Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 509/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Mauro ROSSI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio degli avvocati Renato Vestini e Giuseppe Basile CP_1 appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 3/4/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Reggio Emilia – nel contradditorio con e sulla scorta di istruttoria solo documentale – ha annullato l'avviso di CP_1 addebito opposto da ma ha condannato il medesimo a corrispondere a Parte_1
le somme dal medesimo contemplate, compensate le spese processuali. CP_1
Il primo giudice ha ritenuto che l'opponente “ha contestato l'avviso di addebito solo in relazione al profilo formale e non a quello sostanziale che non è stato specificamente contestato ed in relazione al quale non sono state effettuate specifiche censure. Ne consegue, quindi, che il merito della pretesa contributiva non risulta validamente contestato come evidenziato anche da parte resistente nella memoria difensiva in cui si legge: “ Peraltro il ricorrente non contesta nel merito il contenuto dell'accertamento effettuato da Agenzia delle Entrate e non chiede di provare alcunchè in senso contrario a quanto rilevato e contestato dall'Amministrazione.”
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2. Ha proposto appello il Qepi, censurando la decisione laddove non ha ravvisato la contestazione di merito formulata dal ricorrente e, in difetto di qualsiasi prova del credito di , posto a fondamento del giudizio un inapplicabile principio di non CP_1 contestazione. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell' , che ha contestato la CP_1 fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. L'appello è fondato. La decisione della CTP di Reggio Emilia di annullamento dell'avviso di accertamento1 è passata in giudicato e con ciò deve prendersi atto che non vi sono elementi a sostegno della tesi di : in primo grado, infatti, l' non ha coltivato le CP_1 CP_2 richieste istruttorie (bensì articolate, ma di fatto abbandonate, stante la richiesta di decisione della causa allo stato degli atti) e la costituzione in questo grado è un mero richiamo delle ragioni di decisione e riferisce alla parte ricorrente/appellante un pag. 2 di 5 onere probatorio che alla stessa, invece, incombe in termini assai diversi da quelli sostenuti dall'ente. Nè può affermarsi a sostegno della fondatezza della pretesa contributiva il principio di non contestazione richiamato dall'istituto previdenziale e condiviso dal Tribunale: come correttamente ricordato dall'appellante, infatti, esso opera in un perimetro di prova diverso da quello che qui rileva. Afferma infatti Cassazione civile sez. lav., 11/7/2023 n. 19774 che “con riferimento specifico al processo del lavoro di cui agli artt. 409 e segg. c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere "di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione" e lo riferisce espressamente "ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda". La mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie (Cass. S.U. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004); l'affermazione che precede è stata ulteriormente precisata dalla Corte, nell'ambito peculiare del processo di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi. In tali giudizi, ove l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale (Cass. 19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 14149 del 2012), si è chiarito che "una non contestazione dei fatti costitutivi della (...) pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora (...) la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in cui, com'e' noto, le parti possono "modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice" (nei termini Cass. n. 31704 del 2019, seguita da Cass. n. 5416 del 2020; Cass., n. 17604 del 2020; Cass. n. 3765 del 2022 che hanno così superato le affermazioni di Cass. n. 27274 del 2018)”. Nel caso di specie – come peraltro in quello sottoposto alla Corte di Cassazione di cui sopra si è detto – il solo elemento a sostegno della pretesa contributiva era dato dall'accertamento tributario annullato nelle more (sia pure per ragioni formali), il che non permette di ravvisare alcun elemento fattuale incontroverso ovvero idoneo a invertire l'onere probatorio ordinario. Come sopra accennato, la difesa dell' in questa sede nulla aggiunge sotto il CP_1 profilo fattuale, riproponendo – bensì condivisibili – arresti della giurisprudenza di legittimità che non consentono tuttavia di superare il difetto di coerenti allegazioni. La memoria di costituzione si limita infatti ad affermare (enfasi aggiunta) che “la contribuzione dovuta in relazione all'accertato maggior reddito è quindi dovuta in quanto controparte nulla espone o documenta in ordine ai fatti di causa, quelli cioè che vengono esposti nell'Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, e che costituiscono il fondamento della pretesa tributaria, ma anche di questa specifica e connessa pretesa, quantificata dalla medesima Autorità di vigilanza come disposto pag. 3 di 5 dal Legislatore che, com'è noto, ha strutturato un sistema di riscossione unificato (ex art. 10 del D.Lgs. 241/1997). Questa difesa, infatti, ritiene errata la tesi di controparte, secondo cui nel presente giudizio sarebbe precluso l'esame del merito della pretesa contributiva, essendo questo già oggetto del giudizio pendente davanti alla giustizia tributaria. Una trattazione nel merito, in questo giudizio, non andrebbe a produrre alcuna duplicazione nè alcuna violazione del principio di ne bis in idem, o possibili contrasti di giudicati”. Una tale prospettazione non è esatta, atteso che nel nostro sistema tale
“duplicazione” è pacificamente vigente, con due giurisdizioni differenti autonome e indipendenti tra loro e che statuiscono su due profili distinti, quello fiscale e quello contributivo, con possibilità anche di statuizioni tra loro difformi”. In altre parole, ripropone la tesi di una sorta di inversione dell'onere probatorio che farebbe carico al contribuente di confutare quanto “accertato” in sede tributaria, senza tenere in considerazione il fatto che non può neppure parlarsi di accertamento, stante l'annullamento delle pretese ad esso conseguenti (a nulla rilevando che ciò sia stato per ragioni per così dire formali). Si aggiunga, per completezza, che la stessa istruttoria prospettata in primo grado nella memoria di costituzione2 sarebbe stata inidonea, di per sè, a dare corpo alla contestazione, facendo essenzialmente rinvio proprio e solo al presupposto accertativo tributario che, come detto, non aveva più idoneità probatoria. In altre parole, sarebbe stato onere dell' articolare gli elementi di fatto dai quali CP_2 sarebbe scaturito, in sua tesi, il maggior reddito evaso sotto il profilo contributivo che qui rileva. L'appello deve dunque essere accolto, con annullamento dell'avviso di addebito opposto.
4. Nella regolamentazione delle spese del processo pare peraltro corretto tenere conto di un principio di tendenziale presunzione di legittimità dell'attività amministrativa, il che consente di supporre (sia pure inutilmente, ai fini del merito, come sopra visto) che le valutazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate avessero una certa consistenza e dunque altrettanta possibile consistenza avesse la pretesa azionata – in modo incompleto, come pure visto – dall' . Le stesse dunque CP_1 possono essere integralmente compensate.
CP_ 2 “In via istruttoria, la pretesa creditoria dell' appare provata per tabulas;
in via del tutto subordinata e senza alcuna inversione dell'onere della prova chiede disporsi l'audizione del funzionario
[...] a conferma dell'istruttoria amministrativa;
chiede ordinarsi ad Agenzia delle Controparte_3 Entrate l'esibizione in causa degli atti afferenti l'accertamento N. THS01BD00118, notificato il 26/03/2021, per l'anno 2016 a carico del ricorrente e, sempre senza inversione dell'onere della prova, disporsi l'audizione dei funzionari di e di coloro che hanno effettuato Controparte_4 l'accertamento a conferma e chiarimento degli accertamenti effettuati e delle violazioni riscontrate”
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 47/2024 del Tribunale di Reggio Parte_1
Emilia resa e pubblicata il giorno 8/2/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e parziale riforma della sentenza impugnata,
1. dichiara che nulla è dovuto a da parte del Sig. a causa CP_1 Parte_1 della pretesa oggetto dell'avviso di addebito n. 39520230000050558000, già annullato;
2. compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio. Bologna, 3/4/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il sig. quale socia della Dukat s.n.c. ... esercente l'attività di “altri lavori di completamento Parte_1 degli edifici”, ricorre, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso avviso di accertamento emesso ,per l'anno d'imposta -2016, ai fini, Irpef, relative addizionali, sanzioni ed interessi;
assume l'Agenzia ,nell'atto impugnato, che la Società avrebbe utilizzato fatture oggettivamente inesistenti,(f.o.i.), emesse da società che sarebbero da qualificare come “cartiere” ,in quanto costituite al solo scopo di emetterle;
tale qualifica sarebbe comprovata, infatti, dal p.v. c. della G. di. F. redatto a suo carico, in cui le stesse, richiamando risultati di indagine penale svolta a loro carico, risulterebbero essere evasori totali, non aver mai presentato dichiarazioni fiscali, non essere dotate di mezzi e strutture, anche umane, sufficienti per svolgere le prestazioni risultanti dalle descrizioni delle fatture richiamate;
il Socio grava l'atto sul presupposto della sua illegittimità posto che il ricorso della società è già stato accolto da questo Giudice con la sent.n°242/2021 che ha completamente annullato gli atti colà impugnati con condanna alle spese ed alle cui motivazioni si riporta;
chiede infine, in accoglimento del ricorso l'annullamento dell'atto impugnato.
... Il ricorso merita accoglimento sulla base della ragione più liquida essendo fondata la doglianza, preliminare, di merito. ... posto che il pvc della G. di F. a sua volta richiamato dagli atti impugnati non riproduce né riporta in allegato i documenti a supporto degli elementi d'indagine richiamati nello stesso e negli stessi, ciò in palese violazione del disposto dello Statuto del Contribuente come interpretato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte ne consegue l'illegittimità degli atti impugnati”