due figli, indimostrata da parte resistente l'espletamento di un'attività lavorativa da parte del figlio maggiore , può essere Per_1 confermato il contributo per il mantenimento dei figli fissandolo in euro 250 mensili per ognuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre all'intero assegno unico in favore della ricorrente. Del pari, in merito alla richiesta di affidamento della figlia minore anche Per_2 considerando il permanere di un grave e insanabile conflittualità con la stessa - dato confermato dallo stesso - deve essere confermato l'affidamento esclusivo in favore CP_1 della madre. A tal riguardo, inoltre, le sentenze di condanna menzionate da parte ricorrente (da ultimo quella del 20.09,2024) danno conto di un sostanziale disinteresse del con CP_1 riguardo ai due figli essendosi egli ripetutamente sottratto a contribuire al mantenimento dei figli facendo mancare agli stessi i necessari mezzi di sostentamento, circostanza, questa, di grave pregiudizio, in particolare, per la figlia minore. Gli incontri padre/figlia potranno essere effettuati sulla base di quanto stabilito in sede di separazione. In difetto di allegazioni in merito alla proposta istanza risarcitoria ex art. 473bis 39 cpc (relativa al periodo successivo alla sentenza di separazione) la relativa domanda non può essere accolta), dovendosi, nel contempo, dichiarare l'inammissibilità della domanda di pagamento delle rate di mutuo, domanda per la quale dovrà procedersi separatamente, in ragione della natura del presente giudizio. Spese come da soccombenza nella misura indicata in dispositivo (parametro complessità bassa, valori minimi, ai medi tre fasi di legge)
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Viterbo in data 21.07.2005 tra
[...]
e , atto iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Viterbo (anno 2005, numero 40, parte I);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. assegna la casa familiare sita in Vetralla Strada De Mecarelli, 43 a , Parte_1 la quale ivi potrà vivere unitamente ai due figli;
4. dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore nata a [...] il Persona_2
9.8.2011 alla madre , alla quale vengono altresì riservate le decisioni Parte_1 di maggiore interesse per la figlio in ordine all'istruzione, all'educazione alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni del minore. Il padre potrà vedere la figlia secondo le determinazioni già Per_2 stabilite con sentenza di separazione n. 871/2022 del Tribunale di Viterbo;
5. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di Euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli (euro 250 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
6. l' corrisponderà l'assegno unico universale per intero alla sig.ra CP_2 Parte_1
7. rigetta ogni altra richiesta;
8. condanna al pagamento delle spese processuali da versare in favore Controparte_1 dell'Erario risultando parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, spese che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio dell'08.08.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco