Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE rel.
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4811 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
- Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 19 C.F._1
41038 SAN FELICE SUL PANARO, presso lo studio dell'avv.
SPAGGIARI BARBARA, rappresentato e difeso dall'avv. SPAGGIARI
BARBARA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA EMILIA CENTRO 283 00000
MODENA, presso lo studio dell'avv. ALDROVANDI ELISABETTA,
rappresentato e difeso dall'avv. ALDROVANDI ELISABETTA
1
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti
Come da note scritte depositate per l'udienza dell'8.05.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.08.2023 per la regolamentazione della filiazione naturale,
premesso di avere intrattenuto per numerosi anni una Parte_1
relazione more uxorio con la sig.ra , che da tale unione Controparte_1
erano nati i due figli e rispettivamente in data 17.11.2011 e in data Per_1 Per_2
02.07.2013, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento paritario presso ciascun genitore e regime di mantenimento diretto;
chiedeva inoltre regolamentarsi il diritto di visita per i periodi di festività e di ferie e porsi a carico di entrambe le parti il 50% delle spese straordinarie relative ai minori.
La si costituiva instando a propria volta per l'affidamento condiviso dei CP_1
minori ma chiedendone la collocazione in via prevalente presso di sé, la regolamentazione dei tempi di visita paterni e la previsione di un contributo a carico del sig. al mantenimento dei figli di €. 700 mensili (€. 350 per ciascun figlio). Pt_1
Nel corso del giudizio si procedeva all'ascolto dei minori alla presenza di ausiliario
2 psicologo e veniva svolta indagine del Servizio Sociale.
Ebbene, quanto al regime di collocamento, di visita e di affidamento dei figli minori si osserva quanto segue.
Dall'ascolto dei minori è emersa la volontà di di vivere prevalentemente con Per_1
il padre.
Il minore, all'udienza del 21.05.2024 ha infatti dichiarato: “Io avevo capito prima di che i nostri genitori si stavano per separare. All'inizio ci sono rimasto male che Per_2
i miei genitori si siano lasciati ma ora mi sono abituato. Siamo ancora tutti insieme. Il
lunedì la mamma ha il giorno libero. Io dormo in mansarda e ho la tavola da ping pong e una tv. Quando ci sono la mamma e il PÀ insieme non litigano. All'inizio litigavano, ora quasi più. Io e mia mamma litighiamo sempre. Una volta mi ha sequestrato la play station. Speravo di stare col PÀ e vedere la mamma solo due week end al mese. Non ce la faccio più di litigare con lei e sono depresso per questo.
Non mi importa di vedere meno mia sorella, andrebbe bene così. Il PÀ lavora dal lunedì al sabato e la domenica si riposa. Sta fino alle 5.30 al lavoro e poi va a lavorare nella casa nuova. Nella casa nuova dormirei con la nonna nella stessa stanza e quando verrebbe lei dormirebbe col PÀ. La mamma ci ha detto che le piace Per_2
un'altra persona e ci siamo rimasti male”.
Sentito poi separatamente dalla sorella ha aggiunto: “La mamma fa la dispettosa con me, vuole che io mi arrabbi. In queste settimane mi ha fatto arrabbiare perché mi chiedeva sempre cosa avevo, facendomi stare male. Mi provoca togliendomi la playstation o con altri atteggiamenti;
a volte non si fa gli affari suoi. Mi fa dei dispetti e
3 discutiamo molto. Una volta mi ha chiesto di andare al Mac Donald solo per parlare del perché le rispondo male. Mia madre mi ha anche mandato dalla psicologa per capire perché ho questo atteggiamento. Sto diventando depresso in questa situazione,
non riesco a rilassarmi. Ogni volta che provava a farmi arrabbiare io stringevo i denti poi ad un certo punto non ce la facevo più e litigavamo;
dopo mi sento depresso e mi viene da piangere. Voglio che finisca presto questa situazione. Questa situazione è
cominciata in prima media. Col PÀ mi trovo meglio e ci vado d'accordo”.
Quanto ad ella ha dichiarato: “Noi siamo qui perché la mamma e il PÀ non Per_2
stanno più insieme. Quando l'ho saputo le mie amiche mi hanno aiutato. Una sera ho visto che piangeva e ho chiesto cosa succedeva. Il PÀ sta molto al Per_1
lavoro. La mamma si prende del tempo per noi, il lunedì è il suo giorno libero. La
mamma del PÀ ci fa da baby sitter. Viviamo ancora tutti nella stessa casa e la mamma dorme in camera mia. ha la sua camera e il PÀ dorme nel letto di Per_1
mamma e PÀ. Mi piace dormire con la mamma. Se penso al mio futuro mi piacerebbe vivere una settimana dall'uno e una dall'altro genitore. PÀ sa già dove andrà, ha trovato un'altra casa;
la mamma resterà nella casa dove siamo adesso.
Abbiamo aiutato il PÀ a dipingere la nuova casa. E' una casa vicina al lavoro della mamma a Cavezzo. Se io stessi più con mia madre rispetto a e ci vedessimo Per_1
meno per me andrebbe bene. Ci siamo rimasti male quando abbiamo saputo che alla mamma piace un'altra persona”.
E ancora: “E' più che litiga. Sui litigi che fanno e la mamma voglio Per_1 Per_1
dire che alza le mani con la mamma. Una volta l'ha presa per il collo, Per_1
4 perché lei voleva togliergli la play. Quando ci picchiamo io e lui dice alla Per_1
mamma che dovrebbe mettermi in punizione. Lui lo fa apposta. Io vado d'accordo sia con la mamma che col PÀ” (cfr. verbale di udienza del 21.05.2024).
Dalla relazione del Servizio Sociale depositata in data 13.01.2025 è poi emerso che:
“non si riscontrano elementi di pregiudizio tali per i quali si ritenga utile apportare modifiche al calendario di visite ed alla collocazione attuale dei minori”; che nonostante quanto disposto con ordinanza urgente in data 24.04.2025 (collocazione prevalente di entrambi i minori presso la madre), ha deciso di trasferirsi a Per_1
casa dal padre dove vive anche la nonna a cui è molto legato;
che ciò ha permesso anche un notevole ridimensionamento degli agiti aggressivi del ragazzo nei confronti della mamma.
Deve dunque prevedersi che sia prevalentemente collocata presso l'abitazione Per_2
materna mentre continui a risiedere presso il padre, come da sua volontà Per_1
chiaramente manifestata.
Sul punto, il Servizio incaricato ha dato atto che i minori non mostrano al momento particolari disagi di tipo psico emotivo tali da richiedere un intervento, godono di buona salute, fanno attività extra-scolastiche, frequentano coetanei e che dagli insegnanti di entrambi non sono stati riscontrati elementi di sofferenza o preoccupazione.
La casa coniugale può restare assegnata alla sig.ra , come da concorde volontà CP_1
di entrambe le parti.
Venendo al regime di affidamento di ed nonostante il Servizio Per_1 Per_2
5 Sociale abbia valutato la cogenitorialità come “area fragile” in ragione della conflittualità tra i genitori i quali tendono ad anteporre le vicende coniugali - centrali per gli ex-coniugi - alla sintonizzazione verso i vissuti emotivi dei figli, deve ritenersi preferibile disporre un regime di affido condiviso, come del resto richiesto da entrambe le parti, avendo il Servizio Sociale riscontrato che ciascun genitore, nel rapporto individuale con i figli, è assolutamente idoneo al pieno esercizio della responsabilità genitoriale ed attento ai bisogni degli stessi.
Nondimeno, tale forma di affido, stante la fragilità riscontrata, va accompagnata da alcune prescrizioni.
Da un lato i genitori dovranno lavorare sul potenziare ulteriormente aree di cogenitorialità (attualmente fragili), in termini di cooperazione, lavorando sulla capacità di collaborare tra loro nell'interesse dei figli attraverso un lavoro di mediazione familiare. A lungo termine ciò sarà, infatti, cruciale in termini di risonanza sul benessere psico-emotivo di ed poiché un clima di Per_1 Per_2
cooperazione e comunicazione efficace tra i genitori potrà ridurre l'esposizione a stress dei figli e favorire un'adeguata gestione della situazione di separazione.
Di uguale importanza, per sostenere i minori nell' adattamento e ristabilire il benessere psicologico, il Servizio Sociale ha ritenuto opportuno un lavoro individuale dei genitori a sostegno della loro genitorialità, in termini di ripristino di una adeguata sintonizzazione con gli stati affettivi dei figli, competenza genitoriale attualmente inficiata dalle difficoltà di comunicazione e dalla conflittualità di coppia che non permettono ad entrambi i genitori di essere in contatto con l'impatto
6 emotivo che il loro conflitto produce sui figli (cfr. conclusioni di cui alla relazione del servizio sociale del gennaio 2025).
E' dunque importante che, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Servizio Sociale i genitori intraprendano un percorso di coppia ed individuale al fine di favorire e consolidare la co - genitorialità.
Infine, con riferimento alle visite il Servizio ha suggerito che che Per_2 Per_1
trascorrano alcuni giorni infrasettimanalmente da uno o dall'altro genitore e week end alternati, come già attuato di fatto, ferma restando una certa flessibilità per cui “se per una qualsiasi ragione i ragazzi chiedono una modifica al calendario, magari eliminando un pernotto o altro, entrambi i genitori dovranno essere in grado di non anteporre il loro desiderio di stare con i figli alla volontà di questi ultimi”.
Venendo alle specifiche modalità di visita dei genitori, salvi diversi accordi, essi potranno vedere e tenere con sé rispettivamente i figli per due giorni a settimana, da concordare con i minori, con pernottamento ed accompagnamento a scuola la mattina successiva oltre che a week end alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina.
Nel periodo natalizio ed trascorreranno una settimana con un Per_1 Per_2
genitore ed una con l'altro, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno e durante il periodo pasquale tre giorni col padre e tre con la madre, alternando la
Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi col genitore non collocatario, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Pare opportuno conferire mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti
7 affinchè continuino a vigilare sull'esercizio in via condivisa della responsabilità
genitoriale e sul corretto sviluppo della relazione genitori- figli, con facoltà di intervenire qualora rinvengano elementi di pregiudizio.
Ai Servizi Sociali deve richiedersi di relazionare direttamente al Giudice tutelare in sede – cui va trasmessa copia del presente provvedimento - entro il 30.12.2025.
Venendo alla regolamentazione del contributo economico al mantenimento della prole, occorre tenere conto in primo luogo delle condizioni reddituali delle parti.
Il sig. è dipendente di una ditta metalmeccanica con entrate mensili di 2000- Pt_1
2200 (cfr. doc. 4 parte ricorrente e dichiarazioni di cui a verbale di udienza); ha contratto due finanziamenti per l'acquisto di nuova abitazione che lo espongono mensilmente ad una uscita di 580.00 euro (doc. 17) alla quale si aggiunge la rata c per debiti lasciati in eredità dal padre di 250.00 euro al mese per un totale di €. 830,00
mensili. Non è contestato che abbia corrisposto in prevalenza il mutuo per la casa familiare ove risiede la sig.ra . CP_1
Quest'ultima è invece titolare di un centro estetico, con entrate che a suo dire non superano gli 800 euro mensili;
ha ammesso che il mutuo è stato pagato in prevalenza dal marito (salvo 60000 prestati dal padre) mentre attualmente esso grava su di lei,
per circa 750 euro mensili (cfr. verbale di udienza del 17.01.2025 nel corso della quale ha dichiarato di versare in condizioni di difficoltà e di ricevere aiuto dal padre).
Dalle dichiarazioni dei redditi risulta che la stessa ha incassato, nel 2020, €.17285
netti, nel 2021 € 19.805,00 netti (doc. 3 parte resistente); su tali importi aveva acceso,
il 29.09.2021, un finanziamento di €. 25.970,00 con una rata mensile di €. 450,00,
8 estinto anticipatamente nel 2022.
Tenuto conto, dunque, del raffronto tra le rispettive situazioni reddituali, delle esigenze dei figli rapportate all'età, del tenore di vita e dei compiti domestici e di cura appare congruo stabilire a carico del sig. un contributo al mantenimento Pt_1
della figlia di €. 250 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, Per_2
oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale che si riporta in dispositivo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della convenuta, le cui pretese economiche hanno subito un notevole ridimensionamento, e devono per tale ragione essere poste a carico della sig.ra nella misura della metà, con compensazione CP_1
per la restante parte.
Occorre altresì tenere conto che nelle conclusioni la resistente ha insistito per il collocamento di entrambi i minori presso di sé nonostante le univoche risultanze dell'ascolto e il mutamento della situazione di fatto (trasferimento del figlio Per_1
dal padre) indicato come positivo per il minore dal Servizio Sociale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1)Affida i figli minori ed ad entrambi i genitori, disponendo che le Per_1 Per_2
decisioni di maggior interesse per i predetti relative all'istruzione, all'educazione e alla
9 salute siano assunte di comune accordo tra i genitori;
2)Dispone che i genitori esercitino separatamente la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore nel periodi di permanenza dei figli presso di sé;
3)Dispone che abbia residenza abituale presso la madre e che abbia Per_2 Per_1
residenza abituale presso il padre;
4)Dispone che il padre tenga con sé la figlia secondo le seguenti modalità: due Per_2
giorni a settimana, da concordare con la minore, con pernottamento ed accompagnamento a scuola la mattina successiva oltre che a week end alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina;
5) Dispone che la madre tenga con sé secondo le seguenti modalità: due Per_1
giorni a settimana, da concordare con il minore, con pernottamento ed accompagnamento a scuola la mattina successiva oltre che a week end alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina;
6) Dispone che nel periodo natalizio ed trascorrano una settimana Per_1 Per_2
con un genitore ed una con l'altro, alternando di anno in anno il Natale e il
Capodanno e durante il periodo pasquale tre giorni col padre e tre con la madre,
alternando la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi col genitore non collocatario, da concordarsi entro il 31
maggio di ogni anno.
7) Assegna la casa familiare a;
Controparte_1
8) Invita i genitori a continuare, anche con l'ausilio del Servizio Sociale, un percorso
10 individuale e di coppia al fine di garantire la cogenitorialità ed attenuare i conflitti;
9) Delega il Servizio Sociale territorialmente competente per la vigilanza del nucleo familiare e sull'esercizio della bigenitorialità, con facoltà di intervenire in caso di pregiudizio per i minori con richiesta di relazione da inviare direttamente al Giudice
tutelare in sede entro il 30.12.2025;
10) Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento all'ufficio del giudice tutelare in sede;
11) Dispone che il versi alla , in via anticipata entro il giorno 10 di Pt_1 CP_1
ogni mese con decorrenza dal presente provvedimento, a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'assegno mensile di €. 250, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così disciplinate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche
11 senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è
avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
11) Dispone che la sig.ra partecipi alle spese straordinarie inerenti il figlio CP_1
nella medesima misura;
Per_1
12) Condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio nella misura della metà, liquidandole in €.2500 oltre accessori di legge (già operata la decurtazione), con compensazione per la restante parte.
12 Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile in data
21.05.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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