Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/05/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 885 /2024 da:
L'avv. CARAVETTA MARISA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 885 del RGAC dell'anno 2024 avente ad og getto appello avverso la sentenza n. 469/2023 emessa in data 8 novembre 2023 dal Giudice di Pace di Corigliano
Calabro e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Raffaele Prisco
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marisa Controparte_1 C.F._1
Caravetta
Appellata
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. 469/2023 del Giudice di Parte_1
Pace di Corigliano, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso i verbali n. B7644/2022 e n.
7654 emessi dalla Polizia Locale della Provincia di in data 17 dicembre 2022 e notificati Pt_1 in data 13 marzo 2023.
Ha dedotto, ai fini che qui interessano: a) l'erronea valutazione delle risultanze processuali e l'errata motivazione in ordine alla mancanza di segnaletica di preavviso circa la presenza del dispositivo di controllo del traffico e della velocità; b) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per esser si il Giudice di Pace spinto extra petita nella decisione, analizzando motivi non eccepiti con il ricorso;
c) l'erroneità della liquidazione delle spese processuali, determinate riconoscendo tutte le fasi e applicando i parametri di un giudizio ordinario p ur trattandosi di un giudizio semplificato.
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2. Nel merito l'appello è infondato, assumendo rilievo decisivo in relazione alla questione della legittimità della sanzione, la mancanza di prova in relazione alla presenza di cartelli di segnalazione del dispositivo di rilevazione della velocità dopo ogni intersezione esistente prima del punto in cui il dispositivo medesimo è collocato.
Infatti, l'appellante non ha contestato l'esistenza di intersezioni prima del dispositivo, ma ha richiamato un orientamento di legittimità sulla base del quale non sarebbe necessario apporre segnali di avviso della sua presenza dopo ogni intersezione.
Tale orientamento, pur esistente, è tuttavia da ritenersi s uperato dal più recente e condivisibile insegnamento, secondo cui “in ogni caso ed in senso risolutivo si osserva che la norma dedotta come violata (del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, comma 1) stabilisce inequivocamente che "la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, - in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.".
Da ciò si inferisce che la disposizione normativa non limita il suo ambito applicativo alla sola ipotesi in cui l'automobilista si immetta nella strada da un punto successivo rispetto a dove è posizionata la segnalazione (circostanza, oltretutto, contestata dall'odierno ricorrente e sulla quale non è dato riscontrare che la P.A. appellata aveva assolto nel giudizio in questione il relativo onere probatorio), ma detta una discip lina che si applica ogni qualvolta tra il segnale ed il luogo di rilevamento della velocità vi siano intersezioni stradali” (Cass. civ., sez. VI, 27 novembre 2018, n. 30664).
Tale orientamento, a parere di questo giudice, appare preferibile rispetto a quel lo invocato dall'appellante, in quanto maggiormente aderente al dato normativo, che, come riportato, richiede la ripetizione del segnale dopo ogni intersezione.
Pertanto, considerato che non è rilevante stabilire in quale punto si sia immessa sulla strada parte appellata (in ogni caso sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare la circostanza e tale prova non è stata fornita) e che non è stata né allegata né dimostrata l'inesistenza di intersezioni in prossimità del dispositivo o la presenza dopo ognuna di esse di un idoneo cartello, la sanzione applicata è illegittima.
4. Non meritevole di accoglimento è anche il motivo relativo alle spese .
Al riguardo, si osserva che il giudizio di primo grado si è svolto con il rito lavoro ai sensi dell'art. 7 d. lgs. 150/2011 e non già, come asserito dall'appellante, nelle forme del rito semplificato.
In ogni caso, anche a voler ritenere il giudizio regolato dal rito semplificato sono chiaramente dovute tutte le fasi previste per i Giudizi dinanzi al Giudice di Pace, n on essendo prevista alcuna norma che escluda taluna di esse.
Al contrario, risultando pacifica la necessità di liquidare le fasi di studio, introduttiva e di decisione, si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità “in materia di spese
2 processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass. civ., sez. II, 9 luglio 2024, n. 18723; cfr. anche
Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2023, n. 28627, secondo cui “in tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di t rattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione)”).
5. Le spese di lite del presente giudizio di appello vengono compensate in ragione del contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla necessità di posizionare cartelli di avviso dopo ogni intersezione stradale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese del presente giudizio d'appello;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio di appello.
Così deciso in Castrovillari, 16 maggio 2025
Provvedimento redatto in collabora zione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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