Ordinanza collegiale 28 agosto 2024
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 19/02/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03730/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11385/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11385 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempor e, rappresentato e difeso dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Francesco Piron e Arcangelo Pecchia, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Piron in Roma, via Cuboni 12;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese e Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
per l'annullamento
- del provvedimento del GSE prot. GSE/P20170061504 del 9 agosto 2017, avente ad oggetto “ rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (di seguito, RVC) a consuntivo n. 0424552037616R261- 1#1, presentata da RA S.p.A. e sottomessa a istruttoria il 2 marzo 2017 ” ricevuto in data 14 agosto 2017;
- del preavviso di rigetto prot. GSE/P20170032733 del 28/04/2017 recante “ preavviso di rigetto, ai sensi dell''art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, della Richiesta di Verifica e certificazione (RVC) n. 0424552037616R261-1#1 presentata da RA s.p.a ”.
- nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
e per la condanna
del GSE ad adottare il provvedimento specificamente richiesto dalla Società ricorrente di riconoscimento e verifica dei risparmi di energia conseguiti nel periodo luglio 2015 - giugno 2016 (quale secondo anno di rendicontazione), con conseguente certificazione dei risparmi conseguiti e richiesti e autorizzazione al Gestore dei Mercati Energetici ad emettere i corrispondenti titoli di efficienza energetica,
ovvero, in subordine, per la condanna
del GSE al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla Società ricorrente derivanti dall''illegittimo operato del GSE.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – Gse s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 29 novembre 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 13 dicembre 2013 RA s.p.a. ha presentato al GSE la Proposta di Progetto e Programma di Misura (di seguito anche “PPPM”) n. 0424552037613T176, avente a oggetto alcuni interventi di risparmio energetico sulle reti acquedottistiche site nei Comuni di San Carlo, San Martino, Sassuolo, Maranello e Pianoro.
2. Con nota trasmessa nel mese di gennaio 2014, il GSE ha comunicato alla società istante che « la proposta è risultata conforme a quanto previsto dal D.M. 28 dicembre 2012 e dalle Linee Guida di cui alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas EEN 9/11 e ss.mm.ii. », riservandosi di esercitare i propri poteri di verifica e controllo.
3. In data 21 marzo 2016 l’operatore economico ha presentato Richiesta di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC), relativa al periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015, chiedendo il riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE).
4. Il GSE ha quindi provveduto ad approvare la prima RVC, riservandosi sempre di effettuare i controlli e le verifiche previste dalla normativa di riferimento.
5. Il 2 marzo 2017 l’operatore economico ha presentato la seconda RVC, relativa al periodo 1 luglio 2015 - 30 giugno 2016, chiedendo il riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE).
6. Con nota del 28 aprile 2017, il GSE ha quindi comunicato a RA s.p.a. il preavviso di rigetto della seconda RVC, nel quale:
- ha notato che « in base alla documentazione trasmessa è possibile verificare che gli interventi rendicontati costituiscono interventi di corretta gestione della rete idrica … non ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi », sottolineando, per un verso, che « la gestione ottimale delle pressioni di rete in funzione delle effettive esigenze di portata (ad esempio carico notturno o diurno, in funzione di specifiche porzioni di rete, etc.) mediante l’inserimento di valvole di regolazione della pressione, l’installazione di inverter su pompe, nonché il loro ridimensionamento, il controllo del funzionamento delle pompe mediante sistemi di telecontrollo delle pressioni in specifici punti, rappresentano interventi di corretta gestione degli acquedotti » e, per altro verso, che « il re-layout delle reti, mediante nuove interconnessioni tra condotte o l’inserimento-eliminazione di serbatoi, ridefiniscono l’assetto della rete stessa e sono connesse ad esigenze non esclusivamente correlate al risparmio energetico »;
- ha evidenziato che « l’algoritmo di calcolo proposto non consente di determinare correttamente i risparmi di energia primaria conseguiti », rilevando in particolare che « il risparmio di energia elettrica non tiene conto dei variati assetti di funzionamento e condizioni di esercizio delle reti idriche tra le situazioni ante e post intervento ».
7. Con nota del 13 giugno 2017, RA s.p.a. ha inoltrato al GSE le sue osservazioni al preavviso di diniego, nelle quali ha evidenziato in particolare:
- che la tipologia di interventi ricompresa nel progetto era « ammissibile al meccanismo dei Certificati Bianchi ai sensi della delibera AEEG EEN 9/11 » atteso che « nelle casistiche descritte dalla categoria IND-FF … si riportano esplicitamente come esempi la “ridisposizione degli impianti al fine di ridurre le perdite di energia connesse con il trasporto dei fluidi »;
- che « il servizio erogato [era] la fornitura di acqua potabile alle utenze [ed era] quindi il medesimo nelle situazioni ex ante ed ex post [sicché] i risparmi si basano essenzialmente proprio sul mutato assetto di rete, inteso come più ottimizzato regime di pressione e portata, a parità di servizio fornito »;
- che inoltre non era chiaro cosa il GSE intendesse come corretta gestione della rete idrica « soprattutto in considerazione del fatto che i sistemi acquedottistici sono per natura difficilmente standardizzabili e, piuttosto, fortemente legati all’orografia dei territori, nonché ad elementi in continua evoluzione come la disponibilità delle fonti e la domanda dell’utenza »;
- che il fatto che gli interventi rispondessero « ad esigenze non esclusivamente correlate al risparmio energetico », non poteva determinare la mancata ammissione degli stessi al meccanismo dei certificati « dal momento che numerosissimi interventi di efficienza hanno effetti ulteriori, senza peraltro essere esclusi dal meccanismo »;
- che, infine, gli interventi e le modalità di rendicontazione erano « già stati oggetto di valutazione del GSE, sia con la PPPM che con la prima RVC » e che non vi erano elementi sopravvenuti che giustificassero un ripensamento del GSE.
8. Con provvedimento del 27 dicembre 2017, il GSE – preso atto delle osservazioni inviate dall’operatore economico il 13 giugno 2017 – ha rigettato la seconda RVC, ribadendo quanto già rilevato nel preavviso di diniego in ordine al fatto che « gli interventi rendicontati costituiscono interventi di corretta gestione della rete idrica » (che pertanto « non genera [no] risparmi addizionali, ovverosia risparmi che non si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato »), nonché in ordine al fatto che « l’algoritmo di calcolo proposto non consente di determinare correttamente i risparmi di energia primaria conseguita ».
9. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, RA s.p.a. ha gravato il predetto provvedimento, articolando avverso lo stesso una pluralità di censure strutturate in tre motivi in diritto.
9.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato per « violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del DM 28 dicembre 2012, dell’art. 1 e dell’art. 6.2 e della tabella “2” dell’allegato “a” alla delibera AEEG n. EEN 9/11 ; [nonché per] eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore nei presupposti e difetto di motivazione; eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione del principio di ragionevolezza », evidenziando in sostanza:
- che gli interventi realizzati erano « chiaramente identificati dalle Linee Guida come tipologia ammissibile al beneficio dei TEE »;
- che gli stessi erano idonei a generare risparmi addizionali « poiché non si sarebbero comunque realizzati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato »;
- che l’algoritmo di calcolo dei risparmi energetici era stato legittimamente proposto da RA in conformità alla linea guida operativa ENEA.
9.2. Con il secondo motivo ha contestato la decisione del GSE per « violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3 e 10 bis della legge 241/1990 ; [nonché per] eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento », sostenendo – in sintesi – che il GSE non aveva adeguatamente considerato le osservazioni al preavviso di diniego, omettendo di argomentare puntualmente nel provvedimento gravato le ragioni per cui aveva ritenuto insufficiente quanto dedotto e prodotto in sede procedimentale.
9.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’illegittimità dell’atto impugnato per « violazione del principio di legittimo affidamento e correttezza dell’azione amministrativa [nonché per] violazione dell’art. 97 Cost. e degli articoli 1, 12 e 21 nonies della legge n. 241/1990 ss.mm.ii. », osservando:
- che le criticità sollevate si basavano in ogni caso « su elementi già conosciuti [dal GSE] e non certo emersi solo con la presentazione della seconda RVC »;
- che pertanto il provvedimento di diniego – ponendosi in contraddizione tanto con il precedente provvedimento di approvazione della PPPM, quanto con quello che aveva esitato positivamente la prima RVC (entrambi adottati sulla base degli stessi elementi già noti alla p.a.) – costituiva un illegittimo provvedimento di annullamento in autotutela della PPPM, lesivo del legittimo affidamento consolidatosi in capo all’operatore economico, e adottato in assenza dei presupposti previsti dall’art. 21- nonies , l. n. 241/1990.
9.4. Sulla base di tali motivi, la ricorrente ha quindi chiesto a questo Tribunale di annullare la decisione gravata e di condannare il GSE al rilascio del provvedimento richiesto (ai sensi degli artt. 30, comma 1, e 34, comma 1, lett. c, c.p.a.) o comunque al risarcimento del danno.
10. In data 15 dicembre 2017, il GSE si è costituito in giudizio e ha insistito per il rigetto del ricorso.
11. Con motivi aggiunti notificati il 12 novembre 2020 e depositati il 2 dicembre 2020, la ricorrente – alla luce della sopravvenienza normativa di cui all’art. 56, d.l. n. 76/2020 – ha articolato una nuova censura avverso lo stesso provvedimento gravato con l’atto introduttivo del giudizio, lamentandone l’illegittimità per « violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, del comma 3 bis e del comma 3 ter del d.lgs. n. 28/2011 come novellato dall’art. 56, comma 7, lett. a) e lett. b) del d.l. 76/2020, conv. con modif. dalla l. n. 120/2020 [nonché per] violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della l. 241/1990 in quanto richiamato dal novellato art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 ».
12. Con memoria depositata in data 12 giugno 2024, parte ricorrente ha insistito in tutte le sue domande.
13. Con memoria depositata il 18 giugno 2024 il GSE ha spiegato le sue difese e segnatamente:
- ha evidenziato l’inammissibilità e/o l’infondatezza dei motivi aggiunti , anche alla luce del fatto che la ricorrente non aveva proposto istanza ex art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020;
- ha osservato l’infondatezza del primo motivo di ricorso, sottolineando – tra l’altro – che i risparmi annuali conseguiti (pari a € 100.000,00 per anno) consentivano un ritorno dai costi dell’investimento (pari a € 550.000,00) in un tempo abbastanza contenuto, sicché in presenza di uncosì breve payback time era evidente che non si era in presenza di interventi che generavano risparmi addizionali e incentivabili;
- ha sostenuto l’infondatezza del secondo motivo di gravame, notando che l’Autorità aveva adeguatamente considerato le osservazioni di RA s.p.a. e che non sussisteva un obbligo di puntuale confutazione delle stesse nel provvedimento finale;
- ha infine evidenziato l’infondatezza del terzo motivo di gravame, notando che il provvedimento adottato dal GSE non era espressione di un potere di autotutela e che l’approvazione della PPPM non impediva al Gestore di verificare l’effettiva addizionalità dei risparmi generati dall’intervento eseguito, il cui positivo esito è condizione essenziale per il rilascio dei TEE.
14. Con repliche depositate il 26 giugno 2024, la società ricorrente ha ulteriormente argomentato a sostegno delle proprie domande.
15. Con ordinanza Tar Lazio, V-stralcio, 28 agosto 2024, n. 15961 ha ordinato al GSE di depositare una « dettagliata relazione sui fatti di causa con particolare riferimento agli elementi in merito all’addizionalità del risparmio energetico ritenuti ostativi all’accoglimento dell’istanza del ricorrente ».
16. In data 30 settembre 2024, il Gestore ha depositato la richiesta relazione, nella quale, dopo aver, ha ricordato che « il cardine veramente innovativo del sistema dei TEE è proprio l’assumere come incentivabili solo quegli interventi che “vanno oltre” la pratica corrente, adottando dunque soluzioni di avanguardia, e realizzando in tal modo una vera efficienza energetica che anticipi la normale evoluzione tecnologica o normativa », ha ribadito perché gli interventi di RA s.p.a. non potevano essere considerati addizionali.
17. Con memoria del 28 ottobre 2024, la ricorrente ha insistito nelle sue domande.
18. Con memoria del 29 ottobre 2024, il GSE ha ulteriormente argomentato in ordine all’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti .
19. Con repliche versate in atti in data 8 novembre 2024, RA s.p.a. ha spiegato ulteriori argomenti a sostegno dei motivi di ricorso e ha preso posizione sulle ultime deduzioni difensive del Gestore, soffermandosi in particolare « sull’erroneità della relazione depositata dal gse in adempimento dell’ordinanza n. -OMISSIS- » e sostenendo, in particolare che « nella normativa vigente all’epoca della presentazione della PPPM (né, peraltro, in quella attuale) è fatto dal regolatore alcun riferimento in merito a requisiti di innovazione o avanguardia delle soluzioni proposte che, invece, devono – per poter essere incentivate – produrre risparmi energetici a pari servizio servito ».
20. All’udienza straordinaria del 29 novembre 2024 – viste le note depositate dalle parti in data 12 novembre 2024 e 25 novembre 2024 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
21. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
22. Per ragioni logiche, il Collegio ritiene opportuno analizzare – in primo luogo – la censura spiegata dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso, con cui – in sostanza – la ricorrente ha lamentato che il provvedimento impugnato costituirebbe un surrettizio provvedimento di annullamento in autotutela della PPPM, lesivo del suo legittimo affidamento
22.1. A tal riguardo, il Collegio ritiene opportuno innanzitutto ricordare:
- che la giurisprudenza amministrativa è consolidata nell’affermare che « la potestà di controllo che la legge attribuisce al GSE è autonomamente regolata dall’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011: e tale potestà di controllo, nell’ambito della valutazione dei progetti di efficientamento energetico, ben può essere condotta dal GSE anche successivamente all’approvazione di una PPPM, ossia in sede di attività di verifica e di certificazione, come è oggi espressamente confermato dalle nuove disposizioni (ancorché non direttamente applicabili alla fattispecie ratione temporis), di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, introdotti dalla legge n. 124 del 2017 » (cfr. ex multis Tar Lazio, III- ter , 7 agosto 2018, n. 8845 e 6 novembre 2017, n. 11009);
- che il potere esercitato dal GSE può configurarsi come autotutela solo quando si sia evidentemente in presenza di un mero ripensamento del Gestore fondato su una diversa considerazione di elementi che erano già stati oggetto di analisi (Consiglio di Stato, II, 17 giugno 2022, n. 4983 e 27 maggio 2024, n. 4695), anche per l’aver effettuato apposita istruttoria sugli stessi (cfr. Tar Lazio, III- ter , 22 novembre 2023, n. 17435 e Consiglio di Stato; II, 6 settembre 2024, n. 7461), mentre sono sempre espressione del potere di verifica e controllo gli atti adottati sulla base di nuove risultanze istruttorie acquisite successivamente che definiscano un quadro diverso da quello analizzato dal Gestore in sede di approvazione della PPPM (cfr. Consiglio di Stato, II, 7 marzo 2024, n. 2254);
- che, fondamentalmente, il potere esercitato dal GSE può considerarsi espressione di autotutela solo nel caso di rivalutazione degli stessi elementi già vagliati in sede di approvazione della proposta sic et simpliciter , mentre lo stesso è riconducibile al potere di verifica e controllo ogniqualvolta lo stesso consegue a un ampliamento del quadro conoscitivo del Gestore rispetto agli elementi allo stesso forniti in sede di PPPM.
22.2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’insieme degli atti depositati in giudizio appare idoneo a ricondurre la decisione contestata ad un legittimo esercizio del già richiamato potere di verifica/controllo spettante al GSE, in quanto:
- con la PPPM la società ricorrente ha indicato che gli interventi proposti avrebbero comportato risparmi tali da determinare l’emissione di 356 titoli di efficienza energetica annui;
- tale proposta è stata approvata dal GSE con espressa riserva di effettuare verifiche e controlli;
- a fronte di due RVC consecutive con cui la società ricorrente ha chiesto l’emissione di TEE superiori a quanto originariamente previsto dalla PPPM (477,00 in occasione della prima RVC, e 454,00 in occasione della seconda RVC) – documentando un risparmio maggiore di quello preventivato – il GSE, sulla base dei nuovi elementi istruttori acquisiti (difformi da quelli originariamente rappresentati in sede di PPPM) ha potuto valutare che l’entità dei risparmi conseguiti calcolati mediante l’algoritmo di calcolo proposto (che consentiva alla società di rendicontare risparmi determinati dai « variati assetti di funzionamento e condizioni di esercizio delle reti idriche tra le situazioni ante e post intervento ») imponevano di ricondurre l’intervento in oggetto (non a un progetto innovativo capace di generare risparmi addizionali ma) a un intervento di «c orretta gestione della rete idrica » (cfr. preavviso di diniego e provvedimento gravato), che tanto alla luce della tipologia dei lavori svolti (cfr. relazione del 30 settembre 2024), quanto in considerazione dell’esiguità dell’esiguo payback time non consentiva di qualificare i risparmi ottenuti come addizionali (cfr. memoria del GSE del 18 giugno 2024, pag. 6).
23. Tanto chiarito, il Collegio evidenzia che non è ritenuto fondato neppure il primo motivo di ricorso, con cui sostanzialmente la ricorrente ha sostenuto che il GSE avrebbe errato a ritenere che i risparmi rendicontati non potessero essere considerati come addizionali.
23.1. A tal riguardo il Collegio ritiene opportuno ricordare innanzitutto:
- che « i risparmi energetici incentivabili devono … essere calcolati al netto dei risparmi non addizionali, cioè quei risparmi che si sarebbero comunque ottenuti per effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa o del mercato […] Ciò significa che devono essere escluse dal sostegno le tecnologie già rappresentative del mercato o del settore di riferimento » (cfr. Consiglio di Stato, II, 23 maggio 2023, n. 5095 e 7 aprile 2022, n. 2581); e che « gli interventi suscettibili di incentivazione sono quindi quelli concretamente aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero realizzati in assenza dell'incentivazione. Al contrario, se non lo sono, finiscono per essere un sussidio all’impresa da parte dello Stato lesivo della concorrenza » (cfr. – oltre alle sentenze appena citate Consiglio di Stato, IV, 12 aprile 2019, n. 2380);
- che la giurisprudenza ha altresì chiarito che il costo d’investimento non può essere escluso dalla valutazione del requisito di addizionalità e che la complessiva operazione non può considerarsi “addizionale” laddove essa, nel sostenersi da sola, non soddisfa il requisito della “necessità dell’aiuto” che costituisce la ratio sottesa al meccanismo dei certificati bianchi (cfr. Consiglio di Stato, VII, 29 novembre 2023, n. 10309, nonché – più di recente – Consiglio di Stato, II, 30 aprile 2024, n. 3922, che ha espressamente statuito che « la capacità del progetto di riassorbire i costi di investimento non integra una atipica condizione ostativa all’ammissione al beneficio, ma un elemento comprovante la mancanza del requisito dell’addizionalità, espressamente richiesto dalle linee guida ai fini dell’incentivazione »);
- che la giurisprudenza amministrativa è costante nel sottolineare che il requisito dell’addizionalità è « un requisito fondamentale del sistema incentivante dei c.d. certificati bianchi [e pertanto] deve formare oggetto di rigorosa dimostrazione da parte dell’impresa che propone un progetto di risparmio energetico [sicché] si configura pienamente la figura giuridica dell’onere, quale peso imposto dal normatore a colui che desidera accedere ad un determinato beneficio » (cfr. ex multis Tar Lazio, III- ter , 26 settembre 2017, n. 9907 e 28 febbraio 2022, n. 2296, nonché più di recente Tar Lazio, V- ter , 30 gennaio 2024, n. 1778 e 6 febbraio 2024, n. 2248); e che « al regime di incentivazione … è sotteso il principio di autoresponsabilità, secondo il quale costituisce onere dell’interessato ad ottenere il beneficio il fornire la prova di tutti i presupposti per l’ammissione all’incentivo, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV, 27 aprile 2020, n. 2682 e, II, 7 aprile 2022, n. 2581);
- che per consolidata giurisprudenza « le valutazioni condotte dal Gestore in merito all’addizionalità del risparmio energetico sono connotate da spiccata discrezionalità tecnica [sicché] le stesse possono essere sindacate da questo giudice solo ove esse appaiono connotate da evidenti aspetti di irrazionalità, erroneità o illogicità o laddove si riscontrano vizi logici manifesti o palesi travisamenti di fatto, tali da porre in dubbio l’attendibilità del giudizio tecnico del gestore » (cfr. Tar Lazio, III- ter , 22 maggio 2023, n. 8667 e 30 maggio 2023, n. 9244, nonché V-stralcio, 5 dicembre 2023, n. 18183 e V- ter , 5 febbraio 2024, n. 2142).
23.2. Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie il provvedimento adottato dal Gestore non appare inficiato da vizi idonei a condurne all’annullamento, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 21- octies , comma 2, l. n. 241/1990, tenuto conto che:
- già nel preavviso di diniego e nel provvedimento gravato il Gestore ha evidenziato la sussistenza di elementi che inducevano a ritenere che « l’intervento proposto non genera risparmi addizionali, ovverosia risparmi che non si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato »;
- nell’ambito delle difese svolte in sede processuale, il Gestore ha ulteriormente argomentato sulle ragioni per cui l’intervento non era addizionale, spiegando prima che, come ammesso dalla stessa ricorrente, « il costo degli interventi è quantificabile in € 550.000,00 a fronte di un risparmio annuale pari a € 100.000,00, e ciò anche in assenza dei benefici derivanti dal regime di sostegno dei titoli di efficienza energetica [sicché] a fronte di un tempo di ritorno dell’investimento (payback time) così contenuto, dunque, deve ritenersi che qualsiasi medio imprenditore di settore avrebbe realizzato l’intervento oggetto della PPPM » (cfr. memoria del GSE del 18 giugno 2024, pag. 6), e argomentando poi puntualmente sulle ragioni per cui gli interventi consistevano in un mero « adeguamento degli impianti alle tecnologie standard disponibili sul mercato » (cfr. relazione depositata il 30 settembre 2024, pagg. 3-5);
- a fronte di tali puntuali osservazioni la ricorrente (su cui come si è detto grava l’onere di dimostrare la sussistenza del requisito dell’addizionalità) non ha fornito né in sede procedimentale, né in sede processuale elementi sufficienti a dimostrare l’irragionevolezza delle conclusioni del Gestore.
24. Infine, è altresì infondato il secondo motivo di ricorso, con cui RA s.p.a. ha sostenuto – in sintesi – che il Gestore avrebbe del tutto ignorato le sue deduzioni ex art. 10- bis , l. n. 241/1990, omettendo di confutarle puntualmente nel provvedimento di diniego.
A tal riguardo, infatti, va osservato che:
- per un verso, il Gestore, nel provvedimento impugnato, ha espressamente fatto riferimento alla nota con cui parte ricorrente ha svolto le proprie osservazioni al preavviso di diniego;
- per altro verso, la giurisprudenza è tendenzialmente costante nell’affermare che il GSE non ha, in generale, il dovere di una puntuale analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dal privato nelle deduzioni al preavviso di diniego « essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso » ( ex multis Tar Lazio, III- ter , 21 ottobre 2022, n. 13567 e 21 luglio 2020, n. 8504) e che in ogni caso l’onere di illustrare le ragioni per le quali non si è tenuto conto degli argomenti dedotti nelle osservazioni ex art. 10- bis , l. n. 241/1990 può considerarsi attenuato quando gli stessi « non avrebbero potuto influenzare effettivamente la concreta portata del provvedimento finale » (Consiglio di Stato, II, 20 febbraio 2020, n. 1306).
25. Tanto chiarito, è poi appena il caso di evidenziare l’infondatezza della censura spiegata nei motivi aggiunti , con cui la società ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 42, d.lgs. n. 28/2011, come modificato dall’art. 56, comma 7, d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020.
A tal riguardo, in disparte ogni ulteriore considerazione, il Collegio ritiene sufficiente ricordare che per giurisprudenza amministrativa consolidata « la novella del 2020 trova applicazione ai procedimenti conclusi prima della sua entrata in vigore non ex se … bensì solo a seguito della proposizione dell’istanza ex art. 56 comma 8 del d.l. 76/2020, non avendo natura di interpretazione autentica né incidenza sulla natura del potere esercitato dal GSE, che rimane quello di decadenza, seppur accomunato a quello di autotutela limitatamente alle condizioni per il suo legittimo esercizio » (cfr. ex multis Tar Lazio, V- ter , 10 gennaio 2024, n. 470, nonché Consiglio di Stato, II, 14 aprile 2022, n. 2747).
26. Per tutte le ragioni sopra evidenziate il ricorso è infondato e deve essere rigettato, impregiudicata ogni valutazione del GSE sull’istanza ex art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 che il Gestore ha documentato essere stata medio tempore presentata dalla società ricorrente (cfr. doc. 11, deposito del 7 giugno 2024), e sulla quale non risulta agli atti ancora intervenuta una decisione del Gestore, atteso che – com’è noto – «[i] l procedimento di riesame avviato con l’istanza ex art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, è un procedimento autonomo, che non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento di decadenza originario qui impugnato – possibile alla stregua del principio tempus regit actum – bensì la sussistenza dei (peculiari) nuovi presupposti delineati dallo ius superveniens ai fini di una diversa regolazione del rapporto sostanziale » (cfr. ex multis Tar Lazio III- ter , 12 giugno 2023, n. 9999).
27. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO