Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 153/2023 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 902 del 10.3.2023
Oggetto: ripetizione di indebito assistenziale (€ 1914,25 periodo 1.1.2002/31.5.2005)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di assistenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
153.2023 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli avv.tiParte 1
Pt 1 e Ugo Troso, domiciliatari;
APPELLANTE
contro CP 1 con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti richiamata in atti, dall'avv.
Salvatore Graziuso e Ester Cascio, domiciliatari;
APPELLATO
All'udienza del 19.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato in data 30.3.2023 Parte 1 proponeva appello avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la domanda avanzata con ricorso
Chiedeva, a modifica dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda già formulata nel pregresso grado di giudizio, con rifusione delle spese del doppio grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Lamentava l'erronea motivazione non in linea con l'assetto ordinamentale governante la materia degli indebiti assistenziali.
L CP 1 nella memoria di costituzione contestava gli avversi argomenti concludendo per il rigetto dell'appello.
La causa è stata decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Non sono contestate le ragioni dell'indebito, ovvero l'avvenuto superamento da parte dell'accipiens di una soglia di reddito ostativa alla esatta erogazione della pensione cat IO
15012022; il superamento v'è stato per l'indebita erogazione, per gli anni indicati, della maggiorazione sociale avente indiscussa natura assistenziale " non dovuta poiché il reddito dell'accipens considerato a tal fine non comprendeva gli importi percepiti quale assegno di mantenimento dovuti dal coniuge separato.
Sul punto ritiene la Corte che debbano richiamarsi i principi espressi dalla Corte di
Cassazione (28771.2018; 10642.2019) con cui si è affermato che "..il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art 2033 c.c. in ragione dell'affidamento dei pensionati nella irripetibilità di trattamenti indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri della famiglia (corte
Costituzionale e 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione (Corte Costituzionale
22 luglio 2004, n. 264).......la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale........in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venire meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta....nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali....o in caso di dolo comprovato dell'accipiens....." (Così testualmente Cass. Sent. 4668.2021)
Per ciò che concerne l'accertata insussistenza del prescritto requisito reddituale la Corte di Cassazione (Ord. 12608.2020) ha affermato che "..L'indebito assistenziale determinato da sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venire meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens...........nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A., ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.. ...Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all CP in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall CP in via telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122. ..al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che
"i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al presente comma 8" devono comunicare all CP soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia
...l'obbligo di titolari di stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria... prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel mod 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, di BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc) devono però essere dichiarati all CP 2 ..va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale ed assistenziale) erogata dall CP 1 e che quindi CP_3 giàl'
conosce...……….
Aggiuntivamente "...rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsivoglia violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr per fattispecie analoghe, Cass nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza apprezzabile sacrificio...' "
(così testualmente cit. Cass. 4668)
Riguardo alla controversia v'è da sottolineare come risulti che l'accipiens si sia trovato in una condizione tale da escludere l'applicazione dei principi ricavabili dalla succitate pronunce e, per l'effetto, deve rigettarsi l'appello proposto.
Preliminarmente v'è da evidenziare che il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito rivendicato dall' CP non ha costituito motivo d'appello, sicché sul punto la statuizione è divenuta definita, poi v'è da aggiungere che l' CP_3 già dal 28.4.2005 ha comunicato all'accipens l'esistenza e le ragioni dell'indebito, ha poi rinnovato la richiesta di restituzione in data 18.10.2009 e 9.10.2012.
Si è dedotto, in appello, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, che il reddito
(recte: l'assegno di mantenimento dal coniuge separato) "..non solo era conoscibile ma era conosciuto dall' CP , giusta quanto risultante dalla domanda di ricostituzione pensionistica del 22.3.2012; la deduzione è infondata perché non conferente con i dati cronologici alla base del credito contestato. Quest'ultimo concerne il periodo gennaio 2002/maggio 2005 mentre nella cit. domanda del 22.3.2012 l'assegno di mantenimento indicato è quello degli anni 2009/2012.
Nel momento in cui l' CP si è attivato (anno 2005) il pensionato non aveva comunicato alcunchè Le spese di giudizio, sussistendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. cpc, sono irripetibili.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 30.3.23 da Pt 1 ei confronti dell' CP 1 avverso la sentenza del 10.10.23 del Tribunale di
[...]
Lecce n. 902così provvede:
rigetta l'appello dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 19.3.2025
Il Presidente
Gennaro LOMBARDI