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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 894/19 vertente
tra
(già ex D.L. Parte_1 Parte_2
193/2016), c.f. e P.Iva in persona del legale rappresentante p.t. e, per esso, l'avv. P.IVA_1
Fabio Rovito, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Gallì ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Locri (RC) alla via Firenze n. 113 giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 CodiceFiscale_1
Mittica ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo procuratore, sito in Locri (RC)
alla via Nosside snc.
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 536/19, pubblicata il 7/5/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. citava in giudizio, innanzi al Controparte_1
1 Tribunale Civile di Locri, l' (già in persona Parte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire accertare e dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, l'annullamento della cartella esattoriale n. 094
2014 0005632752000, notificata al sig. in data 28.05.2014. CP_1
La cartella esattoriale indicata aveva ad oggetto somme iscritte a ruolo per il presunto mancato pagamento di sanzioni irrogate dall' Tali sanzioni traevano origine da un controllo effettuato CP_3
dalla Guardia di Finanza, Comando Tenenza di LL CA, che, in data 19.06.2007, accedeva presso la sede della Ditta Individuale “Bar Centrale di RZ FA, con sede in Stilo alla
Piazza Vittorio Emanuele n.1, al fine di eseguire un controllo sull'esatto adempimento delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, ai sensi dell'art. 110 TULPS, approvato con R.D. n. 773/1931 e normativa collegata.
A seguito di detto controllo, veniva accertata a carico del sig. RZ AF e del sig. CP_1
quest'ultimo in qualità di obbligato in solido, la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett.
[...]
c) e d) del TULPS.
In data 15.06.2012 veniva notificata all'odierno appellato ordinanza ingiunzione prot. n. 18060
recante la contestazione per le violazioni di cui sopra nonché una sanzione amministrativa pecuniaria di € 12.000,00; avverso tale ordinanza-ingiunzione veniva proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace
di Cosenza, in quanto autorità competente, e la causa, iscritta al n. di R.G. 3292/2012, aveva esito positivo per il sig. poiché il Giudice adito con sentenza n. 850/2013 accoglieva il Controparte_1
ricorso.
Sempre in data 15.06.2012 veniva notificata all'odierno appellato l'ordinanza ingiunzione prot. n.
18061 che disponeva per gli stessi fatti e nei confronti degli stessi soggetti, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quella contemplata nell'ordinanza n. 18060, anche la confisca degli apparecchi oggetto di controllo da parte della Guardia di Finanza.
La citata ordinanza, comminando la confisca dei beni, si poneva come accessoria rispetto a quella principale - ordinanza n. 18060 – e dalla stessa scaturiva la cartella di pagamento n. 094 2014 000
2 5632752 000 per cui è giudizio.
Innanzi al Giudice di prime cure, a sostegno dell'impugnazione del citato provvedimento, l'odierno appellato eccepiva l'esistenza di una sentenza positiva di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione nonché l'ingiustificata applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n.689 del 1981
co. VI.
Si costituiva in giudizio l' che contestava il dedotto avversario, deducendone Controparte_4
l'infondatezza ed evidenziando, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e chiedendo, in via subordinata, l'estensione del contraddittorio all'Ente impositore nella figura dell'Amministrazione Finanziaria Monopoli di Stato – Ufficio
Regionale Calabria e Basilicata, previa sua chiamata in causa a cura e spese dell'opponente,
emettendo all'uopo ogni più opportuno provvedimento o, in estremo subordine, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente creditore sopra indicato, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., adottando i provvedimenti di cui all'art.269 c.p.c., comportanti lo spostamento della prima udienza;
nel merito,
la legittimità dell'attività posta in essere.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 536/2019, depositata in cancelleria in data 07.05.2019, il Tribunale di Locri così disponeva: “accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
annulla la cartella esattoriale n. 09420140005632752; condanna parte opposta a rimborsare
all'opponente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.747,00 oltre spese generali ex art.
15 T.F. Iva e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario”.
Avverso detta sentenza con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 05.11.2019,
proponeva impugnazione l' , eccependo l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto dell'opposizione e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 13/9/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 9/9/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
3 questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per omessa e/o erronea valutazione dell'eccezione di violazione del principio del contraddittorio, per avere l'opponente omesso di citare in giudizio l'ente impositore a fronte delle eccezioni rilevate tutte riferibili unicamente all'attività ed all'operato della Amministrazione Finanziaria Monopoli di Stato
– Ufficio Regionale Calabria e Basilicata.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
La Suprema Corte, sull'argomento ha uniformemente ritenuto che sulla base di quanto disposto dall'articolo 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (disposizione precedentemente contenuta nell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43),
secondo cui “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente
la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in
mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, ha precisato che “se l'azione del contribuente per
la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta
direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice
nella sua qualità di adiectus solutionis causa (vd. Cass. n. 21222 del 2006); mentre se la medesima
azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito
eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito”.
In ogni caso, continua la Suprema Corte, “l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il
legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina
l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore
nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo,
senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio”.
Appare chiaro, pertanto, che nel caso che ci occupa, in ossequio ai sopra citati principi giurisprudenziali, non è ravvisabile alcun litisconsorzio necessario.
4 Per quanto attiene alla richiesta di chiamata di terzo effettuata, in via estremamente subordinata,
dall'odierna appellante, in sede di comparsa di risposta, sull'argomento, la Suprema Corte ha ritenuto che in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo;
ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo ( ex plurimis Cass Sez. 3 -, Sentenza n.
3692 del 13/02/2020, Cass Sez.
3 - Ordinanza n. 6503 del 12/03/2024).
Nel caso in esame, non risulta, comunque, che l'appellante a seguito del mancato differimento dell'udienza, abbia reiterato tale richiesta in sede di prima udienza, con conseguente decadenza da tale facoltà.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza di primo grado, che deve essere confermata.
2) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 da €. 5.201,00 a
26.000,00, valori minimi, fase di studio €. 567,00, fase introduttiva €. 461,00, fase di trattazione €.
922,00 e fase decisionale 956,00, attesa la limitata difficoltà della causa.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati
5 in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_3
Tribunale di Locri n. 536/19, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza 536/19;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessive €. 2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito il quale ha reso la dichiarazione di rito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21.03.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 894/19 vertente
tra
(già ex D.L. Parte_1 Parte_2
193/2016), c.f. e P.Iva in persona del legale rappresentante p.t. e, per esso, l'avv. P.IVA_1
Fabio Rovito, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Gallì ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Locri (RC) alla via Firenze n. 113 giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 CodiceFiscale_1
Mittica ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo procuratore, sito in Locri (RC)
alla via Nosside snc.
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 536/19, pubblicata il 7/5/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. citava in giudizio, innanzi al Controparte_1
1 Tribunale Civile di Locri, l' (già in persona Parte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire accertare e dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, l'annullamento della cartella esattoriale n. 094
2014 0005632752000, notificata al sig. in data 28.05.2014. CP_1
La cartella esattoriale indicata aveva ad oggetto somme iscritte a ruolo per il presunto mancato pagamento di sanzioni irrogate dall' Tali sanzioni traevano origine da un controllo effettuato CP_3
dalla Guardia di Finanza, Comando Tenenza di LL CA, che, in data 19.06.2007, accedeva presso la sede della Ditta Individuale “Bar Centrale di RZ FA, con sede in Stilo alla
Piazza Vittorio Emanuele n.1, al fine di eseguire un controllo sull'esatto adempimento delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, ai sensi dell'art. 110 TULPS, approvato con R.D. n. 773/1931 e normativa collegata.
A seguito di detto controllo, veniva accertata a carico del sig. RZ AF e del sig. CP_1
quest'ultimo in qualità di obbligato in solido, la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett.
[...]
c) e d) del TULPS.
In data 15.06.2012 veniva notificata all'odierno appellato ordinanza ingiunzione prot. n. 18060
recante la contestazione per le violazioni di cui sopra nonché una sanzione amministrativa pecuniaria di € 12.000,00; avverso tale ordinanza-ingiunzione veniva proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace
di Cosenza, in quanto autorità competente, e la causa, iscritta al n. di R.G. 3292/2012, aveva esito positivo per il sig. poiché il Giudice adito con sentenza n. 850/2013 accoglieva il Controparte_1
ricorso.
Sempre in data 15.06.2012 veniva notificata all'odierno appellato l'ordinanza ingiunzione prot. n.
18061 che disponeva per gli stessi fatti e nei confronti degli stessi soggetti, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quella contemplata nell'ordinanza n. 18060, anche la confisca degli apparecchi oggetto di controllo da parte della Guardia di Finanza.
La citata ordinanza, comminando la confisca dei beni, si poneva come accessoria rispetto a quella principale - ordinanza n. 18060 – e dalla stessa scaturiva la cartella di pagamento n. 094 2014 000
2 5632752 000 per cui è giudizio.
Innanzi al Giudice di prime cure, a sostegno dell'impugnazione del citato provvedimento, l'odierno appellato eccepiva l'esistenza di una sentenza positiva di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione nonché l'ingiustificata applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n.689 del 1981
co. VI.
Si costituiva in giudizio l' che contestava il dedotto avversario, deducendone Controparte_4
l'infondatezza ed evidenziando, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e chiedendo, in via subordinata, l'estensione del contraddittorio all'Ente impositore nella figura dell'Amministrazione Finanziaria Monopoli di Stato – Ufficio
Regionale Calabria e Basilicata, previa sua chiamata in causa a cura e spese dell'opponente,
emettendo all'uopo ogni più opportuno provvedimento o, in estremo subordine, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente creditore sopra indicato, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., adottando i provvedimenti di cui all'art.269 c.p.c., comportanti lo spostamento della prima udienza;
nel merito,
la legittimità dell'attività posta in essere.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 536/2019, depositata in cancelleria in data 07.05.2019, il Tribunale di Locri così disponeva: “accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
annulla la cartella esattoriale n. 09420140005632752; condanna parte opposta a rimborsare
all'opponente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.747,00 oltre spese generali ex art.
15 T.F. Iva e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario”.
Avverso detta sentenza con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 05.11.2019,
proponeva impugnazione l' , eccependo l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto dell'opposizione e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 13/9/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 9/9/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
3 questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per omessa e/o erronea valutazione dell'eccezione di violazione del principio del contraddittorio, per avere l'opponente omesso di citare in giudizio l'ente impositore a fronte delle eccezioni rilevate tutte riferibili unicamente all'attività ed all'operato della Amministrazione Finanziaria Monopoli di Stato
– Ufficio Regionale Calabria e Basilicata.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
La Suprema Corte, sull'argomento ha uniformemente ritenuto che sulla base di quanto disposto dall'articolo 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (disposizione precedentemente contenuta nell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43),
secondo cui “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente
la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in
mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, ha precisato che “se l'azione del contribuente per
la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta
direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice
nella sua qualità di adiectus solutionis causa (vd. Cass. n. 21222 del 2006); mentre se la medesima
azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito
eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito”.
In ogni caso, continua la Suprema Corte, “l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il
legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina
l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore
nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo,
senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio”.
Appare chiaro, pertanto, che nel caso che ci occupa, in ossequio ai sopra citati principi giurisprudenziali, non è ravvisabile alcun litisconsorzio necessario.
4 Per quanto attiene alla richiesta di chiamata di terzo effettuata, in via estremamente subordinata,
dall'odierna appellante, in sede di comparsa di risposta, sull'argomento, la Suprema Corte ha ritenuto che in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo;
ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo ( ex plurimis Cass Sez. 3 -, Sentenza n.
3692 del 13/02/2020, Cass Sez.
3 - Ordinanza n. 6503 del 12/03/2024).
Nel caso in esame, non risulta, comunque, che l'appellante a seguito del mancato differimento dell'udienza, abbia reiterato tale richiesta in sede di prima udienza, con conseguente decadenza da tale facoltà.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza di primo grado, che deve essere confermata.
2) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 da €. 5.201,00 a
26.000,00, valori minimi, fase di studio €. 567,00, fase introduttiva €. 461,00, fase di trattazione €.
922,00 e fase decisionale 956,00, attesa la limitata difficoltà della causa.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati
5 in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_3
Tribunale di Locri n. 536/19, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza 536/19;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessive €. 2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito il quale ha reso la dichiarazione di rito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21.03.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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