Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/02/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Mondatore Cinzia Presidente
- Fiorella Gianluca Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3720/2024 R.G. avente ad oggetto modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv. Lea Parte_1 C.F._1
Bolognese,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv.ti Paolo Camassa e Giancarlo Camassa,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo che Parte_1 dall'unione con la parte convenuta è nato Persona_1 Per_2
22/09/2017).
Ha dedotto che la vigente regolamentazione della responsabilità genitoriale, ratificata con provvedimento n. 10338/2021 reso dal
Tribunale di Lecce in data 20/06/2021 ne giudizio n. 9514/2020 R.G., prevede:
A. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, Per_3 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso
l'abitazione della madre ovvero attualmente Parte_1 presso quella dei genitori di quest'ultima. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le sue capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La IG.ra avrà la facoltà – Parte_1 ove lo ritenga opportuno – di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio purché ciò non limiti il Per_3 diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la IG.ra sarà tenuta a darne notizia al Parte_1 IG. con congruo preavviso;
CP_1
B. Il IG. , compatibilmente con i propri impegni Controparte_1 lavorativi, avrà la facoltà di tenere con sé il piccolo Per_3 con le seguenti modalità: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 20:30, mentre, a settimane alterne, il martedì e il giovedì sempre dalle ore 15:30 alle ore 20:30 e i fine settimana dalle ore 15:30 del sabato fino alle ore 20:30 della domenica. Nel periodo estivo dalle ore 17:00 alle 21:30 con possibilità altresì di deroga e sempre su accordo delle parti. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli eventuali impegni sportivi, ricreativi e/o di studio del figlio.
Resta inteso che, ai fini delle norme che regolano l'affidamento condiviso, potranno essere presi accordi tali da rendere i contatti tra genitori e figli più ampi ed elastici possibili;
C. Si precisa, per quanto concerne il pernotto del piccolo Per_3 presso l'abitazione del padre, che questo avverrà per una volta al mese fino al mese di settembre in cui il minore compirà 4 anni;
D. Per quanto concerne le festività, si adotterà il criterio dell'alternanza: in occasione delle vacanze natalizie il padre e la madre terranno il figlio per sei giorni consecutivi alternativamente negli anni, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal
31 dicembre al 06 gennaio;
nel periodo pasquale, il padre trascorrerà con il figlio, alternativamente negli anni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, prelevandolo dalle ore 09:00 alle 20:30. Il padre potrà tenere con sé il figlio, durante le ferie estive, per 10 giorni consecutivi a luglio e
2 R.G. 3720/2024
10 giorni consecutivi ad agosto da stabilirsi e concordarsi, con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno. Quanto precede costituisce il contenuto minimo del tempo e dei giorni che il piccolo trascorrerà con il padre ben potendo i genitori Per_3 stabilire di comune accordo, tempi e periodi diversi e più lunghi. Nei giorni che trascorrono con il figlio, entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a garantire i colloqui telefonici degli stessi con il genitore assente nonché si impegnano a seguire il figlio in tutti gli impegni, scolastici ed extrascolastici, previsti nelle giornate di loro spettanza;
E. In merito alle vacanze estive dell'anno 2021, considerata la tenera età del figlio si precisa e si prevede la Per_3 possibilità di due pernotti del piccolo nel mese di agosto presso l'abitazione del padre, oltre la possibilità di trascorrere con lui ferragosto;
F. Il IG. nell'interesse del piccolo Controparte_1 Per_3 si impegna a corrispondere mensilmente a titolo di mantenimento del figlio una somma mensile pari ad € 250,00#. La suddetta somma verrà aggiornata annualmente secondo il costo della vita accertato dall'indice ISTAT. Il suindicato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra , oppure mediante bonifico Parte_1 ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra stessa, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese;
Parte_1
G. Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il CP_1 Parte_1
50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio minore. Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale, ovvero per quanto riguarda la disciplina e i termini in materia di spese straordinarie i IGg.ri – CP_1
si obbligano a fare riferimento a quanto previsto dal Parte_1 vigente “Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia” sottoscritto in data 21.05.2018 nell'Ufficio della Presidenza del Tribunale di Lecce;
H. I IGg.ri – si obbligano a concordare le CP_1 Parte_1 eventuali cure mediche e l'istruzione scolastica del figlio;
I. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
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J. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida per l'espatrio.
Ha allegato l'irregolare adempimento del contributo paterno al mantenimento ordinario, nonché l'omessa contribuzione straordinaria e l'indifferenza manifestata da parte convenuta verso la richiesta volta ad ottenere in via esclusiva e per intero l'assegno unico universale.
Ha domandato, in modifica delle condizioni già in vigore: a)
l'attribuzione in via esclusiva e per intero a sé dell'A.U.U.; b) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (ricorso depositato il 31/05/2024).
I.2.- Con decreto del 07/06/2024, il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione e ordinato la notifica del ricorso alla controparte.
I.3.- Con comparsa del 07/10/2024, si è Controparte_1 costituito in giudizio, contestando le avverse prospettazioni.
In via preliminare, ha eccepito l'irritualità del giudizio in quanto introdotto ex art. 316 bis c.c., nonché l'insussistenza di circostanze sopravvenute rispetto al tempo dell'ordinanza del 20/06/2021. Ha altresì dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche, nonché la percezione per intero dell'A.U.U. da parte ricorrente sin dal 2022.
Ha concluso domandando il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze di giudizio in favore dei costituiti procuratori antistatari.
I.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
08/10/2024 le parti hanno dichiarato di voler regolamentare l'esercizio della loro responsabilità genitoriale secondo le condizioni di cui all'ordinanza del 20/06/2021 e secondo le seguenti condizioni integrative e modificative:
− in sostituzione della condizione sub f), la seguente: CP_1
si impegna a versare a favore di la somma
[...] Parte_1 mensile di € 175,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base Per_3 degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – avverrà entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive;
− f bis) l'A.U.U. per il figlio sarà percepito in via esclusiva Per_3
e al 100% da;
Parte_1
− m) le spese del presente giudizio si intenderanno integralmente compensate.
4 R.G. 3720/2024
All'esito, il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
I.5.- Il pubblico ministero non ha fatto pervenire le proprie determinazioni.
II.- La domanda di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, a fronte delle circostanze sopravvenute allegate, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
III.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3720/2024 introdotto con ricorso del
31/05/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che, in parziale modifica del provvedimento n. 10338/2021 reso dal Tribunale di Lecce in data 20/06/2021, l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti su sia Persona_1 regolato anche dalle condizioni integrative e modificative concordate in occasione dell'udienza del 08/10/2024;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di conIGlio del 14/02/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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