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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/10/2025, n. 3813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3813 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 648/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 648/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., e , elett.te domiciliati in Mola di Parte_1 Parte_2
Bari, c.so Umberto I n. 32, presso il difensore avv. Jacopoantonio Ciccarelli, che li rappresenta e difende, come da procura in atti.
Attori
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te domiciliato in Bari, via N. Tridente n. Controparte_1
2/c, presso il difensore avv. Ferdinando Vista, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Convenuto
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate all'udienza del 01.07.2025.
Fatto e diritto
Gli odierni attori citavano in giudizio il per sentirlo condannare - previa affermazione di Controparte_1 responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. - al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso il giorno 28.03.2021 alle ore 21,00 circa, allorquando “la sig.ra alla guida Parte_2 dell'autovettura PEUGEOT 208, TG: FP854JM di proprietà della anch'essa mia assistita, Parte_1 percorrendo via Santa Famiglia (ex S.S.96) in territorio comunale di Toritto (BA), mentre era in procinto di imboccare la rotatoria di immissione sulla S.S. 96 direzione Bari, impattava violentemente con la parte anteriore della vettura su uno spartitraffico assolutamente NON VISIBILE …” (così testualmente nella narrativa dell'atto di citazione); in conseguenza del sinistro l'autovettura riportava danni per un ammontare complessivo pari ad € 11.929,00, come da preventivo allegato, mentre la conducente riportava lesioni personali come da documentazione medica versata in atti.
Il si costituiva in giudizio con comparsa di risposta nella quale contestava la pretesa Controparte_1 risarcitoria di cui chiedeva l'integrale rigetto, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa, istruita con produzione documentale e C.T.U., pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 28.04.2025, veniva rimessa in sede decisoria all'udienza del 01.07.2025. ****
Nella controversia in esame, invero, parte attrice lamenta di aver subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, assumendo che gli stessi avrebbero dovuto ritenersi riconducibili alla presenza di uno spartitraffico, non visibile né preventivamente segnalato, contro il quale la conducente del veicolo attoreo andava ad impattare nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione.
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda attorea non meriti accoglimento.
Non può infatti ravvisarsi la responsabilità del , né sul piano dell'art. 2051 c.c. né sul piano Controparte_1 della fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c., nella quale, a ben vedere, è sussumibile la pretesa inosservanza da parte dell'ente locale degli obblighi manutentivi della sede stradale e della sua segnaletica.
Sotto il profilo dell'ambito applicativo dell'ipotesi speciale di responsabilità aquiliana, non può affermarsi che lo <> descritto in citazione abbia costituito in concreto la causa del sinistro.
L'invocato paradigma di cui all'art. 2051 c.c., in forza del quale, secondo un'interpretazione ormai consolidata, un ente pubblico è chiamato, in qualità di custode, a rispondere di situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, presuppone pur sempre che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dal bene custodito (in questi termini, fra le tante, Cass. n. 6767/2001; Cass. n. 2075/2002).
Affinché tale nesso possa configurarsi, è dunque necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti una mera circostanza neutra, quale elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori.
Non può, invero, dirsi emersa, nella vicenda in oggetto, una situazione di pericolo occulto in prossimità di un'isola di traffico, determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti, non percepibili dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabili con l'osservanza delle regole del codice della strada e di comune prudenza.
Poiché il tratto di strada in questione non ha assunto un ruolo efficace e diretto nel processo causale, configurando un segmento dello stesso, ma ha rappresentato semplicemente il luogo in cui si è consumato il sinistro, l'ente comunale non può essere chiamato a risponderne ex art. 2051 c.c., essendo insussistente il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso.
Né può ascriversi una responsabilità all'amministrazione comunale, sul piano della clausola generale dell'art. 2043 c.c., in relazione alla inidoneità della segnaletica, asseritamente tradottasi nella omessa predisposizione di una “striscia bianca continua di sufficiente lunghezza e da opportuna zebratura nella parte di pavimentazione stradale che precede la testata dell'isola”.
In prossimità di una rotatoria, anche in assenza di apposita segnalazione che preannunci la presenza di uno spartitraffico, implica di per sé la necessità di procedere secondo le norme di cautela sancite dal codice della strada e, in particolare, dall'art. 145, che prevede l'uso della massima prudenza da parte dei conducenti, al fine di evitare incidenti;
a maggior ragione, tale osservazione vale ove si consideri che, nel caso di specie, la rotatoria era oggettivamente visibile perché sufficientemente illuminata, come attestano le fotografie versate in atti.
Dunque, per evitare l'incidente sarebbe stato sufficiente, in base ai principi di regolarità o adeguatezza causale, che la condotta di guida della conducente fosse stata adeguata allo stato dei luoghi, in corrispondenza dell'approssimarsi alla rotatoria, ciò che avrebbe consentito la visibilità dello spartitraffico: di conseguenza, difetta un nesso causale tra l'omessa segnaletica e il sinistro, dovendosi ritenere che la serie causale determinativa dell'evento si sia originata ed esaurita interamente nel comportamento della conducente del veicolo coinvolto.
Inoltre, dalla lettura del rapporto di sinistro stradale della polizia locale, allegato dal convenuto, che, come precisato dalla Cassazione recentemente, “fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n. 10376), emerge che: a) i rondò presenti nel tratto di strada sono ben illuminati;
b)
l'illuminazione pubblica nel tratto interessato è perfettamente funzionante e ad oggi non vi sono segnalazioni di non funzionamento;
c) nell'ultimo triennio non sono avvenuti sinistri nella predetta strada;
d) sono installati i delineatori di ostacoli interamente rifrangenti di colore giallo;
e) al centro dell'isola spartitraffico è installata la segnaletica di Senso Vietato.
Alla luce di quanto sopra, non vi è la prova che le condizioni del tratto stradale (quantunque considerate come “cosa in custodia” ovvero come nella prospettiva di una “colpa” dell'ente titolare della strada), come dettagliate dagli attori, abbiano costituito antecedente causale unico (ovvero anche solo concorsuale) rispetto al verificarsi del sinistro che, al contrario, appare causalmente riconducibile alla condotta umana nei termini sopra descritti.
Parte attrice, a ciò gravata, non ha così fornito la prova del nesso di causalità, necessario al fine della integrazione degli elementi costitutivi dell'illecito (sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c.).
La domanda di parte attrice deve conseguentemente essere respinta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda formulata da parte attrice nei confronti del;
Controparte_1
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, liquidandole in € 4.800,00, oltre spese generali 15% ed oneri previdenziali e fiscali di legge.
Bari, 24.10.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 648/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., e , elett.te domiciliati in Mola di Parte_1 Parte_2
Bari, c.so Umberto I n. 32, presso il difensore avv. Jacopoantonio Ciccarelli, che li rappresenta e difende, come da procura in atti.
Attori
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te domiciliato in Bari, via N. Tridente n. Controparte_1
2/c, presso il difensore avv. Ferdinando Vista, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Convenuto
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate all'udienza del 01.07.2025.
Fatto e diritto
Gli odierni attori citavano in giudizio il per sentirlo condannare - previa affermazione di Controparte_1 responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. - al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso il giorno 28.03.2021 alle ore 21,00 circa, allorquando “la sig.ra alla guida Parte_2 dell'autovettura PEUGEOT 208, TG: FP854JM di proprietà della anch'essa mia assistita, Parte_1 percorrendo via Santa Famiglia (ex S.S.96) in territorio comunale di Toritto (BA), mentre era in procinto di imboccare la rotatoria di immissione sulla S.S. 96 direzione Bari, impattava violentemente con la parte anteriore della vettura su uno spartitraffico assolutamente NON VISIBILE …” (così testualmente nella narrativa dell'atto di citazione); in conseguenza del sinistro l'autovettura riportava danni per un ammontare complessivo pari ad € 11.929,00, come da preventivo allegato, mentre la conducente riportava lesioni personali come da documentazione medica versata in atti.
Il si costituiva in giudizio con comparsa di risposta nella quale contestava la pretesa Controparte_1 risarcitoria di cui chiedeva l'integrale rigetto, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa, istruita con produzione documentale e C.T.U., pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 28.04.2025, veniva rimessa in sede decisoria all'udienza del 01.07.2025. ****
Nella controversia in esame, invero, parte attrice lamenta di aver subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, assumendo che gli stessi avrebbero dovuto ritenersi riconducibili alla presenza di uno spartitraffico, non visibile né preventivamente segnalato, contro il quale la conducente del veicolo attoreo andava ad impattare nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione.
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda attorea non meriti accoglimento.
Non può infatti ravvisarsi la responsabilità del , né sul piano dell'art. 2051 c.c. né sul piano Controparte_1 della fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c., nella quale, a ben vedere, è sussumibile la pretesa inosservanza da parte dell'ente locale degli obblighi manutentivi della sede stradale e della sua segnaletica.
Sotto il profilo dell'ambito applicativo dell'ipotesi speciale di responsabilità aquiliana, non può affermarsi che lo <> descritto in citazione abbia costituito in concreto la causa del sinistro.
L'invocato paradigma di cui all'art. 2051 c.c., in forza del quale, secondo un'interpretazione ormai consolidata, un ente pubblico è chiamato, in qualità di custode, a rispondere di situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, presuppone pur sempre che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dal bene custodito (in questi termini, fra le tante, Cass. n. 6767/2001; Cass. n. 2075/2002).
Affinché tale nesso possa configurarsi, è dunque necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti una mera circostanza neutra, quale elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori.
Non può, invero, dirsi emersa, nella vicenda in oggetto, una situazione di pericolo occulto in prossimità di un'isola di traffico, determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti, non percepibili dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabili con l'osservanza delle regole del codice della strada e di comune prudenza.
Poiché il tratto di strada in questione non ha assunto un ruolo efficace e diretto nel processo causale, configurando un segmento dello stesso, ma ha rappresentato semplicemente il luogo in cui si è consumato il sinistro, l'ente comunale non può essere chiamato a risponderne ex art. 2051 c.c., essendo insussistente il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso.
Né può ascriversi una responsabilità all'amministrazione comunale, sul piano della clausola generale dell'art. 2043 c.c., in relazione alla inidoneità della segnaletica, asseritamente tradottasi nella omessa predisposizione di una “striscia bianca continua di sufficiente lunghezza e da opportuna zebratura nella parte di pavimentazione stradale che precede la testata dell'isola”.
In prossimità di una rotatoria, anche in assenza di apposita segnalazione che preannunci la presenza di uno spartitraffico, implica di per sé la necessità di procedere secondo le norme di cautela sancite dal codice della strada e, in particolare, dall'art. 145, che prevede l'uso della massima prudenza da parte dei conducenti, al fine di evitare incidenti;
a maggior ragione, tale osservazione vale ove si consideri che, nel caso di specie, la rotatoria era oggettivamente visibile perché sufficientemente illuminata, come attestano le fotografie versate in atti.
Dunque, per evitare l'incidente sarebbe stato sufficiente, in base ai principi di regolarità o adeguatezza causale, che la condotta di guida della conducente fosse stata adeguata allo stato dei luoghi, in corrispondenza dell'approssimarsi alla rotatoria, ciò che avrebbe consentito la visibilità dello spartitraffico: di conseguenza, difetta un nesso causale tra l'omessa segnaletica e il sinistro, dovendosi ritenere che la serie causale determinativa dell'evento si sia originata ed esaurita interamente nel comportamento della conducente del veicolo coinvolto.
Inoltre, dalla lettura del rapporto di sinistro stradale della polizia locale, allegato dal convenuto, che, come precisato dalla Cassazione recentemente, “fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n. 10376), emerge che: a) i rondò presenti nel tratto di strada sono ben illuminati;
b)
l'illuminazione pubblica nel tratto interessato è perfettamente funzionante e ad oggi non vi sono segnalazioni di non funzionamento;
c) nell'ultimo triennio non sono avvenuti sinistri nella predetta strada;
d) sono installati i delineatori di ostacoli interamente rifrangenti di colore giallo;
e) al centro dell'isola spartitraffico è installata la segnaletica di Senso Vietato.
Alla luce di quanto sopra, non vi è la prova che le condizioni del tratto stradale (quantunque considerate come “cosa in custodia” ovvero come nella prospettiva di una “colpa” dell'ente titolare della strada), come dettagliate dagli attori, abbiano costituito antecedente causale unico (ovvero anche solo concorsuale) rispetto al verificarsi del sinistro che, al contrario, appare causalmente riconducibile alla condotta umana nei termini sopra descritti.
Parte attrice, a ciò gravata, non ha così fornito la prova del nesso di causalità, necessario al fine della integrazione degli elementi costitutivi dell'illecito (sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c.).
La domanda di parte attrice deve conseguentemente essere respinta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda formulata da parte attrice nei confronti del;
Controparte_1
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, liquidandole in € 4.800,00, oltre spese generali 15% ed oneri previdenziali e fiscali di legge.
Bari, 24.10.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo