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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/11/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3584/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 12/11/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 3584/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3584 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe PODDA Parte_1 C.F._1
(C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Palomba n. 22, presso C.F._2
lo studio del difensore;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, via CP_2 C.F._3
Cesare TT n. 6, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note conclusive depositate il 10.9.2025 e nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 5.11.2025):
“In via pregiudiziale: vista la richiesta della parte opposta di applicazione dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, l'opponente, ritenendo incostituzionale l'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, per la violazione dell'art. 3, comma 1 e 2, dell'art.5 e 117. 1^ co. della Costituzione, chiede che l'adito Tribunale voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale, ordinare la sospensione della presente causa e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. In via preliminare: 1) Dichiarare il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiunti vo opposto e per la costituzione nel giudizio di opposizione perché rilasciata dal Direttore generale per omessa produzione della delibera del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 L.R . 8 agosto 2006 n. 12 L'art. 18, 6°co. lettera d), della legge regionale n.12 dell'8 agosto 2006,prevede che ”il Direttore generale, su mandato del Consiglio di Amministrazione dell' promuove e CP_1 resiste nelle liti,…..” L' ha allegato al decreto ingiuntivo la determina dell'Amministratore Unico ad CP_1 avviare ogni possibile azione legale…..ma non allegato neppure nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la delibera n.299/4 del 18.12.2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale di avviare l'azione legale e di costituirsi in giudizio. Nel merito : Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Rigettare ogni avversa domanda della parte opposta;
Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all' Parte_1 [...]
, per i titoli e per le causali richiamate nel decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, nonché nella comparsa di costituzione e di risposta, e comunque revocarlo;
In via subordinata Dichiarare, dovuti i canoni di locazione per periodo dall'agosto 2013 al giugno 2016, nella misura che risulterà equa e di giustizia;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 Dichiarare comunque prescritti i canoni di locazione precedenti il giugno 2006; IN VIA ISTRUTTORIA, sospeso il giudizio il sig. fa istanza affinché il Giudice voglia ordinare all'A R E A la produzione Parte_1 dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del 1976 dal Demanio dello Stato alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art.39 del D P R 19 maggio 1949 n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del demanio e la Regione del 22 luglio 2013. Tale documento è necessario al fine di accertare se l'immobile occupato dal sia Parte_1 presente nell'elenco e nel protocollo d'intesa. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note conclusive depositate il 13.9.2025 e nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data odierna):
“In via preliminare:
- dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo de quo per violazione del termine di cui all'art. 641 c.p.c.;
- dichiarare l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto tempestivamente notificato;
- dichiarare l'ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per la presenza della prova scritta;
Nel merito:
- rigettare l'opposizione, confermare il D.I. 2801/2016 impugnato dall'opponente, e condannare il signor al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 CP_1
42.401,67, a titolo di differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di settembre 2006 a giugno 2016, oltre interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso Pt_1 di causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 12.12.2016, la
[...]
ha chiesto che questo Parte_2
Tribunale emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di
42.401,67 euro – oltre agli “interessi di mora nella misura pattuita nel contratto di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 locazione e sino al soddisfo, nonché spese, oltre ai compensi professionali del presente
procedimento monitorio liquidati ai sensi del DM 55/2014, oltre spese generali nella
misura del 15% e IVA, oltre alle successive spese tutte occorrende, compresa la tassa per
la registrazione del decreto ingiuntivo” – a carico di – esponendo quanto Parte_1
segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria originava dal contratto, regolarmente registrato, in virtù del quale il 10.12.1988 lo I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case
Popolari, a cui essa ricorrente era succeduta in virtù della L.R. n. 12/2006 – aveva concesso in locazione al , appartenente alle Forze Armate, l'immobile sito Pt_1
a Cagliari, via Schiavazzi, scala C/2, piano sesto, interno 11, della superficie di 95
mq. (censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 23/27, mappale 10);
b. nonostante l'aggiornamento del canone di locazione a partire dall'1.3.2003 (ai sensi delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003), il conduttore non aveva mai versato le differenze dovute, maturando al 30.6.2016 l'esposizione debitoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene più volte diffidato al pagamento di detti maggiori importi.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 2801/2016, emesso il 29.12.2016 nel procedimento n. R.G. 12032/2016,
dell'importo di 42.401,67 euro, oltre agli interessi “al tasso legale per ciascun canone
non corrisposto con decorrenza dalla relativa scadenza fino al saldo effettivo”, nonché
alle spese “di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €.1.305,00 per compensi
professionali, in €.286,00 per esborsi, oltre spese generali in ragione del 15%, i.v.a. e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 c.p.a.”.
3. Con atto di citazione notificato via PEC il 7.4.2017 e depositato in cancelleria il13.4.2017, ha contestato la fondatezza della domanda monitoria, Parte_1
sostenendo quanto segue:
a. il decreto ingiuntivo:
i. era inefficace, siccome emesso in data 28.12.2016 e notificato l'1.3.2017,
ossia oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.;
ii. era stato emesso nonostante l'assenza di idonea prova scritta, siccome fondato su un “elenco per bollette del rapporto”, dal contenuto non verificabile e contenente conteggi effettuati dalla parte asseritamente creditrice;
b. la misura del canone oggetto del contratto stipulato il 10.8.1998 era regolata dall'art. 22 della Legge n. 513/1977 e avrebbe potuto essere disposta in seguito all'emissione del decreto interministeriale menzionato dalla Legge n. 52/1976,
non già in virtù delle L.R. Sardegna n. 13/1989 e n. 7/2003 – relative al canone di locazione degli alloggi di edilizia popolare – con conseguente insussistenza del credito vantato dalla convenuta nel ricorso monitorio
c. come previsto dalla L. 560/1993 e riconosciutogli formalmente dal Ministero
delle Finanze nel 1995, esso attore era peraltro titolare del diritto di acquistare la proprietà dell'alloggio inizialmente concessogli in locazione, acquisto in ordine al quale aveva proposto domanda;
d. il credito eventualmente maturato si era comunque estinto per intervenuta
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 prescrizione quinquennale in relazione al periodo fino al 28.2.2012;
e. ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
L'opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendo gravi motivi, ed essendo comunque il decreto ingiuntivo opposto divenuto inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
In via preliminare, senza inversione dell'onere della prova: dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo;
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal all' Parte_1 [...]
