Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 220/2025 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 26.5.2025, letti gli atti della causa n. 220/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente ad RS in Parte_1 C.F._1
contrada Ortonese n. 27, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Di Desidero del Foro di Lanciano
ricorrente e
(c.f. ), nata ad [...] il [...] e residente a[...] C.F._2
S. Francesco n. 36, rappresentata e difesa dall'avv. Orsola Pierantoni del Foro di Chieti
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
interventore necessario
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni del ricorrente: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con successiva prosecuzione del giudizio per le determinazioni relative ai figli minori e ai loro rapporti economici.
Conclusioni della resistente: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con successiva prosecuzione del giudizio per le determinazioni relative ai figli minori e ai loro rapporti economici.
Conclusioni del p.m.: //
Il sig. ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
concordatario contratto ad RS (CH) in data 19.8.2007 con la sig.ra (trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2007) e dal quale sono nati i figli (a Ortona il 12.7.2009) e (a Ortona il 15.7.2012). Per_1 CP_1
Ha chiesto l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso di sé, la disciplina del diritto di visita da parte della madre, alle condizioni indicate nel decreto di omologa della loro separazione consensuale, la revoca dell'obbligo a suo carico di corrispondere contributi di mantenimento mensili in favore dei figli e la correlativa previsione dell'obbligo, a carico della resistente, di versare contributi di mantenimento in favore dei figli, nella misura ritenuta di giustizia e la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
Dando atto del fatto che la sua separazione dalla sig.ra è stata omologata con decreto n. 5955/2018 CP_1
emesso da questo Tribunale in data 27.9.2018, all'esito del giudizio n. 604/2018 r.g., ha dichiarato che dall'udienza di comparizione dei coniugi nell'ambito del medesimo procedimento di separazione non vi è
stata tra loro alcuna riconciliazione, né sussistono possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro, avendo egli, peraltro, costituito un nuovo nucleo familiare.
La sig.ra si è costituita in giudizio non opponendosi alla domanda di divorzio, ma Controparte_1
contestando la domanda di collocamento dei figli presso il padre e le conseguenti richieste relative alla disciplina del diritto di visita, e alla previsione dell'obbligo a suo carico di versare contributi di mantenimento in favore dei figli.
Ha dichiarato di non aver mai ripreso la convivenza con il sig. dalla data dell'omologa della loro Pt_1
separazione, e di aver stipulato, nel settembre 2024, un contratto di lavoro part-time al fine di disporre del tempo necessario a provvedere alle esigenze dei figli, uno dei quali è affetto da disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD).
Ha chiesto quindi che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso di sé, la disciplina del diritto di visita da parte del padre alle condizioni indicate nella sua comparsa, la previsione dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare contributi di mantenimento mensili di importo pari ad € 352,00 in favore di ciascun figlio, oltre alla ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie e dell'importo dell'assegno unico e la previsione dell'obbligo, a carico del ricorrente, di prestare il consenso alla sottoposizione del minore ad una valutazione neuropsichiatrica. CP_1
All'udienza del 21.5.2025, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, il giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione collegiale sullo status, riservandosi l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e di quelli istruttori. Osserva il collegio che ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 3 comma 1 n. 2 lettera b) l. n. 898/1970,
essendo stata la separazione consensuale dei coniugi omologata con decreto n. 5955/2018 del 27.9.2018
emesso da questo Tribunale all'esito del giudizio n. 604/2018 r.g. e non essendo intervenuta alcuna interruzione della separazione tra le parti.
Deve quindi essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi indicati con separata ordinanza del giudice istruttore.
La natura non definitiva della presente decisione esime dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei Parte_1
confronti della sig.ra , con ricorso presentato in data 27.2.2025, così decide: Controparte_1
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti ad
RS (CH) il 19.8.2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 10, Parte II, Serie A, ufficio 1, anno 2007;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza;
• dispone la prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice istruttore con separata ordinanza.
Chieti, 26.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco