Articolo 2 della Legge 11 aprile 1967, n. 232
Articolo 1
Versione
17 maggio 1967
Art. 2.
All'onere di 48 milioni derivante dalla applicazione della presente legge negli anni finanziari 1966 e 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 17 maggio 1967