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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di appello, in persona del dott. LA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 831/2024 r.g.a.c. vertente
tra
(c.f. e p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco f.f., legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Serena
Cotroneo
-appellante- contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso da sé medesimo
-appellato-
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Parte_1
conclusioni: come da atti e verbali di causa CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Con sentenza n. 1710/2023, emessa il 5 ottobre 2023 e pubblicata il 9 ottobre
2023, il Giudice di Pace di ha accolto il ricorso proposto da Parte_1 CP_1
nei confronti del e per l'effetto ha dichiarato
[...] Parte_1
l'illegittimità dell'atto impugnato ed ha annullato il verbale di contestazione n.
V/9640A/2020 (Prot. 49807/2020) del 29.10.2020, compensando le spese di lite tra le parti.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente appello davanti a questo
Tribunale il censurando la sentenza di prime cure nella parte Parte_1 in cui il Giudice ha ritenuto assorbente la censura del mancato rispetto della distanza non inferiore ad 1 km tra la posizione di rilevamento (autovelox) ed il cartello che segnalava il rilevamento elettronico della velocità.
In specie, ha dedotto, quale primo ed articolato motivo di gravame il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., rilevando che il giudice di prime cure ha accolto il ricorso sulla base di un unico motivo – il mancato rispetto della distanza superiore ad 1 km tra la postazione di rilevamento (autovelox) e il cartello che segnalava il rilevamento elettronico della velocità - ritenuto dall'appellante inammissibile poiché sollevato tardivamente dal ricorrente dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, in specie nel verbale conclusivo di discussione del 05.10.2023, con conseguente violazione del diritto di difesa del Pt_1
Altresì, ha lamentato la violazione degli articoli 112 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere il giudice di prime cure omesso l'esame dei motivi esposti nel ricorso introduttivo ed aver ignorato le difese del non attenendosi al thema decidendum. Pt_1
Infine, ha contestato la statuizione di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che tra l'autovelox e il cartello di segnalazione dell'autovelox dovesse esserci una distanza minima di 1 km, ritenendo che il giudice fosse incorso in un errore interpretativo.
Per le ragioni esposte, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare e principale, accogliere l'appello e annullare/riformare la sentenza n.
1710/2023 del Giudice di Pace di , Dott. Vincenzo Nizzari, emessa in data Parte_1
05.10.2023, con motivazione depositata il 09/10/2023 e non notificata, pronunciata nella causa iscritta al n. 4479/2020 del Ruolo Generali Affari Civili Contenziosi, confermando la legittimità, la validità e l'efficacia del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S.
n. V/9640/2020/A/2021 prot. 4980/2020, notificato il 03.12.2020, elevato il 29.10.2020 dalla Polizia Municipale di e della sanzione comminata al trasgressore;
Parte_1
2) Confermare, in ogni caso, la legittimità, la validità e l'efficacia del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. V/9640/2020/A/2021 prot. 4980/2020, notificato il
03.12.2020, elevato il 29.10.2020 dalla Polizia Municipale di e della Parte_1 sanzione comminata al trasgressore, anche sotto i diversi aspetti contestati in primo grado da parte resistente, dichiarando tardivi ed inammissibili quelli successivi all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sollevati dal ricorrente;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPDEL come per legge. Salvo ogni altro diritto”
3. Instaurato il contraddittorio, si è costituito , resistendo al Controparte_1 gravame e ritenendo insussistente il vizio di ultrapetizione, sostenendo sul punto che la contestazione sulla mancata segnalazione dell'autovelox fosse stata dedotta sin dal ricorso introduttivo e la successiva specifica metrica non potesse considerarsi quale nuovo motivo di gravame. Ha sottolineato, altresì, che tra i motivi di impugnazione del verbale figurava proprio l'illegittimo posizionamento dell'apparecchiatura per il rilevamento automatico della velocità rispetto al posizionamento del cartello di preavviso e di quello indicante il limite di velocità figurava.
Sulla contestata violazione del diritto di difesa e sull'applicazione del rito lavoro al caso di specie, ha richiamato l'art. 420 cpc che consente di effettuare un'emendatio libelli alla luce di ulteriori elementi di valutazione, definendo meglio il tema decisionale.
Infine, ha precisato che nel rito lavoro il Giudice, qualora reputi insufficienti le prove già acquisite, ha la possibilità, in via eccezionale, di ammettere d'ufficio e su sollecitazione di parte documenti indispensabili per la decisione.
Nel riportarsi a tutti gli atti di primo grado, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza n. 1710/2023 del Giudice di Pace di in data 05/10/2023 e per Parte_1
l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato e annullare il verbale di contestazione n. V/96404/2020 (Prot. 4980/2020) del 29/10/2020. - In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”
4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione orale e contestuale decisione all'udienza dell'11.09.2025. A tale udienza, precisate le conclusioni e discusso oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
5. L'appello è fondato per i motivi che di seguito si espongono.
5.1 Con il primo – e preliminare – motivo di gravame il Parte_1
lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di prime cure accolto il ricorso sulla base di un motivo inammissibile, in quanto sollevato tardivamente dal ricorrente.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
L'art. 112 c.p.c., nel delineare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dispone che “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che tale principio deve ritenersi violato ogni qual volta il Giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. n. 18868 del 2015;
Cass. n. 455 del 2011; Cass. n. 19475 del 2005; Cass. n. 11455 del 2004).
Ciò posto, la ratio decidendi della sentenza di primo grado si rinviene nella
(ritenuta) inidoneità della segnalazione di preavviso a segnalare, con adeguato anticipo, la postazione di controllo;
tale circostanza, nella valutazione del Giudice di primo grado, ha reso la rilevazione illegittima poiché effettuata in violazione dei presupposti normativi (art. 142 c.d.s.). Si legge, infatti, quale passaggio determinante, “il rilevamento è avvenuto ad una distanza inferiore rispetto alla postazione dove è stato collocato il cartello che segnalava il rilevamento elettronico della velocità, vanificando e rendendo inutilizzabile tale rilevazione posta a fondamento della contravvenzione perché illegittima”
Orbene, vagliando gli atti del giudizio di primo grado si evince che il sig.
ha contestato, sin dal ricorso introduttivo, tra i vari motivi, la “mancata CP_1 segnalazione dell'autovelox” (con specifica censura a pag. 10 di omessa indicazione nel verbale della distanza tra il segnale di preavviso e il punto di rilevamento: “ciò che non viene riportato nel verbale è la distanza che in concreto vi era tra il segnale mobile di preavviso del rilevamento automatico della velocità ed il punto stesso di rilevamento”) cui ha fatto seguito puntuale difesa del convenuto con la quale è stata evidenziata la Pt_1 sussistenza di apposita segnalazione di preavviso ed il suo regolare ed adeguato posizionamento (“collocati ad una distanza di mt. 700 dalla postazione di rilevamento”), con produzione documentale a sostegno (verbale di violazione al codice della strada e report relativo all'attività di rilevamento).
Dunque, è di tutta evidenza che la contestazione mossa dal ricorrente mettesse in luce, sin dall'atto introduttivo, la problematica dell'inadeguatezza della segnalazione preventiva della postazione di rilevamento e, di conseguenza, la conformità del rilevamento alle prescrizioni normative.
Alla luce di ciò, il rilievo effettuato dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni (come da verbale del primo grado di giudizio del 13.06.2022 e ribadito nel verbale del 05.10.2023), concernente il mancato rispetto della distanza minima imposta dalla legge tra i segnali di preavviso ed il punto di rilevamento, non può che essere considerato una mera argomentazione giuridica riferita ad un dato fattuale già emerso negli atti di giudizio – anche alla luce delle difese del convenuto - e non come nuovo Pt_1
(e tardivo) motivo ampliativo del thema decidendum.
Ne deriva che - diversamente da quanto sostiene l'appellante - il Giudice di primo grado non si è pronunciato su un motivo nuovo ed inammissibile (in quanto sollevato tardivamente): il vaglio sull'adeguatezza della segnalazione della postazione di controllo e la valorizzazione del parametro legale della distanza minima necessaria tra segnale di preavviso ed il punto di rilevamento rientravano pienamente nel thema decidendum.
In conclusione, per i motivi esposti, si ritiene che la decisione del Giudice di prime cure non ha determinato un'estensione della cognizione, andando oltre il chiesto e decidendo su un motivo inammissibile, in quanto sollevato tardivamente, bensì il Giudice ha applicato una specifica regola di diritto al nucleo fattuale emergente dagli atti di giudizio (e sottoposto al contraddittorio tra le parti), mantenendosi entro i limiti delle richieste formulate e degli elementi di fatto posti alla base della questione prospettata, senza incorrere così nel vizio di ultrapetizione.
5.2. Sempre in via preliminare, l'appellante ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e 132 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure omesso di esaminare tutti i motivi del ricorso introduttivo e le difese del convenuto. Pt_1
Il motivo non è fondato, in quanto, com'è noto, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.
Viceversa, l'omesso esame di un argomento difensivo spiegato da una delle parti si colloca non già sul versante dell'osservanza dell'art. 112 c.p.c., bensì su quello del rispetto dell'obbligo motivazionale, riguardo al quale trova applicazione il principio secondo cui il Giudice, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente – e necessario - che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (così Cass. n. 25178 del 2024).
Tanto precisato, nel caso in esame non si ravvisa alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto il Giudice ha adeguatamente motivato la decisione adottata e la mancata disamina degli ulteriori argomenti difensivi risulta giustificata dalla natura assorbente della questione accolta (infatti, la preventiva segnalazione, univoca e adeguata, del rilevamento elettronico della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione si riverbera sulla legittimità dell'accertamento effettuato, determinandone l'illegittimità).
5.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta nel merito la decisione del Giudice di prime cure, ritenendo la stessa fondata su un presupposto erroneo. La doglianza è fondata e la sentenza di primo grado necessita di essere riformata per le seguenti motivazioni.
Il Giudice di pace, nel valutare l'adeguatezza della segnalazione della postazione di controllo, ha richiamato la circolare del Ministero degli Interni del 3.08.2007, la quale prescrive una distanza di almeno 400 mt tra la segnalazione ed il punto in cui si trova l'apparecchio di rilevamento, per poi concludere che “il rilevamento è avvenuto ad una distanza inferiore rispetto alla postazione dove è stato collocato il cartello che segnalava il rilevamento elettronico della velocità, vanificando e rendendo inutilizzabile tale rilevazione posta a fondamento della contravvenzione poiché illegittima”.
Orbene, l'art. 142 del codice della strada, al comma 6-bis, dispone che: 'le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno'.
Altresì, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di apparecchi elettronici mobili con la presenza di un organo di polizia stradale, è essenziale che il cartello sia posizionato con adeguato anticipo (cfr. Cass. n. 26959 del 2022).
Chiarito ciò, le disposizioni in materia di presegnalazione dettate dalla circolare richiamata dal Giudice di Pace (laddove il limite di 400 metri era stato fissato “nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione”) sono state superate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 e la circolare del Ministero degli interni del 21 luglio 2017, che non hanno confermato il limite minimo di 400 metri, precedentemente e temporaneamente fissato, ma hanno chiarito il concetto di “distanza adeguata”, suggerendo di estendere analogicamente l'adozione delle distanze fissate dall'art. 79 del Regolamento di
Esecuzione del Codice della Strada per i segnali di prescrizione anche ai segnali di presegnalazione (250 mt. sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 mt. sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento con velocità superiore ai 50 Km/h,
e 80 mt. sulle altre strade)
Nel caso in esame, il rilevamento elettronico è stato effettuato con un apparecchio mobile, fatto funzionare manualmente dagli agenti di Polizia Municipale in postazione temporanea, presso la “Sopraelevata Porto d. Nord/sud” nel comune di . Parte_1
La “Sopraelevata porto” è da qualificarsi come strada urbana e non quale strada di scorrimento che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. d), C.d.S. è quella “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate”. La strada in questione, sita nel
Comune di , difetta dell'esistenza di una banchina pavimentata a destra, Parte_1 dei marciapiedi nonché delle apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
Dall'analisi del report relativo all'attività di rilevamento mediante apparecchiatura
“Velomatic 512D”, svolta in postazione “temporanea” il 29.10.2020 alle ore 10:07
(allegato dal nel fascicolo di primo grado), emerge che gli Parte_1 agenti accertatori hanno dato atto della presenza dei segnali di preavviso ed hanno precisato che la postazione di controllo era collocata ad una distanza di 700 metri dall'apposito cartello che preannunciava l'esistenza di una postazione di controllo elettronico della velocità, ossia a distanza rispettosa del limite minimo prescritto dalla legge.
Sotto tale punto di vista, peraltro, il verbale di accertamento fa fede fino a querela di falso trattandosi di un dato oggettivo (la distanza tra due punti) accompagnato dal particolare valore probatorio che deve essere attribuito alle attestazioni del pubblico ufficiale.
Ad abundantiam, si ritiene opportuno specificare che l'art. 25, comma 2, della l. n.
120 del 2010, nel prevedere che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'art. 142 del codice della strada debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, fa riferimento unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni. Pertanto, tale parametro non concerne i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili nella diretta disponibilità della polizia stradale e gestiti dagli agenti con la presenza in loco, come nel caso di specie.
Ne consegue la validità del verbale impugnato e, pertanto, l'accoglimento del motivo di gravame, con assorbimento di ogni altro motivo di censura alla sentenza di prime cure posta dall'appellante.
5.4. Altresì, si rileva che i motivi di opposizione formulati in primo grado e dichiarati assorbiti dal Giudice di prime cure, non sono stati specificamente riproposti (art. 346 c.p.c.) dalla parte appellata nei termini preclusivi di legge propri del presente grado di giudizio, sicché non possono prendersi in esame.
Sul punto si richiama il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite: “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla legge n.
353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.),
a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
7940/2019).
A tal fine, si specifica, che la riproposizione, pur se libera da forme, deve essere fatta in modo specifico, “non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” (Cassazione
n.25840/2020). Ed ancora: “Il mero richiamo generico contenuto nella memoria di costituzione in appello alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata”
(Cass. n.23925/2010)
5.5. Ed ancora, quanto alla sollevata questione sull'omologa dell'apparecchio di rilevamento della velocità, si rileva che la stessa non figura tra i motivi di opposizione sollevati in primo grado e, pertanto, non può essere esaminata nel presente grado di giudizio. Infatti, con l'ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025, la Suprema Corte di
Cassazione ha specificato che la taratura annuale deve essere tenuta distinta dalla necessità che l'apparecchiatura sia altresì approvata ed omologata: “L'esistenza o meno della taratura annuale dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità è cosa diversa e, in rapporto alle difese del soggetto sanzionato, recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l'apparecchiatura “autovelox” sia stata (altresì, approvata e) omologata”.
6. Per tutto quanto esposto, la sentenza impugnata n.1710/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 5.10.2023 e pubblicata in data 09.10.2023, va Parte_1
integralmente riformata.
7. Atteso l'esito della lite, l'appellato, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in favore del
[...]
come da dispositivo (in rapporto al valore della controversia) avuto Parte_1
riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M.
n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ai minimi tariffari data l'estrema semplicità della controversia e il valore esiguo della stessa e comunque, in relazione al primo grado di giudizio, svoltosi davanti al Giudice di Pace, in misura non superiore al valore della domanda, ai sensi dell'art. 91, 4° co., c.p.c.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello presentato dal nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 1710/2023 del Giudice di pace di Controparte_1 [...]
, così provvede: Pt_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza n. 1710/2023 emessa dal Giudice di Pace di il 5.10.2023, pubblicata il 09.10.2023, Parte_1
rigetta l'opposizione e conferma il verbale di contestazione al codice della strada n.
V/9640A/2020 (Prot. 49807/2020) del 29.10.2020;
- condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio liquidate in € 421, di cui € 189 per il primo grado ed € 232 per il secondo grado, per compensi, oltre a spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA, ed € 107,50 per spese vive.
Reggio Calabria, 8 ottobre 2025
Il Giudice
LA AN
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di appello, in persona del dott. LA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 831/2024 r.g.a.c. vertente
tra
(c.f. e p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco f.f., legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Serena
Cotroneo
-appellante- contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso da sé medesimo
-appellato-
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Parte_1
conclusioni: come da atti e verbali di causa CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Con sentenza n. 1710/2023, emessa il 5 ottobre 2023 e pubblicata il 9 ottobre
2023, il Giudice di Pace di ha accolto il ricorso proposto da Parte_1 CP_1
nei confronti del e per l'effetto ha dichiarato
[...] Parte_1
l'illegittimità dell'atto impugnato ed ha annullato il verbale di contestazione n.
V/9640A/2020 (Prot. 49807/2020) del 29.10.2020, compensando le spese di lite tra le parti.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente appello davanti a questo
Tribunale il censurando la sentenza di prime cure nella parte Parte_1 in cui il Giudice ha ritenuto assorbente la censura del mancato rispetto della distanza non inferiore ad 1 km tra la posizione di rilevamento (autovelox) ed il cartello che segnalava il rilevamento elettronico della velocità.
In specie, ha dedotto, quale primo ed articolato motivo di gravame il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., rilevando che il giudice di prime cure ha accolto il ricorso sulla base di un unico motivo – il mancato rispetto della distanza superiore ad 1 km tra la postazione di rilevamento (autovelox) e il cartello che segnalava il rilevamento elettronico della velocità - ritenuto dall'appellante inammissibile poiché sollevato tardivamente dal ricorrente dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, in specie nel verbale conclusivo di discussione del 05.10.2023, con conseguente violazione del diritto di difesa del Pt_1
Altresì, ha lamentato la violazione degli articoli 112 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere il giudice di prime cure omesso l'esame dei motivi esposti nel ricorso introduttivo ed aver ignorato le difese del non attenendosi al thema decidendum. Pt_1
Infine, ha contestato la statuizione di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che tra l'autovelox e il cartello di segnalazione dell'autovelox dovesse esserci una distanza minima di 1 km, ritenendo che il giudice fosse incorso in un errore interpretativo.
Per le ragioni esposte, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare e principale, accogliere l'appello e annullare/riformare la sentenza n.
1710/2023 del Giudice di Pace di , Dott. Vincenzo Nizzari, emessa in data Parte_1
05.10.2023, con motivazione depositata il 09/10/2023 e non notificata, pronunciata nella causa iscritta al n. 4479/2020 del Ruolo Generali Affari Civili Contenziosi, confermando la legittimità, la validità e l'efficacia del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S.
n. V/9640/2020/A/2021 prot. 4980/2020, notificato il 03.12.2020, elevato il 29.10.2020 dalla Polizia Municipale di e della sanzione comminata al trasgressore;
Parte_1
2) Confermare, in ogni caso, la legittimità, la validità e l'efficacia del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. V/9640/2020/A/2021 prot. 4980/2020, notificato il
03.12.2020, elevato il 29.10.2020 dalla Polizia Municipale di e della Parte_1 sanzione comminata al trasgressore, anche sotto i diversi aspetti contestati in primo grado da parte resistente, dichiarando tardivi ed inammissibili quelli successivi all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sollevati dal ricorrente;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPDEL come per legge. Salvo ogni altro diritto”
3. Instaurato il contraddittorio, si è costituito , resistendo al Controparte_1 gravame e ritenendo insussistente il vizio di ultrapetizione, sostenendo sul punto che la contestazione sulla mancata segnalazione dell'autovelox fosse stata dedotta sin dal ricorso introduttivo e la successiva specifica metrica non potesse considerarsi quale nuovo motivo di gravame. Ha sottolineato, altresì, che tra i motivi di impugnazione del verbale figurava proprio l'illegittimo posizionamento dell'apparecchiatura per il rilevamento automatico della velocità rispetto al posizionamento del cartello di preavviso e di quello indicante il limite di velocità figurava.
Sulla contestata violazione del diritto di difesa e sull'applicazione del rito lavoro al caso di specie, ha richiamato l'art. 420 cpc che consente di effettuare un'emendatio libelli alla luce di ulteriori elementi di valutazione, definendo meglio il tema decisionale.
Infine, ha precisato che nel rito lavoro il Giudice, qualora reputi insufficienti le prove già acquisite, ha la possibilità, in via eccezionale, di ammettere d'ufficio e su sollecitazione di parte documenti indispensabili per la decisione.
Nel riportarsi a tutti gli atti di primo grado, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza n. 1710/2023 del Giudice di Pace di in data 05/10/2023 e per Parte_1
l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato e annullare il verbale di contestazione n. V/96404/2020 (Prot. 4980/2020) del 29/10/2020. - In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”
4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione orale e contestuale decisione all'udienza dell'11.09.2025. A tale udienza, precisate le conclusioni e discusso oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
5. L'appello è fondato per i motivi che di seguito si espongono.
5.1 Con il primo – e preliminare – motivo di gravame il Parte_1
lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di prime cure accolto il ricorso sulla base di un motivo inammissibile, in quanto sollevato tardivamente dal ricorrente.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
L'art. 112 c.p.c., nel delineare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dispone che “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che tale principio deve ritenersi violato ogni qual volta il Giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. n. 18868 del 2015;
Cass. n. 455 del 2011; Cass. n. 19475 del 2005; Cass. n. 11455 del 2004).
Ciò posto, la ratio decidendi della sentenza di primo grado si rinviene nella
(ritenuta) inidoneità della segnalazione di preavviso a segnalare, con adeguato anticipo, la postazione di controllo;
tale circostanza, nella valutazione del Giudice di primo grado, ha reso la rilevazione illegittima poiché effettuata in violazione dei presupposti normativi (art. 142 c.d.s.). Si legge, infatti, quale passaggio determinante, “il rilevamento è avvenuto ad una distanza inferiore rispetto alla postazione dove è stato collocato il cartello che segnalava il rilevamento elettronico della velocità, vanificando e rendendo inutilizzabile tale rilevazione posta a fondamento della contravvenzione perché illegittima”
Orbene, vagliando gli atti del giudizio di primo grado si evince che il sig.
ha contestato, sin dal ricorso introduttivo, tra i vari motivi, la “mancata CP_1 segnalazione dell'autovelox” (con specifica censura a pag. 10 di omessa indicazione nel verbale della distanza tra il segnale di preavviso e il punto di rilevamento: “ciò che non viene riportato nel verbale è la distanza che in concreto vi era tra il segnale mobile di preavviso del rilevamento automatico della velocità ed il punto stesso di rilevamento”) cui ha fatto seguito puntuale difesa del convenuto con la quale è stata evidenziata la Pt_1 sussistenza di apposita segnalazione di preavviso ed il suo regolare ed adeguato posizionamento (“collocati ad una distanza di mt. 700 dalla postazione di rilevamento”), con produzione documentale a sostegno (verbale di violazione al codice della strada e report relativo all'attività di rilevamento).
Dunque, è di tutta evidenza che la contestazione mossa dal ricorrente mettesse in luce, sin dall'atto introduttivo, la problematica dell'inadeguatezza della segnalazione preventiva della postazione di rilevamento e, di conseguenza, la conformità del rilevamento alle prescrizioni normative.
Alla luce di ciò, il rilievo effettuato dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni (come da verbale del primo grado di giudizio del 13.06.2022 e ribadito nel verbale del 05.10.2023), concernente il mancato rispetto della distanza minima imposta dalla legge tra i segnali di preavviso ed il punto di rilevamento, non può che essere considerato una mera argomentazione giuridica riferita ad un dato fattuale già emerso negli atti di giudizio – anche alla luce delle difese del convenuto - e non come nuovo Pt_1
(e tardivo) motivo ampliativo del thema decidendum.
Ne deriva che - diversamente da quanto sostiene l'appellante - il Giudice di primo grado non si è pronunciato su un motivo nuovo ed inammissibile (in quanto sollevato tardivamente): il vaglio sull'adeguatezza della segnalazione della postazione di controllo e la valorizzazione del parametro legale della distanza minima necessaria tra segnale di preavviso ed il punto di rilevamento rientravano pienamente nel thema decidendum.
In conclusione, per i motivi esposti, si ritiene che la decisione del Giudice di prime cure non ha determinato un'estensione della cognizione, andando oltre il chiesto e decidendo su un motivo inammissibile, in quanto sollevato tardivamente, bensì il Giudice ha applicato una specifica regola di diritto al nucleo fattuale emergente dagli atti di giudizio (e sottoposto al contraddittorio tra le parti), mantenendosi entro i limiti delle richieste formulate e degli elementi di fatto posti alla base della questione prospettata, senza incorrere così nel vizio di ultrapetizione.
5.2. Sempre in via preliminare, l'appellante ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e 132 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure omesso di esaminare tutti i motivi del ricorso introduttivo e le difese del convenuto. Pt_1
Il motivo non è fondato, in quanto, com'è noto, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.
Viceversa, l'omesso esame di un argomento difensivo spiegato da una delle parti si colloca non già sul versante dell'osservanza dell'art. 112 c.p.c., bensì su quello del rispetto dell'obbligo motivazionale, riguardo al quale trova applicazione il principio secondo cui il Giudice, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente – e necessario - che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (così Cass. n. 25178 del 2024).
Tanto precisato, nel caso in esame non si ravvisa alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto il Giudice ha adeguatamente motivato la decisione adottata e la mancata disamina degli ulteriori argomenti difensivi risulta giustificata dalla natura assorbente della questione accolta (infatti, la preventiva segnalazione, univoca e adeguata, del rilevamento elettronico della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione si riverbera sulla legittimità dell'accertamento effettuato, determinandone l'illegittimità).
5.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta nel merito la decisione del Giudice di prime cure, ritenendo la stessa fondata su un presupposto erroneo. La doglianza è fondata e la sentenza di primo grado necessita di essere riformata per le seguenti motivazioni.
Il Giudice di pace, nel valutare l'adeguatezza della segnalazione della postazione di controllo, ha richiamato la circolare del Ministero degli Interni del 3.08.2007, la quale prescrive una distanza di almeno 400 mt tra la segnalazione ed il punto in cui si trova l'apparecchio di rilevamento, per poi concludere che “il rilevamento è avvenuto ad una distanza inferiore rispetto alla postazione dove è stato collocato il cartello che segnalava il rilevamento elettronico della velocità, vanificando e rendendo inutilizzabile tale rilevazione posta a fondamento della contravvenzione poiché illegittima”.
Orbene, l'art. 142 del codice della strada, al comma 6-bis, dispone che: 'le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno'.
Altresì, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di apparecchi elettronici mobili con la presenza di un organo di polizia stradale, è essenziale che il cartello sia posizionato con adeguato anticipo (cfr. Cass. n. 26959 del 2022).
Chiarito ciò, le disposizioni in materia di presegnalazione dettate dalla circolare richiamata dal Giudice di Pace (laddove il limite di 400 metri era stato fissato “nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione”) sono state superate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 e la circolare del Ministero degli interni del 21 luglio 2017, che non hanno confermato il limite minimo di 400 metri, precedentemente e temporaneamente fissato, ma hanno chiarito il concetto di “distanza adeguata”, suggerendo di estendere analogicamente l'adozione delle distanze fissate dall'art. 79 del Regolamento di
Esecuzione del Codice della Strada per i segnali di prescrizione anche ai segnali di presegnalazione (250 mt. sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 mt. sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento con velocità superiore ai 50 Km/h,
e 80 mt. sulle altre strade)
Nel caso in esame, il rilevamento elettronico è stato effettuato con un apparecchio mobile, fatto funzionare manualmente dagli agenti di Polizia Municipale in postazione temporanea, presso la “Sopraelevata Porto d. Nord/sud” nel comune di . Parte_1
La “Sopraelevata porto” è da qualificarsi come strada urbana e non quale strada di scorrimento che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. d), C.d.S. è quella “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate”. La strada in questione, sita nel
Comune di , difetta dell'esistenza di una banchina pavimentata a destra, Parte_1 dei marciapiedi nonché delle apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
Dall'analisi del report relativo all'attività di rilevamento mediante apparecchiatura
“Velomatic 512D”, svolta in postazione “temporanea” il 29.10.2020 alle ore 10:07
(allegato dal nel fascicolo di primo grado), emerge che gli Parte_1 agenti accertatori hanno dato atto della presenza dei segnali di preavviso ed hanno precisato che la postazione di controllo era collocata ad una distanza di 700 metri dall'apposito cartello che preannunciava l'esistenza di una postazione di controllo elettronico della velocità, ossia a distanza rispettosa del limite minimo prescritto dalla legge.
Sotto tale punto di vista, peraltro, il verbale di accertamento fa fede fino a querela di falso trattandosi di un dato oggettivo (la distanza tra due punti) accompagnato dal particolare valore probatorio che deve essere attribuito alle attestazioni del pubblico ufficiale.
Ad abundantiam, si ritiene opportuno specificare che l'art. 25, comma 2, della l. n.
120 del 2010, nel prevedere che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'art. 142 del codice della strada debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, fa riferimento unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni. Pertanto, tale parametro non concerne i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili nella diretta disponibilità della polizia stradale e gestiti dagli agenti con la presenza in loco, come nel caso di specie.
Ne consegue la validità del verbale impugnato e, pertanto, l'accoglimento del motivo di gravame, con assorbimento di ogni altro motivo di censura alla sentenza di prime cure posta dall'appellante.
5.4. Altresì, si rileva che i motivi di opposizione formulati in primo grado e dichiarati assorbiti dal Giudice di prime cure, non sono stati specificamente riproposti (art. 346 c.p.c.) dalla parte appellata nei termini preclusivi di legge propri del presente grado di giudizio, sicché non possono prendersi in esame.
Sul punto si richiama il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite: “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla legge n.
353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.),
a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
7940/2019).
A tal fine, si specifica, che la riproposizione, pur se libera da forme, deve essere fatta in modo specifico, “non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” (Cassazione
n.25840/2020). Ed ancora: “Il mero richiamo generico contenuto nella memoria di costituzione in appello alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata”
(Cass. n.23925/2010)
5.5. Ed ancora, quanto alla sollevata questione sull'omologa dell'apparecchio di rilevamento della velocità, si rileva che la stessa non figura tra i motivi di opposizione sollevati in primo grado e, pertanto, non può essere esaminata nel presente grado di giudizio. Infatti, con l'ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025, la Suprema Corte di
Cassazione ha specificato che la taratura annuale deve essere tenuta distinta dalla necessità che l'apparecchiatura sia altresì approvata ed omologata: “L'esistenza o meno della taratura annuale dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità è cosa diversa e, in rapporto alle difese del soggetto sanzionato, recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l'apparecchiatura “autovelox” sia stata (altresì, approvata e) omologata”.
6. Per tutto quanto esposto, la sentenza impugnata n.1710/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 5.10.2023 e pubblicata in data 09.10.2023, va Parte_1
integralmente riformata.
7. Atteso l'esito della lite, l'appellato, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in favore del
[...]
come da dispositivo (in rapporto al valore della controversia) avuto Parte_1
riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M.
n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, ai minimi tariffari data l'estrema semplicità della controversia e il valore esiguo della stessa e comunque, in relazione al primo grado di giudizio, svoltosi davanti al Giudice di Pace, in misura non superiore al valore della domanda, ai sensi dell'art. 91, 4° co., c.p.c.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello presentato dal nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 1710/2023 del Giudice di pace di Controparte_1 [...]
, così provvede: Pt_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza n. 1710/2023 emessa dal Giudice di Pace di il 5.10.2023, pubblicata il 09.10.2023, Parte_1
rigetta l'opposizione e conferma il verbale di contestazione al codice della strada n.
V/9640A/2020 (Prot. 49807/2020) del 29.10.2020;
- condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio liquidate in € 421, di cui € 189 per il primo grado ed € 232 per il secondo grado, per compensi, oltre a spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA, ed € 107,50 per spese vive.
Reggio Calabria, 8 ottobre 2025
Il Giudice
LA AN