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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/06/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 170/2022 R.G., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
TRA in p.l.r.p.t., (p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Posteraro Yvonne ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Amantea
-Fraz. Campora San Giovanni - (CS), alla Via Veneto n. 21/A, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE
E
, in persona del l.r.p.t, (p.iva ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Cistaro Umile ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Guardia Piemontese (CS), alla Via Liguria n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
(c.f. ) in persona del l.r.p.t Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 21.03.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a sollecito di pagamento, regolarmente notificato, all'
[...]
ed al in data 4.2.22, giusti avvisi di ricevimento in Controparte_3 Controparte_2
1 atti, la conveniva in giudizio i medesimi, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
deducendo che: in data 19.1.22 riceveva la notifica a mezzo del servizio postale del sollecito di pagamento del servizio idrico integrato anno 2016-003016CA21000002724, del 15.10.21, emesso dalla , per un totale complessivo di € 6.994,53; nello specifico, tale Controparte_3
somma derivava dall'asserito mancato pagamento del servizio idrico integrato annualità 2016; era maturata la prescrizione delle somme e la decadenza dell'amministrazione del diritto a pretendere il relativo pagamento, in quanto, in materia di consumi idrici la richiesta di pagamento deve giungere all'utente, tramite raccomandata a/r, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificato il consumo dell'acqua, cosa non avvenuta nel caso di specie;
pertanto, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, il credito era da considerarsi prescritto;
il termine prescrizionale di 5 anni, era stato ulteriormente ridotto dalla Legge di Bilancio del 2018 (L. 215/2017) con la quale è stato precisato che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, nonché di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in 2 anni”; l'attrice asseriva altresì l'illegittimità dell'avviso di pagamento impugnato per carenza dei presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, in quanto nell'avviso medesimo non erano state indicate né le letture di riferimento, né i metri cubi di acqua utilizzati dall'utente ed inoltre il credito non era fondato su prova scritta costituita dal contratto.
In ragione di tanto, parte attrice domandava: in via pregiudiziale, sospendersi l'efficacia dell'atto impugnato;
in via principale, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della pretesa creditoria e, per l'effetto, dichiararsi la nullità del sollecito di pagamento impugnato e, per l'effetto, dichiararsi insussistente e/o estinto il diritto a procedere ad esecuzione forzata e, qualora nelle more venissero disposte misure cautelari (fermo amministrativo o altre), disporne la sospensione ed all'esito del giudizio la cancellazione;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 7.3.22, si costituiva in giudizio l , la quale domandava: in via preliminare, rigettarsi Controparte_3
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato sollecito di pagamento per assenza di fumus boni juris e periculum in mora; nel merito, rigettarsi la domanda giudiziale proposta nei confronti di siccome infondata in fatto e in diritto, mantenendo Controparte_1
indenne dal pagamento delle spese, diritti e onorari del presente Controparte_1
giudizio, in quanto il comportamento mantenuto dalla stessa è stato conforme agli obblighi imposti dalla legge, pertanto alcuna responsabilità può essere ascritta;
rigettarsi l'opposizione proposta, quantomeno nei confronti del concessionario per carenza di legittimazione passiva dello stesso;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attorea, rigettarsi
2 ogni domanda formulata nei confronti dell' , per correttezza del Controparte_1 suo operato nonché dichiararsi l'esclusiva responsabilità del con Controparte_2
conseguente condanna esclusiva dello stesso al pagamento delle spese e competenze di procedura;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, rigettata, all'udienza dell'11.5.22, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato avanzata da parte attrice, dichiarata la contumacia del , ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi, disattesa Controparte_4
l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da , all'udienza del 21.3.25, Controparte_3
la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e lo scambio di memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta prodotto il sollecito di pagamento n.
003016CA21000002724 del 15.10.21 e scadenza 30.11.2021, notificato il 19.1.22 dall'
[...]
alla società attrice, per l'importo di € 6.994,53, relativo al servizio idrico Controparte_3
integrato-soll. bolletta n. 6851 dell'anno 2016.
Con memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., la società a sostegno Parte_1 dell'eccezione di prescrizione sollevata, ha prodotto n. 6 sentenze (R.G. nn. 969/2021, 879/2021,
970/2021, 877/2021, 968/2021, 876/2021) del Giudice di Pace di Paola, dott.ssa Carmela Patricia
Filardi, tutte relative ad opposizioni a solleciti di pagamento contro il ed Controparte_2 [...]
, nelle quali gli attori eccepivano la prescrizione quinquennale ai sensi Controparte_3 dell'art. 2948 c.c., atteso che la fornitura d'acqua ha natura negoziale (contratto di somministrazione ex art. 1563 c.c.) che, pertanto, al canone deve essere riconosciuta natura di corrispettivo contrattuale, poiché integra una prestazione periodica. Le opposizioni, ritenute fondate, venivano accolte.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.9.23, l' , a Controparte_3
sostegno della tesi secondo la quale l'effetto interruttivo quinquennale non si è, in realtà, verificato, trovando applicazione, nel caso di specie, la deroga introdotta dalla normativa emergenziale Covid-
19. In particolare, l'art. 67 D.L. n. 18/2020 e poi le successive modifiche sino alla L. n. 106/2021 hanno disposto a far data dall'8/03/2020 e sino al 31/08/2021 il blocco della notificazione degli atti di riscossione con la conseguenza che, essendo venuta meno per previsione normativa la possibilità per l'agente della riscossione di procedere con la notificazione degli atti, per il corrispondente periodo il decorso della prescrizione deve intendersi sospeso essendo la prescrizione una sanzione
“all'inattività colpevole”. A tal proposito è stata prodotta una sentenza del Tribunale di Palmi, R.G.
n. 152/2022, del 13.07.2022, e una sentenza del Tribunale di Paola, R.G. 1235/2022, del 19.12.2023.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.6.24, la società ha prodotto la Parte_1
sentenza n. 963/2023, emessa del Tribunale di Paola, pubblicata il 19.12.23 (proc. R.G. n. 125/2021),
3 resa tra le medesime parti del presente giudizio, Controparte_5
, che ha annullato il sollecito di pagamento ivi indicato.
[...]
Non risultano prodotti atti interruttivi della prescrizione notificati alla parte attrice prima dell'avviso di pagamento impugnato, ma solo i solleciti inviati a mezzo pec dal difensore dell' al CP_6 [...]
. CP_2
Tenuto conto del compendio probatorio in atti, l'opposizione proposta dalla è Parte_1
suscettibile di accoglimento.
Preliminarmente va chiarito che la legittimazione passiva in ordine alla proposta azione va individuata in capo all'Ente impositore, ovverosia al soggetto titolare del credito e del correlato potere di chiederne sia l'iscrizione a ruolo che il discarico amministrativo, nonché in capo al soggetto di riscossione per i riflessi che l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto ad inserire il credito nei ruoli.
La mancanza di una situazione di litisconsorzio necessario tra ed Ente Controparte_7
impositore non fa venire meno la loro autonoma legittimazione passiva in tali giudizi.
Se è vero che il concessionario alla riscossione agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva, in ogni caso, nei rapporti interni intercorrenti tra tali soggetti
(cfr., in proposito, Cass. civ. sez. VI del 22.03.2017 n. 7371).
Quindi, anche nelle ipotesi di mancata notifica di atti precedenti e presupposti alle cartelle esattoriali, ricorre la legittimazione passiva tanto dell'ente impositore quanto dell'agente della riscossione e, pur non sussistendo alcun litisconsorzio necessario, la società concessionaria ha, comunque, la facoltà di chiamare in causa l'ente titolare del credito oggetto di contestazione (cfr., in proposito, Cass. n.
9564/2012, Cass. sez. un. n. 16412/2007, Cass. n. 5532/2008).
Lo stesso esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016 n. 2016 e, in precedenza, Cass.
7 agosto 2003 n. 11926, Cass. 18 giugno 2002 n. 8759) o in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis Cass. 21 maggio
2013 n. 12385, Cass. 29 gennaio 2014 n. 1985).
Va osservato, altresì, che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica, è prestata a fronte di proventi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, la cui disciplina è, perciò, soggetta alle comuni regole civilistiche. Pertanto, come chiarito da pacifica ed unanime giurisprudenza (anche in seguito alla nota sentenza n. 335/2008 emessa dalla Corte Costituzionale), il credito vantato dall'ente comunale ed avente ad oggetto il canone dovuto dall'utente per l'erogazione del servizio idrico non trova titolo in una potestà
4 impositiva, assumendo, per contro, una connotazione privatistica. Essendo, quindi, ormai pacifica la natura privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente (cfr., in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 3539 del 2008), ne deriva che la riscossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata alle disposizioni generali in materia e, pertanto, a norma dell'art. 21 del d.lgs. n.
46/1999, al presupposto che il relativo credito da riscuotere attraverso l'iscrizione a ruolo risulti da un titolo avente efficacia esecutiva.
Nel caso di specie è stata eccepita la prescrizione del diritto alla riscossione e la mancata notifica di atti interruttivi.
Si ritiene infondata la predetta eccezione per le ragioni che seguono.
Non può revocarsi in dubbio che il canone d'acqua va incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4.,
c.c., con l'applicazione del termine di prescrizione breve quinquennale (cfr sul punto, Cass. 1442/15,
3162/11, 3263/08).
Difatti, nel caso di specie, non può trovare applicazione la prescrizione biennale, in quanto quest'ultima fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva al 1.1.2020) lasciando, quindi, ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi idrici.
Dal compendio probatorio in atti, non si evince la prova della notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, in particolare non è stata fornita adeguata prova della notificazione alla società ricorrente, della fattura costituente titolo dell'iscrizione a ruolo, nello specifico non è stata prodotta la fattura n. 6851, relativa al consumo idrico anno 2016, con la prova della regolare notifica alla
[...]
Parte_1
Il , ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi e l' non hanno Controparte_2 CP_6
prodotto infatti la relativa raccomandata corredata da avviso di ricevimento, con la conseguenza che non può affermarsi con certezza che detta fattura, costituente titolo dell'iscrizione a ruolo, sia entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Tanto chiarito, nel caso in disamina, i parametri temporali da cui far decorrere il termine di prescrizione sono dunque costituiti, in assenza di elementi che permettano di ritenere richiesto il pagamento rateale, da ogni singola scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso, nel caso di specie, anno 2016 e dalla data di notifica dell'avviso di pagamento pacificamente avvenuta in data 19.1.22.
Si ribadisce che la natura privatistica del rapporto di utenza idrica comporta che il termine di prescrizione per il diritto al pagamento del canone abbia durata quinquennale ex art. 2948 comma 1
n. 4 cc, come avviene per tutti i contratti di somministrazione periodica o continuativa, applicabile
5 ratione temporis. Tuttavia, nel caso di specie, ai fini del calcolo della prescrizione occorre considerare la sospensione disposta ex lege per l'emergenza epidemiologica da COVID 19.
Al fine di effettuare il computo dei termini deve dunque tenersi conto dell'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.lgs. 159/2015.
Tale articolo stabilisce al primo comma che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore ei soggetti interessati da eventi eccezionali , comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Tuttavia, l'art. 12 al comma 2 stabilisce inoltre che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
A queste norme bisogna aggiungere il comma 4 bis dell'art. 68 DL 18/20 citato che stabilisce la proroga dei termini dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo 2020 al 31 dicembre
2021, prevedendo una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi.
Nel caso di specie, si applica il comma 2 dell'art. 12 in quanto scadendo il quinquennio il 31.12.21 deve applicarsi la sospensione del periodo intercorrente tra l'8.3.20 ed il 31.12.21, indi la prescrizione
è prorogata fino al 31.12.23.
La notifica dell'avviso di pagamento censurato avvenuta in data 19.1.22 è precedente al 31.12.23; ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Tuttavia, la domanda attorea merita accoglimento in relazione alla seconda doglianza, relativa all'illegittimità del provvedimento impugnato, per carenza dei presupposti della certezza, liquidità ed
6 esigibilità del credito azionato. In proposito, l'opponente ha dedotto nell'atto di citazione che “manca la certezza del credito, perché non sono state indicate le letture di riferimento, né i metri cubi di acqua utilizzati dall'utente e né il credito è fondato su prova scritta, costituita dal contratto. Inoltre, l'importo richiesto non corrisponde ad un effettivo consumo di acqua da parte dell'istante e ad una conseguente misurazione da parte del ma è stato determinato in modo forfettario con criteri irragionevoli CP_2
e del tutto sganciati dall'effettivo consumo d'acqua”.
La pretesa creditoria azionata dall'Agente della Riscossione su richiesta dell'Ente impositore, ovvero del Comune , di cui all'avviso di pagamento impugnato, è rimasta sfornita di prova Controparte_2
riguardo ai consumi effettivi relativi al periodo in contestazione (anno 2016).
Invero, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla mancata specificazione nell'atto impugnato dei criteri e parametri usati ai fini del calcolo dell'importo ingiunto, l'ente creditore non ha adeguatamente dimostrato l'effettiva sussistenza della medesima pretesa creditoria, non adempiendo all'onere probatorio posto a suo carico.
Alcun riscontro, infatti, è stato offerto in tal senso, essendo il rimasto contumace. CP_2
Al riguardo, non è stata prodotta la fattura relativa al consumo idrico dell'anno 2016, corredata dalla relativa notifica né un estratto della lettura del contatore e dei consumi ivi registrati. Ciò non consente di stabilire con esattezza i consumi effettivi rilevati nel periodo di fatturazione.
È appena il caso di rammentare che, presentando la somministrazione d'acqua natura di un rapporto privatistico, compete al creditore, in virtù del principio generale dell'onere della prova ex art. 2967
c.c., dimostrare i fatti costituitivi della pretesa azionata.
In sostanza, in tema di riparto dell'onere probatorio spetta al fornitore offrire la prova sia del corretto funzionamento del gruppo di misura che dei valori registrati.
Laddove l'utente lamenti il mancato funzionamento del contatore ovvero, come nella fattispecie, la non corrispondenza ai consumi effettuati degli importi addebitatigli dall'ente creditore, spetta a quest'ultimo, in ossequio alla regola generale di distribuzione dell'onere della prova, dimostrare la certezza del credito, ossia che i consumi addebitati all'utente siano scaturiti dalla lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore.
A tale riguardo, la S.C. ha enunciato: “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. 23699/16, 19154/18,
7 6562/19, 18195/21, 15771/2022). Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che il corrispettivo dell'erogazione d'acqua non può essere basato sul consumo minimo presunto o a forfait bensì va commisurato ai consumi effettivi, in conformità alla natura sinallagmatica del contratto di somministrazione (cfr Cass. 12870/2017).
Si rammenta che secondo la giurisprudenza di legittimità l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi “in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”
(Cass.,10313/2004; Cass., n. 1236/2003; Cass., n. 17041/2002).
L'onere del gestore di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041) sussiste, pertanto, in considerazione dell'assunto per cui le risultanze del misuratore fanno piena prova del consumo addebitato e i relativi valori devono ritenersi affidabili solo ove (cfr. Cass., n. 1236/2003;
Cass., n. 18231/2008; Cass., n. 5232/2004; Cass., ord. n. 20887/2017) non siano stati contestati dall'utente.
Ne discende l'annullamento dell'avviso di pagamento opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, del vigente decreto ministeriale n. 147 del
13.08.2022, con attribuzione all'avv. Yvonne Posteraro.
P.Q.M
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 170/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dalla n persona del l.r.p.t. e, per Parte_1
l'effetto, annulla il sollecito di pagamento del servizio idrico integrato anno 2016-
003016CA21000002724, dell'importo di € 6.994,53 notificato in data 19.1.22;
2) condanna i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore di in p.l.r.p.t., delle spese di lite, che liquida Parte_1
in € 285,30 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Yvonne Posteraro
Paola, lì 13.6.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 170/2022 R.G., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
TRA in p.l.r.p.t., (p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Posteraro Yvonne ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Amantea
-Fraz. Campora San Giovanni - (CS), alla Via Veneto n. 21/A, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE
E
, in persona del l.r.p.t, (p.iva ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Cistaro Umile ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Guardia Piemontese (CS), alla Via Liguria n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
(c.f. ) in persona del l.r.p.t Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 21.03.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a sollecito di pagamento, regolarmente notificato, all'
[...]
ed al in data 4.2.22, giusti avvisi di ricevimento in Controparte_3 Controparte_2
1 atti, la conveniva in giudizio i medesimi, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
deducendo che: in data 19.1.22 riceveva la notifica a mezzo del servizio postale del sollecito di pagamento del servizio idrico integrato anno 2016-003016CA21000002724, del 15.10.21, emesso dalla , per un totale complessivo di € 6.994,53; nello specifico, tale Controparte_3
somma derivava dall'asserito mancato pagamento del servizio idrico integrato annualità 2016; era maturata la prescrizione delle somme e la decadenza dell'amministrazione del diritto a pretendere il relativo pagamento, in quanto, in materia di consumi idrici la richiesta di pagamento deve giungere all'utente, tramite raccomandata a/r, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificato il consumo dell'acqua, cosa non avvenuta nel caso di specie;
pertanto, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, il credito era da considerarsi prescritto;
il termine prescrizionale di 5 anni, era stato ulteriormente ridotto dalla Legge di Bilancio del 2018 (L. 215/2017) con la quale è stato precisato che “nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, nonché di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in 2 anni”; l'attrice asseriva altresì l'illegittimità dell'avviso di pagamento impugnato per carenza dei presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, in quanto nell'avviso medesimo non erano state indicate né le letture di riferimento, né i metri cubi di acqua utilizzati dall'utente ed inoltre il credito non era fondato su prova scritta costituita dal contratto.
In ragione di tanto, parte attrice domandava: in via pregiudiziale, sospendersi l'efficacia dell'atto impugnato;
in via principale, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della pretesa creditoria e, per l'effetto, dichiararsi la nullità del sollecito di pagamento impugnato e, per l'effetto, dichiararsi insussistente e/o estinto il diritto a procedere ad esecuzione forzata e, qualora nelle more venissero disposte misure cautelari (fermo amministrativo o altre), disporne la sospensione ed all'esito del giudizio la cancellazione;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 7.3.22, si costituiva in giudizio l , la quale domandava: in via preliminare, rigettarsi Controparte_3
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato sollecito di pagamento per assenza di fumus boni juris e periculum in mora; nel merito, rigettarsi la domanda giudiziale proposta nei confronti di siccome infondata in fatto e in diritto, mantenendo Controparte_1
indenne dal pagamento delle spese, diritti e onorari del presente Controparte_1
giudizio, in quanto il comportamento mantenuto dalla stessa è stato conforme agli obblighi imposti dalla legge, pertanto alcuna responsabilità può essere ascritta;
rigettarsi l'opposizione proposta, quantomeno nei confronti del concessionario per carenza di legittimazione passiva dello stesso;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attorea, rigettarsi
2 ogni domanda formulata nei confronti dell' , per correttezza del Controparte_1 suo operato nonché dichiararsi l'esclusiva responsabilità del con Controparte_2
conseguente condanna esclusiva dello stesso al pagamento delle spese e competenze di procedura;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, rigettata, all'udienza dell'11.5.22, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato avanzata da parte attrice, dichiarata la contumacia del , ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi, disattesa Controparte_4
l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da , all'udienza del 21.3.25, Controparte_3
la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e lo scambio di memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta prodotto il sollecito di pagamento n.
003016CA21000002724 del 15.10.21 e scadenza 30.11.2021, notificato il 19.1.22 dall'
[...]
alla società attrice, per l'importo di € 6.994,53, relativo al servizio idrico Controparte_3
integrato-soll. bolletta n. 6851 dell'anno 2016.
Con memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., la società a sostegno Parte_1 dell'eccezione di prescrizione sollevata, ha prodotto n. 6 sentenze (R.G. nn. 969/2021, 879/2021,
970/2021, 877/2021, 968/2021, 876/2021) del Giudice di Pace di Paola, dott.ssa Carmela Patricia
Filardi, tutte relative ad opposizioni a solleciti di pagamento contro il ed Controparte_2 [...]
, nelle quali gli attori eccepivano la prescrizione quinquennale ai sensi Controparte_3 dell'art. 2948 c.c., atteso che la fornitura d'acqua ha natura negoziale (contratto di somministrazione ex art. 1563 c.c.) che, pertanto, al canone deve essere riconosciuta natura di corrispettivo contrattuale, poiché integra una prestazione periodica. Le opposizioni, ritenute fondate, venivano accolte.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.9.23, l' , a Controparte_3
sostegno della tesi secondo la quale l'effetto interruttivo quinquennale non si è, in realtà, verificato, trovando applicazione, nel caso di specie, la deroga introdotta dalla normativa emergenziale Covid-
19. In particolare, l'art. 67 D.L. n. 18/2020 e poi le successive modifiche sino alla L. n. 106/2021 hanno disposto a far data dall'8/03/2020 e sino al 31/08/2021 il blocco della notificazione degli atti di riscossione con la conseguenza che, essendo venuta meno per previsione normativa la possibilità per l'agente della riscossione di procedere con la notificazione degli atti, per il corrispondente periodo il decorso della prescrizione deve intendersi sospeso essendo la prescrizione una sanzione
“all'inattività colpevole”. A tal proposito è stata prodotta una sentenza del Tribunale di Palmi, R.G.
n. 152/2022, del 13.07.2022, e una sentenza del Tribunale di Paola, R.G. 1235/2022, del 19.12.2023.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.6.24, la società ha prodotto la Parte_1
sentenza n. 963/2023, emessa del Tribunale di Paola, pubblicata il 19.12.23 (proc. R.G. n. 125/2021),
3 resa tra le medesime parti del presente giudizio, Controparte_5
, che ha annullato il sollecito di pagamento ivi indicato.
[...]
Non risultano prodotti atti interruttivi della prescrizione notificati alla parte attrice prima dell'avviso di pagamento impugnato, ma solo i solleciti inviati a mezzo pec dal difensore dell' al CP_6 [...]
. CP_2
Tenuto conto del compendio probatorio in atti, l'opposizione proposta dalla è Parte_1
suscettibile di accoglimento.
Preliminarmente va chiarito che la legittimazione passiva in ordine alla proposta azione va individuata in capo all'Ente impositore, ovverosia al soggetto titolare del credito e del correlato potere di chiederne sia l'iscrizione a ruolo che il discarico amministrativo, nonché in capo al soggetto di riscossione per i riflessi che l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto ad inserire il credito nei ruoli.
La mancanza di una situazione di litisconsorzio necessario tra ed Ente Controparte_7
impositore non fa venire meno la loro autonoma legittimazione passiva in tali giudizi.
Se è vero che il concessionario alla riscossione agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva, in ogni caso, nei rapporti interni intercorrenti tra tali soggetti
(cfr., in proposito, Cass. civ. sez. VI del 22.03.2017 n. 7371).
Quindi, anche nelle ipotesi di mancata notifica di atti precedenti e presupposti alle cartelle esattoriali, ricorre la legittimazione passiva tanto dell'ente impositore quanto dell'agente della riscossione e, pur non sussistendo alcun litisconsorzio necessario, la società concessionaria ha, comunque, la facoltà di chiamare in causa l'ente titolare del credito oggetto di contestazione (cfr., in proposito, Cass. n.
9564/2012, Cass. sez. un. n. 16412/2007, Cass. n. 5532/2008).
Lo stesso esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016 n. 2016 e, in precedenza, Cass.
7 agosto 2003 n. 11926, Cass. 18 giugno 2002 n. 8759) o in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis Cass. 21 maggio
2013 n. 12385, Cass. 29 gennaio 2014 n. 1985).
Va osservato, altresì, che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica, è prestata a fronte di proventi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, la cui disciplina è, perciò, soggetta alle comuni regole civilistiche. Pertanto, come chiarito da pacifica ed unanime giurisprudenza (anche in seguito alla nota sentenza n. 335/2008 emessa dalla Corte Costituzionale), il credito vantato dall'ente comunale ed avente ad oggetto il canone dovuto dall'utente per l'erogazione del servizio idrico non trova titolo in una potestà
4 impositiva, assumendo, per contro, una connotazione privatistica. Essendo, quindi, ormai pacifica la natura privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente (cfr., in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 3539 del 2008), ne deriva che la riscossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata alle disposizioni generali in materia e, pertanto, a norma dell'art. 21 del d.lgs. n.
46/1999, al presupposto che il relativo credito da riscuotere attraverso l'iscrizione a ruolo risulti da un titolo avente efficacia esecutiva.
Nel caso di specie è stata eccepita la prescrizione del diritto alla riscossione e la mancata notifica di atti interruttivi.
Si ritiene infondata la predetta eccezione per le ragioni che seguono.
Non può revocarsi in dubbio che il canone d'acqua va incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4.,
c.c., con l'applicazione del termine di prescrizione breve quinquennale (cfr sul punto, Cass. 1442/15,
3162/11, 3263/08).
Difatti, nel caso di specie, non può trovare applicazione la prescrizione biennale, in quanto quest'ultima fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva al 1.1.2020) lasciando, quindi, ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi idrici.
Dal compendio probatorio in atti, non si evince la prova della notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, in particolare non è stata fornita adeguata prova della notificazione alla società ricorrente, della fattura costituente titolo dell'iscrizione a ruolo, nello specifico non è stata prodotta la fattura n. 6851, relativa al consumo idrico anno 2016, con la prova della regolare notifica alla
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Parte_1
Il , ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi e l' non hanno Controparte_2 CP_6
prodotto infatti la relativa raccomandata corredata da avviso di ricevimento, con la conseguenza che non può affermarsi con certezza che detta fattura, costituente titolo dell'iscrizione a ruolo, sia entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Tanto chiarito, nel caso in disamina, i parametri temporali da cui far decorrere il termine di prescrizione sono dunque costituiti, in assenza di elementi che permettano di ritenere richiesto il pagamento rateale, da ogni singola scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso, nel caso di specie, anno 2016 e dalla data di notifica dell'avviso di pagamento pacificamente avvenuta in data 19.1.22.
Si ribadisce che la natura privatistica del rapporto di utenza idrica comporta che il termine di prescrizione per il diritto al pagamento del canone abbia durata quinquennale ex art. 2948 comma 1
n. 4 cc, come avviene per tutti i contratti di somministrazione periodica o continuativa, applicabile
5 ratione temporis. Tuttavia, nel caso di specie, ai fini del calcolo della prescrizione occorre considerare la sospensione disposta ex lege per l'emergenza epidemiologica da COVID 19.
Al fine di effettuare il computo dei termini deve dunque tenersi conto dell'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.lgs. 159/2015.
Tale articolo stabilisce al primo comma che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore ei soggetti interessati da eventi eccezionali , comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Tuttavia, l'art. 12 al comma 2 stabilisce inoltre che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
A queste norme bisogna aggiungere il comma 4 bis dell'art. 68 DL 18/20 citato che stabilisce la proroga dei termini dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo 2020 al 31 dicembre
2021, prevedendo una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi.
Nel caso di specie, si applica il comma 2 dell'art. 12 in quanto scadendo il quinquennio il 31.12.21 deve applicarsi la sospensione del periodo intercorrente tra l'8.3.20 ed il 31.12.21, indi la prescrizione
è prorogata fino al 31.12.23.
La notifica dell'avviso di pagamento censurato avvenuta in data 19.1.22 è precedente al 31.12.23; ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Tuttavia, la domanda attorea merita accoglimento in relazione alla seconda doglianza, relativa all'illegittimità del provvedimento impugnato, per carenza dei presupposti della certezza, liquidità ed
6 esigibilità del credito azionato. In proposito, l'opponente ha dedotto nell'atto di citazione che “manca la certezza del credito, perché non sono state indicate le letture di riferimento, né i metri cubi di acqua utilizzati dall'utente e né il credito è fondato su prova scritta, costituita dal contratto. Inoltre, l'importo richiesto non corrisponde ad un effettivo consumo di acqua da parte dell'istante e ad una conseguente misurazione da parte del ma è stato determinato in modo forfettario con criteri irragionevoli CP_2
e del tutto sganciati dall'effettivo consumo d'acqua”.
La pretesa creditoria azionata dall'Agente della Riscossione su richiesta dell'Ente impositore, ovvero del Comune , di cui all'avviso di pagamento impugnato, è rimasta sfornita di prova Controparte_2
riguardo ai consumi effettivi relativi al periodo in contestazione (anno 2016).
Invero, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla mancata specificazione nell'atto impugnato dei criteri e parametri usati ai fini del calcolo dell'importo ingiunto, l'ente creditore non ha adeguatamente dimostrato l'effettiva sussistenza della medesima pretesa creditoria, non adempiendo all'onere probatorio posto a suo carico.
Alcun riscontro, infatti, è stato offerto in tal senso, essendo il rimasto contumace. CP_2
Al riguardo, non è stata prodotta la fattura relativa al consumo idrico dell'anno 2016, corredata dalla relativa notifica né un estratto della lettura del contatore e dei consumi ivi registrati. Ciò non consente di stabilire con esattezza i consumi effettivi rilevati nel periodo di fatturazione.
È appena il caso di rammentare che, presentando la somministrazione d'acqua natura di un rapporto privatistico, compete al creditore, in virtù del principio generale dell'onere della prova ex art. 2967
c.c., dimostrare i fatti costituitivi della pretesa azionata.
In sostanza, in tema di riparto dell'onere probatorio spetta al fornitore offrire la prova sia del corretto funzionamento del gruppo di misura che dei valori registrati.
Laddove l'utente lamenti il mancato funzionamento del contatore ovvero, come nella fattispecie, la non corrispondenza ai consumi effettuati degli importi addebitatigli dall'ente creditore, spetta a quest'ultimo, in ossequio alla regola generale di distribuzione dell'onere della prova, dimostrare la certezza del credito, ossia che i consumi addebitati all'utente siano scaturiti dalla lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore.
A tale riguardo, la S.C. ha enunciato: “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. 23699/16, 19154/18,
7 6562/19, 18195/21, 15771/2022). Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che il corrispettivo dell'erogazione d'acqua non può essere basato sul consumo minimo presunto o a forfait bensì va commisurato ai consumi effettivi, in conformità alla natura sinallagmatica del contratto di somministrazione (cfr Cass. 12870/2017).
Si rammenta che secondo la giurisprudenza di legittimità l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi “in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”
(Cass.,10313/2004; Cass., n. 1236/2003; Cass., n. 17041/2002).
L'onere del gestore di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041) sussiste, pertanto, in considerazione dell'assunto per cui le risultanze del misuratore fanno piena prova del consumo addebitato e i relativi valori devono ritenersi affidabili solo ove (cfr. Cass., n. 1236/2003;
Cass., n. 18231/2008; Cass., n. 5232/2004; Cass., ord. n. 20887/2017) non siano stati contestati dall'utente.
Ne discende l'annullamento dell'avviso di pagamento opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, del vigente decreto ministeriale n. 147 del
13.08.2022, con attribuzione all'avv. Yvonne Posteraro.
P.Q.M
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 170/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dalla n persona del l.r.p.t. e, per Parte_1
l'effetto, annulla il sollecito di pagamento del servizio idrico integrato anno 2016-
003016CA21000002724, dell'importo di € 6.994,53 notificato in data 19.1.22;
2) condanna i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore di in p.l.r.p.t., delle spese di lite, che liquida Parte_1
in € 285,30 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Yvonne Posteraro
Paola, lì 13.6.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
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