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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4424 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 35703/2024 R.G. riunito con N. 34594/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorsi, poi riuniti, depositati rispettivamente in data
7.10.2024 e in data 15.10.2024 da
1) Parte_1
Nato il 03/06/1980 a MILANO cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 9 20141 MILANO ITALIA con gli Avvocati ELISABETTA SILVA e VALENTINA PICCOLO presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata il 22/08/1984 a Fortaleza, BRASILE cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 9 20141 MILANO ITALIA con l'Avv. ULIVI MANUELA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 12.10.2013
(anno 2013, atto n. 1641, parte 1)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] e residente in [...], Milano, cod. fisc. Persona_1
, cittadinanza italiana C.F._3
FATTO
In data 7.10.2024 il sig. depositava dinanzi a questo Tribunale ricorso per la Parte_1 separazione dei coniugi ex art. 473 bis 12 ss. c.p.c. nei confronti della sig. , la quale a Parte_2 sua volta depositava in data 15.10.2024 ricorso ex art. 151, comma 2, c.c. e di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c..
Con decreto del 28.01.2025, dopo l'assegnazione alla dott.ssa Maria Laura Amato, i due ricorsi erano riuniti.
Dopo essere stati sentiti all'udienza del 15.04.2025, alla successiva udienza del 7.05.2025, celebrata dinanzi al GOT, i coniugi sopra indicati, hanno congiuntamente chiesto di procedersi ex art. 473 bis
51 c.p.c., sia per la domanda di separazione, sia per la domanda di divorzio chiesto cumulativamente ex art. 473 bis 49 c.p.c., e hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore rimarrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con esercizio R_ disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza.
3) verrà collocata in via prevalente presso la ADe, in Via Antegnati n. 9, Milano, R_ ov residente.
4) La casa familiare sita a Milano, Via Antegnati n. 9, attualmente condotta in locazione da entrambi i coniugi, sarà assegnata alla ADe che, a partire dal mese di maggio 2025, si obbliga a pagarne il canone e tutti gli oneri e le utenze (prendendo atto che il padre ne cesserà il pagamento). La SI si impegna a mantenere l'intestazione del Pt_2 contratto di locazione di detto im olturando le relative utenze, mentre il sig. si impegna a comunicare al proprietario il suo recesso unilaterale dal medesimo Pt_1 contratto per accordi di separazione, facendo presente che lo stesso proseguirà con la sola intestazione alla sig.ra , senza alcuna pretesa di restituzione del deposito Pt_2 cauzionale.
5) I genitori si impegnano a comunicare in modo collaborativo e a scambiarsi informazioni circa gli impegni e le necessità di;
a condividere la gestione dei rapporti con la scuola R_ e l'assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici. S'impegnano, altresì, a concordare in un clima di reciproco rispetto le scelte e le regole educative relative alla figlia.
6) I genitori si impegnano a non accompagnarsi, in presenza di , per almeno un anno R_ dalla separazione, con persona con cui intrattengono una relaz entimentale.
7) Salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, sempre nell'ottica di privilegiare il benessere della figlia, il padre terrà con sé con le seguenti modalità: R_ i) a fine settimana alternati, dal venerdì a ita da scuola sino alla domenica prima di cena entro le 19.30, allorquando la riaccompagnerà presso la casa materna. Nel caso in cui il signor debba lavorare la domenica pomeriggio, egli s'impegna a preferire la Pt_1 sig.ra ad altre persone e a riaccompagnare presso la casa materna dopo Pt_2 R_ pranzo, previo avviso alla SI da comunicarsi entro e non oltre il venerdì Parte_2 precedente quando viene presa la ii) nei giorni di martedì, venerdì (salvo scambi tra i genitori in funzione dei permessi lavorativi che la ADe può ottenere dal datore di lavoro) nonché il lunedì pomeriggio in caso di sua disponibilità e indisponibilità materna, giorni in cui starà con il papà e/o R_ con la nonna paterna dall'uscita da scuola, sino alle ore 20.00 allorquando il papà la riaccompagnerà presso la casa materna;
iii) I genitori concordano che fino a quando il sig. non reperirà un'abitazione Pt_1 propria il pernottamento infrasettimanale sarà sospeso durante il periodo scolastico;
R_ pernotterà presso il padre un giorno durante la settimana, indicativamente il marted periodi extrascolastici e dal momento in cui egli avrà una propria abitazione anche nei periodi scolastici, tenuto conto delle problematiche e necessità che la bambina potrebbe manifestare per eventuali problemi ad addormentarsi e ad essere poi accompagnata a scuola il giorno seguente. iv) durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore terrà con sé per almeno tre R_ settimane anche non consecutive nei mesi di luglio e/o agosto, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, in modo da consentire a entrambi i genitori una migliore organizzazione del proprio tempo con la figlia;
v) durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà il 24 (cena della Vigilia) o 25 R_ (pranzo di Natale) alternandosi padre e AD nno in anno, le restanti vacanze verranno ripartite tra i genitori dal 26 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, sempre ad anni alterni, scambiandosi la minore alle ore 12.00 del 31 dicembre;
vi) le vacanze scolastiche di Pasqua e le vacanze scolastiche di Carnevale saranno trascorse da , in via alternata tra i genitori e di anno in anno, (se un anno il padre terrà con sé R_ la per le vacanze di Carnevale, la ADe la terrà per le vacanze di Pasqua e l'anno successivo viceversa); vii) i ponti e le vacanze scolastiche infra-annuali saranno trascorsi da secondo il R_ principio dell'alternanza dei fine settimana dando la precedenza al genit e ha il fine settimana più prossimo. Quanto all'alternanza dei fine settimana si precisa che, se l'ultimo fine settimana rientrante nel periodo di vacanza i figli sono stati con un genitore, una volta terminate le vacanze, i minori trascorreranno il fine settimana successivo con l'altro genitore e così via alternando i fine settimana. viii) nei giorni infrasettimanali in cui il papà o la mamma non vedranno , la potranno R_ sentire telefonicamente una sola volta per un breve saluto in orario nel rispetto dell'orario dei pasti e del riposo della bambina.
8) Si precisa che, infrasettimanalmente, nei giorni di pertinenza materna (e il lunedì, in caso di impegni lavorativi del padre), verrà prelevata all'uscita da scuola dalla baby- R_ sitter, che la accompagnerà alle eventuali attività pomeridiane e starà con la piccola presso la casa della mamma sino al rientro dal lavoro della SI . Pt_2 I costi della baby-sitter saranno sostenuti dalla mamma con l'indennità di accompagnamento di cui è beneficiaria . R_
9) Il padre verserà alla ADe, a decorrere dal mese di maggio 2025 (e in ogni caso da quando la SI inizierà a sostenere i costi della locazione della casa di Via Parte_2
Antegnati n. 9 e delle relative utenze), a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, l'importo di € 500,00 mensili, somma che sarà corrisposta alla ADe R_ anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al costo vita (prima rivalutazione maggio 2026 indice base maggio 2025).
10) Si concorda che il c.d. assegno unico statale erogato dall'INPS sarà percepito interamente dalla SI . Pt_2
11) Si precisa che , la quale presenta un disturbo dello spettro autistico (ascritto al R_ livello 3 del DSM- ttualmente beneficiaria: a) di un'indennità di accompagnamento che per il 2025 è di € 531,76 mensili per dodici mensilità annue, che i genitori pattuiscono verrà utilizzata per sostenere i costi della baby-sitter e che verrà percepita e gestita dalla ADe, la quale potrà trattenere gli importi che eventualmente residueranno;
resta inteso che tali somme potranno essere prelevate dalla SI dal libretto intestato ad Pt_2
di cui al punto 13) e b) di un contributo della Regi bardia di circa € 700,00 R_ mensili per dodici mensilità (MISURA B1), da utilizzarsi per coprire i costi dei corsi di psicomotricità e della logopedia di cui la piccola necessita. I genitori stabiliscono che, sino a quando tale contributo verrà erogato, sarà percepito e gestito dalla ADe, la quale potrà trattenere gli importi che eventualmente residueranno. Si precisa, inoltre, che, il signor si impegna a versare sul libretto intestato ad Pt_1 R_ di cui al punto 13) il saldo att carta prepagata ed intestata al medesimo quale fino ad ora è stato versato questo contributo previa esibizione del saldo alla SI
, tale somma potrà essere utilizzata solo per le spese della minore come indicato Pt_2 mme di cui al punto 13). Si precisa inoltre che allorquando quest'ultimo contributo verrà meno, le spese per la psicomotricità e le sedute di logopedia, se ancora necessarie e salvo diverso accordo, verranno ripartite tra i genitori secondo quanto previsto al punto che segue per le spese straordinarie. 12) Il signor terrà a proprio carico l'80 % delle spese extra assegno relative alla Pt_1 figlia (ad esclusione dei costi della baby-sitter di e, sino a quando sarà R_ R_ beneficiaria del contributo regionale di cui al punto di quelli relativi alle te di logopedia e della psicomotricità) secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 13) I genitori concordano che la giacenza attuale del libretto Banco Posta n. 1260585508 intestato ad , pari ad € 11.200,00=, non potrà essere trasferita, utilizzata e/o investita, R_ se non previo accordo tra essi, per coprire spese particolari relative alla minore a cui non siano in grado di provvedere diversamente. La SI si impegna ad esibire al Pt_2 padre il saldo all'inizio di ogni anno. 14) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e che nessun contributo è dovuto dall'uno a favore dell'altro. Spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa in data 09.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si rileva inoltre che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e all'udienza del 7 maggio 2025 hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano il 12 ottobre 2013.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa Maria Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorsi, poi riuniti, depositati rispettivamente in data
7.10.2024 e in data 15.10.2024 da
1) Parte_1
Nato il 03/06/1980 a MILANO cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 9 20141 MILANO ITALIA con gli Avvocati ELISABETTA SILVA e VALENTINA PICCOLO presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata il 22/08/1984 a Fortaleza, BRASILE cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 9 20141 MILANO ITALIA con l'Avv. ULIVI MANUELA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 12.10.2013
(anno 2013, atto n. 1641, parte 1)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] e residente in [...], Milano, cod. fisc. Persona_1
, cittadinanza italiana C.F._3
FATTO
In data 7.10.2024 il sig. depositava dinanzi a questo Tribunale ricorso per la Parte_1 separazione dei coniugi ex art. 473 bis 12 ss. c.p.c. nei confronti della sig. , la quale a Parte_2 sua volta depositava in data 15.10.2024 ricorso ex art. 151, comma 2, c.c. e di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c..
Con decreto del 28.01.2025, dopo l'assegnazione alla dott.ssa Maria Laura Amato, i due ricorsi erano riuniti.
Dopo essere stati sentiti all'udienza del 15.04.2025, alla successiva udienza del 7.05.2025, celebrata dinanzi al GOT, i coniugi sopra indicati, hanno congiuntamente chiesto di procedersi ex art. 473 bis
51 c.p.c., sia per la domanda di separazione, sia per la domanda di divorzio chiesto cumulativamente ex art. 473 bis 49 c.p.c., e hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore rimarrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con esercizio R_ disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza.
3) verrà collocata in via prevalente presso la ADe, in Via Antegnati n. 9, Milano, R_ ov residente.
4) La casa familiare sita a Milano, Via Antegnati n. 9, attualmente condotta in locazione da entrambi i coniugi, sarà assegnata alla ADe che, a partire dal mese di maggio 2025, si obbliga a pagarne il canone e tutti gli oneri e le utenze (prendendo atto che il padre ne cesserà il pagamento). La SI si impegna a mantenere l'intestazione del Pt_2 contratto di locazione di detto im olturando le relative utenze, mentre il sig. si impegna a comunicare al proprietario il suo recesso unilaterale dal medesimo Pt_1 contratto per accordi di separazione, facendo presente che lo stesso proseguirà con la sola intestazione alla sig.ra , senza alcuna pretesa di restituzione del deposito Pt_2 cauzionale.
5) I genitori si impegnano a comunicare in modo collaborativo e a scambiarsi informazioni circa gli impegni e le necessità di;
a condividere la gestione dei rapporti con la scuola R_ e l'assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici. S'impegnano, altresì, a concordare in un clima di reciproco rispetto le scelte e le regole educative relative alla figlia.
6) I genitori si impegnano a non accompagnarsi, in presenza di , per almeno un anno R_ dalla separazione, con persona con cui intrattengono una relaz entimentale.
7) Salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, sempre nell'ottica di privilegiare il benessere della figlia, il padre terrà con sé con le seguenti modalità: R_ i) a fine settimana alternati, dal venerdì a ita da scuola sino alla domenica prima di cena entro le 19.30, allorquando la riaccompagnerà presso la casa materna. Nel caso in cui il signor debba lavorare la domenica pomeriggio, egli s'impegna a preferire la Pt_1 sig.ra ad altre persone e a riaccompagnare presso la casa materna dopo Pt_2 R_ pranzo, previo avviso alla SI da comunicarsi entro e non oltre il venerdì Parte_2 precedente quando viene presa la ii) nei giorni di martedì, venerdì (salvo scambi tra i genitori in funzione dei permessi lavorativi che la ADe può ottenere dal datore di lavoro) nonché il lunedì pomeriggio in caso di sua disponibilità e indisponibilità materna, giorni in cui starà con il papà e/o R_ con la nonna paterna dall'uscita da scuola, sino alle ore 20.00 allorquando il papà la riaccompagnerà presso la casa materna;
iii) I genitori concordano che fino a quando il sig. non reperirà un'abitazione Pt_1 propria il pernottamento infrasettimanale sarà sospeso durante il periodo scolastico;
R_ pernotterà presso il padre un giorno durante la settimana, indicativamente il marted periodi extrascolastici e dal momento in cui egli avrà una propria abitazione anche nei periodi scolastici, tenuto conto delle problematiche e necessità che la bambina potrebbe manifestare per eventuali problemi ad addormentarsi e ad essere poi accompagnata a scuola il giorno seguente. iv) durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore terrà con sé per almeno tre R_ settimane anche non consecutive nei mesi di luglio e/o agosto, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, in modo da consentire a entrambi i genitori una migliore organizzazione del proprio tempo con la figlia;
v) durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà il 24 (cena della Vigilia) o 25 R_ (pranzo di Natale) alternandosi padre e AD nno in anno, le restanti vacanze verranno ripartite tra i genitori dal 26 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, sempre ad anni alterni, scambiandosi la minore alle ore 12.00 del 31 dicembre;
vi) le vacanze scolastiche di Pasqua e le vacanze scolastiche di Carnevale saranno trascorse da , in via alternata tra i genitori e di anno in anno, (se un anno il padre terrà con sé R_ la per le vacanze di Carnevale, la ADe la terrà per le vacanze di Pasqua e l'anno successivo viceversa); vii) i ponti e le vacanze scolastiche infra-annuali saranno trascorsi da secondo il R_ principio dell'alternanza dei fine settimana dando la precedenza al genit e ha il fine settimana più prossimo. Quanto all'alternanza dei fine settimana si precisa che, se l'ultimo fine settimana rientrante nel periodo di vacanza i figli sono stati con un genitore, una volta terminate le vacanze, i minori trascorreranno il fine settimana successivo con l'altro genitore e così via alternando i fine settimana. viii) nei giorni infrasettimanali in cui il papà o la mamma non vedranno , la potranno R_ sentire telefonicamente una sola volta per un breve saluto in orario nel rispetto dell'orario dei pasti e del riposo della bambina.
8) Si precisa che, infrasettimanalmente, nei giorni di pertinenza materna (e il lunedì, in caso di impegni lavorativi del padre), verrà prelevata all'uscita da scuola dalla baby- R_ sitter, che la accompagnerà alle eventuali attività pomeridiane e starà con la piccola presso la casa della mamma sino al rientro dal lavoro della SI . Pt_2 I costi della baby-sitter saranno sostenuti dalla mamma con l'indennità di accompagnamento di cui è beneficiaria . R_
9) Il padre verserà alla ADe, a decorrere dal mese di maggio 2025 (e in ogni caso da quando la SI inizierà a sostenere i costi della locazione della casa di Via Parte_2
Antegnati n. 9 e delle relative utenze), a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, l'importo di € 500,00 mensili, somma che sarà corrisposta alla ADe R_ anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al costo vita (prima rivalutazione maggio 2026 indice base maggio 2025).
10) Si concorda che il c.d. assegno unico statale erogato dall'INPS sarà percepito interamente dalla SI . Pt_2
11) Si precisa che , la quale presenta un disturbo dello spettro autistico (ascritto al R_ livello 3 del DSM- ttualmente beneficiaria: a) di un'indennità di accompagnamento che per il 2025 è di € 531,76 mensili per dodici mensilità annue, che i genitori pattuiscono verrà utilizzata per sostenere i costi della baby-sitter e che verrà percepita e gestita dalla ADe, la quale potrà trattenere gli importi che eventualmente residueranno;
resta inteso che tali somme potranno essere prelevate dalla SI dal libretto intestato ad Pt_2
di cui al punto 13) e b) di un contributo della Regi bardia di circa € 700,00 R_ mensili per dodici mensilità (MISURA B1), da utilizzarsi per coprire i costi dei corsi di psicomotricità e della logopedia di cui la piccola necessita. I genitori stabiliscono che, sino a quando tale contributo verrà erogato, sarà percepito e gestito dalla ADe, la quale potrà trattenere gli importi che eventualmente residueranno. Si precisa, inoltre, che, il signor si impegna a versare sul libretto intestato ad Pt_1 R_ di cui al punto 13) il saldo att carta prepagata ed intestata al medesimo quale fino ad ora è stato versato questo contributo previa esibizione del saldo alla SI
, tale somma potrà essere utilizzata solo per le spese della minore come indicato Pt_2 mme di cui al punto 13). Si precisa inoltre che allorquando quest'ultimo contributo verrà meno, le spese per la psicomotricità e le sedute di logopedia, se ancora necessarie e salvo diverso accordo, verranno ripartite tra i genitori secondo quanto previsto al punto che segue per le spese straordinarie. 12) Il signor terrà a proprio carico l'80 % delle spese extra assegno relative alla Pt_1 figlia (ad esclusione dei costi della baby-sitter di e, sino a quando sarà R_ R_ beneficiaria del contributo regionale di cui al punto di quelli relativi alle te di logopedia e della psicomotricità) secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 13) I genitori concordano che la giacenza attuale del libretto Banco Posta n. 1260585508 intestato ad , pari ad € 11.200,00=, non potrà essere trasferita, utilizzata e/o investita, R_ se non previo accordo tra essi, per coprire spese particolari relative alla minore a cui non siano in grado di provvedere diversamente. La SI si impegna ad esibire al Pt_2 padre il saldo all'inizio di ogni anno. 14) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e che nessun contributo è dovuto dall'uno a favore dell'altro. Spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa in data 09.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si rileva inoltre che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e all'udienza del 7 maggio 2025 hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano il 12 ottobre 2013.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa Maria Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG