TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3695/2022
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3695/2022, all'udienza del 06/02/2025, alle ore 13:08, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'Avv. POLI MARCO;
Parte_1
per l'Avv. SCIPIONE ALESSANDRA. Parte_2
La difesa di parte attrice si riporta alle note di conclusione in atti;
discute oralmente la causa con particolare riferimento alla qualificazione di pacchetto turistico del contratto intercorso ed evidenzia come il fatto sia accaduto a pochi metri dalla hall, all'interno della struttura, con totale mancanza di controllo a pochi metri dall'ingresso. Sussistono quindi i presupposti per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal proprio assistito.
La difesa di parte convenuta eccepisce l'infondatezza della domanda avversaria, atteso che l'attore non ha potuto fornire prova che sia stato derubato di quell'oggetto e l'expertise ha data successiva alla rapina, quindi non è un documento redatto con riferimento all'oggetto in tesi sottratto. Aggiunge che era noto che il parcheggio non era custodito, si trova all'esterno dei locali della struttura, vicino alla via pubblica soprattutto nella notte del 15 agosto, per cui non era obbligatoria videosorveglianza di tutta l'area. Il portiere notturno si è attivato e non era tenuto ad inseguire gli aggressori;
il Pt_1
sapeva che quel parcheggio era incustodito, essendo all'ultimo giorno di vacanza;
la denuncia in atti
è una prova di parte perché i carabinieri si sono limitati a raccogliere le dichiarazioni del Pt_1
senza riscontri esterni;
non vi sono testimoni oculari e le dichiarazioni dei terzi sono contrastanti tra loro. L'attore, con riguardo al danno da vacanza rovinata, non considera che gli artt. Richiamati del
Codice del Consumo non è applicabile alla specie;
si tratterebbe, ove mai, di un preteso danno non patrimoniale, rimasto del tutto indimostrato.
La difesa attrice sottolinea come il parcheggio fosse all'interno del perimetro della struttura, con un cancello che non è stato sorvegliato. Non è mai stata contestata l'applicabilità del pacchetto turistico
(e l'applicabilità degli artt. 33 8e 47 del Cod. Turismo).
La difesa convenuta evidenzia come dalle fotografie emerge che dalla hall dell'albergo sarebbe stato impossibile vedere il parcheggio;
richiama il doc. 2 in atti. I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, fatti rientrare i procuratori in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 3695/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3695 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2022 pendente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lucca, Viale Parte_1 C.F._1
Cadorna n. 50, presso lo studio dell'Avv. Florenzo STORELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marco POLI, come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
- attore
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Muzio Clementi n. 48, presso lo studio dell'avv.
Alessandra SCIPIONE, che la rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
- convenuta
Oggetto: “Altri contratti atipici”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti Parte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, anche in via istruttoria ed incidentale, per le causali ed i titoli di cui in premessa: accertati e dichiarati il grave inadempimento e la responsabilità di Parte_2
per i fatti accaduti al Sig. il 16.08.2021 alle ore 1:00 di notte circa presso il Parte_1
COLONNA RESORT, in Porto Cervo-Cala Granu, in Porto Cervo Marina (SS), Via Capo Ferro Km 18, condannare la medesima al risarcimento di tutti i conseguenti danni, patrimoniali e non, subiti dal Sig. quantificabili in € 90.000,00, a titolo di danno patrimoniale, ed in € Parte_1
10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, ovvero nelle diverse misure, maggiori o minori, che saranno provate in corso di causa o saranno ritenuto di giustizia, anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
A sostengo delle domande svolte, l'attore ha allegato: - di avere concluso con
[...]
un contratto avente ad oggetto un pacchetto servizi turistici e soggiorno dal Parte_2
08.08.2021 al 16.08.2021, per sé e per presso l'ampia struttura ricettiva del P_
COLONNA RESORT, sita in Porto Cervo Marina (SS), Via Capo Ferro Km 18; - che detta struttura
è costituita da un Resort 5 stelle esteso su di un parco di circa 60.000,00 mq, al cui interno si trovano parcheggi riservati, un centro benessere, una spiaggia privata, due ristoranti e sette piscine;
- che, con il contratto de quo, i è impegnata ad offrire un pacchetto di servizi Parte_2
esclusivi, con accesso alla struttura riservato agli ospiti e, tuttalpiù, a due amici degli ospiti per camera, previa prenotazione, registrazione ed identificazione, garantendo, nella sostanza, il controllo degli accessi alla struttura, delimitata da cancello e da una recinzione;
- che, in data 16.08.2021 alle ore 1:00 di notte circa, esso attore, dopo aver parcheggiato la propria autovettura nel parcheggio privato riservato ai clienti e ubicato all'interno della struttura ricettiva, giunto a pochi metri dall'ingresso principale della hall dell'hotel, è stato aggredito da tre persone che, cingendolo e strattonandolo, gli hanno sottratto l'orologio 5164 del valore di € Controparte_2
75.000,00, dandosi poi alla fuga;
- che, nonostante le urla, udibili dalla hall ove si trovava P_
, alcun membro del personale della struttura si è avvicinato nell'immediatezza del fatto, né si è
[...]
attivato dopo avere appreso della rapina;
- che sul luogo sono intervenuti, immediatamente dopo il fatto, i Carabinieri della Stazione della Legione Carabinieri Sardegna che hanno accertato la presenza di tre persone con “accento dell'est Europa”, verosimilmente autrici del fatto di reato perpetrato ai suoi danni, all'interno della struttura in prossimità dell'ingresso della hall, senza alcuna motivo e con fare sospetto, addirittura già mezz'ora prima del fatto;
- che le Forze dell'Ordine hanno inoltre accertato che il sistema di videosorveglianza installato presso la struttura ricettiva non riprendeva l'ingresso della hall, circostanza che ha quindi consentito la perpetrazione del fatto e l'impossibilità di risalire all'identità dei responsabili.
Sulla scorta di tali considerazioni in fatto, ha dedotto l'inadempimento Parte_1
contrattuale e la conseguente responsabilità della sia ex art. 1783 c.c., Parte_2
sia ex art. 47 Codice del Turismo. Infine, ha allegato: - di aver inviato, in data 01.09.2021, la richiesta di risarcimento danni a e a quale Parte_2 Controparte_3
Compagnia Assicurativa indicata da quest'ultima; - di aver attivato la procedura di mediazione n. 36/2022 presso l'Organismo di Mediazione del Foro di Tempio Pausania, conclusasi con verbale negativo per mancata adesione di della sua Compagnia Assicurativa. Parte_2
In data 27.01.2023 si è ritualmente costituita he ha chiesto l'integrale Parte_2 rigetto della domanda attrice in quanto infondata, eccependo l'insussistenza dell'asserito inadempimento del dovere di custodia insito nella prestazione alberghiera.
A sostegno della propria posizione, la difesa convenuta ha dedotto che: - il parcheggio teatro dell'aggressione subìta dall'attore, pur essendo riservato ai clienti della struttura, non è custodito, né soggetto a specifico controllo da parte del personale della struttura medesima, essendo ubicato a ridosso della strada pubblica ed avendo due accessi diretti da detta strada, di cui soltanto uno chiuso da cancello, consentendo invece l'altro l'ingresso di terzi soggetti all'interno dell'area parcheggio;
- il personale della struttura, venuto a conoscenza dell'accaduto per averlo appreso dallo stesso el momento in cui, immediatamente dopo i fatti, quest'ultimo si è avvicinato all'ingresso Pt_1 principale dell' si è attivato, richiedendo l'intervento delle Forze dell'Ordine; - l'inefficienza Pt_3 causale dell'assenza di videosorveglianza all'ingresso della Hall rispetto alla perpetrazione della rapina ai danni dell'attore; - la mancata prova della dinamica della rapina;
- l'irrilevanza e comunque l'inattendibilità delle dichiarazioni rilasciate alle autorità intervenute dai clienti dell'albergo, i quali non hanno assistito all'aggressione; - la mancata prova dell'asserita presenza di soggetti con accento dell'Est Europa in prossimità della hall dell'Hotel e l'assenza della prova della responsabilità penale di questi ultimi in ordine alla commissione del reato di rapina.
Sulla scorta di tali considerazioni, la convenuta ha contestato l'an della pretesa risarcitoria dell'attore, stante la non configurabilità del ventilato inadempimento contrattuale e l'insussistenza di un nesso causale fra l'asserita condotta inadempiente della convenuta e l'evento dannoso subito dall'attore, riconducibile quest'ultimo a causa di forza maggiore ex art 1785 c.c. Ha altresì contestato il quantum richiesto a titolo di risarcimento, deducendo, con riguardo al danno patrimoniale in tesi subito, la mancata prova della proprietà dell'orologio oggetto di rapina e del valore commerciale del medesimo e, con riguardo al danno non patrimoniale, l'insussistenza del ventilato rientro anticipato dell'attore e dunque la non configurabilità del “danno da vacanza rovinata”, nonché la mancata prova del danno psicologico asseritamente subito in conseguenza del fatto di reato verificatosi all'interno della struttura.
La causa è stata istruita per tabulas ed è stata quindi rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
1. ha agito in giudizio chiedendo all'intestato Tribunale di condannare la Parte_1
società al risarcimento di tutti i danni in tesi subiti in conseguenza Parte_2 della rapina del 16.08.2021 avvenuta nel parcheggio della struttura alberghiera COLONNA RESORT di Porto Cervo ove si trovava a soggiornare, a causa del grave inadempimento contrattuale di quest'ultima, la quale, in violazione del dovere di custodia insito nella prestazione alberghiera, omettendo di garantire il controllo degli accessi alla struttura, avrebbe permesso l'ingresso all'area esterna, ma comunque facente parte della stessa, di soggetti terzi (non clienti) che si sarebbero resi responsabili della rapina. Nel dettaglio, l'attore ha dedotto di avere subito un danno patrimoniale quantificabile in euro 90.000,00 dovuto al furto dell'orologio da polso che gli è stato sottratto in occasione della rapina e un danno non patrimoniale “da vacanza rovinata” quantificabile in euro
10.000,00.
2.La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
2.1 Sul piano generale, il contratto di albergo è un contratto atipico con cui l'albergatore si obbliga a prestazioni molteplici ed eterogenee che vanno dalla locazione dell'alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito. Detto contratto non trova alcuna specifica regolamentazione nel codice civile, il quale disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all'albergatore, stabilendo all'art
1783 c.c. che “gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo”.
Circa l'obbligo di custodia, occorre precisare che l'albergatore è tenuto a garantire alla clientela la sicurezza contro eventuali perdite, danni e furti sia delle cose introdotte nell'albergo delle quali il cliente conservi la detenzione (“custodia indiretta”), sia di quelle depositate nelle mani dell'albergatore (“custodia diretta”), potendo andare esente da responsabilità ex art 1785 c.c. solo quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione della cosa portata in albergo ed oggetto di custodia sia dovuta a forza maggiore.
2.2 Con riguardo al contratto concluso fra le parti e versato in atti (doc. 1 allegato all'atto di citazione), deve escludersi che fra le obbligazioni sorte in capo alla fosse Parte_2 ricompresa un'attività di controllo e sorveglianza dell'area di parcheggio riservata ai clienti e delle aree ad essa limitrofe, finalizzata ad escludere l'accesso a dette aree a soggetti terzi, non clienti della struttura.
Il contratto prodotto non reca alcuna espressa pattuizione in tal senso e nessun rilievo può essere attribuito alla clausola contrattuale per cui “i servizi sono ad uso esclusivo dei suoi Ospiti. E' fatta eccezione solo per amici degli Ospiti (massimo 2 persone per camera), previa prenotazione, registrazione al ricevimento, presentando i relativi documenti d'identità e il pagamento di € 100,00 per persona, al giorno”: da detta clausola, riguardante esclusivamente la disciplina dell'accesso di terzi (identificati in “amici dei clienti”) ai servizi offerti dall'hotel (es. piscina, spa), non è in alcun modo ricavabile un obbligo di controllo o presidio di sicurezza a carico della convenuta finalizzato ad impedire l'ingresso, senza previa identificazione, di terzi nell'area esterna riservata alla struttura ed in specie nell'area di parcheggio. Difatti, un simile adempimento esorbita dall'adozione delle ordinarie misure esigibili dall'albergatore ai fini della prevenzione del furto di oggetti di proprietà del cliente della struttura ed avrebbe necessitato, quantomeno, un'apposita pattuizione.
Si esclude, pertanto, che dal contratto stipulato fra le parti sia sorta l'obbligazione – in tesi non adempiuta- avente ad oggetto lo specifico servizio di controllo e sorveglianza finalizzato a scongiurare il rischio concreto del verificarsi di eventi del tipo di quello verificatosi.
2.3 Anche a prescindere dalla superiore assorbente considerazione, nessuna responsabilità può essere imputata alla convenuta per la sottrazione dell'orologio di valore in occasione della rapina, trattandosi di un fatto che integra – per le circostanze di luogo e di tempo in cui è avvenuto - una causa di forza maggiore idonea ad esonerare l'albergatore dalla propria responsabilità ex recepto.
Invero, in tema di responsabilità dell'albergatore per la perdita (o sottrazione) di cose portate in albergo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, “in analogia a quanto si verifica in tema di responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli per il trasporto, qualora le stesse vengano sottratte a causa di una rapina, anche la sottrazione con violenza o minaccia delle cose depositate dal cliente in albergo può imputarsi alla forza maggiore, idonea ad escludere la responsabilità dell'albergatore, solo quando le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18651 del 05/12/2003; ex multis tra le sentenze di merito si legga anche Trib. Milano, sez. VII, 24.4.2019, n. 4074: “Per andare esente da responsabilità, a norma degli artt. 1783 e 1785 c.c., l'albergatore ha l'onere di provare che il deterioramento, la distruzione o la sottrazione della cosa portata in albergo dal cliente (a prescindere che sia stata consegnata o no) sono dipesi dal cliente stesso (o da persone al suo servizio che lo accompagnano o da suoi ospiti), da forza maggiore o dalla natura della cosa (art. 1785 c.c.). Tra tali ipotesi senza dubbio rientra il fatto doloso del terzo (rapina o furto con scasso) che integra una causa di forza maggiore idonea a far ritenere esente da responsabilità l'albergatore.”).
Nella fattispecie, dall'istruttoria documentale svolta è emerso che il fatto (rapina) si è consumato nel parcheggio esterno all'albergo, non custodito e a ridosso della strada pubblica, con due accessi sulla strada, uno aperto e l'altro dotato di cancello. La collocazione del parcheggio, che l'ospite (all'ultimo giorno di permanenza nella struttura) sapeva essere incustodito e a ridosso della pubblica via, avrebbe dovuto indurre l'attore ad una maggiore cautela (ad esempio non esponendo un oggetto di grande valore al polso) atteso che per l'albergatore, nella notte tra il 15 e il 16 agosto notoriamente connotata da maggiore traffico di persone e autovetture, era di fatto impossibile controllare costantemente l'accesso al parcheggio e l'eventuale passaggio di terzi non clienti della struttura. Inoltre, dalle dichiarazioni assunte dagli operanti intervenuti nelle immediatezze del fatto, non è emersa la presenza di testimoni oculari, i quali avrebbero, ad esempio, potuto riferire sul punto esatto in cui è avvenuta la rapina (rapina che non può quindi essere collocata con certezza “a pochi metri dalla hall dell'albergo” ed, anzi, che da una consultazione della mappa estratta da Google appare distante dal campo visivo di chi si trovava nella hall).
E ancora: dai verbali di SIT prodotti al doc 5 dalla difesa attrice, emerge che non vi è alcuna coincidenza tra i soggetti visti da e fuori dalla struttura e i due/tre autori Parte_4 Per_1 della rapina, considerato che l'attore e la compagna hanno riferito che uno di questi indossava di certo una maglietta gialla, mentre i due sommari informatori hanno riferito di abiti di altro genere. La circostanza, ove mai, potrebbe essere indice del fatto che l'albergatore non stava “sorvegliando”
l'accesso alla struttura, in quel momento, ma la imprecisione delle dichiarazioni rese da Parte_4
e non consente di collocare con certezza la presenza di detti soggetti in un'area di Per_1
competenza dell'hotel.
Solo a fini di completezza, si osserva che, anche ove tempestivamente messo a conoscenza dell'accaduto, il personale dell'albergo (che risultava essere effettivamente in servizio in orario notturno) difficilmente avrebbe potuto prevenire ed evitare la consumazione dell'illecito da parte di un terzo, il quale in una manciata di secondi sembrerebbe avere raggiunto il ei pressi del Pt_1 parcheggio, avergli sfilato l'orologio ed essere fuggito sulla pubblica via.
Ne deriva che il fatto della rapina (posto alla base della stessa domanda di risarcitoria) integra una causa di forza maggiore idonea a recidere il nesso causale ai sensi del richiamato art. 1785 c.c.
3. Il rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento proposta determina l'assorbimento delle conseguenti domande di condanna al risarcimento del danno, per entrambi i danni prospettati
(compreso il preteso “danno da vacanza rovinata” del quale l'attore non ha offerto alcuna prova)
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite, adottando i parametri minimi di riferimento a motivo della bassa complessità della causa, del carattere meramente documentale dell'attività istruttoria e della decisione assunta nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA lla refusione, in favore di n Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA, e CPA come per legge. Pisa, all'udienza del 6.2.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3695/2022, all'udienza del 06/02/2025, alle ore 13:08, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'Avv. POLI MARCO;
Parte_1
per l'Avv. SCIPIONE ALESSANDRA. Parte_2
La difesa di parte attrice si riporta alle note di conclusione in atti;
discute oralmente la causa con particolare riferimento alla qualificazione di pacchetto turistico del contratto intercorso ed evidenzia come il fatto sia accaduto a pochi metri dalla hall, all'interno della struttura, con totale mancanza di controllo a pochi metri dall'ingresso. Sussistono quindi i presupposti per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal proprio assistito.
La difesa di parte convenuta eccepisce l'infondatezza della domanda avversaria, atteso che l'attore non ha potuto fornire prova che sia stato derubato di quell'oggetto e l'expertise ha data successiva alla rapina, quindi non è un documento redatto con riferimento all'oggetto in tesi sottratto. Aggiunge che era noto che il parcheggio non era custodito, si trova all'esterno dei locali della struttura, vicino alla via pubblica soprattutto nella notte del 15 agosto, per cui non era obbligatoria videosorveglianza di tutta l'area. Il portiere notturno si è attivato e non era tenuto ad inseguire gli aggressori;
il Pt_1
sapeva che quel parcheggio era incustodito, essendo all'ultimo giorno di vacanza;
la denuncia in atti
è una prova di parte perché i carabinieri si sono limitati a raccogliere le dichiarazioni del Pt_1
senza riscontri esterni;
non vi sono testimoni oculari e le dichiarazioni dei terzi sono contrastanti tra loro. L'attore, con riguardo al danno da vacanza rovinata, non considera che gli artt. Richiamati del
Codice del Consumo non è applicabile alla specie;
si tratterebbe, ove mai, di un preteso danno non patrimoniale, rimasto del tutto indimostrato.
La difesa attrice sottolinea come il parcheggio fosse all'interno del perimetro della struttura, con un cancello che non è stato sorvegliato. Non è mai stata contestata l'applicabilità del pacchetto turistico
(e l'applicabilità degli artt. 33 8e 47 del Cod. Turismo).
La difesa convenuta evidenzia come dalle fotografie emerge che dalla hall dell'albergo sarebbe stato impossibile vedere il parcheggio;
richiama il doc. 2 in atti. I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, fatti rientrare i procuratori in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 3695/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3695 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2022 pendente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lucca, Viale Parte_1 C.F._1
Cadorna n. 50, presso lo studio dell'Avv. Florenzo STORELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marco POLI, come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
- attore
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Muzio Clementi n. 48, presso lo studio dell'avv.
Alessandra SCIPIONE, che la rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
- convenuta
Oggetto: “Altri contratti atipici”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti Parte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, anche in via istruttoria ed incidentale, per le causali ed i titoli di cui in premessa: accertati e dichiarati il grave inadempimento e la responsabilità di Parte_2
per i fatti accaduti al Sig. il 16.08.2021 alle ore 1:00 di notte circa presso il Parte_1
COLONNA RESORT, in Porto Cervo-Cala Granu, in Porto Cervo Marina (SS), Via Capo Ferro Km 18, condannare la medesima al risarcimento di tutti i conseguenti danni, patrimoniali e non, subiti dal Sig. quantificabili in € 90.000,00, a titolo di danno patrimoniale, ed in € Parte_1
10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, ovvero nelle diverse misure, maggiori o minori, che saranno provate in corso di causa o saranno ritenuto di giustizia, anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
A sostengo delle domande svolte, l'attore ha allegato: - di avere concluso con
[...]
un contratto avente ad oggetto un pacchetto servizi turistici e soggiorno dal Parte_2
08.08.2021 al 16.08.2021, per sé e per presso l'ampia struttura ricettiva del P_
COLONNA RESORT, sita in Porto Cervo Marina (SS), Via Capo Ferro Km 18; - che detta struttura
è costituita da un Resort 5 stelle esteso su di un parco di circa 60.000,00 mq, al cui interno si trovano parcheggi riservati, un centro benessere, una spiaggia privata, due ristoranti e sette piscine;
- che, con il contratto de quo, i è impegnata ad offrire un pacchetto di servizi Parte_2
esclusivi, con accesso alla struttura riservato agli ospiti e, tuttalpiù, a due amici degli ospiti per camera, previa prenotazione, registrazione ed identificazione, garantendo, nella sostanza, il controllo degli accessi alla struttura, delimitata da cancello e da una recinzione;
- che, in data 16.08.2021 alle ore 1:00 di notte circa, esso attore, dopo aver parcheggiato la propria autovettura nel parcheggio privato riservato ai clienti e ubicato all'interno della struttura ricettiva, giunto a pochi metri dall'ingresso principale della hall dell'hotel, è stato aggredito da tre persone che, cingendolo e strattonandolo, gli hanno sottratto l'orologio 5164 del valore di € Controparte_2
75.000,00, dandosi poi alla fuga;
- che, nonostante le urla, udibili dalla hall ove si trovava P_
, alcun membro del personale della struttura si è avvicinato nell'immediatezza del fatto, né si è
[...]
attivato dopo avere appreso della rapina;
- che sul luogo sono intervenuti, immediatamente dopo il fatto, i Carabinieri della Stazione della Legione Carabinieri Sardegna che hanno accertato la presenza di tre persone con “accento dell'est Europa”, verosimilmente autrici del fatto di reato perpetrato ai suoi danni, all'interno della struttura in prossimità dell'ingresso della hall, senza alcuna motivo e con fare sospetto, addirittura già mezz'ora prima del fatto;
- che le Forze dell'Ordine hanno inoltre accertato che il sistema di videosorveglianza installato presso la struttura ricettiva non riprendeva l'ingresso della hall, circostanza che ha quindi consentito la perpetrazione del fatto e l'impossibilità di risalire all'identità dei responsabili.
Sulla scorta di tali considerazioni in fatto, ha dedotto l'inadempimento Parte_1
contrattuale e la conseguente responsabilità della sia ex art. 1783 c.c., Parte_2
sia ex art. 47 Codice del Turismo. Infine, ha allegato: - di aver inviato, in data 01.09.2021, la richiesta di risarcimento danni a e a quale Parte_2 Controparte_3
Compagnia Assicurativa indicata da quest'ultima; - di aver attivato la procedura di mediazione n. 36/2022 presso l'Organismo di Mediazione del Foro di Tempio Pausania, conclusasi con verbale negativo per mancata adesione di della sua Compagnia Assicurativa. Parte_2
In data 27.01.2023 si è ritualmente costituita he ha chiesto l'integrale Parte_2 rigetto della domanda attrice in quanto infondata, eccependo l'insussistenza dell'asserito inadempimento del dovere di custodia insito nella prestazione alberghiera.
A sostegno della propria posizione, la difesa convenuta ha dedotto che: - il parcheggio teatro dell'aggressione subìta dall'attore, pur essendo riservato ai clienti della struttura, non è custodito, né soggetto a specifico controllo da parte del personale della struttura medesima, essendo ubicato a ridosso della strada pubblica ed avendo due accessi diretti da detta strada, di cui soltanto uno chiuso da cancello, consentendo invece l'altro l'ingresso di terzi soggetti all'interno dell'area parcheggio;
- il personale della struttura, venuto a conoscenza dell'accaduto per averlo appreso dallo stesso el momento in cui, immediatamente dopo i fatti, quest'ultimo si è avvicinato all'ingresso Pt_1 principale dell' si è attivato, richiedendo l'intervento delle Forze dell'Ordine; - l'inefficienza Pt_3 causale dell'assenza di videosorveglianza all'ingresso della Hall rispetto alla perpetrazione della rapina ai danni dell'attore; - la mancata prova della dinamica della rapina;
- l'irrilevanza e comunque l'inattendibilità delle dichiarazioni rilasciate alle autorità intervenute dai clienti dell'albergo, i quali non hanno assistito all'aggressione; - la mancata prova dell'asserita presenza di soggetti con accento dell'Est Europa in prossimità della hall dell'Hotel e l'assenza della prova della responsabilità penale di questi ultimi in ordine alla commissione del reato di rapina.
Sulla scorta di tali considerazioni, la convenuta ha contestato l'an della pretesa risarcitoria dell'attore, stante la non configurabilità del ventilato inadempimento contrattuale e l'insussistenza di un nesso causale fra l'asserita condotta inadempiente della convenuta e l'evento dannoso subito dall'attore, riconducibile quest'ultimo a causa di forza maggiore ex art 1785 c.c. Ha altresì contestato il quantum richiesto a titolo di risarcimento, deducendo, con riguardo al danno patrimoniale in tesi subito, la mancata prova della proprietà dell'orologio oggetto di rapina e del valore commerciale del medesimo e, con riguardo al danno non patrimoniale, l'insussistenza del ventilato rientro anticipato dell'attore e dunque la non configurabilità del “danno da vacanza rovinata”, nonché la mancata prova del danno psicologico asseritamente subito in conseguenza del fatto di reato verificatosi all'interno della struttura.
La causa è stata istruita per tabulas ed è stata quindi rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
1. ha agito in giudizio chiedendo all'intestato Tribunale di condannare la Parte_1
società al risarcimento di tutti i danni in tesi subiti in conseguenza Parte_2 della rapina del 16.08.2021 avvenuta nel parcheggio della struttura alberghiera COLONNA RESORT di Porto Cervo ove si trovava a soggiornare, a causa del grave inadempimento contrattuale di quest'ultima, la quale, in violazione del dovere di custodia insito nella prestazione alberghiera, omettendo di garantire il controllo degli accessi alla struttura, avrebbe permesso l'ingresso all'area esterna, ma comunque facente parte della stessa, di soggetti terzi (non clienti) che si sarebbero resi responsabili della rapina. Nel dettaglio, l'attore ha dedotto di avere subito un danno patrimoniale quantificabile in euro 90.000,00 dovuto al furto dell'orologio da polso che gli è stato sottratto in occasione della rapina e un danno non patrimoniale “da vacanza rovinata” quantificabile in euro
10.000,00.
2.La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
2.1 Sul piano generale, il contratto di albergo è un contratto atipico con cui l'albergatore si obbliga a prestazioni molteplici ed eterogenee che vanno dalla locazione dell'alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito. Detto contratto non trova alcuna specifica regolamentazione nel codice civile, il quale disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all'albergatore, stabilendo all'art
1783 c.c. che “gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo”.
Circa l'obbligo di custodia, occorre precisare che l'albergatore è tenuto a garantire alla clientela la sicurezza contro eventuali perdite, danni e furti sia delle cose introdotte nell'albergo delle quali il cliente conservi la detenzione (“custodia indiretta”), sia di quelle depositate nelle mani dell'albergatore (“custodia diretta”), potendo andare esente da responsabilità ex art 1785 c.c. solo quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione della cosa portata in albergo ed oggetto di custodia sia dovuta a forza maggiore.
2.2 Con riguardo al contratto concluso fra le parti e versato in atti (doc. 1 allegato all'atto di citazione), deve escludersi che fra le obbligazioni sorte in capo alla fosse Parte_2 ricompresa un'attività di controllo e sorveglianza dell'area di parcheggio riservata ai clienti e delle aree ad essa limitrofe, finalizzata ad escludere l'accesso a dette aree a soggetti terzi, non clienti della struttura.
Il contratto prodotto non reca alcuna espressa pattuizione in tal senso e nessun rilievo può essere attribuito alla clausola contrattuale per cui “i servizi sono ad uso esclusivo dei suoi Ospiti. E' fatta eccezione solo per amici degli Ospiti (massimo 2 persone per camera), previa prenotazione, registrazione al ricevimento, presentando i relativi documenti d'identità e il pagamento di € 100,00 per persona, al giorno”: da detta clausola, riguardante esclusivamente la disciplina dell'accesso di terzi (identificati in “amici dei clienti”) ai servizi offerti dall'hotel (es. piscina, spa), non è in alcun modo ricavabile un obbligo di controllo o presidio di sicurezza a carico della convenuta finalizzato ad impedire l'ingresso, senza previa identificazione, di terzi nell'area esterna riservata alla struttura ed in specie nell'area di parcheggio. Difatti, un simile adempimento esorbita dall'adozione delle ordinarie misure esigibili dall'albergatore ai fini della prevenzione del furto di oggetti di proprietà del cliente della struttura ed avrebbe necessitato, quantomeno, un'apposita pattuizione.
Si esclude, pertanto, che dal contratto stipulato fra le parti sia sorta l'obbligazione – in tesi non adempiuta- avente ad oggetto lo specifico servizio di controllo e sorveglianza finalizzato a scongiurare il rischio concreto del verificarsi di eventi del tipo di quello verificatosi.
2.3 Anche a prescindere dalla superiore assorbente considerazione, nessuna responsabilità può essere imputata alla convenuta per la sottrazione dell'orologio di valore in occasione della rapina, trattandosi di un fatto che integra – per le circostanze di luogo e di tempo in cui è avvenuto - una causa di forza maggiore idonea ad esonerare l'albergatore dalla propria responsabilità ex recepto.
Invero, in tema di responsabilità dell'albergatore per la perdita (o sottrazione) di cose portate in albergo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, “in analogia a quanto si verifica in tema di responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli per il trasporto, qualora le stesse vengano sottratte a causa di una rapina, anche la sottrazione con violenza o minaccia delle cose depositate dal cliente in albergo può imputarsi alla forza maggiore, idonea ad escludere la responsabilità dell'albergatore, solo quando le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18651 del 05/12/2003; ex multis tra le sentenze di merito si legga anche Trib. Milano, sez. VII, 24.4.2019, n. 4074: “Per andare esente da responsabilità, a norma degli artt. 1783 e 1785 c.c., l'albergatore ha l'onere di provare che il deterioramento, la distruzione o la sottrazione della cosa portata in albergo dal cliente (a prescindere che sia stata consegnata o no) sono dipesi dal cliente stesso (o da persone al suo servizio che lo accompagnano o da suoi ospiti), da forza maggiore o dalla natura della cosa (art. 1785 c.c.). Tra tali ipotesi senza dubbio rientra il fatto doloso del terzo (rapina o furto con scasso) che integra una causa di forza maggiore idonea a far ritenere esente da responsabilità l'albergatore.”).
Nella fattispecie, dall'istruttoria documentale svolta è emerso che il fatto (rapina) si è consumato nel parcheggio esterno all'albergo, non custodito e a ridosso della strada pubblica, con due accessi sulla strada, uno aperto e l'altro dotato di cancello. La collocazione del parcheggio, che l'ospite (all'ultimo giorno di permanenza nella struttura) sapeva essere incustodito e a ridosso della pubblica via, avrebbe dovuto indurre l'attore ad una maggiore cautela (ad esempio non esponendo un oggetto di grande valore al polso) atteso che per l'albergatore, nella notte tra il 15 e il 16 agosto notoriamente connotata da maggiore traffico di persone e autovetture, era di fatto impossibile controllare costantemente l'accesso al parcheggio e l'eventuale passaggio di terzi non clienti della struttura. Inoltre, dalle dichiarazioni assunte dagli operanti intervenuti nelle immediatezze del fatto, non è emersa la presenza di testimoni oculari, i quali avrebbero, ad esempio, potuto riferire sul punto esatto in cui è avvenuta la rapina (rapina che non può quindi essere collocata con certezza “a pochi metri dalla hall dell'albergo” ed, anzi, che da una consultazione della mappa estratta da Google appare distante dal campo visivo di chi si trovava nella hall).
E ancora: dai verbali di SIT prodotti al doc 5 dalla difesa attrice, emerge che non vi è alcuna coincidenza tra i soggetti visti da e fuori dalla struttura e i due/tre autori Parte_4 Per_1 della rapina, considerato che l'attore e la compagna hanno riferito che uno di questi indossava di certo una maglietta gialla, mentre i due sommari informatori hanno riferito di abiti di altro genere. La circostanza, ove mai, potrebbe essere indice del fatto che l'albergatore non stava “sorvegliando”
l'accesso alla struttura, in quel momento, ma la imprecisione delle dichiarazioni rese da Parte_4
e non consente di collocare con certezza la presenza di detti soggetti in un'area di Per_1
competenza dell'hotel.
Solo a fini di completezza, si osserva che, anche ove tempestivamente messo a conoscenza dell'accaduto, il personale dell'albergo (che risultava essere effettivamente in servizio in orario notturno) difficilmente avrebbe potuto prevenire ed evitare la consumazione dell'illecito da parte di un terzo, il quale in una manciata di secondi sembrerebbe avere raggiunto il ei pressi del Pt_1 parcheggio, avergli sfilato l'orologio ed essere fuggito sulla pubblica via.
Ne deriva che il fatto della rapina (posto alla base della stessa domanda di risarcitoria) integra una causa di forza maggiore idonea a recidere il nesso causale ai sensi del richiamato art. 1785 c.c.
3. Il rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento proposta determina l'assorbimento delle conseguenti domande di condanna al risarcimento del danno, per entrambi i danni prospettati
(compreso il preteso “danno da vacanza rovinata” del quale l'attore non ha offerto alcuna prova)
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite, adottando i parametri minimi di riferimento a motivo della bassa complessità della causa, del carattere meramente documentale dell'attività istruttoria e della decisione assunta nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA lla refusione, in favore di n Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA, e CPA come per legge. Pisa, all'udienza del 6.2.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino