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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/11/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento di appello iscritto al n. 700/2023 R.G. promosso da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Antonella Di
Maio e dall'Avv. Costantino Puzone, come da mandato in atti, i quali indicano per le comunicazioni le PEC
e Email_1
Email_2
APPELLANTE
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Genova, Viale
Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliata
APPELLATA
e
in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliata
APPELLATA
e
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Geddo ed CP_3 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in
Loano (SV), Corso Europa n. 38 int. 5, come da mandato in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 458/2023 emessa inter partes dal Tribunale di Savona
r.g. 1703/2021 emessa e pubblicata in data 23/6/2023 e notificata in data 28/6/2023, per le ragioni esposte ed in accoglimento dei motivi d'appello proposti da intendersi tutti come un unico contesto con le censure contenute in atto di citazione ed in quelli richiamati così
GIUDICARE in accoglimento della domanda, dichiarare priva di legittimazione passiva la spa e pertanto Parte_1 dichiarare inammissibile nei confronti della società appellante la querela di falso presentata.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi.”
Per l'appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis,
- respingere l'avverso atto di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra Illustrate”.
Per l'appellata Controparte_2
:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, - respingere l'avverso atto di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra Illustrate”.
Per l'appellato : CP_3
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in accoglimento dei motivi esposti nella propria comparsa di costituzione in appello depositata in data 18.12.2023, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate e deducende anche in corso di causa e di ogni altro necessario provvedimento meglio visto e/o ritenuto
- NEL MERITO: rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 458/2023 Tribunale di Savona – Collegiale (RG 1703/2021);
- IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, ivi comprese quelle di CTU e CTP, compensi professionali del doppio grado di giudizio – ivi compresi quelli del sub procedimento cautelare per sequestro giudiziario – ed oneri fiscali e previdenziali come per Legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, il sig. nel contesto di un CP_3 procedimento pendente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di proponeva in via incidentale querela di CP_2 falso nei confronti di Controparte_2
e al
[...] CP_2 Controparte_1 fine di privare del proprio valore probatorio otto relazioni di notifica, compilate dai messi notificatori, attestanti lo svolgimento delle formalità di notificazione ex art 140 c.p.c. di alcune cartelle di pagamento.
Tali documenti erano stati prodotti nel giudizio dinanzi alla
Commissione tributaria provinciale di da parte di CP_2
al fine di documentare la Controparte_1 regolarità delle notificazioni delle cartelle esattoriali oggetto di contestazione.
Nel proprio atto di citazione, il querelante riteneva che fosse documentalmente dimostrata la falsità delle relate di notifica, evidenziando alcune incongruenze tra le date di compimento delle diverse attività e sostenendo che i soggetti che avevano firmato le relate fossero diversi da quelli che avevano compiuto talune delle operazioni attestate.
Circa la legittimazione passiva delle convenute, l'attore osservava che l' aveva Controparte_1 espressamente manifestato l'intenzione di avvalersi dei documenti nel procedimento tributario C.T.P. n. 144/2019 CP_2
RGR, producendo in giudizio tali atti, e che l'
[...] si era inserita nel Controparte_2 giudizio tributario con intervento volontario, facendo proprie le difese di anche quanto Controparte_1 alla validità delle notifiche e così manifestando a propria volta l'intenzione di avvalersi dei documenti.
Si costituivano nel giudizio Controparte_1
e Direzione provinciale di Controparte_1 CP_2
Le convenute sostenevano la propria carenza di legittimazione passiva, rappresentando che le operazioni di notifica fossero state svolte da in forza di convenzione Parte_1 con Controparte_1
Tra l'altro, le convenute ritenevano che la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
di conseguisse anche dal fatto che l'attività
[...] CP_2 di riscossione non è imputabile a tale ente, il quale si occupa solo delle attività di imposizione del tributo.
Le convenute chiedevano inoltre l'integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. o l'autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. nei confronti di
[...]
osservando che l'eventuale accertamento della Parte_1 falsità avrebbe potuto comportare conseguenze negative, quali la perdita del credito fiscale, suscettibili di dare luogo al risarcimento del danno.
Con ordinanza del 03/12/2021 il giudice di primo grado ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
Parte_1
Costituendosi in giudizio, sosteneva in Parte_1 primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla querela di falso, osservando come in tale giudizio possa essere convenuto soltanto chi intende avvalersi dei documenti tacciati di falso, a prescindere dall'autore della falsificazione.
La convenuta si esprimeva inoltre nel merito di quanto osservato dall'attore quanto alla falsità delle relate di notifica, ritenendo pretestuose le doglianze dello stesso e sostenendo che le incongruenze rappresentassero dei falsi innocui o degli errori materiali.
In data 28/04/2022, il giudice di primo grado concedeva il termine per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Su richiesta della parte attrice, in data 20/10/2022 il giudice ordinava l'esibizione degli originali delle relazioni di notifica ex art. 210 c.p.c. Successivamente, poiché tale ordine rimaneva inattuato, provvedeva con sequestro giudiziario.
In data 23/03/2023 il giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e, decorsi tali termini, il Tribunale di Savona in composizione collegiale disponeva come segue:
“
1. In accoglimento della proposta querela di falso, accerta e dichiara la falsità ideologica delle relate di notificazione portate dalle cartoline numeri 78957076269-0 del 18.04.2016 - leggasi 18.04.2014, 78961086401-7 del 26/01/2015, 78964365743-7 del 12/03/2015, 78973804225-2 del 02/02/2016, 78974080077-6 del
16/02/2016, 78973374963-3 del 29/08/2016, 67355888909-5 del
20/04/2017 e 67355659976-2 del 25/01/2018, come compiutamente identificate in atti, nelle parti relative al deposito dei plichi presso il Comune ed all'invio delle prescritte comunicazioni informative a mezzo raccomandata. 2. Dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione di questa sentenza sugli originali dei documenti per cui è causa, con annotazione della accertata e dichiarata falsità ideologica delle relate di notificazione ivi portate, nelle parti relative al deposito dei plichi presso il ed all'invio delle CP_4 prescritte comunicazioni informative a mezzo raccomandata.
3. Ordina la successiva restituzione dei documenti alla convenuta da documentarsi a Controparte_5 cura del cancelliere mediante verbale di riconsegna da conservare agli atti.
4. Condanna le convenute Controparte_2
e
[...] Controparte_1
ciascuna in persona del proprio legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione in favore del querelante Sig. delle spese di lite CP_3 del giudizio di merito che liquida in euro 545,00 per spese esenti ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali se dovuti come per legge.
5. Condanna la convenuta , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore del querelante Sig. delle spese della fase CP_3 cautelare e di esecuzione, che liquida in euro 398,74 per spese esenti ed euro 5.213,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali se dovuti come per legge.
6. Ordina la trasmissione della sentenza alla Procura della
Repubblica c/o il Tribunale di Savona per le valutazioni di competenza”.
Il giudice di primo grado riteneva infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...]
e Controparte_2 Controparte_1
, rilevando che tali due soggetti intendevano
[...] avvalersi dei documenti contestati nel giudizio a quo e che, pertanto, erano legittimati passivi e contraddittori necessari rispetto alla querela di falso.
Inoltre, pur ribadendo che in linea di principio la querela di falso incidentale deve essere proposta nei confronti dei soggetti che intendono avvalersi del documento contestato nel giudizio a quo, anche a prescindere dalla individuazione del soggetto autore del falso stesso, il giudice di primo grado riteneva comunque che fosse stata necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_1
A tal proposito, il giudice motivava la propria valutazione, osservando che era certamente il soggetto Parte_1 eventualmente responsabile dei falsi, suscettibile di subire conseguenze negative dalla pronuncia sulla querela di falso, e sosteneva che fosse necessario garantire l'opponibilità della sentenza a tale società, nel rispetto del principio di inviolabilità del diritto di difesa e delle garanzie processuali.
Nel merito, il giudice di primo grado accertava la falsità ideologica delle relate, rilevando che quanto annotato sulle cartoline da parte dei messi notificatori non rispondeva alle attività effettivamente svolte dagli stessi. In particolare, il
Tribunale riteneva provato documentalmente che le attività annotate nelle cartoline come effettuate dal certificante fossero in realtà state svolte da soggetti diversi, mentre, in base alla legge, ciascun notificatore può certificare con valore probatorio qualificato soltanto ciò che ha personalmente eseguito o che è avvenuto in sua presenza. Analogamente, il
Tribunale riteneva provato documentalmente che, in riferimento a tutte e otto le relate in contestazione, l'annotazione della avvenuta comunicazione dello svolgimento delle formalità di notificazione a mezzo raccomandata non era rispondente al vero, poiché le spedizioni dei plichi postali risultavano certamente avvenute in date diverse e successive rispetto a quanto certificato. Circa le difese di il giudice osservava Parte_1 che la convenuta non aveva contestato, ma anzi sostanzialmente ammesso in gran parte, quanto esposto dall'attore in punto di fatto, pur affermandone la legittimità. A tal proposito, la convenuta aveva infatti sostenuto che sarebbe stato possibile eseguire le formalità di notifica in tempi successivi e per mano di soggetti diversi o che comunque si sarebbe trattato di imprecisioni materiali, non suscettibili di inficiare la validità delle notificazioni.
Rispetto a tali osservazioni, il Tribunale precisava come l'oggetto del giudizio per querela di falso fosse limitato alla verifica della corrispondenza tra quanto certificato nelle relate e la realtà fattuale degli adempimenti compiuti dai certificanti, al fine di privare eventualmente gli atti in esame del valore probatorio loro riconosciuto. Di conseguenza, il
Tribunale reputava irrilevanti le difese nel merito di
[...]
in quanto inerenti a questioni estranee Parte_1 all'oggetto del giudizio.
Proponeva appello nei confronti della sentenza Parte_1
, chiedendo che venisse dichiarata la propria carenza di
[...] legittimazione passiva rispetto all'esperita azione di querela di falso.
A tal proposito, rappresentava che, sulla Parte_1 base di univoca giurisprudenza di legittimità, l'azione di querela di falso deve essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione, e non anche contro l'autore vero o presunto della falsificazione. Il Tribunale avrebbe pertanto errato nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, con conseguente condanna alle spese anche a carico di Parte_1
[...]
L'appellante osservava tra l'altro che tale integrazione non appariva sorretta da reali esigenze di opportunità, anche considerato che, sulla base della giurisprudenza di legittimità, la sentenza relativa alla querela di falso, mirando ad eliminare ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio. Del resto, poiché la querela di falso aveva dato inizio ad un giudizio oggettivo sul contenuto del documento, la presenza in giudizio di era risultata Parte_1 del tutto inutile, avendo il Tribunale valorizzato esclusivamente il contenuto oggettivo del giudizio per querela di falso, tacitando tutte le difese di ed Parte_1 omettendo qualsiasi indagine sul dolo, sulla colpa o sulla natura e caratteristiche del servizio svolto dalla società.
Sotto tale profilo, l'appellante riteneva anche la sentenza contraddittoria, in quanto: da un lato, aveva esteso il contraddittorio a dall'altro, si era Parte_1 disinteressata delle difese di quest'ultima, propugnando il contenuto oggettivo del giudizio per querela di falso. Al riguardo, riteneva che, anche considerate Parte_1 le implicazioni di natura penale dell'accertata falsità, il giudice, pur conducendo un giudizio a contenuto oggettivo, avrebbe dovuto qualificare il falso come inidoneo a ledere alcunché, tenendo conto poi dell'inoffensività ai fini delle spese. L'appellante sosteneva nuovamente che le notificazioni avessero raggiunto il proprio scopo.
Si costituivano in giudizio Controparte_2
di e
[...] CP_2 Controparte_1 rappresentando la propria estraneità alle operazioni di notifica, sostenendo conseguentemente che fosse stata correttamente riconosciuta la legittimazione passiva di
[...]
e chiedendo quindi la conferma della sentenza Parte_1 impugnata, con rigetto dell'appello. Pur senza proposta di appello incidentale, veniva comunque ribadito che
[...]
, come ente impositore, Controparte_2 CP_2 si era occupata soltanto delle attività di imposizione del tributo e che non le era imputabile l'attività di riscossione, affidata ad altro soggetto: anche sotto tale profilo, pertanto, la stessa sarebbe priva di legittimazione passiva. Si costituiva in giudizio Preliminarmente, CP_3
l'appellato sosteneva di non aver ricevuto la notifica dell'atto di appello di e pertanto chiedeva che Parte_1
l'appello venisse dichiarato inammissibile o improcedibile.
Quanto alla questione della legittimazione passiva di
[...]
, l'appellato riteneva infondato l'appello, affermando Pt_1 che era stata chiamata in giudizio dal giudice, Parte_1
e non dall'attore, e sostenendo che tale chiamata non fosse sindacabile né in appello né in sede di legittimità. Inoltre, riteneva l'appello infondato, reputando che il giudice avesse correttamente esteso il contraddittorio a in Parte_1 quanto soggetto responsabile delle notifiche.
Per il resto, l'appellato, pur rilevando che l'accertamento della falsità delle relate non era stato impugnato e che doveva quindi considerarsi passato in giudicato, si esprimeva nuovamente su tale falsità. A tal proposito, l'appellato chiedeva, nel caso in cui il giudice d'appello non avesse ritenuto formato il giudicato sulla falsità, di ordinare l'esibizione degli originali delle cartoline all'
[...]
Controparte_1
Con ordinanza del 24/01/2024, visto l'art. 331 c.p.c., veniva disposto che l'appellante rinotificasse l'atto di appello a
. CP_3
In data 26/06/2024 veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, dopo un successivo rinvio, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riferimento alla notifica dell'appello a
, si osserva che ha provveduto CP_3 Parte_1
a rinotificare l'appello entro i termini concessi ex art. 331
c.p.c., in data 25/01/2024, per cui l'appello è ammissibile.
Con riferimento a quanto osservato dal circa CP_3
l'insindacabilità della chiamata del terzo da parte del giudice, si osserva che, a prescindere da tale profilo, occorre esaminare l'impugnazione sotto il profilo della sussistenza o meno della legittimazione passiva in capo a , anche al Parte_1 fine delle conseguenti determinazioni in punto di condanna alle spese.
L'appello di relativo alla propria Parte_1 carenza di legittimazione passiva, è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la legittimazione passiva nel giudizio di querela di falso spetta unicamente al soggetto che intende avvalersi dei documenti che si assumono falsi e che tale accertamento non possa essere esteso ad altri soggetti, nemmeno per rendere loro opponibile l'esito dell'accertamento. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha anche riconosciuto che la sentenza che accerta la falsità dei documenti ha efficacia erga omnes, per cui non occorre estendere il contraddittorio a fini di opponibilità.
Tale orientamento è stato recentemente riaffermato da Cass. civ.
n. 13118/2025, la quale, richiamando anche ulteriori precedenti di legittimità, ha osservato: “in primis, occorre ribadire che la querela di falso non può essere proposta nei confronti di un soggetto diverso da quello che intende avvalersi del documento che si assume falso, perché solo quest'ultimo ha un interesse a contraddire la domanda attorea;
ne consegue che pur potendosi cumulare anche domande eterogenee nei confronti del convenuto
[…] la richiesta di accertamento della falsità documentale non può essere estesa dal convenuto a soggetti terzi, nemmeno per rendere loro opponibili gli esiti dell'accertamento; infatti, con riguardo a quest'ultima statuizione, si rileva che per consolidato indirizzo di legittimità lo strumento della querela, più gravoso del disconoscimento, ha lo scopo di negare definitivamente la genuinità del documento ed è quindi rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte (Cass. Sez.
1, 10/03/2021, n. 6711 , Rv. 66082902; Cass. Sez. 6, 23/07/2020, n. 15823, Rv. 65850101; Cass. Sez. U., 04/06/1986, n. 3734, Rv.
44661601)”.
Si osserva che la citata pronuncia di legittimità si è espressa in una fattispecie simile a quella oggetto del presente giudizio, avendo negato la legittimazione passiva dell'operatore postale privato al quale aveva Controparte_1 appaltato i servizi di notificazione dei propri atti e nei cui confronti intendeva agire in manleva.
Con riferimento alla specifica questione della legittimazione passiva del soggetto responsabile della falsità, anche Cass. civ. n. 19281/2019 ha espresso il seguente principio di diritto:
“legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intende valersi in giudizio
e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità”.
Di fronte a tale orientamento giurisprudenziale, le ulteriori valutazioni proposte dagli appellati nelle proprie comparse di costituzione non colgono nel segno. Con riferimento a quanto osservato da – Direzione provinciale di Controparte_1
e si rileva che le CP_2 Controparte_1 stesse si limitano a derivare la sussistenza o insussistenza della legittimazione passiva a seconda di chi abbia realizzato le attività di notificazione o ne abbia la responsabilità: al contrario, come sopra evidenziato, la legittimazione deve essere indagata guardando a chi intenda avvalersi degli atti muniti di fede pubblica privilegiata. La legittimazione passiva spetta dunque alle Agenzie appellate, le quali hanno sostenuto la validità della notifica nel giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.
Dalla carenza di legittimazione passiva di Parte_1 deriva l'erroneità di quanto disposto dal Tribunale di Savona in punto di spese di giudizio: le parti soccombenti nel giudizio di primo grado sono rappresentate da
[...]
Controparte_6 Controparte_1 , le quali dovevano essere condannate a rimborsare le
[...] spese dell'attore e di Parte_1
A tal proposito, si osserva che proprio le suddette Agenzie hanno chiesto in primo grado l'integrazione del contraddittorio con chiamata di Si evidenzia, inoltre, che la Parte_1 giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che gravano sul soccombente anche le spese relative alle parti che, ingiustificatamente, vengano chiamate in giudizio per ordine del giudice (cfr. Cass. civ. n. 9049/2006, richiamata da Cass. civ.
n. 8886/2013).
Le spese del presente giudizio devono del pari essere poste a carico di Controparte_2
e per le medesime ragioni Controparte_1 di cui sopra.
Per il resto e con particolare riferimento all'accertamento della falsità, la sentenza di primo grado rimane pertanto confermata, venendo riformata solo per quanto riguarda il difetto di legittimazione passiva di Non Parte_1 occorre conseguentemente esprimersi sulle istanze istruttorie formulate dall'appellato in via subordinata. CP_3
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la complessiva soccombenza di e Controparte_1 [...]
, le quali avevano Controparte_2 anche richiesto in primo grado l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio di Parte_1
[...]
Come già era stato disposto nella sentenza di primo grado, le spese relative alla fase cautelare e di esecuzione di primo grado vengono poste esclusivamente a carico di Controparte_1
, alla luce della mancata osservanza dell'ordine di
[...] esibizione del giudice, con conseguente aggravio del processo.
Le spese vengono liquidate secondo quanto stabilito dagli artt.
4 e ss. d.m. 10.3.2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello da € 26.000,01 a
€ 52.000,00. Nella determinazione delle spese per compensi del CP_3 si tiene conto degli importi indicati nelle note spese dell'Avv.
Geddo.
Nella nota spese dell'Avv. Geddo per il grado di appello sono stati richiesti gli importi medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, per un totale di euro 6.946,00. Non essendo stato chiesto il pagamento di compensi per la fase istruttoria e/o di trattazione, tale importo non viene incluso nella condanna.
Ancora con riferimento a quanto richiesto nella nota spese del grado di appello dell'Avv.Geddo, non si ritengono sussistenti i presupposti per la maggiorazione del 30% per pluralità di parti, in quanto nel presente grado, alla luce del contenuto dell'impugnazione proposta da non si è Parte_1 instaurato un effettivo contrasto tra e le Agenzie CP_3 delle entrate: infatti, ha impugnato la Parte_1 sentenza esclusivamente con riferimento alla propria legittimazione passiva e le Agenzie delle entrate non hanno proposto appello incidentale, per cui non sono state messe nuovamente in discussione né la falsità dei documenti né la sussistenza della legittimazione passiva anche in capo alle
Agenzie convenute in primo grado. Ne consegue che, essendosi le
Agenzie limitate a contraddire quanto al Parte_1 fatto che anche quest'ultima fosse munita di legittimazione passiva, non ha dovuto effettivamente gestire il CP_3 contraddittorio con le Agenzie né per affermare la legittimazione passiva delle stesse né per sostenere la falsità dei documenti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'appello promosso da
[...] nei confronti della sentenza n. 458/2023 del Parte_1
Tribunale di Savona, che riforma parzialmente, dichiarando la carenza di legittimazione passiva di nel Parte_1 giudizio di querela di falso;
condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 di , in persona del legale
[...] CP_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese di entrambi i Parte_1 gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro
7.616,00 per compensi e, quanto al presente grado, in euro
8.469,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge per entrambi i gradi;
condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di delle spese della fase cautelare e di Parte_1 esecuzione di primo grado, che liquida in euro 5.213,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge;
condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e
[...]
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese di entrambi i gradi del CP_3 giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 545,00 per spese esenti ed euro 7.616,00 per compensi e, quanto al presente grado, in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge per entrambi i gradi;
condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di delle spese della fase cautelare e di esecuzione di CP_3 primo grado, che liquida in euro 398,74 per spese esenti ed euro
5.213,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge.
Genova, 04/11/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Marcello Bruno La minuta della presente sentenza è stata redatta dal magistrato ordinario in tirocinio Dott. Lorenzo Vescovo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento di appello iscritto al n. 700/2023 R.G. promosso da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Antonella Di
Maio e dall'Avv. Costantino Puzone, come da mandato in atti, i quali indicano per le comunicazioni le PEC
e Email_1
Email_2
APPELLANTE
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Genova, Viale
Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliata
APPELLATA
e
in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliata
APPELLATA
e
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Geddo ed CP_3 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in
Loano (SV), Corso Europa n. 38 int. 5, come da mandato in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 458/2023 emessa inter partes dal Tribunale di Savona
r.g. 1703/2021 emessa e pubblicata in data 23/6/2023 e notificata in data 28/6/2023, per le ragioni esposte ed in accoglimento dei motivi d'appello proposti da intendersi tutti come un unico contesto con le censure contenute in atto di citazione ed in quelli richiamati così
GIUDICARE in accoglimento della domanda, dichiarare priva di legittimazione passiva la spa e pertanto Parte_1 dichiarare inammissibile nei confronti della società appellante la querela di falso presentata.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi.”
Per l'appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis,
- respingere l'avverso atto di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra Illustrate”.
Per l'appellata Controparte_2
:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, - respingere l'avverso atto di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra Illustrate”.
Per l'appellato : CP_3
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in accoglimento dei motivi esposti nella propria comparsa di costituzione in appello depositata in data 18.12.2023, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate e deducende anche in corso di causa e di ogni altro necessario provvedimento meglio visto e/o ritenuto
- NEL MERITO: rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 458/2023 Tribunale di Savona – Collegiale (RG 1703/2021);
- IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, ivi comprese quelle di CTU e CTP, compensi professionali del doppio grado di giudizio – ivi compresi quelli del sub procedimento cautelare per sequestro giudiziario – ed oneri fiscali e previdenziali come per Legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, il sig. nel contesto di un CP_3 procedimento pendente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di proponeva in via incidentale querela di CP_2 falso nei confronti di Controparte_2
e al
[...] CP_2 Controparte_1 fine di privare del proprio valore probatorio otto relazioni di notifica, compilate dai messi notificatori, attestanti lo svolgimento delle formalità di notificazione ex art 140 c.p.c. di alcune cartelle di pagamento.
Tali documenti erano stati prodotti nel giudizio dinanzi alla
Commissione tributaria provinciale di da parte di CP_2
al fine di documentare la Controparte_1 regolarità delle notificazioni delle cartelle esattoriali oggetto di contestazione.
Nel proprio atto di citazione, il querelante riteneva che fosse documentalmente dimostrata la falsità delle relate di notifica, evidenziando alcune incongruenze tra le date di compimento delle diverse attività e sostenendo che i soggetti che avevano firmato le relate fossero diversi da quelli che avevano compiuto talune delle operazioni attestate.
Circa la legittimazione passiva delle convenute, l'attore osservava che l' aveva Controparte_1 espressamente manifestato l'intenzione di avvalersi dei documenti nel procedimento tributario C.T.P. n. 144/2019 CP_2
RGR, producendo in giudizio tali atti, e che l'
[...] si era inserita nel Controparte_2 giudizio tributario con intervento volontario, facendo proprie le difese di anche quanto Controparte_1 alla validità delle notifiche e così manifestando a propria volta l'intenzione di avvalersi dei documenti.
Si costituivano nel giudizio Controparte_1
e Direzione provinciale di Controparte_1 CP_2
Le convenute sostenevano la propria carenza di legittimazione passiva, rappresentando che le operazioni di notifica fossero state svolte da in forza di convenzione Parte_1 con Controparte_1
Tra l'altro, le convenute ritenevano che la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
di conseguisse anche dal fatto che l'attività
[...] CP_2 di riscossione non è imputabile a tale ente, il quale si occupa solo delle attività di imposizione del tributo.
Le convenute chiedevano inoltre l'integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. o l'autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. nei confronti di
[...]
osservando che l'eventuale accertamento della Parte_1 falsità avrebbe potuto comportare conseguenze negative, quali la perdita del credito fiscale, suscettibili di dare luogo al risarcimento del danno.
Con ordinanza del 03/12/2021 il giudice di primo grado ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
Parte_1
Costituendosi in giudizio, sosteneva in Parte_1 primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla querela di falso, osservando come in tale giudizio possa essere convenuto soltanto chi intende avvalersi dei documenti tacciati di falso, a prescindere dall'autore della falsificazione.
La convenuta si esprimeva inoltre nel merito di quanto osservato dall'attore quanto alla falsità delle relate di notifica, ritenendo pretestuose le doglianze dello stesso e sostenendo che le incongruenze rappresentassero dei falsi innocui o degli errori materiali.
In data 28/04/2022, il giudice di primo grado concedeva il termine per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Su richiesta della parte attrice, in data 20/10/2022 il giudice ordinava l'esibizione degli originali delle relazioni di notifica ex art. 210 c.p.c. Successivamente, poiché tale ordine rimaneva inattuato, provvedeva con sequestro giudiziario.
In data 23/03/2023 il giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e, decorsi tali termini, il Tribunale di Savona in composizione collegiale disponeva come segue:
“
1. In accoglimento della proposta querela di falso, accerta e dichiara la falsità ideologica delle relate di notificazione portate dalle cartoline numeri 78957076269-0 del 18.04.2016 - leggasi 18.04.2014, 78961086401-7 del 26/01/2015, 78964365743-7 del 12/03/2015, 78973804225-2 del 02/02/2016, 78974080077-6 del
16/02/2016, 78973374963-3 del 29/08/2016, 67355888909-5 del
20/04/2017 e 67355659976-2 del 25/01/2018, come compiutamente identificate in atti, nelle parti relative al deposito dei plichi presso il Comune ed all'invio delle prescritte comunicazioni informative a mezzo raccomandata. 2. Dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione di questa sentenza sugli originali dei documenti per cui è causa, con annotazione della accertata e dichiarata falsità ideologica delle relate di notificazione ivi portate, nelle parti relative al deposito dei plichi presso il ed all'invio delle CP_4 prescritte comunicazioni informative a mezzo raccomandata.
3. Ordina la successiva restituzione dei documenti alla convenuta da documentarsi a Controparte_5 cura del cancelliere mediante verbale di riconsegna da conservare agli atti.
4. Condanna le convenute Controparte_2
e
[...] Controparte_1
ciascuna in persona del proprio legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione in favore del querelante Sig. delle spese di lite CP_3 del giudizio di merito che liquida in euro 545,00 per spese esenti ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali se dovuti come per legge.
5. Condanna la convenuta , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore del querelante Sig. delle spese della fase CP_3 cautelare e di esecuzione, che liquida in euro 398,74 per spese esenti ed euro 5.213,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali se dovuti come per legge.
6. Ordina la trasmissione della sentenza alla Procura della
Repubblica c/o il Tribunale di Savona per le valutazioni di competenza”.
Il giudice di primo grado riteneva infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...]
e Controparte_2 Controparte_1
, rilevando che tali due soggetti intendevano
[...] avvalersi dei documenti contestati nel giudizio a quo e che, pertanto, erano legittimati passivi e contraddittori necessari rispetto alla querela di falso.
Inoltre, pur ribadendo che in linea di principio la querela di falso incidentale deve essere proposta nei confronti dei soggetti che intendono avvalersi del documento contestato nel giudizio a quo, anche a prescindere dalla individuazione del soggetto autore del falso stesso, il giudice di primo grado riteneva comunque che fosse stata necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_1
A tal proposito, il giudice motivava la propria valutazione, osservando che era certamente il soggetto Parte_1 eventualmente responsabile dei falsi, suscettibile di subire conseguenze negative dalla pronuncia sulla querela di falso, e sosteneva che fosse necessario garantire l'opponibilità della sentenza a tale società, nel rispetto del principio di inviolabilità del diritto di difesa e delle garanzie processuali.
Nel merito, il giudice di primo grado accertava la falsità ideologica delle relate, rilevando che quanto annotato sulle cartoline da parte dei messi notificatori non rispondeva alle attività effettivamente svolte dagli stessi. In particolare, il
Tribunale riteneva provato documentalmente che le attività annotate nelle cartoline come effettuate dal certificante fossero in realtà state svolte da soggetti diversi, mentre, in base alla legge, ciascun notificatore può certificare con valore probatorio qualificato soltanto ciò che ha personalmente eseguito o che è avvenuto in sua presenza. Analogamente, il
Tribunale riteneva provato documentalmente che, in riferimento a tutte e otto le relate in contestazione, l'annotazione della avvenuta comunicazione dello svolgimento delle formalità di notificazione a mezzo raccomandata non era rispondente al vero, poiché le spedizioni dei plichi postali risultavano certamente avvenute in date diverse e successive rispetto a quanto certificato. Circa le difese di il giudice osservava Parte_1 che la convenuta non aveva contestato, ma anzi sostanzialmente ammesso in gran parte, quanto esposto dall'attore in punto di fatto, pur affermandone la legittimità. A tal proposito, la convenuta aveva infatti sostenuto che sarebbe stato possibile eseguire le formalità di notifica in tempi successivi e per mano di soggetti diversi o che comunque si sarebbe trattato di imprecisioni materiali, non suscettibili di inficiare la validità delle notificazioni.
Rispetto a tali osservazioni, il Tribunale precisava come l'oggetto del giudizio per querela di falso fosse limitato alla verifica della corrispondenza tra quanto certificato nelle relate e la realtà fattuale degli adempimenti compiuti dai certificanti, al fine di privare eventualmente gli atti in esame del valore probatorio loro riconosciuto. Di conseguenza, il
Tribunale reputava irrilevanti le difese nel merito di
[...]
in quanto inerenti a questioni estranee Parte_1 all'oggetto del giudizio.
Proponeva appello nei confronti della sentenza Parte_1
, chiedendo che venisse dichiarata la propria carenza di
[...] legittimazione passiva rispetto all'esperita azione di querela di falso.
A tal proposito, rappresentava che, sulla Parte_1 base di univoca giurisprudenza di legittimità, l'azione di querela di falso deve essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione, e non anche contro l'autore vero o presunto della falsificazione. Il Tribunale avrebbe pertanto errato nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, con conseguente condanna alle spese anche a carico di Parte_1
[...]
L'appellante osservava tra l'altro che tale integrazione non appariva sorretta da reali esigenze di opportunità, anche considerato che, sulla base della giurisprudenza di legittimità, la sentenza relativa alla querela di falso, mirando ad eliminare ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio. Del resto, poiché la querela di falso aveva dato inizio ad un giudizio oggettivo sul contenuto del documento, la presenza in giudizio di era risultata Parte_1 del tutto inutile, avendo il Tribunale valorizzato esclusivamente il contenuto oggettivo del giudizio per querela di falso, tacitando tutte le difese di ed Parte_1 omettendo qualsiasi indagine sul dolo, sulla colpa o sulla natura e caratteristiche del servizio svolto dalla società.
Sotto tale profilo, l'appellante riteneva anche la sentenza contraddittoria, in quanto: da un lato, aveva esteso il contraddittorio a dall'altro, si era Parte_1 disinteressata delle difese di quest'ultima, propugnando il contenuto oggettivo del giudizio per querela di falso. Al riguardo, riteneva che, anche considerate Parte_1 le implicazioni di natura penale dell'accertata falsità, il giudice, pur conducendo un giudizio a contenuto oggettivo, avrebbe dovuto qualificare il falso come inidoneo a ledere alcunché, tenendo conto poi dell'inoffensività ai fini delle spese. L'appellante sosteneva nuovamente che le notificazioni avessero raggiunto il proprio scopo.
Si costituivano in giudizio Controparte_2
di e
[...] CP_2 Controparte_1 rappresentando la propria estraneità alle operazioni di notifica, sostenendo conseguentemente che fosse stata correttamente riconosciuta la legittimazione passiva di
[...]
e chiedendo quindi la conferma della sentenza Parte_1 impugnata, con rigetto dell'appello. Pur senza proposta di appello incidentale, veniva comunque ribadito che
[...]
, come ente impositore, Controparte_2 CP_2 si era occupata soltanto delle attività di imposizione del tributo e che non le era imputabile l'attività di riscossione, affidata ad altro soggetto: anche sotto tale profilo, pertanto, la stessa sarebbe priva di legittimazione passiva. Si costituiva in giudizio Preliminarmente, CP_3
l'appellato sosteneva di non aver ricevuto la notifica dell'atto di appello di e pertanto chiedeva che Parte_1
l'appello venisse dichiarato inammissibile o improcedibile.
Quanto alla questione della legittimazione passiva di
[...]
, l'appellato riteneva infondato l'appello, affermando Pt_1 che era stata chiamata in giudizio dal giudice, Parte_1
e non dall'attore, e sostenendo che tale chiamata non fosse sindacabile né in appello né in sede di legittimità. Inoltre, riteneva l'appello infondato, reputando che il giudice avesse correttamente esteso il contraddittorio a in Parte_1 quanto soggetto responsabile delle notifiche.
Per il resto, l'appellato, pur rilevando che l'accertamento della falsità delle relate non era stato impugnato e che doveva quindi considerarsi passato in giudicato, si esprimeva nuovamente su tale falsità. A tal proposito, l'appellato chiedeva, nel caso in cui il giudice d'appello non avesse ritenuto formato il giudicato sulla falsità, di ordinare l'esibizione degli originali delle cartoline all'
[...]
Controparte_1
Con ordinanza del 24/01/2024, visto l'art. 331 c.p.c., veniva disposto che l'appellante rinotificasse l'atto di appello a
. CP_3
In data 26/06/2024 veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, dopo un successivo rinvio, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riferimento alla notifica dell'appello a
, si osserva che ha provveduto CP_3 Parte_1
a rinotificare l'appello entro i termini concessi ex art. 331
c.p.c., in data 25/01/2024, per cui l'appello è ammissibile.
Con riferimento a quanto osservato dal circa CP_3
l'insindacabilità della chiamata del terzo da parte del giudice, si osserva che, a prescindere da tale profilo, occorre esaminare l'impugnazione sotto il profilo della sussistenza o meno della legittimazione passiva in capo a , anche al Parte_1 fine delle conseguenti determinazioni in punto di condanna alle spese.
L'appello di relativo alla propria Parte_1 carenza di legittimazione passiva, è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la legittimazione passiva nel giudizio di querela di falso spetta unicamente al soggetto che intende avvalersi dei documenti che si assumono falsi e che tale accertamento non possa essere esteso ad altri soggetti, nemmeno per rendere loro opponibile l'esito dell'accertamento. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha anche riconosciuto che la sentenza che accerta la falsità dei documenti ha efficacia erga omnes, per cui non occorre estendere il contraddittorio a fini di opponibilità.
Tale orientamento è stato recentemente riaffermato da Cass. civ.
n. 13118/2025, la quale, richiamando anche ulteriori precedenti di legittimità, ha osservato: “in primis, occorre ribadire che la querela di falso non può essere proposta nei confronti di un soggetto diverso da quello che intende avvalersi del documento che si assume falso, perché solo quest'ultimo ha un interesse a contraddire la domanda attorea;
ne consegue che pur potendosi cumulare anche domande eterogenee nei confronti del convenuto
[…] la richiesta di accertamento della falsità documentale non può essere estesa dal convenuto a soggetti terzi, nemmeno per rendere loro opponibili gli esiti dell'accertamento; infatti, con riguardo a quest'ultima statuizione, si rileva che per consolidato indirizzo di legittimità lo strumento della querela, più gravoso del disconoscimento, ha lo scopo di negare definitivamente la genuinità del documento ed è quindi rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte (Cass. Sez.
1, 10/03/2021, n. 6711 , Rv. 66082902; Cass. Sez. 6, 23/07/2020, n. 15823, Rv. 65850101; Cass. Sez. U., 04/06/1986, n. 3734, Rv.
44661601)”.
Si osserva che la citata pronuncia di legittimità si è espressa in una fattispecie simile a quella oggetto del presente giudizio, avendo negato la legittimazione passiva dell'operatore postale privato al quale aveva Controparte_1 appaltato i servizi di notificazione dei propri atti e nei cui confronti intendeva agire in manleva.
Con riferimento alla specifica questione della legittimazione passiva del soggetto responsabile della falsità, anche Cass. civ. n. 19281/2019 ha espresso il seguente principio di diritto:
“legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intende valersi in giudizio
e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità”.
Di fronte a tale orientamento giurisprudenziale, le ulteriori valutazioni proposte dagli appellati nelle proprie comparse di costituzione non colgono nel segno. Con riferimento a quanto osservato da – Direzione provinciale di Controparte_1
e si rileva che le CP_2 Controparte_1 stesse si limitano a derivare la sussistenza o insussistenza della legittimazione passiva a seconda di chi abbia realizzato le attività di notificazione o ne abbia la responsabilità: al contrario, come sopra evidenziato, la legittimazione deve essere indagata guardando a chi intenda avvalersi degli atti muniti di fede pubblica privilegiata. La legittimazione passiva spetta dunque alle Agenzie appellate, le quali hanno sostenuto la validità della notifica nel giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.
Dalla carenza di legittimazione passiva di Parte_1 deriva l'erroneità di quanto disposto dal Tribunale di Savona in punto di spese di giudizio: le parti soccombenti nel giudizio di primo grado sono rappresentate da
[...]
Controparte_6 Controparte_1 , le quali dovevano essere condannate a rimborsare le
[...] spese dell'attore e di Parte_1
A tal proposito, si osserva che proprio le suddette Agenzie hanno chiesto in primo grado l'integrazione del contraddittorio con chiamata di Si evidenzia, inoltre, che la Parte_1 giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che gravano sul soccombente anche le spese relative alle parti che, ingiustificatamente, vengano chiamate in giudizio per ordine del giudice (cfr. Cass. civ. n. 9049/2006, richiamata da Cass. civ.
n. 8886/2013).
Le spese del presente giudizio devono del pari essere poste a carico di Controparte_2
e per le medesime ragioni Controparte_1 di cui sopra.
Per il resto e con particolare riferimento all'accertamento della falsità, la sentenza di primo grado rimane pertanto confermata, venendo riformata solo per quanto riguarda il difetto di legittimazione passiva di Non Parte_1 occorre conseguentemente esprimersi sulle istanze istruttorie formulate dall'appellato in via subordinata. CP_3
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la complessiva soccombenza di e Controparte_1 [...]
, le quali avevano Controparte_2 anche richiesto in primo grado l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio di Parte_1
[...]
Come già era stato disposto nella sentenza di primo grado, le spese relative alla fase cautelare e di esecuzione di primo grado vengono poste esclusivamente a carico di Controparte_1
, alla luce della mancata osservanza dell'ordine di
[...] esibizione del giudice, con conseguente aggravio del processo.
Le spese vengono liquidate secondo quanto stabilito dagli artt.
4 e ss. d.m. 10.3.2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello da € 26.000,01 a
€ 52.000,00. Nella determinazione delle spese per compensi del CP_3 si tiene conto degli importi indicati nelle note spese dell'Avv.
Geddo.
Nella nota spese dell'Avv. Geddo per il grado di appello sono stati richiesti gli importi medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, per un totale di euro 6.946,00. Non essendo stato chiesto il pagamento di compensi per la fase istruttoria e/o di trattazione, tale importo non viene incluso nella condanna.
Ancora con riferimento a quanto richiesto nella nota spese del grado di appello dell'Avv.Geddo, non si ritengono sussistenti i presupposti per la maggiorazione del 30% per pluralità di parti, in quanto nel presente grado, alla luce del contenuto dell'impugnazione proposta da non si è Parte_1 instaurato un effettivo contrasto tra e le Agenzie CP_3 delle entrate: infatti, ha impugnato la Parte_1 sentenza esclusivamente con riferimento alla propria legittimazione passiva e le Agenzie delle entrate non hanno proposto appello incidentale, per cui non sono state messe nuovamente in discussione né la falsità dei documenti né la sussistenza della legittimazione passiva anche in capo alle
Agenzie convenute in primo grado. Ne consegue che, essendosi le
Agenzie limitate a contraddire quanto al Parte_1 fatto che anche quest'ultima fosse munita di legittimazione passiva, non ha dovuto effettivamente gestire il CP_3 contraddittorio con le Agenzie né per affermare la legittimazione passiva delle stesse né per sostenere la falsità dei documenti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'appello promosso da
[...] nei confronti della sentenza n. 458/2023 del Parte_1
Tribunale di Savona, che riforma parzialmente, dichiarando la carenza di legittimazione passiva di nel Parte_1 giudizio di querela di falso;
condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 di , in persona del legale
[...] CP_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese di entrambi i Parte_1 gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro
7.616,00 per compensi e, quanto al presente grado, in euro
8.469,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge per entrambi i gradi;
condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di delle spese della fase cautelare e di Parte_1 esecuzione di primo grado, che liquida in euro 5.213,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge;
condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e
[...]
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese di entrambi i gradi del CP_3 giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 545,00 per spese esenti ed euro 7.616,00 per compensi e, quanto al presente grado, in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge per entrambi i gradi;
condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di delle spese della fase cautelare e di esecuzione di CP_3 primo grado, che liquida in euro 398,74 per spese esenti ed euro
5.213,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge.
Genova, 04/11/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Marcello Bruno La minuta della presente sentenza è stata redatta dal magistrato ordinario in tirocinio Dott. Lorenzo Vescovo