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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/09/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5327 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa CH Pulicati – Giudice rel
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5327 / 2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SFORZA PARIDE (C. F. ) e dall'Avv. Carmelo A. Pirrone C.F._2
(C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, C.F._3
Viale delle Milizie,9 (PEC: ) Email_1
RICORRENTE
Contro
(C. F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
IANNARILLI SABRINA (C. F. ) e dall'Avv. Cristiano Pazienti (C. C.F._5
F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ROMA, C.F._6
VIA DEI MONTI PARIOLI 40 (PEC: ) Email_2
Pag. 1 a 5 RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2022 il ricorrente si rivolgeva al tribunale chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel NTIA
(VT) il 3.7.2004 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Comune di
Mazzano Romano atto n. 3, parte II serie B, ufficio 1, anno 2004), da cui nascevano le figlie CH (Civita Castellana, 07.02.2006) e (Roma, il 17.12.2012), alle Per_1 condizioni indicate nell'atto introduttivo.
All'udienza presidenziale del 20 giugno 2023, nessuno compariva per la resistente;
dopo l'ascolto del ricorrente, il Presidente f.f. confermava le condizioni stabilite in sede di separazione personale dei coniugi, così come modificate in sede di procedimento di modifica, stabilendo il regime di frequentazione e ponendo a carico della madre un contributo al mantenimento ordinario delle figlie pari a 175 euro ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente in data 6.10.2023, aderendo alla domanda di divorzio e alle modalità di affidamento e collocamento, ma chiedendo il ripristino delle modalità di visita stabilite in sede di modifica delle condizioni di separazione nonché la riduzione dell'ammontare del contributo al mantenimento a suo carico in favore della prole. Chiedeva altresì di procedersi con CTU sulla capacità genitoriale e con il monitoraggio del nucleo famigliare da parte del servizio sociale territorialmente competente.
In corso di causa, stante la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, nonché a causa dei riferiti episodi di disagio della prole e del rinvio a giudizio della resistente per il reato di cui all'art. 572 c.p., con ordinanza del 15.7.2024 il giudice istruttore stabiliva l'affidamento in via esclusiva al ricorrente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il giudice istruttore assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa
Pag. 2 a 5 in decisione.
Si rileva in primo luogo che i coniugi, secondo la documentazione prodotta, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa del Tribunale di Tivoli del 10.5.2018 (R.G.
3281/2017. Si ritiene pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche.
Quanto alle condizioni del divorzio, il Collegio prende atto che la figlia CH è divenuta maggiorenne nelle more del procedimento, e che pertanto si debba provvedere al regime di affidamento, collocamento e visita solo per la minore Per_1
Nel caso di specie, si ritiene corrispondente all'interesse della minore disporre l'affidamento esclusivo a favore del ricorrente ex art. 337 quater c.c., con facoltà di assumere anche le decisioni di maggiore rilievo.
Deve, infatti, tenersi conto che dalla relazione del servizio sociale territorialmente competente – già incaricato in sede di procedimento di modifica delle condizioni di separazione da parte dell'intestato Tribunale - emerge che ha espresso la volontà Per_1 di non incontrare la madre in ragione del forte disagio provato;
ne discende che quest'ultima non è al corrente delle aspirazioni della figlia e non sarebbe in grado di adottare decisioni che ne tengano conto. A ciò si aggiunga che la resistente non ha più dato notizie di sé e non è dato sapere dove si trovi attualmente, circostanza che comprometterebbe gravemente gli interessi di Il disinteressamento materno è Per_1 emerso anche dal contegno processuale assunto: dopo la rinuncia al mandato del proprio difensore, la resistente non si è premurata di nominare un sostituto.
Il collegio deve, infine, senz'altro tenere in debito conto il rinvio a giudizio di CP_1 ex artt. 81, 572, primo e secondo comma, c.p. (cfr decreto che dispone il giudizio
[...] ex art. 429 c.p.c. – Tribunale di Tivoli – R.G.N.R. 3554/2021 – R.G.GIP. 1109/2022), ove risulta imputata per maltrattamenti in famiglia ai danni di CH, anche alla presenza di nonché per aver omesso di attendere alla cura delle minori. Per_1
Pag. 3 a 5 La minore, inoltre, è stata presa in carico dal competente TSMREE per ottenere supporto psicologico.
A fronte di ciò, ritiene il tribunale che ricorrano i presupposti per il superamento della regola di carattere generale dell'affidamento condiviso del minore.
La figura paterna è risultata, di contro, idonea all'accudimento. I servizi sociali riferiscono che risulta ben integrata nel contesto scolastico. Per_1
Stante l'affidamento esclusivo al padre, si conferma il collocamento quale diretta conseguenza nonché l'assegnazione della casa coniugale, come già stabilito in sede di separazione.
Per quanto concerne il regime di frequentazione tra la resistente e la minore, il Collegio dispone che, senza coercizione alcuna della volontà di questa possa incontrare la Per_1 madre secondo un calendario di incontri stabilito dal servizio sociale competente, alla presenza di un educatore, al fine di agevolare la ripresa del rapporto madre/figlia.
Quanto al mantenimento, la cui previsione è necessaria anche per CH, che non è economicamente indipendente e convive con il padre, il Collegio deve procedere alla comparazione della situazione reddituale dei coniugi, tenuto conto del regime di collocamento e frequentazione e dell'età della prole, che non vede in alcun modo coinvolta la figura materna.
Il ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di essere libero professionista e di percepire circa 1.800.00-2.000,00 euro lordi mensili. Tale affermazione collima con le denunce dei redditi depositate. La resistente, dapprima impiegata presso un supermercato, successivamente è stata licenziata e ha cominciato a percepire la NASPI;
inoltre, seguiva un corso di formazione per OSS. Allo stato, non è dato sapere se la signora abbia un reddito da attività lavorativa, ma certamente ne ha la capacità. CP_1
Alla luce di ciò, il Collegio stabilisce che il contributo al mantenimento ordinario a carico della madre in favore delle figlie è quantificato nella misura di 250,00 euro mensili per ciascuna (totale 500,00 euro), da versare al padre affidatario entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente.
Le spese, data la natura necessaria del procedimento, si intendono compensate.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Castel NTIA (VT) il 3.7.2004 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Comune di Mazzano Romano atto n. 3, parte II serie B, ufficio 1, anno 2004);
2) Dispone l'affidamento esclusivo della minore al padre, con facoltà di Per_1 assumere anche le decisioni di maggiore interesse, con collocamento presso lo stesso e conseguente assegnazione della casa coniugale;
3) Invita i Servizi Sociali del comune di Mazzano Romano a predisporre un calendario di incontri settimanali madre/figlia, alla presenza di un educatore, volti alla reintroduzione della figura materna nella vita di senza coercizione alcuna della Per_1 volontà della minore;
4) Stabilisce un contributo al mantenimento ordinario a carico della resistente in favore delle figlie di 250,00 euro mensili per ciascuna, da versare al padre affidatario entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente;
5) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
6) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa CH Pulicati
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa CH Pulicati – Giudice rel
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5327 / 2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SFORZA PARIDE (C. F. ) e dall'Avv. Carmelo A. Pirrone C.F._2
(C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, C.F._3
Viale delle Milizie,9 (PEC: ) Email_1
RICORRENTE
Contro
(C. F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
IANNARILLI SABRINA (C. F. ) e dall'Avv. Cristiano Pazienti (C. C.F._5
F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ROMA, C.F._6
VIA DEI MONTI PARIOLI 40 (PEC: ) Email_2
Pag. 1 a 5 RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2022 il ricorrente si rivolgeva al tribunale chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel NTIA
(VT) il 3.7.2004 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Comune di
Mazzano Romano atto n. 3, parte II serie B, ufficio 1, anno 2004), da cui nascevano le figlie CH (Civita Castellana, 07.02.2006) e (Roma, il 17.12.2012), alle Per_1 condizioni indicate nell'atto introduttivo.
All'udienza presidenziale del 20 giugno 2023, nessuno compariva per la resistente;
dopo l'ascolto del ricorrente, il Presidente f.f. confermava le condizioni stabilite in sede di separazione personale dei coniugi, così come modificate in sede di procedimento di modifica, stabilendo il regime di frequentazione e ponendo a carico della madre un contributo al mantenimento ordinario delle figlie pari a 175 euro ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente in data 6.10.2023, aderendo alla domanda di divorzio e alle modalità di affidamento e collocamento, ma chiedendo il ripristino delle modalità di visita stabilite in sede di modifica delle condizioni di separazione nonché la riduzione dell'ammontare del contributo al mantenimento a suo carico in favore della prole. Chiedeva altresì di procedersi con CTU sulla capacità genitoriale e con il monitoraggio del nucleo famigliare da parte del servizio sociale territorialmente competente.
In corso di causa, stante la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, nonché a causa dei riferiti episodi di disagio della prole e del rinvio a giudizio della resistente per il reato di cui all'art. 572 c.p., con ordinanza del 15.7.2024 il giudice istruttore stabiliva l'affidamento in via esclusiva al ricorrente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il giudice istruttore assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa
Pag. 2 a 5 in decisione.
Si rileva in primo luogo che i coniugi, secondo la documentazione prodotta, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa del Tribunale di Tivoli del 10.5.2018 (R.G.
3281/2017. Si ritiene pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche.
Quanto alle condizioni del divorzio, il Collegio prende atto che la figlia CH è divenuta maggiorenne nelle more del procedimento, e che pertanto si debba provvedere al regime di affidamento, collocamento e visita solo per la minore Per_1
Nel caso di specie, si ritiene corrispondente all'interesse della minore disporre l'affidamento esclusivo a favore del ricorrente ex art. 337 quater c.c., con facoltà di assumere anche le decisioni di maggiore rilievo.
Deve, infatti, tenersi conto che dalla relazione del servizio sociale territorialmente competente – già incaricato in sede di procedimento di modifica delle condizioni di separazione da parte dell'intestato Tribunale - emerge che ha espresso la volontà Per_1 di non incontrare la madre in ragione del forte disagio provato;
ne discende che quest'ultima non è al corrente delle aspirazioni della figlia e non sarebbe in grado di adottare decisioni che ne tengano conto. A ciò si aggiunga che la resistente non ha più dato notizie di sé e non è dato sapere dove si trovi attualmente, circostanza che comprometterebbe gravemente gli interessi di Il disinteressamento materno è Per_1 emerso anche dal contegno processuale assunto: dopo la rinuncia al mandato del proprio difensore, la resistente non si è premurata di nominare un sostituto.
Il collegio deve, infine, senz'altro tenere in debito conto il rinvio a giudizio di CP_1 ex artt. 81, 572, primo e secondo comma, c.p. (cfr decreto che dispone il giudizio
[...] ex art. 429 c.p.c. – Tribunale di Tivoli – R.G.N.R. 3554/2021 – R.G.GIP. 1109/2022), ove risulta imputata per maltrattamenti in famiglia ai danni di CH, anche alla presenza di nonché per aver omesso di attendere alla cura delle minori. Per_1
Pag. 3 a 5 La minore, inoltre, è stata presa in carico dal competente TSMREE per ottenere supporto psicologico.
A fronte di ciò, ritiene il tribunale che ricorrano i presupposti per il superamento della regola di carattere generale dell'affidamento condiviso del minore.
La figura paterna è risultata, di contro, idonea all'accudimento. I servizi sociali riferiscono che risulta ben integrata nel contesto scolastico. Per_1
Stante l'affidamento esclusivo al padre, si conferma il collocamento quale diretta conseguenza nonché l'assegnazione della casa coniugale, come già stabilito in sede di separazione.
Per quanto concerne il regime di frequentazione tra la resistente e la minore, il Collegio dispone che, senza coercizione alcuna della volontà di questa possa incontrare la Per_1 madre secondo un calendario di incontri stabilito dal servizio sociale competente, alla presenza di un educatore, al fine di agevolare la ripresa del rapporto madre/figlia.
Quanto al mantenimento, la cui previsione è necessaria anche per CH, che non è economicamente indipendente e convive con il padre, il Collegio deve procedere alla comparazione della situazione reddituale dei coniugi, tenuto conto del regime di collocamento e frequentazione e dell'età della prole, che non vede in alcun modo coinvolta la figura materna.
Il ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di essere libero professionista e di percepire circa 1.800.00-2.000,00 euro lordi mensili. Tale affermazione collima con le denunce dei redditi depositate. La resistente, dapprima impiegata presso un supermercato, successivamente è stata licenziata e ha cominciato a percepire la NASPI;
inoltre, seguiva un corso di formazione per OSS. Allo stato, non è dato sapere se la signora abbia un reddito da attività lavorativa, ma certamente ne ha la capacità. CP_1
Alla luce di ciò, il Collegio stabilisce che il contributo al mantenimento ordinario a carico della madre in favore delle figlie è quantificato nella misura di 250,00 euro mensili per ciascuna (totale 500,00 euro), da versare al padre affidatario entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente.
Le spese, data la natura necessaria del procedimento, si intendono compensate.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Castel NTIA (VT) il 3.7.2004 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Comune di Mazzano Romano atto n. 3, parte II serie B, ufficio 1, anno 2004);
2) Dispone l'affidamento esclusivo della minore al padre, con facoltà di Per_1 assumere anche le decisioni di maggiore interesse, con collocamento presso lo stesso e conseguente assegnazione della casa coniugale;
3) Invita i Servizi Sociali del comune di Mazzano Romano a predisporre un calendario di incontri settimanali madre/figlia, alla presenza di un educatore, volti alla reintroduzione della figura materna nella vita di senza coercizione alcuna della Per_1 volontà della minore;
4) Stabilisce un contributo al mantenimento ordinario a carico della resistente in favore delle figlie di 250,00 euro mensili per ciascuna, da versare al padre affidatario entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente;
5) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
6) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa CH Pulicati
Pag. 5 a 5