Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 31 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RINALDI OV, IE IC, NC AB, CE ER, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
-contumace-
OGGETTO: retribuzione professionale docenti.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 27/03/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 10/01/2025, ha Parte_1
evocato in giudizio il e, premesso di aver lavorato alle Controparte_1
dipendenze del medesimo in forza di successivi contratti a tempo determinato (e, in particolare nell'anno scolastico 2019/2020),svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle attribuite al personale a tempo indeterminato, lamentava di non aver percepito la retribuzione professionale docente, ovvero l'indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del
2001 e corrisposta esclusivamente ai docenti di ruolo ovvero ai docenti precari con contratti a tempo determinato stipulati con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, mentre la ricorrente aveva svolto servizio con contratti di breve durata in diversi Istituti scolastici, secondo quanto risulta dallo stato matricolare (pagg 3,4,5) e dalle buste paga in atti (da dicembre 2019 in poi).
1
- il riconoscimento del diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docente
(RPD) di cui all' art. 7 del CCNL comparto scuola per il periodo), per un numero di giornate lavorate di cui al calcolo del dovuto riportato in ricorso, ossia:
Anno scolastico Giorni di lavoro Somme dovute
2019/2020 -2 (18/18 ore) x € 5,82 € 11,64
2019/2020 -3 (8/18 ore) x € 5,82 € 7,76
2019/2020 -9 (9/18 ore) x € 5,82 € 26,19
2019/2020 -180 (17/18 ore) x € 5,82 € 989,40
TOTALE € 1.034,99
Il convenuto non si costituiva in giudizio nonostante regolare notifica CP_1
dell'atto introduttivo in data 16/1/2025 .
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta e posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, sotto la rubrica "Retribuzione
Professionale Docenti", prevede: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
2 La Suprema Corte ha poi chiarito che: le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1
cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" (Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020).
Ebbene nel caso di specie, è ampiamente documentato che la ricorrente abbia prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di supplenze.
Si tratta di contratti temporanei,la cui esecuzione non presenta significative differenze nella prestazione professionale resa rispetto al personale a tempo indeterminato e rispetto ai supplenti annuali (con incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai quali tali indennità viene pacificamente attribuita. Alla luce delle considerazioni sopra svolte la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Va, in definitiva, affermato il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso negli anni scolastici in ricorso indicati, con condanna del al pagamento dell'emolumento nella CP_1
misura chiesta di euro 1034,99 (tenuto conto dell'importo di euro 174,50 per ciascun mese intero ed euro 5,81quale misura giornaliera della RPD).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del
DM 55/14, con applicazione dell'abbattimento del 30% sul compenso liquidabile ex art. 4 comma 4, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività
3 istruttoria, nonché della sostanziale assenza di questioni di fatto e di diritto ormai risolte dalla giurisprudenza consolidata, nonché della serialità della controversia.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che la parte ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 1034,99 a titolo di retribuzione professionale docente in relazione al servizio prestato nell'anno scolastico 2019/2020 , oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo e condanna il convenuto al CP_1
pagamento del relativo importo;
Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 225,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione al difensore.
Trapani, 28/03/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
4