, per i titoli richiamati nel decreto ingiuntivo opposto e Controparte_1 conseguentemente revocarlo;
in via subordinata, salvo gravame, dichiarare la prescrizione di ogni credito preteso da verso relativamente agli anni precedenti il 28.02.2012 e, CP_1 Parte_1 conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi della presente opposizione”.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 17.7.2017, l si è così difesa: CP_1
a. ha eccepito l'improcedibilità o inammissibilità dell'opposizione, siccome erroneamente proposta con atto di citazione, il quale era stato depositato il
13.4.2017, oltre quaranta giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo
(consegnato il 27.2.2017 all'Ufficiale Giudiziario, il quale aveva proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., affiggendo l'avviso di deposito alla porta del destinatariao in data 1.3.2017);
b. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di inefficacia sollevata dall'opponente,
sul rilievo che, come detto, il provvedimento monitorio, emesso il 29.12.2016, era
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario il 27.2.2017, ossia entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
c. ha sostenuto che, a corredo del ricorso monitorio, era stata prodotta tutta la documentazione necessaria per giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo,
ossia il contratto di locazione e l'estratto conto con attestazione del Dirigente del
Servizio Territoriale;
d. ha contestato la fondatezza dell'opposizione, sostenendo come nel caso in esame trovasse applicazione l'art. 4 della L.R. 7/2003, stante la mancata adozione dei decreti interministeriali attuativi menzionati dall'art. 1, comma 3, della Legge n.
52/1976, disciplina che aveva previsto espressamente la rideterminazione del canone di locazione relativo agli alloggi di edilizia popolare in base ai criteri individuati dalla L.R. n. 13/1989, corrispettivo peraltro rideterminato in misura proporzionata (350,00 euro mensili per un alloggio di 95 mq.) rispetto all'irrisoria somma iniziale di 35,00 euro mensili;
e. l'eccezione di prescrizione era infondata, sul rilievo che la diffida dell'ottobre
2011 aveva interrotto il corso del termine quinquennale, a ritroso, fino al mese di settembre 2006.
La convenuta ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
5. All'esito dell'udienza del 15.12.2017 il giudice ha sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
6. In seguito all'assegnazione dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. (udienza del
28.2.2018), nell'udienza del 5.12.2018 il giudice ha rinviato al 24.3.2021 (poi differita al
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 13.10.2021) per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando un termine per note conclusive.
7. Nell'udienza del 13.4.2021 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “pagamento in favore di nella misura dalla Controparte_3
stessa pretesa limitatamente ai canoni maturati dal mese di agosto 2013 compreso, con
spese del giudizio compensate”.
8. In seguito a diversi rinvii ed alla sostituzione dell'udienza del 27.9.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 4.9.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio ex art. 426 c.p.c.
9. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
10. Attesa la sostituzione dell'udienza odierna del 12.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
11. L'eccezione con cui. nella sua prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. l'opponente ha contestato la validità della procura alle liti per l'emissione del decreto ingiuntivo –
siccome “rilasciata dal Direttore generale dell' su mandato dell'Amministratore CP_1
unico e non dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della L.R. 8
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 agosto 2006 n.12” non è fondata, sull'assorbente rilievo che, a corredo della sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'opposta ha versato in atti la deliberazione n.
299/04, nella quale il 18.12.2012 il Consiglio di Amministrazione dell' ha CP_1
conferito mandato al Direttore Generale di “avviare ogni possibile azione legale tesa al
recupero della morosità da canoni e da oneri condominiali insoluti” nei confronti di diversi conduttori, ivi compreso l'odierno opponente , delibera peraltro Parte_1
precedente il deposito del ricorso monitorio (non si tratta, pertanto, di una regolarizzazione ex post).
12. L'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, sollevata dalla convenuta non è fondata,
poiché:
a. è noto che, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo regolate dal rito locatizio, non opera “la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del
2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse
da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto”, emergendo invero
“la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il
criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva
l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta
entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. l'iscrizione a ruolo mediante deposito
in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che entro tale data, la
stessa sia stata notificata alla controparte” (Cass. n. 24000/2024, n. 6383/2023,
SS.UU. n. 927/2022);
è stato inoltre chiarito che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 termine per la costituzione dell'opponente non inizia a decorrere dalla consegna
dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, bensì dal
perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario di essa, non operando
al riguardo il principio della scissione degli effetti, che rileva quando dal
protrarsi dei tempi del procedimento di notifica possano derivare conseguenze
negative per il notificante e non quando, per converso, dal perfezionamento
della notifica decorra a suo carico un termine per il compimento di altro
adempimento processuale” (Cass. n. 30038/2023, n. 4020/2017);
b. nel caso in esame il decreto ingiuntivo opposto (doc. 1 comparsa di risposta,
pagine 10-12) è stato notificato a ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con Parte_1
deposito del plico da parte dell'Ufficiale Giudiziario in data 1.3.2017 e spedizione della raccomandata informativa il 2.3.2017, quest'ultima non ritirata dall'Ufficio
Postale entro il termine di dieci giorni, con conseguente perfezionamento in data
12.3.2017;
c. l'atto di citazione è stato depositato in cancelleria il 13.4.2017, quindi entro il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
13. L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, formulata dall'opponente non è fondata,
poiché:
a. ai sensi dell'art. 644 c.p.c. “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la
notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se
deve avvenire nel territorio della Repubblica”;
b. a differenza dell'ipotesi menzionata nel punto 12-b che precede, in favore del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 soggetto in favore del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opera il principio di scissione dei momenti perfezionativi (stante il pregiudizio cagionabile a quest'ultimo dagli eventuali ritardi dell'ufficiale giudiziario o del servizio postale nella notifica del provvedimento monitorio), con conseguente rilevanza della data in cui il plico viene consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale;
c. come detto, il decreto ingiuntivo opposto è stato consegnato dall'odierna convenuta all'ufficiale giudiziario il 27.2.2017 (doc. 1 comparsa di risposta, pag.
11), esattamente sessanta giorni dopo il 29.12.2016, data di emissione del medesimo provvedimento monitorio.
14. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata.
14.1 Riguardo alla lamentata assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo,
a corredo del ricorso monitorio la parte ricorrente ha versato il contratto di locazione e l'estratto conto del 20.5.2016, con attestazione del Direttore del Servizio Territoriale
Gestione Utenze di Cagliari (doc. 3 ricorso monitorio), allegando l'inadempimento del conduttore nel pagamento delle maggiorazioni del canone determinate ai sensi delle
L.R. n. 13/1989 e 7/2003, elementi idonei a giustificare l'accoglimento della domanda in detta fase sommaria.
14.2 Quanto alla contestazione principale sollevata dall'opponente, occorre anzitutto evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003, per le ragioni che seguono.
a. Con la Legge n. 52/1976 – avente ad oggetto interventi straordinari per l'edilizia a
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di
Custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio – era stata autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”.
In proposito, l'art. 1, comma 1, stabilisce che “tali alloggi rimangono di
proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai Comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica (come disposto dal comma 2), mentre, ai sensi del successivo comma 3,
“i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle
case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri
interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”.
In base al suddetto quadro normativo, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sopra menzionata destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio non si applicava la disciplina prevista in generale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la revisione del relativo canone di locazione (art. 1 del D.P.R. n. 1035/1972), né tantomeno la successiva Legge n.
513/1977 (sebbene intervenuta, tra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici) menzionava detti rapporti.
Tale situazione è parzialmente mutata con l'entrata in vigore della Legge n.
560/1993, il cui art. 1, comma 1, avente ad oggetto la futura alienazione degli
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiamava espressamente anche quelli disciplinati dalla Legge n. 52/1976, nulla innovando, tuttavia, in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del Decreto Interministeriale previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, volto a fissare i canoni locativi degli alloggi
de quibus, per lungo tempo la non è intervenuta in Controparte_4
tale materia, in ragione della riserva assoluta in capo al legislatore statale, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616/1977, contesto normativo rimasto immutato fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/1998, in virtù del cui art. 60, lett. e) è stata conferita agli enti regionali la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
disposizione che tuttavia non conteneva alcun riferimento in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli alloggi di servizio, intesi in senso ampio, ossia tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali, si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica,
avente essenzialmente ed esclusivamente finalità sociali, in quanto qualificabile come servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti.
Gli alloggi di servizio, invece, avevano primariamente finalità organizzative,
riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione, facilitando ai dipendenti il reperimento, nella sede del loro ufficio, di appartamenti decorosi con
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 canone proporzionato allo stipendio, e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano alla finalità sociale, generale, di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti.
La suddetta finalità organizzativa, quindi, esigeva che l'assegnazione degli alloggi, in affitto o in proprietà, fosse regolata da condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in guisa di evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale nella materia de qua (Corte Cost. n. 417/1994).
Nella coeva giurisprudenza di merito fu accolta la tesi della specialità della disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla
Legge n. 52/1976, con conseguente indifferenza della medesima allo ius
superveniens in materia di determinazione del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in generale, al di là del vuoto normativo causato dalla mancata emanazione del decreto interministeriale (Tribunale di Cagliari n.
949 del 1997).
Era stata posta in rilievo, altresì, l'applicabilità della sola legge statale a causa della sua specialità (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997) ovvero, in altri termini, la peculiarità della categoria degli alloggi assegnati per esigenze di servizio e, di conseguenza, l'eccezionalità delle relative norme, rispetto a quelle dettate per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Corte d'Appello di
Cagliari n. 189/1999).
Siffatta lettura ermeneutica, fatta eccezione per un solo precedente contrario
(Cass. n. 8253/1996) aveva trovato conferma nella prevalente giurisprudenza di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 legittimità, secondo cui agli alloggi costruiti dallo Stato e destinati ai propri dipendenti in forza della Legge n. 52/1976, nonostante l'inoperatività del congegno normativo per la fissazione del canone, era inapplicabile la diversa disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché solo con la Legge n. 560/1993, per la prima volta,
erano stati considerati, agli effetti della dismissione, anche gli alloggi in questione
(Cass. n. 9521/1995) e anche questi ultimi continuavano a essere assoggettati a una disciplina speciale, anche per la determinazione del canone, perché la L.R. n.
13 del 1989, restando nei limiti della sfera di competenza legislativa sarda, non estendeva ai medesimi il proprio ambito applicativo (Cass. n. 1731/1999); nel risolvere il pur limitato contrasto giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità aveva quindi ribadito l'eccezionalità della disciplina di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, di cui venne esclusa l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della Legge n. 513/1977, quanto ai criteri di determinazione del canone degli alloggi di servizio, almeno sino all'entrata in vigore della Legge n. 560/1993, sul rilievo che tali immobili si differenziavano per destinazione da quelli propri dell'edilizia residenziale pubblica, per le ragioni già espresse dalla giurisprudenza costituzionale (SS.UU.
n. 19548/2003).
b. Con la Legge costituzionale n. 3/2001 – e la conseguente sostituzione dell'art. 117
- Cost. – è stato capovolto il criterio di attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle quali è devoluta la potestà residuale in riferimento ad ogni
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16 materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Nel nuovo assetto non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Per quanto concerne la Regione Sardegna, con l'art. 4 della Legge Regionale n.
7 del 2003, è stata introdotta la disposizione secondo cui “per gli alloggi costruiti
e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati
da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di
locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono
determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e
successive modifiche ed integrazioni”.
A dispetto della rubrica, riferita in maniera imprecisa alla “determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”, la portata della norma regionale richiamante corrisponde a quella della norma statale richiamata, chiaramente applicabile anche al personale civile, e non solo a quello militare, addetto a funzioni di sicurezza pubblica, in altri termini a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ove concessionari di alloggi nelle rispettive sedi di servizio.
È verosimile, peraltro, che la norma sopravvenuta non abbia abrogato nemmeno implicitamente l'art. 1, comma 4, lett. c), della Legge Regionale n.
13/1989, in virtù del quale sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione previsto per la generalità dei conduttori gli “alloggi di servizio, assentiti mediante
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 17 semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione”, cioè gli alloggi di servizio in senso stretto, in quanto essi formano oggetto di rapporti pubblicistici di tipo concessorio, e non di rapporti contrattualizzati.
Nella più recente giurisprudenza di merito, valutando l'evoluzione legislativa determinata dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7 del 2003, per l'arco di tempo successivo, condivisibilmente si è riconosciuta la legittimità della quantificazione del canone di locazione operata secondo i criteri previsti dalla
Legge Regionale n. 13 del 1989 anche per gli alloggi di servizio di cui alla Legge
n. 52 del 1976 (Corte d'Appello di Cagliari n. 339 del 2009).
Con ordinanza del 2.8.2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, questo
Tribunale ha sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia; con sentenza n. 228/2020 la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato,
ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra Regione del 23 maggio 2013, di Controparte_5
qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante applicabilità della norma
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 18 impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà
statale.
Non v'è motivo, quindi, di dubitare della costituzionalità della norma in esame.
Fermo restando il rapporto di specialità tra le disposizioni relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà
del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché
la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo,
alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice.
Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è
che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare.
Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall' Controparte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 19 per l'Edilizia Abitativa, dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, almeno parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè
dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, comma 1, e 97, comma 1, Cost.).
A riprova dell'applicabilità della norma regionale di coordinamento e della conseguente equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone locatizio,
tra le due tipologie di alloggi, vale la disposizione di favore introdotta nelle more,
per un cospicuo abbattimento del canone altrimenti applicabile, dalla Legge
Regionale n. 18 del 2023 (c.d. legge di stabilità 2024), relativamente al periodo successivo alla sua entrata in vigore, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e
gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la
regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di
locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
14.3 Ciò chiarito, nel contratto oggetto di causa, stipulato il 10.12.1988 – con cui lo I.A.C.P.
della Provincia di Cagliari aveva concesso in locazione a (ai sensi della Parte_1
Legge n. 52 del 1976), quale appartenente alla Polizia di Stato, l'immobile sito a
Cagliari, via Schiavazzi, scala C/2 piano sesto, interno 11, della superficie di 95 mq.
(censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 23/27, mappale 10) – per la determinazione del canone mensile conteneva il rinvio mobile alle “vigenti leggi in
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 20 materia di E.R.P.”, sarebbe potuto variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute, con espresso rinvio, in quanto compatibili, alle “disposizioni legislative e
regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”.
Alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. n. 7/2003, per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, non può che ritenersi legittima la pretesa della locatrice di riscuotere dal conduttore le maggiori somme maturate per ciascuna mensilità fino alla proposizione della domanda monitoria.
14.4 In relazione alle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, si osserva che:
a. si appalesa anzitutto ininfluente, ai fini della presente decisione, la questione attinente alla procedura di alienazione dell'alloggio, siccome mai perfezionatasi,
con conseguente irrilevanza dell'ordine di esibizione chiesto dal ricorrente;
b. nell'atto di citazione in opposizione, si è limitato a lamentare Parte_1
l'illegittima applicazione della normativa regionale sopra menzionata, non sollevando tempestivamente alcuna contestazione sulla corretta applicazione da parte dell'opposta dei criteri di rideterminazione del canone in virtù della disciplina
de qua – doglianza mossa per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c., ossia quando il termine di maturazione delle preclusioni assertive
(prima memoria istruttoria) era già spirato;
in ogni caso, i parametri di calcolo esemplificati nella scheda riepilogativa prodotta in giudizio (doc. 4 comparsa di risposta) corrispondono a quelli legali e i valori attribuiti al reddito complessivo del nucleo familiare ed ai caratteri oggettivi dell'alloggio consentono di determinare il canone mensile nella misura, aggiornata
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 21 ogni anno, di poco superiore a 300,00 euro, ben più elevata di quella originaria, pari a 35,64 euro, comunque nient'affatto eccessiva a confronto con i canoni correnti nel mercato, con la conseguenza che l'entità del debito deriva evidentemente dal cumulo dei residui di ciascuna mensilità;
c. l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente in via subordinata, è fondata,
poiché:
i. ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., “Si prescrivono in cinque anni: (…) le pigioni
delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”,
quinquennio per l'interruzione del cui corso, ai sensi dell'art. 2943, comma 4,
c.c., può essere interrotto con una richiesta o intimazione che giunga a conoscenza del destinatario (Cass. n. 27412/2021), nonché con “una
dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di
esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n. 24913/2022);
ii. le somme pretese dall'opposta con la domanda monitoria, a titolo di maggiorazione del canone di locazione, sono riferite al periodo compreso tra il mese di novembre e il 30.6.2016;
iii. gli atti interruttivi della prescrizione versati in atti dalla convenuta sono le diffide datate 12.10.2011 e 13.4.2016, la prima ricevuta dal conduttore il
17.10.2011 e la seconda rispedita al mittente per compiuta giacenza l'1.6.20216, (rispettivamente, documenti 5 e 4 ricorso monitorio), nonché,
infine, la notifica del decreto ingiuntivo opposto, perfezionatasi per l'opponente il 12.3.2017;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 22 iv. poiché gravava sul conduttore l'obbligo di versare le rate mensili in via anticipata (art. 3 del contratto), la prescrizione è maturata riguardo al periodo precedente il mese di ottobre 2006, ossia in relazione a 7.312,21 euro;
v. non sono documentati pagamenti del conduttore successivi alla radicazione della fase monitoria e nelle more della presente fase di opposizione;
vi. in base a tali criteri si ottiene il credito residuo di (42.401,67-7.312,21=)
34.729,46 euro;
vii. la pretesa riguardante le maggiorazioni dovute per i canoni maturati successivamente alla proposizione della domanda monitoria è inammissibile,
siccome tardivamente formulata.
14.5 Sull'importo di 34.729,46 euro, avente natura di debito di valuta, competono all'opposta gli interessi convenzionali di mora (pari al tasso ufficiale di sconto), con decorrenza dalle singole scadenze (il giorno 5 di ciascun mese compreso tra ottobre
2006 e giugno 2016) e fino al saldo.
Non spettano invece la rivalutazione monetaria (non trattandosi di debito di valore),
né il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. derivante dalla mancata disponibilità
della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi (Cass. n. 14158/2020), maggior pregiudizio che nel caso in esame non è
stato allegato né tantomeno provato dall'opposta.
15. In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
16. In ragione dell'esito complessivo della causa – la sussistenza, in buona parte, del credito
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 23 azionato con la domanda monitoria e l'inammissibilità della pretesa relativa ai canoni maturati successivamente al deposito del ricorso monitorio – sia le spese della fase monitoria (richiamato l'insegnamento secondo cui “la revoca del decreto ingiuntivo in
esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili
dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito
complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con
il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”, Cass. n. 24482/2022), sia le spese di lite della fase di opposizione debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza reciproca, previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico dell'opponente per la quota di due terzi e compensarle per il terzo residuo.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 (quanto alle spese della fase monitoria, in relazione alle tabelle ratione temporis applicabili, ossia quelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022), secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia in base all'importo di 34.729,46 euro accertato all'esito della causa, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del predetto D.M.), in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale l'opposta ha prodotto due soli documenti e non ha formulato istanze istruttorie;
c. senza riduzioni o aumenti per la fase decisionale, considerato che le parti hanno
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 24 più volte depositato note conclusive entro il termine assegnato dal Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
17. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto: Parte_1
i. revoca il decreto ingiuntivo n. 2801/2016, emesso da questo Tribunale il
29.12.2016 nel procedimento n. R.G. 12032/2016;
ii. condanna a pagare all 34.729,46 euro, oltre agli Parte_1 CP_1
interessi convenzionali di mora, con decorrenza dalle singole scadenze (il giorno 5 di ciascun mese compreso tra ottobre 2006 e giugno 2016) e fino al saldo;
b. condanna a rimborsare all i due terzi delle spese di lite Parte_1 CP_1
del procedimento monitorio n. R.G. 12032/2016, con compensazione del terzo residuo, così liquidate:
€ 1.305,00 per compenso di avvocato;
€ 27,00 per spese di iscrizione;
€ 259,00 per contributo unificato;
€ 1.591,00 totali;
€ 1.060,67 (con compensazione di un terzo) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. condanna a rimborsare ad i due terzi delle spese di lite Parte_1 CP_1
della presente fase di opposizione, con compensazione del terzo residuo, così
liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 25 € 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 6.713,00 totali;
€ 4.475,33 (con compensazione di un terzo) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 12.11.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 26
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 12/11/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 3584/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3584 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe PODDA Parte_1 C.F._1
(C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Palomba n. 22, presso C.F._2
lo studio del difensore;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, via CP_2 C.F._3
Cesare TT n. 6, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note conclusive depositate il 10.9.2025 e nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 5.11.2025):
“In via pregiudiziale: vista la richiesta della parte opposta di applicazione dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, l'opponente, ritenendo incostituzionale l'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, per la violazione dell'art. 3, comma 1 e 2, dell'art.5 e 117. 1^ co. della Costituzione, chiede che l'adito Tribunale voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale, ordinare la sospensione della presente causa e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. In via preliminare: 1) Dichiarare il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiunti vo opposto e per la costituzione nel giudizio di opposizione perché rilasciata dal Direttore generale per omessa produzione della delibera del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 L.R . 8 agosto 2006 n. 12 L'art. 18, 6°co. lettera d), della legge regionale n.12 dell'8 agosto 2006,prevede che ”il Direttore generale, su mandato del Consiglio di Amministrazione dell' promuove e CP_1 resiste nelle liti,…..” L' ha allegato al decreto ingiuntivo la determina dell'Amministratore Unico ad CP_1 avviare ogni possibile azione legale…..ma non allegato neppure nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la delibera n.299/4 del 18.12.2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale di avviare l'azione legale e di costituirsi in giudizio. Nel merito : Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Rigettare ogni avversa domanda della parte opposta;
Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all' Parte_1 [...]
, per i titoli e per le causali richiamate nel decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, nonché nella comparsa di costituzione e di risposta, e comunque revocarlo;
In via subordinata Dichiarare, dovuti i canoni di locazione per periodo dall'agosto 2013 al giugno 2016, nella misura che risulterà equa e di giustizia;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 Dichiarare comunque prescritti i canoni di locazione precedenti il giugno 2006; IN VIA ISTRUTTORIA, sospeso il giudizio il sig. fa istanza affinché il Giudice voglia ordinare all'A R E A la produzione Parte_1 dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del 1976 dal Demanio dello Stato alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art.39 del D P R 19 maggio 1949 n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del demanio e la Regione del 22 luglio 2013. Tale documento è necessario al fine di accertare se l'immobile occupato dal sia Parte_1 presente nell'elenco e nel protocollo d'intesa. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note conclusive depositate il 13.9.2025 e nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data odierna):
“In via preliminare:
- dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo de quo per violazione del termine di cui all'art. 641 c.p.c.;
- dichiarare l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto tempestivamente notificato;
- dichiarare l'ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per la presenza della prova scritta;
Nel merito:
- rigettare l'opposizione, confermare il D.I. 2801/2016 impugnato dall'opponente, e condannare il signor al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 CP_1
42.401,67, a titolo di differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di settembre 2006 a giugno 2016, oltre interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso Pt_1 di causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 12.12.2016, la
[...]
ha chiesto che questo Parte_2
Tribunale emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di
42.401,67 euro – oltre agli “interessi di mora nella misura pattuita nel contratto di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 locazione e sino al soddisfo, nonché spese, oltre ai compensi professionali del presente
procedimento monitorio liquidati ai sensi del DM 55/2014, oltre spese generali nella
misura del 15% e IVA, oltre alle successive spese tutte occorrende, compresa la tassa per
la registrazione del decreto ingiuntivo” – a carico di – esponendo quanto Parte_1
segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria originava dal contratto, regolarmente registrato, in virtù del quale il 10.12.1988 lo I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case
Popolari, a cui essa ricorrente era succeduta in virtù della L.R. n. 12/2006 – aveva concesso in locazione al , appartenente alle Forze Armate, l'immobile sito Pt_1
a Cagliari, via Schiavazzi, scala C/2, piano sesto, interno 11, della superficie di 95
mq. (censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 23/27, mappale 10);
b. nonostante l'aggiornamento del canone di locazione a partire dall'1.3.2003 (ai sensi delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003), il conduttore non aveva mai versato le differenze dovute, maturando al 30.6.2016 l'esposizione debitoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene più volte diffidato al pagamento di detti maggiori importi.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 2801/2016, emesso il 29.12.2016 nel procedimento n. R.G. 12032/2016,
dell'importo di 42.401,67 euro, oltre agli interessi “al tasso legale per ciascun canone
non corrisposto con decorrenza dalla relativa scadenza fino al saldo effettivo”, nonché
alle spese “di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €.1.305,00 per compensi
professionali, in €.286,00 per esborsi, oltre spese generali in ragione del 15%, i.v.a. e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 c.p.a.”.
3. Con atto di citazione notificato via PEC il 7.4.2017 e depositato in cancelleria il13.4.2017, ha contestato la fondatezza della domanda monitoria, Parte_1
sostenendo quanto segue:
a. il decreto ingiuntivo:
i. era inefficace, siccome emesso in data 28.12.2016 e notificato l'1.3.2017,
ossia oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.;
ii. era stato emesso nonostante l'assenza di idonea prova scritta, siccome fondato su un “elenco per bollette del rapporto”, dal contenuto non verificabile e contenente conteggi effettuati dalla parte asseritamente creditrice;
b. la misura del canone oggetto del contratto stipulato il 10.8.1998 era regolata dall'art. 22 della Legge n. 513/1977 e avrebbe potuto essere disposta in seguito all'emissione del decreto interministeriale menzionato dalla Legge n. 52/1976,
non già in virtù delle L.R. Sardegna n. 13/1989 e n. 7/2003 – relative al canone di locazione degli alloggi di edilizia popolare – con conseguente insussistenza del credito vantato dalla convenuta nel ricorso monitorio
c. come previsto dalla L. 560/1993 e riconosciutogli formalmente dal Ministero
delle Finanze nel 1995, esso attore era peraltro titolare del diritto di acquistare la proprietà dell'alloggio inizialmente concessogli in locazione, acquisto in ordine al quale aveva proposto domanda;
d. il credito eventualmente maturato si era comunque estinto per intervenuta
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 prescrizione quinquennale in relazione al periodo fino al 28.2.2012;
e. ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
L'opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendo gravi motivi, ed essendo comunque il decreto ingiuntivo opposto divenuto inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
In via preliminare, senza inversione dell'onere della prova: dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo;
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal all' Parte_1 [...]
, per i titoli richiamati nel decreto ingiuntivo opposto e Controparte_1 conseguentemente revocarlo;
in via subordinata, salvo gravame, dichiarare la prescrizione di ogni credito preteso da verso relativamente agli anni precedenti il 28.02.2012 e, CP_1 Parte_1 conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi della presente opposizione”.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 17.7.2017, l si è così difesa: CP_1
a. ha eccepito l'improcedibilità o inammissibilità dell'opposizione, siccome erroneamente proposta con atto di citazione, il quale era stato depositato il
13.4.2017, oltre quaranta giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo
(consegnato il 27.2.2017 all'Ufficiale Giudiziario, il quale aveva proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., affiggendo l'avviso di deposito alla porta del destinatariao in data 1.3.2017);
b. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di inefficacia sollevata dall'opponente,
sul rilievo che, come detto, il provvedimento monitorio, emesso il 29.12.2016, era
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario il 27.2.2017, ossia entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
c. ha sostenuto che, a corredo del ricorso monitorio, era stata prodotta tutta la documentazione necessaria per giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo,
ossia il contratto di locazione e l'estratto conto con attestazione del Dirigente del
Servizio Territoriale;
d. ha contestato la fondatezza dell'opposizione, sostenendo come nel caso in esame trovasse applicazione l'art. 4 della L.R. 7/2003, stante la mancata adozione dei decreti interministeriali attuativi menzionati dall'art. 1, comma 3, della Legge n.
52/1976, disciplina che aveva previsto espressamente la rideterminazione del canone di locazione relativo agli alloggi di edilizia popolare in base ai criteri individuati dalla L.R. n. 13/1989, corrispettivo peraltro rideterminato in misura proporzionata (350,00 euro mensili per un alloggio di 95 mq.) rispetto all'irrisoria somma iniziale di 35,00 euro mensili;
e. l'eccezione di prescrizione era infondata, sul rilievo che la diffida dell'ottobre
2011 aveva interrotto il corso del termine quinquennale, a ritroso, fino al mese di settembre 2006.
La convenuta ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
5. All'esito dell'udienza del 15.12.2017 il giudice ha sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
6. In seguito all'assegnazione dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. (udienza del
28.2.2018), nell'udienza del 5.12.2018 il giudice ha rinviato al 24.3.2021 (poi differita al
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 13.10.2021) per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando un termine per note conclusive.
7. Nell'udienza del 13.4.2021 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “pagamento in favore di nella misura dalla Controparte_3
stessa pretesa limitatamente ai canoni maturati dal mese di agosto 2013 compreso, con
spese del giudizio compensate”.
8. In seguito a diversi rinvii ed alla sostituzione dell'udienza del 27.9.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 4.9.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio ex art. 426 c.p.c.
9. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
10. Attesa la sostituzione dell'udienza odierna del 12.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
11. L'eccezione con cui. nella sua prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. l'opponente ha contestato la validità della procura alle liti per l'emissione del decreto ingiuntivo –
siccome “rilasciata dal Direttore generale dell' su mandato dell'Amministratore CP_1
unico e non dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della L.R. 8
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 agosto 2006 n.12” non è fondata, sull'assorbente rilievo che, a corredo della sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'opposta ha versato in atti la deliberazione n.
299/04, nella quale il 18.12.2012 il Consiglio di Amministrazione dell' ha CP_1
conferito mandato al Direttore Generale di “avviare ogni possibile azione legale tesa al
recupero della morosità da canoni e da oneri condominiali insoluti” nei confronti di diversi conduttori, ivi compreso l'odierno opponente , delibera peraltro Parte_1
precedente il deposito del ricorso monitorio (non si tratta, pertanto, di una regolarizzazione ex post).
12. L'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, sollevata dalla convenuta non è fondata,
poiché:
a. è noto che, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo regolate dal rito locatizio, non opera “la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del
2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse
da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto”, emergendo invero
“la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il
criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva
l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta
entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. l'iscrizione a ruolo mediante deposito
in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che entro tale data, la
stessa sia stata notificata alla controparte” (Cass. n. 24000/2024, n. 6383/2023,
SS.UU. n. 927/2022);
è stato inoltre chiarito che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 termine per la costituzione dell'opponente non inizia a decorrere dalla consegna
dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, bensì dal
perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario di essa, non operando
al riguardo il principio della scissione degli effetti, che rileva quando dal
protrarsi dei tempi del procedimento di notifica possano derivare conseguenze
negative per il notificante e non quando, per converso, dal perfezionamento
della notifica decorra a suo carico un termine per il compimento di altro
adempimento processuale” (Cass. n. 30038/2023, n. 4020/2017);
b. nel caso in esame il decreto ingiuntivo opposto (doc. 1 comparsa di risposta,
pagine 10-12) è stato notificato a ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con Parte_1
deposito del plico da parte dell'Ufficiale Giudiziario in data 1.3.2017 e spedizione della raccomandata informativa il 2.3.2017, quest'ultima non ritirata dall'Ufficio
Postale entro il termine di dieci giorni, con conseguente perfezionamento in data
12.3.2017;
c. l'atto di citazione è stato depositato in cancelleria il 13.4.2017, quindi entro il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
13. L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, formulata dall'opponente non è fondata,
poiché:
a. ai sensi dell'art. 644 c.p.c. “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la
notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se
deve avvenire nel territorio della Repubblica”;
b. a differenza dell'ipotesi menzionata nel punto 12-b che precede, in favore del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 soggetto in favore del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opera il principio di scissione dei momenti perfezionativi (stante il pregiudizio cagionabile a quest'ultimo dagli eventuali ritardi dell'ufficiale giudiziario o del servizio postale nella notifica del provvedimento monitorio), con conseguente rilevanza della data in cui il plico viene consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale;
c. come detto, il decreto ingiuntivo opposto è stato consegnato dall'odierna convenuta all'ufficiale giudiziario il 27.2.2017 (doc. 1 comparsa di risposta, pag.
11), esattamente sessanta giorni dopo il 29.12.2016, data di emissione del medesimo provvedimento monitorio.
14. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata.
14.1 Riguardo alla lamentata assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo,
a corredo del ricorso monitorio la parte ricorrente ha versato il contratto di locazione e l'estratto conto del 20.5.2016, con attestazione del Direttore del Servizio Territoriale
Gestione Utenze di Cagliari (doc. 3 ricorso monitorio), allegando l'inadempimento del conduttore nel pagamento delle maggiorazioni del canone determinate ai sensi delle
L.R. n. 13/1989 e 7/2003, elementi idonei a giustificare l'accoglimento della domanda in detta fase sommaria.
14.2 Quanto alla contestazione principale sollevata dall'opponente, occorre anzitutto evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003, per le ragioni che seguono.
a. Con la Legge n. 52/1976 – avente ad oggetto interventi straordinari per l'edilizia a
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di
Custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio – era stata autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”.
In proposito, l'art. 1, comma 1, stabilisce che “tali alloggi rimangono di
proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai Comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica (come disposto dal comma 2), mentre, ai sensi del successivo comma 3,
“i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle
case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri
interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”.
In base al suddetto quadro normativo, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sopra menzionata destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio non si applicava la disciplina prevista in generale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la revisione del relativo canone di locazione (art. 1 del D.P.R. n. 1035/1972), né tantomeno la successiva Legge n.
513/1977 (sebbene intervenuta, tra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici) menzionava detti rapporti.
Tale situazione è parzialmente mutata con l'entrata in vigore della Legge n.
560/1993, il cui art. 1, comma 1, avente ad oggetto la futura alienazione degli
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiamava espressamente anche quelli disciplinati dalla Legge n. 52/1976, nulla innovando, tuttavia, in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del Decreto Interministeriale previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, volto a fissare i canoni locativi degli alloggi
de quibus, per lungo tempo la non è intervenuta in Controparte_4
tale materia, in ragione della riserva assoluta in capo al legislatore statale, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616/1977, contesto normativo rimasto immutato fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/1998, in virtù del cui art. 60, lett. e) è stata conferita agli enti regionali la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
disposizione che tuttavia non conteneva alcun riferimento in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli alloggi di servizio, intesi in senso ampio, ossia tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali, si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica,
avente essenzialmente ed esclusivamente finalità sociali, in quanto qualificabile come servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti.
Gli alloggi di servizio, invece, avevano primariamente finalità organizzative,
riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione, facilitando ai dipendenti il reperimento, nella sede del loro ufficio, di appartamenti decorosi con
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 canone proporzionato allo stipendio, e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano alla finalità sociale, generale, di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti.
La suddetta finalità organizzativa, quindi, esigeva che l'assegnazione degli alloggi, in affitto o in proprietà, fosse regolata da condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in guisa di evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale nella materia de qua (Corte Cost. n. 417/1994).
Nella coeva giurisprudenza di merito fu accolta la tesi della specialità della disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla
Legge n. 52/1976, con conseguente indifferenza della medesima allo ius
superveniens in materia di determinazione del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in generale, al di là del vuoto normativo causato dalla mancata emanazione del decreto interministeriale (Tribunale di Cagliari n.
949 del 1997).
Era stata posta in rilievo, altresì, l'applicabilità della sola legge statale a causa della sua specialità (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997) ovvero, in altri termini, la peculiarità della categoria degli alloggi assegnati per esigenze di servizio e, di conseguenza, l'eccezionalità delle relative norme, rispetto a quelle dettate per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Corte d'Appello di
Cagliari n. 189/1999).
Siffatta lettura ermeneutica, fatta eccezione per un solo precedente contrario
(Cass. n. 8253/1996) aveva trovato conferma nella prevalente giurisprudenza di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 legittimità, secondo cui agli alloggi costruiti dallo Stato e destinati ai propri dipendenti in forza della Legge n. 52/1976, nonostante l'inoperatività del congegno normativo per la fissazione del canone, era inapplicabile la diversa disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché solo con la Legge n. 560/1993, per la prima volta,
erano stati considerati, agli effetti della dismissione, anche gli alloggi in questione
(Cass. n. 9521/1995) e anche questi ultimi continuavano a essere assoggettati a una disciplina speciale, anche per la determinazione del canone, perché la L.R. n.
13 del 1989, restando nei limiti della sfera di competenza legislativa sarda, non estendeva ai medesimi il proprio ambito applicativo (Cass. n. 1731/1999); nel risolvere il pur limitato contrasto giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità aveva quindi ribadito l'eccezionalità della disciplina di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, di cui venne esclusa l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della Legge n. 513/1977, quanto ai criteri di determinazione del canone degli alloggi di servizio, almeno sino all'entrata in vigore della Legge n. 560/1993, sul rilievo che tali immobili si differenziavano per destinazione da quelli propri dell'edilizia residenziale pubblica, per le ragioni già espresse dalla giurisprudenza costituzionale (SS.UU.
n. 19548/2003).
b. Con la Legge costituzionale n. 3/2001 – e la conseguente sostituzione dell'art. 117
- Cost. – è stato capovolto il criterio di attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle quali è devoluta la potestà residuale in riferimento ad ogni
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16 materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Nel nuovo assetto non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Per quanto concerne la Regione Sardegna, con l'art. 4 della Legge Regionale n.
7 del 2003, è stata introdotta la disposizione secondo cui “per gli alloggi costruiti
e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati
da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di
locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono
determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e
successive modifiche ed integrazioni”.
A dispetto della rubrica, riferita in maniera imprecisa alla “determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”, la portata della norma regionale richiamante corrisponde a quella della norma statale richiamata, chiaramente applicabile anche al personale civile, e non solo a quello militare, addetto a funzioni di sicurezza pubblica, in altri termini a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ove concessionari di alloggi nelle rispettive sedi di servizio.
È verosimile, peraltro, che la norma sopravvenuta non abbia abrogato nemmeno implicitamente l'art. 1, comma 4, lett. c), della Legge Regionale n.
13/1989, in virtù del quale sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione previsto per la generalità dei conduttori gli “alloggi di servizio, assentiti mediante
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 17 semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione”, cioè gli alloggi di servizio in senso stretto, in quanto essi formano oggetto di rapporti pubblicistici di tipo concessorio, e non di rapporti contrattualizzati.
Nella più recente giurisprudenza di merito, valutando l'evoluzione legislativa determinata dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7 del 2003, per l'arco di tempo successivo, condivisibilmente si è riconosciuta la legittimità della quantificazione del canone di locazione operata secondo i criteri previsti dalla
Legge Regionale n. 13 del 1989 anche per gli alloggi di servizio di cui alla Legge
n. 52 del 1976 (Corte d'Appello di Cagliari n. 339 del 2009).
Con ordinanza del 2.8.2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, questo
Tribunale ha sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia; con sentenza n. 228/2020 la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato,
ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra Regione del 23 maggio 2013, di Controparte_5
qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante applicabilità della norma
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 18 impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà
statale.
Non v'è motivo, quindi, di dubitare della costituzionalità della norma in esame.
Fermo restando il rapporto di specialità tra le disposizioni relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà
del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché
la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo,
alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice.
Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è
che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare.
Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall' Controparte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 19 per l'Edilizia Abitativa, dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, almeno parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè
dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, comma 1, e 97, comma 1, Cost.).
A riprova dell'applicabilità della norma regionale di coordinamento e della conseguente equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone locatizio,
tra le due tipologie di alloggi, vale la disposizione di favore introdotta nelle more,
per un cospicuo abbattimento del canone altrimenti applicabile, dalla Legge
Regionale n. 18 del 2023 (c.d. legge di stabilità 2024), relativamente al periodo successivo alla sua entrata in vigore, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e
gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la
regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di
locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
14.3 Ciò chiarito, nel contratto oggetto di causa, stipulato il 10.12.1988 – con cui lo I.A.C.P.
della Provincia di Cagliari aveva concesso in locazione a (ai sensi della Parte_1
Legge n. 52 del 1976), quale appartenente alla Polizia di Stato, l'immobile sito a
Cagliari, via Schiavazzi, scala C/2 piano sesto, interno 11, della superficie di 95 mq.
(censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 23/27, mappale 10) – per la determinazione del canone mensile conteneva il rinvio mobile alle “vigenti leggi in
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 20 materia di E.R.P.”, sarebbe potuto variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute, con espresso rinvio, in quanto compatibili, alle “disposizioni legislative e
regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”.
Alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. n. 7/2003, per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, non può che ritenersi legittima la pretesa della locatrice di riscuotere dal conduttore le maggiori somme maturate per ciascuna mensilità fino alla proposizione della domanda monitoria.
14.4 In relazione alle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, si osserva che:
a. si appalesa anzitutto ininfluente, ai fini della presente decisione, la questione attinente alla procedura di alienazione dell'alloggio, siccome mai perfezionatasi,
con conseguente irrilevanza dell'ordine di esibizione chiesto dal ricorrente;
b. nell'atto di citazione in opposizione, si è limitato a lamentare Parte_1
l'illegittima applicazione della normativa regionale sopra menzionata, non sollevando tempestivamente alcuna contestazione sulla corretta applicazione da parte dell'opposta dei criteri di rideterminazione del canone in virtù della disciplina
de qua – doglianza mossa per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c., ossia quando il termine di maturazione delle preclusioni assertive
(prima memoria istruttoria) era già spirato;
in ogni caso, i parametri di calcolo esemplificati nella scheda riepilogativa prodotta in giudizio (doc. 4 comparsa di risposta) corrispondono a quelli legali e i valori attribuiti al reddito complessivo del nucleo familiare ed ai caratteri oggettivi dell'alloggio consentono di determinare il canone mensile nella misura, aggiornata
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 21 ogni anno, di poco superiore a 300,00 euro, ben più elevata di quella originaria, pari a 35,64 euro, comunque nient'affatto eccessiva a confronto con i canoni correnti nel mercato, con la conseguenza che l'entità del debito deriva evidentemente dal cumulo dei residui di ciascuna mensilità;
c. l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente in via subordinata, è fondata,
poiché:
i. ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., “Si prescrivono in cinque anni: (…) le pigioni
delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”,
quinquennio per l'interruzione del cui corso, ai sensi dell'art. 2943, comma 4,
c.c., può essere interrotto con una richiesta o intimazione che giunga a conoscenza del destinatario (Cass. n. 27412/2021), nonché con “una
dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di
esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n. 24913/2022);
ii. le somme pretese dall'opposta con la domanda monitoria, a titolo di maggiorazione del canone di locazione, sono riferite al periodo compreso tra il mese di novembre e il 30.6.2016;
iii. gli atti interruttivi della prescrizione versati in atti dalla convenuta sono le diffide datate 12.10.2011 e 13.4.2016, la prima ricevuta dal conduttore il
17.10.2011 e la seconda rispedita al mittente per compiuta giacenza l'1.6.20216, (rispettivamente, documenti 5 e 4 ricorso monitorio), nonché,
infine, la notifica del decreto ingiuntivo opposto, perfezionatasi per l'opponente il 12.3.2017;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 22 iv. poiché gravava sul conduttore l'obbligo di versare le rate mensili in via anticipata (art. 3 del contratto), la prescrizione è maturata riguardo al periodo precedente il mese di ottobre 2006, ossia in relazione a 7.312,21 euro;
v. non sono documentati pagamenti del conduttore successivi alla radicazione della fase monitoria e nelle more della presente fase di opposizione;
vi. in base a tali criteri si ottiene il credito residuo di (42.401,67-7.312,21=)
34.729,46 euro;
vii. la pretesa riguardante le maggiorazioni dovute per i canoni maturati successivamente alla proposizione della domanda monitoria è inammissibile,
siccome tardivamente formulata.
14.5 Sull'importo di 34.729,46 euro, avente natura di debito di valuta, competono all'opposta gli interessi convenzionali di mora (pari al tasso ufficiale di sconto), con decorrenza dalle singole scadenze (il giorno 5 di ciascun mese compreso tra ottobre
2006 e giugno 2016) e fino al saldo.
Non spettano invece la rivalutazione monetaria (non trattandosi di debito di valore),
né il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. derivante dalla mancata disponibilità
della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi (Cass. n. 14158/2020), maggior pregiudizio che nel caso in esame non è
stato allegato né tantomeno provato dall'opposta.
15. In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
16. In ragione dell'esito complessivo della causa – la sussistenza, in buona parte, del credito
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 23 azionato con la domanda monitoria e l'inammissibilità della pretesa relativa ai canoni maturati successivamente al deposito del ricorso monitorio – sia le spese della fase monitoria (richiamato l'insegnamento secondo cui “la revoca del decreto ingiuntivo in
esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili
dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito
complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con
il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”, Cass. n. 24482/2022), sia le spese di lite della fase di opposizione debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza reciproca, previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico dell'opponente per la quota di due terzi e compensarle per il terzo residuo.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 (quanto alle spese della fase monitoria, in relazione alle tabelle ratione temporis applicabili, ossia quelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022), secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia in base all'importo di 34.729,46 euro accertato all'esito della causa, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del predetto D.M.), in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale l'opposta ha prodotto due soli documenti e non ha formulato istanze istruttorie;
c. senza riduzioni o aumenti per la fase decisionale, considerato che le parti hanno
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 24 più volte depositato note conclusive entro il termine assegnato dal Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
17. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto: Parte_1
i. revoca il decreto ingiuntivo n. 2801/2016, emesso da questo Tribunale il
29.12.2016 nel procedimento n. R.G. 12032/2016;
ii. condanna a pagare all 34.729,46 euro, oltre agli Parte_1 CP_1
interessi convenzionali di mora, con decorrenza dalle singole scadenze (il giorno 5 di ciascun mese compreso tra ottobre 2006 e giugno 2016) e fino al saldo;
b. condanna a rimborsare all i due terzi delle spese di lite Parte_1 CP_1
del procedimento monitorio n. R.G. 12032/2016, con compensazione del terzo residuo, così liquidate:
€ 1.305,00 per compenso di avvocato;
€ 27,00 per spese di iscrizione;
€ 259,00 per contributo unificato;
€ 1.591,00 totali;
€ 1.060,67 (con compensazione di un terzo) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. condanna a rimborsare ad i due terzi delle spese di lite Parte_1 CP_1
della presente fase di opposizione, con compensazione del terzo residuo, così
liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 25 € 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 6.713,00 totali;
€ 4.475,33 (con compensazione di un terzo) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 12.11.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 3584/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 26